Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai signori magistrati
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1616/2022 R.G., promossa da
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Molise n. 27 (c.f. , rappresentata e difesa, per mandato in calce all'atto di C.F._1 appello, dall'avv. Giovanni Iachella (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
il suo studio in Ragusa, via Aldo Licitra n. 1;
appellante nei confronti di nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], (c.f.: Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabio Borrometi del Foro di C.F._3
1
Via Resistenza Partigiana n. 19;
appellata
CONCLUSIONI: alla scadenza del termine per note di trattazione scritta del 15.10.2024 (così fissato ex art. 127 ter c.p.c. con decreto dell'01.10.2024), con ordinanza del 16.10.2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione del termine ridotto fino al 3.12.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva parziale n. 1696/2023 emessa nel presente giudizio e pubblicata il 5.10.2023, la
Corte ha così statuito tra le parti:
“rigetta parzialmente l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1348/2022, pubblicata il 5.10.2022 dal Tribunale Civile di Ragusa CP_1
nel giudizio iscritto al n. 924/2015 R.G., ad eccezione delle domande di scioglimento della comunione e di condanna al pagamento dei frutti civili che saranno decise nel prosieguo del giudizio.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite relative al grado d'appello che si liquidano in complessivi euro 3.966,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 1.911,00 per la fase decisoria, oltre IVA,
CPA, rimb. spese generali.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza”.
Con ordinanza di pari data è stata disposta CTU al fine di descrivere i beni immobili oggetto di divisione, siti in IC, tra la via Molise e la via Trieste, costituiti da un appartamento per civile abitazione a piano terra (censito al Catasto Fabbricati, fg. 10, part. 666 sub. 1, via Molise n. 27), sovrastante lastrico solare (censito al fg. 10, part. 666 sub. 3, via Trieste), attiguo vano garage di mq. 16
(censito al fg.10, part. 666 sub. 2, via Molise n. 27) e latistante area di pertinenza di mq. 122 (censita al
Catasto Terreni, fg. 10, part. 788).
Il CTU è stato incaricato di descrivere e verificare i titoli di provenienza attestanti la consistenza della massa e le quote di pertinenza di ciascuna delle parti, di determinare il valore attuale del compendio, di
2 verificare l'attuale destinazione urbanistica del terreno oggetto della comunione, adiacente l'appartamento e il garage, di accertarne la regolarità urbanistica ed edilizia, nonché la conformità planimetrica e catastale;
il consulente è stato altresì chiamato a predisporre un adeguato progetto di divisione o, in caso di non comoda divisibilità, di valutare eventuali istanze di assegnazione e/o l'esistenza di un maggior quotista, quantificando l'eccedenza da addebitarsi al richiedente in favore dell'altro comunista o del minore quotista.
L'incarico è stato esteso anche alla quantificazione dei frutti civili degli immobili oggetto di divisione
(valore del canone locativo c.d. figurativo), da calcolarsi dalla data della domanda (27.02.2015).
All'esito della relazione tecnica depositata in data 5.7.2024, nel termine del 15.10.2024, assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in atti e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
(ratione temporis vigente) per le difese conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il consulente tecnico d'ufficio Ing. rispondendo compiutamente e adeguatamente ai diversi Per_1
quesiti posti dal collegio, anche sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti, dopo avere svolto ripetuti sopralluoghi, aver acquisito ulteriore documentazione di carattere urbanistico e catastale ed avere dettagliatamente esaminato, valutato e descritto l'immobile da dividere, sulla cui consistenza e valutazione non sono state sollevate eccezioni e/o contestazioni, ha premesso che: “L'Organismo
Edilizio, oggetto della presente perizia di stima, è stato realizzato giusto Nulla Osta per l'esecuzione dei lavori edili rilasciato dal Comune di IC in data 18/01/1973, Pratica n°376/1972, ai sigg.
e In riscontro alle Tavole progettuali allegate al Nulla Osta, Parte_2 Parte_3
esaminate e approvate dalla Commissione Edilizia del Comune di IC il 26/10/1972 si evince che lo stato di fatto rilevato dal sottoscritto è difforme dallo stato di progetto approvato” (pag. 16).
