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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2049 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN RD e dall'Avv. Maria Teresa Zagarese
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...], rappresentato Controparte_1
e difesa dall'Avv. Lilia Cianfrone
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
LI BR (registrato nel Comune di LI BR Anno 2001 Numero 40 Parte II Serie A Ufficio); dal matrimonio sono nati due figli: , Persona_1
nato il [...] a [...] maggiorenne, economicamente non autosufficiente e
, economicamente autosufficiente. Persona_2
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 11/10/2023,
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, Parte_1 rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale;
la ricorrente ha sostenuto di non aver redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, al pari dei figli.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi e di: “1. autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi di autodeterminare la vita in base alle proprie esigenze, con obbligo di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro ,al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
2. assegnare la casa coniugale ubicata nel comune di LI Rossano di proprietà della sig.ra e già residenza coniugale, anche a soddisfazione di qualsiasi futura Pt_1
pretesa economica;
3. disporre che il sig. versi entro il giorno 7 di ogni mese la domma di € 2.000 CP_1
alla della deducente a titolo di assegno di mantenimento in favore potranno essere versati a mezzo bonifico sul conto corrente Credito Cooperativo ED intestato alla sig.ra con IB [...]; Pt_1
4. disporre che il sig. , entro il giorno 7 di ogni mese versi la somma di € CP_1
4.000,00 a titolo di mantenimento per i figli oltre il 50% delle spese mediche, tasse universitarie che potranno essere versati a mezzo bonifico sul conto corrente Credito
Cooperativo ED intestato alla sig.ra con IB Pt_1
[...].
5. assegnare gli oggetti d'oro ed i preziosi che rimarranno ad ognuno di sua proprietà;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di opposizione.” Il resistente , costituendosi in giudizio, si è associato alla richiesta di Controparte_1
separazione ma ha contestato la domanda di mantenimento per la moglie per insussistenza dei presupposti, sostenendo che la sua situazione patrimoniale fosse tale da garantirle un tenore di vita pari a quello goduto in costanza di matrimonio e che la stessa non avesse dimostrato l'impossibilità di reperire un lavoro, considerata l'età
e il possesso del diploma di odontotecnico.
In ordine al mantenimento dei figli il resistente ha rappresentato che è Persona_1
maggiorenne e non autosufficiente, mentre è inserito nel mondo del Persona_2
lavoro a tempo indeterminato, per cui non sussiste necessità di mantenimento per quest'ultimo e ha ritenuto spropositata la richiesta di € 4.000 mensili.
Il resistente ha quindi chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di “
1- Disporre l'assegnazione della casa familiare ubicata in LI Rossano alla
Via Dei Tulipani in favore della Sig. ra;
Parte_1
2- Rigettare la richiesta di assegno di mantenimento in favore della Sig.ra
[...]
per tutti i motivi suesposti;
Parte_1
3- Disporre in favore del figlio , studente universitario Persona_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, l'assegno di mantenimento nella misura che sarà ritenuta di giustizia secondo i parametri di cui all'art. 337 ter comma 4
c.p.c.”
L'istruttoria è stata espletata mediante ascolto delle parti, produzione documentale e indagini della Guardia di finanza sulla situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e vada, pertanto, accolta: invero le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Conseguentemente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
La domanda relativa all'assegnazione della causa coniugale alla ricorrente deve essere accolta. Come noto, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici,
è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Nella specie, è incontestato tra le parti che il figlio , maggiorenne ma Persona_1 economicamente non autosufficiente, studente di Medicina all'università a Tirana, quando rientra in Italia conviva con la madre nella casa familiare.
Ne consegue che la casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente.
La domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente deve essere accolta nei limiti di quanto statuito in sede di adozione di provvedimenti temporanei e urgenti: la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (Sez. 1 - , Sentenza n. 12196 del 16/05/2017, Rv. 644070 - 01)
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando, altresì, le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
E' stato altresì chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti
è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. 9878/2006).
Pertanto, condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge - cui non sia addebitabile la separazione - sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio.
Nel caso di specie, dall'istruttoria e in particolare dalle indagini svolte dalla Guardia di
Finanza è emerso:
a) quanto ai redditi di , la seguente situazione: Controparte_1
2019: € 21.568,00 (redditi di fabbricati – canoni di locazione);
2020: € 12.064,00 (di cui € 9.584,00 reddito d'impresa; € 1.280,00 redditi di fabbricati;
€ 1.200,00 redditi esenti – indennità COVID da INPS);
2021: € 48.507,00 (di cui € 39.814,00 reddito d'impresa; € 5.130,00 redditi di fabbricati;
€ 3.563,00 redditi percepiti da;
Controparte_2
2022: € 43.030,00 (di cui € 6.571,00 reddito d'impresa; € 33.060,00 redditi di fabbricati;
€ 3.399,00 redditi percepiti da;
Controparte_2
2023: € 77.498,00 (di cui € 39.630,00 reddito d'impresa; € 33.060,00 redditi di fabbricati;
€ 4.808,00 redditi percepiti da . Controparte_2 Il report della Guardia di finanza evidenzia, inoltre, per l'impresa individuale
“ ” (P.IVA ), i seguenti Controparte_3 P.IVA_1 volumi d'affari: € 99.486 (2020), € 121.694 (2021), € 253.839 (2022), € 163.867 (2023);
b) quanto al patrimonio di : Controparte_1
- lo stesso è proprietario di 12 fabbricati e 5 terreni;
il valore di mercato stimato dei fabbricati è di € 619.667,48 (metodo: quotazioni OMI/AE o rendita catastale dove i mq non sono disponibili, come da relazione G.d.f.), il valore di mercato stimato dei terreni
è di € 180.521,87 (somma dei valori per uliveto/agrumeto/incolto/seminativo calcolati con valori medi per ettaro – provincia di Cosenza, come da relazione della G.d.f.) così che il valore stimato del patrimonio immobiliare è di € 800.189,35;
c) quanto ai redditi di la seguente situazione: Parte_1
- 2019–2021: “Nulla risulta” ai fini reddituali nelle banche dati utilizzate dalla G.d.f.;
- 2022: € 3.161,50 (redditi esenti da INPS – Assegno Unico);
- 2023: € 1.301,52 (redditi esenti da INPS – Assegno Unico);
d) quanto al patrimonio di : Parte_1
- la stessa è proprietaria di 6 fabbricati e 5 terreni il cui valore di mercato è stimato per i fabbricati in € 1.098.243,04 (metodo: come sopra) e per i terreni in € 40.403,82
(somma dei valori per agrumeti/seminativo), per un valore totale del patrimonio immobiliare stimato in € 1.138.646,86.
È inoltre emersa la circostanza, originariamente celata dalla ricorrente, ma successivamente ammessa dalla stessa in sede di audizione personale, che ella fosse proprietaria, al momento dell'instaurazione del giudizio, di un'imbarcazione pervenutale per donazione, poi venduta per circa € 140.000,00 nel 2024; in base alla prospettazione della stessa, per vero non contestata dalla controparte, la proprietà le sarebbe pervenuta per effetto di una simulata donazione così che il ricavato della vendita sarebbe stato ripartito tra i 5 effettivi proprietari.
In base ai dati agli atti, sussiste quindi un'evidente disparità reddituale tra le parti essendo il reddito annuale medio dichiarato dall'Abrigata nel periodo 2019/2023 di circa € 40.000,00 annui e il reddito annuale medio dichiarati dalla nello stesso Pt_1 periodo inferiore a € 1.000,00 annui;
deve inoltre evidenziarsi che le risultanze degli accertamenti della polizia tributaria rendono evidente che i redditi effettivamente ricavati dall' dalle attività commerciali svolte sia di gran lunga superiore a CP_1
quello dichiarato, atteso che è del tutto inverosimile che la maggior parte delle predette attività non abbiano prodotto negli anni oggetto di accertamento alcun reddito e che in particolare l'attività “ ”, con elevati Controparte_3 volumi d'affari, abbia prodotto redditi comparativamente del tutto esigui, evidentemente per effetto della rappresentazione di correlativi ingenti costi che, in considerazione del carattere stagionale della predetta attività, appaiono irreali in quanto del tutto sproporzionati, oscillando tra € 81.880,00 ed € 247.268,00, a fronte dei seguenti volumi d'affari:
2020 – Volume d'affari: € 99.486,00; Reddito: € 9.584,00; costi: € 89.902,00
2021 – Volume d'affari: € 121.694,00; Reddito: € 39.814,00, costi: € 81.880,00
2022 – Volume d'affari: € 253.839,00; Reddito: € 6.571,00: costi: € 247.268,00
2023 – Volume d'affari: € 163.867,00; Reddito: € 39.630,00, costi :
€ 124.237,00.
Sul fronte patrimoniale immobiliare, sebbene dalle stime del report della Guardia di finanza risulti un valore complessivo maggiore per , lo stesso deriva Parte_1
in gran parte dalla casa coniugale, dalla quale la ricorrente non trae alcun reddito, a differenza dell' che ritrae parte del proprio reddito dalle proprietà immobiliari. CP_1
In considerazione delle predette risultanze e in applicazione dei consolidati principi di diritto cui si è fatto riferimento in ordine alla funzione dell'assegno di mantenimento, stante la differenza di reddito tra i coniugi e l'assenza in capo alla ricorrente di redditi propri tali da fargli mantenere tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione il Collegio ritiene equo porre a carico di un assegno di Controparte_1 mantenimento in favore di di € 1.000,00 mensili. Parte_1
Alla stregua dei predetti dati, è tenuto a contribuire al mantenimento Controparte_1
del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, Persona_1 mediante pagamento di € 1.000,00 rivalutabili annualmente in base agli indici Istat., da corrispondere a in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese Parte_1
ed è tenuto, altresì, a corrispondere il 50% delle spese straordinarie. La domanda della ricorrente volta a ottenere un contributo al mantenimento del figlio non può, invece, essere accolta, essendo incontestato tra Persona_2
le parti che lo stesso sia maggiorenne ed economicamente autosufficiente e non conviva con alcuno dei genitori.
La domanda volta a ottenere l'assegnazione degli oggetti d'oro e dei preziosi, peraltro neanche specificamente individuati, è inammissibile ex art. 40 c.p.c.
Stante l'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 2049 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in LI Controparte_1
BR (registrato nel Comune di LI BR Anno 2001 Numero 40,
Parte II Serie A Ufficio);
2. DISPONE l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
3. PONE a carico di un assegno di mantenimento in favore di Controparte_1
di € 1.000,00 mensili da corrispondere in via anticipata entro Parte_1
il giorno 5 di ciascun mese;
4. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1
figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente Persona_1 mediante pagamento di € 1.000,00 rivalutabili annualmente in base agli indici
Istat, da corrispondere a in via anticipata entro il giorno 5 di Parte_1
ciascun mese;
5. RIGETTA la domanda di mantenimento per il figlio;
Persona_2
6. DICHIARA inammissibile ogni altra domanda;
7. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 20/12/2025
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2049 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN RD e dall'Avv. Maria Teresa Zagarese
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...], rappresentato Controparte_1
e difesa dall'Avv. Lilia Cianfrone
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
LI BR (registrato nel Comune di LI BR Anno 2001 Numero 40 Parte II Serie A Ufficio); dal matrimonio sono nati due figli: , Persona_1
nato il [...] a [...] maggiorenne, economicamente non autosufficiente e
, economicamente autosufficiente. Persona_2
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 11/10/2023,
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, Parte_1 rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale;
la ricorrente ha sostenuto di non aver redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, al pari dei figli.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi e di: “1. autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi di autodeterminare la vita in base alle proprie esigenze, con obbligo di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro ,al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
2. assegnare la casa coniugale ubicata nel comune di LI Rossano di proprietà della sig.ra e già residenza coniugale, anche a soddisfazione di qualsiasi futura Pt_1
pretesa economica;
3. disporre che il sig. versi entro il giorno 7 di ogni mese la domma di € 2.000 CP_1
alla della deducente a titolo di assegno di mantenimento in favore potranno essere versati a mezzo bonifico sul conto corrente Credito Cooperativo ED intestato alla sig.ra con IB [...]; Pt_1
4. disporre che il sig. , entro il giorno 7 di ogni mese versi la somma di € CP_1
4.000,00 a titolo di mantenimento per i figli oltre il 50% delle spese mediche, tasse universitarie che potranno essere versati a mezzo bonifico sul conto corrente Credito
Cooperativo ED intestato alla sig.ra con IB Pt_1
[...].
5. assegnare gli oggetti d'oro ed i preziosi che rimarranno ad ognuno di sua proprietà;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di opposizione.” Il resistente , costituendosi in giudizio, si è associato alla richiesta di Controparte_1
separazione ma ha contestato la domanda di mantenimento per la moglie per insussistenza dei presupposti, sostenendo che la sua situazione patrimoniale fosse tale da garantirle un tenore di vita pari a quello goduto in costanza di matrimonio e che la stessa non avesse dimostrato l'impossibilità di reperire un lavoro, considerata l'età
e il possesso del diploma di odontotecnico.
In ordine al mantenimento dei figli il resistente ha rappresentato che è Persona_1
maggiorenne e non autosufficiente, mentre è inserito nel mondo del Persona_2
lavoro a tempo indeterminato, per cui non sussiste necessità di mantenimento per quest'ultimo e ha ritenuto spropositata la richiesta di € 4.000 mensili.
Il resistente ha quindi chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di “
1- Disporre l'assegnazione della casa familiare ubicata in LI Rossano alla
Via Dei Tulipani in favore della Sig. ra;
Parte_1
2- Rigettare la richiesta di assegno di mantenimento in favore della Sig.ra
[...]
per tutti i motivi suesposti;
Parte_1
3- Disporre in favore del figlio , studente universitario Persona_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, l'assegno di mantenimento nella misura che sarà ritenuta di giustizia secondo i parametri di cui all'art. 337 ter comma 4
c.p.c.”
L'istruttoria è stata espletata mediante ascolto delle parti, produzione documentale e indagini della Guardia di finanza sulla situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e vada, pertanto, accolta: invero le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Conseguentemente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
La domanda relativa all'assegnazione della causa coniugale alla ricorrente deve essere accolta. Come noto, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici,
è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Nella specie, è incontestato tra le parti che il figlio , maggiorenne ma Persona_1 economicamente non autosufficiente, studente di Medicina all'università a Tirana, quando rientra in Italia conviva con la madre nella casa familiare.
Ne consegue che la casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente.
La domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente deve essere accolta nei limiti di quanto statuito in sede di adozione di provvedimenti temporanei e urgenti: la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (Sez. 1 - , Sentenza n. 12196 del 16/05/2017, Rv. 644070 - 01)
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando, altresì, le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
E' stato altresì chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti
è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. 9878/2006).
Pertanto, condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge - cui non sia addebitabile la separazione - sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio.
Nel caso di specie, dall'istruttoria e in particolare dalle indagini svolte dalla Guardia di
Finanza è emerso:
a) quanto ai redditi di , la seguente situazione: Controparte_1
2019: € 21.568,00 (redditi di fabbricati – canoni di locazione);
2020: € 12.064,00 (di cui € 9.584,00 reddito d'impresa; € 1.280,00 redditi di fabbricati;
€ 1.200,00 redditi esenti – indennità COVID da INPS);
2021: € 48.507,00 (di cui € 39.814,00 reddito d'impresa; € 5.130,00 redditi di fabbricati;
€ 3.563,00 redditi percepiti da;
Controparte_2
2022: € 43.030,00 (di cui € 6.571,00 reddito d'impresa; € 33.060,00 redditi di fabbricati;
€ 3.399,00 redditi percepiti da;
Controparte_2
2023: € 77.498,00 (di cui € 39.630,00 reddito d'impresa; € 33.060,00 redditi di fabbricati;
€ 4.808,00 redditi percepiti da . Controparte_2 Il report della Guardia di finanza evidenzia, inoltre, per l'impresa individuale
“ ” (P.IVA ), i seguenti Controparte_3 P.IVA_1 volumi d'affari: € 99.486 (2020), € 121.694 (2021), € 253.839 (2022), € 163.867 (2023);
b) quanto al patrimonio di : Controparte_1
- lo stesso è proprietario di 12 fabbricati e 5 terreni;
il valore di mercato stimato dei fabbricati è di € 619.667,48 (metodo: quotazioni OMI/AE o rendita catastale dove i mq non sono disponibili, come da relazione G.d.f.), il valore di mercato stimato dei terreni
è di € 180.521,87 (somma dei valori per uliveto/agrumeto/incolto/seminativo calcolati con valori medi per ettaro – provincia di Cosenza, come da relazione della G.d.f.) così che il valore stimato del patrimonio immobiliare è di € 800.189,35;
c) quanto ai redditi di la seguente situazione: Parte_1
- 2019–2021: “Nulla risulta” ai fini reddituali nelle banche dati utilizzate dalla G.d.f.;
- 2022: € 3.161,50 (redditi esenti da INPS – Assegno Unico);
- 2023: € 1.301,52 (redditi esenti da INPS – Assegno Unico);
d) quanto al patrimonio di : Parte_1
- la stessa è proprietaria di 6 fabbricati e 5 terreni il cui valore di mercato è stimato per i fabbricati in € 1.098.243,04 (metodo: come sopra) e per i terreni in € 40.403,82
(somma dei valori per agrumeti/seminativo), per un valore totale del patrimonio immobiliare stimato in € 1.138.646,86.
È inoltre emersa la circostanza, originariamente celata dalla ricorrente, ma successivamente ammessa dalla stessa in sede di audizione personale, che ella fosse proprietaria, al momento dell'instaurazione del giudizio, di un'imbarcazione pervenutale per donazione, poi venduta per circa € 140.000,00 nel 2024; in base alla prospettazione della stessa, per vero non contestata dalla controparte, la proprietà le sarebbe pervenuta per effetto di una simulata donazione così che il ricavato della vendita sarebbe stato ripartito tra i 5 effettivi proprietari.
In base ai dati agli atti, sussiste quindi un'evidente disparità reddituale tra le parti essendo il reddito annuale medio dichiarato dall'Abrigata nel periodo 2019/2023 di circa € 40.000,00 annui e il reddito annuale medio dichiarati dalla nello stesso Pt_1 periodo inferiore a € 1.000,00 annui;
deve inoltre evidenziarsi che le risultanze degli accertamenti della polizia tributaria rendono evidente che i redditi effettivamente ricavati dall' dalle attività commerciali svolte sia di gran lunga superiore a CP_1
quello dichiarato, atteso che è del tutto inverosimile che la maggior parte delle predette attività non abbiano prodotto negli anni oggetto di accertamento alcun reddito e che in particolare l'attività “ ”, con elevati Controparte_3 volumi d'affari, abbia prodotto redditi comparativamente del tutto esigui, evidentemente per effetto della rappresentazione di correlativi ingenti costi che, in considerazione del carattere stagionale della predetta attività, appaiono irreali in quanto del tutto sproporzionati, oscillando tra € 81.880,00 ed € 247.268,00, a fronte dei seguenti volumi d'affari:
2020 – Volume d'affari: € 99.486,00; Reddito: € 9.584,00; costi: € 89.902,00
2021 – Volume d'affari: € 121.694,00; Reddito: € 39.814,00, costi: € 81.880,00
2022 – Volume d'affari: € 253.839,00; Reddito: € 6.571,00: costi: € 247.268,00
2023 – Volume d'affari: € 163.867,00; Reddito: € 39.630,00, costi :
€ 124.237,00.
Sul fronte patrimoniale immobiliare, sebbene dalle stime del report della Guardia di finanza risulti un valore complessivo maggiore per , lo stesso deriva Parte_1
in gran parte dalla casa coniugale, dalla quale la ricorrente non trae alcun reddito, a differenza dell' che ritrae parte del proprio reddito dalle proprietà immobiliari. CP_1
In considerazione delle predette risultanze e in applicazione dei consolidati principi di diritto cui si è fatto riferimento in ordine alla funzione dell'assegno di mantenimento, stante la differenza di reddito tra i coniugi e l'assenza in capo alla ricorrente di redditi propri tali da fargli mantenere tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione il Collegio ritiene equo porre a carico di un assegno di Controparte_1 mantenimento in favore di di € 1.000,00 mensili. Parte_1
Alla stregua dei predetti dati, è tenuto a contribuire al mantenimento Controparte_1
del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, Persona_1 mediante pagamento di € 1.000,00 rivalutabili annualmente in base agli indici Istat., da corrispondere a in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese Parte_1
ed è tenuto, altresì, a corrispondere il 50% delle spese straordinarie. La domanda della ricorrente volta a ottenere un contributo al mantenimento del figlio non può, invece, essere accolta, essendo incontestato tra Persona_2
le parti che lo stesso sia maggiorenne ed economicamente autosufficiente e non conviva con alcuno dei genitori.
La domanda volta a ottenere l'assegnazione degli oggetti d'oro e dei preziosi, peraltro neanche specificamente individuati, è inammissibile ex art. 40 c.p.c.
Stante l'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 2049 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in LI Controparte_1
BR (registrato nel Comune di LI BR Anno 2001 Numero 40,
Parte II Serie A Ufficio);
2. DISPONE l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
3. PONE a carico di un assegno di mantenimento in favore di Controparte_1
di € 1.000,00 mensili da corrispondere in via anticipata entro Parte_1
il giorno 5 di ciascun mese;
4. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1
figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente Persona_1 mediante pagamento di € 1.000,00 rivalutabili annualmente in base agli indici
Istat, da corrispondere a in via anticipata entro il giorno 5 di Parte_1
ciascun mese;
5. RIGETTA la domanda di mantenimento per il figlio;
Persona_2
6. DICHIARA inammissibile ogni altra domanda;
7. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 20/12/2025
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola