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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 60052/2017 del R.G., pendente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con l'Avv. GUARNACCI LUIGI, C.F._2
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
, quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 [...]
(P.IVA n. ), con l'Avv. GIANNONE MARCO, Controparte_2 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA nonché
con gli Avv.ti POLVERINO LUCA e COLUCCINO LUIGI, Controparte_3
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo – Leasing.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere la proposta opposizione e segnatamente:
- IN VIA PRELIMINARE: a) dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'asserita cessione di credito da parte di in favore di Controparte_4 [...]
siccome inopponibile agli odierni opponenti e comunque non provata;
CP_3
b) dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale e processuale nel presente giudizio
Pagina 1 di 10 dell'intervenuta anche per difetto di iscrizione all'Albo degli intermediari CP_3
bancari e finanziari ex art. 106 TUB;
c) conseguentemente dichiarare la nullità dell'attività processuale svolta nel presente giudizio dall'intervenuta per i motivi che precedono. CP_3
- NEL MERITO: 1) dichiarare l'usurarietà dei tassi di interesse praticati dall'istituto di credito;
2) dichiarare l'indeterminatezza degli interessi richiesti dall'istituto di credito;
3) dichiarare in ogni caso l'inesigibilità dell'asserito credito nei confronti dei fideiussori/opponenti e , stante l'avvenuta Parte_1 Parte_2
maturazione nei loro confronti del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.
- PER L'EFFETTO: revocare l'opposto decreto n. 16510/2017 perché ingiusto ed illegittimo per le ragioni di cui innanzi, con ogni consequenziale pronunzia ed il favore delle spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Per parte opposta: non ha precisato le conclusioni all'udienza.
Per la terza intervenuta: si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi e chiede il rigetto dell'avversa opposizione, infondata in fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Eccezione di difetto di legittimazione attiva della terza intervenuta e di mancata prova della titolarità del credito.
Contr L'eccezione di nullità della cessione del credito in favore della non è ammissibile, in quanto processualmente tardiva.
In primo luogo, infatti, occorre rilevare come la questione non attenga, in senso proprio, alla legittimazione attiva della terza intervenuta, quanto, piuttosto -per come contestata e sollevata- alla prova della titolarità del diritto azionato e, dunque, al merito.
Come è noto, infatti, il concetto di legittimazione (attiva o passiva) attiene alla corrispondenza tra il titolare della situazione o posizione giuridica invocata ed il soggetto chiamato in giudizio;
tale corrispondenza deve, però, essere valutata in astratto ed in base alle prospettazioni ed allegazioni delle parti e non già in concreto, risolvendosi, altrimenti, nell'esame del merito della causa;
in particolare, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione ad agire (o a contraddire) è condizione dell'azione, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione nel merito (e non
Pagina 2 di 10 già di ottenere una pronuncia favorevole, così Cass. SU n. 3316 del 5/12/1973), ed in tal senso, si risolve nella correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto in domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto (Cass. n. 6998 del 27/11/1986 e n. 14468 del
30/05/2008).
Attengono invece al merito e non alla legittimazione, tutte le questioni riguardanti l'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e l'identificazione concreta dei soggetti di tale rapporto, oltreché, ovviamente, la fondatezza delle prospettazioni di parte (Cass. n. 548 del
18/01/2002; n. 17606 del 20/11/2003; n. 13403 del 22/06/2005; n. 13756 del 14/06/2006; n.
11321 del 16/05/2007; sez. 2, n. 11747 del 20/05/2009; sez. 3, n. 11284 del 10/05/2010; sez.
2, n. 8175 del 23/05/2012; sez. Lav. n. 17092 del 12/08/2016; sez. 1, n. 7776 del
27/03/2017).
Contr Pertanto, dal momento che, nel caso di specie, la è intervenuta in giudizio ex art. 111
c.p.c., qualificandosi espressamente come cessionaria del credito, indicando la fonte del proprio diritto e documentandola, mentre gli opponenti hanno contestato la idoneità e sufficienza probatoria di tale documentazione, è assolutamente evidente come la questione attenga, appunto, alla prova della titolarità del credito, piuttosto che alla legittimazione.
Ebbene, anche la prova della titolarità del diritto dedotto in giudizio costituisce elemento rilevabile d'ufficio, di cui il Giudice deve verificare la sussistenza, in quanto fatto costitutivo della domanda azionata, ma, trattandosi di questione fattuale e attinente al tema probatorio, la stessa è soggetta al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. ed alle preclusioni assertive e probatorie, proprie del processo civile ordinario.
Con particolare riferimento alla prova della cessione del credito in blocco, in materia bancaria e finanziaria, la giurisprudenza ha, da un lato, affermato che la produzione del solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB (D.L.vo n. 385 dell'1.09.1993 e successive modifiche ed integrazioni), non fornisce, di per sé solo, piena prova della cessione, dal momento che non costituisce il negozio di cessione, ma ha soltanto la funzione di notificarla ai debitori ceduti, analogamente all'avviso di cui all'art. 1264 c.c.
(ex multis, Cass. n. 24798 del 5/11/2020 e n. 17944 del 22/06/2023; nel merito, v. Trib.
Napoli 22.04.2021; Trib. Lucca 26.03.2021; Trib. Lecce 19.02.2021, Trib. Paola, 7.09.2023,
Trib. Milano, 24.10.2023, tutte pubblicate su IlCaso.it, sezione giurisprudenza), ma,
Pagina 3 di 10 dall'altro lato, ha anche sostenuto che l'avviso di cessione può comunque costituire prova idonea della titolarità del rapporto, laddove all'interno di esso siano enunciate chiaramente le categorie e gli elementi identificativi dei crediti ceduti, che consentano di individuare con certezza che anche quello controverso vi rientra (Cass. sez. 1, n. 31188 del 29/12/2017 e sez. 3, n. 4277 del 10/02/2023); soprattutto, ha chiarito che la prova della cessione del credito è soggetta all'onere di contestazione, sicché può ritenersi raggiunta, a prescindere dalla documentazione allegata, laddove la controparte l'abbia, esplicitamente o implicitamente, riconosciuta (Cass. sez. 1, n. 4116 del 2/03/2016 e le citate n. 24798/20 e n.
17944/2023).
Nel presente giudizio, in primo luogo, l'intervenuta ha prodotto, oltre all'avviso di cessione in GU (doc. 2 allegato alla comparsa di intervento), anche l'intero contratto di cessione
(doc. 3 allegato alla memoria 183 co. 6, n. 2, cpc, depositata il 10.05.2022); in secondo luogo, l'opponente, non solo non ha mai tempestivamente e ritualmente contestato la
Contr titolarità del credito in capo alla negli atti difensivi successivi al suo intervento
(avvenuto con comparsa depositata in data 29.03.2019 e, quindi, anche prima della concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.), ma, addirittura, nel corso del procedimento, ha chiesto alcuni rinvii, dando atto della pendenza di trattative per la definizione bonaria della controversia con la controparte, nonché ha dato atto e documentato, di aver effettuato pagamenti parziali, ad estinzione del debito, proprio in Contr favore della in tal modo riconoscendone esplicitamente la qualità di titolare del credito e di proprio legittimo contraddittore.
Ne consegue che la contestazione sulla asserita mancanza di prova della cessione (rectius: sulla inidoneità probatoria dei documenti prodotti), sollevata per la prima volta dagli opponenti in sede di precisazione delle conclusioni e, poi, articolata ed argomentata in diritto nella comparsa conclusionale, è chiaramente inammissibile, in quanto tardiva e vertente su una circostanza da ritenersi ormai provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
È poi assolutamente infondata la contestazione di inefficacia della cessione, per difetto di notifica al debitore, atteso che, appunto, in materia di cessione in blocco di crediti, l'art. 58, comma 4, TUB stabilisce espressamente che la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta
Ufficiale produce, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.; senza contare che l'inefficacia opererebbe soltanto nel senso di legittimare il debitore ad effettuare pagamenti liberatori nei confronti del creditore cedente e non certo nel privare il cessionario
Pagina 4 di 10 della titolarità del credito e della conseguente legittimazione ad agire.
Per quanto riguarda l'eccezione di nullità della predetta cessione, per violazione del disposto di cui all'art. 106 TUB, è sufficiente (in conformità al disposto dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) richiamare i precedenti della Corte di Cassazione sul punto, peraltro citati dalla stessa difesa opponente (Cass. sez. 3, n. 7243 del 18/03/2024 e n. 12007 del 3/05/2024).
Usurarietà degli interessi.
Quanto alla contestazione di usurarietà degli interessi, la stessa è infondata.
Innanzi tutto, sebbene la nullità dei tassi di interesse per violazione della normativa antiusura sia questione rilevabile anche d'ufficio, la contestazione della parte sul punto non si sottrae all'onere di specificità, dovendosi indicare, quanto meno, quale sia la pattuizione in ipotesi violativa della legge, e quale il tasso contrattuale illecito, in rapporto al tasso- soglia applicabile (cfr. Cass. sez. 3, n. 2311 del 30.01.2018, in motivazione;
sez. 1, n. 24013 del 6/09/2021); nella specie, la contestazione degli opponenti è vaga ed approssimativa, tanto è vero che non è nemmeno chiaro se sia rivolta ai soli interessi di mora o anche a quelli corrispettivi (distinzione non del tutto indifferente, visto che i criteri per la determinazione del tasso-soglia di riferimento sono diversi per le due categorie, cfr. Cass.
SU, n. 19597 del 18.09.2020).
In ogni caso, la violazione dei tassi-sogli antiusura è stata esclusa dal CTU, dr. Per_1
, le cui conclusioni questo Tribunale ritiene di condividere ed accogliere, in quanto
[...]
basate su una accurata e completa indagine degli atti di causa e prive di vizi logici e tecnici
(si vedano pag. 16, per i tassi convenzionali e pag. 18, per i tassi moratori, della relazione depositata in data 25.05.2023).
Del resto, la questione risulta superata ed assorbita dalla accertata indeterminatezza dei tassi di interesse, che esclude la possibilità di quantificare precisamente il tasso di interesse pattuito e che comporta la sostituzione dei tassi con quelli di legge ex art. 117 TUB.
Indeterminatezza degli interessi.
È invero fondata l'eccezione di indeterminatezza o indeterminabilità dei tassi di interesse convenzionali, e, quindi, la violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1346 c.c..
L'art. 117 TUB (D.L.vo n. 385 dell'1.09.1993), stabilisce che, a pena di nullità, i contratti siano redatti per iscritto e che, in particolare, debbano contenere l'indicazione del tasso
Pagina 5 di 10 d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati (comma 4).