Ha, quindi, evidenziato le seguenti difformità urbanistiche ed edilizie della costruzione (pagg. 20 e 21), rispetto al predetto originario titolo abilitativo e allo stato di progetto:
“1) Una diversa distribuzione delle partizioni interne (area delimitata in ROSSO). Questa irregolarità
è facilmente sanabile, in quanto rappresenta una diversa partizione degli ambienti interni.
2) Cambio di destinazione d'uso del locale identificato al Sub 3. (area delimitata in BLU) Il locale
“Rimessa”, così come definito negli Elaborati Grafici del Nulla Osta n°376/1972 del 18/01/1973 e identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di IC (RG) al Foglio n°10, Particella
3 666, Sub 3, censito con la categoria catastale C/6 ovvero “Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse”, nello stato di fatto rilevato dal sottoscritto risulta essere una stanza da letto. La modifica ha comportato una sostanziale variazione di destinazione d'uso. È necessaria la regolarizzazione edilizia o il ripristino dei luoghi allo stato autorizzato dal Nulla Osta n°376/1972 del 18/01/1973).
3) Realizzazione di una copertura senza Titolo Edilizio (area delimitata in VERDE). È necessaria la regolarizzazione edilizia o il ripristino dei luoghi allo stato autorizzato dal Nulla Osta n°376/1972 del
18/01/1973.
4) Realizzazione di una copertura senza Titolo Edilizio. (area delimitata in MAGENTA). È necessaria la regolarizzazione edilizia o il ripristino dei luoghi allo stato autorizzato dal Nulla Osta n°376/1972 del 18/01/1973.
Naturalmente queste difformità sono rilevanti e tali, cioè, da incidere sullo stato, la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe (comporta infatti un aumento del numero dei vani e/o della superficie calpestabile e/o una rilevante redistribuzione degli spazi interni e/o un cambio di destinazione d'uso anche parziale del bene ed una correlativa modifica della rendita catastale)”.
Trattasi, con evidenza, di ampliamento e modifica di volumi abitativi, di creazione di vani non previsti nel progetto originario, del sostanziale cambio di destinazione d'uso di alcuni locali diversamente censiti e di chiusura e copertura di aree scoperte al piano terra e sul lastrico solare, con creazione di un nuovo e diverso corpo abitativo. Il titolo abilitativo rilasciato nel 1973 non può ritenersi, allo stato, sostanzialmente “riferibile” all'edificio di cui le parti hanno chiesto la divisione (cfr. Cass. Sez. Un. n.
8230 del 22.03.2019).
L'Ing. ha altresì precisato, riportando e allegando il progetto originario e le planimetrie in Per_1 atti, che “La situazione riportata al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di IC (RG) al
Foglio n°10, Particella 666, nei Sub 1, Sub 2 e Sub 3 è conforme agli Elaborati Grafici approvati con il Nulla Osta n°376/1972 del 18/01/1973” (pag. 26).
Risulta evidente, da quanto rappresentato e descritto dal CTU, che le planimetrie catastali (pagg. 24 e
25) non corrispondono assolutamente allo stato di fatto in cui si trova, invece, sia il piano terra che il primo piano (originariamente lastrico solare) dell'immobile di cui le parti sono comproprietarie.
Come già evidenziato da questa Corte con l'ordinanza depositata il 3.10.2023, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. un., 07/10/2019, n.25021), “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non
4 può disporre la divisione che abbia a oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti a essa equipollenti, come richiesti dall'articolo 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'articolo 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex articolo 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass.
Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009)”.
In analoga fattispecie, la Suprema Corte ha ribadito che: “…nella ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli atti condividenti. Laddove, la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Così pure l'accoglimento delle domande relative alla assegnazione degli immobili compresi nella eredità, nonché alla rideterminazione dei conguagli, è precluso dall'accertamento della natura abusiva dei vani costruiti sulla terrazza di copertura del fabbricato in oggetto. E nella ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, pur senza il consenso degli altri condividenti” (cfr. sentenze Cass. Sez. II, 30.09.2021 n. 26563 e n. 26564).
Inoltre, secondo recente condivisibile giurisprudenza di legittimità, (Cass. Sez. II, 29.09.2020 n. 20526;
Cass. Sez. II, 25.06.2020 n. 12654), pienamente applicabile all'ipotesi di scioglimento giudiziale della comunione di diritti reali su fabbricati, “il disposto della L. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29, comma 1 bis, aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14, convertito, con modificazioni, con la
L. 30 luglio 2010, n. 122, trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c.. La presenza delle menzioni catastali
(l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla
5 presentazione degli atti di aggiornamento catastale), al pari della presenza delle menzioni edilizie ed urbanistiche, costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione. La produzione delle suddette menzioni catastale, quando le stesse non siano già contenute nel contratto preliminare dedotto in giudizio, può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti. Il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle menzioni catastali di cui della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, costituisce un error in judicando censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e non un vizio di contenuto-forma produttivo di nullità della sentenza;
con la conseguenza che gli effetti di tale errore si esauriscono all'interno del processo e non producono alcun effetto sul piano idoneità della sentenza ad essere trascritta nei registri immobiliari”.
Di recente la Suprema Corte (v. Cass. Sez. II, 15.09.2022 n. 27181), in relazione alla responsabilità del notaio rogante, ha confermato che: “La L. n. 52 del 1985, comma 1-bis, aggiunto dal D.L. n. 78 del
2010, art. 19, comma 14, conv. in L. n. 122 del 2010, prescrive: "Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La già menzionata dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
L'omissione determina la nullità assoluta dell'atto, perché la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio, ai sensi della L.
16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, comma 1" (Cass. n. 8611/2014; conf. Cass. n. 20465/2016; n.
11507/2016). E' stato osservato che l'interpretazione del giudice di legittimità, sulla scia di Cass. n.
8611 del 2014, si limita ad evidenziare l'unico significato precettivo già interamente contenuto nel significante, escludendo il carattere oggettivamente equivoco dell'enunciato normativo della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis (Cass. n. 39403/2021)”.
Alla luce di quanto sopra la domanda di divisione ex art. 713 c.c. non può trovare accoglimento, anche in relazione ai due piccoli e pertinenti appezzamenti di terreno oggetto di comunione, in quanto adiacenti l'immobile e allo stesso funzionalmente connessi, censiti al catasto terreni di IC, al fg. 10,
6 part. 788 (di mq. 122) e part. 666 (di mq. 130). La part. 788, peraltro, è interamente vincolata a
Viabilità (come da certificato di destinazione urbanistica allegato alla CTU).
L'ulteriore domanda di fruttificazione avanzata dall'appellante con l'atto introduttivo del giudizio e riproposta in appello non può trovare accoglimento, in ragione della genericità della stessa e della mancanza di adeguata prova.
Secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 8.11.2023 n.
31105; Cass. Sez. II, 18.04.2023 n. 10264) “L'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto (cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass.
14213/2012).
L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass.
2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass.
18458/2022; Cass. 10264/2023)”.
Ed ancora (cfr. Cass. Sez. II, 8.6.2022 n. 18548; Cass. 7019/2019): “Perché sia ravvisabile un atto illecito e perciò un danno risarcibile, dunque, occorre che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius), e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri. Quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad
7 esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà (arg. da Cass. Sez. 2, 12/09/2003, n.
13424; Cass. Sez. 2, 10/01/1981, n. 243; Cass. Sez. 2, 12/09/1970, n. 1388).
Viceversa, è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez. 2,
03/12/2010, n. 24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036)”.
Nel caso in esame comproprietaria della quota indivisa di 1/4 e Parte_1
dichiaratasi residente presso l'immobile oggetto di causa (v. citazioni introduttive dei due gradi di giudizio), ha affermato soltanto che la controparte, residente invece altrove, gli avrebbe impedito di accedere all'immobile senza null'altro dedurre e/o altrimenti provare circa il pregiudizio economico subito, la volontà di farne pari uso e/o l'eventuale vantaggio patrimoniale dell'altra comproprietaria.
In ragione dell'attuale non divisibilità dei beni immobili in comunione e di ogni altro motivo della decisione, sussistono gravi e valide ragioni ex art. 92 comma 2 c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19.04.2018) per compensare interamente fra le parti le ulteriori spese di lite maturate dopo la sentenza parziale già emessa nel corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 1348/2022, pubblicata il 5.10.2022 dal Tribunale Controparte_1
Civile di Ragusa nel giudizio iscritto al n. 924/2015 R.G., anche in relazione alla domanda di scioglimento della comunione e di condanna al pagamento dei frutti civili.
Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
8 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 30.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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