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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice relatore
- dott. Luca Buccheri Giudice riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
20.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 310/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. M.
Parte_1
D'Aponte
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi Controparte_1
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2024 davanti a questa Corte, l'
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 6323/2023 (notificata in data Parte_1
1.02.2024) con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto la domanda proposta da – dipendente della società con la Controparte_1
qualifica e il parametro in atti specificato – tesa ad ottenere, durante il periodo di ferie annuali (per il periodo agosto 2014 – aprile 2021) l'inclusione nella base di computo della retribuzione dovuta delle indennità compensative e perequative di cui all'Accordo
Regionale del 16.12.2011, oltre i ticket mensa, l'indennità di turno ed il premio di risultato con condanna della società al pagamento delle conseguenziali differenze retributive.
In particolare, il Tribunale, anche alla luce delle direttive comunitarie dettate nell'ambito
1 del diritto alle ferie annuali retribuite e dei principi espressi in materia dalla Corte di
Giustizia, ha riconosciuto il diritto dell'odierno appellato di percepire, per detto periodo, una retribuzione comprensiva delle specificate voci di retribuzione variabile, con condanna al pagamento della somma di euro 4336,80 oltre accessori e spese di lite.
Avverso la pronuncia ha proposto gravame l' censurando la sentenza per errata Parte_2
interpretazione letterale dei sopra citati accordi, sostenendo, al contrario, che detti accordi ricolleghino, in quanto voci facenti parte della retribuzione variabile, la corresponsione delle indennità richieste all'effettiva presenza in servizio del dipendente.
Ricostituito il contraddittorio, si è costituito in giudizio il che, resistendo al CP_1
gravame, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo con contestuale motivazione.
*****
L'appello è solo parzialmente fondato e va, pertanto, accolto, nei limiti delle ragioni di seguito specificate.
Il punto sul quale controvertono le parti è se le indennità richieste dal lavoratore in primo grado, ovvero quella perequativa e compensativa, siano da erogare anche nei giorni di ferie fruite dal personale della società appellante nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Osserva il Collegio che la questione debba essere, innanzitutto, risolta alla luce dei principi espressi nell'ambito del diritto dell'Unione (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) e di quelli invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della Direttiva 2003/88 CE testualmente prevede: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali…”.
Orbene, l'espressione “ferie annuali retribuite”, il cui diritto, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, costituisce uno dei principi cardini del diritto sociale dell'Unione, deve essere intesa nel senso di garantire al lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, una situazione che, a livello retributivo, sia quanto più coincidente con quella goduta nei periodi di lavoro.
Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 15 settembre 2011
(causa C-155/10, e altri), una diminuzione della retribuzione nel periodo feriale Per_1
2 potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercizio al suo diritto alle ferie, ponendosi tale eventualità in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia la Corte ha, infatti, chiarito che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria ricada nell'ambito della prassi e delle disposizioni di diritto di ciascun Stato membro, essa, tuttavia, “non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
Pertanto, ad avviso della Corte, qualsiasi elemento della retribuzione - escluso quello diretto a coprire spese occasionali ed accessorie – che compensi il lavoratore delle particolari mansioni che è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, o quelle collegate al suo status personale e professionale, deve essere obbligatoriamente ricompreso nell'ambito dell'ammontare spettante durante il periodo delle ferie annuali.
Posto i principi espressi in ambito comunitario, questa Corte passa, ora, all'esame di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
L'art. 3 dell'Accordo Regionale del 15.12.2011, allo scopo di facilitare il processo di riorganizzazione delle società a capitale pubblico esercenti il trasporto locale e di individuazione di un costo del lavoro omogeneo di cui al precedente art. 2, ha previsto la cessazione degli accordi di II livello vigenti nelle aziende di t.p.l., stabilendo per il personale, in servizio alla data della sua stipula, condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento, attraverso l'erogazione di un'indennità compensativa/perequativa di natura pensionabile, determinata sulla scorta delle prestazioni legate alle mansioni svolte e/o alla presenza.
L'accordo aziendale del 25.07.2012 ha indicato, poi, sotto la dicitura “confluenze delle voci retributive da abrogata contrattazione di II livello”, le singole voci abrogate e converse nell'indennità perequativa e compensativa che, nel caso e nel periodo in esame, risultano pacificamente erogate al lavoratore.
Sulla base di quanto appena esposto, è da ritenersi che le indennità compensative/perequative siano da ricomprendere nel computo dell'indennità da corrispondere in relazione al periodo delle ferie, poiché esse nascono con la finalità di consentire al lavoratore di godere di un trattamento economico equiparabile a quello già in godimento prima dell'approvazione degli accordi, che hanno previsto una modifica del trattamento retributivo.
Perde così di significato la natura delle singole voci ricomprese nelle indennità in oggetto la cui istituzione è proprio connessa ad una esigenza di omogeneizzazione del costo di
3 lavoro e di superamento delle singole specifiche indennità previste dalla contrattazione collettiva aziendale.
Orbene, se si pone a confronto la detta finalità (ovvero il mantenimento di un trattamento equiparabile nel passaggio di discipline economiche) con i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione (diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), risulta chiaro che l'esclusione di tali voci dal computo delle ferie determinerebbe proprio l'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione sovranazionale vuole scongiurare, considerato che l'importo di quanto corrisposto a titolo di tali indennità costituisce una parte rilevante della retribuzione percepita dal lavoratore.
Pertanto, anche a voler concedere, per come dedotto dall'appellante, che tali indennità siano state dagli accordi sopra richiamati collegate esclusivamente alla oggettiva presenza in servizio del lavoratore, ne va dichiarata la nullità e/o illegittimità per contrarietà a norme e principi anche di origine eurounitaria, con la conseguenza che le stesse devono essere riconosciute nel calcolo dell'indennità goduta durante le ferie.
Trattandosi, in sintesi, di indennità che non hanno nessun nesso con modalità occasionali o variabili di espletamento della prestazione, che vanno a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni e sono, indi, assimilabili a quelle “integrazioni collegate (…) alle qualifiche professionali che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo della retribuzione del periodo feriale.
Analoghe considerazioni valgono per l'indennità di turno e per il premio di risultato, ordinariamente connessi all'espletamento dell'attività lavorativa.
Invero l'Accordo Nazionale del 21/05/1981 ha istituito l'indennità di turno, prevedendo la corresponsione giornaliera di L.500 (attualmente pari a € 0,52) al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione.
La stessa è corrisposta, per ogni giornata di effettiva prestazione, al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, al fine di remunerare le peculiarità delle mansioni proprie del predetto personale, nonché la penosità della prestazione svolta su turni avvicendanti, predisposti unilateralmente dall'azienda al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana (domenica compresa).
In sintesi anche l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 deve essere inserita ai fini del calcolo della “retribuzione” da corrispondere nei giorni di ferie, poiché
4 l'indennità giornaliera turnista è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni singola giornata di effettiva presenza.
Venendo alla domanda relativa alla inclusione anche del premio di risultato, deve evidenziarsi che lo stesso è stato istituito con accordo del 12/07/2019.
Come risulta dal verbale istitutivo del suddetto premio, a seguito della riduzione dei turni di lavoro e dell'aumento delle normali percorrenze, è stato istituito il premio di risultato, riconosciuto esclusivamente al personale di macchina e di scorta impiegato sulle linee
Flegree e Vesuviane. Tale premio, riconosciuto per ogni singolo turno di lavoro, è stato riconosciuto solo al personale di macchina e di scorta, per compensare la penosità derivante dallo svolgimento delle mansioni lavorative con un'articolazione differente dei turni, che ha consentito di ridurre il numero dei turni concordati con conseguente aumento di produttività.
È chiaro, quindi, che il riconoscimento del suddetto premio è legato non solo alle modalità di svolgimento delle mansioni, ma anche allo status professionale del lavoratore.
Va, viceversa, rigettata la domanda proposta in relazione ai ticket mensa, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, il diritto alla fruizione del buono pasto
(diversamente dall'indennità di mensa, regolarmente inserita dagli accordi nelle voci facenti parte la nomale retribuzione) non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, diretto a conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. sent. n.5547/2021; Cass. sent. n. 31137/2019).
Sulla base di tali considerazioni, con riferimento alla quantificazione del dovuto, dai conteggi allegati deve essere scorporata la voce non riconosciuta (ticket mensa), sicché la complessiva somma dovuta è pari ad € 3204,30 (secondo gli incontestati conteggi depositati in questo grado di giudizio), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione annuale dei crediti al saldo.
Considerata la novità della questione giuridica trattata ed i contrasti giurisprudenziali in materia all'epoca della instaurazione della lite e la parziale soccombenza stimasi equa una compensazione per metà delle spese del doppio grado.
La parte residua – liquidata in dispositivo segue la prevalente soccombenza
5 dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, condanna l' Parte_1
al pagamento in favore di della minor somma di €
[...] Controparte_1
3204,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio;
3) condanna l' al pagamento della residua metà che liquida in € Parte_2
1000,00 per il primo grado ed euro 800,00 per il grado d'appello, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione all'avv. Biondi dichiaratosi anticipatario.
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice relatore
- dott. Luca Buccheri Giudice riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
20.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 310/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. M.
Parte_1
D'Aponte
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi Controparte_1
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2024 davanti a questa Corte, l'
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 6323/2023 (notificata in data Parte_1
1.02.2024) con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto la domanda proposta da – dipendente della società con la Controparte_1
qualifica e il parametro in atti specificato – tesa ad ottenere, durante il periodo di ferie annuali (per il periodo agosto 2014 – aprile 2021) l'inclusione nella base di computo della retribuzione dovuta delle indennità compensative e perequative di cui all'Accordo
Regionale del 16.12.2011, oltre i ticket mensa, l'indennità di turno ed il premio di risultato con condanna della società al pagamento delle conseguenziali differenze retributive.
In particolare, il Tribunale, anche alla luce delle direttive comunitarie dettate nell'ambito
1 del diritto alle ferie annuali retribuite e dei principi espressi in materia dalla Corte di
Giustizia, ha riconosciuto il diritto dell'odierno appellato di percepire, per detto periodo, una retribuzione comprensiva delle specificate voci di retribuzione variabile, con condanna al pagamento della somma di euro 4336,80 oltre accessori e spese di lite.
Avverso la pronuncia ha proposto gravame l' censurando la sentenza per errata Parte_2
interpretazione letterale dei sopra citati accordi, sostenendo, al contrario, che detti accordi ricolleghino, in quanto voci facenti parte della retribuzione variabile, la corresponsione delle indennità richieste all'effettiva presenza in servizio del dipendente.
Ricostituito il contraddittorio, si è costituito in giudizio il che, resistendo al CP_1
gravame, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo con contestuale motivazione.
*****
L'appello è solo parzialmente fondato e va, pertanto, accolto, nei limiti delle ragioni di seguito specificate.
Il punto sul quale controvertono le parti è se le indennità richieste dal lavoratore in primo grado, ovvero quella perequativa e compensativa, siano da erogare anche nei giorni di ferie fruite dal personale della società appellante nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Osserva il Collegio che la questione debba essere, innanzitutto, risolta alla luce dei principi espressi nell'ambito del diritto dell'Unione (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) e di quelli invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della Direttiva 2003/88 CE testualmente prevede: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali…”.
Orbene, l'espressione “ferie annuali retribuite”, il cui diritto, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, costituisce uno dei principi cardini del diritto sociale dell'Unione, deve essere intesa nel senso di garantire al lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, una situazione che, a livello retributivo, sia quanto più coincidente con quella goduta nei periodi di lavoro.
Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 15 settembre 2011
(causa C-155/10, e altri), una diminuzione della retribuzione nel periodo feriale Per_1
2 potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercizio al suo diritto alle ferie, ponendosi tale eventualità in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia la Corte ha, infatti, chiarito che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria ricada nell'ambito della prassi e delle disposizioni di diritto di ciascun Stato membro, essa, tuttavia, “non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
Pertanto, ad avviso della Corte, qualsiasi elemento della retribuzione - escluso quello diretto a coprire spese occasionali ed accessorie – che compensi il lavoratore delle particolari mansioni che è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, o quelle collegate al suo status personale e professionale, deve essere obbligatoriamente ricompreso nell'ambito dell'ammontare spettante durante il periodo delle ferie annuali.
Posto i principi espressi in ambito comunitario, questa Corte passa, ora, all'esame di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
L'art. 3 dell'Accordo Regionale del 15.12.2011, allo scopo di facilitare il processo di riorganizzazione delle società a capitale pubblico esercenti il trasporto locale e di individuazione di un costo del lavoro omogeneo di cui al precedente art. 2, ha previsto la cessazione degli accordi di II livello vigenti nelle aziende di t.p.l., stabilendo per il personale, in servizio alla data della sua stipula, condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento, attraverso l'erogazione di un'indennità compensativa/perequativa di natura pensionabile, determinata sulla scorta delle prestazioni legate alle mansioni svolte e/o alla presenza.
L'accordo aziendale del 25.07.2012 ha indicato, poi, sotto la dicitura “confluenze delle voci retributive da abrogata contrattazione di II livello”, le singole voci abrogate e converse nell'indennità perequativa e compensativa che, nel caso e nel periodo in esame, risultano pacificamente erogate al lavoratore.
Sulla base di quanto appena esposto, è da ritenersi che le indennità compensative/perequative siano da ricomprendere nel computo dell'indennità da corrispondere in relazione al periodo delle ferie, poiché esse nascono con la finalità di consentire al lavoratore di godere di un trattamento economico equiparabile a quello già in godimento prima dell'approvazione degli accordi, che hanno previsto una modifica del trattamento retributivo.
Perde così di significato la natura delle singole voci ricomprese nelle indennità in oggetto la cui istituzione è proprio connessa ad una esigenza di omogeneizzazione del costo di
3 lavoro e di superamento delle singole specifiche indennità previste dalla contrattazione collettiva aziendale.
Orbene, se si pone a confronto la detta finalità (ovvero il mantenimento di un trattamento equiparabile nel passaggio di discipline economiche) con i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione (diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), risulta chiaro che l'esclusione di tali voci dal computo delle ferie determinerebbe proprio l'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione sovranazionale vuole scongiurare, considerato che l'importo di quanto corrisposto a titolo di tali indennità costituisce una parte rilevante della retribuzione percepita dal lavoratore.
Pertanto, anche a voler concedere, per come dedotto dall'appellante, che tali indennità siano state dagli accordi sopra richiamati collegate esclusivamente alla oggettiva presenza in servizio del lavoratore, ne va dichiarata la nullità e/o illegittimità per contrarietà a norme e principi anche di origine eurounitaria, con la conseguenza che le stesse devono essere riconosciute nel calcolo dell'indennità goduta durante le ferie.
Trattandosi, in sintesi, di indennità che non hanno nessun nesso con modalità occasionali o variabili di espletamento della prestazione, che vanno a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni e sono, indi, assimilabili a quelle “integrazioni collegate (…) alle qualifiche professionali che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo della retribuzione del periodo feriale.
Analoghe considerazioni valgono per l'indennità di turno e per il premio di risultato, ordinariamente connessi all'espletamento dell'attività lavorativa.
Invero l'Accordo Nazionale del 21/05/1981 ha istituito l'indennità di turno, prevedendo la corresponsione giornaliera di L.500 (attualmente pari a € 0,52) al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione.
La stessa è corrisposta, per ogni giornata di effettiva prestazione, al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, al fine di remunerare le peculiarità delle mansioni proprie del predetto personale, nonché la penosità della prestazione svolta su turni avvicendanti, predisposti unilateralmente dall'azienda al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana (domenica compresa).
In sintesi anche l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 deve essere inserita ai fini del calcolo della “retribuzione” da corrispondere nei giorni di ferie, poiché
4 l'indennità giornaliera turnista è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni singola giornata di effettiva presenza.
Venendo alla domanda relativa alla inclusione anche del premio di risultato, deve evidenziarsi che lo stesso è stato istituito con accordo del 12/07/2019.
Come risulta dal verbale istitutivo del suddetto premio, a seguito della riduzione dei turni di lavoro e dell'aumento delle normali percorrenze, è stato istituito il premio di risultato, riconosciuto esclusivamente al personale di macchina e di scorta impiegato sulle linee
Flegree e Vesuviane. Tale premio, riconosciuto per ogni singolo turno di lavoro, è stato riconosciuto solo al personale di macchina e di scorta, per compensare la penosità derivante dallo svolgimento delle mansioni lavorative con un'articolazione differente dei turni, che ha consentito di ridurre il numero dei turni concordati con conseguente aumento di produttività.
È chiaro, quindi, che il riconoscimento del suddetto premio è legato non solo alle modalità di svolgimento delle mansioni, ma anche allo status professionale del lavoratore.
Va, viceversa, rigettata la domanda proposta in relazione ai ticket mensa, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, il diritto alla fruizione del buono pasto
(diversamente dall'indennità di mensa, regolarmente inserita dagli accordi nelle voci facenti parte la nomale retribuzione) non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, diretto a conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. sent. n.5547/2021; Cass. sent. n. 31137/2019).
Sulla base di tali considerazioni, con riferimento alla quantificazione del dovuto, dai conteggi allegati deve essere scorporata la voce non riconosciuta (ticket mensa), sicché la complessiva somma dovuta è pari ad € 3204,30 (secondo gli incontestati conteggi depositati in questo grado di giudizio), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione annuale dei crediti al saldo.
Considerata la novità della questione giuridica trattata ed i contrasti giurisprudenziali in materia all'epoca della instaurazione della lite e la parziale soccombenza stimasi equa una compensazione per metà delle spese del doppio grado.
La parte residua – liquidata in dispositivo segue la prevalente soccombenza
5 dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, condanna l' Parte_1
al pagamento in favore di della minor somma di €
[...] Controparte_1
3204,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio;
3) condanna l' al pagamento della residua metà che liquida in € Parte_2
1000,00 per il primo grado ed euro 800,00 per il grado d'appello, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione all'avv. Biondi dichiaratosi anticipatario.
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
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