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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Sentenza
n.201/2024 La Corte d'Appello di Perugia Oggetto: appello Sezione lavoro avverso la sentenza in persona dei magistrati: n.203/2024 del
Tribunale di Perugia;
dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore contribuzione dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere pensione di vecchiaia. Persona_1 dott. Consigliere alla pubblica udienza del giorno 27/11/2024, sulle conclusioni delle parti come riportate nel verbale d'udienza, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.108 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno, promossa con ricorso in appello depositato in data 24/06/2024 da:
Parte_1
con l'avv. Maria Cristina Rossi,
[...]
parte APPELLANTE contro
con gli avv.ti Giammaria Gialloreto e Giuseppe Controparte_1
Gialloreto, parte APPELLATA
e
, Controparte_2
corrente in Roma, con gli avv.ti Roberto Annovazzi, Stefania Di Cato e
Mirella Arlotta, parte APPELLATA avverso la sentenza n.203/2024, pubblicata il 24/05/2024, del Tribunale di, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
Il Tribunale di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti della Controparte_1
Controparte_3
e dell' , ha dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione
[...] CP_2
della pensione di vecchiaia in regime di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso la e presso la gestione separata , condannando, poi, ciascuna Pt_1 CP_2
parte resistente, per quanto di propria competenza, a pagare la prestazione
1 pensionistica, oltre ai ratei arretrati della pensione maturati dalla domanda amministrativa, unitamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, compensando, poi, le spese processuali fra ricorrente ed e condannando CP_2
la al pagamento di quelle sostenute dal Pt_1 CP_1
Il primo giudice, dopo aver rilevato che, alla luce dei documenti prodotti, il aveva presentato all' domanda di accesso alla CP_1 CP_2
pensione di vecchiaia in data 21/01/2022 in regime di cumulo, domanda respinta dall'ente per mancanza del requisito minimo di 20 anni di contribuzione;
dopo aver considerato che, invece, dall'estratto contributivo della , relativo al ricorrente, aggiornato al 6/10/2023, è emerso che CP_3 quest'ultimo è stato iscritto dal 1976 al 2009 e, poi, nuovamente dal 2013 al
2015 con versamenti regolari, eccezion fatta per una parte di quanto dovuto per le annualità 2008 e 2009; considerato, ancora, come non fossero in discussione i contributi versati dal ricorrente per 5 anni e 2 mesi presso la gestione separata dell' in un arco temporale compreso fra il 1996 e il 2012; ciò premesso, CP_2
in presenza del requisito anagrafico e contributivo utile per ottenere il cumulo, ha ritenuto sussistente il diritto vantato dal in sede giudiziale alla CP_1
quantificazione dell'anzianità contributiva maturata, tenuto conto della legislazione di riferimento applicabile alla fattispecie e del costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la CP_3 lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado laddove il primo giudice, nell'interpretare le norme applicabili alla fattispecie concreta, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, ha sostenuto che per il riconoscimento del diritto alla prestazione è sufficiente che la contribuzione sia effettiva e non integrale. Secondo l'ente appellante, altre pronunce del giudice di legittimità, avrebbero statuito in senso diverso, affermando la necessità che la contribuzione sia integrale affinchè possa essere computata a fini pensionistici.
La sottolinea, altresì, la particolarità del rapporto fra l'ente previdenziale Pt_1
ed il lavoratore autonomo, dove non trova applicazione il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, con la conseguenza che, gravando sullo stesso professionista l'onere di adempiere all'obbligazione
2 contributiva, il suo inadempimento, totale o parziale, non può che riverberarsi a suo danno.
In conclusione, l'appellante, richiamando anche tutte le altre difese esposte in primo grado, ha chiesto che, riformata la sentenza, la domanda attorea venga rigettata.
Nel processo di appello si è costituito contestando Controparte_1
l'impugnazione avversaria e concludendo per il suo rigetto stanti le corrette valutazioni espresse dal giudice di primo grado.
Si è costituito anche l' evidenziando come nessuna responsabilità CP_2
gli si possa imputare nella instaurazione del giudizio, dal momento che la documentazione di riferimento per l'erogazione della prestazione sarebbe stata quella proveniente dalla Cassa. L' ha, quindi, concluso rimettendosi al CP_2
giudizio della Corte, con condanna del al pagamento delle spese CP_1 processuali in caso di accoglimento dell'appello e chiedendo la loro compensazione integrale in caso di rigetto.
All'udienza di discussione, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con lettura del sotto riportato dispositivo.
Così riassunte le questioni dedotte dalle parti, l'appello è infondato e va respinto.
L'impugnazione della si fonda tutta sulla questione riguardante CP_3
il computo, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, degli anni nei quali il non ha versato tutti i contributi dovuti. CP_1
Il giudice di primo grado ha già riportato in sentenza le norme del regolamento della applicabili ratione temporis, che, per quanto qui Pt_1
ancora interessa, al pari delle disposizioni legislative contenute nella legge n.773 del 1982, fissano i requisiti necessari per calcolare l'anzianità contributiva, determinata dal Tribunale nel caso concreto in 33 anni e 3 mesi presso la . CP_3
L'ente appellante insiste nel rilievo secondo il quale non sarebbero computabili gli anni nei quali sia stata versata una contribuzione irregolare, onde l'erroneità del calcolo operato dal primo giudice che, viceversa, avrebbe conteggiato ai fini del riconoscimento della domanda attorea anche gli anni nei quali i contributi non sono stati pagati interamente dal CP_1
Questa Corte territoriale non condivide quanto sostenuto con l'atto
3 d'appello dalla Pt_1
Come ha già chiarito il Tribunale, la giurisprudenza della Suprema
Corte già nel 2012 (cfr. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 5672 del 10/04/2012), ha affermato che laddove i regolamenti delle Casse di previdenza dei liberi professionisti (per i geometri cfr. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n.15643 del
14/06/2018) richiedono, per il calcolo degli anni di anzianità contributiva, una contribuzione “effettiva”, non prevedono anche che il pagamento sia
“integrale”, per cui “anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia” (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. L, Ordinanza n.25333 del 28/08/2023).
Il principio affermato ormai costantemente dalla Suprema Corte viene pienamente condiviso da questo Collegio, che non ha ragione o diversi argomenti per disattenderlo. Anzi, a ben vedere, esso appare coerente con la considerazione secondo la quale l'irregolarità contributiva - dovuta, come nel caso concreto, al mancato integrale versamento dei contributi, incidente, quindi, sul quantum del rateo pensionistico - rappresenta qualcosa di diverso dall'omesso versamento, questo, sì, impeditivo del computo dell'anno in cui si
è verificato.
La sentenza di primo grado va, pertanto, confermata
Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo secondo i valori dello scaglione di riferimento, nel rapporto processuale fra la ed il Pt_1
in ossequio al principio di soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., CP_1
vanno poste per intero a carico dell'appellante, con distrazione ai procuratori dell'appellato, dichiaratisi anticipatari ex art.93 c.p.c.. Dette spese vanno, invece, interamente compensate con l' che ha prestato acquiescenza alla CP_2
decisione di primo grado.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1
e dell' avverso la sentenza n.203/2024, Controparte_1 CP_2
pubblicata il 24/05/2024, del Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
4 A. Respinge l'appello;
B. Condanna la al pagamento delle spese processuali del presente Pt_1 grado di giudizio in favore del liquidate in €.3.500,00 per CP_1
compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap, con distrazione in favore degli avv.ti Gialloreto;
compensa per intero le medesime spese fra la e l' ; Pt_1 CP_2
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo alla dei presupposti processuali per il Pt_1 pagamento dell'integrazione del contributo unificato.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
5
n.201/2024 La Corte d'Appello di Perugia Oggetto: appello Sezione lavoro avverso la sentenza in persona dei magistrati: n.203/2024 del
Tribunale di Perugia;
dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore contribuzione dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere pensione di vecchiaia. Persona_1 dott. Consigliere alla pubblica udienza del giorno 27/11/2024, sulle conclusioni delle parti come riportate nel verbale d'udienza, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.108 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno, promossa con ricorso in appello depositato in data 24/06/2024 da:
Parte_1
con l'avv. Maria Cristina Rossi,
[...]
parte APPELLANTE contro
con gli avv.ti Giammaria Gialloreto e Giuseppe Controparte_1
Gialloreto, parte APPELLATA
e
, Controparte_2
corrente in Roma, con gli avv.ti Roberto Annovazzi, Stefania Di Cato e
Mirella Arlotta, parte APPELLATA avverso la sentenza n.203/2024, pubblicata il 24/05/2024, del Tribunale di, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
Il Tribunale di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti della Controparte_1
Controparte_3
e dell' , ha dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione
[...] CP_2
della pensione di vecchiaia in regime di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso la e presso la gestione separata , condannando, poi, ciascuna Pt_1 CP_2
parte resistente, per quanto di propria competenza, a pagare la prestazione
1 pensionistica, oltre ai ratei arretrati della pensione maturati dalla domanda amministrativa, unitamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, compensando, poi, le spese processuali fra ricorrente ed e condannando CP_2
la al pagamento di quelle sostenute dal Pt_1 CP_1
Il primo giudice, dopo aver rilevato che, alla luce dei documenti prodotti, il aveva presentato all' domanda di accesso alla CP_1 CP_2
pensione di vecchiaia in data 21/01/2022 in regime di cumulo, domanda respinta dall'ente per mancanza del requisito minimo di 20 anni di contribuzione;
dopo aver considerato che, invece, dall'estratto contributivo della , relativo al ricorrente, aggiornato al 6/10/2023, è emerso che CP_3 quest'ultimo è stato iscritto dal 1976 al 2009 e, poi, nuovamente dal 2013 al
2015 con versamenti regolari, eccezion fatta per una parte di quanto dovuto per le annualità 2008 e 2009; considerato, ancora, come non fossero in discussione i contributi versati dal ricorrente per 5 anni e 2 mesi presso la gestione separata dell' in un arco temporale compreso fra il 1996 e il 2012; ciò premesso, CP_2
in presenza del requisito anagrafico e contributivo utile per ottenere il cumulo, ha ritenuto sussistente il diritto vantato dal in sede giudiziale alla CP_1
quantificazione dell'anzianità contributiva maturata, tenuto conto della legislazione di riferimento applicabile alla fattispecie e del costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la CP_3 lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado laddove il primo giudice, nell'interpretare le norme applicabili alla fattispecie concreta, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, ha sostenuto che per il riconoscimento del diritto alla prestazione è sufficiente che la contribuzione sia effettiva e non integrale. Secondo l'ente appellante, altre pronunce del giudice di legittimità, avrebbero statuito in senso diverso, affermando la necessità che la contribuzione sia integrale affinchè possa essere computata a fini pensionistici.
La sottolinea, altresì, la particolarità del rapporto fra l'ente previdenziale Pt_1
ed il lavoratore autonomo, dove non trova applicazione il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, con la conseguenza che, gravando sullo stesso professionista l'onere di adempiere all'obbligazione
2 contributiva, il suo inadempimento, totale o parziale, non può che riverberarsi a suo danno.
In conclusione, l'appellante, richiamando anche tutte le altre difese esposte in primo grado, ha chiesto che, riformata la sentenza, la domanda attorea venga rigettata.
Nel processo di appello si è costituito contestando Controparte_1
l'impugnazione avversaria e concludendo per il suo rigetto stanti le corrette valutazioni espresse dal giudice di primo grado.
Si è costituito anche l' evidenziando come nessuna responsabilità CP_2
gli si possa imputare nella instaurazione del giudizio, dal momento che la documentazione di riferimento per l'erogazione della prestazione sarebbe stata quella proveniente dalla Cassa. L' ha, quindi, concluso rimettendosi al CP_2
giudizio della Corte, con condanna del al pagamento delle spese CP_1 processuali in caso di accoglimento dell'appello e chiedendo la loro compensazione integrale in caso di rigetto.
All'udienza di discussione, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con lettura del sotto riportato dispositivo.
Così riassunte le questioni dedotte dalle parti, l'appello è infondato e va respinto.
L'impugnazione della si fonda tutta sulla questione riguardante CP_3
il computo, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, degli anni nei quali il non ha versato tutti i contributi dovuti. CP_1
Il giudice di primo grado ha già riportato in sentenza le norme del regolamento della applicabili ratione temporis, che, per quanto qui Pt_1
ancora interessa, al pari delle disposizioni legislative contenute nella legge n.773 del 1982, fissano i requisiti necessari per calcolare l'anzianità contributiva, determinata dal Tribunale nel caso concreto in 33 anni e 3 mesi presso la . CP_3
L'ente appellante insiste nel rilievo secondo il quale non sarebbero computabili gli anni nei quali sia stata versata una contribuzione irregolare, onde l'erroneità del calcolo operato dal primo giudice che, viceversa, avrebbe conteggiato ai fini del riconoscimento della domanda attorea anche gli anni nei quali i contributi non sono stati pagati interamente dal CP_1
Questa Corte territoriale non condivide quanto sostenuto con l'atto
3 d'appello dalla Pt_1
Come ha già chiarito il Tribunale, la giurisprudenza della Suprema
Corte già nel 2012 (cfr. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 5672 del 10/04/2012), ha affermato che laddove i regolamenti delle Casse di previdenza dei liberi professionisti (per i geometri cfr. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n.15643 del
14/06/2018) richiedono, per il calcolo degli anni di anzianità contributiva, una contribuzione “effettiva”, non prevedono anche che il pagamento sia
“integrale”, per cui “anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia” (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. L, Ordinanza n.25333 del 28/08/2023).
Il principio affermato ormai costantemente dalla Suprema Corte viene pienamente condiviso da questo Collegio, che non ha ragione o diversi argomenti per disattenderlo. Anzi, a ben vedere, esso appare coerente con la considerazione secondo la quale l'irregolarità contributiva - dovuta, come nel caso concreto, al mancato integrale versamento dei contributi, incidente, quindi, sul quantum del rateo pensionistico - rappresenta qualcosa di diverso dall'omesso versamento, questo, sì, impeditivo del computo dell'anno in cui si
è verificato.
La sentenza di primo grado va, pertanto, confermata
Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo secondo i valori dello scaglione di riferimento, nel rapporto processuale fra la ed il Pt_1
in ossequio al principio di soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., CP_1
vanno poste per intero a carico dell'appellante, con distrazione ai procuratori dell'appellato, dichiaratisi anticipatari ex art.93 c.p.c.. Dette spese vanno, invece, interamente compensate con l' che ha prestato acquiescenza alla CP_2
decisione di primo grado.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1
e dell' avverso la sentenza n.203/2024, Controparte_1 CP_2
pubblicata il 24/05/2024, del Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
4 A. Respinge l'appello;
B. Condanna la al pagamento delle spese processuali del presente Pt_1 grado di giudizio in favore del liquidate in €.3.500,00 per CP_1
compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap, con distrazione in favore degli avv.ti Gialloreto;
compensa per intero le medesime spese fra la e l' ; Pt_1 CP_2
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo alla dei presupposti processuali per il Pt_1 pagamento dell'integrazione del contributo unificato.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
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