Sentenza 11 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2019, n. 15710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15710 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2019 |
Testo completo
guente: 51 -1/3
SENTENZA
Su ricorso nr.2142/2015 proposto da: Avv.to LUIGI ALFONSO MA elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale Edificio G1 Via G.Porzio presso il suo studio rappresentato e difeso da sé medesimo RICORRENTE
Contro
ITALFONDIARIO SPA nella qualità di procuratore del BANCO DI NAPOLI elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Prefetti 26 presso lo studio dell'Avv.to Andrea Orestano che la rappresenta e difende 2'31 zo)9 anche disgiuntamente con l'Avv.to Antonio Actis giusta procura in calce al controricorso Controricorrente avverso la sentenza nr.3685/2014 della Corte d'appello di Napoli;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 febbraio 2019 dal consigliere rel. MARINA MELONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.Lucio Capasso che ha concluso per l'accoglimento degli ultimi tre motivi di ricorso e rigetto dei restanti motivi;
udito l'Avv.to Andrea Orestano per il controricorrente che ha concluso per il rigetto del ricorso
FATTI DI CAUSA
La Corte d'Appello di Napoli con sentenza nr. 3685/2014 ha rigettato l'impugnazione proposta da MA LF GI avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Napoli che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti del ricorrente per saldo negativo di conto corrente bancario per l'importo di C 113.079,80. La sentenza impugnata, confermando la pronuncia di primo grado, aveva affermato che era infondata l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente per difetto di sottoscrizione del correntista (primo motivo di appello), essendo stato prodotto un documento contrattuale di sei pagine, con sottoscrizione apposta in calce all'ultima pagina, e dunque riferita all'intero atto, onde era priva di rilievo la mancanza di sottoscrizione, alla quinta pagina, di un riquadro intestato "firma per conoscenza ed accettazione delle norme e delle condizioni economiche oggetto della presente proposta. Gli allegati sono parte integrante della presente proposta", dato che la firma apposta alla pagine successiva era idonea a far ritenere sottoscritto anche tale riquadro. Secondo il giudice di appello erano poi infondati tutti gli altri motivi di opposizione, in particolare le generiche contestazioni dell'opponente circa l'ammontare del credito risultante dal saldo contabile ex art. 50 TUB in considerazione del fatto che la banca opposta aveva prodotto anche tutti gli estratti conto, avverso i quali l'opponente non aveva sollevato specifiche contestazioni, neppure con l'atto di appello. Altresì infondata era poi l'eccezione di pretesa illegittimità dell'accredito tardivo delle valute, non essendo indicati, per ciascun versamento, i giorni di ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti. Infatti in contrario non potevano addursi i tre conteggi alternativi proposti dall'opponente, essendo stati elaborati su presupposti erronei: il primo perché era da escludere il presupposto del fenomeno del c.d. signoraggio bancario, nonché dell'usura; il secondo, subordinato, in quanto anch'esso basato sul presupposto insussistente dell'usura, nonché sul presupposto dell'illegittimità degli addebiti per commissioni di massimo scoperto, spese di gestione e tenuta del conto, tassi di interesse ultralegali;
il terzo, ulteriormente subordinato, per le ragioni già indicate quanto al secondo, nonché per il fatto che considera l'anno di 365 giorni, piuttosto che di 360, senza allegare tuttavia che la banca avesse in concreto sviluppato i propri conteggi facendo riferimento a 360 giorni. La sentenza del giudice di appello rigetta poi le ulteriori censure, in particolare afferma che la denuncia di variazione unilaterale della condizioni contrattuali, da parte della banca, a sfavore del correntista omettendo la dovuta comunicazione a quest'ultimo (terzo motivo di appello), è inammissibile in quanto nuova, non essendo stata dedotta in primo grado;
che la censura di erronea m determinazione del saldo a causa dell'ingiustificato addebito di commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni varie e del ritardo nell'accredito di valute, nonché a causa dell'erronea verifica del mancato superamento del tasso soglia dell'usura per l'omesso computo delle commissioni di massimo scoperto e delle c.d. "spese per scritture/operazioni" e "spese fisse di chiusura" (quarto motivo di appello), è in parte inammissibile per difetto di specificità, ex art.342 c.p.c. vecchio testo, non avendo l'appellante indicato quali sarebbero le voci addebitategli e non previste dal contratt, e infondata quanto alla verifica del superamento della soglia dell'usura: la CTU, infatti, dopo aver affermato che le "spese per scritture/operazioni" e le "spese fisse di chiusura" non rientrano nel calcolo del TEG in quanto spese collegate alla tenuta del conto e non alla erogazione del credito, dà espressamente atto che comunque, anche computando tali spese, la soglia dell'usura non viene superata;
inoltre è infondata in diritto la pretesa di computare a tal fine anche le commissioni di massimo scoperto;
che le censure di illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi (quinto motivo di appello), nullità della clausola di recesso ad nutum (sesto motivo), nullità del contratto e inesistenza della traditio pecuniae connesse al fenomeno del c.d. signoraggio bancario primario e secondario (settimo motivo), sperequazione tra tassi attivi e passivi (ottavo motivo), non sanabilità delle nullità contrattuali per effetto della mancata contestazione degli estratti conto (nono motivo), sono inammissibili per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., cit., avendo il tribunale motivato il rigetto delle tesi dell'opponente, il quale però le aveva riproposte in appello senza darsi carico delle motivazioni del tribunale. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione MA LF GI con diciassette motivi. La causa, trattata all'udienza del 23/2/2018 è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle sezioni unite in ordine alla rilevanza usuraria delle cms. TA PA resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente MA LF GI lamenta ex art. 360 comma 1 nr.3 cpc la violazione e falsa applicazione dell'art.51 nr.4 cpc e nullità della sentenza per mancata astensione di uno dei componenti del collegio della Corte di Appello, che aveva partecipato al giudizio di primo grado. Il primo motivo è inammissibile non essendo stata proposta istanza di ricusazione (ex multis, Cass.S.Un.1545/2017, 2854/2014, 12115/2013). Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente MA LF GI lamenta vizio di motivazione ex art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto la Corte di Appello ha esaminato raggruppandoli congiuntamente i 17 motivi di appello, senza esaminare correttamente ed esaustivamente ogni singolo motivo. Il motivo è inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente spiegato perché il giudice di secondo grado non avrebbe esaminato correttamente ed esaustivamente i motivi di appello e quali censure in particolare non sono state esaminate. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente MA LF GI reitera la censura di vizio di motivazione in riferimento all'accorpamento dei motivi, che sarebbe "improprio", senza tuttavia chiarire le ragioni della improprietà dell'accorpamento. Il motivo è quindi inammissibile per genericità.D-1 Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente MA LF GI lamenta un vizio di motivazione in riferimento alla declaratoria di inammissibilità, per novità, del terzo motivo di appello. Secondo il ricorrente la questione relativa alla omessa comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli al correntista era stata posta con l'atto di citazione in primo grado e pertanto non si trattava di questione nuova.II motivo è infondato[sia perché il ricorrente non ha proposto censura di omessa pronuncia siarperché nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo la questione non è stata sollevata nei termini indicati quanto piuttosto in relazione alla mancata approvazione delle clausole vessatorie. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente MA LF GI lamenta un vizio di motivazione della declaratoria di parziale inammissibilità (per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., come si è visto) del quarto motivo di appello. In particolare il ricorrente contesta che il motivo di appello fosse generico facendo presente che era applicabile, ratione temporis, il testo dell'art. 342 c.p.c. anteriore alla novella di cui al d.l. n. 83/2012, conv. in I. 134/2012. Il motivo è infondato e deve essere rigettato. Dai riferimenti all'atto di appello contenuti nel motivo di ricorso non emerge affatto la specificità del motivo di cui trattasi e tra l'altro non rileva che non si applichi la novella del 2012, perché il motivo risulta aspecifico anche ai sensi del testo previgente dell'art. 342 c.p.c., a mente del quale l'appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione". Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente MA LF GI lamenta un vizio di motivazione della declaratoria di parziale inammissibilità, per difetto di specificità, dei motivi di appello sesto, settimo, ottavo e nono, sostenendo che invece erano state articolate specifiche censure. Il motivo proposto è infondato in quanto dalla esposizione del motivo non emerge l'articolazione di specifiche censure.Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente MA LF GI lamenta violazione di legge in riferimento all'esclusione della nullità del contratto di conto corrente per mancanza di sottoscrizione del correntista. Il ricorrente deduce in particolare a) la rilevabilità d'ufficio della nullità e b) la irrilevanza della sola sottoscrizione delle clausole vessatorie. Entrambe le censure sono inammissibili: la censura sub a) è inammissibile per difetto di una contraria statuizione della sentenza impugnata, la quale non ha statuito l'inammissibilità della censura di nullità, ma l'ha disattesa nel merito;
