Ordinanza cautelare 28 giugno 2017
Sentenza 15 febbraio 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 15/02/2019, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/02/2019
N. 02120/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01921/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1921 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
TO RR, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Pompilio, con domicilio eletto presso lo studio Ernesto IA in Roma, via Taro, 25;
contro
Ministero Universita' e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio non costituiti in giudizio;
nei confronti
AR AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Menghini, con domicilio eletto presso il suo studio in Genzano Di Roma, via Giuseppe di Vittorio 17;
MA AL non costituito in giudizio;
VA IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Altieri, Michelangelo Fiorentino, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Ricciardi in Roma, viale Tiziano n. 80;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LL RT il 31\5\2017 :
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari a) Della Griglia per la valutazione dei titoli e calcolo del punteggio del dott. RR relativi alla classe di concorso A045 – Scienze economico – aziendale, redatta dalla commissione esaminatrice dell'U.S.R. Lazio; b) della Griglia per la valutazione delle prove scritte del dott. RR e calcolo del punteggio del dott. RR relativi alla classe di concorso A045 – Scienze economico – aziendale, redatta dalla commissione esaminatrice dell'U.S.R. Lazio; c) Del DDG – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale – n. 489 del 05.12.2016; Ove occorre, in parte qua, del DDG n. 106/2016 art. 8 e del DM 94/2016, nella parte in cui (A.2.2) non consentono l'attribuzione di punti 5 al ricorrente, titolare dell'abilitazione a seguito di procedura selettiva pubblica. Nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a subentrare nei posti utili in graduatoria previo ricalcolo dei punteggi relativi all'elaborato scritto ed ai titoli.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AR AN e di VA IO;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di annullare il ddg del Miur n. 489 del 2016 con cui sono state approvate in via definitiva per le regioni Marche e Lazio, le graduatorie di merito per la classe di concorso A045, indetto con ddg Miur n. 106 del 2016. Nella parte in cui non include il ricorrente, la griglia per la valutazione della prova scritta e calcolo del punteggio relative alla classe di concorso A045, la griglia per la valutazione dei titoli e calcolo del punteggio.
Si costituivano in giudizio i controinteressati IO VA e AN AR.
Con atto depositato in data 23.1.2019, il ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso proposto, in quanto su sua richiesta l’amministrazione eliminava il ricorrente dalle graduatorie relative alla classe di concorso A045 approvate con DDG 489 del 2016. Il provvedimento non veniva impugnato dal ricorrente.
In considerazione della mancata impugnazione dell’atto con il quale l’amministrazione eliminava il ricorrente dalla graduatoria impugnata e della dichiarazione del ricorrente con la quale rappresenta di non avere interesse alla decisione del ricorso, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti.
In considerazione dell’esito del giudizio e della mancata contestazione delle altre parti devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Tuccillo | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO