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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/10/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 257-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. LE LICCARDO - Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice
Dott.ssa RA MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 257-1/2025 PU da:
(C.F. ) con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Patella Stefania, elettivamente domiciliato in Via Bossi, 9 Torino presso il difensore
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in San Pietro in Parte_2
Casale in via Pescerelli n. 78, C.F. e P.I. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
BI RI e domicilio eletto nel suo Studio in Via valle d'Aosta 36 Bologna
- resistente pagina 1 di 6 M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 22/7/2025 è stata proposta da
[...] istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Parte_1 di deducendo il mancato Parte_2 pagamento della somma complessiva di euro 27.456,87 portato in decreto ingiuntivo esecutivo e definitivo.
La resistente nella propria memoria di costituzione ha contestato la sussistenza di uno stato di insolvenza in quanto i debiti erariali sarebbero prevalentemente rateizzati e in corso di pagamento, la gestione societaria regolare e sussisterebbe un unico debito, quello verso l'istante, che potrebbe essere celermente soddisfatto attraverso l'imminente riscossione di un credito certo verso (per oltre 120.000 euro e già CP_1 portato in decreto ingiuntivo); difetterebbe inoltre il requisito dell'ammontare dei debiti scaduti per almeno 30.000 euro, perché il creditore della ricorrente è inferiore a tale soglia.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna.
La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile di cui al doc. n. 2, cartelle esattoriali che dalla relativa informativa risultano sospese CP_2
e rateizzate per soli 243.213,22 su un complessivo di euro 512.203,70, crediti non CP_3 passati ancora per la riscossione per euro 24.500,77) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c.,
CCI).
In ragione dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese relativi al 2022-
2023 (con valori di attivo e ricavi ben superiori alle soglie di legge) non vi è prova, anzi deve escludersi, l'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali.
pagina 2 di 6 Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali già portate in titoli giudiziali definitivi, anche alla luce dell'esito infruttuoso dei pignoramenti presso terzi (docc.
4-7 ricorso); esposizione debitoria nei confronti dell' e Controparte_4
Si tratta di elementi già di per sé indicativi di incapacità ad adempiere, mentre la CP_3 tesi della mera temporanea illiquidità risulta smentita anche dalla incerta e difficoltosa esazione del credito verso altra società debitrice, , la quale ha fatto CP_1 istanza di accesso alla composizione negoziata e non ha visto confermate le misure protettive dal Tribunale di Brescia nel giugno del 2025 per mancanza di concrete prospettive di risanamento (cfr. deposito del ricorrente con memoria dell'1/10/2025).
Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile
2023.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_2
con sede legale in San Pietro in Casale (BO) in via Pescerelli n. 78, C.F. e P.I.
[...]
, esercente, tra l'altro, l'attività di: lavori edili in genere P.IVA_1
pagina 3 di 6 n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa RA LI
n o m i n a
Curatore la dott.ssa dando atto che entro due giorni dovrà Persona_1 accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
pagina 4 di 6 s t a b i l i s c e la data del 18/02/2026 ad ore 12:00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al
Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
pagina 5 di 6 d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 07/10/2025
La Giudice Rel. Il Presidente
RA LI LE CC
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. LE LICCARDO - Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice
Dott.ssa RA MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 257-1/2025 PU da:
(C.F. ) con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Patella Stefania, elettivamente domiciliato in Via Bossi, 9 Torino presso il difensore
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in San Pietro in Parte_2
Casale in via Pescerelli n. 78, C.F. e P.I. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
BI RI e domicilio eletto nel suo Studio in Via valle d'Aosta 36 Bologna
- resistente pagina 1 di 6 M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 22/7/2025 è stata proposta da
[...] istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Parte_1 di deducendo il mancato Parte_2 pagamento della somma complessiva di euro 27.456,87 portato in decreto ingiuntivo esecutivo e definitivo.
La resistente nella propria memoria di costituzione ha contestato la sussistenza di uno stato di insolvenza in quanto i debiti erariali sarebbero prevalentemente rateizzati e in corso di pagamento, la gestione societaria regolare e sussisterebbe un unico debito, quello verso l'istante, che potrebbe essere celermente soddisfatto attraverso l'imminente riscossione di un credito certo verso (per oltre 120.000 euro e già CP_1 portato in decreto ingiuntivo); difetterebbe inoltre il requisito dell'ammontare dei debiti scaduti per almeno 30.000 euro, perché il creditore della ricorrente è inferiore a tale soglia.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna.
La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile di cui al doc. n. 2, cartelle esattoriali che dalla relativa informativa risultano sospese CP_2
e rateizzate per soli 243.213,22 su un complessivo di euro 512.203,70, crediti non CP_3 passati ancora per la riscossione per euro 24.500,77) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c.,
CCI).
In ragione dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese relativi al 2022-
2023 (con valori di attivo e ricavi ben superiori alle soglie di legge) non vi è prova, anzi deve escludersi, l'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali.
pagina 2 di 6 Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali già portate in titoli giudiziali definitivi, anche alla luce dell'esito infruttuoso dei pignoramenti presso terzi (docc.
4-7 ricorso); esposizione debitoria nei confronti dell' e Controparte_4
Si tratta di elementi già di per sé indicativi di incapacità ad adempiere, mentre la CP_3 tesi della mera temporanea illiquidità risulta smentita anche dalla incerta e difficoltosa esazione del credito verso altra società debitrice, , la quale ha fatto CP_1 istanza di accesso alla composizione negoziata e non ha visto confermate le misure protettive dal Tribunale di Brescia nel giugno del 2025 per mancanza di concrete prospettive di risanamento (cfr. deposito del ricorrente con memoria dell'1/10/2025).
Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile
2023.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_2
con sede legale in San Pietro in Casale (BO) in via Pescerelli n. 78, C.F. e P.I.
[...]
, esercente, tra l'altro, l'attività di: lavori edili in genere P.IVA_1
pagina 3 di 6 n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa RA LI
n o m i n a
Curatore la dott.ssa dando atto che entro due giorni dovrà Persona_1 accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
pagina 4 di 6 s t a b i l i s c e la data del 18/02/2026 ad ore 12:00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al
Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
pagina 5 di 6 d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 07/10/2025
La Giudice Rel. Il Presidente
RA LI LE CC
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