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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/12/2024, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 862/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da in persona del suo Parte_1 legale rappresentante p.t. (partita IVA ), rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Giacinto Lombardi (c.f. ) e dall'Avv. CodiceFiscale_1
Maria Grazia MA (c.f. , con domicilio eletto in CodiceFiscale_2
Bari alla via Nicolai n. 299 (presso Studio Legale Avv. Incoronata Villani) – per brevità: Pt_1
pec: Email_1
pec: Email_2
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, società di CP_1 diritto francese (partita IVA FR , incorporante la P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Maria Granatiello (c.f.
[...] [...]
), con domicilio eletto in Milano alla via San Paolo n. 7, C.F._3 per brevità: , CP_1
pec: Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 870/2021, resa dal Tribunale di
Foggia ai sensi dell'art. 281 sexies in data 8 aprile 2021, notificata in data
20 aprile 2021. Appello del 19 maggio 2021.
Conclusioni: All'udienza del 12 aprile 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note depositate in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla per il CP_1 pagamento della somma di €uro 23.511,17, oltre interessi, dovuta per il pagamento di fornire di carne macellata. A motivo dell'opposizione deduceva di non avere né ordinato né ricevuto la merce, anche perché aveva cessato l'attività produttiva nel periodo delle consegne;
disconosceva altresì le sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto. Si costituiva in giudizio la società opposta deducendo la infondatezza dell'opposizione. Evidenziava che nel mese di novembre 2016
l'Amministratore della aveva trasmesso due ordini di fornitura;
che Pt_1 la aveva provveduto a quanto necessario per il ritiro della merce dal CP_1 macello sito in Francia e per la successiva consegna presso la sede dell'acquirente; che, come da prassi, l'ordine era stato formulato via telefono mediante un Agente di affari in mediazione. La vendita era stata pertanto conclusa con la clausola INCOTERMS, comportante che il costo del pag. 2/15 viaggio e dell'assicurazione era a carico del venditore;
la Pt_1 sottoscriveva le lettere di vettura apponendovi il proprio timbro.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., eseguita prova per testi e falliti i tentativi di bonario componimento, la causa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata:
Il Giudice monocratico riteneva infondata l'opposizione, in quanto provato il rapporto commerciale tra le due società, e in esso l'ordine delle due partite di carne, effettuato telefonicamente, come da prassi consolidata. Non risultava contestata la circostanza della consegna della merce allo spedizioniere, che in sede di prova confermava di avere ricevuto l'incarico dalla per la presa in carico della merce, poi consegnata alla CP_1 in esecuzione dell'incarico di spedizione, riconoscendo i DDT in atti, Pt_1 sicché, ai sensi dell'art. 1510 c.c., il venditore era liberato dall'obbligo di consegna con la rimessa della cosa al vettore. La presenza dei DDT, muniti di timbri e sottoscrizioni delle parti e non formalmente disconosciuti dalla contribuiva a ritenere effettuata la consegna, a nulla rilevando la Pt_1 dedotta circostanza della cessazione dell'attività nel periodo in cui era stata effettuata la fornitura, atteso che dalla visura camerale la società risultava attiva ed operante.
Al rigetto dell'opposizione seguiva la condanna al pagamento delle spese di lite.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza ha prodotto appello la società soccombente, evidenziando i seguenti motivi:
1) contraddittorietà intrinseca, difetto di motivazione e motivazione apparente sulla valutazione delle prove documentali. Irragionevolezza.
La documentazione depositata dalla creditrice era contraddittoria. I DDT facevano riferimento ad una fornitura dell'11 novembre 2016; le fatture pag. 3/15 facevano al contrario riferimento una ad una fornitura avvenuta in data 11 novembre e l'altra, ad una fornitura del 17 novembre, lì dove entrambi i
DDT riportavano come data di consegna l'11 novembre 2016. La documentazione pertanto non poteva essere considerata utile ai fini probatori a causa della contraddittorietà dei dati riportati.
2) contraddittorietà, difetto di motivazione e motivazione apparente, erronea valutazione delle prove documentali e di quelle testimoniali;
irragionevolezza manifesta;
palese ingiustizia.
La aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta ai due DDT, così Pt_1 come il timbro, difforme da quello in uso all'azienda, presentante caratteri grafici difformi da quello originale, come evidenziato in altri 24 DDT allegati. Ritenere il timbro simile a quello normalmente utilizzato equivaleva a sostenere che lo stesso fosse differente.
3) difetto di motivazione, erronea valutazione delle prove documentali e di quelle testimoniali;
errore di fatto per vero e proprio abbaglio di sensi;
irragionevolezza manifesta;
manifesta ingiustizia;
assenza di motivazione su di una prova dirimente.
Dalla attività istruttoria non era emersa alcuna prova certa in merito alla consegna della merce allo spedizioniere. Il credito, pertanto, sarebbe stato basato sui soli documenti formati dalla (DDT e fatture), lì dove CP_1 il titolare della ditta di autotrasporti affermò chiaramente di non ricordare con certezza le date, né riconobbe la firma del vettore apposta sui DDT, affermando di non sapere se le consegne furono effettuate da lui o da un suo incaricato. Lo stesso teste inoltre evidenziò che dai DDT emergevano anomalie, poiché risultava che lo stesso giorno erano state fatte due diverse consegne, con due bolle diverse, relative a merce caricata il giorno
10 ed il giorno 11 dello stesso mese.
4) Difetto di motivazione;
errata valutazione dei presupposti;
malgoverno, mancanza di motivazione.
pag. 4/15 Il Giudice, ignorando le anomalie evidenziate dalla difesa e dal teste, aveva attribuito rilevanza alla sola testimonianza del teste MA, il quale aveva confermato di avere ricevuto telefonicamente l'ordine i acquisto della merce. Il Giudice inoltre non aveva valutato che in quel periodo l'azienda era chiusa per motivi di crisi ed era priva di clienti e di dipendenti, circostanza questa dimostrata documentalmente. Il Giudice inoltre aveva fatto riferimento ad una prassi invalsa tra le due società, senza considerare che, proprio per prassi, gli ordinativi avevano ad oggetto carne suina per quantitativi modesti, tra un minimo di €uro 1.700,00 ad un massimo di €uro 4.500,00, come provato dalla esibizione delle fatture relative ai rapporti tra le parti. Altra anomalia evidenziata e non valutata dal Giudice riguardava il calo fisiologico di peso, che non risultava annotato da alcuna parte, sicché le fatture risultavano emesse per il medesimo quantitativo di merce trasportata (oltre 58 quintali).
5) difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 1510 c.c.; erronea ricostruzione della fattispecie.
Il giudice aveva ritenuto applicabile al caso concreto l'art. 1510 II comma c.c., non utilizzabile ai fini di provare la effettiva fornitura della merce.
Concludeva pertanto per la integrale riforma della sentenza appellata, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio la società appellata eccependo in via preliminare la inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Quanto ai singoli motivi esposti a fondamento del gravame, riteneva infondato il primo, perché l'appellante non indicava a quale diversa valutazione delle prove documentali il Giudice sarebbe dovuto giungere laddove avesse tenuto in debita considerazione le considerazioni avversarie sulle contraddizioni, meramente apparenti, risultanti dai documenti, atteso che le fatture emesse erano coincidenti con i dati riportati nei documenti di consegna.
pag. 5/15 Quanto al secondo motivo di appello, corretta era stata la valutazione del Giudice di prime cure circa la rispondenza dei timbri apposti sui DDT.
L'appellante si era limitato in primo grado ad un generico disconoscimento del timbro, ma senza addurre alcun elemento di prova atto a dimostrare che non si trattasse del proprio timbro “originale”.
Circa il terzo motivo, il Giudice, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, aveva correttamente ritenuto provata la consegna della merce in base alle prove documentali e in base alle prove testimoniali assunte. Sia l'intermediario che il signor , Testimone_1 Persona_1 titolare della ditta di trasporti, avevano confermato l'avvenuta consegna delle due spedizioni, dando altresì conferma delle circostanze dello svolgimento del trasporto dalla sede di in Francia sino a destino CP_1 presso la sede di con dichiarazioni tra di loro concordanti e non Pt_1 generiche.
Con riferimento al quarto motivo di appello, l'appellante affermava che il Giudice non avrebbe adeguatamente valutato le intrinseche “anomalie” della documentazione prodotta dalla società ed inoltre non avrebbe CP_1 adeguatamente considerato le prove addotte in primo grado in merito alla chiusura dell'azienda nel periodo in cui erano state eseguite le forniture oggetto del giudizio. In realtà il Giudice aveva motivato, ritenendo che la pretesa chiusura non avrebbe comunque inciso sulla capacità della società commerciale di concludere un contratto di acquisto e/o di vendita di beni e servizi.
Il quinto motivo di appello era parimenti da ritenersi infondato, avendo il Giudice argomentato in modo logico e giuridicamente corretto il proprio convincimento con riferimento a quanto disposto dall'art. 1510, 2° comma, c.c. in tema di vendita a distanza, atteso che la rimessione da parte del venditore al vettore o allo spedizioniere delle cose da trasportare in luogo diverso libera, per volontà di legge, il venditore stesso dall'obbligo della consegna, a norma dell'art. 1510, secondo comma c.c.
pag. 6/15 Concludeva pertanto per la dichiarazione di inammissibilità del gravame e comunque per il suo rigetto.
La causa perveniva quindi all'udienza del 12 aprile 2024, celebrata in modalità cartolare, allorquando, sulle conclusioni formulate dalle parti, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: Motivi della decisione
Con la comparsa conclusionale la appellata reiterava l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. La stessa non può essere accolta.
L'art. 342 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, configurava un'ipotesi di inammissibilità che rispondeva alla esigenza di configurare l'appello come revisio prioris istantiae anziché come novum iudicium. La Giurisprudenza di merito successiva alla riforma del 2012 seguì un percorso altalenante ed anche la S.C. seguì percorsi interpretativi oscillanti tra posizioni più o meno rigorose, tanto da rendere necessario, nel
2017, l'intervento delle Sezioni Unite, che con sentenza 27199 del 16 novembre affermarono che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Su tale scia interpretativa si è poi posta la sentenza n. 7675/2019 della S.C., che ha affermato il principio secondo il quale non può considerarsi aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in pag. 7/15 condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata.
Sempre secondo tale orientamento si è espressa la S.C. con l'ordinanza
13525/2018, che ha precisato che: a) non si deve esigere dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”; b) non si deve esigere dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
c) non si deve esigere dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa, e tanto anche alla luce dell'art. 6
CEDU che ha ribadito il principio della effettività della tutela giurisdizionale, per cui gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, “devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU del 1950”.
Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. deve intendersi respinta.
Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate con i motivi di gravame, si rende necessario ribadire la peculiarità dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
4.1.1: l'onere della prova nell'opposizione a decreto ingiuntivo
La causa di primo grado nasce come opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla odierna CP_1
Il procedimento monitorio, disciplinato dagli artt. 633 e ss c.p.c., è un giudizio a cognizione sommaria, promosso ad istanza di parte, che si svolge in due fasi: una, necessaria, che si conclude con l'emissione o il rigetto del pag. 8/15 provvedimento richiesto;
l'altra, eventuale, che si apre con la notifica dell'opposizione.
Con il giudizio di opposizione non si impugna il decreto in sé, ma si agisce al fine di non fare conseguire definitività ad un provvedimento emesso in assenza di contraddittorio. Ne consegue che oggetto del giudizio di opposizione, che è un giudizio a cognizione piena, è non solo e non tanto la legittimità dell'emessa ingiunzione, quanto il rapporto ad essa sottostante. Da tale inquadramento discendono diverse conseguenze: la prima è in materia di riparto dell'onere probatorio: l'attore in opposizione è tale solo in senso formale, atteso che il convenuto in opposizione è attore in senso sostanziale, sicché incombe su di lui l'onere probatorio. La seconda conseguenza è che eventuali insufficienze riscontrabili nella fase monitoria, per quanto riguarda, ad esempio, i requisiti del titolo posto a fondamento dell'ingiunzione poi opposta, restano superate dal giudizio di merito sull'accertamento dell'esistenza del credito. Ciò comporta l'inversione dei ruoli processuali, di guisa che l'opposto, convenuto in senso formale, è da considerarsi attore in senso sostanziale e l'opponente, attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale, con gli inevitabili riflessi che ciò comporta in tema di riparto dell'onere probatorio.
4.1.2: sulla produzione documentale ha prodotto documenti di sicura provenienza unilaterale, quali Parte_2 fatture e DDT.
E' principio consolidato che la fattura commerciale, emessa nell'esercizio dell'attività di impresa, annotata nelle scritture contabili regolarmente tenute, può costituire prova del credito nella fase monitoria, ma non nella fase – eventuale e successiva – di opposizione a cognizione piena, allorquando la stessa fattura perde tale valore, non costituendo più prova idonea in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, né ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, la fattura pag. 9/15 commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio. Analogo ragionamento può essere svolto con riferimento ai
DDT.
4.1.3: sull'assolvimento dell'onere probatorio: il disconoscimento delle firme e del timbro
Uno degli elementi che l'opponente – ora appellante – assume a fondamento della propria opposizione è l'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione e del timbro in calce ai documenti di trasporto esibiti in copia fotostatica.
Con una risalente pronuncia (7775/2014), la S.C. affermò il principio per cui rispetto ad una fotocopia non è necessario il disconoscimento della sottoscrizione, di cui all'art. 215 c.p.c., ma è necessario che la parte interessata, ove intenda espungere dal materiale istruttorio il documento, ne contesti la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c. La odierna appellante, a fronte della produzione documentale della opposta, avrebbe dovuto pertanto contestare la conformità della fotocopia all'originale, riservandosi poi - una volta prodotto quest'ultimo - di disconoscere la propria sottoscrizione;
o ammettere la conformità della fotocopia pag. 10/15 all'originale, ma disconoscere la propria sottoscrizione. La società opponente non fece né l'una, né l'altra, limitandosi a disconoscere, in maniera impropria, sottoscrizione e timbro.
Detto orientamento è stato successivamente confermato: in particolare, la S.C., con sentenza n. 24634 del 13 settembre 2021, ha ribadito che alla disciplina del disconoscimento della scrittura privata non si applica l'art. 215 c.p.c. comma 1, n. 2, per cui il disconoscimento della conformità della copia all'originale non contempla l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, in quanto il giudice può accertarne la conformità anche aliunde, ricorrendo ad altre prove, anche presuntive. Ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 del Codice Civile,
è necessario che vengano specificati gli "aspetti differenziali" tra copia prodotta e originale;
e infine il disconoscimento formale di una copia deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale"
4.1.4: le prove orali
Nel corso del giudizio il Giudice ammise alcune prove testimoniali e l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, rigettando altre richieste istruttorie della ritenute superflue, in Pt_1 quanto il Tribunale ritenne irrilevante dimostrare se la odierna appellante in quel periodo fosse o meno attiva. La mancata reiterazione di istanza istruttoria sull'argomento rende pertanto la questione definitivamente superata.
