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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/11/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati: dott. OB RE Presidente dott. LE De IO Consigliere rel. dott. Marco Gaeta Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 61/2025 V.G. promossa da nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al reclamo, ex art. 83, comma 3, c.p.c., anche disgiuntamente, dall'Avv. Antonio PISTONE del Foro di ENNA, Cod. Fisc. , C.F._2 con Studio in Leonforte Corso Umberto n. 396, p.e.c. iscritta nel Reg.Ind.E. e comunicata all'Ordine
Professionale di appartenenza nonché dall'Avv. Rocco Email_1
CC del Foro di MESSINA, Cod. Fisc. con studio in Messina, Via C.F._3
Dei Verdi n. 6, p.e.c. iscritta nel Reg.Ind.E. e comunicata all'Ordine Professionale di appartenenza ed elettivamente, domiciliato presso lo studio del primo difensore e indirizzi Email_2 telematici forniti;
RECLAMANTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Corte di Appello.
Oggetto: reclamo ex art. 50 CCII avverso decreto del Tribunale di Enna in data 17/03/2025
(n. cronol. 1889/2025) nel procedimento n. 1813/2024 V.G. che rigetta la domanda di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato.
1 Conclusioni per il reclamante: come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti, sostitutive dell'udienza del 10/07/2025.
Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte di Appello, dott. Gaetano Bono, ha espresso per iscritto parere contrario all'accoglimento del reclamo.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 28.09.2024 qualificandosi come consumatore Parte_1 ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.lvo 14/2019 (Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza o CCII) e di essere coadiuvato da nominato da UNES – Unione Nazionale Parte_2 per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Enna - quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevista dal CCII, ha adito il Tribunale di Enna e ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1, D.lvo 14/2019 (Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza o
CCII), di aprire nei propri confronti la procedura di liquidazione controllata e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “...verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 268 CCII, negli effetti e nelle forme di cui all'art. 270 CCII: In via principale: Dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ex art. 268 s.c. CCII come da relazione allegata;
Procedere alla nomina del liquidatore confermando l'O.C.C., nella persona del Gestore della Crisi, Dott. Parte_2
disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione controllata,
[...] agli adempimenti di cui all'art. 270 CCII;
Disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare in corso avente R.G.E. 18/2021 del Tribunale di Enna”.
Il Tribunale di Enna, in composizione collegiale, con decreto pubblicato in data 17/03/2025,
n. cronologico 1889/2025, a definizione del ricorso proposto da ha Parte_1 rigettato il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata.
Il Tribunale di Enna, in sintesi, ha ritenuto che l'apertura della procedura di liquidazione controllata di cui agli artt. 268-277 CCII (con sospensione della procedura esecutiva immobiliare in corso iscritta al n. 18/2021 R.G.E.), sarebbe inutile e dannosa per i creditori e che non vi è
2 il diritto del consumatore sovraindebitato all'apertura di tale procedura solo per ottenere l'esdebitazione.
Segnatamente, il giudice di prime cure ha osservato che la normativa applicabile è quella di cui al correttivo al Codice della Crisi in vigore dal 28/09/2024; che gli immobili già sottoposti a esecuzione immobiliare hanno un valore stimato di € 142.859,00 ma che il primo tentativo di vendita è andato deserto ed è previsto un ulteriore ribasso;
che i beni mobili non risultano stimati in modo attendibile e che il loro valore è verosimilmente nullo;
che l'autovettura indicata nella domanda appare in pessime condizioni e non marciante;
che il proponente ha un reddito da lavoro precario (contratto a termine prorogato fino al 31/03/2025, non ulteriormente prorogabile); che la proposta di versare € 800 al mese per 36 mesi non è sostenibile;
che i costi della procedura sono stimati in € 17.920,90; che l'apertura della liquidazione controllata non garantirebbe la soddisfazione dei creditori né la copertura delle spese prededucibili;
che vi è un rischio di duplicazione della procedura esecutiva già in corso, con aggravio di costi e regressione delle operazioni;
che l'indebitamento del proponente non è incolpevole;
che l'esdebitazione non
è automatica e comunque è possibile ricorrere alla procedura per i sovraindebitati incapienti ex art. 283 CCII.
Il Tribunale di Enna ha poi affermato che < ... al fine di evidenziare l'inutilità della procedura anche sotto il profilo della futura esdebitazione ... che il soggetto è stato condannato in primo grado nel 2012 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., con sentenza confermata in appello nel 2017, e tale condanna, per la particolare natura del reato, è agevolmente sussumibile nell'ambito dell'ipotesi di cui all'art. 280 comma 1 lett. a) CCII). Anche l'indebitamento non appare incolpevole, perché la perdita dei finanziamenti è legata ad una interdittiva antimafia della Prefettura di Messina prot. n.
79470/2017/Area I del 23 agosto 2017, la cui legittimità è stata confermata in tutti i gradi di giudizio, non solo per le frequentazioni e i legami familiari del ricorrente, ma anche per lo spessore criminale dello stesso (cfr. p 8 e 9 della sentenza resa dal TAR per la Sicilia – sezione staccata di Catania, sez.
IV pubblicata il 21.12.2018 n. 2479/2018 confermata anche in grado di appello)>>.
Con ricorso depositato in data 23/04/2025 propone reclamo qualificando Parte_1 il decreto emesso dal Tribunale di Enna, a definizione del procedimento iscritto al n. 1889/2023
V.G., come < piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore>>
(vedi pagina 7 del reclamo) e lamentando.
Il reclamo è affidato a tre motivi.
3 Il primo motivo (rubricato: SULL'ERRATA VALUTAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI
BENI MOBILI E SULLA SOSTENIBILITA' DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA) è articolato come segue.
<<con il decreto oggetto di reclamo collegio giudicante ha ritenuto che “[…] con riferimento ai beni mobili: essi non sono stati stimati, non v'è una relazione fotografica in atti, non si conosce il loro stato manutentivo e di custodia, risalgono al 2015 e non sono stati rappresentati i criteri che hanno condotto a valorizzare tali beni alle cifre stimate. Peraltro, nell'ottica liquidatoria, si deve considerare l'elevata difficoltà a vendere singolarmente tali beni. Di conseguenza il valore di euro
9.500,00 non è giustificato ed è verosimilmente nullo;
- analoghe considerazioni per l'autovettura MITSUBISHI V64W/X PAJERO targato: ZA833SA del
2003, in “mediocri condizioni” (per come affermato), trattandosi di auto che, dalla documentazione fotografica in atti, appare incidentata, in pessime condizioni e non marciante (risultando abbandonata in campagna e con una ruota bucata); […]” [ALL. 1]
Tale capo del decreto gravato con reclamo è erroneo e va riformato.
La procedura volontaria, incoata su istanza del debitore, è disciplinata dall'art. 269 2° comma del
Codice della Crisi d'impresa il quale prevede che “2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico- patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.”. Il successivo articolo 272, 2 comma, rubricato “Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione” dispone che “2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e lo deposita. Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è approvato dal giudice delegato.”.
Nel caso di specie, come evincibile dalla relazione allegata al ricorso introduttivo, il Gestore della
Crisi ha effettuato una valutazione dei beni, secondo i prezzi di mercato e tenendo in considerazione lo stato di normale usura, come rilevabile dalla tabella riportata a pagina 24 della relazione che, per semplificazione, si riporta di seguito.
4 Oltretutto i beni suindicati sono di pronta liquidazione in quanto, nelle more, è pervenuta una proposta di acquisto per la somma suindicata che, il Gestore eventualmente nominato, si è riservato di valutare all'apertura della procedura di liquidazione [ALL. 6].
Stante la pendenza della presente procedura introdotta con reclamo rispetto al decreto di diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore la proposta è stata sottoposta a valutazione da parte di codesto Ecc.mo Collegio.
Il Giudicante, altresì, con riferimento alla sostenibilità del piano, evidenziava che “con riferimento ai redditi da lavoro: il è stato assunto a tempo determinato il 24 maggio 2023 e il Pt_1 contratto, già prorogato più volte (prima al 31.12.2024 e poi al 31.3.2025) non pare ulteriormente prorogabile sulla base della normativa vigente (vd. art. 19 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.
81). Ad oggi, infatti, non v'è notizia di ulteriori proroghe che potranno essere concesse e comunque, tenendo conto della durata massima consentita del rapporto a tempo determinato, ed in assenza di notizie di stabilizzazione, il rapporto non potrà proseguire oltre maggio 2025. Peraltro, si evidenzia che nonostante le richieste di chiarimento – neanche previste dalla normativa – è parzialmente o del tutto non visualizzabile la documentazione contrattuale relativa al rapporto di lavoro (all. 17 e all.
5.10.).” [ALL. 1].
5 Il debitore, come rilevabile dalla documentazione in atti, è dipendente dell'Istituto Sperimentale
Zootecnico per la Sicilia, a far data 23 maggio 2023, il cui contratto è stato prorogato fino 31 dicembre 2025 in ottica di una stabilizzazione di dette professionalità [ALL. 7].
Il sig. ha inserito nella propria proposta liquidatoria lo stipendio percepito dall'Ente Pt_1 pubblico. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che il “contratto, già prorogato più volte (prima al
31.12.2024 e poi al 31.3.2025) non pare ulteriormente prorogabile sulla base della normativa vigente
(vd. art. 19 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81). Ad oggi, infatti, non v'è notizia di ulteriori proroghe che potranno essere concesse e comunque, tenendo conto della durata massima consentita del rapporto a tempo determinato, ed in assenza di notizie di stabilizzazione, il rapporto non potrà proseguire oltre maggio 2025.” [ALL. 1].
Anche tale valutazione si appalesa come sicuramente erronea.
Nei fatti il contratto è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025, anche in virtù dell'essenzialità del compito svolto dal sig. ma, soprattutto, perché a detti contratti non trova applicazione Pt_1
l'articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 il quale impone che “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; (45) b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il ((31 dicembre 2025)), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”.
La particolarità del Contratto di lavoro del sig. [ALL. 7] è il rientrare nelle esclusioni Pt_1 previsti dall'art. 19, comma 5 bis del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quale, a sua volta, dispone che “5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, da istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.”. Pertanto, stante i reiterati rinnovi, nonché le motivazioni che sono alla base dei reiterati rinnovi, come rilevabile, ictu oculi, dal contratto da ultimo allegato [ALL. 7] nonché da quelli precedentemente prodotti e agli atti del ricorso valutato in prime cure è ragionevole
6 prevedere una stabilizzazione di dette figure con conseguente possibilità di mettere a disposizione della procedura quanto ricevuto come emolumenti mensili.
Dal che ogni deducibile effetto.
In merito alla sostenibilità del piano il Collegio giudicante riteneva che “non è stato chiarito come,
a fronte di uno stipendio pari a poco più di euro 1.500,00 – e cioè alla somma ritenuta necessaria per il sostentamento familiare - sarebbe possibile versare alla procedura euro 800,00, atteso che le ulteriori somme corrisposte al si riferiscono a rimborsi chilometrici la cui natura Pt_1 retributiva è dubbia, apparendo invece – il condizionale è d'obbligo alla luce della parzialità della documentazione – che trattasi di rimborsi per spese di viaggio legate alla circostanza che l'attività di controllo si svolge in un vasto comprensorio.” [ALL. 1].
Il Giudice ha errato in quanto non ha attenzionato il contenuto della relazione ove, a pagina 26, testualmente veniva indicato che “nucleo familiare risulta composto da 4 persone di cui due adulti e due bambini piccoli rispettivamente di 11 e 7 anni: il reddito ammonta a circa euro 1.579,00 oltre rimborsi pari ad euro 1.111,75 (vedi busta paga di Aprile 2024); Inoltre, la signora Per_1
, GL del ha presentato il modello Unico 2023 relativo all'anno 2022 da cui si
[...] Pt_1 evince un reddito da socio per un ammontare annuo pari ad euro 27.468,00 circa, che trae origine dalla proprietà di una quota pari al 99% di una società di persone avente la seguente denominazione
“ con un reddito Parte_3 dichiarato per l'anno 2022 di euro 27.745/100*99=27.468 reddito spettante al socio (doc. 66);
le spese generali mensili della famiglia ammontano a circa 1.500,00 come da istat” Pertanto, nel calcolo della somma ritenuta necessaria per il sostentamento familiare, non ha considerato il reddito prodotto dal coniuge, come da documentazione in atti. Anche sotto questo differente aspetto erroneo il decreto di diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore emanato dal Tribunale di Enna nell'ambito del procedimento R.G. 1813/2024>>.
Il secondo motivo di reclamo (rubricato: SUL CONCORSO DELLA PROCEDURA
ESECUTIVA IMMOBILIARE N. R.G. 18/2021 CON LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA E APPLICAZIONE DELL'ART. 216 C.C., C. 10) è così articolato:
<<come anticipato in premessa nei confronti del debitore è stata incoata procedura esecutiva immobiliare dal avente ad oggetto l'abitazione familiare e garage di Controparte_1 pertinenza, unici beni immobili nella disponibilità del debitore. Occorre precisare che la posizione debitoria all'origine della procedura esecutiva è stata definita da tempo in via transattiva con lo stesso Nelle more è intervenuta, a seguito di cessione del credito da Controparte_1
7 parte dell' la società e per essa, quale mandataria, la Controparte_2 Controparte_3
Sul punto il Giudice di prime cure ha ritenuto che “Residuano i beni immobili di cui Parte_4 alla procedura esecutiva immobiliare n. 18/21 R.G. ES che probabilmente saranno oggetto di un nuovo tentativo di vendita con un ribasso d'asta.
Ora, se è vero che l'apertura della liquidazione controllata non è impedita dalla circostanza che l'unico o gli unici beni costituenti attivo siano già sottoposti a procedura esecutiva, occorre anche verificare, in concreto, se l'apertura della liquidazione controllata abbia una qualche utilità per il ceto creditorio.
Condividendo l'impostazione di una certa giurisprudenza di merito - cfr. Tribunale di Rimini del 22 aprile 2021 e più di recente, Tribunale di Catania del 18 Novembre 2022, Tribunale Piacenza del 20
Giugno 2022 - non si deve procedere all'apertura della procedura ove la stessa non consenta in alcun modo il soddisfo dei creditori e nemmeno quello integrale delle spese prededucibili.” [ALL.
1].
Ebbene, nel merito giova rammentare che l'art. 216, comma 10 del Codice della Crisi testualmente prevede che “10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi;
in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile;
altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.”
Pertanto nessun effetto negativo per il credito ipotecario in quanto il predetto articolo non deroga al dettato di cui all'art. 2808 del codice civile il quale prevede che “l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare [602 c.p.c.], anche in confronto del terzo acquirente [518, 2858, 2910 comma
2], i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione [518, 2748, 2770, 2777, 2812, 2825, 2847, 2911, 2916; 51 l. fall.].”.
Anzi, a fortiori, stante l'offerta in atti, pari ad Euro 120.000,00 il creditore ipotecario sarebbe avvantaggiato a fronte di un'offerta minima d'asta pari ad Euro 107.134,59.
A garanzia della serietà e sostenibilità dell'offerta proposta risulta depositato assegno circolare di importo pari ad € 24.000,00 [ALL. 8], ossia per ammontare corrispondente al 20% dell'importo complessivo di € 120.000,00 oggetto di proposta.
Gli ulteriori creditori indicati, nel caso di intervento nella procedura esecutiva immobiliare, in considerazione dei continui ribassi, non avrebbero alcun beneficio in termini di soddisfacimento
8 poiché il debito del credito ipotecario è nettamente superiore alla massa passiva e, pertanto,
l'alternativa liquidatoria è più vantaggiosa rispetto alla procedura esecutiva in essere.
Sul punto, e per mero tuziorismo difensivo, si rileva la non conducenza di precedenti giurisprudenziali richiamati dal Giudice di prime cure in quanto gli stessi si riferirebbero a casi in cui il soggetto “non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, possa accedere in via immediata alla esdebitazione, in presenza di determinate condizioni e fermo l'obbligo di pagamento di almeno parte dei debiti in caso di sopravvenienza di utilità rilevanti - conferma l'opinione appena espressa e muove nel senso di evitare il passaggio obbligato del debitore impossidente attraverso una procedura liquidatoria non utile , per assenza di beni da liquidare e scarsità di risorse da distribuire, e tale da assorbire in costi professionali gran parte, se non tutte , le esigue risorse disponibili.”
Non è il caso del sig. che sta ponendo in liquidazione il proprio patrimonio mobiliare e Pt_1 immobiliare, comprensivo di finanza esterna, pari ad Euro 185.159,00.
Il debitore, con relazione integrativa del 28.02.2025, allegava “il verbale di asta deserta (all.6) del professionista delegato relativamente alla vendita dell'immobile di proprietà del signor e Pt_1 che questo inciderà sul valore dell'attivo immobiliare con un eventuale ulteriore ribasso che porterà il valore dell'immobile sotto la soglia dei 100.000 mia euro.
Quindi, si allega alla presente una proposta di acquisto per il bene immobile oggetto di procedura di liquidazione controllata dell'importo di euro 120.000,00 nei seguenti termini: euro 40.000,00 all'accettazione da parte della procedura della suddetta proposta e dei restanti 80.000,00 entro 18 mesi.”.
Ulteriormente a quanto già posto in liquidazione, al fine di coprire i costi della procedura e non arrecare pregiudizio ai creditori rappresentava che “Purtuttavia, a vantaggio della procedura, al fine di evitare costi alla procedura e per un maggior ricavo in favore del ceto creditore, i signori la signora e la signora Persona_2 Controparte_4 Parte_5
depositano una offerta alla procedura per spese non giustificate per euro 10.000,00,
[...] pagamento che avverrà in 36 mesi (durata della procedura di liquidazione).”, producendo la relativa dichiarazione.
Sul punto il Collegio di prime cure ha ritenuto che “Anche le “integrazioni alla proposta” rappresentate dall'OCC in seno alle note a chiarimento non consentono di effettuare una diversa valutazione rispetto a quanto sopra esposto.
9 Ci si riferisce: alla proposta di acquisto per il bene immobile oggetto di procedura di liquidazione controllata dell'importo di euro 120.000,00 formulata dalla GL nei seguenti termini: euro
40.000,00 all'accettazione da parte della procedura della suddetta proposta e dei restanti 80.000,00 entro 18 mesi. alla offerta di e Persona_2 Controparte_4 [...]
per coprire le spese non giustificate per euro 10.000,00 emerse dall'analisi dei conti Parte_5 correnti, con un pagamento rateale in 36 mesi.
Tali somme non possono ritenersi ricomprese nella massa attiva da liquidare, sia perché è di dubbia compatibilità l'apporto di finanza esterna con una procedura liquidatoria (peraltro con versamento rateizzato), sia perché mai potrebbe trovar luogo l'offerta della GL (anch'essa con versamento rateale), in ragione della necessaria pubblicità che deve connotare la procedura (ignorandosi il motivo per cui, anche a fronte di una offerta minima di euro 107.134,59, la GL non abbia partecipato all'ultima asta).” [ALL. 1].
Il Collegio ha errato poiché la volontà, manifesta, dei congiunti del sig. di volerlo Pt_1 supportare nel proprio percorso di liquidazione volontaria, tramite finanza esterna, è stato oggetto già di precedenti giurisprudenziali, favorevoli, in particolare “si è ritenuta pacificamente meritevole di accoglimento la domanda di liquidazione dei beni del debitore privo di beni immobili o mobili che possa tuttavia contare su redditi futuri derivanti dalla propria attività professionale o abbia posto a disposizione dei creditori il credito da anticipazione del T.F.R. maturato (Tribunale di Bologna 4 agosto 2020; Tribunale di Ancona 8 ottobre 2020). Ad identifica conclusioni deve allora pervenirsi quando il soddisfacimento dei creditori venga programmato attraverso l'acquisizione alla procedura di liquidazione del patrimonio di somme provenienti da terzi, la cui erogazione avvenga gratuitamente e senza obbligo di restituzione subordinatamente all'apertura della procedura. La nozione di beni liquidabili ex art. 14 ter l. 3/2012, alla luce della complessiva disciplina dell'istituto, può legittimamente ritenersi estesa infatti a beni (o crediti) futuri (quali liberalità erogate inf unzione della liquidazione e destinate al soddisfacimento dei creditori) quando ne sia ragionevolmente probabile o certa l'acquisizione all'attivo della procedura, in esito all'apertura di essa, ne non ne derivi un corrispondente debito a carico del ceto creditorio. […]. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi nel vigore del CCII: pur non riproducendo la nuova normativa una disposizione analoga all'art. 14 undecies :l372012, non appare revocabile in dubbio infatti che la liquidazione controllata sia, la pari della liquidazione del patrimonio prevista dalla previgente art. 14 ter e ss. L372012 e dell'odierna liquidazione giudiziaria (artt. 142 e 144 CCII), una procedura a carattere universale per effetto della quale si determina lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e l'attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli necessari al sostentamento del debitore);
10 neppur può ritenersi che mediante l'accesso alla liquidazione controllata in presenza di soli flussi finanziari esterni il debitore riesca ad eludere la valutazione della meritevolezza, da ritenersi pur sempre necessaria, nei termini indicati dall'art. 282 comma II CCII con riguardo alla genesi della situazione di sovraindebitamento, ai fini dell'esdebitazione cui l'accesso alla procedura liquidatoria
è preordinato” (Sent. N. 49/2023 del 20.09.2023 Tribunale di Parma). Pertanto si insiste per l'ammissibilità della finanza esterna, come indicata nell'allegata relazione, da devolvere per il pagamento delle spese legali e di procedura senza pregiudizio per il ceto creditorio. E ciò, come chiarito, anche nell'interesse dei creditori stessi>>.
Il terzo motivo di reclamo (rubricato: SULLA SUCCESSIVA ESDEBITAZIONE EX ART. 280
C.C.I.I. E VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.A.), è articolato come segue.
<<il collegio di prime cure, errando, ha ritenuto che “solo al fine evidenziare l'inutilità della procedura anche sotto il profilo della futura esdebitazione, si rileva che il soggetto è stato condannato in primo grado nel 2012 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., con sentenza confermata in appello nel 2017, e tale condanna, per la particolare natura del reato, è agevolmente sussumibile nell'ambito dell'ipotesi di cui all'art. 280 comma 1 lett. a) CCII). Anche l'indebitamento non appare incolpevole, perché la perdita dei finanziamenti è legata ad una interdittiva antimafia della
Prefettura di Messina prot. n. 79470/2017/Area I del 23 agosto 2017, la cui legittimità è stata confermata in tutti i gradi di giudizio, non solo per le frequentazioni e i legami familiari del ricorrente, ma anche per lo spessore criminale dello stesso (cfr. p 8 e 9 della sentenza resa dal TAR per la Sicilia – sezione staccata di Catania, sez. IV pubblicata il 21.12.2018 n. 2479/2018 confermata anche in grado di appello). Ribadendo quindi che questo collegio esclude che esista un diritto all'esdebitazione, ben potendo tale beneficio essere conseguito anche dall'incapiente, mediante la procedura – peraltro più semplice - di cui all'art. 283 CCII, la procedura comunque non pare avrebbe potuto conseguire l'esito sperato dal debitore.”
Gli assunti formulati dal collegio risultano erronei e totalmente destituiti di fondamento. Il debitore
è incensurato [ALL. 4]. E tanto dovrebbe, già di per sé, risultare sufficiente a giustificare la totale censura del capo di decreto gravato con reclamo. Né mai il sig. è stato Parte_1 coinvolto con relazioni o frequentazioni che potessero indicare pericolosità criminale per lo stesso.
Tale circostanza è stata espressamente indicata e documentata in relazione depositata nella quale, peraltro, è stato rappresentato che il sig. si trovasse in uno stato di Parte_1 sovraindebitamento dipendente, tra le altre cause, anche dagli effetti di un provvedimento interdittivo avente natura cautelare e preventiva, irrogato in ragione di rapporti di parentela e non in virtù di condotte ascrivibili allo stesso.
11 L'anzidetto provvedimento, notificato in data 23.08.2017, con Prot n. 79470/2017 Area I, veniva emesso dal Prefetto della Provincia di Messina, a seguito di informativa nella quale si rilevava semplicemente che il debitore si accompagnava al padre, sig. . Nulla Persona_3 più di questo. Dal che gli effetti cautelari adottati, evidenziandosi “l'esistenza di possibili tentativi di infiltrazione”. Inutile dire che il provvedimento, risalente e ben 8 anni fa, attiene una mera eventualità, riferibile in massima parte al profilo che, al più, fu del padre e mai ha riguardato o intaccato il figlio, vittima egli stesso di un pregiudizio e di suggestioni indebite. Come gli esiti di questo procedimento plasticamente dimostrano.
Per quanto attiene i profili ascrivibili al merito delle argomentazioni utilizzate dal Collegio giudicante in prime cure, ai fini della valutazione della meritevolezza del ricorrente - il quale si limitava ad accompagnarsi al padre, e nulla più di questo - si richiama l'ordinanza del 09.11.2021 del Tribunale di Sorveglianza per il Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta, emessa per la revoca della libertà vigilata del sig. Nella predetta testualmente Persona_3 così si statuisce: “I reati cui è connessa la disposta libertà vigilata, pur nella loro assoluta gravità, sono risalenti nel tempo (la prima dal 1982 fino al 1988, la seconda dal 2003 al 2007); non risultano pendenze presso le Procure di Caltanissetta, di Enna e di Messina;
le informative di polizia danno contezza dell'appartenenza del Calandra al sodalizio mafioso denominato “famiglia di ”, Per_4 con ruolo di cerniera tra la criminalità' mafiosa di Messina e quella catanese, ma nulla è riferito in ordine all'appartenenza attuale al suindicato clan mafioso;
I CC di Capizzi riferiscono di un cambiamento, negli ultimi anni, della condotta del in senso positivo;
lo stesso non Pt_1 frequenta persone pregiudicate, mentre il Comando prov. dei CC di Messina ritengono ancora attuale la pericolosità sociale del predetto;
l'UEPE di Messina, con relazioni datate 26.1.2021 e
13.5.2021, riferisce che il si occupa dei nipoti e della GL che necessita di assistenza, Pt_1 ha uno stile di vita improntato all'esercizio del ruolo di nonno e di capofamiglia. Ben può, dunque, dirsi, alla luce degli elementi sopra indicati, che non sussistono elementi per poter ritenere esistente l'attuale pericolosità sociale del .” Pt_1
In virtù di quanto sopra il Giudice del Tribunale di Sorveglianza, ha assunto quanto conseguente in relazione alla posizione del sig. , padre del sig. Pt_1 Persona_5 Parte_1
così concludendo: “va, per l'effetto, considerato non più socialmente pericoloso e la
[...] misura di sicurezza non detentiva in atto deve essere conseguentemente revocata con effetto immediato”.
Tale ordinanza [ALL. 9], indicata tra gli allegati alla relazione del Gestore della Crisi, Dott.
, (nominato dall'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI UNES – Parte_2
12 Controparte_5
, deduce chiaramente quale sia oggi il ruolo del padre del ricorrente, anziano
[...] signore con stile di vita improntato all'esercizio del ruolo di nonno, di nessuna pericolosità sociale.
Incensurato e distante da ogni rapporto con ambienti criminosi e dinamiche delinquenziali il sig. il quale, a ben vedere, è stato già ingiustamente sacrificato in ragione di Parte_1 condotte allo stesso non ascrivibili.
Per mero tuziorismo difensivo, comunque, si evidenzia che ogni valutazione di meritevolezza e l'assenza di colpa per l'indebitamento, da valutare, esclusivamente, ai fini dell'esdebitazione prevista dall'art. 278 del Codice della Crisi, risultano adempimenti da assolvere ex post, all'esito del perfezionamento del procedimento, non risultando condizione di ammissibilità alla procedura stessa. Il Collegio di prime cure ha errato, perciò, atteso il fatto che l'articolo 270 del Codice della
Crisi prevede espressamente quanto segue: “1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.”.
Nel caso di specie, come documentato, sussistono i requisiti di cui all'articolo 268 del Codice della
Crisi, ovvero l'essere in stato di sovraindebitamento, nonché quanto previsto dall'art. 269 del Codice della Crisi: ”una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.”. Pertanto il Collegio dell'adito Tribunale Di Enna avrebbe dovuto, sic et sempliciter, disporre la sospensione delle procedure esecutive e, con sentenza,
l'apertura della liquidazione controllata, rinviando all'eventuale ricorso per esdebitazione ogni altra valutazioni relativa alla meritevolezza del debitore, anticipate in modo non pertinente ed effettuate con errore di fatto sostanziale in relazione ai presupposti indicati>>.
Il reclamante, alle pagine 18-19 del reclamo, così conclude:
<<il collegio di prime cure, errando, ha ritenuto che “solo al fine evidenziare l'inutilità della mostrano, con estrema chiarezza, l'illegittimità del decreto opposto e, pertanto, si insiste nella richiesta omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore procedura di liquidazione controllata ex d.lgs n. 14/2019 in attuazione della legge 155/2019. Per l'esposto, la sig.ra come sopra rappresentato, difeso e domiciliato rassegna le seguenti, Parte_1 previa fissazione di udienza di comparizione delle parti voglia accogliere le seguenti
13 CONCLUSIONI Piaccia all'On.Le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - revocare il decreto di diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore Sig. per i motivi esposti in narrativa, ponendo in Parte_1 essere ogni conseguente adempimento;
- rendere efficace ed effettivo il provvedimento di accoglimento del presente reclamo assumendo determinazioni opportune;
- emettersi, per l'effetto, sentenza o qualsivoglia altro provvedimento utile per la omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sopra descritto. Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito, anche da espletarsi nel corso del presente procedimento>>.
Nelle note ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive della prima udienza fissata per il 10 luglio 2025, la parte reclamante rassegna le seguenti conclusioni:
<<premessi gli atti di causa ed il provvedimento del giudice che, con comunicazione trasmessa a mezzo p.e.c. dalla competente Cancelleria, ha disposto la trattazione scritta della presente controversia, il reclamante, come sopra rappresentato e difeso, insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito in seno al reclamo e, per mero tuziorismo difensivo, comunque, si evidenzia che ogni valutazione di meritevolezza e l'assenza di colpa per l'indebitamento, è da valutare, esclusivamente, ai fini dell'esdebitazione prevista dall'art. 278 del Codice della Crisi, pertanto adempimenti da assolvere ex post, all'esito del perfezionamento del procedimento, non risultando condizione di ammissibilità alla procedura stessa. L'articolo 270 del Codice della Crisi prevede espressamente che: “1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.”. Nel caso di specie, come documentato in reclamo, e anche prima nel ricorso introduttivo, sussistono i requisiti di cui all'articolo 268 del Codice della Crisi, ovvero l'essere in stato di sovraindebitamento, nonché quanto previsto dall'art. 269 del Codice della Crisi:”una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.”. Come già osservato e documentato in reclamo ex artt. 50 e 70, comma 12, D.Lgs. n. 14/2019 il debitore è incensurato [ALL.
4]. Né mai il sig. è stato imputato in procedimenti di natura penale tali da Parte_1 configurare (o semplicemente ipotizzare) la sussistenza di un profilo criminale dello stesso.
14 Incensurato e distante da ogni significativo rapporto con ambienti criminosi e dinamiche delinquenziali il reclamante risulta, a ben vedere, già adesso ingiustamente sacrificato in ragione di condotte allo stesso non ascrivibili.
Tutto quanto sopra si chiede all'On.le Corte d'Appello di disporre, con sentenza, l'apertura della liquidazione controllata, rinviando all'eventuale ricorso per esdebitazione ogni altra valutazione relativa alla meritevolezza del debitore, anticipate in modo non pertinente ed effettuate con errore di fatto sostanziale in relazione ai presupposti indicati>>.
L'ufficio del Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
La Corte, allo scadere del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 10/07/2025, ha posto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In rito, si osserva che l'impugnazione del decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Enna è da ricondurre nell'alveo dei reclami di competenza funzionale della Corte di Appello di cui all'art. 50 CCII.
Infatti all'art. 50 CCII (norma inserita nel procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale) fa rinvio l'art. 65 co. 2 CCII, il quale introduce una clausola di riserva che stabilisce che, in difetto di una specifica normativa, alle procedure di composizione della crisi (tra cui espressamente rientra la procedura di liquidazione controllata del consumatore sovraindebitato) devono trovare applicazione le disposizioni del Titolo
III (ad eccezione dell'art. 44), in quanto compatibili.
Sempre in rito, la Corte rileva che parte reclamante, nelle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10/07/2025, ha rettificato l'evidente errore contenuto nelle conclusioni del reclamo, laddove si chiedeva di “revocare il decreto di diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore Sig. , e ha chiesto a Parte_1 questa Corte <>.
Nel merito, il reclamo è fondato.
La liquidazione controllata è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento diretta alla liquidazione del patrimonio del debitore al fine di soddisfare tutti i creditori insinuati nella procedura.
Lo scopo, per il debitore, è quello di conseguire il risanamento della propria esposizione debitoria non solo attraverso la liquidazione del patrimonio e la conseguente distribuzione dell'attivo ai
15 creditori, ma anche e soprattutto attraverso l'esdebitazione. Tale beneficio consiste, infatti, nella liberazione dai debiti e comporta l'inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito della procedura.
L'art. 2 del CCII definisce il "sovraindebitamento" come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".
La procedura può essere aperta su istanza del debitore, dei creditori se il debitore è in stato di insolvenza e, in presenza di particolari condizioni, anche del Pubblico Ministero. Se è depositata dal debitore, la domanda deve essere presentata tramite l'Organismo di Composizione della Crisi e non richiede l'assistenza di un difensore. Se è depositata dal creditore, la domanda non deve essere presentata tramite l'OCC, ma richiede l'assistenza di un difensore. Al ricorso presentato dal debitore deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
L'art. 270 CCII regola gli aspetti procedurali e stabilisce che il Tribunale, in assenza di una domanda di accesso alle procedure di cui al Titolo IV (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore) e verificati i presupposti fissati dagli artt. 268 e 269 dichiari con sentenza l'apertura della liquidazione controllata, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del liquidatore (che, di norma, è l'OCC che ha assistito il debitore nella predisposizione della domanda).
Con la stessa sentenza il Tribunale dispone la pubblicazione della stessa nel Registro delle imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa e, se vi sono beni immobili o mobili registrati, ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
L'art. 268 CCII (rubricato: “Liquidazione controllata”), nel testo applicabile “ratione temporis” così dispone:
<<
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo
16 all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
4. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile>>.
L'art. 269 CCII (rubricato: “Domanda del debitore”) nel testo applicabile “ratione temporis” così dispone:
<<
1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.
2. Al
ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause
17 dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.
3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante>>.
L'art. 270 CCII, al comma 1, così dispone:
<<
1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256>>.
Il giudice, quindi, è chiamato a verificare se sussistono i presupposti di cui agli artt. 268 e
269 CCII.
Quando è il debitore (come nel caso in esame) a presentare la domanda di accesso alla procedura di liquidazione controllata occorre, anzitutto, che l'OCC attesti che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Nel caso di specie, la relazione dell'OCC allegata in atti attesta l'esistenza di un attivo da distribuire ai creditori.
La relazione redatta dall'OCC, allegata al ricorso del , contiene una valutazione Pt_1 positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore.
La relazione dell'OCC indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo,
CCII.
La Corte Suprema di Cassazione, Sez. 1, con ordinanza n. 28576/2025, pubblicata in data
28/10/2025, ha affermato il seguente principio di diritto: “La completezza e attendibilità della relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso rappresenta un presupposto per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata, il cui accertamento, ai sensi dell'art.270
c.c.i.i., è riservato al giudice di merito e non è limitato al mero controllo formale in ordine all'esistenza della predetta relazione, ai sensi dell'art.269 c.c.i.i.”.
18 Nel caso di specie, il Tribunale di Enna esprime dubbi sulla valutazione effettuata dall'OCC circa il valore di possibile realizzo dei beni mobili (valore che ritiene pressoché nullo mentre l'OCC afferma che il loro valore complessivo è di € 9.500) e sulla capacità del Pt_1 di conferire alla procedura di liquidazione controllata i propri redditi di lavoro.
La Corte osserva che il nucleo essenziale dell'attivo da liquidare è costituito dal patrimonio Contr immobiliare (che l' stima in € 142.859,00) e non è ostativa alla ammissibilità della domanda di liquidazione controllata la circostanza che il patrimonio mobiliare del debitore Contr possa essere di valore di mercato inferiore a quello stimato dall' in quanto tutti i valori di stima presentano pur sempre margini di apprezzamento variabili e ciò che conta è che i beni mobili indicati nella relazione dell'OCC siano effettivamente esistenti nonché nella disponibilità del debitore in vista della loro liquidazione e che i valori di potenziale realizzo non risultino artificiosamente alterati, con sovrastime o sottostime del tutto incongrue.
Nella specie, la Corte non ritiene che le stime sul valore di realizzo del patrimonio immobiliare risultanti dalla relazione dell'OCC siano manifestamente ingiustificate e sovrastimate e peraltro
è il mercato, in sede di vendita, a determinare quale sia l'appetibilità concreta dei beni posti in vendita.
Controvertibile è pure l'affermazione del Tribunale che il rapporto di lavoro del , Pt_1 attualmente in essere, non sia destinato a proseguire in futuro poiché esso ragionevolmente non sarà rinnovato.
La Corte osserva che il debitore, come rilevabile dalla documentazione in atti, è dipendente dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, a far data 23 maggio 2023, il cui contratto è stato prorogato fino 31 dicembre 2025 in ottica di una stabilizzazione di dette professionalità (cfr. ALL. 7 del reclamo).
In ragione della natura del contratto di lavoro e tenuto conto che la parte datoriale è un ente pubblico non è improbabile che vi possano essere in futuro ulteriori rinnovi del contratto di lavoro attualmente in corso, anche a tempo determinato, se non addirittura una stabilizzazione del lavoro stesso.
Le valutazioni espresse dal Tribunale di Enna sulla convenienza della proposta per il ceto creditorio appaiono estranee al thema decidendum, in quanto l'accesso alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato non presuppone che il giudice chiamato a valutare la domanda stessa esprima una valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta per il ceto creditorio.
19 Ugualmente estranea al thema decidendum è la questione se il in Parte_1 quanto attinto in passato da una interdittiva antimafia (provvedimento notificato in data
23.08.2017, con Prot n. 79470/2017 Area emesso dal Prefetto della Provincia di Messina), come emerge dalla relazione dell'OCC, possa o meno, in futuro, accedere all'istituto dell'esdebitazione di cui agli artt. 278 e ss CCII.
Invero l'accesso alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato non prevede le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII per il caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Peraltro, dalla documentazione in atti, non ha carichi pendenti né Parte_1 condanne definitive a suo carico, quindi è formalmente incensurato.
In conclusione il reclamo è fondato e va accolto, con conseguente applicazione delle previsioni dell'art. 50, comma 5, CCII, con tutti gli adattamenti del caso imposti dall'art. 65, comma 2, CCII (dovendo operare la clausola di compatibilità) trattandosi di una domanda di apertura della liquidazione controllata.
La Corte di Appello, stante l'accoglimento del reclamo, deve quindi dichiarare aperta, con sentenza, la liquidazione controllata del debitore e rimettere gli atti al Parte_1 tribunale di Enna che adotterà, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3, CCII, tenendo conto della natura della procedura e di quanto dispone l'art. 270, comma 2, CCII.
A norma dell'art. 50, comma 5, CCII la presente sentenza e il decreto che il Tribunale di
Enna è tenuto ad adottare verranno iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale di Enna.
Le spese processuali del reclamo rimangono a carico del debitore Parte_1 tenuto conto della natura non contenziosa della presente procedura.
P.Q.M.
Visti gli artt. 50, 65 e 268 e ss. CCII, in accoglimento del reclamo, dichiara aperta la liquidazione controllata del sovraindebitato nato a [...] il Parte_1
14.04.1980, Cod. Fisc. . C.F._1
rimette gli atti al Tribunale di Enna che adotterà, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo
49, comma 3, CCII, tenendo conto della natura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato e di quanto dispone l'art. 270, comma 2, CCII.
20 A norma dell'art. 50, comma 5, CCII la presente sentenza ed il decreto che il Tribunale di
Enna è tenuto ad adottare verranno iscritti nel Registro delle imprese su richiesta del Cancelliere del Tribunale di Enna.
Dichiara irripetibili le spese del reclamo.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
LE De IO OB RE
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