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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 29/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 849/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 849/2020 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. MOSA ANDREA;
ATTRICE contro
C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. LENZI ILARIA;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – azione di adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo assicurativo – assicurazione contro i danni derivanti da furti. Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 51/2022 del
15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice.
Ciò chiarito, la parte convenuta ha agito in sede monitoria nei confronti dell'odierna attrice, chiedendo la condanna della stessa al pagamento in proprio favore della “somma di Euro 16.665,00, aumentata degli interessi di mora al tasso legale dalla data indicata nell'atto di quietanza del 28/06/2019 sino alla data di deposito del presente ricorso e applicazione degli interessi di mora al tasso commerciale per il periodo successivo sino alla data dell'effettivo pagamento in virtù di quanto di-sposto dall'art.
1284 comma 4 c.c.”, a titolo di indennizzo assicurativo dovuto in ragione della polizza n. 40078912001040, conclusa con l'opposta il 23.07.2018 e avente ad oggetto la copertura contro il rischio di furti del contenuto del fabbricato sito in Follonica via Curiel n. 1, e del sinistro occorso il 19.02.2019, costituito dal furto dei beni della creditrice presenti nel magazzino sito in Via Curiel n. 1 in
Follonica.
Con decreto ingiuntivo n. 246/2020 il Tribunale di Grosseto ha accolto la domanda della ricorrente.
La ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo, contestando i fatti allegati dalla controparte e rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito revocare, annullare ovvero dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 246/2020 emesso in data 19.03.2020 dal Tribunale di
Grosseto e rigettarne la relativa domanda, per i motivi meglio indicati nel corpo dell'atto, in quanto infondata in fatto ed in diritto e perché non provata - in via principale, dichiarando che nulla è dovuto a - in via subordinata, previo Controparte_2 annullamento del contestato contratto intervenuto, dichiarando l'insussistenza del credito dedotto dall'opposta”.
La parte convenuta si è costituita, contestando le difese dell'attrice e rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito, disattesa ogni diversa e contraria deduzione, istanza ed eccezione, riconoscere e dichiarare che la , Controparte_2
nella persona del suo amministratore e rappresentante pro tempore, ha diritto a ricevere dalla
l'indennizzo di Euro 16.665,00 come indicato nell'atto di Parte_1
quietanza predisposto dalla stessa Compagnia e sottoscritto in data 28/06/2019 dal legale rappresentante della società opposta, in virtù della polizza in essere tra le parti al mo-mento della verificazione del furto per cui è causa;
Confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.
246/2020 emesso dal Tribunale in intestazione”.
Ciò posto, secondo la prospettazione di parte convenuta, questa ha concluso con la in data 23.07.2018 la polizza n. Parte_1
40078912001040, con cui ha ottenuto la copertura assicurativa contro il rischio di furto dei beni contenuti nel fabbricato sito in Follonica Via Curiel n.
1, utilizzato dalla società convenuta come magazzino per il ricovero delle proprie attrezzature e beni strumentali all'esercizio dell'impresa, per un massimale di 20.000,00 euro;
inoltre, in data 19.02.2019 i beni presenti nel suddetto fabbricato, di proprietà della convenuta, sarebbero stati asportati da ignoti e il 20.02.2019 il legale rappresentante della società convenuta ha proceduto alla relativa denuncia presso i competenti uffici;
secondo la prospettazione della convenuta, i beni asportati sarebbero quelli indicati nella fattura n. 40/2018 emessa da La Fenice 2000 S.r.l. e nelle fatture n. 291/2018
e 294/2018 emesse dalla;
infine, la convenuta allega che ha Parte_2
raggiunto un accordo transattivo con la società attrice, come da atto di quietanza del 28.06.2019 emessa dal legale rappresentante della società convenuta e che l'attrice non ha pagato l'indennizzo dovuto in base al contratto di assicurazione. La convenuta ha contestato specificamente che il furto sia avvenuto, che i beni indicati da controparte fossero di proprietà della convenuta e che fossero presenti nel magazzino al tempo dell'asserito furto, nonché di avere concluso un atto di transazione con la convenuta sulla liquidazione dell'indennizzo richiesto e ha contestato altresì l'entità del danno lamentato e il valore dei beni asseritamente sottratti alla convenuta.
In punto di diritto, va evidenziato che colui che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione è tenuto ad allegare e a provare la fonte del credito azionato e l'esigibilità dello stesso, allegando l'inadempimento del convenuto, il quale è tenuto ad allegare e a provare l'adempimento o altro fatto estintivo dell'obbligazione (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie, la parte attrice, domandando il pagamento dell'indennizzo dovuto in base al contratto assicurativo sopra richiamato, è tenuta ad allegare e a provare sia la sussistenza del contratto assicurativo sia il sinistro che, in base a tale contratto, integra il diritto all'indennizzo.
Ciò chiarito in diritto, deve ritenersi che la parte convenuta non abbia fornito la prova sufficiente dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato.
Dalla documentazione in atti risulta che la società convenuta ha concluso con la polizza n. 40078912001040, avente decorrenza dal Parte_1
23.07.2018 al 23.07.2019 a mezzo della quale la società convenuta, tra i vari rischi assicurati, ha ottenuto la copertura del rischio contro i furti dei beni costituenti il contenuto del fabbricato sito in Follonica via Curiel n. 1, entro il limite del massimale di 20.000,00 euro (cfr. all. 1 fasc. monitorio).
Non risulta prodotto il testo delle condizioni generali del contratto di assicurazione in esame.
Secondo la prospettazione della convenuta, la stessa avrebbe sofferto un furto a opera di ignoti nella notte del 19.02.2019 e che ha riguardato i beni mobili descritti nelle fatture n. 40/2018 emessa da La Fenice 2000 S.r.l. e nelle fatture n. 291/2018 e 294/2018 emesse dalla e che, a riprova di tali fatti, Parte_2
la parte attrice avrebbe concluso un atto transattivo con cui ha riconosciuto alla convenuta l'importo di 16.665,00 euro a titolo di indennizzo.
