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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 11/02/2026, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2304/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
OV RI, OR
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9249/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400005636000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120080181568546001 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130074960836000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130074960836000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150033324601001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160042489326001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160042489326001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170103688864001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190013138972001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200010754923001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210079507576001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220132285362001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230099201912001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 730/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 16.04.2025, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugnava la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400005636000 – Fascicolo n.
2024/102064 notificatale in data 26/02/2025 emessa a seguito del ruolo formatosi per il mancato pagamento delle seguenti cartelle:
.-1) nr. 07120080181568546001 - ente creditore Agenzia delle Entrate – ufficio di Napoli 1, avente ad oggetto la presunta Imposta sul valore aggiunto per l'anno d'imposta 2004 per un importo pari ad €. 12.623,04, presumibilmente notificata in data 09/12/2008 ,
.-2) nr. 07120130074960836000 - ente creditore Comune di Napoli – Direzione Centrale Servizi Finanziari, avente ad oggetto la presunta Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2010 per un importo pari ad €. 241,70, presumibilmente notificata in data 19/10/2013 ,
.-3) nr. 07120150033324601001 - ente creditore Camera di commercio di Napoli – Ufficio diritto annuale, avente ad oggetto il presunto Diritto annuale Camera di Commercio, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta
2011 per un importo pari ad €. 351,67, presumibilmente notificata in data 16/10/2015 ,
.-4) nr. 07120160042489326001 - ente creditore Camera di commercio di Napoli – Ufficio diritto annuale, avente ad oggetto il presunto Diritto annuale Camera di Commercio, interessi e sanzioni, per gli anni d'imposta
2012 e 2013 per un importo pari ad €. 657,72, presumibilmente notificata in data 20/07/2016 ,
.-5) nr. 07120170103688864001 - ente creditore Camera di commercio di Napoli – Ufficio diritto annuale, avente ad oggetto il presunto Diritto annuale Camera di Commercio, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta
2014 per un importo pari ad €. 246,74, presumibilmente notificata in data 28/06/2018 , .-6) nr. 07120190013138972001 - ente creditore Camera di commercio di Napoli – Ufficio diritto annuale, avente ad oggetto il presunto Diritto annuale Camera di Commercio, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2015 per un importo pari ad € 156,97, presumibilmente notificata in data 09/09/2019 ,
.-7) nr. 07120200010754923001 - ente creditore Camera di commercio di Napoli – Ufficio diritto annuale, avente ad oggetto il presunto Diritto annuale Camera di Commercio, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta
2016 per un importo pari ad €. 142,50, presumibilmente notificata in data 03/03/2022 ,
.-8) nr. 07120210079507576001 - ente creditore Camera di commercio di Napoli – Ufficio diritto annuale, avente ad oggetto il presunto Diritto annuale Camera di Commercio, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2017 per un importo pari ad € 140,66, presumibilmente notificata in data 05/09/2022 ,
.-9) nr. 07120220132285362001 - ente creditore Camera di commercio di Napoli – Ufficio diritto annuale, avente ad oggetto il presunto Diritto annuale Camera di Commercio, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta
2018 per un importo pari ad €. 132,66, presumibilmente notificata in data 31/01/2023 ,
.-10) nr. 07120230099201912001 - ente creditore Camera di commercio di Napoli – Ufficio diritto annuale, avente ad oggetto il presunto Diritto annuale Camera di Commercio, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta
2019 per un importo pari ad €. 133,50, presumibilmente notificata in data 06/02/2024.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente contestava la nullità della Comunicazione Preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti presupposti nonché per la mancanza assoluta di titolo esecutivo, per intervenuta prescrizione dei crediti pretesi e delle sanzioni, per decadenza ed infine per nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione. Concludeva chiedendo l'accoglimento della presente opposizione dichiarando illegittime, nulle e/o prescritte le cartelle di pagamento impugnate in uno con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dichiarandone la non debenza per la nullità, l'inesistenza, la decadenza e/o la prescrizione delle pretese intimate in uno con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da corrispondersi al presente procuratore antistatario. Con memorie illustrative depositate in data 05/11/2025 ribadiva le eccezioni sollevate in gravame.
L'Agenzia delle Entrate controdeduceva che gli atti contestati non erano stati tempestivamente impugnati dalla ricorrente, come accaduto per la sottostante la cartella di pagamento nr. 07120080181568546001, notificata alla ricorrente in data 09/12/2008, concernente somme scaturenti dall'avviso di accertamento
RED020200733/2007 relativo all'anno di imposta 2004, la cui notifica era sottoposta a decadenza ex art. 25 d.p.r. 602/1973, non eccepita dalla ricorrente con la tempestiva impugnazione delle cartelle sopra indicate, per cui l'attività di riscossione successiva alla notifica della cartella di pagamento era soggetta a termine di prescrizione che, per le imposte erariali quali Iva-Irpef-Irap e imposta di registro, era decennale, come recentemente ribadito dalla S.C.
Riteneva, pertanto, che una volta fornita dall'agente della riscossione la prova della notifica della cartella e dei successivi atti interruttivi, il ricorso era da rigettarsi in quanto la pretesa fiscale si era cristallizzata.
Concludeva chiedendo rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate-IO contestando integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, controdeducendo la improcedibilità, inammissibilità e improponibilità del ricorso, avendo la ricorrente omesso di dichiarare di aver aderito alla “cd. Rottamazione ter - quater”, come si evinceva dagli allegati documenti, per cui conseguentemente andava dichiarata l'estinzione del giudizio.
Esponeva inoltre che la ricorrente aveva richiesto anche la “Riammissione” alla agevolazione in data
11\03\2025 non avendo ottemperato precedentemente alla agevolazione ottenuta in data 09\02\2023.
Risultava per tabulas che la ricorrente, in data 09 febbraio 2023, aveva presentato domanda di definizione agevolata, ai sensi dell'art.1, commi 231-252, Legge n. 197/2022, con riguardo ai crediti di cui alle cartelle oggi impugnate ed oggetto del presente giudizio, dichiarando espressamente di “rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferiva la dichiarazione” come da contenuto precettivo dell'art. 1 comma
236 l.197/2022 cit.
Ribadiva che alcuna decadenza e/o prescrizione era maturata, confermando la regolarità formale della notifica delle cartelle sottostanti e delle successive intimazioni notificate alla ricorrente, risultate non impugnate, eccependo l'inammissibilità e la tardività dell'opposizione in quanto la contribuente avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione avverso i contestati provvedimenti dell'ente, cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento, atti tutti ritualmente notificati e non opposti nei termini.
Sulla scorta delle rassegnate conclusioni la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come rappresentato, dedotto, argomentato e provato documentalmente dalle parti resistenti costituite, deve riconoscersi l'avvenuta tempestiva e rituale notifica degli atti presupposti nonchè di ulteriori successive intimazioni di pagamento e della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rispettivamente in data
16/02/2016, 09/03/2020 e 21/02/2025.
Si ricorda che la Corte di Cassazione ha ritenuto, e questa Corte ritiene di conformarsi, che in tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 DLgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori. Non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti all'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia.
Nel caso in esame emerge che l'azione non poteva essere iniziata in quanto dagli atti di causa risultava provato che la ricorrente avesse regolarmente ricevuto la notifica e /o la legale conoscenza delle cartelle di pagamento in questione e delle pretese fiscali da esse recate per notifica diretta, in un caso a mani della destinataria, in altri episodi ex art. 140 c.p.c. a persone di famiglia con raccomandate informative inviate, ed in altri casi ex art. 143 cpc., come documentato in atti;
a tali provvedimenti sono poi seguite le notifiche delle intimazioni di pagamento sopra accennate coi medesimi iter procedimentali.
Inoltre dall'esame dei referti di notifica delle sottostanti cartelle di pagamento versate in atti, emerge che la spedizione delle stesse è avvenuta a mezzo di raccomandate postali semplici con avviso di ricevimento, procedimento al quale non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni.
In proposito si rimanda al principio, più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, anche in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82 (ex plurimis,
Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010), sicchè in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che prevede che se il destinatario è assente, la notifica si perfeziona dopo dieci giorni di giacenza presso l'ufficio postale, senza la necessità di inviare una seconda comunicazione
(la CAN/CAD).
Deve quindi ritenersi che, ove la notifica sia stata effettuata a mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, nonché a portiere dello stabile, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti.
Pertanto non possono essere oggetto di ricorso gli atti promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui la contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia. Tali notifiche, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24821/2023; Cass.n. 24631/2022), sono valide e idonee a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione e a rendere l'atto opponibile.
Orbene nel caso di specie, le notifiche in questione sono state effettuate per posta tutte debitamente comprovate e documentate, sicchè ogni doglianza sul punto deve ritenersi smentita e confutata, con la conseguenza che l'omessa impugnativa di tali provvedimenti ha comportato la definitività ed incontestabilità del debito tributario di cui si discute.
Né d'altro canto risulta che la ricorrente abbia formalmente ed espressamente disconosciuto la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento della notifica delle cartelle esattoriali, delle intimazioni di pagamento o della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo, medio tempore intervenute, così conseguentemente e definitivamente cristallizzandosi e rendendosi immediatamente esigibile il credito tributario portato dagli stessi, donde la legittimità dell'intimazione impugnata, costituente semplicemente un sollecito di pagamento di crediti tributari ormai intangibili ed immediatamente esigibili.
Sotto questo profilo il ricorso deve essere rigettato relativamente alle cartelle rientranti in tale valutazione.
In aggiunta, risulta dagli atti che la contribuente ha presentato, in data 09/02/2023, istanza di definizione agevolata delle cartelle (c.d. “Rottamazione-quater”), ai sensi dell'art. 1, commi 231 e seguenti, della legge
29 dicembre 2022, n. 197. Come noto, tale adesione comporta, sul piano sostanziale, riconoscimento del debito tributario e, sul piano processuale, rinuncia implicita alla contestazione dell'atto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Su tale punto secondo principio affermato dalla la Cass., Sez. V, 13.11.2019, n. 29653: “La presentazione dell'istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle) implica riconoscimento del debito e comporta la rinuncia implicita a contestarlo in sede giudiziale.” Cass., Sez. V, 22.03.2022, n. 8932: “La richiesta di adesione alla definizione agevolata delle cartelle determina una causa ostativa all'ammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'accettazione dell'obbligazione tributaria.” Ne consegue che, essendo state le cartelle notificate regolarmente e non impugnate nei termini di legge, e risultando altresì l'adesione volontaria della ricorrente alla definizione agevolata, nonché alla successiva adesione alla “Riammissione alla Definizione Agevolata”, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile in parte qua, per intervenuta preclusione processuale.
Emerge in atti e consegue inoltre da quanto precede che alcuna decadenza e/o la prescrizione è maturata.
Le valutazioni che precedono risultano assorbenti e rendono superfluo l'esame degli altri motivi di gravame.
In conclusione la Corte definitivamente pronunciando sul gravame proposto da Ricorrente_1 avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400005636000 dichiara inammissibile il ricorso relativamente alle cartelle di pagamento, come indicate in parte narrativa ai nn. 1,4,5,6,7,8,9 ricomprese nella “Adesione alla rottamazione”. Rigetta il ricorso relativamente alle cartelle di pagamento indicate ai nn. 2,8,10 per non intervenuta maturazione dei termini prescrizionali.
Accoglie il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento indicata al n. 3 per irregolare iter di notifica della relativa cartella in carenza di approfondita attività di ricerca del destinatario dell'atto
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, al comportamento processuale della ricorrente che ha comunque aderito alla definizione agevolata e ai numerosi interventi normativi straordinari in materia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso relativamente alle cartelle di pagamento indicate ai nn. 1. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 per adesione alla rottamazione;
Rigetta il ricorso relativamente alle cartelle di pagamento indicate ai nn.
2, 8 e 10; Accoglie il ricorso relativamente alle cartelle di pagamento indicate al n.
3. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
OV RI, OR
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9249/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400005636000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120080181568546001 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130074960836000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130074960836000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150033324601001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160042489326001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160042489326001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170103688864001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190013138972001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200010754923001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210079507576001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220132285362001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230099201912001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 730/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 16.04.2025, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugnava la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400005636000 – Fascicolo n.
2024/102064 notificatale in data 26/02/2025 emessa a seguito del ruolo formatosi per il mancato pagamento delle seguenti cartelle:
.-1) nr. 07120080181568546001 - ente creditore Agenzia delle Entrate – ufficio di Napoli 1, avente ad oggetto la presunta Imposta sul valore aggiunto per l'anno d'imposta 2004 per un importo pari ad €. 12.623,04, presumibilmente notificata in data 09/12/2008 ,
.-2) nr. 07120130074960836000 - ente creditore Comune di Napoli – Direzione Centrale Servizi Finanziari, avente ad oggetto la presunta Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2010 per un importo pari ad €. 241,70, presumibilmente notificata in data 19/10/2013 ,
.-3) nr. 07120150033324601001 - ente creditore Camera di commercio di Napoli – Ufficio diritto annuale, avente ad oggetto il presunto Diritto annuale Camera di Commercio, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta
2011 per un importo pari ad €. 351,67, presumibilmente notificata in data 16/10/2015 ,
.-4) nr. 07120160042489326001 - ente creditore Camera di commercio di Napoli – Ufficio diritto annuale, avente ad oggetto il presunto Diritto annuale Camera di Commercio, interessi e sanzioni, per gli anni d'imposta
2012 e 2013 per un importo pari ad €. 657,72, presumibilmente notificata in data 20/07/2016 ,
.-5) nr. 07120170103688864001 - ente creditore Camera di commercio di Napoli – Ufficio diritto annuale, avente ad oggetto il presunto Diritto annuale Camera di Commercio, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta
2014 per un importo pari ad €. 246,74, presumibilmente notificata in data 28/06/2018 , .-6) nr. 07120190013138972001 - ente creditore Camera di commercio di Napoli – Ufficio diritto annuale, avente ad oggetto il presunto Diritto annuale Camera di Commercio, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2015 per un importo pari ad € 156,97, presumibilmente notificata in data 09/09/2019 ,
.-7) nr. 07120200010754923001 - ente creditore Camera di commercio di Napoli – Ufficio diritto annuale, avente ad oggetto il presunto Diritto annuale Camera di Commercio, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta
2016 per un importo pari ad €. 142,50, presumibilmente notificata in data 03/03/2022 ,
.-8) nr. 07120210079507576001 - ente creditore Camera di commercio di Napoli – Ufficio diritto annuale, avente ad oggetto il presunto Diritto annuale Camera di Commercio, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2017 per un importo pari ad € 140,66, presumibilmente notificata in data 05/09/2022 ,
.-9) nr. 07120220132285362001 - ente creditore Camera di commercio di Napoli – Ufficio diritto annuale, avente ad oggetto il presunto Diritto annuale Camera di Commercio, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta
2018 per un importo pari ad €. 132,66, presumibilmente notificata in data 31/01/2023 ,
.-10) nr. 07120230099201912001 - ente creditore Camera di commercio di Napoli – Ufficio diritto annuale, avente ad oggetto il presunto Diritto annuale Camera di Commercio, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta
2019 per un importo pari ad €. 133,50, presumibilmente notificata in data 06/02/2024.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente contestava la nullità della Comunicazione Preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti presupposti nonché per la mancanza assoluta di titolo esecutivo, per intervenuta prescrizione dei crediti pretesi e delle sanzioni, per decadenza ed infine per nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione. Concludeva chiedendo l'accoglimento della presente opposizione dichiarando illegittime, nulle e/o prescritte le cartelle di pagamento impugnate in uno con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dichiarandone la non debenza per la nullità, l'inesistenza, la decadenza e/o la prescrizione delle pretese intimate in uno con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da corrispondersi al presente procuratore antistatario. Con memorie illustrative depositate in data 05/11/2025 ribadiva le eccezioni sollevate in gravame.
L'Agenzia delle Entrate controdeduceva che gli atti contestati non erano stati tempestivamente impugnati dalla ricorrente, come accaduto per la sottostante la cartella di pagamento nr. 07120080181568546001, notificata alla ricorrente in data 09/12/2008, concernente somme scaturenti dall'avviso di accertamento
RED020200733/2007 relativo all'anno di imposta 2004, la cui notifica era sottoposta a decadenza ex art. 25 d.p.r. 602/1973, non eccepita dalla ricorrente con la tempestiva impugnazione delle cartelle sopra indicate, per cui l'attività di riscossione successiva alla notifica della cartella di pagamento era soggetta a termine di prescrizione che, per le imposte erariali quali Iva-Irpef-Irap e imposta di registro, era decennale, come recentemente ribadito dalla S.C.
Riteneva, pertanto, che una volta fornita dall'agente della riscossione la prova della notifica della cartella e dei successivi atti interruttivi, il ricorso era da rigettarsi in quanto la pretesa fiscale si era cristallizzata.
Concludeva chiedendo rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate-IO contestando integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, controdeducendo la improcedibilità, inammissibilità e improponibilità del ricorso, avendo la ricorrente omesso di dichiarare di aver aderito alla “cd. Rottamazione ter - quater”, come si evinceva dagli allegati documenti, per cui conseguentemente andava dichiarata l'estinzione del giudizio.
Esponeva inoltre che la ricorrente aveva richiesto anche la “Riammissione” alla agevolazione in data
11\03\2025 non avendo ottemperato precedentemente alla agevolazione ottenuta in data 09\02\2023.
Risultava per tabulas che la ricorrente, in data 09 febbraio 2023, aveva presentato domanda di definizione agevolata, ai sensi dell'art.1, commi 231-252, Legge n. 197/2022, con riguardo ai crediti di cui alle cartelle oggi impugnate ed oggetto del presente giudizio, dichiarando espressamente di “rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferiva la dichiarazione” come da contenuto precettivo dell'art. 1 comma
236 l.197/2022 cit.
Ribadiva che alcuna decadenza e/o prescrizione era maturata, confermando la regolarità formale della notifica delle cartelle sottostanti e delle successive intimazioni notificate alla ricorrente, risultate non impugnate, eccependo l'inammissibilità e la tardività dell'opposizione in quanto la contribuente avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione avverso i contestati provvedimenti dell'ente, cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento, atti tutti ritualmente notificati e non opposti nei termini.
Sulla scorta delle rassegnate conclusioni la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come rappresentato, dedotto, argomentato e provato documentalmente dalle parti resistenti costituite, deve riconoscersi l'avvenuta tempestiva e rituale notifica degli atti presupposti nonchè di ulteriori successive intimazioni di pagamento e della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rispettivamente in data
16/02/2016, 09/03/2020 e 21/02/2025.
Si ricorda che la Corte di Cassazione ha ritenuto, e questa Corte ritiene di conformarsi, che in tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 DLgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori. Non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti all'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia.
Nel caso in esame emerge che l'azione non poteva essere iniziata in quanto dagli atti di causa risultava provato che la ricorrente avesse regolarmente ricevuto la notifica e /o la legale conoscenza delle cartelle di pagamento in questione e delle pretese fiscali da esse recate per notifica diretta, in un caso a mani della destinataria, in altri episodi ex art. 140 c.p.c. a persone di famiglia con raccomandate informative inviate, ed in altri casi ex art. 143 cpc., come documentato in atti;
a tali provvedimenti sono poi seguite le notifiche delle intimazioni di pagamento sopra accennate coi medesimi iter procedimentali.
Inoltre dall'esame dei referti di notifica delle sottostanti cartelle di pagamento versate in atti, emerge che la spedizione delle stesse è avvenuta a mezzo di raccomandate postali semplici con avviso di ricevimento, procedimento al quale non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni.
In proposito si rimanda al principio, più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, anche in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82 (ex plurimis,
Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010), sicchè in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che prevede che se il destinatario è assente, la notifica si perfeziona dopo dieci giorni di giacenza presso l'ufficio postale, senza la necessità di inviare una seconda comunicazione
(la CAN/CAD).
Deve quindi ritenersi che, ove la notifica sia stata effettuata a mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, nonché a portiere dello stabile, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti.
Pertanto non possono essere oggetto di ricorso gli atti promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui la contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia. Tali notifiche, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24821/2023; Cass.n. 24631/2022), sono valide e idonee a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione e a rendere l'atto opponibile.
Orbene nel caso di specie, le notifiche in questione sono state effettuate per posta tutte debitamente comprovate e documentate, sicchè ogni doglianza sul punto deve ritenersi smentita e confutata, con la conseguenza che l'omessa impugnativa di tali provvedimenti ha comportato la definitività ed incontestabilità del debito tributario di cui si discute.
Né d'altro canto risulta che la ricorrente abbia formalmente ed espressamente disconosciuto la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento della notifica delle cartelle esattoriali, delle intimazioni di pagamento o della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo, medio tempore intervenute, così conseguentemente e definitivamente cristallizzandosi e rendendosi immediatamente esigibile il credito tributario portato dagli stessi, donde la legittimità dell'intimazione impugnata, costituente semplicemente un sollecito di pagamento di crediti tributari ormai intangibili ed immediatamente esigibili.
Sotto questo profilo il ricorso deve essere rigettato relativamente alle cartelle rientranti in tale valutazione.
In aggiunta, risulta dagli atti che la contribuente ha presentato, in data 09/02/2023, istanza di definizione agevolata delle cartelle (c.d. “Rottamazione-quater”), ai sensi dell'art. 1, commi 231 e seguenti, della legge
29 dicembre 2022, n. 197. Come noto, tale adesione comporta, sul piano sostanziale, riconoscimento del debito tributario e, sul piano processuale, rinuncia implicita alla contestazione dell'atto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Su tale punto secondo principio affermato dalla la Cass., Sez. V, 13.11.2019, n. 29653: “La presentazione dell'istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle) implica riconoscimento del debito e comporta la rinuncia implicita a contestarlo in sede giudiziale.” Cass., Sez. V, 22.03.2022, n. 8932: “La richiesta di adesione alla definizione agevolata delle cartelle determina una causa ostativa all'ammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'accettazione dell'obbligazione tributaria.” Ne consegue che, essendo state le cartelle notificate regolarmente e non impugnate nei termini di legge, e risultando altresì l'adesione volontaria della ricorrente alla definizione agevolata, nonché alla successiva adesione alla “Riammissione alla Definizione Agevolata”, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile in parte qua, per intervenuta preclusione processuale.
Emerge in atti e consegue inoltre da quanto precede che alcuna decadenza e/o la prescrizione è maturata.
Le valutazioni che precedono risultano assorbenti e rendono superfluo l'esame degli altri motivi di gravame.
In conclusione la Corte definitivamente pronunciando sul gravame proposto da Ricorrente_1 avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400005636000 dichiara inammissibile il ricorso relativamente alle cartelle di pagamento, come indicate in parte narrativa ai nn. 1,4,5,6,7,8,9 ricomprese nella “Adesione alla rottamazione”. Rigetta il ricorso relativamente alle cartelle di pagamento indicate ai nn. 2,8,10 per non intervenuta maturazione dei termini prescrizionali.
Accoglie il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento indicata al n. 3 per irregolare iter di notifica della relativa cartella in carenza di approfondita attività di ricerca del destinatario dell'atto
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, al comportamento processuale della ricorrente che ha comunque aderito alla definizione agevolata e ai numerosi interventi normativi straordinari in materia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso relativamente alle cartelle di pagamento indicate ai nn. 1. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 per adesione alla rottamazione;
Rigetta il ricorso relativamente alle cartelle di pagamento indicate ai nn.
2, 8 e 10; Accoglie il ricorso relativamente alle cartelle di pagamento indicate al n.
3. Spese compensate.