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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 6799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6799 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2763/21 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Benevento n. 1258/2021, emessa il 5 maggio 2021, comunicata il 12 maggio 2021, vertente
TRA
(1) la (codice fiscale Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
1 Benevento, alla Via Salvator Rosa n. 40, elettivamente domiciliata a Napoli in via Donato Bramante n. 15, presso lo studio dell'avv. Antonella Vitobello, unitamente all'avv. Stefano Intorcia (codice fiscale ), che C.F._1
la rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-appellante
E
(2) la (già Controparte_1
(codice fiscale ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona, al Viale del Commercio
n. 59, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Pasquale Scura n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Scognamiglio (codice fiscale che C.F._2
la rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e pedissequo decreto di fissazione udienza, la in persona del suo legale rappresentate Parte_1
pro tempore, conveniva in giudizio la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dinanzi
[...]
al Tribunale di Benevento chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza del credito della nei confronti della Parte_1 Parte_1
“con condanna di Controparte_1
quest'ultima al pagamento delle spese giudiziali e stragiudiziali, processuali e legali, di parte e di controparte, di registrazione, di iscrizione e di trascrizione,
2 di CTU sia già anticipate sia a liquidarsi, all'esito del procedimento di esecuzione forzata immobiliare instaurato con il geometra , tutt'ora Controparte_3
pendente, e dei relativi giudizi di opposizione, il tutto in adempimento della polizza per cui è causa e nei limiti del massimale ivi convenuto” (cfr. pag. 13 del ricorso), con vittoria di spese del grado.
A fondamento della sua pretesa, nel ricorso introduttivo, la ricorrente rappresentava di aver stipulato in data 30 giugno 2009 con la Controparte_2
ora , il contratto
[...] Controparte_1
di assicurazione n. 11052069 “contro il rischio per spese legali e peritali”. In
virtù di tale contratto di assicurazione contro i danni, la predetta
[...]
si era obbligata a tenere indenne la Controparte_2 Parte_1
“dalle spese legali e peritali e a fornire prestazioni di altra natura,
[...]
occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento o in sede extragiudiziale;
il tutto entro i limiti del massimale
€20.000,00, e verso il corrispettivo di un premio annuale con scadenza il 30 giugno di ogni anno”. La tutela legale e i relativi oneri oggetto della polizza erano elencati in modo specifico all'art.
1- rubricato “Oggetto dell'assicurazione”- del ridetto contratto in combinato disposto con l'art. 20- rubricato “Prestazioni garantite” (cfr. Contratto di assicurazione n. 11052069 allegato).
La nell'esercizio della sua attività di impresa, si Parte_1
avvaleva dell'intermediario , nei confronti del quale risultava Controparte_3
creditrice di somme dallo stesso dovute per gli obblighi contrattualmente assunti come intermediario assicurativo. Non a caso, il 5 aprile 2011 la tipulava Pt_1
con il EN un “Accordo per il rientro del debito” mediante il quale il suddetto
3 intermediario dichiarava “di essere debitore (…) della somma di euro 50.000,00 maturata in virtù di anticipazione di premi assicurativi sorti in Benevento ala via
Ennio goduti, 27.” Così, il si impegnava a “restituire al Dott. CP_3 Pt_1
n qualità di amministratore unico della
[...] Controparte_4
la somma di euro 50.000,00 su cui le parti convengono di calcolare
[...]
un interesse amichevole su base annua del 4,00% necessario ad una parziale copertura delle spese bancarie, dilazionando il pagamento del proprio debito a partire del 5-4-2011 nelle seguenti modalità:
1. Piano di rientro come previsto in allegato A;
2. Versamento di 2 assegni bancari (…) e 1 assegno bancario (…);
3. Versamenti integrativi periodici (facoltativi);”. Inoltre, il e la CP_3 [...]
sottoscrivevano la “Nota a margine” secondo la quale “A Parte_1
seguito della sottoscrizione del presente accordo, in caso di buon fine delle operazioni previste, la e il dott. Controparte_4
sulla base dell'antico legame di collaborazione, rinunciano sin da Parte_1
ora alla penale di ritardata chiusura degli anni 2008-2009-2010. Inoltre, sono previsti dei Bonus in caso di Accelerato Rientro del Debito (…). Le parti
convengono di ricontrollare l'importo esatto del debito e in caso di discordanza,
l'importo che sia positivo o negativo, verrà aggiunto o sottratto da quanto previsto nel presente accordo” (cfr. “Nota a ” dell' “Accordo per il Pt_2
rientro del debito”).
In ottemperanza a tale “piano di rientro” il , nella spiegata qualità CP_3
di subagente “per gli obblighi contrattualmente assunti come intermediario
assicurativo”, avrebbe dovuto pagare alla la somma Parte_1
di € 50.000,00 attraverso il rilascio di 60 cambiali, di € 737,00 ciascuna, da
4 pagare ogni mese a partire dalla data del 25 aprile 2011: tuttavia, delle predette cambiali restavano “non pagate quelle datate a partire da gennaio e febbraio 2014” ( cfr. ricorso). Di conseguenza, a causa del mancato pagamento e del protesto delle suddette cambiali, il risultava ancora debitore nei CP_3
confronti della i € 19.015,09 oltre € 155,82 per spese di protesto. Pt_1
A siffatta somma (€ 19.015,09 oltre € 155,82) si aggiungevano, poi, €
30.364,00 riferiti a 18 assegni intestati alla “ a firma Parte_1
del geom insoluti per mancanza di provvista” (cfr. Controparte_5
ricorso): quindi, il risultava, nel complesso, ancora debitore nei CP_3
confronti della della somma corrispondente a € Parte_1
49.534,91 (composta, appunto, da€ 19.015,09 oltre € 155,82 per il mancato pagamento delle cambiali di gennaio e febbraio 2014 previste dal piano di rientro stipulato il 5 aprile 2011 e da € 30.364,00 di cui ai 18 assegni suddetti) (cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
A seguito di tale insolvenza, il 21 marzo 2014 la resentava ricorso Pt_1
per decreto ingiuntivo nei confronti del con il quale chiedeva al Giudice CP_3
di emettere decreto ingiuntivo per la somma di € 49.534,91.
Lo stesso giorno con raccomandata A/R la denunziava alla Pt_1 [...]
la decisione di intraprendere il suddetto giudizio monitorio Controparte_2
nei confronti del EN e chiedeva l'attivazione in suo favore della garanzia assicurativa prevista dalla polizza n. 11052069. Nonostante tale denunzia, la medesima non attivava la garanzia richiamata in favore della che CP_2 Pt_1
anticipava le spese legali del procedimento instaurato nei confronti del EN.
5 Ebbene, la otteneva nei confronti di quest'ultimo il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 575/2014, munito di formula esecutiva il 22 aprile 2014 e non opposto dalla parte ingiunta che, tra l'altro, non provvedeva nemmeno al pagamento della predetta somma oltre le spese del procedimento. Sicché,
avvalendosi del suddetto titolo esecutivo, con atto di precetto del 29 maggio
2014 la intimava al EN di procedere al pagamento Parte_1
di euro 53.182,10 entro 10 giorni dalla notifica. Poiché tale precetto restava privo di riscontro, la instaurava il procedimento di esecuzione forzata Pt_1
immobiliare contro il , iscritto al R.G. 279/2014 Tribunale di Benevento. CP_3
Nelle more dal debitore veniva avviato il giudizio di opposizione n. 5744/2016
R.G. Tribunale di Benevento, definito con sentenza n. 1165/2018 con cui si dichiarava la cessazione della materia del contendere, con spese legali ed esborsi a carico della Parte_1
In riferimento a tali procedimenti la dunque, anticipava le spese Pt_1
legali, stante la mancata attivazione della polizza da parte della nonostante CP_2
la denuncia a quest'ultima dei giudizi intrapresi dalla ridetta Sicché Pt_1
quest'ultima esperiva nei confronti della AG un tentativo di mediazione come previsto dal d.lgs. n. 28/2010 con esito negativo (cfr. verbale 26 gennaio 2017, allegato in atti).
Tanto premesso in fatto, la chiedeva al Giudice Controparte_6
adito di condannare la Controparte_1
“al pagamento delle spese giudiziali e stragiudiziali, processuali e legali, di parte
e di controparte, di registrazione, di iscrizione e di trascrizione, di CTU sia già anticipate sia a liquidarsi, all'esito del procedimento di esecuzione forzata
6 immobiliare instaurato con il geometra , tutt'ora pendente, e Controparte_3
dei relativi giudizi di opposizione, il tutto in adempimento della polizza per cui è causa e nei limiti del massimale ivi convenuto”.
I.2. Si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando il ricorso notificato.In via preliminare, la
[...]
convenuta eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva poiché la
[...]
nei suoi scritti difensivi, non aveva individuato quale tra le Parte_1
condizioni particolari di cui all'art. 20 della polizza in esame fosse riconducibile al caso di specie “facendo ritenere del tutto esente da responsabilità l' ”, così CP_2
da chiedere “la estromissione della stessa dal presente giudizio.” (cfr. Comparsa di costituzione e risposta - Controparte_1
). In subordine, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art.
[...]
163 c.p.c. per “l'assoluta mancanza di petitum e di causa petendi”.
Nel merito, la rilevava la infondatezza della pretesa e la prescrizione del CP_2
presunto diritto vantato. In particolare, la convenuta evidenziava che la Pt_1
in data 5 aprile 2011 aveva stipulato un accordo transattivo con il
[...]
geometra per cercare di conseguire bonariamente le somme, senza CP_3
richiedere alcuna autorizzazione all'AG, così violando l'art. 13, punto, 4.
Sicché, la , identificava il “caso assicurativo” (inteso come “il sinistro, CP_2
ovvero il verificarsi del fatto dannoso- cioè la controversia- per il quale è prevista
l'assicurazione”- cfr. Definizioni- Polizza n. 1111052069) con il suddetto piano di rientro: secondo la convenuta, “la richiesta di risarcimento del danno” risultava
“intempestiva”, poiché, in ottemperanza agli artt. 10 e 11 della ridetta polizza,
7 la avrebbe dovuto comunicare all' tale caso assicurativo al Parte_1 CP_2
momento della sua insorgenza, coincidente con quello della stipula del predetto piano di rientro, e non nel 2014, quando, in seguito al mancato adempimento di tale accordo da parte del , presentava contro quest'ultimo ricorso per CP_3
decreto ingiuntivo (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Dunque, la convenuta chiedeva in via preliminare di “Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e dichiarare per l'effetto la CP_1
domanda improponibile nei confronti della stessa. - In subordine, accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo ex art. 163 c.p.c. - Accertare e
dichiarare l'avvenuta prescrizione nei confronti dell'AG SE ex art. 2952 c.c.”
Nel merito, di “Rigettare la domanda attrice nei confronti dell'AG SE perché infondata in fatto ed in diritto e non suffragata da idonei elementi probatori. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e
CPA.” (cfr. comparsa di costituzione e risposta- 1° grado).
I.3. In seguito alla concessione dei termini per il deposito delle note conclusionali, la causa era rinviata per la discussione orale, poi sostituita con il deposito di note di trattazione scritta. Con la ordinanza n. 1258/2021, comunicata in data 12 maggio 2021, il Tribunale di Benevento così decideva: “a)
Rigetta la domanda. b) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che liquidano, in favore della parte resistente, in complessive € 1.618,00 per competenze (studio €438,00; per fase
introduttiva €370,00; per fase decisionale €810,00) oltre rimborso per spese generali 15% IVA e CPA come per legge.”
8 II.1. Avverso detta decisione – con atto di citazione per l'udienza del 15 ottobre 2021, notificato a mezzo pec l'11 giugno 2021 – Pt_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. Dott. proponeva
[...] Parte_1
appello, chiedendo all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare, pronunciare la sospensione dell'efficacia esecutiva
o dell'esecuzione della ordinanza appellata ex artt. 283 e 351 c.p.c., limitatamente alla condanna al pagamento delle spese legali.
2. In via principale, riformare e/o annullare la ordinanza di primo grado, e per l'effetto accogliere le conclusioni precisate in primo grado dalla società appellante, da ultimo nelle note di trattazione scritta del 28/10/2020.
3. Condannare controparte alla restituzione di quanto eventualmente incassato in esecuzione della Ordinanza appellata.
4. Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di primo grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Ai sensi di Legge e ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è superiore ad euro 5.200,00 ed inferiore ad euro
26.000,00.”
II.2. Con comparsa del giorno 8 settembre 2021 si costituiva in giudizio
, la quale in via Controparte_1
preliminare deduceva la “carenza di legittimazione passiva della convenuta
[...]
” nonché la “nullità della Controparte_1
citazione” (cfr. pag. 2 della citata comparsa). In particolare, reiterando le 9 medesime eccezioni e difese del primo grado, asseriva che la controparte Pt_1
aveva richiesto la sua condanna “ senza in alcun modo chiarire le ragioni
[...]
in fatto e in diritto della sua richiesta”, giacchè non aveva individuato chiaramente quale tra le condizioni particolari di cui all'art. 20 della polizza in esame fosse riconducibile al caso di specie” . In subordine, eccepiva “la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 163 c.p.c., relativamente alla convenuta
, per l'assoluta mancanza di petitum e causa petendi”. CP_2
Nel merito, deduceva la infondatezza della avversa domanda poiché “la contravvenendo a quanto indicato dal suddetto art. 13, punto, 4, Parte_1
ha provveduto senza dare preventiva comunicazione a accordo extra giudiziario con il RA .” Inoltre, eccepiva la prescrizione della pretesa CP_3
creditoria osservando che “la denuncia, così come presentata, appare del tutto intempestiva in quanto denunciando il caso tre anni dopo la sua insorgenza, non ha rispettato un'altra condizione fondamentale della polizza di cui ora si chiede
l'applicazione, ovvero, l'art.11, ed art. 10 punto 3” (cfr. citata comparsa).
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, il giorno 12 settembre 2025, visto il decreto di sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (40+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10 1.Va in primo luogo disattesa l'eccezione di “carenza di legittimazione passiva della convenuta Controparte_7
, sollevata dall'appellata in prime cure e reiterata in grado di appello,
[...]
poiché la “controparte non ha consentito di valutare la richiesta con precisione,
in quanto non ha mai individuato tra le condizioni particolari di polizza, art. 20 della polizza, quale è quella riconducibile al caso di specie, facendo ritenere del tutto esente da responsabilità l' .” CP_2
Invero, ritiene la Corte che le difese articolate nel ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. dalla consentono, agevolmente, di ricondurre il Parte_1
caso in oggetto o alla ipotesi di cui all'art. 20 co. 7 della polizza in esame
(poiché le prestazioni assicurative, richieste dalla ben potevano, Parte_1
possono, considerarsi come “pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi” ) oppure alla diversa ipotesi di cui all'art. 20 co. 9 della citata ( potendosi ritenere che le spese sostenute nei giudizi contro , CP_3
e per le quali la ha chiesto l'attivazione della polizza, fossero, Parte_1
siano, relative a “controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di
controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a €200) ( cfr. polizza in atti).
2. Allo stesso modo, va disattesa la eccezione di nullità dell' ”atto di citazione (…) per l'assoluta mancanza di petitum e causa petendi” , pure sollevata dall'appellata.
11 Ebbene, sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente
identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta
l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. Sez. U. n. 8077/2012, conforme Cass. n. 10635/2025).
Dunque, in applicazione delle su esposte coordinate ermeneutiche nel caso in esame va respinta l'eccezione di nullità dell' “atto di citazione” come sollevata dalla poiché sia la causa petendi ( rapporto assicurativo disciplinato dalla CP_2
polizza n. 11052069 stipulata il 30 giugno 2009, nei limiti del massimale convenuto) sia il petitum ( domanda di indennizzo per le spese giudiziali e stragiudiziali, all'esito di un procedimento di esecuzione forzata immobiliare instaurato nei confronti di in adempimento della polizza Controparte_3
n.11052069) della domanda attorea, risultano chiari e circostanziati, tali cioè
rendere edotta la parte convenuta delle deduzioni e delle istanze difensive della controparte, rispettando appieno il principio del contraddittorio e il diritto di difesa della convenuta assicurazione.
3. Passando al merito della vicenda, il Tribunale di Benevento con l'impugnata ordinanza ha rigettato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con cui la aveva agito in giudizio nei Controparte_4
confronti della al fine Controparte_1
di ottenerne la condanna al pagamento delle spese giudiziali e stragiudiziali,
12 processuali e legali, di parte e di controparte, di registrazione, di iscrizione, di trascrizione e di CTU all'esito del procedimento di esecuzione forzata immobiliare instaurato nei confronti di , in forza della polizza n. 11052069 Controparte_3
stipulata il 30 giugno 2009, nei limiti del massimale, oltre le spese di giudizio.
A fondamento della decisione il Giudice ha osservato che “la ricorrente ha contravvenuto al capo n. 4 art. 13 delle condizioni generali di assicurazione del contratto”, in quanto, “ in violazione del citato articolo, senza alcuna preventiva comunicazione in tal senso, ha provveduto a stipulare un accordo stragiudiziale con al fine di risolvere bonariamente la vertenza”. Controparte_3
Al contrario, sostiene il Giudicante, la già Parte_1
al momento della sottoscrizione del piano di rientro (ovvero dell'accordo transattivo intervenuto con ) “avrebbe dovuto (…) comunicare Controparte_3
tale circostanza alla compagnia di assicurazioni ed il momento per provvedere alla denunzia del caso assicurativo doveva essere, per l'appunto, quello della stipula del piano di rientro stragiudiziale del 2011”, ed invece, aveva denunziato il “caso assicurativo” solo nel 2014, quando, a seguito dell'inadempimento del suddetto piano di rientro da parte del , aveva depositato il ricorso CP_3
monitorio in danno del debitore, ciò in violazione degli artt. 11 e 10 punto 3 della suddetta polizza.
4.Con un unico articolato motivo di appello l'appellante Parte_1
lamenta che “l'ordinanza appellata è affetta da errore materiale, che nasce da
una palese svista del GOT nell'individuazione del sinistro denunziato dalla alla Assicurazione ”. A suo dire, il Giudice avrebbe errato nel Parte_1 CP_2
13 ritenere che “il sinistro, e cioè la vertenza coperta dalla tutela legale assicurativa fosse il piano di rientro stragiudiziale del 2011, il cui mancato rispetto avrebbe generato la denunzia dell'aprile 2014, e che quest'ultima fosse tardiva in virtù dell'art. 10 della predetta polizza (…)”.
Al contrario, la sostiene anzitutto che il piano di rientro non Parte_1
avesse (abbia) valore di accordo transattivo ovvero di “transazione della vertenza” né “in sede extragiudiziaria” né “giudiziaria” (cfr. punto 4 art. 13
Polizza in esame).
A ben vedere, infatti, la istanza di attivazione della polizza mediante la denuncia del “sinistro” (caso assicurativo) era stata effettuata tempestivamente con la comunicazione alla Controparte_1
della proposizione del ricorso monitorio, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle cambiali rilasciate a seguito del piano di rientro del 5 aprile
2011 per l'importo di € 19.015,09, oltre che dal mancato pagamento dei 18 assegni per l'importo di € 30.364,00. Dunque, il “caso assicurativo”, coperto dalla garanzia, a detta dell'appellante, sarebbe stato l' “inadempimento delle
suddette cambiali e dei suddetti assegni” e non l'inadempimento del EN già
“sfociato in passato nel piano di rientro del 5/04/2011 (…)”. (cfr. pag.
9-10 dell'atto di appello). Dal chè, secondo l'appellante, data la tempestività della denuncia ai sensi degli artt. 10-11 della polizza (da ancorare al ricorso monitorio), la piena operatività della copertura assicurativa.
Le deduzioni esposte sono infondate e vanno respinte.
4.1. Con riferimento al dedotto valore transattivo del “piano di rientro”, giova rammentare che la transazione “deve essere provata per iscritto (art. 14 1967 c.c.); pertanto tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni" (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 8875 del 28/04/2005, Rv. 581997; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 1787 del 03/03/1999, Rv. 523794), potendosi ammettere il ricorso ad elementi esterni al contratto transattivo, che comunque deve rivestire forma scritta ad probationem, soltanto per precisare il contenuto e le modalità di attuazione pratica delle reciproche concessioni previste dall'atto predetto
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13389 del 08/06/2007, Rv. 597998).” (Cass.
Civ. Sez. II Sent. n. 15471/2025).
Tanto premesso sui requisiti della transazione, è altresì opportuno precisare che il piano di rientro può assumere natura transattiva allorquando la dilazione del pagamento costituisca una delle concessioni della parte che stipula l'accordo transattivo. Nello specifico, occorre da un lato che provenga dal debitore che non disconosca la sua situazione debitoria, dall'altro che siffatto accordo contenga una inequivocabile rinuncia ad azioni (Cfr. Sent. n.
250 del 2024 -Corte d'Appello di Venezia, fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto natura transattiva ad un piano di rientro stipulato tra banca e cliente ove tale accordo contenga “una chiara, e non altrimenti interpretabile, rinuncia ad intraprendere azioni, ovvero a svolgere eccezioni, fondate sulla invalidità degli interessi e delle commissioni convenute nei contratti di conto
corrente sin dall'origine del rapporto.”).
15 4.2. Venendo al merito della vicenda, in applicazione di siffatte coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che il piano di rientro di cui si discute avesse (abbia) valore transattivo.
A tale fine è opportuno rammentare che il 5 aprile 2011 la Parte_1
ebbe a stipulare con un “accordo per il rientro del debito” Controparte_3
in forza del quale il dichiarava di essere debitore nei confronti della CP_3
della somma di € 50.000,00, impegnandosi a Parte_1
restituire al Dott. in qualità di amministratore unico della Parte_1
suddetta siffatta somma dilazionandone il Parte_1
pagamento attraverso le cambiali previste nel ridetto piano. A fronte di tale impegno, la ebbe a rinunciare alla penale di Parte_1
ritardata chiusura degli anni 2008-2009-2010. Inoltre, le parti convennero di ricontrollare l'importo esatto del debito (cfr. all. “Accordo per il rientro del debito” –“Nota a margine”).
Dunque, a parere della Corte, da siffatte reciproche concessioni non può che derivarsi la natura transattiva dell'accordo, stipulato dalla in Parte_1
mancanza, però, della doverosa preventiva richiesta di autorizzazione alla
, ciò in violazione del comma 4 dell'art. 13 della polizza. CP_1
Come innanzi esposto, a seguito alla stipula di tale accordo transattivo, il non provvedeva al pagamento delle cambiali a partire dal gennaio CP_3
2014 previste dal ridetto piano. Pertanto, a fronte di tale inadempimento, al quale si aggiungeva il mancato pagamento di altri 18 assegni ammontanti ad € 30.364,00, il 21 marzo 2014 la agiva Parte_1
con ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del EN per ottenerne il
16 pagamento senza dilazione (cfr. Ricorso per Decreto ingiuntivo, r.g.
1579/2014) e denunciava alla AG l'intenzione di avviare tale procedimento monitorio. Sicché, la ricorrente otteneva nei confronti del EN il decreto ingiuntivo n. 575/2014, non opposto, e avvalendosi di tale titolo esecutivo avviava il procedimento di esecuzione forzata immobiliare iscritto al r.g.
279/2014 Trib. BN e nelle more veniva instaurato il giudizio di opposizione n.
574/2016 r.g. Trib. BN. definito con sentenza n. 1165/2018 che dichiarava la cessazione della materia del contendere, con esborsi a carico della Pt_1
[...]
Da tutto ciò si desume che l'azione giudiziaria intrapresa nei confronti del nel 2014 fu logica conseguenza della mancata esecuzione da parte CP_3
del suddetto intermediario assicurativo del piano di rientro stipulato nel 2011.
Pertanto, come correttamente ha ritenuto il Giudice di prime cure, il
“caso assicurativo” ossia la controversia per la quale “è prevista l'assicurazione” (cfr. Polizza n. 11052069) si identificava (trecte si identifica) con la situazione debitoria del EN così come risultante all'esito dell'accordo transattivo, sicchè avrebbe dovuto essere denunciato al momento della sua insorgenza coincidente con quello della stipula del ridetto piano di rientro cioè il 5 aprile 2011 (artt. 10, 11 e 13.4 della Polizza cit.). Di contro ( si ripete) la provvide a comunicare il caso alla Parte_1
assicurazione resistente “soltanto 3 anni dopo, nel momento del mancato
rispetto di detto piano di rientro” (cfr. ordinanza R.G. n. 3577/2018).
Dunque, vanno condivise le argomentazioni poste alla base della decisione contestata, poiché, anche a parere della Corte, le spese legali,
17 giudiziali e stragiudiziali, sostenute dalla Parte_1
nell'ambito del procedimento monitorio e di esecuzione forzata immobiliare intrapreso nei confronti di (così come specificate nella nota Controparte_3
spese allegata in atti) erano (sono) inerenti ai giudizi di esecuzione immobiliare, scaturiti dall'inadempimento da parte dello stesso di un CP_3
accordo transattivo non solo denunciato tardivamente (non nel 2011, al momento della sua genesi, ma nel 2014, al momento del suo inadempimento da parte del ), ma anche vietato, in quanto stipulato dalla CP_3 Parte_1
senza alcuna richiesta di preventiva autorizzazione alla , in violazione CP_2
degli artt. 10 e 11 nonché dell'art. 13 punto 4 del contratto assicurativo n.
11052069. Ergo, non potevano essere incluse tra le prestazioni garantite.
Insomma, per quanto detto, stante l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'appellante nei confronti della
[...]
, l'appello va respinto e la sentenza di primo Controparte_1
grado confermata.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza,
secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto vanno poste a carico degli appellati e liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico,
va applicato lo scaglione di valore da € 26.001,00 e fino a € 52.000,00 sulla base del credito ingiunto in monitorio e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi del'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr.,
18 sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a
loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto - con citazione per l'udienza del 15 ottobre
2021, notificato a mezzo pec l'11 giugno 2021 - da Controparte_4
nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., pronunziata dal
[...]
Tribunale di Benevento, comunicata il 12 maggio 2021, così provvede:
19 A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la ordinanza appellata;
B) condanna la a pagare in favore della Parte_1 [...]
le spese del grado di Controparte_1
appello, che liquida in € 6.946,00 per i compensi professionali, oltre al
15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2763/21 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Benevento n. 1258/2021, emessa il 5 maggio 2021, comunicata il 12 maggio 2021, vertente
TRA
(1) la (codice fiscale Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
1 Benevento, alla Via Salvator Rosa n. 40, elettivamente domiciliata a Napoli in via Donato Bramante n. 15, presso lo studio dell'avv. Antonella Vitobello, unitamente all'avv. Stefano Intorcia (codice fiscale ), che C.F._1
la rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-appellante
E
(2) la (già Controparte_1
(codice fiscale ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona, al Viale del Commercio
n. 59, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Pasquale Scura n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Scognamiglio (codice fiscale che C.F._2
la rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e pedissequo decreto di fissazione udienza, la in persona del suo legale rappresentate Parte_1
pro tempore, conveniva in giudizio la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dinanzi
[...]
al Tribunale di Benevento chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza del credito della nei confronti della Parte_1 Parte_1
“con condanna di Controparte_1
quest'ultima al pagamento delle spese giudiziali e stragiudiziali, processuali e legali, di parte e di controparte, di registrazione, di iscrizione e di trascrizione,
2 di CTU sia già anticipate sia a liquidarsi, all'esito del procedimento di esecuzione forzata immobiliare instaurato con il geometra , tutt'ora Controparte_3
pendente, e dei relativi giudizi di opposizione, il tutto in adempimento della polizza per cui è causa e nei limiti del massimale ivi convenuto” (cfr. pag. 13 del ricorso), con vittoria di spese del grado.
A fondamento della sua pretesa, nel ricorso introduttivo, la ricorrente rappresentava di aver stipulato in data 30 giugno 2009 con la Controparte_2
ora , il contratto
[...] Controparte_1
di assicurazione n. 11052069 “contro il rischio per spese legali e peritali”. In
virtù di tale contratto di assicurazione contro i danni, la predetta
[...]
si era obbligata a tenere indenne la Controparte_2 Parte_1
“dalle spese legali e peritali e a fornire prestazioni di altra natura,
[...]
occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento o in sede extragiudiziale;
il tutto entro i limiti del massimale
€20.000,00, e verso il corrispettivo di un premio annuale con scadenza il 30 giugno di ogni anno”. La tutela legale e i relativi oneri oggetto della polizza erano elencati in modo specifico all'art.
1- rubricato “Oggetto dell'assicurazione”- del ridetto contratto in combinato disposto con l'art. 20- rubricato “Prestazioni garantite” (cfr. Contratto di assicurazione n. 11052069 allegato).
La nell'esercizio della sua attività di impresa, si Parte_1
avvaleva dell'intermediario , nei confronti del quale risultava Controparte_3
creditrice di somme dallo stesso dovute per gli obblighi contrattualmente assunti come intermediario assicurativo. Non a caso, il 5 aprile 2011 la tipulava Pt_1
con il EN un “Accordo per il rientro del debito” mediante il quale il suddetto
3 intermediario dichiarava “di essere debitore (…) della somma di euro 50.000,00 maturata in virtù di anticipazione di premi assicurativi sorti in Benevento ala via
Ennio goduti, 27.” Così, il si impegnava a “restituire al Dott. CP_3 Pt_1
n qualità di amministratore unico della
[...] Controparte_4
la somma di euro 50.000,00 su cui le parti convengono di calcolare
[...]
un interesse amichevole su base annua del 4,00% necessario ad una parziale copertura delle spese bancarie, dilazionando il pagamento del proprio debito a partire del 5-4-2011 nelle seguenti modalità:
1. Piano di rientro come previsto in allegato A;
2. Versamento di 2 assegni bancari (…) e 1 assegno bancario (…);
3. Versamenti integrativi periodici (facoltativi);”. Inoltre, il e la CP_3 [...]
sottoscrivevano la “Nota a margine” secondo la quale “A Parte_1
seguito della sottoscrizione del presente accordo, in caso di buon fine delle operazioni previste, la e il dott. Controparte_4
sulla base dell'antico legame di collaborazione, rinunciano sin da Parte_1
ora alla penale di ritardata chiusura degli anni 2008-2009-2010. Inoltre, sono previsti dei Bonus in caso di Accelerato Rientro del Debito (…). Le parti
convengono di ricontrollare l'importo esatto del debito e in caso di discordanza,
l'importo che sia positivo o negativo, verrà aggiunto o sottratto da quanto previsto nel presente accordo” (cfr. “Nota a ” dell' “Accordo per il Pt_2
rientro del debito”).
In ottemperanza a tale “piano di rientro” il , nella spiegata qualità CP_3
di subagente “per gli obblighi contrattualmente assunti come intermediario
assicurativo”, avrebbe dovuto pagare alla la somma Parte_1
di € 50.000,00 attraverso il rilascio di 60 cambiali, di € 737,00 ciascuna, da
4 pagare ogni mese a partire dalla data del 25 aprile 2011: tuttavia, delle predette cambiali restavano “non pagate quelle datate a partire da gennaio e febbraio 2014” ( cfr. ricorso). Di conseguenza, a causa del mancato pagamento e del protesto delle suddette cambiali, il risultava ancora debitore nei CP_3
confronti della i € 19.015,09 oltre € 155,82 per spese di protesto. Pt_1
A siffatta somma (€ 19.015,09 oltre € 155,82) si aggiungevano, poi, €
30.364,00 riferiti a 18 assegni intestati alla “ a firma Parte_1
del geom insoluti per mancanza di provvista” (cfr. Controparte_5
ricorso): quindi, il risultava, nel complesso, ancora debitore nei CP_3
confronti della della somma corrispondente a € Parte_1
49.534,91 (composta, appunto, da€ 19.015,09 oltre € 155,82 per il mancato pagamento delle cambiali di gennaio e febbraio 2014 previste dal piano di rientro stipulato il 5 aprile 2011 e da € 30.364,00 di cui ai 18 assegni suddetti) (cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
A seguito di tale insolvenza, il 21 marzo 2014 la resentava ricorso Pt_1
per decreto ingiuntivo nei confronti del con il quale chiedeva al Giudice CP_3
di emettere decreto ingiuntivo per la somma di € 49.534,91.
Lo stesso giorno con raccomandata A/R la denunziava alla Pt_1 [...]
la decisione di intraprendere il suddetto giudizio monitorio Controparte_2
nei confronti del EN e chiedeva l'attivazione in suo favore della garanzia assicurativa prevista dalla polizza n. 11052069. Nonostante tale denunzia, la medesima non attivava la garanzia richiamata in favore della che CP_2 Pt_1
anticipava le spese legali del procedimento instaurato nei confronti del EN.
5 Ebbene, la otteneva nei confronti di quest'ultimo il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 575/2014, munito di formula esecutiva il 22 aprile 2014 e non opposto dalla parte ingiunta che, tra l'altro, non provvedeva nemmeno al pagamento della predetta somma oltre le spese del procedimento. Sicché,
avvalendosi del suddetto titolo esecutivo, con atto di precetto del 29 maggio
2014 la intimava al EN di procedere al pagamento Parte_1
di euro 53.182,10 entro 10 giorni dalla notifica. Poiché tale precetto restava privo di riscontro, la instaurava il procedimento di esecuzione forzata Pt_1
immobiliare contro il , iscritto al R.G. 279/2014 Tribunale di Benevento. CP_3
Nelle more dal debitore veniva avviato il giudizio di opposizione n. 5744/2016
R.G. Tribunale di Benevento, definito con sentenza n. 1165/2018 con cui si dichiarava la cessazione della materia del contendere, con spese legali ed esborsi a carico della Parte_1
In riferimento a tali procedimenti la dunque, anticipava le spese Pt_1
legali, stante la mancata attivazione della polizza da parte della nonostante CP_2
la denuncia a quest'ultima dei giudizi intrapresi dalla ridetta Sicché Pt_1
quest'ultima esperiva nei confronti della AG un tentativo di mediazione come previsto dal d.lgs. n. 28/2010 con esito negativo (cfr. verbale 26 gennaio 2017, allegato in atti).
Tanto premesso in fatto, la chiedeva al Giudice Controparte_6
adito di condannare la Controparte_1
“al pagamento delle spese giudiziali e stragiudiziali, processuali e legali, di parte
e di controparte, di registrazione, di iscrizione e di trascrizione, di CTU sia già anticipate sia a liquidarsi, all'esito del procedimento di esecuzione forzata
6 immobiliare instaurato con il geometra , tutt'ora pendente, e Controparte_3
dei relativi giudizi di opposizione, il tutto in adempimento della polizza per cui è causa e nei limiti del massimale ivi convenuto”.
I.2. Si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando il ricorso notificato.In via preliminare, la
[...]
convenuta eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva poiché la
[...]
nei suoi scritti difensivi, non aveva individuato quale tra le Parte_1
condizioni particolari di cui all'art. 20 della polizza in esame fosse riconducibile al caso di specie “facendo ritenere del tutto esente da responsabilità l' ”, così CP_2
da chiedere “la estromissione della stessa dal presente giudizio.” (cfr. Comparsa di costituzione e risposta - Controparte_1
). In subordine, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art.
[...]
163 c.p.c. per “l'assoluta mancanza di petitum e di causa petendi”.
Nel merito, la rilevava la infondatezza della pretesa e la prescrizione del CP_2
presunto diritto vantato. In particolare, la convenuta evidenziava che la Pt_1
in data 5 aprile 2011 aveva stipulato un accordo transattivo con il
[...]
geometra per cercare di conseguire bonariamente le somme, senza CP_3
richiedere alcuna autorizzazione all'AG, così violando l'art. 13, punto, 4.
Sicché, la , identificava il “caso assicurativo” (inteso come “il sinistro, CP_2
ovvero il verificarsi del fatto dannoso- cioè la controversia- per il quale è prevista
l'assicurazione”- cfr. Definizioni- Polizza n. 1111052069) con il suddetto piano di rientro: secondo la convenuta, “la richiesta di risarcimento del danno” risultava
“intempestiva”, poiché, in ottemperanza agli artt. 10 e 11 della ridetta polizza,
7 la avrebbe dovuto comunicare all' tale caso assicurativo al Parte_1 CP_2
momento della sua insorgenza, coincidente con quello della stipula del predetto piano di rientro, e non nel 2014, quando, in seguito al mancato adempimento di tale accordo da parte del , presentava contro quest'ultimo ricorso per CP_3
decreto ingiuntivo (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Dunque, la convenuta chiedeva in via preliminare di “Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e dichiarare per l'effetto la CP_1
domanda improponibile nei confronti della stessa. - In subordine, accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo ex art. 163 c.p.c. - Accertare e
dichiarare l'avvenuta prescrizione nei confronti dell'AG SE ex art. 2952 c.c.”
Nel merito, di “Rigettare la domanda attrice nei confronti dell'AG SE perché infondata in fatto ed in diritto e non suffragata da idonei elementi probatori. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e
CPA.” (cfr. comparsa di costituzione e risposta- 1° grado).
I.3. In seguito alla concessione dei termini per il deposito delle note conclusionali, la causa era rinviata per la discussione orale, poi sostituita con il deposito di note di trattazione scritta. Con la ordinanza n. 1258/2021, comunicata in data 12 maggio 2021, il Tribunale di Benevento così decideva: “a)
Rigetta la domanda. b) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che liquidano, in favore della parte resistente, in complessive € 1.618,00 per competenze (studio €438,00; per fase
introduttiva €370,00; per fase decisionale €810,00) oltre rimborso per spese generali 15% IVA e CPA come per legge.”
8 II.1. Avverso detta decisione – con atto di citazione per l'udienza del 15 ottobre 2021, notificato a mezzo pec l'11 giugno 2021 – Pt_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. Dott. proponeva
[...] Parte_1
appello, chiedendo all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare, pronunciare la sospensione dell'efficacia esecutiva
o dell'esecuzione della ordinanza appellata ex artt. 283 e 351 c.p.c., limitatamente alla condanna al pagamento delle spese legali.
2. In via principale, riformare e/o annullare la ordinanza di primo grado, e per l'effetto accogliere le conclusioni precisate in primo grado dalla società appellante, da ultimo nelle note di trattazione scritta del 28/10/2020.
3. Condannare controparte alla restituzione di quanto eventualmente incassato in esecuzione della Ordinanza appellata.
4. Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di primo grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Ai sensi di Legge e ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è superiore ad euro 5.200,00 ed inferiore ad euro
26.000,00.”
II.2. Con comparsa del giorno 8 settembre 2021 si costituiva in giudizio
, la quale in via Controparte_1
preliminare deduceva la “carenza di legittimazione passiva della convenuta
[...]
” nonché la “nullità della Controparte_1
citazione” (cfr. pag. 2 della citata comparsa). In particolare, reiterando le 9 medesime eccezioni e difese del primo grado, asseriva che la controparte Pt_1
aveva richiesto la sua condanna “ senza in alcun modo chiarire le ragioni
[...]
in fatto e in diritto della sua richiesta”, giacchè non aveva individuato chiaramente quale tra le condizioni particolari di cui all'art. 20 della polizza in esame fosse riconducibile al caso di specie” . In subordine, eccepiva “la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 163 c.p.c., relativamente alla convenuta
, per l'assoluta mancanza di petitum e causa petendi”. CP_2
Nel merito, deduceva la infondatezza della avversa domanda poiché “la contravvenendo a quanto indicato dal suddetto art. 13, punto, 4, Parte_1
ha provveduto senza dare preventiva comunicazione a accordo extra giudiziario con il RA .” Inoltre, eccepiva la prescrizione della pretesa CP_3
creditoria osservando che “la denuncia, così come presentata, appare del tutto intempestiva in quanto denunciando il caso tre anni dopo la sua insorgenza, non ha rispettato un'altra condizione fondamentale della polizza di cui ora si chiede
l'applicazione, ovvero, l'art.11, ed art. 10 punto 3” (cfr. citata comparsa).
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, il giorno 12 settembre 2025, visto il decreto di sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (40+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10 1.Va in primo luogo disattesa l'eccezione di “carenza di legittimazione passiva della convenuta Controparte_7
, sollevata dall'appellata in prime cure e reiterata in grado di appello,
[...]
poiché la “controparte non ha consentito di valutare la richiesta con precisione,
in quanto non ha mai individuato tra le condizioni particolari di polizza, art. 20 della polizza, quale è quella riconducibile al caso di specie, facendo ritenere del tutto esente da responsabilità l' .” CP_2
Invero, ritiene la Corte che le difese articolate nel ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. dalla consentono, agevolmente, di ricondurre il Parte_1
caso in oggetto o alla ipotesi di cui all'art. 20 co. 7 della polizza in esame
(poiché le prestazioni assicurative, richieste dalla ben potevano, Parte_1
possono, considerarsi come “pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi” ) oppure alla diversa ipotesi di cui all'art. 20 co. 9 della citata ( potendosi ritenere che le spese sostenute nei giudizi contro , CP_3
e per le quali la ha chiesto l'attivazione della polizza, fossero, Parte_1
siano, relative a “controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di
controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a €200) ( cfr. polizza in atti).
2. Allo stesso modo, va disattesa la eccezione di nullità dell' ”atto di citazione (…) per l'assoluta mancanza di petitum e causa petendi” , pure sollevata dall'appellata.
11 Ebbene, sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente
identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta
l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. Sez. U. n. 8077/2012, conforme Cass. n. 10635/2025).
Dunque, in applicazione delle su esposte coordinate ermeneutiche nel caso in esame va respinta l'eccezione di nullità dell' “atto di citazione” come sollevata dalla poiché sia la causa petendi ( rapporto assicurativo disciplinato dalla CP_2
polizza n. 11052069 stipulata il 30 giugno 2009, nei limiti del massimale convenuto) sia il petitum ( domanda di indennizzo per le spese giudiziali e stragiudiziali, all'esito di un procedimento di esecuzione forzata immobiliare instaurato nei confronti di in adempimento della polizza Controparte_3
n.11052069) della domanda attorea, risultano chiari e circostanziati, tali cioè
rendere edotta la parte convenuta delle deduzioni e delle istanze difensive della controparte, rispettando appieno il principio del contraddittorio e il diritto di difesa della convenuta assicurazione.
3. Passando al merito della vicenda, il Tribunale di Benevento con l'impugnata ordinanza ha rigettato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con cui la aveva agito in giudizio nei Controparte_4
confronti della al fine Controparte_1
di ottenerne la condanna al pagamento delle spese giudiziali e stragiudiziali,
12 processuali e legali, di parte e di controparte, di registrazione, di iscrizione, di trascrizione e di CTU all'esito del procedimento di esecuzione forzata immobiliare instaurato nei confronti di , in forza della polizza n. 11052069 Controparte_3
stipulata il 30 giugno 2009, nei limiti del massimale, oltre le spese di giudizio.
A fondamento della decisione il Giudice ha osservato che “la ricorrente ha contravvenuto al capo n. 4 art. 13 delle condizioni generali di assicurazione del contratto”, in quanto, “ in violazione del citato articolo, senza alcuna preventiva comunicazione in tal senso, ha provveduto a stipulare un accordo stragiudiziale con al fine di risolvere bonariamente la vertenza”. Controparte_3
Al contrario, sostiene il Giudicante, la già Parte_1
al momento della sottoscrizione del piano di rientro (ovvero dell'accordo transattivo intervenuto con ) “avrebbe dovuto (…) comunicare Controparte_3
tale circostanza alla compagnia di assicurazioni ed il momento per provvedere alla denunzia del caso assicurativo doveva essere, per l'appunto, quello della stipula del piano di rientro stragiudiziale del 2011”, ed invece, aveva denunziato il “caso assicurativo” solo nel 2014, quando, a seguito dell'inadempimento del suddetto piano di rientro da parte del , aveva depositato il ricorso CP_3
monitorio in danno del debitore, ciò in violazione degli artt. 11 e 10 punto 3 della suddetta polizza.
4.Con un unico articolato motivo di appello l'appellante Parte_1
lamenta che “l'ordinanza appellata è affetta da errore materiale, che nasce da
una palese svista del GOT nell'individuazione del sinistro denunziato dalla alla Assicurazione ”. A suo dire, il Giudice avrebbe errato nel Parte_1 CP_2
13 ritenere che “il sinistro, e cioè la vertenza coperta dalla tutela legale assicurativa fosse il piano di rientro stragiudiziale del 2011, il cui mancato rispetto avrebbe generato la denunzia dell'aprile 2014, e che quest'ultima fosse tardiva in virtù dell'art. 10 della predetta polizza (…)”.
Al contrario, la sostiene anzitutto che il piano di rientro non Parte_1
avesse (abbia) valore di accordo transattivo ovvero di “transazione della vertenza” né “in sede extragiudiziaria” né “giudiziaria” (cfr. punto 4 art. 13
Polizza in esame).
A ben vedere, infatti, la istanza di attivazione della polizza mediante la denuncia del “sinistro” (caso assicurativo) era stata effettuata tempestivamente con la comunicazione alla Controparte_1
della proposizione del ricorso monitorio, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle cambiali rilasciate a seguito del piano di rientro del 5 aprile
2011 per l'importo di € 19.015,09, oltre che dal mancato pagamento dei 18 assegni per l'importo di € 30.364,00. Dunque, il “caso assicurativo”, coperto dalla garanzia, a detta dell'appellante, sarebbe stato l' “inadempimento delle
suddette cambiali e dei suddetti assegni” e non l'inadempimento del EN già
“sfociato in passato nel piano di rientro del 5/04/2011 (…)”. (cfr. pag.
9-10 dell'atto di appello). Dal chè, secondo l'appellante, data la tempestività della denuncia ai sensi degli artt. 10-11 della polizza (da ancorare al ricorso monitorio), la piena operatività della copertura assicurativa.
Le deduzioni esposte sono infondate e vanno respinte.
4.1. Con riferimento al dedotto valore transattivo del “piano di rientro”, giova rammentare che la transazione “deve essere provata per iscritto (art. 14 1967 c.c.); pertanto tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni" (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 8875 del 28/04/2005, Rv. 581997; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 1787 del 03/03/1999, Rv. 523794), potendosi ammettere il ricorso ad elementi esterni al contratto transattivo, che comunque deve rivestire forma scritta ad probationem, soltanto per precisare il contenuto e le modalità di attuazione pratica delle reciproche concessioni previste dall'atto predetto
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13389 del 08/06/2007, Rv. 597998).” (Cass.
Civ. Sez. II Sent. n. 15471/2025).
Tanto premesso sui requisiti della transazione, è altresì opportuno precisare che il piano di rientro può assumere natura transattiva allorquando la dilazione del pagamento costituisca una delle concessioni della parte che stipula l'accordo transattivo. Nello specifico, occorre da un lato che provenga dal debitore che non disconosca la sua situazione debitoria, dall'altro che siffatto accordo contenga una inequivocabile rinuncia ad azioni (Cfr. Sent. n.
250 del 2024 -Corte d'Appello di Venezia, fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto natura transattiva ad un piano di rientro stipulato tra banca e cliente ove tale accordo contenga “una chiara, e non altrimenti interpretabile, rinuncia ad intraprendere azioni, ovvero a svolgere eccezioni, fondate sulla invalidità degli interessi e delle commissioni convenute nei contratti di conto
corrente sin dall'origine del rapporto.”).
15 4.2. Venendo al merito della vicenda, in applicazione di siffatte coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che il piano di rientro di cui si discute avesse (abbia) valore transattivo.
A tale fine è opportuno rammentare che il 5 aprile 2011 la Parte_1
ebbe a stipulare con un “accordo per il rientro del debito” Controparte_3
in forza del quale il dichiarava di essere debitore nei confronti della CP_3
della somma di € 50.000,00, impegnandosi a Parte_1
restituire al Dott. in qualità di amministratore unico della Parte_1
suddetta siffatta somma dilazionandone il Parte_1
pagamento attraverso le cambiali previste nel ridetto piano. A fronte di tale impegno, la ebbe a rinunciare alla penale di Parte_1
ritardata chiusura degli anni 2008-2009-2010. Inoltre, le parti convennero di ricontrollare l'importo esatto del debito (cfr. all. “Accordo per il rientro del debito” –“Nota a margine”).
Dunque, a parere della Corte, da siffatte reciproche concessioni non può che derivarsi la natura transattiva dell'accordo, stipulato dalla in Parte_1
mancanza, però, della doverosa preventiva richiesta di autorizzazione alla
, ciò in violazione del comma 4 dell'art. 13 della polizza. CP_1
Come innanzi esposto, a seguito alla stipula di tale accordo transattivo, il non provvedeva al pagamento delle cambiali a partire dal gennaio CP_3
2014 previste dal ridetto piano. Pertanto, a fronte di tale inadempimento, al quale si aggiungeva il mancato pagamento di altri 18 assegni ammontanti ad € 30.364,00, il 21 marzo 2014 la agiva Parte_1
con ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del EN per ottenerne il
16 pagamento senza dilazione (cfr. Ricorso per Decreto ingiuntivo, r.g.
1579/2014) e denunciava alla AG l'intenzione di avviare tale procedimento monitorio. Sicché, la ricorrente otteneva nei confronti del EN il decreto ingiuntivo n. 575/2014, non opposto, e avvalendosi di tale titolo esecutivo avviava il procedimento di esecuzione forzata immobiliare iscritto al r.g.
279/2014 Trib. BN e nelle more veniva instaurato il giudizio di opposizione n.
574/2016 r.g. Trib. BN. definito con sentenza n. 1165/2018 che dichiarava la cessazione della materia del contendere, con esborsi a carico della Pt_1
[...]
Da tutto ciò si desume che l'azione giudiziaria intrapresa nei confronti del nel 2014 fu logica conseguenza della mancata esecuzione da parte CP_3
del suddetto intermediario assicurativo del piano di rientro stipulato nel 2011.
Pertanto, come correttamente ha ritenuto il Giudice di prime cure, il
“caso assicurativo” ossia la controversia per la quale “è prevista l'assicurazione” (cfr. Polizza n. 11052069) si identificava (trecte si identifica) con la situazione debitoria del EN così come risultante all'esito dell'accordo transattivo, sicchè avrebbe dovuto essere denunciato al momento della sua insorgenza coincidente con quello della stipula del ridetto piano di rientro cioè il 5 aprile 2011 (artt. 10, 11 e 13.4 della Polizza cit.). Di contro ( si ripete) la provvide a comunicare il caso alla Parte_1
assicurazione resistente “soltanto 3 anni dopo, nel momento del mancato
rispetto di detto piano di rientro” (cfr. ordinanza R.G. n. 3577/2018).
Dunque, vanno condivise le argomentazioni poste alla base della decisione contestata, poiché, anche a parere della Corte, le spese legali,
17 giudiziali e stragiudiziali, sostenute dalla Parte_1
nell'ambito del procedimento monitorio e di esecuzione forzata immobiliare intrapreso nei confronti di (così come specificate nella nota Controparte_3
spese allegata in atti) erano (sono) inerenti ai giudizi di esecuzione immobiliare, scaturiti dall'inadempimento da parte dello stesso di un CP_3
accordo transattivo non solo denunciato tardivamente (non nel 2011, al momento della sua genesi, ma nel 2014, al momento del suo inadempimento da parte del ), ma anche vietato, in quanto stipulato dalla CP_3 Parte_1
senza alcuna richiesta di preventiva autorizzazione alla , in violazione CP_2
degli artt. 10 e 11 nonché dell'art. 13 punto 4 del contratto assicurativo n.
11052069. Ergo, non potevano essere incluse tra le prestazioni garantite.
Insomma, per quanto detto, stante l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'appellante nei confronti della
[...]
, l'appello va respinto e la sentenza di primo Controparte_1
grado confermata.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza,
secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto vanno poste a carico degli appellati e liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico,
va applicato lo scaglione di valore da € 26.001,00 e fino a € 52.000,00 sulla base del credito ingiunto in monitorio e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi del'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr.,
18 sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a
loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto - con citazione per l'udienza del 15 ottobre
2021, notificato a mezzo pec l'11 giugno 2021 - da Controparte_4
nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., pronunziata dal
[...]
Tribunale di Benevento, comunicata il 12 maggio 2021, così provvede:
19 A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la ordinanza appellata;
B) condanna la a pagare in favore della Parte_1 [...]
le spese del grado di Controparte_1
appello, che liquida in € 6.946,00 per i compensi professionali, oltre al
15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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