Quanto alle prove orali, ritenuta irrilevante la prova per interpello resa dal legale rappresentante della atteso che dalla stessa non Pt_1 emerse il riconoscimento di circostanze a sé sfavorevoli.
Il teste confermò le circostanze relative alla Testimone_1 modalità telefonica di effettuare gli ordini nonché l'avvenuto ordine, con la stessa modalità, delle due partite di carne bovina;
riconosceva i due DDT in pag. 11/15 ragione dei quali affermava che una consegna era avvenuta in data 11 novembre 2016 e l'altra il 17 novembre 2016. Il teste , per Persona_1 quel che occorre, riconosceva i due DDT;
non era in grado di confermare le date specifiche, avendo effettuato numerose consegne alla (la prova Pt_1 venne resa in data 17 ottobre 2019, a distanza di circa tre anni dai fatti); pur riconoscendo il timbro della propria azienda, dichiarava di non essere in grado di riconoscere la firma, non sapendo se la consegna fosse stata fatta da un suo incaricato;
in merito alla rilevata discordanza di date, rispetto alla quale il rilevò una anomalia, il Giudice, nel corso della prova, Per_1 evidenziava come il carico del 10 novembre fosse stato consegnato il 17 successivo, per cui il teste dichiarava che due carichi effettuati in giorni diversi avrebbero potuto essere consegnati in date diverse da due diversi veicoli.
Alla luce di quanto sin qui esposto, l'appello non può essere accolto e i motivi esposti possono essere trattati congiuntamente, stante la loro intima connessione.
Il mancato disconoscimento formale dei DDT rende gli stessi pienamente utilizzabili ai fini della decisione, sicché alcuna contraddittorietà può essere rilevata nella valutazione delle prove documentali effettuata dal primo Giudice. Quelle che parte appellante evidenzia come contraddizioni avrebbero potuto trovare completa soluzione solo se fossero stati esibiti gli originali, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c., istanza che non risulta essere stata formulata.
Il valore probatorio dei DDT, attestanti la consegna della merce al destinatario finale da parte del vettore, non viene meno a seguito delle dichiarazioni rese dal teste , al quale il Giudice fece esplicitare quelle Tes_2 che sembravano anomalie. Né si può pretendere da un soggetto che svolga in maniera professionale l'attività di autotrasportatore di ricordare con precisione le date di ogni singola consegna o di riconoscere la firma di ogni autista, atteso che, e ciò già appare sufficiente, riconobbe il timbro aziendale.
pag. 12/15 La testimonianza resa dal teste MA si inserisce in un percorso logico che ha contribuito a far maturare nel Giudice di prime cure la decisione oggi appellata, confermando la prassi degli ordini effettuati telefonicamente, a nulla rilevando la circostanza che l'azienda fosse stata chiusa. Detto assunto non solo non ha trovato riscontro probatorio, ma risultava smentito non solo dalla visura camerale, ma anche dalla produzione dell'opponente, atteso che la richiesta di cessazione della fornitura elettrica, allegata alla memoria ex art. 186 c.p.c. n. 2, reca la data del 25 novembre 2016, ed è quindi successiva alla consegna della merce.
Le altre circostanze che parte appellante evidenzia come criticità (ordini di importo limitato ed aventi ad oggetto prevalentemente carne suina) non sono rilevanti né di importanza tale da far ritenere riformabile la decisione, così come le osservazioni in merito al calo di peso, rispetto alle quali la parte non ha evidenziato alcuna critica specifica né in termini percentuali né in termini probatori.
Quanto all'applicazione al caso concreto dell'art. 1510 II comma c.c., la stessa potrebbe anche essere considerata pleonastica, atteso il pieno valore probatorio dei DDT. In ogni caso la fattispecie in esame era sicuramente qualificabile come vendita con trasporto, con conseguente assolvimento dell'obbligo del venditore al momento della consegna dei beni al vettore.
L'appello viene pertanto rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Vengono liquidate secondo lo scaglione di valore della sentenza appellata, al valore medio della tariffa forense.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
pag. 13/15 improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 862/2021, proposta da in persona del suo Parte_1 legale rappresentante p.t. contro in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 870/2021, resa dal
Tribunale di Foggia ai sensi dell'art. 281 sexies in data 8 aprile 2021, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) rigetta l'appello;
B) Condanna in persona Parte_1 del suo legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite, che, come da motivazione, liquida in €uro 5.809,00, oltre rimborso forf., CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna;
C) Dichiara che sussistono a carico di Parte_1 Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., i presupposti
[...] per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 14/15 pag. 15/15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da in persona del suo Parte_1 legale rappresentante p.t. (partita IVA ), rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Giacinto Lombardi (c.f. ) e dall'Avv. CodiceFiscale_1
Maria Grazia MA (c.f. , con domicilio eletto in CodiceFiscale_2
Bari alla via Nicolai n. 299 (presso Studio Legale Avv. Incoronata Villani) – per brevità: Pt_1
pec: Email_1
pec: Email_2
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, società di CP_1 diritto francese (partita IVA FR , incorporante la P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Maria Granatiello (c.f.
[...] [...]
), con domicilio eletto in Milano alla via San Paolo n. 7, C.F._3 per brevità: , CP_1
pec: Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 870/2021, resa dal Tribunale di
Foggia ai sensi dell'art. 281 sexies in data 8 aprile 2021, notificata in data
20 aprile 2021. Appello del 19 maggio 2021.
Conclusioni: All'udienza del 12 aprile 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note depositate in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla per il CP_1 pagamento della somma di €uro 23.511,17, oltre interessi, dovuta per il pagamento di fornire di carne macellata. A motivo dell'opposizione deduceva di non avere né ordinato né ricevuto la merce, anche perché aveva cessato l'attività produttiva nel periodo delle consegne;
disconosceva altresì le sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto. Si costituiva in giudizio la società opposta deducendo la infondatezza dell'opposizione. Evidenziava che nel mese di novembre 2016
l'Amministratore della aveva trasmesso due ordini di fornitura;
che Pt_1 la aveva provveduto a quanto necessario per il ritiro della merce dal CP_1 macello sito in Francia e per la successiva consegna presso la sede dell'acquirente; che, come da prassi, l'ordine era stato formulato via telefono mediante un Agente di affari in mediazione. La vendita era stata pertanto conclusa con la clausola INCOTERMS, comportante che il costo del pag. 2/15 viaggio e dell'assicurazione era a carico del venditore;
la Pt_1 sottoscriveva le lettere di vettura apponendovi il proprio timbro.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., eseguita prova per testi e falliti i tentativi di bonario componimento, la causa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata:
Il Giudice monocratico riteneva infondata l'opposizione, in quanto provato il rapporto commerciale tra le due società, e in esso l'ordine delle due partite di carne, effettuato telefonicamente, come da prassi consolidata. Non risultava contestata la circostanza della consegna della merce allo spedizioniere, che in sede di prova confermava di avere ricevuto l'incarico dalla per la presa in carico della merce, poi consegnata alla CP_1 in esecuzione dell'incarico di spedizione, riconoscendo i DDT in atti, Pt_1 sicché, ai sensi dell'art. 1510 c.c., il venditore era liberato dall'obbligo di consegna con la rimessa della cosa al vettore. La presenza dei DDT, muniti di timbri e sottoscrizioni delle parti e non formalmente disconosciuti dalla contribuiva a ritenere effettuata la consegna, a nulla rilevando la Pt_1 dedotta circostanza della cessazione dell'attività nel periodo in cui era stata effettuata la fornitura, atteso che dalla visura camerale la società risultava attiva ed operante.
Al rigetto dell'opposizione seguiva la condanna al pagamento delle spese di lite.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza ha prodotto appello la società soccombente, evidenziando i seguenti motivi:
1) contraddittorietà intrinseca, difetto di motivazione e motivazione apparente sulla valutazione delle prove documentali. Irragionevolezza.
La documentazione depositata dalla creditrice era contraddittoria. I DDT facevano riferimento ad una fornitura dell'11 novembre 2016; le fatture pag. 3/15 facevano al contrario riferimento una ad una fornitura avvenuta in data 11 novembre e l'altra, ad una fornitura del 17 novembre, lì dove entrambi i
DDT riportavano come data di consegna l'11 novembre 2016. La documentazione pertanto non poteva essere considerata utile ai fini probatori a causa della contraddittorietà dei dati riportati.
2) contraddittorietà, difetto di motivazione e motivazione apparente, erronea valutazione delle prove documentali e di quelle testimoniali;
irragionevolezza manifesta;
palese ingiustizia.
La aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta ai due DDT, così Pt_1 come il timbro, difforme da quello in uso all'azienda, presentante caratteri grafici difformi da quello originale, come evidenziato in altri 24 DDT allegati. Ritenere il timbro simile a quello normalmente utilizzato equivaleva a sostenere che lo stesso fosse differente.
3) difetto di motivazione, erronea valutazione delle prove documentali e di quelle testimoniali;
errore di fatto per vero e proprio abbaglio di sensi;
irragionevolezza manifesta;
manifesta ingiustizia;
assenza di motivazione su di una prova dirimente.
Dalla attività istruttoria non era emersa alcuna prova certa in merito alla consegna della merce allo spedizioniere. Il credito, pertanto, sarebbe stato basato sui soli documenti formati dalla (DDT e fatture), lì dove CP_1 il titolare della ditta di autotrasporti affermò chiaramente di non ricordare con certezza le date, né riconobbe la firma del vettore apposta sui DDT, affermando di non sapere se le consegne furono effettuate da lui o da un suo incaricato. Lo stesso teste inoltre evidenziò che dai DDT emergevano anomalie, poiché risultava che lo stesso giorno erano state fatte due diverse consegne, con due bolle diverse, relative a merce caricata il giorno
10 ed il giorno 11 dello stesso mese.
4) Difetto di motivazione;
errata valutazione dei presupposti;
malgoverno, mancanza di motivazione.
pag. 4/15 Il Giudice, ignorando le anomalie evidenziate dalla difesa e dal teste, aveva attribuito rilevanza alla sola testimonianza del teste MA, il quale aveva confermato di avere ricevuto telefonicamente l'ordine i acquisto della merce. Il Giudice inoltre non aveva valutato che in quel periodo l'azienda era chiusa per motivi di crisi ed era priva di clienti e di dipendenti, circostanza questa dimostrata documentalmente. Il Giudice inoltre aveva fatto riferimento ad una prassi invalsa tra le due società, senza considerare che, proprio per prassi, gli ordinativi avevano ad oggetto carne suina per quantitativi modesti, tra un minimo di €uro 1.700,00 ad un massimo di €uro 4.500,00, come provato dalla esibizione delle fatture relative ai rapporti tra le parti. Altra anomalia evidenziata e non valutata dal Giudice riguardava il calo fisiologico di peso, che non risultava annotato da alcuna parte, sicché le fatture risultavano emesse per il medesimo quantitativo di merce trasportata (oltre 58 quintali).
5) difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 1510 c.c.; erronea ricostruzione della fattispecie.
Il giudice aveva ritenuto applicabile al caso concreto l'art. 1510 II comma c.c., non utilizzabile ai fini di provare la effettiva fornitura della merce.
Concludeva pertanto per la integrale riforma della sentenza appellata, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio la società appellata eccependo in via preliminare la inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Quanto ai singoli motivi esposti a fondamento del gravame, riteneva infondato il primo, perché l'appellante non indicava a quale diversa valutazione delle prove documentali il Giudice sarebbe dovuto giungere laddove avesse tenuto in debita considerazione le considerazioni avversarie sulle contraddizioni, meramente apparenti, risultanti dai documenti, atteso che le fatture emesse erano coincidenti con i dati riportati nei documenti di consegna.
pag. 5/15 Quanto al secondo motivo di appello, corretta era stata la valutazione del Giudice di prime cure circa la rispondenza dei timbri apposti sui DDT.
L'appellante si era limitato in primo grado ad un generico disconoscimento del timbro, ma senza addurre alcun elemento di prova atto a dimostrare che non si trattasse del proprio timbro “originale”.
Circa il terzo motivo, il Giudice, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, aveva correttamente ritenuto provata la consegna della merce in base alle prove documentali e in base alle prove testimoniali assunte. Sia l'intermediario che il signor , Testimone_1 Persona_1 titolare della ditta di trasporti, avevano confermato l'avvenuta consegna delle due spedizioni, dando altresì conferma delle circostanze dello svolgimento del trasporto dalla sede di in Francia sino a destino CP_1 presso la sede di con dichiarazioni tra di loro concordanti e non Pt_1 generiche.
Con riferimento al quarto motivo di appello, l'appellante affermava che il Giudice non avrebbe adeguatamente valutato le intrinseche “anomalie” della documentazione prodotta dalla società ed inoltre non avrebbe CP_1 adeguatamente considerato le prove addotte in primo grado in merito alla chiusura dell'azienda nel periodo in cui erano state eseguite le forniture oggetto del giudizio. In realtà il Giudice aveva motivato, ritenendo che la pretesa chiusura non avrebbe comunque inciso sulla capacità della società commerciale di concludere un contratto di acquisto e/o di vendita di beni e servizi.
Il quinto motivo di appello era parimenti da ritenersi infondato, avendo il Giudice argomentato in modo logico e giuridicamente corretto il proprio convincimento con riferimento a quanto disposto dall'art. 1510, 2° comma, c.c. in tema di vendita a distanza, atteso che la rimessione da parte del venditore al vettore o allo spedizioniere delle cose da trasportare in luogo diverso libera, per volontà di legge, il venditore stesso dall'obbligo della consegna, a norma dell'art. 1510, secondo comma c.c.
pag. 6/15 Concludeva pertanto per la dichiarazione di inammissibilità del gravame e comunque per il suo rigetto.
La causa perveniva quindi all'udienza del 12 aprile 2024, celebrata in modalità cartolare, allorquando, sulle conclusioni formulate dalle parti, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: Motivi della decisione
Con la comparsa conclusionale la appellata reiterava l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. La stessa non può essere accolta.
L'art. 342 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, configurava un'ipotesi di inammissibilità che rispondeva alla esigenza di configurare l'appello come revisio prioris istantiae anziché come novum iudicium. La Giurisprudenza di merito successiva alla riforma del 2012 seguì un percorso altalenante ed anche la S.C. seguì percorsi interpretativi oscillanti tra posizioni più o meno rigorose, tanto da rendere necessario, nel
2017, l'intervento delle Sezioni Unite, che con sentenza 27199 del 16 novembre affermarono che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Su tale scia interpretativa si è poi posta la sentenza n. 7675/2019 della S.C., che ha affermato il principio secondo il quale non può considerarsi aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in pag. 7/15 condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata.
Sempre secondo tale orientamento si è espressa la S.C. con l'ordinanza
13525/2018, che ha precisato che: a) non si deve esigere dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”; b) non si deve esigere dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
c) non si deve esigere dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa, e tanto anche alla luce dell'art. 6
CEDU che ha ribadito il principio della effettività della tutela giurisdizionale, per cui gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, “devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU del 1950”.
Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. deve intendersi respinta.
Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate con i motivi di gravame, si rende necessario ribadire la peculiarità dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
4.1.1: l'onere della prova nell'opposizione a decreto ingiuntivo
La causa di primo grado nasce come opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla odierna CP_1
Il procedimento monitorio, disciplinato dagli artt. 633 e ss c.p.c., è un giudizio a cognizione sommaria, promosso ad istanza di parte, che si svolge in due fasi: una, necessaria, che si conclude con l'emissione o il rigetto del pag. 8/15 provvedimento richiesto;
l'altra, eventuale, che si apre con la notifica dell'opposizione.
Con il giudizio di opposizione non si impugna il decreto in sé, ma si agisce al fine di non fare conseguire definitività ad un provvedimento emesso in assenza di contraddittorio. Ne consegue che oggetto del giudizio di opposizione, che è un giudizio a cognizione piena, è non solo e non tanto la legittimità dell'emessa ingiunzione, quanto il rapporto ad essa sottostante. Da tale inquadramento discendono diverse conseguenze: la prima è in materia di riparto dell'onere probatorio: l'attore in opposizione è tale solo in senso formale, atteso che il convenuto in opposizione è attore in senso sostanziale, sicché incombe su di lui l'onere probatorio. La seconda conseguenza è che eventuali insufficienze riscontrabili nella fase monitoria, per quanto riguarda, ad esempio, i requisiti del titolo posto a fondamento dell'ingiunzione poi opposta, restano superate dal giudizio di merito sull'accertamento dell'esistenza del credito. Ciò comporta l'inversione dei ruoli processuali, di guisa che l'opposto, convenuto in senso formale, è da considerarsi attore in senso sostanziale e l'opponente, attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale, con gli inevitabili riflessi che ciò comporta in tema di riparto dell'onere probatorio.
4.1.2: sulla produzione documentale ha prodotto documenti di sicura provenienza unilaterale, quali Parte_2 fatture e DDT.
E' principio consolidato che la fattura commerciale, emessa nell'esercizio dell'attività di impresa, annotata nelle scritture contabili regolarmente tenute, può costituire prova del credito nella fase monitoria, ma non nella fase – eventuale e successiva – di opposizione a cognizione piena, allorquando la stessa fattura perde tale valore, non costituendo più prova idonea in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, né ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, la fattura pag. 9/15 commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio. Analogo ragionamento può essere svolto con riferimento ai
DDT.
4.1.3: sull'assolvimento dell'onere probatorio: il disconoscimento delle firme e del timbro
Uno degli elementi che l'opponente – ora appellante – assume a fondamento della propria opposizione è l'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione e del timbro in calce ai documenti di trasporto esibiti in copia fotostatica.
Con una risalente pronuncia (7775/2014), la S.C. affermò il principio per cui rispetto ad una fotocopia non è necessario il disconoscimento della sottoscrizione, di cui all'art. 215 c.p.c., ma è necessario che la parte interessata, ove intenda espungere dal materiale istruttorio il documento, ne contesti la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c. La odierna appellante, a fronte della produzione documentale della opposta, avrebbe dovuto pertanto contestare la conformità della fotocopia all'originale, riservandosi poi - una volta prodotto quest'ultimo - di disconoscere la propria sottoscrizione;
o ammettere la conformità della fotocopia pag. 10/15 all'originale, ma disconoscere la propria sottoscrizione. La società opponente non fece né l'una, né l'altra, limitandosi a disconoscere, in maniera impropria, sottoscrizione e timbro.
Detto orientamento è stato successivamente confermato: in particolare, la S.C., con sentenza n. 24634 del 13 settembre 2021, ha ribadito che alla disciplina del disconoscimento della scrittura privata non si applica l'art. 215 c.p.c. comma 1, n. 2, per cui il disconoscimento della conformità della copia all'originale non contempla l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, in quanto il giudice può accertarne la conformità anche aliunde, ricorrendo ad altre prove, anche presuntive. Ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 del Codice Civile,
è necessario che vengano specificati gli "aspetti differenziali" tra copia prodotta e originale;
e infine il disconoscimento formale di una copia deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale"
4.1.4: le prove orali
Nel corso del giudizio il Giudice ammise alcune prove testimoniali e l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, rigettando altre richieste istruttorie della ritenute superflue, in Pt_1 quanto il Tribunale ritenne irrilevante dimostrare se la odierna appellante in quel periodo fosse o meno attiva. La mancata reiterazione di istanza istruttoria sull'argomento rende pertanto la questione definitivamente superata.
Quanto alle prove orali, ritenuta irrilevante la prova per interpello resa dal legale rappresentante della atteso che dalla stessa non Pt_1 emerse il riconoscimento di circostanze a sé sfavorevoli.
Il teste confermò le circostanze relative alla Testimone_1 modalità telefonica di effettuare gli ordini nonché l'avvenuto ordine, con la stessa modalità, delle due partite di carne bovina;
riconosceva i due DDT in pag. 11/15 ragione dei quali affermava che una consegna era avvenuta in data 11 novembre 2016 e l'altra il 17 novembre 2016. Il teste , per Persona_1 quel che occorre, riconosceva i due DDT;
non era in grado di confermare le date specifiche, avendo effettuato numerose consegne alla (la prova Pt_1 venne resa in data 17 ottobre 2019, a distanza di circa tre anni dai fatti); pur riconoscendo il timbro della propria azienda, dichiarava di non essere in grado di riconoscere la firma, non sapendo se la consegna fosse stata fatta da un suo incaricato;
in merito alla rilevata discordanza di date, rispetto alla quale il rilevò una anomalia, il Giudice, nel corso della prova, Per_1 evidenziava come il carico del 10 novembre fosse stato consegnato il 17 successivo, per cui il teste dichiarava che due carichi effettuati in giorni diversi avrebbero potuto essere consegnati in date diverse da due diversi veicoli.
Alla luce di quanto sin qui esposto, l'appello non può essere accolto e i motivi esposti possono essere trattati congiuntamente, stante la loro intima connessione.
Il mancato disconoscimento formale dei DDT rende gli stessi pienamente utilizzabili ai fini della decisione, sicché alcuna contraddittorietà può essere rilevata nella valutazione delle prove documentali effettuata dal primo Giudice. Quelle che parte appellante evidenzia come contraddizioni avrebbero potuto trovare completa soluzione solo se fossero stati esibiti gli originali, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c., istanza che non risulta essere stata formulata.
Il valore probatorio dei DDT, attestanti la consegna della merce al destinatario finale da parte del vettore, non viene meno a seguito delle dichiarazioni rese dal teste , al quale il Giudice fece esplicitare quelle Tes_2 che sembravano anomalie. Né si può pretendere da un soggetto che svolga in maniera professionale l'attività di autotrasportatore di ricordare con precisione le date di ogni singola consegna o di riconoscere la firma di ogni autista, atteso che, e ciò già appare sufficiente, riconobbe il timbro aziendale.
pag. 12/15 La testimonianza resa dal teste MA si inserisce in un percorso logico che ha contribuito a far maturare nel Giudice di prime cure la decisione oggi appellata, confermando la prassi degli ordini effettuati telefonicamente, a nulla rilevando la circostanza che l'azienda fosse stata chiusa. Detto assunto non solo non ha trovato riscontro probatorio, ma risultava smentito non solo dalla visura camerale, ma anche dalla produzione dell'opponente, atteso che la richiesta di cessazione della fornitura elettrica, allegata alla memoria ex art. 186 c.p.c. n. 2, reca la data del 25 novembre 2016, ed è quindi successiva alla consegna della merce.
Le altre circostanze che parte appellante evidenzia come criticità (ordini di importo limitato ed aventi ad oggetto prevalentemente carne suina) non sono rilevanti né di importanza tale da far ritenere riformabile la decisione, così come le osservazioni in merito al calo di peso, rispetto alle quali la parte non ha evidenziato alcuna critica specifica né in termini percentuali né in termini probatori.
Quanto all'applicazione al caso concreto dell'art. 1510 II comma c.c., la stessa potrebbe anche essere considerata pleonastica, atteso il pieno valore probatorio dei DDT. In ogni caso la fattispecie in esame era sicuramente qualificabile come vendita con trasporto, con conseguente assolvimento dell'obbligo del venditore al momento della consegna dei beni al vettore.
L'appello viene pertanto rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Vengono liquidate secondo lo scaglione di valore della sentenza appellata, al valore medio della tariffa forense.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
pag. 13/15 improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 862/2021, proposta da in persona del suo Parte_1 legale rappresentante p.t. contro in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 870/2021, resa dal
Tribunale di Foggia ai sensi dell'art. 281 sexies in data 8 aprile 2021, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) rigetta l'appello;
B) Condanna in persona Parte_1 del suo legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite, che, come da motivazione, liquida in €uro 5.809,00, oltre rimborso forf., CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna;
C) Dichiara che sussistono a carico di Parte_1 Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., i presupposti
[...] per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
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