Innanzi tutto, va osservato che la transazione invocata dalla convenuta non appare sussistere, come correttamente eccepito dalla parte attrice.
Ai sensi dell'art. 1965 comma 1 c.c., la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Secondo l'art. 1967 c.c., il contratto di transazione va provato per iscritto, salvo l'art. 1350 n. 12 c.c.
Ciò importa che la prova dell'esistenza della transazione non può fornirsi a mezzo di presunzioni o di testimoni (cfr. Cass. Civ. n. 5344/2000) ma, di contro, può essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso anche solo tacito, purchè univoco, dell'altra parte manifestato mediante attuazione integrale dei relativi patti (cfr. Cass. Civ. n.
1627/2018).
Inoltre, l'eventuale mancanza di sottoscrizione del testo del contratto ad opera di una delle parti può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la produzione della stessa in giudizio o l'intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali (cfr. Cass. Civ. n. 18489/2020).
Ebbene, nel caso di specie, secondo la parte convenuta, la transazione sarebbe rappresentata dall'atto di quietanza sottoscritto da quale legale Parte_3
rappresentante della società convenuta, privo di ogni sottoscrizione della parte attrice, recante la data del 28.06.2019 (cfr. all. 3 fasc. monitorio).
Tale scrittura non può costituire una transazione, come invece ritenuto dalla parte convenuta. In linea generale, va sottolineato che “La quietanza costituisce atto unilaterale ricettizio che contiene esclusivamente il riconoscimento da parte del creditore di avere riscosso quanto è stato pagato dal debitore. Da essa, pertanto, non può di regola desumersi
l'esistenza di una volontà del creditore transattiva o di rinuncia ad altre pretese, salvo che questa non risulti da speciali elementi e dal complessivo tenore del documento” (Cass. Civ.
n. 4688/2003; Cass. Civ. n. 12825/2004).
Con specifico riferimento alle quietanze predisposte da enti assicurativi, la giurisprudenza di legittimità ha osservato, in coerenza con il principio generale sopra richiamato, che “La quietanza rilasciata ad un istituto assicuratore può assumere natura e consistenza di contratto transattivo, ove risulti la comune volontà delle parti di evitare ogni contesa mediante reciproche concessioni (indipendentemente dall'equivalenza tra il "datum" e il "retentum") in relazione ad un dissenso sia pure potenziale” (Cass. Civ. n.
6724/2000).
Ciò chiarito, va osservato che, nel caso di specie, la quietanza prodotta dalla convenuta non è sottoscritta dalla parte attrice, sicché il documento prodotto non appare contenere un accordo contrattuale.
Inoltre, alcun elemento contenuto nella scrittura consente di desumere che le parti abbiano proceduto a reciproche concessioni, funzionali ad addivenire a un accordo transattivo.
Ancora, non risulta che quanto stabilito nella quietanza abbia avuto integrale esecuzione ad opera della parte attrice la quale ha invece negato il pagamento dell'indennizzo chiesto dalla convenuta (cfr. all. 4 fasc. attrice), sicché, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, il difetto di sottoscrizione della scrittura ad opera della società assicuratrice non risulta superato dal consenso tacito derivante dall'integrale esecuzione di quanto contenuto nella quietanza, avendo la stessa convenuta dedotto la mancata esecuzione del pagamento indicato in quietanza. Né la parte attrice ha utilizzato la scrittura in giudizio per ottenerne l'esecuzione, essendo stata la parte convenuta a richiedere l'esecuzione del pagamento oggetto della quietanza.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve escludersi che sussista tra le parti una transazione sulla controversia, oggetto di questo giudizio, né tale transazione può essere costituita dalla quietanza prodotta dalla convenuta in sede monitoria.
Inoltre, va osservato che, alla luce dell'art. 1967 c.c., la prova dell'esistenza della transazione non può essere raggiunta a mezzo di presunzioni o di testimoni.
I rilievi svolti importano l'infondatezza della deduzione di parte convenuta circa l'esistenza di un accordo con la parte attrice per la definizione della lite che consentirebbe di desumere il diritto della prima al pagamento dell'invocato indennizzo.
Ciò importa l'assorbimento della domanda proposta da parte attrice in via subordinata e finalizzata a ottenere l'annullamento dell'accordo transattivo, ove ritenuto esistente, posto che la sussistenza della transazione invocata da parte convenuta deve escludersi per le ragioni enunciate.
Ciò chiarito, deve ritenersi che la parte convenuta non abbia fornito adeguata prova della stessa sussistenza del sinistro, in particolare del fatto che i beni asseritamente sottratti da ignoti fossero presenti effettivamente nel fabbricato di Via Curiel 1 Follonica nella notte del 19.02.2019.
Sul punto, va osservato che la denuncia penale effettuata dal legale rappresentante della società convenuta in data 20.02.2019 non può assumere alcun valore probatorio al fine di provare il sinistro e ciò in coerenza con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni e i documenti provenienti dalla parte che voglia giovarsene non possono fondare elementi probatori in favore della stessa (cfr. Cass. Civ. n. 19820/2023; Cass. Civ. n. 2817/2022; Cass. Civ. n. 31173/2018; Cass. Civ. n. 8290/2016; Cass.
Civ. n. 9885/00).
Né può presumersi la presenza dei beni presso il locale sopra indicato in ragione della fatture n. 40/2018, emessa da (cfr. all. 3 Controparte_2
fasc. convenuta), e delle fatture n. 291/2018 e 294/2018, emesse dalla
[...]
(cfr. all.ti 2, 4 fasc. convenuta), che, secondo la parte convenuta, Pt_2
costituirebbero la prova dell'acquisto dei beni a proprio favore.
Innanzi tutto, va osservato che la mera fattura non può consentire di presumere che i beni in essa descritti siano stati portati e collocati presso il locale di via Curiel 1 Follonica prima della notte del 19.02.2019 e comunque fino a tale momento, non essendovi alcun nesso logico ed empirico tra l'acquisto di un bene e la sua presenza in una precisa data in un luogo.
Inoltre, deve osservarsi che lo stesso valore probatorio delle fatture appare gravemente compromesso.
Invero, all'udienza del 09.07.2024 titolare dell'impresa Testimone_1
individuale (cfr. visura in allegato 3 fasc. attrice), escusso come Parte_2
testimone, alla domanda “DCV che tutte le fatture n. 291/2018 e n. 294/2018 che vi si mostrano (doc. 3 pag. 167 e pag. 171) sono state redatte da persone estranee alla
[...]
P.Iva di cui lei era il titolare e che nel 2018 l'impresa Pt_2 P.IVA_3 Parte_2
era inattiva e la partita iva cessata?”, ha risposto “Si tratta di fatture false fatte da persone che non conosco. Confermo che nel 2018 la era inattiva e la partita Parte_2
IVA era cessata” e alla domanda “DCV che la P.Iva Parte_2 P.IVA_3
mai ha venduto o ceduto a La Fenice 2000 S.r.l., con sede in Follonica (Gr) Via Praga, i beni indicati nelle fatture di cui al capitolo precedente?”, il teste ha confermato tale circostanza.
Inoltre, il teste ha negato di avere apposto le sottoscrizioni apposte sulle fatture della , in particolare quelle vicino al segno “Pagato” e ha Parte_2 negato di avere apposto i segni grafici a penna presenti sulla fattura n.
294/2018.
Le dichiarazioni del teste appaiono attendibili, in quanto non Tes_1
smentite da elementi probatori di segno contrario, e trattandosi di soggetto che non ha alcun interesse nella presente controversia.
Dunque, le fatture della , prodotte dalla convenuta per individuare Parte_2
i beni asportati nella notte del 19.02.2019, appaiono prive di qualsiasi valore probatorio, essendo state disconosciute dallo stesso soggetto che rappresentava l'impresa e che quindi le avrebbe emesse. Parte_2
Ciò importa che le fatture apparentemente riferibili alla non solo Parte_2
non hanno attitudine a provare che i beni in esse descritti fossero nel fabbricato di Via Curiel n. 1 di Follonica alla data del 19.02.2019, ma esse risultano radicalmente inidonee a provare che i beni in questione siano stati acquistati dalla società convenuta.
Quanto alla fattura n. 40/2018 emessa da va osservato Controparte_2
che la fattura non risulta sottoscritta dalla società che l'ha emessa, risultando sottoscritta solo da odierna convenuta, sicché il Controparte_2
documento prodotto non appare riconducibile al soggetto che lo avrebbe emesso.
Inoltre, deve rilevarsi che è società gestita Controparte_2
dall'amministratore unico il quale è legale rappresentante Parte_3
anche della società convenuta (cfr. all. 3 fasc. Controparte_3
attrice).
Inoltre, è proprietario del 99% delle quote sociali de Parte_3 [...]
(la restante quota dell'1% è di . CP_2 Persona_1
Peraltro, va osservato che, a fronte della contestazione mossa dall'attrice sulla effettività delle operazioni riconducibili alle fatture prodotte dalla convenuta, quest'ultima non ha fornito alcuna solida prova documentale dell'effettivo pagamento dell'importo indicato nella fattura in esame.
In definitiva, lo stretto collegamento esistente tra le due società, entrambe gestite da l'assenza di prova del pagamento dell'importo Parte_3
indicato in fattura ad opera della convenuta e l'assenza di sottoscrizione della fattura n. 40/2018 rendono questa scarsamente idonea, sul piano probatorio, a dimostrare l'effettivo trasferimento dei beni descritti alla società convenuta e, comunque, deve escludersi ogni valore probatorio della fattura per provare che i beni in essa indicati fossero presenti al momento del furto presso il locale di via Curiel n. 1 di Follonica.
Inoltre, va osservato che la convenuta non ha fornito alcuna solida prova circa il fatto che i beni descritti nelle fatture siano stati effettivamente consegnati ad essa.
Va altresì osservato che i testi assunti in corso di causa in favore di parte convenuta non hanno fornito elementi sufficienti per superare le criticità sopra evidenziate.
Invero, il teste legato a legale Testimone_2 Parte_3
rappresentante della società convenuta da stretti rapporti familiari, essendone il cognato, all'udienza del 20.12.2022, ha riferito che, pur non avendo assistito al furto, la mattina del 19.02.2019, recatosi presso la sede della società convenuta, ha visto che la porta del fabbricato era spalancata e che “mancava tutto”; inoltre, il teste, alla domanda “DCV se, nel periodo marzo 2017 – dicembre
2018, il signor le disse di essere riuscito, tramite un suo conoscente, Parte_3
residente in [...], a reperire in detta Regione alcune attrezzature da impiegare nei cantieri ad un prezzo conve-niente e che per questo si sarebbe dovuto recare sul posto per ritirarle”, ha riferito che “è vero, non ricordo la data precisa, confermo il periodo temporale indicato. La persona da cui doveva comprare le attrezzature si chiamava Tes_1
ma non conosco il cognome, costui si è presentato come un imprenditore. Le attrezzatture erano martelli pneumatici, dei montacarichi, betoniere, alcune cose erano nelle scatole e davo una mano a caricare, era tanta roba. Alcune cose sono rimaste negli scatoloni e non abbiamo fatto in tempo a usarle”, evidentemente riferendosi il teste all'acquisto di beni che la convenuta avrebbe effettuato dalla di Parte_2 Tes_1
fatto confermato dal teste, rispondendo in controprova al capitolo
[...]
n. 2 articolato da parte attrice nella seconda memoria istruttoria (“DCV che la
P.Iva mai ha venduto o ceduto a Fenice 2000 S.r.l., con Parte_2 P.IVA_3
sede in Follonica (Gr) Via Praga, i beni indicati nelle fatture di cui al capitolo precedente”), riferendo: “non è vero, ha venduto i beni indicati nelle fatture alla
[...]
