TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 23/12/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 23.12.2025 N. 562/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da (C.F./P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Soldi, presso lo studio del quale in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II n. 28, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE – Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito. Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 novembre 2022, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro l'
[...]
, impugnando l'avviso di Controparte_1 addebito n. 33520220000720727000, con cui l ha chiesto il Controparte_2 pagamento di € 61.037,68 a titolo di omessi versamenti per i contributi Gestione
Aziende con lavoratori dipendenti nel periodo compreso tra agosto 2015 e dicembre
2019, oltre sanzioni civili, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Nel merito in via principale:
- annullare e/o revocare e/o comunque dichiarare improduttivo di qualsivoglia effetto l'avviso di addebito N. 335 2022 00007207 27 000 notificato da per € 61.037,68; CP_3 - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, CPA e IVA”.
Si è costituito l' , Controparte_1 contestando la fondatezza del ricorso introduttivo e chiedendone l'integrale rigetto, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. In subordine, condannare parte ricorrente al pagamento delle minori somme che eventualmente si accertino come dovute, in relazione ai titoli di cui all'avviso di addebito impugnato.
Spese ed onorari di lite rifusi.”.
All'udienza del 11 marzo 2025, il Tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva recante il seguente dispositivo:
“il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che il credito vantato dall'
[...]
con l'avviso di addebito n. Controparte_1
33520220000720727000, per contributi, sanzioni e interessi, deve essere rideterminato assumendo come maggiore base imponibile, per il periodo considerato dal titolo, le retribuzioni lorde corrispondenti alle seguenti retribuzioni nette fisse mensili:
- € 1.200,00 netti mensili per;
Persona_1
- € 1.300,00 netti mensili per Persona_2
- € 1.500,00 netti mensili per Persona_3
- € 1.200,00 netti mensili per Persona_4
- € 1.350,00 netti mensili per Persona_5
- € 400,00 netti mensili per Persona_6
- € 2.500,00 netti mensili da gennaio 2015 a febbraio 2018 ed € 2.000,00 netti mensili da marzo a settembre 2018 per Persona_7
- € 1.400,00 netti mensili per Parte_2
- € 160,00 netti mensili per Parte_3
- € 700,00 netti mensili per HE IB Fall;
e detraendo, dalla contribuzione dovuta su tale maggiore imponibile, quella già versata in costanza di rapporto da nonché, per il lavoratore la Parte_1 Per_7 contribuzione complessivamente versata nel medesimo periodo da Bizero Parte_1
S.r.l. e Immobiliare Maldotti S.r.l.. Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della esatta quantificazione delle somme dovute per effetto di tale accertamento. Rigetta, per il resto, il ricorso. Spese al definitivo.”. Disposta la prosecuzione del giudizio, il Tribunale ha concesso termine all' CP_3 per depositare un conteggio delle somme dovute in ragione dell'accertamento svolto dalla sentenza parziale e alla ricorrente per svolgere eventuali controdeduzioni.
2 A fronte delle contestazioni di parte attrice e dei diversi prospetti proposti dall' è stata disposta l'audizione del Funzionario dell'Ente incaricato del CP_3 ricalcolo del credito contributivo e, sulla scorta dei successivi chiarimenti resi con ordinanza del 21.10.20251, è stato assegnato nuovo termine per la produzione dei conteggi definitivi, aggiornati alla data odierna.
Esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato la presente sentenza definitiva.
*
Richiamate le osservazioni svolte nella sentenza parziale in merito alla sussistenza del credito vantato dall' osserva il Tribunale che, in punto di quantum debeatur, i CP_3 conteggi da ultimo prodotti in data 4.12.2025 appaiono immuni da evidenti errori e devono ritenersi attendibili, essendo stati elaborati dall' – soggetto Controparte_2 di per sé tenuto all'imparzialità ex art. 97 co. 2 Cost. – sulla scorta della pronuncia non definitiva e della successiva ordinanza a chiarimenti. Dai prospetti analitici, inoltre, emerge che l' ha tenuto debitamente conto della contribuzione versata e CP_3 risultante dai dati comunicati a mezzo Uniemens, né v'è ragione di dubitare della correttezza di questi ultimi, trattandosi di flussi elaborati e trasmessi dalla medesima parte ricorrente2, che non ha formulato specifiche contestazioni al riguardo.
Ancora, deve considerarsi che in sede di audizione il funzionario ha chiarito CP_3 di avere correttamente considerato – come prescritto dalla sentenza non definitiva e come pure risulta dai prospetti analitici – tutti gli importi già versati dalla ricorrente in corso di rapporto, ivi compresi i contributi formalmente pagati dalla Bizero s.r.l. per il dipendente e in assenza di contribuzione riferibile alla Immobiliare Per_7
3 Maldotti S.r.l.; anche il ricalcolo, poi, è stato opportunamente effettuato “dividendo
l'imponibile netto per la differenza tra il 100% e l'aliquota a carico del lavoratore, con una proporzione matematica (netto:x=90,81:100)” (cfr. verbale del 30.9.2025).
Da ultimo, è corretta anche la scelta di non scomputare dal credito contributivo le sporadiche eccedenze – rispetto alla contribuzione dovuta sulla base del CP_3 compenso netto concordato – indicate nei prospetti analitici, come prescritto dalla sentenza non definitiva e ulteriormente precisato con la successiva ordinanza del
21.10.2025: ciò, giova ribadirlo, è imposto dalla considerazione che la contribuzione mensile “base” dovuta è stata ricalcolata sulla base della retribuzione fissa mensile “base” dichiarata come percepita dai lavoratori, di talché, a fronte dell'occasionale riconoscimento anche in busta paga di importi maggiori rispetto a quelli pattuiti, restano indubbiamente dovuti i relativi maggiori contributi indicati e versati dalla datrice.
Alla luce di quanto sopra, le generiche contestazioni dell'attrice non offrono elementi idonei a fare ritenere necessaria la richiesta CTU contabile, dovendosi considerare pienamente aderente al precetto della sentenza n. 87/2025, oltre che privo di apparenti vizi di calcolo, l'ultimo conteggio depositato dall' CP_3
Per l'effetto, come chiesto in via gradata dall'Ente, il credito per contributi deve essere rideterminato in € 37.898,91, in luogo dell'originaria maggior pretesa di € 38.184,37.
Su tale credito vanno, dunque, ricalcolate anche le sanzioni civili già applicate dall' che sono medio tempore aumentate e vanno quantificate alla data odierna in CP_3
€ 29.088,02: tale statuizione consegue direttamente al rigetto dell'opposizione e all'assenza di contestazioni sul regime sanzionatorio applicato, nonché alla natura del giudizio di accertamento del credito introdotto con il ricorso avverso l'avviso.
La pretesa complessiva dell'Ente, pertanto, ammonta, alla data odierna, a €
66.986,93, cui vanno aggiunti gli ulteriori accessori di legge dalla sentenza al saldo.
*** * ***
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la società ricorrente – integralmente soccombente in ragione della minima rideterminazione del credito contributivo e del complessivo maggior credito derivante dall'applicazione delle incontestate sanzioni civili - deve essere condannata a rifondere all' le spese del CP_3 grado, liquidate in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della
4 controversia, della sua media complessità e dell'attività processuale concretamente esperita.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara che il credito vantato dall' Controparte_1
deve essere rideterminato in € 37.898,91 per contributi,
[...] con conseguente ricalcolo delle sanzioni civili, alla data odierna, in € 29.088,02; per l'effetto, condanna a pagare all' l'importo complessivo di € Parte_1 CP_3
66.986,93, oltre ulteriori accessori come per legge dalla presente pronuncia al saldo.
Condanna a rifondere all' le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 Parte_1 CP_3 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, è stato chiesto il calcolo del “credito per contributi, interessi e sanzioni risultante dall'accertamento di cui alla sentenza parziale n. 87/2025, da redigere secondo i criteri ivi indicati e di seguito precisati:
- assuma come base imponibile, per i lavoratori interessati dall'accertamento e per il periodo oggetto dell'avviso di addebito opposto, la retribuzione lorda corrispondente agli importi fissi mensili netti indicati in sentenza, applicando, ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, l'aliquota di legge e l'inquadramento indicato dall'Azienda (come già fatto nei conteggi depositati);
- non consideri i ratei di tredicesima e quattordicesima anche sul maggiore imponibile lordizzato (nello specifico: consideri come maggiore imponibile il solo risultato della lordizzazione degli importi netti mensili onnicomprensivi di cui alla sentenza e sottragga dalla contribuzione così quantificata tutto quanto già versato per ciascun lavoratore in ragione degli importi dichiarati in busta paga e comunicati all'Ente Previdenziale, entro il limite della contribuzione dovuta sul maggiore imponibile accertato e senza alcuno scomputo della contribuzione eventualmente versata in eccesso per ciascun mese);
- ricalcoli le sanzioni e gli interessi dovuti sulla maggiore contribuzione accertata ed evasa, considerando quale dies a quo le medesime decorrenze già applicate nell'avviso di addebito e quale dies ad quem la data del presente provvedimento” (cfr. ordinanza del 21.10.2025). 2 Per tale ragione, neppure è ammissibile l'ordine di esibizione richiesto dal difensore della ricorrente, in quanto relativo a dati già in possesso della parte medesima.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da (C.F./P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Soldi, presso lo studio del quale in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II n. 28, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE – Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito. Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 novembre 2022, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro l'
[...]
, impugnando l'avviso di Controparte_1 addebito n. 33520220000720727000, con cui l ha chiesto il Controparte_2 pagamento di € 61.037,68 a titolo di omessi versamenti per i contributi Gestione
Aziende con lavoratori dipendenti nel periodo compreso tra agosto 2015 e dicembre
2019, oltre sanzioni civili, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Nel merito in via principale:
- annullare e/o revocare e/o comunque dichiarare improduttivo di qualsivoglia effetto l'avviso di addebito N. 335 2022 00007207 27 000 notificato da per € 61.037,68; CP_3 - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, CPA e IVA”.
Si è costituito l' , Controparte_1 contestando la fondatezza del ricorso introduttivo e chiedendone l'integrale rigetto, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. In subordine, condannare parte ricorrente al pagamento delle minori somme che eventualmente si accertino come dovute, in relazione ai titoli di cui all'avviso di addebito impugnato.
Spese ed onorari di lite rifusi.”.
All'udienza del 11 marzo 2025, il Tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva recante il seguente dispositivo:
“il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che il credito vantato dall'
[...]
con l'avviso di addebito n. Controparte_1
33520220000720727000, per contributi, sanzioni e interessi, deve essere rideterminato assumendo come maggiore base imponibile, per il periodo considerato dal titolo, le retribuzioni lorde corrispondenti alle seguenti retribuzioni nette fisse mensili:
- € 1.200,00 netti mensili per;
Persona_1
- € 1.300,00 netti mensili per Persona_2
- € 1.500,00 netti mensili per Persona_3
- € 1.200,00 netti mensili per Persona_4
- € 1.350,00 netti mensili per Persona_5
- € 400,00 netti mensili per Persona_6
- € 2.500,00 netti mensili da gennaio 2015 a febbraio 2018 ed € 2.000,00 netti mensili da marzo a settembre 2018 per Persona_7
- € 1.400,00 netti mensili per Parte_2
- € 160,00 netti mensili per Parte_3
- € 700,00 netti mensili per HE IB Fall;
e detraendo, dalla contribuzione dovuta su tale maggiore imponibile, quella già versata in costanza di rapporto da nonché, per il lavoratore la Parte_1 Per_7 contribuzione complessivamente versata nel medesimo periodo da Bizero Parte_1
S.r.l. e Immobiliare Maldotti S.r.l.. Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della esatta quantificazione delle somme dovute per effetto di tale accertamento. Rigetta, per il resto, il ricorso. Spese al definitivo.”. Disposta la prosecuzione del giudizio, il Tribunale ha concesso termine all' CP_3 per depositare un conteggio delle somme dovute in ragione dell'accertamento svolto dalla sentenza parziale e alla ricorrente per svolgere eventuali controdeduzioni.
2 A fronte delle contestazioni di parte attrice e dei diversi prospetti proposti dall' è stata disposta l'audizione del Funzionario dell'Ente incaricato del CP_3 ricalcolo del credito contributivo e, sulla scorta dei successivi chiarimenti resi con ordinanza del 21.10.20251, è stato assegnato nuovo termine per la produzione dei conteggi definitivi, aggiornati alla data odierna.
Esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato la presente sentenza definitiva.
*
Richiamate le osservazioni svolte nella sentenza parziale in merito alla sussistenza del credito vantato dall' osserva il Tribunale che, in punto di quantum debeatur, i CP_3 conteggi da ultimo prodotti in data 4.12.2025 appaiono immuni da evidenti errori e devono ritenersi attendibili, essendo stati elaborati dall' – soggetto Controparte_2 di per sé tenuto all'imparzialità ex art. 97 co. 2 Cost. – sulla scorta della pronuncia non definitiva e della successiva ordinanza a chiarimenti. Dai prospetti analitici, inoltre, emerge che l' ha tenuto debitamente conto della contribuzione versata e CP_3 risultante dai dati comunicati a mezzo Uniemens, né v'è ragione di dubitare della correttezza di questi ultimi, trattandosi di flussi elaborati e trasmessi dalla medesima parte ricorrente2, che non ha formulato specifiche contestazioni al riguardo.
Ancora, deve considerarsi che in sede di audizione il funzionario ha chiarito CP_3 di avere correttamente considerato – come prescritto dalla sentenza non definitiva e come pure risulta dai prospetti analitici – tutti gli importi già versati dalla ricorrente in corso di rapporto, ivi compresi i contributi formalmente pagati dalla Bizero s.r.l. per il dipendente e in assenza di contribuzione riferibile alla Immobiliare Per_7
3 Maldotti S.r.l.; anche il ricalcolo, poi, è stato opportunamente effettuato “dividendo
l'imponibile netto per la differenza tra il 100% e l'aliquota a carico del lavoratore, con una proporzione matematica (netto:x=90,81:100)” (cfr. verbale del 30.9.2025).
Da ultimo, è corretta anche la scelta di non scomputare dal credito contributivo le sporadiche eccedenze – rispetto alla contribuzione dovuta sulla base del CP_3 compenso netto concordato – indicate nei prospetti analitici, come prescritto dalla sentenza non definitiva e ulteriormente precisato con la successiva ordinanza del
21.10.2025: ciò, giova ribadirlo, è imposto dalla considerazione che la contribuzione mensile “base” dovuta è stata ricalcolata sulla base della retribuzione fissa mensile “base” dichiarata come percepita dai lavoratori, di talché, a fronte dell'occasionale riconoscimento anche in busta paga di importi maggiori rispetto a quelli pattuiti, restano indubbiamente dovuti i relativi maggiori contributi indicati e versati dalla datrice.
Alla luce di quanto sopra, le generiche contestazioni dell'attrice non offrono elementi idonei a fare ritenere necessaria la richiesta CTU contabile, dovendosi considerare pienamente aderente al precetto della sentenza n. 87/2025, oltre che privo di apparenti vizi di calcolo, l'ultimo conteggio depositato dall' CP_3
Per l'effetto, come chiesto in via gradata dall'Ente, il credito per contributi deve essere rideterminato in € 37.898,91, in luogo dell'originaria maggior pretesa di € 38.184,37.
Su tale credito vanno, dunque, ricalcolate anche le sanzioni civili già applicate dall' che sono medio tempore aumentate e vanno quantificate alla data odierna in CP_3
€ 29.088,02: tale statuizione consegue direttamente al rigetto dell'opposizione e all'assenza di contestazioni sul regime sanzionatorio applicato, nonché alla natura del giudizio di accertamento del credito introdotto con il ricorso avverso l'avviso.
La pretesa complessiva dell'Ente, pertanto, ammonta, alla data odierna, a €
66.986,93, cui vanno aggiunti gli ulteriori accessori di legge dalla sentenza al saldo.
*** * ***
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la società ricorrente – integralmente soccombente in ragione della minima rideterminazione del credito contributivo e del complessivo maggior credito derivante dall'applicazione delle incontestate sanzioni civili - deve essere condannata a rifondere all' le spese del CP_3 grado, liquidate in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della
4 controversia, della sua media complessità e dell'attività processuale concretamente esperita.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara che il credito vantato dall' Controparte_1
deve essere rideterminato in € 37.898,91 per contributi,
[...] con conseguente ricalcolo delle sanzioni civili, alla data odierna, in € 29.088,02; per l'effetto, condanna a pagare all' l'importo complessivo di € Parte_1 CP_3
66.986,93, oltre ulteriori accessori come per legge dalla presente pronuncia al saldo.
Condanna a rifondere all' le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 Parte_1 CP_3 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, è stato chiesto il calcolo del “credito per contributi, interessi e sanzioni risultante dall'accertamento di cui alla sentenza parziale n. 87/2025, da redigere secondo i criteri ivi indicati e di seguito precisati:
- assuma come base imponibile, per i lavoratori interessati dall'accertamento e per il periodo oggetto dell'avviso di addebito opposto, la retribuzione lorda corrispondente agli importi fissi mensili netti indicati in sentenza, applicando, ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, l'aliquota di legge e l'inquadramento indicato dall'Azienda (come già fatto nei conteggi depositati);
- non consideri i ratei di tredicesima e quattordicesima anche sul maggiore imponibile lordizzato (nello specifico: consideri come maggiore imponibile il solo risultato della lordizzazione degli importi netti mensili onnicomprensivi di cui alla sentenza e sottragga dalla contribuzione così quantificata tutto quanto già versato per ciascun lavoratore in ragione degli importi dichiarati in busta paga e comunicati all'Ente Previdenziale, entro il limite della contribuzione dovuta sul maggiore imponibile accertato e senza alcuno scomputo della contribuzione eventualmente versata in eccesso per ciascun mese);
- ricalcoli le sanzioni e gli interessi dovuti sulla maggiore contribuzione accertata ed evasa, considerando quale dies a quo le medesime decorrenze già applicate nell'avviso di addebito e quale dies ad quem la data del presente provvedimento” (cfr. ordinanza del 21.10.2025). 2 Per tale ragione, neppure è ammissibile l'ordine di esibizione richiesto dal difensore della ricorrente, in quanto relativo a dati già in possesso della parte medesima.