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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/05/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 289/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento n.r.g. 289/2025, iscritto al Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CONGIUNTO PER LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI”, promosso da:
( ), nata ad [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._1
Olbia (SS), Via Grazia Deledda nr. 32;
( ), nato ad [...] il [...], residente in Controparte_2 C.F._2
Olbia, Via Grazia Deledda nr. 32; pagina 1 di 6 rappresentati e difesi dall'Avvocato Pamela Mariotti ( , del Foro di Tempio C.F._3
Pausania, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Francesco
Talenti nr. 47;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, rilevavano:
- di essersi uniti in matrimonio il 18 giugno 2011 in Capistrello, iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al nr. 3, P.II, S.A., optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che, dalla loro unione, nascevano due figli: , nell'anno 2012, e , nell'anno 2020; Per_1 Per_2
- che, nel corso del tempo, tra i coniugi sorgevano contrasti tali da rendere la convivenza intollerabile;
pertanto, gli stessi decidevano di separarsi e, avendo raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, chiedevano all'intestato Tribunale di omologarle, nel seguenti termini:
pagina 2 di 6 pagina 3 di 6 pagina 4 di 6 Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 28 maggio 2025, i ricorrenti si richiamavano a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, insistendo per l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta.
Il Giudice Relatore, delegato alla trattazione del procedimento, acquisito il parere del PM in sede, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 29 maggio
2025.
*****
Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita matrimoniale.
Le dichiarazioni rese in atti dalle parti, e la condotta processuale delle medesime, che non hanno avuto interesse a comparire personalmente in udienza, dichiarando di non volersi riconciliare, rinunciando così all'esperimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice, acclarano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dagli stessi dedotto nel ricorso introduttivo.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita matrimoniale, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi possano essere integralmente recepiti in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, e risultando i medesimi conformi al superiore interesse della prole minore.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, vista la natura congiunta del procedimento.
Per quanto sopra esposto;
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c.; il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA
la separazione consensuale di:
pagina 5 di 6 , nato in [...] il [...]; Controparte_2
e
, nata in [...] il [...]; Controparte_1
in relazione al matrimonio celebrato in Capistrello (AQ), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al nr. 3, parte II, Serie A, anno 2011;
alle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta nel ricorso introduttivo del presente procedimento, come riportate in premessa;
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 29 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento n.r.g. 289/2025, iscritto al Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CONGIUNTO PER LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI”, promosso da:
( ), nata ad [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._1
Olbia (SS), Via Grazia Deledda nr. 32;
( ), nato ad [...] il [...], residente in Controparte_2 C.F._2
Olbia, Via Grazia Deledda nr. 32; pagina 1 di 6 rappresentati e difesi dall'Avvocato Pamela Mariotti ( , del Foro di Tempio C.F._3
Pausania, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Francesco
Talenti nr. 47;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, rilevavano:
- di essersi uniti in matrimonio il 18 giugno 2011 in Capistrello, iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al nr. 3, P.II, S.A., optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che, dalla loro unione, nascevano due figli: , nell'anno 2012, e , nell'anno 2020; Per_1 Per_2
- che, nel corso del tempo, tra i coniugi sorgevano contrasti tali da rendere la convivenza intollerabile;
pertanto, gli stessi decidevano di separarsi e, avendo raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, chiedevano all'intestato Tribunale di omologarle, nel seguenti termini:
pagina 2 di 6 pagina 3 di 6 pagina 4 di 6 Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 28 maggio 2025, i ricorrenti si richiamavano a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, insistendo per l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta.
Il Giudice Relatore, delegato alla trattazione del procedimento, acquisito il parere del PM in sede, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 29 maggio
2025.
*****
Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita matrimoniale.
Le dichiarazioni rese in atti dalle parti, e la condotta processuale delle medesime, che non hanno avuto interesse a comparire personalmente in udienza, dichiarando di non volersi riconciliare, rinunciando così all'esperimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice, acclarano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dagli stessi dedotto nel ricorso introduttivo.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita matrimoniale, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi possano essere integralmente recepiti in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, e risultando i medesimi conformi al superiore interesse della prole minore.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, vista la natura congiunta del procedimento.
Per quanto sopra esposto;
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c.; il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA
la separazione consensuale di:
pagina 5 di 6 , nato in [...] il [...]; Controparte_2
e
, nata in [...] il [...]; Controparte_1
in relazione al matrimonio celebrato in Capistrello (AQ), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al nr. 3, parte II, Serie A, anno 2011;
alle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta nel ricorso introduttivo del presente procedimento, come riportate in premessa;
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 29 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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