La norma non è altro che un'applicazione specifica del generale principio di cui all'art. 1346
c.c. sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto, quale requisito essenziale del contratto, e persegue anche finalità di tutela dei clienti di banche o di intermediari finanziari e creditizi, i quali devono essere in grado di conoscere ex ante il costo economico dell'operazione che vanno a concludere, oltre a non dover soggiacere a comportamenti discrezionali, se non addirittura arbitrari della banca, che potrebbe unilateralmente quantificare o modificare i costi e gli oneri del contratto, ove questi non siano rigorosamente predeterminati.
Il già citato art. 117 TUB, poi, all'ottavo comma, prevede che «La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli»; in applicazione di tale disposizione - che, richiamando un atto di normazione secondaria ed elevandolo a parametro di validità dei contratti, ne determina la valenza pari a quella di legge- la Banca d'Italia ha emanato, il 25 luglio 2003, le Disposizioni in materia di Trasparenza, nelle quali, tra l'altro, è stabilito che:
«per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti» (art. 3 delle citate disposizioni); regola che era quindi già in vigore al momento della stipula del contratto per cui è causa e che è rimasta inalterata, anche a seguito delle successive modifiche ed integrazioni del provvedimento.
La necessità di indicare specificamente il c.d. tasso leasing con i parametri suindicati, in luogo dell'ordinario tasso di interesse, discende dal fatto che quest'ultimo (corrispondente al
TAN, tasso annuo netto) costituisce, solitamente, la sola base di calcolo delle rate, coincidendo con il tasso applicato al capitale da restituire, su base annua, sicché, laddove il pagamento delle rate avvenga con cadenza diversa, il tasso effettivo non corrisponderà mai al TAN e, in particolare, sarà superiore ove la periodicità di versamento delle rate sia inferiore all'anno; vi sono, poi, ulteriori fattori che incidono sulla determinazione del costo effettivo dell'operazione, quali, ad esempio, l'eventuale meccanismo di capitalizzazione degli interessi, la già ricordata indicizzazione, nonché la presenza di ulteriori costi ed oneri.
Pagina 6 di 10 È quindi evidente che la sola indicazione del TAN nel contratto, non è sufficiente a rendere il tasso ed il costo del leasing determinabili da parte del cliente e viola il disposto dell'art. 117 TUB, a meno che il tasso di leasing effettivo non sia determinabile quanto meno per relationem, nel senso che all'interno del contratto sono indicati tutti i criteri prestabiliti e gli elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing (Cass. sez. 3, n. 28824 del 17/10/2023).
Essendo questi i criteri giuridici di riferimento, nel caso di specie, come risulta dalla lettura dei due contratti di leasing per cui è causa (docc. 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione dell'opposta) e come correttamente rilevato dal CTU, erano indicati soltanto i TAN e non anche il tasso effettivo di cui alla citata circolare della Banca d'Italia, non era allegato ai contratti un piano di ammortamento che contenesse l'indicazione dell'importo delle rate e quale fosse la rispettiva quota di capitale e di interessi e, quanto agli interessi di mora, non era specificamente indicato il tasso Euribor di riferimento, tra i vari presenti sul mercato.
Da ciò discende la violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1346 c.c., limitatamente alla pattuizione degli interessi (sia corrispettivi, sia di mora), con la conseguente applicazione degli interessi sostitutivi ex lege, di cui al comma 7 del medesimo art. 117 TUB.
Secondo il ricalcolo effettuato dal CTU -corretto da un punto di vista aritmetico e dei parametri e metodologia utilizzati e non contestato dalle parti- deve essere stornato, dalla somma dovuta, l'importo di € 22.575,29, a titolo di maggiori interessi, sicché il credito della Contr
, e, dunque, della cessionaria ammonta a complessivi € 38.531,16 (€ 61.106,45, CP_2
meno i suddetti € 22.575,29); da tale somma, poi, devono essere detratti gli € 8.500,00, che la parte opponente ha dedotto, e documentato (doc. 1 allegato alla memoria 183 comma 6,
n. 1 c.p.c., depositata il 7.04.2022) di aver versato a titolo di parziale estinzione del debito
Contr alla che quest'ultima non ha contestato.
Il totale dovuto in forza dei rapporti contrattuali per cui è causa, è, quindi, di € 30.031,16; su tale somma, saranno poi dovuti gli ulteriori interessi legali (non potendosi applicare quelli convenzionali, in quanto ritenuti invalidamente pattuiti).
Inesigibilità del credito nei confronti dei garanti, per decadenza ex art. 1957 c.c..
Destituita di fondamento è l'eccezione di decadenza del creditore dalla garanzia, per omesso rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c..
Al punto 10 delle condizioni generali delle fideiussioni sottoscritte dai sig.ri (doc. Pt_1
Pagina 7 di 10 6 del fascicolo di parte opposta), è, infatti, espressamente pattuito che: «il fidejussore dispensa codesta Società dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., intendendo rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se codesta Società non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e gli eventuali coobbligati, o non le abbia continuate».
La clausola derogatoria è valida ed efficace, essendo pacifico che l'art. 1957 c.c. non costituisce norma imperativa, tanto è vero che la giurisprudenza ne ha addirittura affermato la derogabilità implicita (Cass. sez. 1, n. 31569 del 3/12/2019; sez. 3, n. 9455 del
11/06/2012 e n. 26906 del 20/09/2023).
Per quanto riguarda l'efficacia della clausola, in quanto vessatoria, la stessa risulta specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c., non risultando in alcun modo che gli odierni opponenti possano qualificarsi consumatori, in ordine ai contratti per cui è causa
(qualità che non è stata nemmeno prospettata dagli opponenti e, tanto meno, provata).
Prescrizione del credito ed altre contestazioni.
La prescrizione del credito (eccepita, peraltro, in via meramente subordinata) non è configurabile, atteso che -a fronte della estrema genericità, anche in questo caso, della deduzione degli opponenti- non risulta affatto decorso il termine, che è quello ordinario decennale, trattandosi di obbligazione contrattuale, dal momento che i primi inadempimenti
(mancato versamento dei canoni di leasing), sono maturati ad agosto e settembre del 2010 e che il decreto ingiuntivo è stato notificato ai due odierni opponenti nel luglio del 2017.
Infine, con riferimento alla asserita inadeguatezza dei prezzi di rivendita dei beni concessi in locazione, a seguito del loro recupero dall'utilizzatrice, prezzi decurtati da quanto dovuto, ai sensi delle condizioni generali di contratto, si rileva l'assoluta genericità della contestazione, che si basa su mere asserzioni di parte ed è priva di qualunque riscontro probatorio, anche soltanto indiziario;
senza considerare, inoltre, che la contestazione, riportata nella parte narrativa dell'atto introduttivo, è, a ben vedere, priva di una esplicita domanda volta alla rideterminazione del dovuto sulla base della esatta quantificazione del valore residuo dei beni.
Sorte del decreto ingiuntivo e condanna degli opponenti.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo
Pagina 8 di 10 che sia stato emesso per un credito riconosciuto come non esistente, anche solo in parte, deve essere revocato integralmente, costituendo titolo unico che non può essere modificato;
infatti, a seguito dell'opposizione, si instaura un giudizio ordinario a cognizione piena che ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, bensì la sussistenza del credito azionato in sede monitoria e, pertanto, qualora il credito sia riconosciuto solo in parte, il decreto opposto, in base all'art. 653, 2° comma,
c.p.c., dovrà essere sostituito dalla sentenza di condanna per la minor somma riconosciuta
(Cass. sez. III, n. 15026 del 15/07/2005; sez. II, n. 10229 del 15/07/2002; sez. I, n. 4103 del
21/02/2007 e n. 6514 del 19/03/2007; sez. III, n. 21840 del 24/09/2013).
Spese di lite.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e, quindi, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione e della diversa misura del credito accertato, rispetto a quello richiesto (poco più di 38 mila euro, rispetto ai circa 61 mila azionati in sede monitoria, senza contare il pagamento parziale di 8.500,00, intervenuto nelle more del giudizio e fatto senza alcun riconoscimento delle avverse ragioni), nonché del numero e della tipologia di eccezioni e contestazioni sollevate dagli opponenti e risultate infondate, devono essere compensate nella misura di un terzo (1/3), ponendo i restanti due terzi (2/3) a carico degli opponenti.
La misura è liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 7.800,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 900,00 per quella introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 2.400,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 5.200,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Anche le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GU, non impugnato e quindi irrevocabile – devono essere poste definitivamente a carico delle parti, in base ai medesimi criteri della soccombenza, nonché della causalità (Cass. n. 7625 del 30/03/2010; n. 7371 del
22/03/2017; n. 30658 del 21/12/2017; n. 15220 del 12/06/2018; n. 23123 del 17/09/2019; n.
9735 del 26/05/2020) e, quindi, tenuto conto del fatto che al consulente sono stati demandati due accertamenti (usurarietà dei tassi ed indeterminatezza), uno solo dei quali è risultato fondato, si ritiene di doverle porre definitivamente a carico delle due parti processuali, in
Pagina 9 di 10 misura del 50% per ciascuna.
Con riferimento alla posizione della originaria convenuta-opposta, (tramite la CP_2
Contr mandataria , le spese devono essere integralmente compensate, tenuto conto del fatto che la stessa non ha più svolto alcuna attività difensiva dopo l'intervento della cessionaria
(avvenuto all'inizio del procedimento), non comparendo più alle udienze e non partecipando all'istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 60052/2017, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede:
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il
Decreto Ingiuntivo n. 16510/2017 in data 11.07.2017, emesso nel procedimento monitorio
NRG 25911/2017;
- dichiara la nullità, per violazione dell'art. 117 TUB (D.L.vo 385/1993), delle pattuizioni relative ai tassi di interesse contenute nei contratti di leasing stipulati tra le parti (contratti
AL/2061110620 e AL/2061110489), con la conseguente applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in Parte_1 Parte_2 favore della della somma di € 30.031,16, oltre agli ulteriori interessi, al CP_3
tasso legale;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore della terza Contr intervenuta dei due terzi (2/3) delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.200,00, per compensi, oltre accessori di legge, compensando il restante terzo (1/3) tra le parti;
- pone le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GU – definitivamente a carico della parte opponente e della parte intervenuta, nella misura del 50% ciascuna;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti della convenuta-opposta
[...]
(e, per essa, la mandataria ). Controparte_2 Controparte_1
Così deciso in Roma, in data 7/01/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 60052/2017 del R.G., pendente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con l'Avv. GUARNACCI LUIGI, C.F._2
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
, quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 [...]
(P.IVA n. ), con l'Avv. GIANNONE MARCO, Controparte_2 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA nonché
con gli Avv.ti POLVERINO LUCA e COLUCCINO LUIGI, Controparte_3
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo – Leasing.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere la proposta opposizione e segnatamente:
- IN VIA PRELIMINARE: a) dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'asserita cessione di credito da parte di in favore di Controparte_4 [...]
siccome inopponibile agli odierni opponenti e comunque non provata;
CP_3
b) dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale e processuale nel presente giudizio
Pagina 1 di 10 dell'intervenuta anche per difetto di iscrizione all'Albo degli intermediari CP_3
bancari e finanziari ex art. 106 TUB;
c) conseguentemente dichiarare la nullità dell'attività processuale svolta nel presente giudizio dall'intervenuta per i motivi che precedono. CP_3
- NEL MERITO: 1) dichiarare l'usurarietà dei tassi di interesse praticati dall'istituto di credito;
2) dichiarare l'indeterminatezza degli interessi richiesti dall'istituto di credito;
3) dichiarare in ogni caso l'inesigibilità dell'asserito credito nei confronti dei fideiussori/opponenti e , stante l'avvenuta Parte_1 Parte_2
maturazione nei loro confronti del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.
- PER L'EFFETTO: revocare l'opposto decreto n. 16510/2017 perché ingiusto ed illegittimo per le ragioni di cui innanzi, con ogni consequenziale pronunzia ed il favore delle spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Per parte opposta: non ha precisato le conclusioni all'udienza.
Per la terza intervenuta: si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi e chiede il rigetto dell'avversa opposizione, infondata in fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Eccezione di difetto di legittimazione attiva della terza intervenuta e di mancata prova della titolarità del credito.
Contr L'eccezione di nullità della cessione del credito in favore della non è ammissibile, in quanto processualmente tardiva.
In primo luogo, infatti, occorre rilevare come la questione non attenga, in senso proprio, alla legittimazione attiva della terza intervenuta, quanto, piuttosto -per come contestata e sollevata- alla prova della titolarità del diritto azionato e, dunque, al merito.
Come è noto, infatti, il concetto di legittimazione (attiva o passiva) attiene alla corrispondenza tra il titolare della situazione o posizione giuridica invocata ed il soggetto chiamato in giudizio;
tale corrispondenza deve, però, essere valutata in astratto ed in base alle prospettazioni ed allegazioni delle parti e non già in concreto, risolvendosi, altrimenti, nell'esame del merito della causa;
in particolare, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione ad agire (o a contraddire) è condizione dell'azione, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione nel merito (e non
Pagina 2 di 10 già di ottenere una pronuncia favorevole, così Cass. SU n. 3316 del 5/12/1973), ed in tal senso, si risolve nella correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto in domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto (Cass. n. 6998 del 27/11/1986 e n. 14468 del
30/05/2008).
Attengono invece al merito e non alla legittimazione, tutte le questioni riguardanti l'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e l'identificazione concreta dei soggetti di tale rapporto, oltreché, ovviamente, la fondatezza delle prospettazioni di parte (Cass. n. 548 del
18/01/2002; n. 17606 del 20/11/2003; n. 13403 del 22/06/2005; n. 13756 del 14/06/2006; n.
11321 del 16/05/2007; sez. 2, n. 11747 del 20/05/2009; sez. 3, n. 11284 del 10/05/2010; sez.
2, n. 8175 del 23/05/2012; sez. Lav. n. 17092 del 12/08/2016; sez. 1, n. 7776 del
27/03/2017).
Contr Pertanto, dal momento che, nel caso di specie, la è intervenuta in giudizio ex art. 111
c.p.c., qualificandosi espressamente come cessionaria del credito, indicando la fonte del proprio diritto e documentandola, mentre gli opponenti hanno contestato la idoneità e sufficienza probatoria di tale documentazione, è assolutamente evidente come la questione attenga, appunto, alla prova della titolarità del credito, piuttosto che alla legittimazione.
Ebbene, anche la prova della titolarità del diritto dedotto in giudizio costituisce elemento rilevabile d'ufficio, di cui il Giudice deve verificare la sussistenza, in quanto fatto costitutivo della domanda azionata, ma, trattandosi di questione fattuale e attinente al tema probatorio, la stessa è soggetta al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. ed alle preclusioni assertive e probatorie, proprie del processo civile ordinario.
Con particolare riferimento alla prova della cessione del credito in blocco, in materia bancaria e finanziaria, la giurisprudenza ha, da un lato, affermato che la produzione del solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB (D.L.vo n. 385 dell'1.09.1993 e successive modifiche ed integrazioni), non fornisce, di per sé solo, piena prova della cessione, dal momento che non costituisce il negozio di cessione, ma ha soltanto la funzione di notificarla ai debitori ceduti, analogamente all'avviso di cui all'art. 1264 c.c.
(ex multis, Cass. n. 24798 del 5/11/2020 e n. 17944 del 22/06/2023; nel merito, v. Trib.
Napoli 22.04.2021; Trib. Lucca 26.03.2021; Trib. Lecce 19.02.2021, Trib. Paola, 7.09.2023,
Trib. Milano, 24.10.2023, tutte pubblicate su IlCaso.it, sezione giurisprudenza), ma,
Pagina 3 di 10 dall'altro lato, ha anche sostenuto che l'avviso di cessione può comunque costituire prova idonea della titolarità del rapporto, laddove all'interno di esso siano enunciate chiaramente le categorie e gli elementi identificativi dei crediti ceduti, che consentano di individuare con certezza che anche quello controverso vi rientra (Cass. sez. 1, n. 31188 del 29/12/2017 e sez. 3, n. 4277 del 10/02/2023); soprattutto, ha chiarito che la prova della cessione del credito è soggetta all'onere di contestazione, sicché può ritenersi raggiunta, a prescindere dalla documentazione allegata, laddove la controparte l'abbia, esplicitamente o implicitamente, riconosciuta (Cass. sez. 1, n. 4116 del 2/03/2016 e le citate n. 24798/20 e n.
17944/2023).
Nel presente giudizio, in primo luogo, l'intervenuta ha prodotto, oltre all'avviso di cessione in GU (doc. 2 allegato alla comparsa di intervento), anche l'intero contratto di cessione
(doc. 3 allegato alla memoria 183 co. 6, n. 2, cpc, depositata il 10.05.2022); in secondo luogo, l'opponente, non solo non ha mai tempestivamente e ritualmente contestato la
Contr titolarità del credito in capo alla negli atti difensivi successivi al suo intervento
(avvenuto con comparsa depositata in data 29.03.2019 e, quindi, anche prima della concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.), ma, addirittura, nel corso del procedimento, ha chiesto alcuni rinvii, dando atto della pendenza di trattative per la definizione bonaria della controversia con la controparte, nonché ha dato atto e documentato, di aver effettuato pagamenti parziali, ad estinzione del debito, proprio in Contr favore della in tal modo riconoscendone esplicitamente la qualità di titolare del credito e di proprio legittimo contraddittore.
Ne consegue che la contestazione sulla asserita mancanza di prova della cessione (rectius: sulla inidoneità probatoria dei documenti prodotti), sollevata per la prima volta dagli opponenti in sede di precisazione delle conclusioni e, poi, articolata ed argomentata in diritto nella comparsa conclusionale, è chiaramente inammissibile, in quanto tardiva e vertente su una circostanza da ritenersi ormai provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
È poi assolutamente infondata la contestazione di inefficacia della cessione, per difetto di notifica al debitore, atteso che, appunto, in materia di cessione in blocco di crediti, l'art. 58, comma 4, TUB stabilisce espressamente che la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta
Ufficiale produce, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.; senza contare che l'inefficacia opererebbe soltanto nel senso di legittimare il debitore ad effettuare pagamenti liberatori nei confronti del creditore cedente e non certo nel privare il cessionario
Pagina 4 di 10 della titolarità del credito e della conseguente legittimazione ad agire.
Per quanto riguarda l'eccezione di nullità della predetta cessione, per violazione del disposto di cui all'art. 106 TUB, è sufficiente (in conformità al disposto dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) richiamare i precedenti della Corte di Cassazione sul punto, peraltro citati dalla stessa difesa opponente (Cass. sez. 3, n. 7243 del 18/03/2024 e n. 12007 del 3/05/2024).
Usurarietà degli interessi.
Quanto alla contestazione di usurarietà degli interessi, la stessa è infondata.
Innanzi tutto, sebbene la nullità dei tassi di interesse per violazione della normativa antiusura sia questione rilevabile anche d'ufficio, la contestazione della parte sul punto non si sottrae all'onere di specificità, dovendosi indicare, quanto meno, quale sia la pattuizione in ipotesi violativa della legge, e quale il tasso contrattuale illecito, in rapporto al tasso- soglia applicabile (cfr. Cass. sez. 3, n. 2311 del 30.01.2018, in motivazione;
sez. 1, n. 24013 del 6/09/2021); nella specie, la contestazione degli opponenti è vaga ed approssimativa, tanto è vero che non è nemmeno chiaro se sia rivolta ai soli interessi di mora o anche a quelli corrispettivi (distinzione non del tutto indifferente, visto che i criteri per la determinazione del tasso-soglia di riferimento sono diversi per le due categorie, cfr. Cass.
SU, n. 19597 del 18.09.2020).
In ogni caso, la violazione dei tassi-sogli antiusura è stata esclusa dal CTU, dr. Per_1
, le cui conclusioni questo Tribunale ritiene di condividere ed accogliere, in quanto
[...]
basate su una accurata e completa indagine degli atti di causa e prive di vizi logici e tecnici
(si vedano pag. 16, per i tassi convenzionali e pag. 18, per i tassi moratori, della relazione depositata in data 25.05.2023).
Del resto, la questione risulta superata ed assorbita dalla accertata indeterminatezza dei tassi di interesse, che esclude la possibilità di quantificare precisamente il tasso di interesse pattuito e che comporta la sostituzione dei tassi con quelli di legge ex art. 117 TUB.
Indeterminatezza degli interessi.
È invero fondata l'eccezione di indeterminatezza o indeterminabilità dei tassi di interesse convenzionali, e, quindi, la violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1346 c.c..
L'art. 117 TUB (D.L.vo n. 385 dell'1.09.1993), stabilisce che, a pena di nullità, i contratti siano redatti per iscritto e che, in particolare, debbano contenere l'indicazione del tasso
Pagina 5 di 10 d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati (comma 4).
La norma non è altro che un'applicazione specifica del generale principio di cui all'art. 1346
c.c. sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto, quale requisito essenziale del contratto, e persegue anche finalità di tutela dei clienti di banche o di intermediari finanziari e creditizi, i quali devono essere in grado di conoscere ex ante il costo economico dell'operazione che vanno a concludere, oltre a non dover soggiacere a comportamenti discrezionali, se non addirittura arbitrari della banca, che potrebbe unilateralmente quantificare o modificare i costi e gli oneri del contratto, ove questi non siano rigorosamente predeterminati.
Il già citato art. 117 TUB, poi, all'ottavo comma, prevede che «La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli»; in applicazione di tale disposizione - che, richiamando un atto di normazione secondaria ed elevandolo a parametro di validità dei contratti, ne determina la valenza pari a quella di legge- la Banca d'Italia ha emanato, il 25 luglio 2003, le Disposizioni in materia di Trasparenza, nelle quali, tra l'altro, è stabilito che:
«per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti» (art. 3 delle citate disposizioni); regola che era quindi già in vigore al momento della stipula del contratto per cui è causa e che è rimasta inalterata, anche a seguito delle successive modifiche ed integrazioni del provvedimento.
La necessità di indicare specificamente il c.d. tasso leasing con i parametri suindicati, in luogo dell'ordinario tasso di interesse, discende dal fatto che quest'ultimo (corrispondente al
TAN, tasso annuo netto) costituisce, solitamente, la sola base di calcolo delle rate, coincidendo con il tasso applicato al capitale da restituire, su base annua, sicché, laddove il pagamento delle rate avvenga con cadenza diversa, il tasso effettivo non corrisponderà mai al TAN e, in particolare, sarà superiore ove la periodicità di versamento delle rate sia inferiore all'anno; vi sono, poi, ulteriori fattori che incidono sulla determinazione del costo effettivo dell'operazione, quali, ad esempio, l'eventuale meccanismo di capitalizzazione degli interessi, la già ricordata indicizzazione, nonché la presenza di ulteriori costi ed oneri.
Pagina 6 di 10 È quindi evidente che la sola indicazione del TAN nel contratto, non è sufficiente a rendere il tasso ed il costo del leasing determinabili da parte del cliente e viola il disposto dell'art. 117 TUB, a meno che il tasso di leasing effettivo non sia determinabile quanto meno per relationem, nel senso che all'interno del contratto sono indicati tutti i criteri prestabiliti e gli elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing (Cass. sez. 3, n. 28824 del 17/10/2023).
Essendo questi i criteri giuridici di riferimento, nel caso di specie, come risulta dalla lettura dei due contratti di leasing per cui è causa (docc. 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione dell'opposta) e come correttamente rilevato dal CTU, erano indicati soltanto i TAN e non anche il tasso effettivo di cui alla citata circolare della Banca d'Italia, non era allegato ai contratti un piano di ammortamento che contenesse l'indicazione dell'importo delle rate e quale fosse la rispettiva quota di capitale e di interessi e, quanto agli interessi di mora, non era specificamente indicato il tasso Euribor di riferimento, tra i vari presenti sul mercato.
Da ciò discende la violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1346 c.c., limitatamente alla pattuizione degli interessi (sia corrispettivi, sia di mora), con la conseguente applicazione degli interessi sostitutivi ex lege, di cui al comma 7 del medesimo art. 117 TUB.
Secondo il ricalcolo effettuato dal CTU -corretto da un punto di vista aritmetico e dei parametri e metodologia utilizzati e non contestato dalle parti- deve essere stornato, dalla somma dovuta, l'importo di € 22.575,29, a titolo di maggiori interessi, sicché il credito della Contr
, e, dunque, della cessionaria ammonta a complessivi € 38.531,16 (€ 61.106,45, CP_2
meno i suddetti € 22.575,29); da tale somma, poi, devono essere detratti gli € 8.500,00, che la parte opponente ha dedotto, e documentato (doc. 1 allegato alla memoria 183 comma 6,
n. 1 c.p.c., depositata il 7.04.2022) di aver versato a titolo di parziale estinzione del debito
Contr alla che quest'ultima non ha contestato.
Il totale dovuto in forza dei rapporti contrattuali per cui è causa, è, quindi, di € 30.031,16; su tale somma, saranno poi dovuti gli ulteriori interessi legali (non potendosi applicare quelli convenzionali, in quanto ritenuti invalidamente pattuiti).
Inesigibilità del credito nei confronti dei garanti, per decadenza ex art. 1957 c.c..
Destituita di fondamento è l'eccezione di decadenza del creditore dalla garanzia, per omesso rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c..
Al punto 10 delle condizioni generali delle fideiussioni sottoscritte dai sig.ri (doc. Pt_1
Pagina 7 di 10 6 del fascicolo di parte opposta), è, infatti, espressamente pattuito che: «il fidejussore dispensa codesta Società dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., intendendo rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se codesta Società non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e gli eventuali coobbligati, o non le abbia continuate».
La clausola derogatoria è valida ed efficace, essendo pacifico che l'art. 1957 c.c. non costituisce norma imperativa, tanto è vero che la giurisprudenza ne ha addirittura affermato la derogabilità implicita (Cass. sez. 1, n. 31569 del 3/12/2019; sez. 3, n. 9455 del
11/06/2012 e n. 26906 del 20/09/2023).
Per quanto riguarda l'efficacia della clausola, in quanto vessatoria, la stessa risulta specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c., non risultando in alcun modo che gli odierni opponenti possano qualificarsi consumatori, in ordine ai contratti per cui è causa
(qualità che non è stata nemmeno prospettata dagli opponenti e, tanto meno, provata).
Prescrizione del credito ed altre contestazioni.
La prescrizione del credito (eccepita, peraltro, in via meramente subordinata) non è configurabile, atteso che -a fronte della estrema genericità, anche in questo caso, della deduzione degli opponenti- non risulta affatto decorso il termine, che è quello ordinario decennale, trattandosi di obbligazione contrattuale, dal momento che i primi inadempimenti
(mancato versamento dei canoni di leasing), sono maturati ad agosto e settembre del 2010 e che il decreto ingiuntivo è stato notificato ai due odierni opponenti nel luglio del 2017.
Infine, con riferimento alla asserita inadeguatezza dei prezzi di rivendita dei beni concessi in locazione, a seguito del loro recupero dall'utilizzatrice, prezzi decurtati da quanto dovuto, ai sensi delle condizioni generali di contratto, si rileva l'assoluta genericità della contestazione, che si basa su mere asserzioni di parte ed è priva di qualunque riscontro probatorio, anche soltanto indiziario;
senza considerare, inoltre, che la contestazione, riportata nella parte narrativa dell'atto introduttivo, è, a ben vedere, priva di una esplicita domanda volta alla rideterminazione del dovuto sulla base della esatta quantificazione del valore residuo dei beni.
Sorte del decreto ingiuntivo e condanna degli opponenti.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo
Pagina 8 di 10 che sia stato emesso per un credito riconosciuto come non esistente, anche solo in parte, deve essere revocato integralmente, costituendo titolo unico che non può essere modificato;
infatti, a seguito dell'opposizione, si instaura un giudizio ordinario a cognizione piena che ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, bensì la sussistenza del credito azionato in sede monitoria e, pertanto, qualora il credito sia riconosciuto solo in parte, il decreto opposto, in base all'art. 653, 2° comma,
c.p.c., dovrà essere sostituito dalla sentenza di condanna per la minor somma riconosciuta
(Cass. sez. III, n. 15026 del 15/07/2005; sez. II, n. 10229 del 15/07/2002; sez. I, n. 4103 del
21/02/2007 e n. 6514 del 19/03/2007; sez. III, n. 21840 del 24/09/2013).
Spese di lite.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e, quindi, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione e della diversa misura del credito accertato, rispetto a quello richiesto (poco più di 38 mila euro, rispetto ai circa 61 mila azionati in sede monitoria, senza contare il pagamento parziale di 8.500,00, intervenuto nelle more del giudizio e fatto senza alcun riconoscimento delle avverse ragioni), nonché del numero e della tipologia di eccezioni e contestazioni sollevate dagli opponenti e risultate infondate, devono essere compensate nella misura di un terzo (1/3), ponendo i restanti due terzi (2/3) a carico degli opponenti.
La misura è liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 7.800,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 900,00 per quella introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 2.400,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 5.200,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Anche le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GU, non impugnato e quindi irrevocabile – devono essere poste definitivamente a carico delle parti, in base ai medesimi criteri della soccombenza, nonché della causalità (Cass. n. 7625 del 30/03/2010; n. 7371 del
22/03/2017; n. 30658 del 21/12/2017; n. 15220 del 12/06/2018; n. 23123 del 17/09/2019; n.
9735 del 26/05/2020) e, quindi, tenuto conto del fatto che al consulente sono stati demandati due accertamenti (usurarietà dei tassi ed indeterminatezza), uno solo dei quali è risultato fondato, si ritiene di doverle porre definitivamente a carico delle due parti processuali, in
Pagina 9 di 10 misura del 50% per ciascuna.
Con riferimento alla posizione della originaria convenuta-opposta, (tramite la CP_2
Contr mandataria , le spese devono essere integralmente compensate, tenuto conto del fatto che la stessa non ha più svolto alcuna attività difensiva dopo l'intervento della cessionaria
(avvenuto all'inizio del procedimento), non comparendo più alle udienze e non partecipando all'istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 60052/2017, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede:
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il
Decreto Ingiuntivo n. 16510/2017 in data 11.07.2017, emesso nel procedimento monitorio
NRG 25911/2017;
- dichiara la nullità, per violazione dell'art. 117 TUB (D.L.vo 385/1993), delle pattuizioni relative ai tassi di interesse contenute nei contratti di leasing stipulati tra le parti (contratti
AL/2061110620 e AL/2061110489), con la conseguente applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in Parte_1 Parte_2 favore della della somma di € 30.031,16, oltre agli ulteriori interessi, al CP_3
tasso legale;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore della terza Contr intervenuta dei due terzi (2/3) delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.200,00, per compensi, oltre accessori di legge, compensando il restante terzo (1/3) tra le parti;
- pone le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GU – definitivamente a carico della parte opponente e della parte intervenuta, nella misura del 50% ciascuna;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti della convenuta-opposta
[...]
(e, per essa, la mandataria ). Controparte_2 Controparte_1
Così deciso in Roma, in data 7/01/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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