Questo lo so in quanto ero presente quando sono stati acquistati tali Controparte_2
beni, il mio cognato pagava in contanti e il venditore emetteva le fatture in esame”.
Le dichiarazioni rese dal suddetto teste, relativamente all'operazione di acquisto che la convenuta avrebbe effettuato con la Controparte_4
non appaiono attendibili, dovendosi considerare più attendibili le
[...]
dichiarazioni rese proprio da all'udienza del 09.07.2024, in Testimone_1
precedenza richiamate, con le quali lo stesso ha smentito ogni operazione di vendita di cui alle fatture prodotte dalla convenuta in favore di quest'ultima, trattandosi di soggetto estraneo alla controversia odierna e privo di legami di parentela con il legale rappresentante della società convenuta.
Dunque, le dichiarazioni rese dal teste in ordine Testimone_2
all'acquisto operato dalla convenuta presso la , non appaiono Parte_2
attendibili.
Ininfluenti ai fini della decisione sono le deposizioni dei testi Tes_3
vicebrigadiere dei Carabinieri della Stazione di Gavorrano, il quale ha solamente confermato di avere apposto di suo pugno le scritte in penna apposte sulla fattura n. 294/2018 prodotta in sede di denuncia da Pt_3
dovendosi comunque negare qualsiasi efficacia probatoria a tale
[...]
fattura per le ragioni prima enunciate. Analogamente, ininfluente è la deposizione del teste Testimone_4
Carabiniere in servizio alla Compagnia Carabinieri di Follonica, il quale ha solo confermato che il 19.02.2019, in sede di sopralluogo dopo la chiamata del ha trovato la porta di ingresso al magazzino usato dalla convenuta Pt_3
aperto e con segni di effrazione, circostanza che comunque non consente di desumere alcunché circa il contenuto che il fabbricato aveva al tempo dell'asserito furto.
Quanto alla deposizione, resa all'udienza del 22.02.2023, dal teste Per_1
cognato di e titolare dell'1% delle quote sociali de
[...] Parte_3 [...]
lo stesso ha confermato l'acquisto ad opera della Controparte_2
convenuta dei beni indicati nella fattura n. 40/2018.
Nondimeno, va osservato che le considerazioni in precedenza svolte circa le carenze sul piano probatorio di tale fattura e lo stretto rapporto di parentela tra il teste e il nonché la titolarità di quote sociali nella società Pt_3 [...]
che avrebbe effettuato la vendita, rendono il teste poco Controparte_2
attendibile, posto che la partecipazione sociale del teste al capitale sociale della suddetta società può fondare un interesse economico del teste a confermare l'avvenuta vendita dei beni, essendo questa fonte di potenziali ricavi per la società venditrice.
Infine, va ritenuta inattendibile la deposizione resa dal teste Tes_5
, titolare della quota dell'1% del capitale de
[...] Controparte_2
e moglie di dal 2006, posto che la stessa, da un lato, ha
[...] Parte_3
confermato l'operazione di cui alla fattura n. 40/2018 e, dall'altro lato, ha dichiarato di essere a conoscenza di questo fatto in quanto riferitole dal marito legale rappresentante della società convenuta, negando di Parte_3
avere conoscenza dei dettagli dell'operazione (“preciso che so il fatto oggetto di domanda in quanto me lo ha riferito mio marito, non mi ha parlato specificamente della fattura n. 40 mostratami né di quali specifici beni o attrezzi siano stati ceduti a
[...]
, so solo che tale cessione c'è stata per le ragioni che ho illustrato”). CP_2
In definitiva, le prove testimoniali assunte nell'interesse della convenuta non appaiono sufficienti per dimostrare l'accadimento del furto allegato dalla convenuta.
Le prove documentali prodotte dalla convenuta e quelle testimoniali assunte nell'interesse di questa non sono sufficienti per affermare che il sinistro allegato dalla convenuta sia effettivamente avvenuto e che lo stesso abbia riguardato i beni oggetto delle fatture in precedenza richiamate.
Peraltro, va osservato che la mancata allegazione e prova dei criteri fissati dal contratto di assicurazione per la liquidazione dell'indennizzo e l'impossibilità di apprezzare il valore dei beni dedotti dalla convenuta al tempo dell'asserito furto, in ragione dell'inidoneità probatoria delle fatture prodotte, comportano altresì che il quantum dell'indennizzo richiesto dalla convenuta non risulta compiutamente provato.
Pertanto, in difetto di prova del sinistro e del valore dell'indennizzo spettante in base al rapporto assicurativo, deve concludersi che non è stata fornita dalla convenuta la prova sufficiente del credito azionato nel presente giudizio.
Di conseguenza, va revocato il decreto ingiuntivo n. 246/2020, emesso da questo Tribunale il 19.03.2020, e vanno respinte le domande proposte dalla parte convenuta in quanto infondate, nulla essendo dovuto a questa dalla parte attrice per il sinistro dedotto nel ricorso monitorio.
Come evidenziato in precedenza, resta assorbita la domanda subordinata proposta da parte attrice e volta a ottenere l'annullamento della transazione dedotta da parte convenuta, essendo stata condizionata tale domanda all'accertamento dell'effettiva esistenza di tale transazione, esistenza che va negata. Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 849/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 246/2020, emesso da questo Tribunale il
19.03.2020;
2) respinge tutte le domande, eccezioni e istanze proposte dalla parte convenuta;
3) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che si liquidano nella somma di 165,15 euro a titolo di esborsi e nella somma di 5.077,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 28.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 849/2020 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. MOSA ANDREA;
ATTRICE contro
C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. LENZI ILARIA;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – azione di adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo assicurativo – assicurazione contro i danni derivanti da furti. Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 51/2022 del
15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice.
