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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5572 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 20117/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice designato sciogliendo la riserva in decisione del 04.06.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20117 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
, nata in [...] il [...] rapp.ta e Parte_1
difesa dall'avv.to Giulia Lauriello, presso il cui studio sito in Mondragone al Viale
Serena n. 862B elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 274 del 02.07.024, notificato pagina 1 di 10 il 23.09.2024, rigettava l'istanza formalizzata dalla ricorrente il 18.05.2023 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 14.06.2024 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.
Con ricorso depositato il 28.09.2024, la ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere giunta in Italia nel 1996; di avere beneficiato di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, riconosciutole dalla
Questura di Caserta nel 1998, convertito nel 2002 in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e rinnovato per quindici anni, fino a quando, in seguito a problemi di salute che l'avevano costretta a periodi di ricovero ospedaliero, non era riuscita a raggiungere il reddito minimo richiesto per mantenere il permesso;
di essere entrata in contatto nell'aprile 2023 con l'Unità Mobile del progetto che nella provincia di Controparte_2
Caserta svolge attività di orientamento legale per la prevenzione e il contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, che l'aveva supportata nella proposizione dell'istanza di protezione speciale;
di essere titolare del diritto alla protezione speciale sia per effetto dell'integrazione raggiunta sul territorio nazionale, sia per un'asserita condizione di vulnerabilità per la quale era stata intercettata dall'Unità Mobile del progetto sia per le condizioni oggettive del paese di origine. Chiedeva, Controparte_2
dunque, che le fosse riconosciuta la sussistenza dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 d.lgs. n. 286/98, così come mod. dal d-l 130/20.
Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si costituiva in Controparte_1
giudizio con comparsa depositata il 09.10.2024 e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza collegiale del 31.10.2024, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e fissava per il
09.04.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di pagina 2 di 10 parte, da depositare nel termine perentorio il 29.1.2025.
La ricorrente richiamava le proprie conclusioni e depositava documentazione.
Scaduto il termine, acquisiti i documenti prodotti, il giudice designato fissava dinanzi a sé, per il 04.06.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies.
All'udienza del 04.06.2025, presenti il difensore della ricorrente e quest'ultima personalmente, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al
Collegio, cui rimetteva la decisione della causa.
Il ricorso merita di essere accolto in quanto fondato.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai
pagina 3 di 10 fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre pagina 4 di 10 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha pagina 5 di 10 ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, si osserva, innanzitutto, che non è contestato che l'attrice, presente sul territorio nazionale dal 1996, è stata regolarmente soggiornante sul territorio nazionale dal 1998, quando ha ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, convertito nel 2002 in quello per lavoro autonomo quando ha aperto una ditta individuale per commercio di scarpe e di abbigliamento, rinnovato per i successivi quindici anni. Ella ha asserito di non essere poi più riuscita a raggiungere il reddito minimo necessario per ottenere il permesso di soggiorno a causa di problemi di salute (anemia microcitica ipocromica sideropenica da ipermenorrea) che ha documentato depositando le cartelle cliniche relative a due ricoveri ospedalieri nel
2013 e nel 2017.
La medesima ha dato prova, inoltre, di avere compiuto un ragionevole sforzo per integrarsi sul territorio nazionale, allegando una comunicazione obbligatoria di pagina 6 di 10 assunzione relativa ad un contratto a tempo determinato dal 05.08.2023 al 31.08.2023 alle dipendenze di con mansioni di addetta alle Controparte_3
pulizie negli stabilimenti balneari e depositando la certificazione dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione risalente al 2014 ed un attestato di partecipazione al corso professionale di hospitality (orientamento al lavoro nell'accoglienza extra alberghiera) dal 04.11.2023 al 04.12.2023.
La Commissione ha espresso parere negativo ritenendo i suddetti documenti inidonei a provare un effettivo radicamento della ricorrente in Italia in considerazione del lungo tempo trascorso dal suo arrivo in Italia.
Orbene, in primo luogo, rileva il Collegio che dalla documentazione depositata in atti risulta che la ricorrente ha provato di avere proseguito il suo impegno ad integrarsi in modo effettivo sul piano lavorativo lavorando, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro suindicato, con contratti a tempo determinato dal 12.06.2024 al 30.09.2024, dal
26.10.2024 al 31.12.2024 e a far data dal 14.03.2025 a tempo indeterminato con mansioni di lavapiatti (cfr. estratto contributivo;
comunicazione obbligatoria di CP_4
assunzione inviata da di all il 22.07.2024; Controparte_3 CP_3 CP_4
comunicazione obbligatoria di assunzione inviata da di Controparte_3 CP_3
all' il 25.10.2024; comunicazione obbligatoria di assunzione inviata da
[...] CP_4 [...]
di all' il 13.03.2025). A ciò si aggiunge lo sforzo di CP_3 CP_3 CP_4
approfondire la sua istruzione e la sua formazione professionale (cfr. attestato rilasciato dal CPIA di Napoli Provincia 2 di iscrizione al corso di primo livello primo periodo didattico dell'anno scolastico 2023/2024 ed il successivo diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione rilasciato il 22.02.2024; attestato di frequentazione di un corso di informatica di base rilasciato dal CPIA di Napoli 2 il 07.06.2024).
Inoltre, va rilevato che, nel parere della C.T., prodotto dal resistente, emerge che l'istante, da anni sul territorio nazionale, ha dichiarato, con riferimento alle difficoltà cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, di avere perso entrambi i genitori e di essersi pagina 7 di 10 tanto sradicata da temere di essere costretta, in caso di ritorno, a vivere in una condizione di estrema povertà e di essere destinata alla solitudine ed all'emarginazione.
Orbene, vanno considerate a tal proposito le notizie ricercate d'ufficio sulla condizione svantaggiata, sul piano economico e sociale, di una donna sola che rientra in
Nigeria dopo svariati anni (cfr. Rapporto Easo Nigeria, Key socioeconomic factors, novembre 2018) ed in particolare quelle secondo cui Le donne sono spesso svantaggiate rispetto agli uomini per quanto riguarda l'accesso alle opportunità di lavoro e le condizioni di lavoro…In aggiunta a questo, la Banca mondiale afferma che l'accesso alle scuole e ai posti di lavoro è più difficile per le donne. Nel 2011, 17 milioni di donne adulte in Nigeria non lavoravano o studiavano, specialmente quelle con un basso livello di istruzione. Coloro che effettivamente lavoravano avevano maggiori probabilità di trovarsi in settori sottopagati, come l'agricoltura o l'economia domestica. Le donne con la stessa istruzione ed esperienza guadagnano meno degli uomini… CP_5
economista del FMI, riferisce che in Nigeria il divario di genere "è relativamente elevato rispetto a paesi simili"; sebbene in Nigeria esistano leggi che garantiscono pari diritti a donne e uomini, la disuguaglianza di genere persiste, ed è attribuita a un'istruzione inferiore o a un minore accesso ai servizi sanitari o finanziari. La fonte indica inoltre che le donne "partecipano maggiormente all'economia informale" e hanno "maggiori probabilità di lavorare in agricoltura o in un ambiente di minore produttività"… Secondo Oxfam International, "le donne rappresentano tra il 60 e il 79
% della forza lavoro rurale nigeriana, ma hanno cinque volte meno probabilità degli uomini di possedere la propria terra. Le donne hanno anche meno probabilità di avere un'istruzione decente. Oltre tre quarti delle donne più povere della Nigeria non sono mai andate a scuola e, tra loro, il 94 % è analfabeta". Secondo una ricerca del marzo
2002 sulla povertà di genere e delle famiglie, le cause principali della povertà femminile sono legate alla posizione svantaggiosa di queste ultime sul mercato del lavoro "e al loro limitato accesso alle risorse produttive, all'istruzione e al reddito per soddisfare i loro bisogni primari". L'autore aggiunge: "L'esperienza ha dimostrato che qualsiasi
pagina 8 di 10 approccio alla riduzione della povertà che lasci invariata la situazione economica delle donne tende a non raggiungere il suo obiettivo". I nuclei familiari con un capofamiglia donna spesso per la loro sopravvivenza si affidano alle reti sociali della famiglia o comunità.
La fonte, in particolare, a proposito delle Condizioni di vita delle donne senza rete riferisce che …è molto difficile per le donne senza sostegno maschile e che sono a capo della propria famiglia ottenere un alloggio. I proprietari spesso rifiutano le donne sole come inquilini e, secondo quanto riferito, richiedono garanzie maschili. Tuttavia, nelle grandi città del sud come Lagos, Ibadan e Port Harcourt, una donna a capo della propria famiglia può ottenere una casa se può permettersi affitti elevati ed è in grado di pagare un anticipo di due o tre anni di affitto. Per le donne non istruite delle città del sud è difficile trovare un alloggio, ma nelle zone rurali potrebbe essere possibile grazie alla famiglia allargata; riporta, altresì, che Le donne sole come capo famiglia, e in particolare le vedove, incontrano molte difficoltà nell'ottenere sostegno. Un interlocutore dell'IRB canadese ha dichiarato che "è molto difficile generalizzare" e ha sottolineato che "devono essere presi in considerazione molti fattori, tra cui la tribù, il sottoclan, la posizione geografica, il livello di istruzione e lo status socio-economico di una donna"… Gli interlocutori dell'IRB hanno inoltre osservato che "non ci sono servizi di sostegno governativi" per le donne alla guida della propria famiglia e che il ministero degli Affari femminili fornisce pochissimi servizi di sostegno. Esistono poche
ONG, ma i loro servizi sono "poco efficaci".
Il percorso di radicamento della ricorrente in Italia e le riferite condizioni di debolezza in cui la ricorrente, in caso di rimpatrio, si verrebbe a trovare, amplificate da un rientro attuato dopo trent'anni dall'espatrio, senza potere contare su alcuna rete sociale, rendono probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita.
In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nel consolidamento, nel corso del giudizio,
pagina 9 di 10 tramite le prove documentali offerte dall'attrice, della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; ordina al convenuto e, per esso, al Questore il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 04.06.2025
Si comunichi.
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice designato sciogliendo la riserva in decisione del 04.06.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20117 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
, nata in [...] il [...] rapp.ta e Parte_1
difesa dall'avv.to Giulia Lauriello, presso il cui studio sito in Mondragone al Viale
Serena n. 862B elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 274 del 02.07.024, notificato pagina 1 di 10 il 23.09.2024, rigettava l'istanza formalizzata dalla ricorrente il 18.05.2023 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 14.06.2024 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.
Con ricorso depositato il 28.09.2024, la ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere giunta in Italia nel 1996; di avere beneficiato di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, riconosciutole dalla
Questura di Caserta nel 1998, convertito nel 2002 in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e rinnovato per quindici anni, fino a quando, in seguito a problemi di salute che l'avevano costretta a periodi di ricovero ospedaliero, non era riuscita a raggiungere il reddito minimo richiesto per mantenere il permesso;
di essere entrata in contatto nell'aprile 2023 con l'Unità Mobile del progetto che nella provincia di Controparte_2
Caserta svolge attività di orientamento legale per la prevenzione e il contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, che l'aveva supportata nella proposizione dell'istanza di protezione speciale;
di essere titolare del diritto alla protezione speciale sia per effetto dell'integrazione raggiunta sul territorio nazionale, sia per un'asserita condizione di vulnerabilità per la quale era stata intercettata dall'Unità Mobile del progetto sia per le condizioni oggettive del paese di origine. Chiedeva, Controparte_2
dunque, che le fosse riconosciuta la sussistenza dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 d.lgs. n. 286/98, così come mod. dal d-l 130/20.
Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si costituiva in Controparte_1
giudizio con comparsa depositata il 09.10.2024 e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza collegiale del 31.10.2024, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e fissava per il
09.04.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di pagina 2 di 10 parte, da depositare nel termine perentorio il 29.1.2025.
La ricorrente richiamava le proprie conclusioni e depositava documentazione.
Scaduto il termine, acquisiti i documenti prodotti, il giudice designato fissava dinanzi a sé, per il 04.06.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies.
All'udienza del 04.06.2025, presenti il difensore della ricorrente e quest'ultima personalmente, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al
Collegio, cui rimetteva la decisione della causa.
Il ricorso merita di essere accolto in quanto fondato.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai
pagina 3 di 10 fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre pagina 4 di 10 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha pagina 5 di 10 ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, si osserva, innanzitutto, che non è contestato che l'attrice, presente sul territorio nazionale dal 1996, è stata regolarmente soggiornante sul territorio nazionale dal 1998, quando ha ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, convertito nel 2002 in quello per lavoro autonomo quando ha aperto una ditta individuale per commercio di scarpe e di abbigliamento, rinnovato per i successivi quindici anni. Ella ha asserito di non essere poi più riuscita a raggiungere il reddito minimo necessario per ottenere il permesso di soggiorno a causa di problemi di salute (anemia microcitica ipocromica sideropenica da ipermenorrea) che ha documentato depositando le cartelle cliniche relative a due ricoveri ospedalieri nel
2013 e nel 2017.
La medesima ha dato prova, inoltre, di avere compiuto un ragionevole sforzo per integrarsi sul territorio nazionale, allegando una comunicazione obbligatoria di pagina 6 di 10 assunzione relativa ad un contratto a tempo determinato dal 05.08.2023 al 31.08.2023 alle dipendenze di con mansioni di addetta alle Controparte_3
pulizie negli stabilimenti balneari e depositando la certificazione dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione risalente al 2014 ed un attestato di partecipazione al corso professionale di hospitality (orientamento al lavoro nell'accoglienza extra alberghiera) dal 04.11.2023 al 04.12.2023.
La Commissione ha espresso parere negativo ritenendo i suddetti documenti inidonei a provare un effettivo radicamento della ricorrente in Italia in considerazione del lungo tempo trascorso dal suo arrivo in Italia.
Orbene, in primo luogo, rileva il Collegio che dalla documentazione depositata in atti risulta che la ricorrente ha provato di avere proseguito il suo impegno ad integrarsi in modo effettivo sul piano lavorativo lavorando, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro suindicato, con contratti a tempo determinato dal 12.06.2024 al 30.09.2024, dal
26.10.2024 al 31.12.2024 e a far data dal 14.03.2025 a tempo indeterminato con mansioni di lavapiatti (cfr. estratto contributivo;
comunicazione obbligatoria di CP_4
assunzione inviata da di all il 22.07.2024; Controparte_3 CP_3 CP_4
comunicazione obbligatoria di assunzione inviata da di Controparte_3 CP_3
all' il 25.10.2024; comunicazione obbligatoria di assunzione inviata da
[...] CP_4 [...]
di all' il 13.03.2025). A ciò si aggiunge lo sforzo di CP_3 CP_3 CP_4
approfondire la sua istruzione e la sua formazione professionale (cfr. attestato rilasciato dal CPIA di Napoli Provincia 2 di iscrizione al corso di primo livello primo periodo didattico dell'anno scolastico 2023/2024 ed il successivo diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione rilasciato il 22.02.2024; attestato di frequentazione di un corso di informatica di base rilasciato dal CPIA di Napoli 2 il 07.06.2024).
Inoltre, va rilevato che, nel parere della C.T., prodotto dal resistente, emerge che l'istante, da anni sul territorio nazionale, ha dichiarato, con riferimento alle difficoltà cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, di avere perso entrambi i genitori e di essersi pagina 7 di 10 tanto sradicata da temere di essere costretta, in caso di ritorno, a vivere in una condizione di estrema povertà e di essere destinata alla solitudine ed all'emarginazione.
Orbene, vanno considerate a tal proposito le notizie ricercate d'ufficio sulla condizione svantaggiata, sul piano economico e sociale, di una donna sola che rientra in
Nigeria dopo svariati anni (cfr. Rapporto Easo Nigeria, Key socioeconomic factors, novembre 2018) ed in particolare quelle secondo cui Le donne sono spesso svantaggiate rispetto agli uomini per quanto riguarda l'accesso alle opportunità di lavoro e le condizioni di lavoro…In aggiunta a questo, la Banca mondiale afferma che l'accesso alle scuole e ai posti di lavoro è più difficile per le donne. Nel 2011, 17 milioni di donne adulte in Nigeria non lavoravano o studiavano, specialmente quelle con un basso livello di istruzione. Coloro che effettivamente lavoravano avevano maggiori probabilità di trovarsi in settori sottopagati, come l'agricoltura o l'economia domestica. Le donne con la stessa istruzione ed esperienza guadagnano meno degli uomini… CP_5
economista del FMI, riferisce che in Nigeria il divario di genere "è relativamente elevato rispetto a paesi simili"; sebbene in Nigeria esistano leggi che garantiscono pari diritti a donne e uomini, la disuguaglianza di genere persiste, ed è attribuita a un'istruzione inferiore o a un minore accesso ai servizi sanitari o finanziari. La fonte indica inoltre che le donne "partecipano maggiormente all'economia informale" e hanno "maggiori probabilità di lavorare in agricoltura o in un ambiente di minore produttività"… Secondo Oxfam International, "le donne rappresentano tra il 60 e il 79
% della forza lavoro rurale nigeriana, ma hanno cinque volte meno probabilità degli uomini di possedere la propria terra. Le donne hanno anche meno probabilità di avere un'istruzione decente. Oltre tre quarti delle donne più povere della Nigeria non sono mai andate a scuola e, tra loro, il 94 % è analfabeta". Secondo una ricerca del marzo
2002 sulla povertà di genere e delle famiglie, le cause principali della povertà femminile sono legate alla posizione svantaggiosa di queste ultime sul mercato del lavoro "e al loro limitato accesso alle risorse produttive, all'istruzione e al reddito per soddisfare i loro bisogni primari". L'autore aggiunge: "L'esperienza ha dimostrato che qualsiasi
pagina 8 di 10 approccio alla riduzione della povertà che lasci invariata la situazione economica delle donne tende a non raggiungere il suo obiettivo". I nuclei familiari con un capofamiglia donna spesso per la loro sopravvivenza si affidano alle reti sociali della famiglia o comunità.
La fonte, in particolare, a proposito delle Condizioni di vita delle donne senza rete riferisce che …è molto difficile per le donne senza sostegno maschile e che sono a capo della propria famiglia ottenere un alloggio. I proprietari spesso rifiutano le donne sole come inquilini e, secondo quanto riferito, richiedono garanzie maschili. Tuttavia, nelle grandi città del sud come Lagos, Ibadan e Port Harcourt, una donna a capo della propria famiglia può ottenere una casa se può permettersi affitti elevati ed è in grado di pagare un anticipo di due o tre anni di affitto. Per le donne non istruite delle città del sud è difficile trovare un alloggio, ma nelle zone rurali potrebbe essere possibile grazie alla famiglia allargata; riporta, altresì, che Le donne sole come capo famiglia, e in particolare le vedove, incontrano molte difficoltà nell'ottenere sostegno. Un interlocutore dell'IRB canadese ha dichiarato che "è molto difficile generalizzare" e ha sottolineato che "devono essere presi in considerazione molti fattori, tra cui la tribù, il sottoclan, la posizione geografica, il livello di istruzione e lo status socio-economico di una donna"… Gli interlocutori dell'IRB hanno inoltre osservato che "non ci sono servizi di sostegno governativi" per le donne alla guida della propria famiglia e che il ministero degli Affari femminili fornisce pochissimi servizi di sostegno. Esistono poche
ONG, ma i loro servizi sono "poco efficaci".
Il percorso di radicamento della ricorrente in Italia e le riferite condizioni di debolezza in cui la ricorrente, in caso di rimpatrio, si verrebbe a trovare, amplificate da un rientro attuato dopo trent'anni dall'espatrio, senza potere contare su alcuna rete sociale, rendono probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita.
In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nel consolidamento, nel corso del giudizio,
pagina 9 di 10 tramite le prove documentali offerte dall'attrice, della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; ordina al convenuto e, per esso, al Questore il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 04.06.2025
Si comunichi.
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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