Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 2053/2019
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2053/2019 R.G. promossa da
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti DOMENICHELLI
[...] P.IVA_2
VITTORIO, ZENNARI BARBARA e FELTRIN MARIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LONDEI Controparte_1 P.IVA_3
LUISA, ZANLUCCHI FRANCESCO, ZANON EZIO
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“In via principale:
1. accertare per tutti i motivi esposti negli atti di causa l'illiceità della decadenza del contributo concesso ad disposta con il decreto N. 76 dd. 15/03/2018 del Pt_1
Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della Regione del pagina 1 di 20
alla , stante l'inesistenza e/o l'insussistenza delle ragioni
[...] Controparte_1
fattuali e giuridiche poste a fondamento della pretesa della di chiedere la CP_1
restituzione del contributo concesso ad CP_3
2. revocare e/o annullare o comunque dichiarare infondata e/o inefficace l'ingiunzione di
[...]
pagamento di cui al decreto N. 636 dd. 28/12/2018 del Direttore dell'Unità
Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della CP_1 CP_1
3. conseguentemente condannare la alla restituzione delle somme, Controparte_1
oltre interessi, versate da /o dalla di alla convenuta Pt_1 CP_2 Parte_2
in base all'ingiunzione di pagamento di cui al decreto N. 636/2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della Regione del e alla CP_1
consequenziale cartella di pagamento
4. rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla perché CP_1 CP_1
infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa
In via subordinata:
1. accertare la legittima spettanza ad del contributo per un ammontare non Pt_1
inferiore ad € 2.853.360,20 così come concesso con D.G.R. N. 3320/2009
2. per l'effetto, disporre la riduzione della decadenza del contributo concesso ad Pt_1
con D.G.R. N. 3320/2009 nei limiti dell'entità del valore del cunicolo tecnico pretesamente realizzato da in difformità al progetto finanziato, e di Pt_1
conseguenza disporre la riduzione della somma ingiunta con il sopra indicato decreto N.
636/2018 all'entità del valore del cunicolo tecnico pari ad € 30.000,00.
Con vittoria di spese ed onorari di lite” per parte convenuta
“In via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione di codesto Ecc.mo Tribunale ordinario di Venezia, in quanto le censure ex adverso mosse hanno per oggetto questioni che possono
(rectius potevano) essere sindacate solo dal Giudice Amministrativo
Nel merito respingere l'opposizione proposta da – Parte_1
pagina 2 di 20 Controparte_4
siccome infondata in fatto e in diritto e, accertata e dichiarata la validità ed efficacia dell'ordinanza-ingiunzione ex R.D. N. 639/1910, N. 636 dd. 28/12/2018, per l'effetto condannare le opponenti al pagamento in favore della dell'importo di € Controparte_1
2.903.096,46 = (€ 2.883.360,20= contributo revocato ed € 19.736,26= a titolo di interessi), somma che l'Amministrazione regionale ha già ricevuto in data 15/02/2022 (come da reversali di pagamento: N. 4655/2022 di restituzione di parte del capitale di € 1.324.455,98=; n.
4656/2022 di restituzione di parte del capitale di € 1.558.904,22=; n. 4657/2022 di restituzione degli interessi per € 19.736,26=)
In via riconvenzionale accertato e dichiarato il diritto dell'Amministrazione ad Parte_3
ottenere dalle odierne opponenti il pagamento dell'importo di € 2.903.096,46 = (€
2.883.360,20= contributo revocato ed € 19.736,26= a titolo di interessi), si chiede che
[...]
Controparte_5
vengano condannate in via riconvenzionale in solido tra loro,
[...]
al pagamento in favore della dell'importo di € 2.903.096,46 = (€ Controparte_1
2.883.360,20 = contributo revocato ed € 19.736,26 = a titolo di interessi) somma che l ha già ricevuto in data 15/02/2022 (come da reversali di Controparte_6
pagamento: N. 4655/2022 di restituzione di parte del capitale di € 1.324.455,98 =; n.
4656/2022 di restituzione di parte del capitale di € 1.558.904,22 =; n. 4657/2022 di restituzione degli interessi per € 19.736,26 =)
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, riconoscere che la sia tenuta alla restituzione alle controparti di Controparte_1
quanto effettivamente ottenuto e, cioè, della somma complessiva di €. 2.903.096,46 = come da reversali di pagamento N. 4655, 4656 e 4657 dd. 15/02/2022.
Con vittoria di spese e competenze professionali”
FATTO e DIRITTO
La controversia si inserisce nell'ambito dei lavori di potenziamento della banchina A del Porto di e dell'area di movimentazione merci in località Val da Rio. Pt_1
pagina 3 di 20 Tale intervento venne attuato nell'ambito dell'azione 4.2.1., denominata “Miglioramento delle connessioni intermodali fra i principali porti, interporti e aeroporti e con i centri e l piattaforme intermodali della Regione”. La predetta “azione”, a sua volta, era inserita nel Programma
Operativo Regionale – Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” della CP_1
, parte FESR (2007 – 2013), adottato dalla Commissione Europea il 07/09/2007. Il
[...]
programma era articolato in sei assi prioritari, ciascuno dei quali diviso in varie linee di intervento, a loro volta suddivise in diverse azioni.
Nell'ambito di tali iniziative, tese a migliorare la funzionalità e l'interconnessione delle infrastrutture regionali, con deliberazione N. 3320/2009 dd. 03/11/2009 la Giunta Regionale approvò 5 progetti, tra cui il “Sistema intermodale Porto di Chioggia: potenziamento della banchina A e Area di servizio ed interscambio merci”, presentato dall' Parte_1
di istituita ai sensi dell'art. 32 R.D. n. 2011/1934 dalla Camera di commercio
[...] Pt_1
di – . L'odierna attrice in particolare, aveva predisposto un progetto Pt_2 Pt_2 Pt_1
teso a realizzare una banchina di circa 172 m di lunghezza, con adiacente piazzale di servizio interscambio merci, funzionale ad aumentare la capacità ricettiva delle banchine portuali di
A tale scopo, ed in esito all'approvazione del progetto presentato, ottenne Pt_1 Pt_1
un contributo regionale da ultimo determinato in € 2.883.360,21.
Come detto, dunque, le opere da realizzare consistevano nella costruzione di un tratto di banchina di m 172,00 di lunghezza e dei piazzali adiacenti, nonché della viabilità di collegamento al centro servizi portuali. Venne, poi, prevista nell'ambito di una variante la realizzazione di un cunicolo tecnico a servizio dell'area prospiciente la banchina, destinata a buncheraggio;
tale ultima variante venne approvata con decreto N. 16/2013 del Dirigente dell'Unità di Progetto Logistica della . CP_1
Il 12/06/2014 completò i lavori di potenziamento della banchina A, che vennero Pt_1
collaudati dalla Commissione nominata dalla Regione in data 18/11/2015.
La presente controversia deriva dalla circostanza che, con decreto N. 17369 dd. 21/05/2013 il
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), autorizzò la realizzazione di un deposito costiero di prodotti energetici ad pagina 4 di 20 uso commerciale della capacità complessiva di mc.
1.350 nell'area di proprietà della Camera di commercio di attigua alla “banchina A”, oggetto dell'intervento finanziato con Pt_2 Pt_2
i fondi POR CRO 2007-13, destinata ad ospitare in base al Piano Regolatore Portuale un impianto di bunkeraggio e concessa in diritto di superficie a L'impianto Parte_4
autorizzato prevedeva il rifornimento delle unità navali attraverso apposite infrastrutture
(tubazioni ed erogatori di carburante) da realizzarsi sulla banchina nord di . CP_7
Successivamente, in data 26/05/2015, all'esito di conferenza di servizi nel corso della quale si erano espressi favorevolmente la , il Comune di Chioggia, il Ministero Controparte_1 dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Capitaneria di Porto di e con decreto n. 17407 il Ministero dello Sviluppo Pt_1 Pt_1
Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, autorizzò
[...]
che nel frattempo aveva acquistato da il ramo d'azienda Parte_5 Parte_4
avente ad oggetto il buncheraggio, a modificare il progetto relativo al deposito costiero di prodotti petroliferi, approvato due anni prima, con l'aumento rispetto ad esso della capacità di stoccaggio, ed aggiunta agli originari serbatoi di gasolio buncheraggio e di gasolio denaturato per motopesca anche ulteriori tre serbatoi di GPL, per complessivi mc. 10.350 di oli minerali e
GPL.
Secondo la e – nello specifico – secondo il Direttore dell'Unità Organizzativa CP_1
Logistica e Ispettorati di Porto, la realizzazione dell'impianto gasiero avrebbe comportato
“modifiche sostanziali all'intervento [finanziato con fondi POR CRO 2007-13] ai sensi dell'art. 57 del Reg. CE n. 1083/2006”, che ne avrebbero alterato la natura o le modalità di esecuzione ovvero avrebbero procurato vantaggi indebiti ad un'impresa o ad un ente pubblico. Invero, la modifica sostanziale individuata dalla Regione atterrebbe alla destinazione di un cunicolo tecnico, che era parte del progetto realizzato da e la cui esecuzione era stata, altresì, Pt_1
oggetto di variante: in particolare, nell'ambito del progetto finanziato con contributi regionali il cunicolo tecnico sarebbe dovuto servire per attività di bunkeraggio carburanti;
invece, con la successiva realizzazione dell'impianto gasiero, il cunicolo tecnico sarebbe stato destinato ad ospitare una pipeline a servizio del nuovo deposito di GPL.
pagina 5 di 20 In questo contesto, il rappresentante dell' in sede di conferenze di servizi convocate il Pt_1
17/06/2014 ed il 03/03/2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico per il rilascio dei pareri necessari ai fini dell'autorizzazione per l'anzidetto deposito di GPL, aveva espresso giudizio favorevole;
pertanto, secondo la avrebbe contribuito alla emanazione del CP_1 Pt_1
sopracitato provvedimento interministeriale ed avrebbe rivestito un ruolo efficiente nello sviamento dei fondi rispetto agli obiettivi di progetto.
Di conseguenza, sul presupposto che tali circostanze determinassero una “modifica sostanziale all'intervento”, la dispose la decadenza del contributo concesso con D.G.R. N. CP_1
3320/2009 in favore di ingiungendo a quest'ultima la restituzione dei contributi Pt_1
regionali concessi per un totale di € 2.883.360,20, oltre interessi legali maturati e quantificati in
€ 91.905,90.
In altri termini, secondo la in seguito alla previsione di realizzare nell'area adiacente CP_1
alla banchina A un deposito di GPL, vi sarebbe stato un cambio di destinazione del cunicolo tecnico collegato alla banchina A, da travaso di benzina nell'ambito di un'attività di buncheraggio carburanti a travaso di GPL. Ciò avrebbe comportato la modifica sostanziale dell'operazione oggetto del finanziamento, in violazione del principio di stabilità delle operazioni finanziarie, sancito dall'art. 57 del Reg. CE n. 1083/2006, ai sensi del quale l'operazione, entro cinque anni dal suo completamento, non deve subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico.
Si riporta, per maggiore chiarezza, il testo della richiesta di chiarimenti inviata dalla CP_1
ad in data 17/07/2017, preliminare alla revoca del beneficio. Pt_1
pagina 6 di 20 In data 23/01/2019 venne, quindi, notificato ad il decreto N. 636/2018 del Direttore Pt_1
della U.O. Logistica e Ispettorati di Porto della , con cui venne ingiunta ex art. CP_1
3 R.D. N. 639/2010 la restituzione del contributo erogato. ha opposto l'ingiunzione di pagamento, chiedendo la disapplicazione del Pt_1
provvedimento di revoca del contributo, sulla base del quale venne emanata l'ingiunzione di pagamento, asserendo di non aver in alcun modo violato il principio di stabilità delle operazioni finanziate, sancito dall'art. 57 del Regolamento CE n. 1083/2006.
Tanto premesso, la giurisdizione sulla controversia appartiene al giudice ordinario, poiché si discute dell'inadempimento del beneficiario di un finanziamento pubblico alle condizioni cui l'erogazione era subordinata, mentre non vengono in rilievo questioni attinenti alla fase procedimentale precedente l'erogazione, né si tratta di una revoca del finanziamento connessa ad una diversa valutazione dell'interesse pubblico.
Si condividono, pertanto, le argomentazioni svolte da parte attrice, secondo cui non vi è stata da parte della alcuna rivalutazione né del progetto presentato da ed oggetto CP_1 Pt_1
del finanziamento, né dei presupposti sulla base dei quali è stato concesso il contributo, ma il semplice asserito accertamento dell'avvenuta violazione, da parte di degli obblighi e Pt_1
delle prescrizioni contenute nella variante approvata con DDR n. 16/2013. In questo senso, trattasi di controversia relativa ad eventi successivi alla concessione del finanziamento, attinenti alla fase esecutiva del rapporto tra finanziatore ( ) e finanziato Controparte_1
( . Non si rinviene, per contro, alcuna nuova discrezionale valutazione comparativa Pt_1
pagina 7 di 20 degli interessi pubblici implicati nel rapporto di finanziamento, né l'individuazione di un sopravvenuto interesse pubblico alla decadenza. Il decreto N. 76/2018 non è stato adottato quale provvedimento di autotutela, a fronte di vizi di legittimità o di valutazioni del merito amministrativo, ma incide sul rapporto, quale atto paritetico che ne determina l'esatto contenuto e che incide su diritti soggettivi.
E' corretta, in questo contesto, l'argomentazione di parte attrice, che ha affermato di aver contestato il decreto di decadenza N. 76/2018 in uno con l'ordinanza-ingiunzione, poiché il giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale ex art. 3 D.P.R. 639/1910 introduce una domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, nell'ambito del quale il Giudice ordinario può incidentalmente conoscere della illegittimità di atti presupposto.
Nella sostanza, quindi, si tratta di una controversia civilistica relativa all'adempimento di una obbligazione sui generis, collegata all'esatta realizzazione dello scopo cui era preordinato il finanziamento pubblico erogato ad La decisione richiede, pertanto, di determinare la Pt_1
natura e le caratteristiche delle opere realizzate presso il Porto di al fine di verificare Pt_1 se vi sia stata una modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 57 Regolamento n. 1083/2006/CE, rispetto al Progetto iniziale e successiva variante approvati dalla . CP_1
Al fine di acquisire una descrizione e valutazione tecnica delle opere è stata disposta CTU, con conferimento agli Ing. e di: Persona_1 Parte_6
- descrivere l'area adiacente alla banchina A del Porto di i serbatoi/depositi o Pt_1
altre opere ivi presenti, le loro caratteristiche e funzionalità, nonché le modalità con cui esse sono collegate alla banchina
- descrivere il cunicolo di collegamento di cui si controverte e di specificare quale sia la possibile utilità di tale cunicolo e quali i potenziali usi
- determinare, da un punto di vista tecnico, se la realizzazione di tale cunicolo si presentasse come idonea ad apportare maggiore utilità al progetto complessivo, tenuto conto dei potenziali utilizzi della banchina e delle prescrizioni derivanti dal Piano
Regolatore Portuale di vigente all'epoca della realizzazione della variante Pt_1
pagina 8 di 20 - verificare, tenuto conto della normativa di settore di cui al D.M. 12 ottobre 1994, e previa verifica e misurazione dei luoghi, se le caratteristiche, le dimensioni, la collocazione e le modalità di funzionamento del deposito di GPL, in relazione al connesso – eventuale – utilizzo del cunicolo, determinino una ridotta possibilità di utilizzo della banchina o di una sua parte rispetto all'obiettivo inizialmente perseguito, alla luce della necessità di rispettare le distanze e le altre cautele previste dalla legge, e tenuto conto che, secondo la prospettazione delle parti, l'obiettivo dell'intervento era di ampliare la banchina e le possibilità di utilizzo dei piazzali retrostanti e della zona di buncheraggio, aumentando la capacità ricettiva delle banchine portuali di la Pt_1
interconnessione tra porti, interporti e aeroporti, ed il volume di traffico delle merci
- valutare se l'adibizione del cunicolo a travaso GPL determini un vantaggio competitivo per talune attività produttive, a motivo della collocazione e dello stato attuale delle opere, nonché della loro influenza sulla possibilità di utilizzo dei luoghi
- valutare se, in rapporto allo stato dei luoghi, la realizzazione dell'impianto gasiero determini la cessazione dell'attività economica principale che il Progetto intendeva favorire, cioè l'utilizzo della banchina e delle adiacenti aree di servizio a fini di movimentazione di mezzi pesanti e trasporto di merci, in aree destinate all'interscambio logistico ed all'intermodalità”.
Dalla CTU emerge che l'opera per cui venne concesso il finanziamento è stata, di fatto, realizzata.
Invero, si legge nell'elaborato peritale che “L'intervento realizzato riguarda il primo tratto della suddetta banchina, per una lunghezza di 172 m.” e che “è stato inoltre realizzato il retrostante piazzale che si sviluppa attorno all'area attualmente destinata al bunkeraggio ed è collegato mediante nuova viabilità ai servizi portuali” (cfr. p. 8 CTU).
Quanto alle dimensioni “La larghezza della banchina vera e propria va da m. 5,66 a m. 7,44, aumentando la dimensione in direzione Nord.” (cfr. p. 14 CTU), mentre il piazzale retrostante evidenzia una larghezza leggermente variabile attorno a i 20 m., “valutati tra la banchina stessa e la recinzione dell'area di deposito di (cfr. p. 14 CTU). Parte_5
pagina 9 di 20 Tali constatazioni suffragano la difesa di parte attrice, secondo cui la banchina A ed il piazzale di servizio e di interscambio merci sono stati realizzati in conformità al progetto iniziale oggetto del finanziamento europeo, senza alterazione della natura ovvero delle modalità di esecuzione dell'operazione. L'opera, del resto, rientra nel demanio marittimo, con la conseguenza che sarà fruibile dagli utenti in conformità alle prescrizioni delle competenti
Autorità marittime.
I CTU hanno, poi, riscontrato la presenza di un cunicolo suddiviso in due parti (bicanna), posizionato a metà circa della Banchina A e perpendicolare alla stessa (cfr. p. 8 CTU).
quindi, ha realizzato il tratto di banchina, l'area di servizio di interscambio merci ed Pt_1
il cunicolo di collegamento tra la banchina A e l'area destinata a zona di bunkeraggio.
I tecnici hanno aggiunto che “Per quanto riguarda gli arredi e gli accessori di A sono Pt_7 state realizzate le bitte e le scalette” (cfr. p. 8 CTU). Secondo i CTU, invece,” Non sono evidenti i gommoni o meglio i parabordi o detti anche fender e idranti, se non quelli all'interno del recinto di stoccaggio” (cfr. p. 8 CTU). Trattasi, nondimeno, di minimi interventi di corredo, che non elidono la constatazione che il progetto abbia trovato, da un punto di vista strutturale, una compiuta realizzazione.
Secondo i CTU l'“opera, se in adeguato stato di manutenzione, risulta in linea con il progetto originario, così come la commissione di collaudo, pur determinando prescrizioni, ha ritenuto, emanando il certificato di collaudo stesso” (cfr. p. 16 integrazione CTU;
cfr. anche p. 5 CTU
“Le opere sono state soggette a collaudo tecnico amministrativo, che ha portato al rilascio del certificato di collaudo in data 18/11/2015. A tale data l'opera poteva considerarsi completata e, successivamente al parere di cui all'art. 12 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della
Navigazione, essere conferita e utilizzata agli scopi previsti”).
Si riporta la planimetria as built dell'opera pagina 10 di 20 Si conferma, pertanto, che le opere vennero eseguite da in conformità al progetto Pt_1
esecutivo ed alle varianti approvate dalla Regione.
Per quanto attiene all'impianto gasiero, i CTU hanno riferito che l'area adiacente la Parte_8
A ed al piazzale retrostante, è attualmente recintata e comprende un insediamento di
[...] [...]
destinato alle attività di bunkeraggio e di rifornimento di Gas Propano Parte_5
Liquefatto, attualmente non in esercizio. All'interno dell'area in questione sono allocati tre serbatoi da 3000 mc, ciascuno destinati a contenere GPL, due serbatoi fuori terra da 600 mc cadauno per gasolio per bunkeraggi, ed un serbatoio metallico fuori terra da 50 mc per gasolio per motopesca. Nell'area sono installati tutti i servizi di gestione, comando e sicurezza previsti per legge (cfr. p. 15 CTU).
Dai rilievi grafici in atti si è rilevato che la distanza minore del serbatoio più vicino è di m.
41,00 circa dal bordo interno della (cfr. p. 16 CTU). In prossimità del cunicolo, la Pt_7
distanza tra margine esterno della banchina e la recinzione dell'area pagina 11 di 20 del deposito di è pari a m. 26,03. Parte_5
Attualmente non è stato realizzato il collegamento alla banchina, né è stato installato il braccio di carico (cfr. p. 15 CTU). I CTU hanno osservato che “Dal progetto di Parte_5
appare che il collegamento alla banchina debba intervenire mediante utilizzo del cunicolo che sarebbe dovuto proseguire all'interno dell'area di pertinenza. Attualmente ciò non è avvenuto e non risulta quindi alcun collegamento” (cfr. p. 15 CTU).
Secondo i CTU, “dal sopralluogo eseguito risulta che l'impianto sito in adiacenza della non è entrato a tutt'oggi in esercizio, per cui non risulta produrre effetti economici Parte_8
preventivati sull'utilizzo potenziale della nuova banchina A” (cfr. p. 7 CTU). Si conferma, pertanto, quanto asserito da secondo cui ad oggi il cunicolo tecnico non ospita alcuna Pt_1
pipeline in funzione, con la conseguenza che è, altresì, corretta l'affermazione secondo cui il provvedimento di decadenza dal finanziamento N. 76/2018 si fonda su una previsione futura di inserimento della stessa pipeline, mai attuata.
Dalla consulenza tecnica si evince, poi, che il cunicolo realizzato si presta a diverse ipotesi di utilizzo:
- quale contenitore delle tubazioni che convogliano il GPL al braccio di carico che si sarebbe dovuto situare in prossimità della banchina
- quella di consentire il passaggio di cavi elettrici e di tubazioni destinate alle banchine
Il cunicolo, di fatto, venne ritenuto utile da entrambe le parti, considerato che fu oggetto di variante approvata dalla in particolare per il passaggio di sottoservizi in caso di future CP_1
ed eventuali necessità. I CTU, in proposito, hanno rilevato che “Da una relazione del direttore dei lavori delle opere di realizzazione della si evince che il cunicolo è ritenuto utile Parte_8
anche per la tipologia del terreno incontrato, che avrebbe reso opportuno prevedere fin da subito la realizzazione di tale opera per future inevitabili necessità, tipo il passaggio di sottoservizi. Inoltre la necessità era emersa in quanto la futura eventuale presenza di tralicci di sostegno di cavidotti di alimentazione elettrica delle banchine provenienti dall'impianto di bunkeraggio, uniti a una gru portuale di scarico navi e transito di autocarri gommati di trasporto merci, avrebbero impedito il funzionale sviluppo delle attività portuali”.
pagina 12 di 20 Si condivide, d'altro canto, l'osservazione dei CTU, i quali hanno evidenziato che il cunicolo fu ritenuto necessario già nel 2012, cioè prima che venisse autorizzata alla Parte_5
realizzazione dell'impianto GPL.
Sostanzialmente, quindi, il cunicolo non ha una sua destinazione predefinita, ma il suo utilizzo
è in funzione della destinazione d'uso della banchina e delle esigenze di servizi della stessa
(cfr. p. 18 CTU “Se analizziamo la realizzazione del cunicolo in funzione di un utilizzo tradizionale della banchina, lo stesso si presenta come un sussidio utile alla funzionalità del sistema, tenendo in considerazione che molti sotto-servizi tradizionali troverebbero nello stesso una loro idonea collocazione”).
Dalle risultanze della CTU si conferma, pertanto, che il decreto regionale N. 76/2018 venne adottato all'esito di una istruttoria non completa e basata su approfondimenti di natura meramente cartolare, senza considerare l'attuale stato, la reale situazione e l'effettivo (o meno) utilizzo dei luoghi. Invero, il funzionamento dell'impianto gasiero ed il conseguente utilizzo del cunicolo a fini di travaso GPL non erano attuali nel momento in cui il provvedimento di revoca venne pronunciato, cioè nel 2018, e – ad oggi, in particolare in seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 104/2020, di cui si dirà – sono definitivamente inibiti.
Il decreto di revoca, pertanto, intervenne sulla base di una mera ipotesi circa l'utilizzo futuro delle opere, non riscontrata nella realtà, con la conseguenza che non appare suffragato da effettive circostanze di fatto il rilievo circa “l'utilizzo del cunicolo tecnico, oggetto di variante approvata con D.D.R. N. 16 dd. 15/04/2013 per attività di bunkeraggio carburanti, ed invece destinata ad ospitare una pipeline a servizio del nuovo deposito di GPL”.
Si tenga presente che il provvedimento di revoca non ha natura sanzionatoria, né ha funzione di punire a livello amministrativo la condotta del beneficiario di una erogazione pubblica, ma si colloca nell'ambito di un procedimento di controllo in ordine al corretto utilizzo dei fondi pubblici: in quest'ottica, il provvedimento risulterebbe legittimo solo se, in esito ad un raffronto tra i progetti approvati, lo stato dei luoghi e l'effettivo utilizzo delle opere, si fosse riscontrato uno sviamento degli obiettivi iniziali, che avrebbe imposto la necessità, in ottica ripristinatoria e di restituzione, non già – per l'appunto – sanzionatoria di un intento ovvero di una mera pagina 13 di 20 condotta, di recuperare gli importi erogati dall'Ente pubblico.
In altri termini, la decadenza dal finanziamento avrebbe richiesto il collegamento con il riscontro di fatto di un pregiudizio attuale e già concretizzatosi, in relazione alla effettiva violazione del principio di stabilità. Invece, il provvedimento gravato fonda la sua motivazione su un ipotetico utilizzo del cunicolo, che tuttavia – ai sensi del progetto – aveva solo una generica funzione di collegamento della banchina A con l'area retrostante di buncheraggio, e tale funzione non risulta allo stato compromessa.
I CTU hanno, infatti, rilevato che l'obiettivo di progetto risulterebbe fortemente compromesso ove l'impianto di stoccaggio GPL fosse entrato in funzione, tenuto conto della necessità di rispettare le distanze e le cautele imposte dalla normativa di settore. Tuttavia, il D.L. n.
104/2020 art. 95 co. 24 ha previsto che “Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano, ferme restando tutte le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, previste dal codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela dell'UNESCO, è vietato:
a. il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO;
b. l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio”.
Pertanto, in seguito all'entrata in vigore della normativa sopravvenuta, l'utilizzo dello stoccaggio GPL è vietato, in ragione dell'appartenenza della Laguna ai siti UNESCO, con la conseguenza che la presenza dell'impianto di non influisce sul previsto Parte_5
utilizzo della banchina e delle opere complementari, ivi incluso il cunicolo.
pagina 14 di 20 Si richiama sul punto la CTU: “Venendo a mancare, infatti, per la sopravvenuta emanazione del D.L. N. 104/2020 convertito in L.N. 126/2020, la possibilità di utilizzo del deposito GPL, la
A può essere adeguatamente destinata alle funzioni originariamente previste dal Pt_7
progetto, previa adeguata manutenzione che riconduca le opere alla situazione collaudata
Inoltre può comunque essere utilizzato il centro di rifornimento per i carburanti diversi da GPL
e normati per la Laguna” (cfr. p. 21 elaborato;
vedasi anche le successive osservazioni dei CTU
a p. 22 “Essendo tuttavia, per la citata entrata in vigore del D.L. N. 104/2020 convertito in L.N.
126/2020, vietata la fruizione dei depositi GPL, si ritiene che sia possibile prevedere la realizzazione degli obiettivi di progetto o almeno della realizzazione delle condizioni che sottendevano a tali obiettivi. Quanto sopra, ripetiamo, a condizione che l'opera eseguita, la banchina A, abbia una corretta manutenzione e venga avviata all'utilizzo secondo le condizioni di legge da chi di competenza”).
Si consideri, poi, che le conclusioni sin qui riportate prescindono dalla ulteriore considerazione secondo cui, quand'anche l'impianto GPL fosse entrato in funzione, con utilizzo del cunicolo ai fini del travaso del GPL, “l'utilizzo della banchina (…) comporterebbe un incremento di traffico inerente al GPL competitivo in termini economici e probabilmente maggiore di un eventuale traffico merci. Di ciò tuttavia non può essere tratta precisa conclusione, in quanto l'impianto GPL non è in funzione” (cfr. p. 25 CTU).
In definitiva, trova conferma la difesa di secondo cui il progetto finanziato con i Pt_1
fondi europei ha avuto ad oggetto esclusivamente la realizzazione di un tratto di banchina A, di un'area di servizio di interscambio merci e di un cunicolo di collegamento tra la banchina e l'area destinata a zona di buncheraggio: tutte opere queste che sono state realizzate da Pt_1
in conformità al progetto e alle sue varianti approvate dalla Regione.
Le considerazioni sin qui svolte si basano su una CTU che appare congruamente motivata. In particolare, l'elaborato è stato redatto in esito alla ispezione diretta dei luoghi, al contraddittorio con i CTP ed alla integrazione della documentazione già in atti con dati ed informazioni raccolti presso gli Uffici della di Parte_2
Venezia-Rovigo, presso gli Uffici Regionali, presso il direttore dei lavori, presso la sede dei pagina 15 di 20 Vigili del Fuoco di Venezia – Mestre. Risulta, dunque, che i CTU abbiano condotto accertamenti completi ed approfonditi, sottoponendo le valutazioni al contraddittorio dei CTP e con acquisizione di tutte le informazioni utili.
Le risultanze istruttorie, pertanto, non consentono di affermare che vi sia stata una modifica sostanziale ai sensi dell'art. 57 Reg. 1083/2006/CE, in quanto non vi è alcun riscontro in ordine allo “snaturamento” dell'opera, né alcuno sviamento dagli obiettivi previsti nel progetto finanziato. Invero, gli interventi realizzati appaiono idonei a determinare uno sviluppo dei traffici commerciali portuali, ad oggi non verificatosi anche a causa dello stallo della situazione determinato dalla pendenza della lite e dell'assenza di alcuna reale disponibilità conciliativa, tesa al recupero ed alla messa in servizio delle opere realizzate, da parte della . CP_1
Non è emersa, sulla base delle produzioni documentali delle parti e della CTU svolta, alcuna distrazione di fondi a vantaggio di una impresa o di un ente pubblico, avendo l'opera carattere demaniale marittimo ed essendo fruibile dalla collettività.
Non si sono verificate le condizioni che l'art. 57 co. 1 Reg. N. 1083/2006/CE richiede per il riscontro di una violazione del principio di stabilità, in particolare non ravvisandosi alcun
“cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva”.
Si evince, pertanto, che la ha revocato il finanziamento nonostante CP_1
l'intervenuta realizzazione dell'opera e senza che potessero ravvisarsi le condizioni di legge. Si ribadisce che non è stata documentata l'istruttoria svolta ai fini della revoca, che appare – quindi – adottata sulla base di una valutazione solo cartolare, che trascura la situazione di fatto ed è incentrata sulla mera approvazione del progetto relativo all'impianto gasiero, mai entrato in funzione, cui i rappresentanti di avrebbero contribuito esprimendo parere Pt_1
favorevole in sede di conferenza di servizi.
In definitiva, previa disapplicazione del decreto N. 76/2018 dd. 15/03/2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della , l'ingiunzione N. CP_1
636 dd. 28/12/2018 emanata dalla va annullata ai sensi dell'art. 3 R.D. N. 639/1910 e CP_1
la convenuta va condannata a restituire ad CP_1 Controparte_5
pagina 16 di 20 di la somma di € 3.120.431,01 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data Parte_2
del versamento, individuata al 06/12/2021, trattandosi di pagamento eseguito a lite già iniziata.
Sul punto, infatti, entrambe le parti hanno dato atto in comparsa conclusionale che le somme ingiunte dalla , in esito a diniego di sospensione pronunciato dal magistrato CP_1
precedente assegnatario del procedimento, ed in séguito ad attivazione della procedura di riscossione coattiva, sono state corrisposte con mandato di pagamento dd. 06/12/2021 (cfr. p.
12 comparsa conclusionale “Nel frattempo, per il pagamento delle somme di cui Pt_1
all'ingiunzione di pagamento la faceva ricorso alla riscossione coattiva del Controparte_1
credito, mediante iscrizione a ruolo. Veniva quindi notificata ad in data 5.2.2020 Pt_1
dall'Agenzia delle Entrate la cartella di pagamento n. Controparte_8
119 2019 00166086 86 000 che veniva pagata dalla CCIAA con il mandato di pagamento n.
1564 del 06/12/2021 per € 3.120.431,01”; cfr. p. 5 comparsa conclusionale CP_1
“Veniva, quindi, notificata ad in data 05.02.2020 dall'Agenzia delle Entrate – Pt_1
Riscossione della Provincia di Venezia la cartella di pagamento n. 119 2019 00166086 86 000 che veniva pagata dalla con il mandato di pagamento n. 1564 del 06/12/2021 per € CP_2
3.120.431,01”).
Le spese legali si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 – valori medi dello scaglione da €
2.000.001 ad € 4.000.000, non profilandosi, secondi i parametri di valutazione ex art. 4 D.M. cit., ragioni per una diminuzione rispetto a tali valori medi, tenuto conto dell'importanza e dell'ingente valore della controversia e del risultato conseguito, della complessità in fatto ed in diritto delle questioni controverse, anche con riguardo alla pregiudiziale questione di giurisdizione posta dalla , nonché in riferimento all'assenza di precedenti CP_1
giurisprudenziali specifici, e dell'istruttoria svolta, che ha richiesto la nomina di CTU con deposito di perizia e successiva integrazione, plurime interlocuzioni tra le parti, i CTU ed i
CTP, oltre a deposito di articolati scritti conclusivi – in complessivi € 49.336; oltre € 1.713 per esborsi;
iva e cpa come per legge.
Le spese vengono compensate per ½, dovendosi tenere conto che sulla decisione ha influito l'entrata in vigore, in epoca successiva alla introduzione del giudizio, del D.L. n. 104/2020.
pagina 17 di 20 Nondimeno, anche considerando l'influenza della normativa sopravvenuta, non può addivenirsi a compensazione integrale, dovendosi tenere conto del contegno processuale delle parti, e, in particolare, della circostanza che la anche in esito alla CTU ed ai riscontri istruttori ivi CP_1
emersi, che hanno chiarito l'attuale situazione dei luoghi e gli aspetti in fatto della controversia, ha tenuto una condotta processuale inerte e non ha congruamente motivato la mancata adesione a qualsivoglia ipotesi conciliativa che potesse agevolare la messa in funzione delle opere realizzate e l'effettivo raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito. Un tanto a fronte della adesione alla proposta conciliativa manifestata da (cfr. da ultimo verbale dd. Pt_1
04/07/2024), dell'integrazione di CTU svolta a tal fine e della formulazione della proposta conciliativa a verbale dd. 07/03/2024, in cui già si era richiamata l'attenzione delle parti rispetto agli esiti della CTU, evidenziandosi che “che la definizione della controversia dovrà tenere conto della constatazione che “Quindi si ritiene che l'utilizzo del cunicolo nelle diverse ipotesi possa ritenersi opportuno, in quanto il cunicolo può essere considerato uno strumento diversamente utilizzabile a seconda della destinazione dei servizi che si vogliono dare”; che
“Risulta altresì che lo stesso non sia entrato in attività”; che Controparte_9
“Venendo a mancare, infatti, per la sopravvenuta emanazione del DL 104/2020 convertito in L.
n 126/2020, la possibilità di utilizzo del deposito GPL, la può essere Parte_8
adeguatamente destinata alle funzioni originariamente previste dal progetto, previa adeguata manutenzione che riconduca le opere alla situazione collaudata”.
Del resto, nella medesima proposta conciliativa, tenuto conto degli esiti già raggiunti in sede istruttoria, si erano ammonite le parti rispetto alla opportunità di ricercare una transazione (cfr. verbale dd. 07/03/2024 “considerato che, nell'ottica di perseguire il buon andamento dell'azione amministrativa e, in definitiva, la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, le parti sono onerate di cooperare ai fini di una soluzione conciliativa della controversia, considerato, infatti, che il processo pende dal 2019 e che una definizione contenziosa, anche alla luce degli importi oggetto di causa, comporterebbe, del tutto verosimilmente, la prosecuzione del giudizio nelle fasi di impugnazione, con conseguente ed ulteriore aumento dei costi processuali e dei tempi di composizione della vertenza, a grave detrimento della pagina 18 di 20 funzionalità ed utilizzazione dell'opera pubblica”), e si era, altresì, osservato che la CTU svolta poteva costituire idonea base tecnico-scientifica, elaborata dagli ausiliari imparziali nominati dal Giudice, per la formulazione di una accordo transattivo (“rilevato che in atti è depositata la seconda proposta conciliativa formulata dai CTU, vagliata anche dai CTP, che ad un primo esame appare frutto di scrupolosa valutazione tecnico-scientifica ed idonea a realizzare un equo contemperamento degli interessi avanzati dalle parti;
considerato pertanto che, salvo ogni approfondimento ed impregiudicate le valutazioni che competono al Giudice rispetto alla sussunzione dei fatti nella fattispecie giuridica, la predetta proposta può costituire base idonea alla formulazione di una proposta conciliativa”).
In definitiva, il contegno processuale della ha cagionato un aggravio Controparte_1
rispetto ai costi ed ai tempi di lite, con la conseguenza che si ritiene congruo non addivenire ad una compensazione integrale delle spese legali, in quanto le gravi ragioni per la compensazione devono valutarsi con riguardo al complesso delle risultanze istruttorie e processuali.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, così decide:
- ANNULLA, previa disapplicazione del decreto N. 76/2018 dd. 15/03/2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della , Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento di cui al decreto N. 636 dd. 28/12/2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della Controparte_1
- ON parte convenuta a pagare in favore di parte Controparte_1
attrice Parte_2
, per le ragioni di cui in parte motiva, la
[...]
somma di € 3.120.431,01 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 06/12/2021
- ON parte convenuta a rifondere le spese di Controparte_1
costituzione e patrocinio sostenute da parte attrice
[...]
, liquidate, Parte_2
pagina 19 di 20 previa compensazione per ½, in € 24.668 per compensi;
€ 856,5 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
- PONE le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta REGIONE DEL
VENETO
Venezia, così deciso il 15/03/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 20 di 20