Ordinanza cautelare 20 giugno 2018
Sentenza 22 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 22/09/2022, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/09/2022
N. 01433/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00495/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Putignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Aldo Moro 37;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del 15 febbraio 2018, prot. -OMISSIS-, notificato all'interessato in data 16 febbraio 2018, della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con il quale viene disposta la revoca della assegnazione del ricorrente alla Casa Circondariale di Lecce ex art. 33 comma 5 della Legge n. 104/1992 e il rientro del predetto alla sede di appartenenza con effetto immediato, quindi dalla Casa Circondariale di Lecce alla Casa Circondariale di Genova "Marassi";
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-il ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia in qualità (all’epoca dei fatti di causa) di Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha impugnato l’epigrafato provvedimento del 15.02.2018 dell' Ufficio II - Corpo di Polizia Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse, presso il D.A.P. del Ministero della Giustizia, con il quale viene disposta la revoca della sua assegnazione alla Casa Circondariale di Lecce ex art. 33 comma 5 della Legge n. 104/1992 e il rientro del predetto alla sede di appartenenza con effetto immediato, quindi dalla Casa Circondariale di Lecce alla Casa Circondariale di Genova "Marassi", con la seguente motivazione: "Preso atto della dichiarazione del 1° dicembre 2017, inviata con nota n. -OMISSIS-dalla Direzione della Casa Circondariale di Lecce, con la quale si comunicava che il verbale di accertamento dell'handicap riferito al disabile per il quale aveva ottenuto il beneficio è scaduto a novembre 2017';
-a sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate: Violazione o falsa applicazione dell'art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992;Violazione degli artt. 3 e 18, Legge n. 241/1990; Violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 335/1981, art. 55; Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, D.P.R. n. 254/1999; Violazione dell'art. 3, comma 1, Convenzione sui Diritti del Fanciullo sottoscritta a New York in data 20.11.1989, ratificata con Legge n. 176 del 27.05.1991; eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, contraddittorietà; violazione del principio di proporzionalità;
-il 30.05.2018 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero della Giustizia;
-con ordinanza collegiale n. 304/2018, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 19.06.2018, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente, rilevando che “ il proposto gravame non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto non può sottacersi che il trasferimento presso la Casa Circondariale di Lecce era avvenuto unicamente in considerazione della presenza di una situazione di handicap grave del figlio minore (situazione legittimante ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 33, comma 5, e che oggi, pacificamente, risulta non più presente e senza che il nuovo - e diverso - giudizio dell’ASL in merito sia stato impugnato da parte ricorrente) e che, dunque, al venir meno del predetto presupposto il collocamento presso la menzionata sede perdeva la sua fondamentale base giuridica, con la necessaria conseguente azione dell’Amministrazione per la revoca della disposta assegnazione in mancanza dei requisiti legittimanti, in piana applicazione del comma 7-bis del predetto articolo 33 della legge n. 104/1992, atteso che, come attestato dalla prevalente e condivisibile giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4671/2017 e n. 5206/2017), la revoca in esame non presenta tratti di discrezionalità, trattandosi (a ben vedere) di un atto di “rimozione” avente carattere doveroso ”;
- con memoria ex art.73 c.p.a, depositata l’8.06.2022, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, atteso che “nelle more del presente giudizio il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, Ufficio IV – Gestione del Personale, con provvedimento del 16.05.2019, Prot. -OMISSIS-, notificato all’interessato in data 30.05.2019 (prodotto in atti), ha disposto il trasferimento dell’odierno ricorrente, ai sensi del D. Lgs. n. 30.10.1992, n. 443, nel ruolo del personale dell’Amministrazione Giudiziaria, con inquadramento nella figura professionale dell’assistente giudiziario, seconda area, F3, con destinazione presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di immissione in servizio, conservando l’anzianità maturata nella qualifica ricoperta e la posizione economica acquisita, ai sensi dell’art. 74, D. Lgs. n. 443/1992 ”, “ accertando la soccombenza virtuale con il pagamento di spese e compensi di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e COA come per legge”;
-nella pubblica udienza del 19 luglio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ritenuto che:
a seguito della sopravvenienza descritta in premessa (rappresentata dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, espressa da parte ricorrente con la citata memoria depositata l’8.06.2022) al Tribunale non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
invero, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
in quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Sussistono i presupposti di legge (fra cui le ragioni espresse da questo Tribunale con la citata ordinanza cautelare n. 304/2018) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Da Assegnare Magistrato, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'ArpeDa Assegnare Magistrato |
IL SEGRETARIO