la censura sub b) è inammissibile perché si basa su un dato di fatto - l'attinenza della sottoscrizione alle sole clausole vessatorie - che non risulta dalla sentenza impugnata e che non può essere accertato nel giudizio di legittimità. Con l'ottavo motivo di ricorso il ricorrente MA LF GI lamenta un vizio di motivazione in ordine ad un fatto controverso decisivo per il giudizio in quanto il giudice di appello non ha spiegato perché la mancanza di sottoscrizione del contratto, ma soltanto di alcune particolari clausole, non determini la nullità dello stesso. Il motivo è inammissibile perché, ancora una volta, si dà per presupposto un fatto - la sottoscrizione di alcune clausole soltanto - non risultante dalla sentenza impugnata. Con il nono motivo di ricorso il ricorrente MA LF GI lamenta violazione di legge attesa l'inidoneità del saldo contabile ex art. 50 TUB a documentare il diritto di credito della banca. Il motivo è inammissibile per difetto di attinenza con la decisione impugnata, basata invece sulle risultanze degli estratti conto integrali, le cui poste - come afferma il giudice di appello- non sono state contestate in maniera specifica dall'opponente.Con il decimo motivo di ricorso il ricorrente MA LF GI lamenta violazione di legge attesa la "nullità del credito vantato dalla banca" per effetto del c.d. signoraggio bancario. Il motivo proposto è inammissibile perché non è dedotta la violazione di alcuna norma o principio giuridico avendo il ricorrente svolto, piuttosto, una critica sul piano politico, economico ed etico del sistema di emissione e circolazione della moneta: critica che, in quanto riguardante il modo in cui lo Stato esplica una proprie funzione sovrana, quale la politica monetaria, esula dalla sfera della giurisdizione, come hanno già avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 16751/2006. Con l'undicesimo motivo di ricorso il ricorrente MA LF GI lamenta un vizio di motivazione in ordine ad un fatto controverso decisivo per il giudizio in quanto il giudice di appello ha liquidato sommariamente e succintamente la questione del signoraggio bancario, di cui al motivo che precede. Il motivo proposto è infondato. Infatti la questione del signoraggio è posta, in realtà, non sul piano giuridico, bensì su quello politico, economico ed etico: di qui l'evidenza delle ragioni per cui è stata disattesa dalla Corte di Appello. Con il dodicesimo motivo di ricorso il ricorrente MA LF GI lamenta violazione di legge avente ad oggetto, in relazione al secondo motivo di appello, la statuizione riguardante il primo conteggio subordinato presentato dall'appellante. Il motivo è inammissibile perché, dopo aver rinviato alle censure in proposito svolte con altri motivi di ricorso, il ricorrente omette del tutto di indicare le ragioni per cui tale statuizione sarebbe illegittima. Con il tredicesimo motivo di ricorso il ricorrente MA LF GI lamenta violazione di legge avente ad oggetto, in relazione al secondo motivo di appello, la statuizione riguardante il secondo conteggio subordinato presentato dall'appellante. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni indicate a proposito del precedente motivo di ricorso. Con il quattordicesimo motivo di ricorso il ricorrente MA LF GI lamenta violazione di legge perché la sentenza impugnata afferma (nel disattendere il quarto motivo di appello), che «peraltro, una volta accertata come nella fattispecie in causa, la legittimità del patto contrattuale, la ripetuta approvazione degli estratti conto può valere, per la sua natura confessoria, a far ritenere che il concreto ammontare degli addebiti computati dalla banca sia avvenuto in conformità del criterio dettato in via preventiva con il contratto». Sostiene il ricorrente che tale affermazione contrasti con la consolidata giurisprudenza di legittimità, per la quale la mancata contestazione degli estratti conto non comporta il perfezionamento di un patto negoziale, atteso che essa rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti soltanto sotto il profilo contabile, ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori inerenti alle singole partite di conto. Il motivo è inammissibile per tre distinti profili. Anzitutto perché, decontestualizzando l'affermazione criticata, il ricorrente ne stravolge il senso. La Corte di Appello non ha affatto inteso sostenere che l'approvazione del conto sani l'invalidità degli atti da cui traggono titolo le singole poste, bensì che, una volta appurata la legittimità degli addebiti per cms e altre commissioni e spese varie, l'approvazione degli estratti conto fa ritenere la conformità dei conteggi alle previsioni contrattuali inerenti a tali commissioni e spese: l'accertamento della validità di tali previsioni, dunque, è il presupposto, non la conseguenza del ragionamento della corte basato sull'approvazione degli estratti conto. In secondo luogo, la censura è irrimediabilmente generica perché, in mancanza di precisazioni, nel ricorso, delle partite cui la stessa ha riferimento, è impossibile verificare la decisività della censura stessa.Infine, in terzo luogo, perché l'affermazione di cui trattasi non è che una alternativa, autonoma ratio della decisione di disattendere il quarto motivo di appello, decisione basata in primo luogo, come si è riferito sopra in narrativa, sul rilievo della genericità del gravame, in violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. Essendo stati disattesi i precedenti motivi di ricorso riguardanti tale ratio decidendi, non rileva darsi carico delle censure avverso la ratio alternativa censurata con il motivo in esame, dato che la decisione resta comunque giustificata dalla prima ratio decidendi. Con il quindicesimo motivo di ricorso il ricorrente MA LF GI lamenta violazione di legge per inammissibilità ed erroneità della formula di rilevazione indicata dalla Banca d'Italia per la rilevazione del TEG applicato in concreto, formula adottata dal CTU nella verifica sul superamento della soglia dell'usura. Il ricorrente sostiene che il CTU avrebbe illegittimamente: a) rapportato gli interessi e altri oneri all'ammontare del fido concesso, anziché al credito utilizzato;
b) escluso dal calcolo le commissioni di massimo scoperto. Il motivo proposto è inammissibile quanto al profilo sub a), perché si tratta di questione non proposta nel giudizio di appello: la sentenza impugnata, infatti, non la menziona tra quelle sollevate dall'appellante a proposito della CTU, espletata nel giudizio di primo grado, né il ricorso fa riferimento alla deduzione di essa nel giudizio di appello. Inoltre la censura è generica anche sotto il profilo della individuazione dei passaggi della CTU che conterrebbero tale modalità di calcolo. Il motivo è del pari inammissibile quanto al profilo sub b). Va premesso che Cass. S.U. 16303/2018 ha chiarito che «con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura lo presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati». La Corte di Appello ha dunque errato nel non tenere conto delle commissioni di massimo scoperto, ma non è possibile stabilire se tale errore sia stato decisivo, se, cioè, ove la Corte di Appello avesse correttamente applicato la legge, la sua decisione in concreto sarebbe stata diversa. Per stabilire ciò, infatti, sarebbe stato necessario che il ricorrente deducesse che, computando l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto sia ai fini della determinazione del TEG applicato in concreto che ai fini della determinazione della soglia dell'usura, come chiarito dalle Sezioni Unite, tale soglia sarebbe stata in concreto superata;
il che, però, il ricorrente non ha dedotto, in quanto muove a sua volta da un presupposto errato, ossia che le commissioni di massimo scoperto vadano considerate esclusivamente ai fini della determinazione del TEG in concreto applicato al debitore, e non anche ai fini della determinazione della soglia dell'usura in base ai decreti ministeriali.Con il sedicesimo motivo di ricorso il ricorrente MA LF GI lamenta un vizio di motivazione lamentando che nella sentenza impugnata "le ragioni in punto di fatto e i rilievi in diritto" siano mal motivati. Il motivo proposto è inammissibile perché, quanto alla motivazione in fatto, non viene indicato alcun fatto - tantomeno con i requisiti previsti nell'attuale testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. - di cui si lamenti l'omesso esame da parte della Corte di Appello;
quanto alla motivazione in diritto, la sua eventuale carenza non dà luogo a cassazione per vizio di motivazione, ma semmai alla integrazione o correzione di quest'ultima ai sensi dell'art. 384, ult. comma, c.p.c. Con il diciasettesimo motivo di ricorso il ricorrente MA LF GI lamenta violazione di legge in ordine ai criteri seguiti dal CTU nella determinazione del saldo del conto corrente. Nella parte in cui non è ripetitivo delle critiche rivolte alla verifica del superamento della soglia dell'usura (per le quali vale quanto già osservato in precedenza), il motivo ha per oggetto il computo, tra le poste passive, delle commissioni di massimo scoperto, dei ritardi nell'accredito della valuta, della capitalizzazione degli interessi, del tasso ultralegale degli stessi e di altre spese, commissioni e remunerazioni, che ad avviso del ricorrente avrebbero dovuto invece essere espunti. Il motivo proposto è inammissibile per genericità, non essendo precisate le ragioni della censura, né meglio indicate le stesse spese, commissioni e remunerazioni ulteriori. Per tutto quanto sopra esposto, deve essere rigettato il ricorso ed il ricorrente deve essere condannato alle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente. Ricorrono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente che si liquidano in C 7.200,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi che si liquidano in C 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del