Ciò chiarito, la parte convenuta ha agito in sede monitoria nei confronti dell'odierna attrice, chiedendo la condanna della stessa al pagamento in proprio favore della “somma di Euro 16.665,00, aumentata degli interessi di mora al tasso legale dalla data indicata nell'atto di quietanza del 28/06/2019 sino alla data di deposito del presente ricorso e applicazione degli interessi di mora al tasso commerciale per il periodo successivo sino alla data dell'effettivo pagamento in virtù di quanto di-sposto dall'art.
1284 comma 4 c.c.”, a titolo di indennizzo assicurativo dovuto in ragione della polizza n. 40078912001040, conclusa con l'opposta il 23.07.2018 e avente ad oggetto la copertura contro il rischio di furti del contenuto del fabbricato sito in Follonica via Curiel n. 1, e del sinistro occorso il 19.02.2019, costituito dal furto dei beni della creditrice presenti nel magazzino sito in Via Curiel n. 1 in
Follonica.
Con decreto ingiuntivo n. 246/2020 il Tribunale di Grosseto ha accolto la domanda della ricorrente.
La ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo, contestando i fatti allegati dalla controparte e rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito revocare, annullare ovvero dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 246/2020 emesso in data 19.03.2020 dal Tribunale di
Grosseto e rigettarne la relativa domanda, per i motivi meglio indicati nel corpo dell'atto, in quanto infondata in fatto ed in diritto e perché non provata - in via principale, dichiarando che nulla è dovuto a - in via subordinata, previo Controparte_2 annullamento del contestato contratto intervenuto, dichiarando l'insussistenza del credito dedotto dall'opposta”.
La parte convenuta si è costituita, contestando le difese dell'attrice e rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito, disattesa ogni diversa e contraria deduzione, istanza ed eccezione, riconoscere e dichiarare che la , Controparte_2
nella persona del suo amministratore e rappresentante pro tempore, ha diritto a ricevere dalla
l'indennizzo di Euro 16.665,00 come indicato nell'atto di Parte_1
quietanza predisposto dalla stessa Compagnia e sottoscritto in data 28/06/2019 dal legale rappresentante della società opposta, in virtù della polizza in essere tra le parti al mo-mento della verificazione del furto per cui è causa;
Confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.
246/2020 emesso dal Tribunale in intestazione”.
Ciò posto, secondo la prospettazione di parte convenuta, questa ha concluso con la in data 23.07.2018 la polizza n. Parte_1
40078912001040, con cui ha ottenuto la copertura assicurativa contro il rischio di furto dei beni contenuti nel fabbricato sito in Follonica Via Curiel n.
1, utilizzato dalla società convenuta come magazzino per il ricovero delle proprie attrezzature e beni strumentali all'esercizio dell'impresa, per un massimale di 20.000,00 euro;
inoltre, in data 19.02.2019 i beni presenti nel suddetto fabbricato, di proprietà della convenuta, sarebbero stati asportati da ignoti e il 20.02.2019 il legale rappresentante della società convenuta ha proceduto alla relativa denuncia presso i competenti uffici;
secondo la prospettazione della convenuta, i beni asportati sarebbero quelli indicati nella fattura n. 40/2018 emessa da La Fenice 2000 S.r.l. e nelle fatture n. 291/2018
e 294/2018 emesse dalla;
infine, la convenuta allega che ha Parte_2
raggiunto un accordo transattivo con la società attrice, come da atto di quietanza del 28.06.2019 emessa dal legale rappresentante della società convenuta e che l'attrice non ha pagato l'indennizzo dovuto in base al contratto di assicurazione. La convenuta ha contestato specificamente che il furto sia avvenuto, che i beni indicati da controparte fossero di proprietà della convenuta e che fossero presenti nel magazzino al tempo dell'asserito furto, nonché di avere concluso un atto di transazione con la convenuta sulla liquidazione dell'indennizzo richiesto e ha contestato altresì l'entità del danno lamentato e il valore dei beni asseritamente sottratti alla convenuta.
In punto di diritto, va evidenziato che colui che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione è tenuto ad allegare e a provare la fonte del credito azionato e l'esigibilità dello stesso, allegando l'inadempimento del convenuto, il quale è tenuto ad allegare e a provare l'adempimento o altro fatto estintivo dell'obbligazione (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie, la parte attrice, domandando il pagamento dell'indennizzo dovuto in base al contratto assicurativo sopra richiamato, è tenuta ad allegare e a provare sia la sussistenza del contratto assicurativo sia il sinistro che, in base a tale contratto, integra il diritto all'indennizzo.
Ciò chiarito in diritto, deve ritenersi che la parte convenuta non abbia fornito la prova sufficiente dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato.
Dalla documentazione in atti risulta che la società convenuta ha concluso con la polizza n. 40078912001040, avente decorrenza dal Parte_1
23.07.2018 al 23.07.2019 a mezzo della quale la società convenuta, tra i vari rischi assicurati, ha ottenuto la copertura del rischio contro i furti dei beni costituenti il contenuto del fabbricato sito in Follonica via Curiel n. 1, entro il limite del massimale di 20.000,00 euro (cfr. all. 1 fasc. monitorio).
Non risulta prodotto il testo delle condizioni generali del contratto di assicurazione in esame.
Secondo la prospettazione della convenuta, la stessa avrebbe sofferto un furto a opera di ignoti nella notte del 19.02.2019 e che ha riguardato i beni mobili descritti nelle fatture n. 40/2018 emessa da La Fenice 2000 S.r.l. e nelle fatture n. 291/2018 e 294/2018 emesse dalla e che, a riprova di tali fatti, Parte_2
la parte attrice avrebbe concluso un atto transattivo con cui ha riconosciuto alla convenuta l'importo di 16.665,00 euro a titolo di indennizzo.
Innanzi tutto, va osservato che la transazione invocata dalla convenuta non appare sussistere, come correttamente eccepito dalla parte attrice.
Ai sensi dell'art. 1965 comma 1 c.c., la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Secondo l'art. 1967 c.c., il contratto di transazione va provato per iscritto, salvo l'art. 1350 n. 12 c.c.
Ciò importa che la prova dell'esistenza della transazione non può fornirsi a mezzo di presunzioni o di testimoni (cfr. Cass. Civ. n. 5344/2000) ma, di contro, può essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso anche solo tacito, purchè univoco, dell'altra parte manifestato mediante attuazione integrale dei relativi patti (cfr. Cass. Civ. n.
1627/2018).
Inoltre, l'eventuale mancanza di sottoscrizione del testo del contratto ad opera di una delle parti può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la produzione della stessa in giudizio o l'intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali (cfr. Cass. Civ. n. 18489/2020).
Ebbene, nel caso di specie, secondo la parte convenuta, la transazione sarebbe rappresentata dall'atto di quietanza sottoscritto da quale legale Parte_3
rappresentante della società convenuta, privo di ogni sottoscrizione della parte attrice, recante la data del 28.06.2019 (cfr. all. 3 fasc. monitorio).
Tale scrittura non può costituire una transazione, come invece ritenuto dalla parte convenuta. In linea generale, va sottolineato che “La quietanza costituisce atto unilaterale ricettizio che contiene esclusivamente il riconoscimento da parte del creditore di avere riscosso quanto è stato pagato dal debitore. Da essa, pertanto, non può di regola desumersi
l'esistenza di una volontà del creditore transattiva o di rinuncia ad altre pretese, salvo che questa non risulti da speciali elementi e dal complessivo tenore del documento” (Cass. Civ.
n. 4688/2003; Cass. Civ. n. 12825/2004).
Con specifico riferimento alle quietanze predisposte da enti assicurativi, la giurisprudenza di legittimità ha osservato, in coerenza con il principio generale sopra richiamato, che “La quietanza rilasciata ad un istituto assicuratore può assumere natura e consistenza di contratto transattivo, ove risulti la comune volontà delle parti di evitare ogni contesa mediante reciproche concessioni (indipendentemente dall'equivalenza tra il "datum" e il "retentum") in relazione ad un dissenso sia pure potenziale” (Cass. Civ. n.
6724/2000).
Ciò chiarito, va osservato che, nel caso di specie, la quietanza prodotta dalla convenuta non è sottoscritta dalla parte attrice, sicché il documento prodotto non appare contenere un accordo contrattuale.
Inoltre, alcun elemento contenuto nella scrittura consente di desumere che le parti abbiano proceduto a reciproche concessioni, funzionali ad addivenire a un accordo transattivo.
Ancora, non risulta che quanto stabilito nella quietanza abbia avuto integrale esecuzione ad opera della parte attrice la quale ha invece negato il pagamento dell'indennizzo chiesto dalla convenuta (cfr. all. 4 fasc. attrice), sicché, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, il difetto di sottoscrizione della scrittura ad opera della società assicuratrice non risulta superato dal consenso tacito derivante dall'integrale esecuzione di quanto contenuto nella quietanza, avendo la stessa convenuta dedotto la mancata esecuzione del pagamento indicato in quietanza. Né la parte attrice ha utilizzato la scrittura in giudizio per ottenerne l'esecuzione, essendo stata la parte convenuta a richiedere l'esecuzione del pagamento oggetto della quietanza.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve escludersi che sussista tra le parti una transazione sulla controversia, oggetto di questo giudizio, né tale transazione può essere costituita dalla quietanza prodotta dalla convenuta in sede monitoria.
Inoltre, va osservato che, alla luce dell'art. 1967 c.c., la prova dell'esistenza della transazione non può essere raggiunta a mezzo di presunzioni o di testimoni.
I rilievi svolti importano l'infondatezza della deduzione di parte convenuta circa l'esistenza di un accordo con la parte attrice per la definizione della lite che consentirebbe di desumere il diritto della prima al pagamento dell'invocato indennizzo.
Ciò importa l'assorbimento della domanda proposta da parte attrice in via subordinata e finalizzata a ottenere l'annullamento dell'accordo transattivo, ove ritenuto esistente, posto che la sussistenza della transazione invocata da parte convenuta deve escludersi per le ragioni enunciate.
Ciò chiarito, deve ritenersi che la parte convenuta non abbia fornito adeguata prova della stessa sussistenza del sinistro, in particolare del fatto che i beni asseritamente sottratti da ignoti fossero presenti effettivamente nel fabbricato di Via Curiel 1 Follonica nella notte del 19.02.2019.
Sul punto, va osservato che la denuncia penale effettuata dal legale rappresentante della società convenuta in data 20.02.2019 non può assumere alcun valore probatorio al fine di provare il sinistro e ciò in coerenza con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni e i documenti provenienti dalla parte che voglia giovarsene non possono fondare elementi probatori in favore della stessa (cfr. Cass. Civ. n. 19820/2023; Cass. Civ. n. 2817/2022; Cass. Civ. n. 31173/2018; Cass. Civ. n. 8290/2016; Cass.
Civ. n. 9885/00).
Né può presumersi la presenza dei beni presso il locale sopra indicato in ragione della fatture n. 40/2018, emessa da (cfr. all. 3 Controparte_2
fasc. convenuta), e delle fatture n. 291/2018 e 294/2018, emesse dalla
[...]
(cfr. all.ti 2, 4 fasc. convenuta), che, secondo la parte convenuta, Pt_2
costituirebbero la prova dell'acquisto dei beni a proprio favore.
Innanzi tutto, va osservato che la mera fattura non può consentire di presumere che i beni in essa descritti siano stati portati e collocati presso il locale di via Curiel 1 Follonica prima della notte del 19.02.2019 e comunque fino a tale momento, non essendovi alcun nesso logico ed empirico tra l'acquisto di un bene e la sua presenza in una precisa data in un luogo.
Inoltre, deve osservarsi che lo stesso valore probatorio delle fatture appare gravemente compromesso.
Invero, all'udienza del 09.07.2024 titolare dell'impresa Testimone_1
individuale (cfr. visura in allegato 3 fasc. attrice), escusso come Parte_2
testimone, alla domanda “DCV che tutte le fatture n. 291/2018 e n. 294/2018 che vi si mostrano (doc. 3 pag. 167 e pag. 171) sono state redatte da persone estranee alla
[...]
P.Iva di cui lei era il titolare e che nel 2018 l'impresa Pt_2 P.IVA_3 Parte_2
era inattiva e la partita iva cessata?”, ha risposto “Si tratta di fatture false fatte da persone che non conosco. Confermo che nel 2018 la era inattiva e la partita Parte_2
IVA era cessata” e alla domanda “DCV che la P.Iva Parte_2 P.IVA_3
mai ha venduto o ceduto a La Fenice 2000 S.r.l., con sede in Follonica (Gr) Via Praga, i beni indicati nelle fatture di cui al capitolo precedente?”, il teste ha confermato tale circostanza.
Inoltre, il teste ha negato di avere apposto le sottoscrizioni apposte sulle fatture della , in particolare quelle vicino al segno “Pagato” e ha Parte_2 negato di avere apposto i segni grafici a penna presenti sulla fattura n.
294/2018.
Le dichiarazioni del teste appaiono attendibili, in quanto non Tes_1
smentite da elementi probatori di segno contrario, e trattandosi di soggetto che non ha alcun interesse nella presente controversia.
Dunque, le fatture della , prodotte dalla convenuta per individuare Parte_2
i beni asportati nella notte del 19.02.2019, appaiono prive di qualsiasi valore probatorio, essendo state disconosciute dallo stesso soggetto che rappresentava l'impresa e che quindi le avrebbe emesse. Parte_2
Ciò importa che le fatture apparentemente riferibili alla non solo Parte_2
non hanno attitudine a provare che i beni in esse descritti fossero nel fabbricato di Via Curiel n. 1 di Follonica alla data del 19.02.2019, ma esse risultano radicalmente inidonee a provare che i beni in questione siano stati acquistati dalla società convenuta.
Quanto alla fattura n. 40/2018 emessa da va osservato Controparte_2
che la fattura non risulta sottoscritta dalla società che l'ha emessa, risultando sottoscritta solo da odierna convenuta, sicché il Controparte_2
documento prodotto non appare riconducibile al soggetto che lo avrebbe emesso.
Inoltre, deve rilevarsi che è società gestita Controparte_2
dall'amministratore unico il quale è legale rappresentante Parte_3
anche della società convenuta (cfr. all. 3 fasc. Controparte_3
attrice).
Inoltre, è proprietario del 99% delle quote sociali de Parte_3 [...]
(la restante quota dell'1% è di . CP_2 Persona_1
Peraltro, va osservato che, a fronte della contestazione mossa dall'attrice sulla effettività delle operazioni riconducibili alle fatture prodotte dalla convenuta, quest'ultima non ha fornito alcuna solida prova documentale dell'effettivo pagamento dell'importo indicato nella fattura in esame.
In definitiva, lo stretto collegamento esistente tra le due società, entrambe gestite da l'assenza di prova del pagamento dell'importo Parte_3
indicato in fattura ad opera della convenuta e l'assenza di sottoscrizione della fattura n. 40/2018 rendono questa scarsamente idonea, sul piano probatorio, a dimostrare l'effettivo trasferimento dei beni descritti alla società convenuta e, comunque, deve escludersi ogni valore probatorio della fattura per provare che i beni in essa indicati fossero presenti al momento del furto presso il locale di via Curiel n. 1 di Follonica.
Inoltre, va osservato che la convenuta non ha fornito alcuna solida prova circa il fatto che i beni descritti nelle fatture siano stati effettivamente consegnati ad essa.
Va altresì osservato che i testi assunti in corso di causa in favore di parte convenuta non hanno fornito elementi sufficienti per superare le criticità sopra evidenziate.
Invero, il teste legato a legale Testimone_2 Parte_3
rappresentante della società convenuta da stretti rapporti familiari, essendone il cognato, all'udienza del 20.12.2022, ha riferito che, pur non avendo assistito al furto, la mattina del 19.02.2019, recatosi presso la sede della società convenuta, ha visto che la porta del fabbricato era spalancata e che “mancava tutto”; inoltre, il teste, alla domanda “DCV se, nel periodo marzo 2017 – dicembre
2018, il signor le disse di essere riuscito, tramite un suo conoscente, Parte_3
residente in [...], a reperire in detta Regione alcune attrezzature da impiegare nei cantieri ad un prezzo conve-niente e che per questo si sarebbe dovuto recare sul posto per ritirarle”, ha riferito che “è vero, non ricordo la data precisa, confermo il periodo temporale indicato. La persona da cui doveva comprare le attrezzature si chiamava Tes_1
ma non conosco il cognome, costui si è presentato come un imprenditore. Le attrezzatture erano martelli pneumatici, dei montacarichi, betoniere, alcune cose erano nelle scatole e davo una mano a caricare, era tanta roba. Alcune cose sono rimaste negli scatoloni e non abbiamo fatto in tempo a usarle”, evidentemente riferendosi il teste all'acquisto di beni che la convenuta avrebbe effettuato dalla di Parte_2 Tes_1
fatto confermato dal teste, rispondendo in controprova al capitolo
[...]
n. 2 articolato da parte attrice nella seconda memoria istruttoria (“DCV che la
P.Iva mai ha venduto o ceduto a Fenice 2000 S.r.l., con Parte_2 P.IVA_3
sede in Follonica (Gr) Via Praga, i beni indicati nelle fatture di cui al capitolo precedente”), riferendo: “non è vero, ha venduto i beni indicati nelle fatture alla
[...]
Questo lo so in quanto ero presente quando sono stati acquistati tali Controparte_2
beni, il mio cognato pagava in contanti e il venditore emetteva le fatture in esame”.
Le dichiarazioni rese dal suddetto teste, relativamente all'operazione di acquisto che la convenuta avrebbe effettuato con la Controparte_4
non appaiono attendibili, dovendosi considerare più attendibili le
[...]
dichiarazioni rese proprio da all'udienza del 09.07.2024, in Testimone_1
precedenza richiamate, con le quali lo stesso ha smentito ogni operazione di vendita di cui alle fatture prodotte dalla convenuta in favore di quest'ultima, trattandosi di soggetto estraneo alla controversia odierna e privo di legami di parentela con il legale rappresentante della società convenuta.
Dunque, le dichiarazioni rese dal teste in ordine Testimone_2
all'acquisto operato dalla convenuta presso la , non appaiono Parte_2
attendibili.
Ininfluenti ai fini della decisione sono le deposizioni dei testi Tes_3
vicebrigadiere dei Carabinieri della Stazione di Gavorrano, il quale ha solamente confermato di avere apposto di suo pugno le scritte in penna apposte sulla fattura n. 294/2018 prodotta in sede di denuncia da Pt_3
dovendosi comunque negare qualsiasi efficacia probatoria a tale
[...]
fattura per le ragioni prima enunciate. Analogamente, ininfluente è la deposizione del teste Testimone_4
Carabiniere in servizio alla Compagnia Carabinieri di Follonica, il quale ha solo confermato che il 19.02.2019, in sede di sopralluogo dopo la chiamata del ha trovato la porta di ingresso al magazzino usato dalla convenuta Pt_3
aperto e con segni di effrazione, circostanza che comunque non consente di desumere alcunché circa il contenuto che il fabbricato aveva al tempo dell'asserito furto.
Quanto alla deposizione, resa all'udienza del 22.02.2023, dal teste Per_1
cognato di e titolare dell'1% delle quote sociali de
[...] Parte_3 [...]
lo stesso ha confermato l'acquisto ad opera della Controparte_2
convenuta dei beni indicati nella fattura n. 40/2018.
Nondimeno, va osservato che le considerazioni in precedenza svolte circa le carenze sul piano probatorio di tale fattura e lo stretto rapporto di parentela tra il teste e il nonché la titolarità di quote sociali nella società Pt_3 [...]
che avrebbe effettuato la vendita, rendono il teste poco Controparte_2
attendibile, posto che la partecipazione sociale del teste al capitale sociale della suddetta società può fondare un interesse economico del teste a confermare l'avvenuta vendita dei beni, essendo questa fonte di potenziali ricavi per la società venditrice.
Infine, va ritenuta inattendibile la deposizione resa dal teste Tes_5
, titolare della quota dell'1% del capitale de
[...] Controparte_2
e moglie di dal 2006, posto che la stessa, da un lato, ha
[...] Parte_3
confermato l'operazione di cui alla fattura n. 40/2018 e, dall'altro lato, ha dichiarato di essere a conoscenza di questo fatto in quanto riferitole dal marito legale rappresentante della società convenuta, negando di Parte_3
avere conoscenza dei dettagli dell'operazione (“preciso che so il fatto oggetto di domanda in quanto me lo ha riferito mio marito, non mi ha parlato specificamente della fattura n. 40 mostratami né di quali specifici beni o attrezzi siano stati ceduti a
[...]
, so solo che tale cessione c'è stata per le ragioni che ho illustrato”). CP_2
In definitiva, le prove testimoniali assunte nell'interesse della convenuta non appaiono sufficienti per dimostrare l'accadimento del furto allegato dalla convenuta.
Le prove documentali prodotte dalla convenuta e quelle testimoniali assunte nell'interesse di questa non sono sufficienti per affermare che il sinistro allegato dalla convenuta sia effettivamente avvenuto e che lo stesso abbia riguardato i beni oggetto delle fatture in precedenza richiamate.
Peraltro, va osservato che la mancata allegazione e prova dei criteri fissati dal contratto di assicurazione per la liquidazione dell'indennizzo e l'impossibilità di apprezzare il valore dei beni dedotti dalla convenuta al tempo dell'asserito furto, in ragione dell'inidoneità probatoria delle fatture prodotte, comportano altresì che il quantum dell'indennizzo richiesto dalla convenuta non risulta compiutamente provato.
Pertanto, in difetto di prova del sinistro e del valore dell'indennizzo spettante in base al rapporto assicurativo, deve concludersi che non è stata fornita dalla convenuta la prova sufficiente del credito azionato nel presente giudizio.
Di conseguenza, va revocato il decreto ingiuntivo n. 246/2020, emesso da questo Tribunale il 19.03.2020, e vanno respinte le domande proposte dalla parte convenuta in quanto infondate, nulla essendo dovuto a questa dalla parte attrice per il sinistro dedotto nel ricorso monitorio.
Come evidenziato in precedenza, resta assorbita la domanda subordinata proposta da parte attrice e volta a ottenere l'annullamento della transazione dedotta da parte convenuta, essendo stata condizionata tale domanda all'accertamento dell'effettiva esistenza di tale transazione, esistenza che va negata. Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 849/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 246/2020, emesso da questo Tribunale il
19.03.2020;
2) respinge tutte le domande, eccezioni e istanze proposte dalla parte convenuta;
3) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che si liquidano nella somma di 165,15 euro a titolo di esborsi e nella somma di 5.077,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 28.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia