Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1963/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 1963 del R.A.C.L. 2024 promossa da:
SS PO, domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Elisabetta
Mameli, che la rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
contumace;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18 giugno 2024 SS PO ha esposto di prestare attualmente servizio alle dipendenze del convenuto quale docente presso la scuola primaria a tempo CP_1
determinato e di avere in precedenza prestato analogo servizio in forza plurimi contratti a termine per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Lamenta in questa sede la illegittima mancata erogazione della somma di 500,00 euro di cui all'art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107 e successivi D.P.C.M. di attuazione, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti di ruolo.
Si tratta della c.d. carta elettronica del docente che nel caso specie è stata negata, per gli anni scolastici anzidetti oltre che per l'anno scolastico in corso, ossia il 2023/2024.
Ha quindi chiesto la condanna del al pagamento in suo Controparte_1
favore della complessiva somma di euro 2.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
1
23.9.2015 e il successivo art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016.
Ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, avesse dichiarato l'illegittimità della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui CP_3 escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, avendo fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L. 107/2015.
Di conseguenza ha sostenuto che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, alla luce delle statuizioni della CGUE richiamate atti (nella specie l'ordinanza resa dalla
VI Sezione il 18 maggio 2022) concernenti la parità di trattamento ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato approvato con la direttiva 1999/70/CE, il
Tribunale adito è tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Ha in proposito invocato l'operatività nella specie degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria del 27 novembre 2007 laddove prevedono l'obbligo per l'amministrazione scolastica di fornire al personale docente, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro, a tempo indeterminato o meno, gli strumenti e le risorse volte a garantirne la formazione durante il periodo di servizio.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021 per l'effetto, condannare il resistente CP_1 all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad
€ 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 2000,00.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Il convenuto, pur se ritualmente evocato in causa, non si è costituito in giudizio ed è CP_1
stato pertanto dichiarato contumace.
La causa, istruita attraverso produzioni documentali, è stata discussa dal difensore ricorrente mediante il richiamo alle rispettive argomentazioni come esposte in atti.
2 *
1. Osserva il Tribunale che la rivendicazione avanzata dalla PO concerne un contenzioso ormai ampiamente diffuso in ambito nazionale e che ha trovato per lo più condivisione nella giurisprudenza di merito.
2. Questo giudicante reputa opportuno richiamare, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c. la condivisibile motivazione della sentenza n. 776/2023 resa da questa Sezione (est. Carta) ove si legge (fermo il riferimento alla persona dell'odierna ricorrente ed agli anni scolastici dettagliati in ricorso): Occorre premettere come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n.
1999/70/CE.
Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico, ha chiarito che, conformemente all'articolo 1, comma 121°, della legge n. 107/2015 cit., il bonus è versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1 valorizzarne le competenze professionali e che, inoltre, dall'adozione del d.l. 08.04.2020, n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza.
Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con CP_1
contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei
3 lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L, 06.03.2020 n. 6441).
Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo al ricorrente, in linea di principio, il diritto a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, il [MURGIA] si trovasse, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella del lavoratore a tempo indeterminato a lei comparabile.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
D'altronde, è lo stesso che, tanto nel presente giudizio quanto nell'ambito del CP_1 giudizio a quo in cui era stata pronunciata l'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-
451/21, non ha contestato l'equiparabilità tra i docenti con differente durata di contratto di lavoro.
Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato è possibile, in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute, solo con riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
Deve infatti essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa.
4 Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il NI, possa trarre un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati
24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Tribunale come possano dirsi pienamente associabili agli insegnati di ruolo, quindi in condizione tale da giustificare in loro favore l'erogazione del bonus docenti, solo quei lavoratori a temine che abbiano reso, nel corso dell'anno di riferimento ai fini dell'erogazione del bonus, almeno 150 giorni di insegnamento ossia la quantità temporale di prestazione minima richiedibile al docente di ruolo al quale, infatti, può essere concessa (ai sensi dell'art. 39, comma 4°, CCNL e dell'art.
4.1 OM 55/1998) la possibilità di lavoro part-time per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro e al quale è comunque attribuito, ai sensi dell'art. art. 3, comma 1°, DPCM 28.11.2016, il bonus in questione.
Ciò detto, alla luce di quanto sopra, ben può dirsi come parte ricorrente abbia soddisfatto il suddetto criterio con riferimento agli anni scolastici indicati nel ricorso.
Invero, il ricorrente ha prodotto un elenco dettagliato delle supplenze meglio descritte nell'espositiva che precede, che può evincersi dai contratti di lavoro stipulati con il convenuto
NI (doc.1, prodotto col ricorso).
Pertanto, la pretesa di adempimento avanzata dal [ è certamente accoglibile. Pt_1
Alla luce di quanto sopra, pertanto il deve Controparte_1
essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016 (GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito sulla stessa del detto bonus e, quindi, della somma pari a complessivi euro
[2.000,00], somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
3. Il Tribunale, fermo quanto sopra, reputa opportuno dar conto di quanto recentemente statuito in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 29961/2023) laddove ha enunciato relativamente all'ampio contenzioso di cui si è già detto i seguenti principi:
5 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
6 4. Nel caso di specie sussistono i presupposti testè richiamati avuto riguardo a quanto dedotto in ricorso stante la titolarità da parte della PO di un incarico di insegnamento presso l'Istituto
Comprensivo Capoterra fino al 30 giugno 2025 (cfr. produzioni parte ricorrente del 10 aprile 2025).
Quanto agli anni pregressi sussistono i requisiti ai fini del riconoscimento del beneficio rivendicato in causa, avendo la ricorrente prestato servizio con orario completo, dunque per un monte ore pari o superiore inferiore al 50 % dell'impegno orario del docente di ruolo a tempo pieno, e per un contingente di tempo di almeno 150 giorni per ciascun anno scolastico di riferimento.
Spettano in conclusione alla odierna ricorrente complessivi euro 2.000,00, da corrispondere in suo favore con le modalità anzidette (come sopra evidenziate), per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
In particolare il è tenuto non al pagamento diretto di euro Controparte_1
2.000,00, bensì ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma indicata con le modalità normativamente previste.
5. Le spese di lite restano a carico dell'amministrazione convenuta con liquidazione come da dispositivo ed applicazione dei valori minimi per lo scaglione di valore di riferimento, escluso il compenso per la fase istruttoria nella sostanza non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie, come da motivazione, il ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto alla CP_1 emissione in favore di SS PO della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito dell'importo di euro 2.000,00 per gli anni scolastici indicati in parte motiva con le modalità ivi precisate al capo 4) cui rinvia;
2. Condanna il convenuto alla rifusione delle spesein favore della ricorrente liquidandole CP_1
in euro 1.030,00, oltre rimborso forfettario del 15 %, ed accessori di legge;
3. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cagliari il 26 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dr. Giorgio Murru
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