Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 2103
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Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Intollerabilità della prosecuzione della convivenza

    Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza.

  • Accolto
    Tutela della prole

    L'assegnazione della casa familiare è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta. Nella specie, il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente convive con la madre nella casa familiare quando rientra in Italia.

  • Accolto
    Disparità economica e tenore di vita

    Dall'istruttoria è emersa un'evidente disparità reddituale tra le parti, con reddito medio annuo del marito di circa € 40.000,00 e della moglie inferiore a € 1.000,00 annui. I redditi del marito sono risultati di gran lunga superiori a quelli dichiarati. Sussiste la disparità economica e l'assenza in capo alla ricorrente di redditi propri tali da fargli mantenere tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.

  • Accolto
    Mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente

    Il marito è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.

  • Rigettato
    Mantenimento del figlio maggiorenne autosufficiente

    La domanda non può essere accolta, essendo incontestato tra le parti che il figlio sia maggiorenne ed economicamente autosufficiente e non conviva con alcuno dei genitori.

  • Inammissibile
    Domanda generica e non specificata

    La domanda è inammissibile ex art. 40 c.p.c. in quanto non specificamente individuati.

  • Rigettato
    Contestazione presupposti assegno di mantenimento

    La Corte ha ritenuto sussistente la disparità economica e l'assenza in capo alla ricorrente di redditi propri tali da fargli mantenere tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, disponendo l'assegno.

  • Accolto
    Determinazione assegno di mantenimento figlio

    Il padre è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.

  • Rigettato
    Mantenimento figlio autosufficiente

    La domanda della ricorrente volta a ottenere un contributo al mantenimento del figlio Persona_2 non può essere accolta, essendo incontestato tra le parti che lo stesso sia maggiorenne ed economicamente autosufficiente e non conviva con alcuno dei genitori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 2103
    Giurisdizione : Trib. Castrovillari
    Numero : 2103
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo