Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 3898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3898 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03898/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02687/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2687 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alice Colleoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana, 25;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati AR Lodovica Bognetti, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, con domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Chironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità dell'inerzia e del silenzio-inadempimento formatosi, ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 19, comma 6-ter L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., in data 06/07/2025 rispetto all'istanza prot. PG. -OMISSIS- del 06/05/2025 presentata dalla ricorrente per l'annullamento in autotutela ex art. 21nonies L. n. 241/1990 (di seguito “Istanza” o “Istanza Annullamento in Autotutela”, della segnalazione certificata di inizio attività prot. PG. n. -OMISSIS- del 22/10/2024 (pratica n. prog. -OMISSIS-) avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, Corso di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, identificato al foglio -OMISSIS- mappale -OMISSIS-sub. -OMISSIS- (di seguito “SCIA”), come integrata con nota prot. n. -OMISSIS- del 23/11/2024 (di seguito “Relazione Tecnica Integrativa”);
nonché per la condanna
dell'Amministrazione resistente a provvedere sull'istanza mediante l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari al fine di darvi corretto ed integrale adempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 il dott. IG SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 23/04/2024 la ricorrente ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita a rogito Notaio -OMISSIS- di Milano rep. n. -OMISSIS-, racc. n. -OMISSIS-, trascritto presso la conservatoria di Milano 1 ai nn. reg. gen. -OMISSIS-, reg. part. -OMISSIS- per l’acquisto dell’immobile sito in Corso di -OMISSIS- n. -OMISSIS- a Milano, identificato al Foglio -OMISSIS- mappale -OMISSIS-sub. -OMISSIS-, di proprietà dei Sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
La proprietà, in sede di contratto preliminare, garantiva “ la perfetta regolarità edilizia ed urbanistica di quanto in contratto, impegnandosi in ogni caso a tenere indenne la parte promittente acquirente da qualsiasi onere o spesa derivanti dall’inosservanza della normativa urbanistica. ”.
Al di sotto dell’appartamento promesso in vendita, in corrispondenza della camera da letto, vi è la presenza di una cabina di trasformazione elettrica n. -OMISSIS-, in gestione alla società Unareti S.p.A.
Con lettera del 10.07.2024, la ricorrente comunicava ai proprietari la “scoperta” della cabina di trasformazione elettrica, evidenziando al contempo la totale assenza di attestazioni circa la compatibilità di quest’ultima con la destinazione abitativa dell’Immobile soprastante, in ragione dei campi elettromagnetici e delle immissioni sonore prodotte dalla stessa.
Nonostante tale comunicazione, i proprietari omettevano di denunciarne la presenza nella SCIA del 22.10.2024, presentata dal loro tecnico, diretta a sanare le irregolarità edilizie ed urbanistiche dell’immobile relativa anche cambio di destinazione d’uso da uffici ad abitazione.
Il tecnico incaricato dai proprietari, nella Relazione tecnica allegata alla SCIA, attestava che “ il mappale in cui ricade l’u.i. in oggetto è a destinazione precipuamente residenziale (…) e vi è l’assenza nell’immediato intorno di sorgenti di emissione sonora e di attività che possano produrre superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica ” e, con separata Dichiarazione, certificava che, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 13/2001, sarebbero stati rispettati i requisiti acustici passivi come stabilito dal DPCM 5/12/1997.
In ragione di quanto sopra attestato, parte ricorrente, con raccomandata del 14.11.2024, contestava ai proprietari che, in forza del mutamento della destinazione d’uso dell’Immobile verso usi abitativi, sarebbe stato obbligatorio per legge (i) verificare la compatibilità dei campi elettromagnetici prodotti dalla Cabina in questione rispetto alla futura residenza, e (ii) redigere la valutazione previsionale di clima acustico e la relazione attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi.
Evidenziava, altresì, che la presentazione di una corretta pratica edilizia avrebbe imposto al Comune anche la richiesta di un parere ad ARPA, ai fini di ogni necessaria verifica e misurazione dei dati fonometrici ed elettromagnetici.
A seguito di tale contestazione, con successiva nota prot. n. -OMISSIS- del 23.11.2024, i proprietari depositavano agli atti della SCIA, per tramite del tecnico incaricato, una Relazione Tecnica Integrativa in cui davano atto della presenza della cabina chiedendo “la riapertura” della SCIA medesima.
Alla predetta Relazione venivano allegate: una Nota del gestore Unareti S.p.A. del 05.09.2024, attestante la conformità al DPCM 08.07.2003 riguardo al rispetto dei limiti elettromagnetici prodotti dalla cabina e una Relazione del 09.10.2024, dunque antecedente alla protocollazione della SCIA, redatta da un Tecnico competente in acustica, che così concludeva “ NON si evidenzia alcuna necessità di effettuare misurazioni o indagini acustiche specifiche, visto la reale mancanza di sorgenti significative ”.
Contrariamente a quanto sopra attestato, parte ricorrente lamenta l’incompatibilità della presenza della cabina con il cambio di destinazione d’uso da uffici ad abitazione, sia con riferimento all’esposizione ai campi elettromagnetici, sia riguardo all’inquinamento acustico. Produce a tal fine una “Analisi Campo Elettromagnetico” ed una “Relazione Inquinamento Acustico”, entrambe redatte da tecnici di fiducia dalla stessa incaricati.
L’Analisi del Campo Elettromagnetico evidenziava la collocazione della camera da letto in contrasto con quanto previsto dall’art. 4 comma 1 lett. h) L. 36/2001, con incremento della probabilità di effetti negativi sulla salute.
Con riferimento all’impatto acustico della cabina, veniva evidenziata l’omissione della valutazione previsionale del clima acustico, obbligatoriamente prevista dall’art. 119 comma 1 lett. d) del Regolamento Edilizio, in tutti i casi di “ interventi di mutamento di destinazione d’uso, anche di singole unità immobiliari, in usi abitativi ” e l’omissione della relazione tecnica previsionale attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi prevista dall’art. 122 comma 1 del Regolamento Edilizio, che così prevede: “ al fine di garantire la riduzione dell’esposizione al rumore negli ambienti abitativi, i progetti degli interventi di cui all’Articolo 119 comma 1 lettere a), b), c), d) devono essere corredati da una Relazione tecnica previsionale attestante il rispetto dei limiti di legge vigenti in materia di requisiti acustici passivi. ”.
In ragione di quanto sopra, in data 05.06.2025 parte ricorrente inviava, a mezzo pec, istanza ex art. 19 comma 6ter L. 241/90, protocollo PG -OMISSIS- del 06.06.2025.
Attraverso la predetta istanza, parte ricorrente ha chiesto al Comune di Milano “ di voler procedere prontamente e senza ritardo, e comunque entro e non oltre il termine ordinario di 30 giorni dal ricevimento dell’Istanza stessa, ad avviare un procedimento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies L. n. 241/1990 per le opportune verifiche sulla legittimità della SCIA ”.
Alla data del 06.07.2025, il Comune non riscontrava l’istanza.
Veniva altresì inviata in data 07.07.2025, sempre a mezzo pec, intimazione “ all’Amministrazione di dare seguito all’Istanza e per l’effetto avviare, nei successivi 8 giorni, il procedimento ai sensi dell’art. 21-nonies L. n. 241/1990 per l’inibizione degli effetti della SCIA ”.
Anche la predetta diffida non veniva riscontrata.
Parte ricorrente evidenzia l’interesse all’avvio del procedimento in autotutela sia in ragione dei gravi pregiudizi cui la salute della stessa sarebbe esposta a causa della presenza della cabina, in caso di consolidamento definitivo della SCIA, sia per la pendenza di un giudizio, ex art. 281 decies c.p.c., introdotto dai proprietari a seguito del rifiuto della ricorrente di rendersi cessionaria dell’immobile.
A sua volta, la ricorrente ha incardinato altro giudizio innanzi al Tribunale ordinario di Milano, al fine di conseguire pronuncia di nullità del contratto preliminare per violazione di norme imperative.
In ragione di quanto sopra, con ricorso notificato al Comune di Milano in data 16.07.2025 e alla controinteressata in data 21.07.2025, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 2 E 19 COMMA 6TER L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.
Parte ricorrente deduce che con la presentazione dell’istanza di annullamento in autotutela la stessa ha avanzato una richiesta volta a sollecitare l’esercizio dei poteri inibitori ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 4 e 21 nonies L. 241/90. Su tale presupposto, prosegue la ricorrente, in forza del citato art. 19 comma 6 ter L. 241/90, sorgerebbe un obbligo in capo alla Pubblica Amministrazione di provvedere.
Il silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione sarebbe, pertanto, illegittimo. Difatti, il consolidato approdo giurisprudenziale evidenzierebbe, nel caso di specie, l’obbligo dell’amministrazione di avviare e concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Il decorso del termine ordinario di 30 giorni, previsto dall’art. 2 comma 2 della L. 241/90, avrebbe consolidato il silenzio inadempimento del Comune di Milano a fronte dell’istanza sollecitatoria presentata dalla ricorrente.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19 e 21NONIES L. 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 36/2001, DEL D.P.C.M. 08/07/2003 E DEL D.M. 29/05/2008 IN MATERIA DI ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI - VIOLAZIONE E FALSA APPLIZAZIONE DELLA L. 447/1995, DEL D.P.C.M. 14/11/1997, DEL D.P.C.M. 05/12/1997, DEGLI ARTT. 119 E 122 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO.
Nel caso di specie, osserva la ricorrente, sussisterebbero tutte le condizioni per attivare il procedimento di annullamento in autotutela, previsto dall’art. 21 nonies della L. 241/90.
Difatti, il cambio di destinazione d’uso si porrebbe in contrasto con la normativa tecnica in materia di esposizione ai campi elettromagnetici, disciplinata dalla L. 36/2001 e dal relativo D.P.C.M. 08/07/2003, segnatamente con l’art. 4. L’obiettivo di qualità applicabile ai sensi del citato art. 4 DPCM 08/07/2003 è fissato a 3 μT.
La misurazione dei campi elettromagnetici, effettuata da Unareti tra il 2018 e il 2019 ed indicatiti nel rapporto di prova n. -OMISSIS-, evidenzierebbe che i valori rilevati nei punti di misura all’interno della Cabina superano l’obiettivo di qualità per l’esposizione elettromagnetica pari a 3 μT, stabilito ai sensi del citato art. 4 del DPCM 08/07/2003.
Inoltre, l’Immobile ricadrebbe nella c.d. fascia di rispetto delle cabine elettriche, variabile, nella fattispecie, tra un minimo di 1,5 metri ed un massimo di m 2 dalle pareti della cabina (fascia di rispetto indicata nell’Analisi del Campo Elettromagnetico e calcolata su incarico della ricorrente secondo la metodologia indicata dal D.M. 29.05.2008), all’interno della quale è vietata la destinazione d’uso residenziale, in violazione dell’art. 4, comma 1, lett. h) L. 36/2001.
La SCIA, inoltre, sarebbe contrastante con la normativa in materia di inquinamento acustico, dettata dalla L. 447/1995 e dai relativi decreti attuativi - tra cui il DPCM 14/11/1997 sui valori limite delle sorgenti sonore e il DPCM 05/12/1997 sui requisiti acustici passivi. Difatti, l’art. 8 comma 3 L. 447/1995 prevede l’obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione anche di nuovi insediamenti residenziali. In coerenza con la normativa primaria, l’art. 119 comma 1 lett. d) del Regolamento Edilizio comunale vigente impone che “ [a]l fine di consentire la valutazione dell’esposizione al rumore dei recettori”, tutti i progetti che prevedono “interventi di mutamento di destinazione d’uso, anche di singole unità immobiliari, in usi abitativi […] devono essere corredati da un Documento di valutazione previsionale del Clima Acustico, redatto da Tecnico competente in acustica ambientale nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento acustico ”. Il cambio di destinazione d’uso, dunque, imporrebbe la presentazione di una valutazione previsionale del clima acustico, come confermato anche dalla Disposizione di Servizio n. 13 del 30/10/2020.
Sempre con riferimento agli interventi di mutamento di destinazione d’uso, anche di singole unità immobiliari, l’art. 122 comma 1 del Regolamento Edilizio prevede che: “ al fine di garantire la riduzione dell’esposizione al rumore negli ambienti abitativi, i progetti degli interventi di cui all’Articolo 119 comma 1 lettere a), b), c), d) devono essere corredati da una Relazione tecnica previsionale attestante il rispetto dei limiti di legge vigenti in materia di requisiti acustici passivi. ”. Nel caso in esame, dunque, la SCIA avrebbe dovuto essere obbligatoriamente completata con una relazione tecnica previsionale che attestasse il rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al DPCM 05/12/1997.
In definitiva, conclude parte ricorrente, sarebbe evidente che il cambio di destinazione d’uso previsto dalla SCIA non possa essere considerato ammissibile nel caso di specie, stante la carenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge rispetto a quanto (falsamente) dichiarato da parte della Proprietà in sede di presentazione del titolo edilizio.
Le false informazioni e/o omissioni nell’ambito della presentazione del titolo edilizio, secondo parte ricorrente, comporterebbero gravi rischi e pregiudizi sulla salute dei futuri fruitori dell’Immobile, attesa la presenza di sorgenti rumorose che, sulla base della giurisprudenza consolidata, avrebbero effetti deleteri sulla “salute” delle persone, intesa in senso ampio.
Sussisterebbe, pertanto, un interesse pubblico concreto ed attuale alla tutela della salute pubblica tale per cui la Pubblica Amministrazione sarebbe tenuta a dare avvio ad un procedimento in autotutela funzionale a inibire gli effetti della SCIA, al di là del mero ripristino della legalità violata.
L’interesse pubblico alla tutela della salute dei fruitori dell’Immobile dovrebbe ritenersi assolutamente prevalente rispetto all’interesse della Proprietà a vedersi confermati gli effetti della SCIA in questione con riferimento al cambio di destinazione d’uso.
Risulterebbe altresì rispettato il termine ragionevole di 12 mesi previsto dall’art. 21 nonies L. 241/90 per l’esercizio del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, posto che la SCIA è stata presentata in data 22/10/2024, la Relazione Tecnica Integrativa in data 23/11/2024 e che, conseguentemente, il suddetto termine non risulta ad oggi essere ancora decorso.
Sarebbero, dunque, sussistenti tutte le condizioni richieste per legge affinché nel caso di specie la Pubblica Amministrazione provveda ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 4 e 21nonies L. 241/90.
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 75 D.P.R. 445/2000. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 19 COMMA 4 E 21NONIES COMMA 2BIS L. 241/1990.
La SCIA, inoltre, risulterebbe illegittima anche per la falsa rappresentazione dei fatti e la non veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, poiché il tecnico della ricorrente avrebbe:
- omesso inizialmente qualsiasi riferimento alla presenza della cabina elettrica, nonostante i proprietari ne fossero a conoscenza, come comprovato sia dalla comunicazione UNareti S.p.A., dagli stessi compulsata, sia dalla Dichiarazione acustica del tecnico acustico incaricato dalla proprietà;
- avrebbe omesso di dichiarare la presenza, nell’immediato dintorno dell’immobile, di sorgenti di emissione sonora che potessero superare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica.
- avrebbe redatto la Dichiarazione sul Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 13/2001 senza effettuare la Relazione tecnica previsionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 122 comma 1 del Regolamento Edilizio per gli interventi di mutamento di destinazione d’uso, anche di singole unità immobiliari, in usi abitativi;
- avrebbe depositato la lettera del gestore Unareti S.p.A. della Cabina, il quale, riferendosi all’ultima misurazione dei campi elettromagnetici prodotti dalla Cabina effettuata dal gestore tra il 2018 e il 2019, confermava genericamente “il pieno rispetto dei limiti di legge (ai sensi del DPCM del 08 luglio 2003)”, senza tuttavia allegare il rapporto di prova n. -OMISSIS-, da cui, invece, è emerso il mancato rispetto dell’obiettivo di qualità per l’esposizione elettromagnetica pari a 3 μT prevista dall’art. 4 del DPCM 08/07/2003.
La non veritiera prospettazione da parte della Proprietà delle circostanze in fatto in sede di presentazione della SCIA non consentirebbe neppure di configurare in capo ai Proprietari dell’Immobile una posizione di affidamento legittimo né tanto meno un interesse meritevole di tutela.
In ragione di quanto sopra, inoltre, ai sensi dell’art. 21 nonies comma 2-bis L. 241/90, l’annullamento può intervenire anche dopo la scadenza del termine di 12 mesi.
In data 24.07.2025 si costituisce il Comune di Milano con atto di mero stile e successivo deposito di documenti, riservandosi di controdedurre con specifica memoria.
In data 15.09.2025 si costituisce, con memoria di mero stile, la sig.ra -OMISSIS-, quale controinteressata, riservandosi di controdedurre con specifica memoria.
In data 19.09.2025 la controinteressata provvede a depositare memoria difensiva, attraverso la quale dà atto che il Comune di Milano, in data 30.07.2025, ha provveduto a richiedere specifico parere ad PA e che, in ragione di questo, l’amministrazione comunale ha avviato procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L.241/90. Per le suindicate ragioni, a parere della controinteressata sarebbe venuta meno la materia del contendere. Nel merito eccepisce che la ricorrente agirebbe per scopi estranei alla conformità urbanistico-edilizia dell’immobile, il cui uso abitativo, peraltro, non sarebbe mai stato pattuito tra le parti. Sarebbe stata, comunque, garantita la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile, unica precisazione contenuta nel contratto preliminare.
In data 30.09.2025 il Comune di Milano deposita memoria illustrativa delle proprie argomentazioni difensive. Nell’atto difensivo si dà atto che il parere richiesto ad PA, nota prot. arpa_mi.2025.0136900 del 25/08/2025, così conclude: “ il funzionamento della cabina elettrica supera il limite differenziale sia in periodo di riferimento diurno che notturno ”. In ragione di tale rilievo, l’amministrazione comunale ha dato avvio al procedimento ex art. 21 nonies L.241/90. Nella comunicazione si evidenzia la necessità di presentare idonea documentazione progettuale ed in particolare il documento previsionale di clima acustico prescritto dall’art. 119 RE in caso di cambi di destinazione d’uso verso usi abitativi.
Sulla base di quanto sopra descritto, la difesa comunale chiede che vanga dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse.
In vista dell’udienza di discussione, parte ricorrente deposita memoria di replica e il Comune di Milano documentazione avente ad oggetto “Valutazione di clima acustico”.
All’udienza del 21.10.2025 l’affare passa in decisione
DIRITTO
In limine litis va dato atto che con memoria di replica, depositata in data 09.10.2025, la difesa di parte ricorrente rileva che “ nonostante la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 21 nonies L. 241/1990 per l’annullamento in autotutela della SCIA qui contestata, continua a sussistere l’interesse della Sig.ra -OMISSIS- alla prosecuzione dell’odierno giudizio ”. Ciò, osserva parte ricorrente, in considerazione dell’inadempimento del Comune rispetto ai profili di tutela della salute evidenziati nell’istanza sollecitatoria ma non affrontati dal Comune. Gli stessi riguarderebbero:
- l’esposizione ai campi elettromagnetici generati dalla Cabina elettrica posta al di sotto della camera da letto dell’Immobile;
- la tutela dall’inquinamento acustico sotto il profilo edilizio, stante la mancanza di una relazione sui requisiti acustici passivi necessaria ai sensi dell’art. 122 Regolamento Edilizio.
Poiché attraverso la “ Comunicazione di avvio del procedimento in autotutela ”, l’amministrazione comunale si sarebbe limitata ad avanzare ai destinatari la richiesta di presentazione del “ clima acustico ai sensi dell’art. 119 del RE, come suggerito nel suddetto parere di ARPA ”, con la precisazione che “ è necessario produrre idonea documentazione progettuale utile alla verifica, che, successivamente, verrà inoltrata ad ARPA per richiedere un nuovo parere”, la risposta del Comune sarebbe incompleta. Ciò perché PA non si sarebbe espressa “ sui profili legati all’esposizione ai campi magnetici generati dalla Cabina e sulle questioni edilizie collegate ai requisiti acustici passivi ”, richiesti nell’istanza ex art. 19 comma 6ter L. 241/90.
Secondo parte ricorrente, dunque, il Comune avrebbe dovuto valutare direttamente tali aspetti o affidarne la valutazione ad altri organismi. L’Amministrazione Comunale, invece, avrebbe mantenuto il silenzio su tali aspetti.
Sulla base di quanto sopra evidenziato, conclude la ricorrente, sussisterebbe, allo stato, l’interesse della ricorrente alla condanna del Comune a pronunciarsi espressamente sull’Istanza di Annullamento in Autotutela, anche con riferimento agli ulteriori aspetti e, segnatamente, la valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici generati dalla Cabina, nonché alla mancanza della relazione attestante i requisiti acustici passivi ai sensi dell’art. 122 Regolamento Edilizio.
L’assunto è condivisibile e il ricorso merita accoglimento.
In generale, è noto che la tutela del terzo interessato, in materia di SCIA, passa in ogni caso attraverso il meccanismo previsto dall’art. 19 comma 6 ter della L. 241/1990, unica via di tutela esplorabile dal terzo. L’istanza sollecitatoria, presentata ai sensi della predetta disposizione, impone all’amministrazione compulsata di esprimersi su tutti profili di illegittimità evidenziati dal terzo nell’esposto. Si tratta di verifiche incentrate sulla prospettata violazione di norme, a ben vedere, poste a tutela del fondamentale diritto alla salute, con pregiudizio prospettato, da parte ricorrente, in modo non implausibile, oltre che suffragato da elementi di prova dotati di apprezzabile significatività.
In ragione di quanto sopra rilevato, va dunque confermato l’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso.
La circostanza che l’amministrazione abbia effettuato le verifiche ad esse spettanti e si sia espressa con riferimento ad un unico di profilo d’illegittimità, tralasciando le ulteriori verifiche ritualmente sollecitate dalla ricorrente, rende incompleta la risposta comunale, con intuibili ricadute negative sulla situazione giuridica soggettiva del terzo e sui correlati obiettivi di effettività della tutela giurisdizionale sottesi all’impianto normativo in materia di SCIA.
La disciplina generale di cui all’art. 19 della Legge 241/90 non predetermina in senso restrittivo contenuto e modalità delle verifiche cui è chiamata l’amministrazione, “ nell'ottica della tutela dei terzi eventualmente investiti in senso negativo dall'attività che ne forma oggetto ” (Cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 28/01/2025, n.63).
Sussiste, dunque, in materia di SCIA, un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso su tutte le verifiche sollecitate dal terzo ex art. 19 comma 6ter L. 241/90, purché attinenti alla prospettata violazione di norme incidenti in via immediata e diretta sulla posizione differenziata e qualificata del terzo ed afferenti a profili di illegittimità concretamente sufficienti, se ritenuti fondati, a concorrere nella valutazione dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 19 comma 4 L. 241/90.
Sulla base di quanto sopra rilevato, deve ritenersi che, nella vicenda concreta, l’avvio del procedimento in autotutela, con contestuale richiesta al segnalante di presentazione del “ - clima acustico ai sensi dell’art. 119 del RE, come suggerito nel suddetto parere di ARPA ”, se non elusiva dell’obbligo di provvedere, costituisce comunque una risposta parziale poiché tralascia le verifiche specificamente richieste nell’istanza del 05.06.2025 PG -OMISSIS- e, segnatamente, per i profili relativi alla (i) esposizione ai campi elettromagnetici generati dalla Cabina elettrica posta al di sotto della camera da letto dell’Immobile e alla (ii) tutela dall’inquinamento acustico sotto il profilo edilizio ai sensi dell’art. 122 Regolamento Edilizio.
Il Comune deve quindi concludere il procedimento ex art. 19, comma 6-ter, fornendo un riscontro anche in relazione ai profili sopra evidenziati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione.
Assegna al Comune di Milano il termine di 30 giorni, dalla comunicazione della presente sentenza, per concludere il procedimento ex art. 19, comma 6-ter, della Legge n. 241/1990, avviato dalla sig.ra -OMISSIS- con istanza del 05.06.2025 PG -OMISSIS-.
Condanna il Comune di Milano al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR DA RU, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
IG SE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG SE | AR DA RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.