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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/10/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2367/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'avv. DE VIDI Parte_1 Parte_2
FREDA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 02.10.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“Il sottoscritto procuratore visto il decreto di fissazione di udienza del 13.06.2025 del
Giudice dott.ssa Lisa Micochero per la trattazione in modalità figurata dell'udienza del
02.10.2025 ore 9.00, con la presente nota chiede che sia pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e alle condizioni così Parte_3 Parte_1 come indicate nel ricorso introduttivo.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data 15.06.2013, contratto matrimonio con rito concordatario a Quarto d'Altino, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 8, Parte II, Serie A, anno 2013; che da tale unione Per_ nasceva in data 14.11.2015 la figlia minore che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. con. 9624/2021 del 21.06.2021 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 13.06.2025 per il 02.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 08.07.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 02.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale omologato con decreto n. cron.
9624/2021 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative alla figlia minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 15.06.2013 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_3 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 8, dell'anno 2013) del Comune di Quarto d'Altino.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate: Per_ 1) La figlia minore sarà in affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione alternata di pari tempo presso ciascun genitore. Per_ 2) La figlia minore frequenta il quarto anno della scuola paritaria "Marco Polo" località
Millepertiche (VE) il lunedì e mercoledì dalle 8.10 alle 16.10 e il martedì, giovedì e venerdì dalle 8.10 alle 13.00. Il martedì e il giovedì pratica il pattinaggio presso la palestra di Meolo dalle 18.00 alle 20.00. Per_ 3) Entrambi i genitori terranno con sè la minore ciascuno presso la propria abitazione così come di seguito meglio specificato:
Prima e terza settimana:
- con il padre dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina
- con la madre dal lunedì dopo la scuola fino al mercoledì mattina
- con il padre dal mercoledì dopo la scuola sino al venerdì mattina
Seconda e quarta settimana:
- con la madre dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino al lunedì mattina
- con il padre dal lunedì dopo la scuola fino al mercoledì mattina
- con la madre dal mercoledì dopo la scuola sino al venerdì mattina Per_ 4) Per le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé le figlia per due settimane anche non consecutive che andranno concordate tra i genitori entro il mese di maggio.
Per il periodo natalizio, capodanno ed epifania i genitori potranno tenere con sé la figlia per una settimana, alternando di anno in anno. Il genitore che terrà con se' la figlia il giorno di
Natale, consentirà comunque all'altro genitore di trascorrere del tempo con la stessa. Per_ I genitori potranno tenere con sé le figlia minore ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il lunedì immediatamente successivo. Per_ Il giorno del compleanno della figlia verrà trascorso con il genitore seguendo l'alternanza annuale, consentendo comunque all'altro genitore di poter trascorrere del tempo con la stessa.
5) Durante tutti trasferimenti da una residenza all'altra ciascun genitore deve garantire che la figlia abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della permanenza con l'altro genitore. Ogni genitore deve fare in modo che la figlia ritorni pulita e nutrita e con gli effetti personali di cui necessita. Per_ 6) Ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando la stessa si trovi presso di loro. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore e informerà al più presto l'altro genitore. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la minore e avere l'autorità indipendente di conferire con gli operatori socio sanitari che si Per_ occupano di
7) Entrambi i genitori devono avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia minore e firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di comunicare con gli insegnanti. Per_ 8) ha diritto alla bigenitorialità e quindi a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori, a non essere coinvolta nelle eventuali discussioni tra loro, a non ricevere informazioni denigranti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro, a non essere usata come portavoce o mezzo di comunicazione tra i genitori.
9) I genitori si confronteranno su tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, Per_ oculistiche, odontoiatriche, dentali e ortodontiche necessarie alla figlia minore Per_
10) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia minore avendo la stessa una collocazione alternata e trascorrendo pari tempo con entrambi i genitori come specificato al punto 3). Per_
11) La figlia minore in quanto portatrice di una invalidità (artrite giovanile), percepisce mensilmente un assegno di invalidità di circa euro 340,00, che continuerà ad essere accreditato nel libretto nominativo Unicredit n.105665557 intestato alla minore e che verrà utilizzato esclusivamente dalla madre per tutte le esigenze della minore.
12) I coniugi concordano che l'assegno unico di circa euro 234,00 mensili verrà percepito al
50% da ciascun genitore. Per_ 13) I genitori contribuiranno inoltre al mantenimento della figlia mediante la corresponsione del 50% ciascuno delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Venezia già noto ai genitori. I coniugi provvederanno alla contribuzione delle stesse o in maniera diretta o sotto forma di rimborso al coniuge che le ha anticipate, previa esibizione della ricevuta di pagamento.
14) I genitori autorizzano reciprocamente l'inserimento della figlia minore nel passaporto di entrambi e si impegnano comunque a prestare il loro consenso per il rilascio di qualsivoglia documentazione necessaria all'espatrio della figlia.
15) I sig.ri e si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto nulla Pt_2 Pt_1 richiedono l'uno nei confronti dell'altro a titolo di concorso per il proprio mantenimento e si danno reciprocamente atto di aver risolto in separata sede ogni altra loro questione di ordine patrimoniale.
16) I sig.ri e dichiarano che non sussistono possibilità di riconciliazione. Pt_2 Pt_1
17) I sig.ri e intendono fare acquiescenza avverso l'emanda sentenza, Pt_2 Pt_1 rinunciando ai termini di impugnazione.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 16 ottobre 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'avv. DE VIDI Parte_1 Parte_2
FREDA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 02.10.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“Il sottoscritto procuratore visto il decreto di fissazione di udienza del 13.06.2025 del
Giudice dott.ssa Lisa Micochero per la trattazione in modalità figurata dell'udienza del
02.10.2025 ore 9.00, con la presente nota chiede che sia pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e alle condizioni così Parte_3 Parte_1 come indicate nel ricorso introduttivo.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data 15.06.2013, contratto matrimonio con rito concordatario a Quarto d'Altino, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 8, Parte II, Serie A, anno 2013; che da tale unione Per_ nasceva in data 14.11.2015 la figlia minore che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. con. 9624/2021 del 21.06.2021 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 13.06.2025 per il 02.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 08.07.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 02.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale omologato con decreto n. cron.
9624/2021 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative alla figlia minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 15.06.2013 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_3 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 8, dell'anno 2013) del Comune di Quarto d'Altino.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate: Per_ 1) La figlia minore sarà in affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione alternata di pari tempo presso ciascun genitore. Per_ 2) La figlia minore frequenta il quarto anno della scuola paritaria "Marco Polo" località
Millepertiche (VE) il lunedì e mercoledì dalle 8.10 alle 16.10 e il martedì, giovedì e venerdì dalle 8.10 alle 13.00. Il martedì e il giovedì pratica il pattinaggio presso la palestra di Meolo dalle 18.00 alle 20.00. Per_ 3) Entrambi i genitori terranno con sè la minore ciascuno presso la propria abitazione così come di seguito meglio specificato:
Prima e terza settimana:
- con il padre dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina
- con la madre dal lunedì dopo la scuola fino al mercoledì mattina
- con il padre dal mercoledì dopo la scuola sino al venerdì mattina
Seconda e quarta settimana:
- con la madre dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino al lunedì mattina
- con il padre dal lunedì dopo la scuola fino al mercoledì mattina
- con la madre dal mercoledì dopo la scuola sino al venerdì mattina Per_ 4) Per le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé le figlia per due settimane anche non consecutive che andranno concordate tra i genitori entro il mese di maggio.
Per il periodo natalizio, capodanno ed epifania i genitori potranno tenere con sé la figlia per una settimana, alternando di anno in anno. Il genitore che terrà con se' la figlia il giorno di
Natale, consentirà comunque all'altro genitore di trascorrere del tempo con la stessa. Per_ I genitori potranno tenere con sé le figlia minore ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il lunedì immediatamente successivo. Per_ Il giorno del compleanno della figlia verrà trascorso con il genitore seguendo l'alternanza annuale, consentendo comunque all'altro genitore di poter trascorrere del tempo con la stessa.
5) Durante tutti trasferimenti da una residenza all'altra ciascun genitore deve garantire che la figlia abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della permanenza con l'altro genitore. Ogni genitore deve fare in modo che la figlia ritorni pulita e nutrita e con gli effetti personali di cui necessita. Per_ 6) Ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando la stessa si trovi presso di loro. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore e informerà al più presto l'altro genitore. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la minore e avere l'autorità indipendente di conferire con gli operatori socio sanitari che si Per_ occupano di
7) Entrambi i genitori devono avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia minore e firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di comunicare con gli insegnanti. Per_ 8) ha diritto alla bigenitorialità e quindi a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori, a non essere coinvolta nelle eventuali discussioni tra loro, a non ricevere informazioni denigranti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro, a non essere usata come portavoce o mezzo di comunicazione tra i genitori.
9) I genitori si confronteranno su tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, Per_ oculistiche, odontoiatriche, dentali e ortodontiche necessarie alla figlia minore Per_
10) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia minore avendo la stessa una collocazione alternata e trascorrendo pari tempo con entrambi i genitori come specificato al punto 3). Per_
11) La figlia minore in quanto portatrice di una invalidità (artrite giovanile), percepisce mensilmente un assegno di invalidità di circa euro 340,00, che continuerà ad essere accreditato nel libretto nominativo Unicredit n.105665557 intestato alla minore e che verrà utilizzato esclusivamente dalla madre per tutte le esigenze della minore.
12) I coniugi concordano che l'assegno unico di circa euro 234,00 mensili verrà percepito al
50% da ciascun genitore. Per_ 13) I genitori contribuiranno inoltre al mantenimento della figlia mediante la corresponsione del 50% ciascuno delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Venezia già noto ai genitori. I coniugi provvederanno alla contribuzione delle stesse o in maniera diretta o sotto forma di rimborso al coniuge che le ha anticipate, previa esibizione della ricevuta di pagamento.
14) I genitori autorizzano reciprocamente l'inserimento della figlia minore nel passaporto di entrambi e si impegnano comunque a prestare il loro consenso per il rilascio di qualsivoglia documentazione necessaria all'espatrio della figlia.
15) I sig.ri e si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto nulla Pt_2 Pt_1 richiedono l'uno nei confronti dell'altro a titolo di concorso per il proprio mantenimento e si danno reciprocamente atto di aver risolto in separata sede ogni altra loro questione di ordine patrimoniale.
16) I sig.ri e dichiarano che non sussistono possibilità di riconciliazione. Pt_2 Pt_1
17) I sig.ri e intendono fare acquiescenza avverso l'emanda sentenza, Pt_2 Pt_1 rinunciando ai termini di impugnazione.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 16 ottobre 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero