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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/04/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, letti gli atti del presente giudizio e facendo seguito al verbale dell'udienza celebrata in data 13.3.25, nonché alla discussione orale, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies, 3° comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2112/2018 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 2134/18 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
in persona del Sindaco p.t., Parte_1
rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv.
Raffaella Di Mauro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera
Inferiore alla Via Matteotti, n. 14;
- APPELLANTE -
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine CP_1
dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, dall'Avv. Ilario Salerno e dall'Avv. Eraclite Mautone, unitamente ai quali elettivamente domicilia in
Nocera Superiore alla Via Alfaterna, n. 74, presso lo studio dell'Avv. Mario
Maiorino;
- APPELLATO -
NONCHÉ in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Riccardo Lorini e dall'Avv. Stefania
Lorini; pagina 1 di 16 - APPELLATA -
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
rappresentata e difesa, come da procura in calce comparsa di costituzione, dall'Avv. Pasquale Langella e, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Renato Galdieri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno al Corso Garibaldi, n. 235;
- APPELLATA -
All'udienza celebrata in data 13.3.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. aveva convenuto in giudizio dinanzi CP_1
al Giudice di Pace di Nocera Inferiore l'impresa e il Controparte_3 Parte_1
, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico –
[...] all'uopo quantificato in un importo non superiore ad euro 5.000,00 – che avrebbe patito in conseguenza dell'incidente che sarebbe occorso in data 17.2.15, intorno alle ore 21:30, nel territorio dell'Ente allora convenuto. Segnatamente, la difesa del sig. aveva dedotto che quest'ultimo, mentre sarebbe CP_1
stato intento a percorrere a piedi via Giovanni Falcone, procedendo lungo il marciapiede colà presente, giunto all'altezza del civico n. 100, sceso dal marciapiede onde poter attraversare la carreggiata e raggiungere il lato opposto della stessa, sarebbe “inciampato e rovinato a terra a causa di una buca ivi presente”; che l'anomalia della sede viaria non sarebbe stata segnalata né sarebbe stata visibile, “poiché il luogo del prefato incidente non era al momento illuminato a causa di un guasto alla pubblica illuminazione”; che a seguito del sinistro che sarebbe occorsogli il sig. sarebbe stato CP_1
accompagnato presso il nosocomio di Nocera Inferiore, ove gli sarebbe stata diagnosticata la frattura del capitello radiale destro.
A suffragio della spiegata domanda, il sig. aveva sostenuto che la responsabilità CP_1 dell'incidente asseritamente verificatosi in data 17.2.15 avrebbe dovuto essere ascritta al
[...]
, quale ente proprietario della strada, nonché all'impresa Parte_1 Controparte_3 quale gestore della medesima, che avrebbero “omesso di eliminare l'insidia – non visibile, imprevedibile e non segnalata – costituita da una buca presente sul manto stradale”.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si era costituito il , Parte_1 chiedendo la reiezione della domanda attorea. A sostegno dell'invocato rigetto, la difesa di detto ente pagina 2 di 16 aveva eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda, assumendo che l'attore, pur essendone tenuto, non avrebbe formulato l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita.
Con riguardo al merito, aveva dedotto: che nel caso in esame non sarebbe proficuamente invocabile la responsabilità per danni da cose in custodia, poiché sul bene che avrebbe provocato il sinistro non sarebbe stato possibile esercitare un effettivo potere di fatto in ragione delle “sue caratteristiche”; che, comunque, la presunta insidia sarebbe stata “perfettamente percettibile in anticipo con l'ausilio dei normali criteri ordinari di diligenza e prudenza”; che, in ogni caso, nessuna responsabilità avrebbe potuto essere ascritta al giacché quest'ultimo avrebbe, a far data dal 2.3.06, affidato, “giusta Pt_1 convenzione e capitolato d'oneri”, all'impresa l'incarico di manutenere Parte_2
“tutte le strade” del territorio comunale: in particolare, la difesa del dianzi menzionato ha Pt_1
evidenziato che, in forza dell'art. 8 della summenzionata convenzione, la prefata società si sarebbe obbligata, da un lato, a garantire “la manutenzione ordinaria delle strade e degli ambienti pubblici […] in maniera continuativa e costante” e, dall'altro, a “tenere sollevato e indenne il da qualsiasi Pt_1 responsabilità che dovesse derivare a terzi in dipendenza o in conseguenza del presente contratto”.
Di là dall'aver predisposto le illustrate difese, il aveva proposto domanda Parte_1
riconvenzionale trasversale nei confronti della con la quale aveva chiesto Controparte_3
di essere manlevata da quest'ultima in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure l'impresa invocando il rigetto dell'avversa pretesa. A fondamento della Controparte_3
richiesta reiezione, la difesa della testé citata società aveva in limine eccepito il difetto di legittimazione passiva della propria assistita, assumendo, da un lato, che custode della strada ove sarebbe occorso l'incidente sarebbe “l'ente proprietario della stessa, cioè il ”; dall'altro, Parte_1
che la convenzione stipulata tra il dianzi menzionato ente e la in forza della Controparte_3 quale era stata affidata a quest'ultima “la manutenzione delle strade cittadine”, non avrebbe in alcun modo potuto fondare la responsabilità della testé citata società, giacché con tale negozio non sarebbe stato trasferitole il dovere di custodia della rete stradale.
Sempre in via preliminare, aveva sollevato eccezione d'improcedibilità della domanda, asserendo che l'attore, pur essendone tenuto, non avrebbe formulato l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita.
Quanto al merito, detta convenuta, premesso che la notevole estensione della rete stradale precluderebbe agli enti proprietari di esercitare sulla stessa “quel potere di fatto sul bene che costituisce il presupposto imprescindibile della custodia sancita dall'art. 2051 c.c.”, aveva sostenuto che l'istante non avrebbe potuto avvalersi della “presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia”; in pagina 3 di 16 ogni caso, aveva evidenziato che se l'attore “avesse tenuto un comportamento diligente avrebbe sicuramente potuto evitare le lesioni”, in quanto, per un verso, il sinistro sarebbe verificatosi in una zona perfettamente illuminata;
per l'altro, il pedone avrebbe dovuto attraversare la carreggiata “in corrispondenza delle strisce orizzontali” a ciò preposte.
Oltre ad aver approntato le illustrate difese, l'impresa premesso che Controparte_3 all'epoca dell'incidente sarebbe stata in vigore la polizza (la n. 0074900009458) stipulata con l'impresa per “R.C. rischi diversi”, aveva chiesto di essere autorizzata ad evocare in Controparte_2
giudizio la testé citata compagnia per esser dalla medesima manlevata in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa, si era costituita in giudizio la società Controparte_2 sostenendo l'infondatezza sia della domanda attorea che di quella di garanzia spiegata nei propri confronti. In relazione alla domanda attorea, l'impresa assicuratrice aveva dedotto che la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere ascritta in via esclusiva al sig. il quale avrebbe CP_1 potuto evitare l'evento dannoso de quo se avesse profuso un adeguato grado di diligenza nell'attraversamento della carreggiata.
Con riguardo, poi, alla domanda di garanzia, ha eccepito l'inoperatività della polizza, esponendo che l'evento che sarebbe verificatosi non rientrerebbe in alcuna “delle ipotesi di rischio garantito”.
Escussi i due testi indicati dall'attore, era stato disposto l'espletamento di una CTU medica;
all'esito dell'attività peritale, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, era stata rinviata per la discussione.
Con sentenza depositata in data 23.2.18, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, affermata in limine la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'impresa
[...]
ha accolto la domanda risarcitoria proposta nei confronti del convenuto e, Controparte_3 Pt_1 per l'effetto, condannato lo stesso al pagamento, in favore del sig. , dell'importo di euro CP_1
5.000,00.
Con atto di citazione all'uopo notificato, ha interposto appello avverso siffatto arresto il
[...]
, articolandolo sostanzialmente in quattro motivi di gravame. Parte_1
Con la prima doglianza il predetto ente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112
c.p.c., sostenendo che il primo giudicante si sarebbe limitato ad esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'impresa in relazione alla pretesa Controparte_3
attorea, avendo, invece, omesso di scrutinare la domanda riconvenzionale trasversale di manleva proposta nei confronti della testé citata società. pagina 4 di 16 Con la seconda censura il si è de facto doluto della violazione e della falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2051 c.c., assumendo, da un lato, che nel caso di cui si discorre non sarebbe
“invocabile la responsabilità per danni da cose in custodia ex art 2051 c.c.”, giacché la stessa non potrebbe trovare “applicazione ogni qual volta sul bene, per le sue caratteristiche (come nel caso di specie le strade di un territorio comunale esteso la superficie comunale è di 20,85 kmq) non sia possibile esercitare un potere di fatto sulla cosa”; dall'altro, che, in ogni caso, la proposta domanda, anche laddove ricondotta entro il perimetro concettuale dell'art. 2051 c.c., avrebbe dovuto essere rigettata, in quanto la condotta colposa del pedone avrebbe interrotto la serie causale innescata dalla res da custodire.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., deducendo che il giudice di pace non avrebbe correttamente valutato le risultanze probatorie: segnatamente, ha asserito che dal raccolto compendio probatorio non sarebbero “emerse prove certe circa la diretta riconducibilità del sinistro all'asserita anomalia del tratto di strada” né in ordine al lamentato danno biologico.
Con l'ultima doglianza, il ha chiesto la riforma del capo dell'impugnata Parte_1
sentenza con il quale sono state regolamentate le spese di lite.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, si è costituito in giudizio il sig. CP_1
chiedendo il rigetto del proposto appello. A sostegno della pretesa reiezione, la difesa dell'originario attore, premessa la configurabilità anche in capo alla P.A. della responsabilità ex art. 2051 c.c., ha sostenuto che il pedone avrebbe dato prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo;
inoltre, ha evidenziato che dalle risultanze istruttorie sarebbe emersa la rettitudine della condotta dell'originario attore.
Con comparsa di risposta depositata in data 15.6.18, si è costituita in giudizio l'impresa
[...]
invocando la reiezione del gravame. A fondamento del preteso rigetto, la difesa di Controparte_3
detta società ha in limine eccepito l'inammissibilità dell'appello per la – supposta – violazione dell'art. 342 c.p.c., esponendo che il proposto gravame si sostanzierebbe “in una generalizzata censura di tutto
l'operato del giudice di prime cure”; quanto al merito, ha ribadito che nessuna responsabilità sarebbe imputabile alla propria assistita, giacché la convenzione stipulata con il Parte_1
giammai avrebbe trasferito alla stessa il dovere di custodia della rete stradale.
Di là dall'aver approntato tali argomentazioni difensive, l'impresa ha de Controparte_3
facto proposto appello incidentale preordinato a sentir riformare la sentenza pronunciata dal giudice di pace nella parte in cui ha affermato la fondatezza della domanda risarcitoria spiegata dall'originario pagina 5 di 16 attore “in quanto infondata in fatto e in diritto e non suffragata da elementi probatori idonei a delineare la responsabilità della P.A. convenuta”.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, si è costituita la compagnia Controparte_2 concludendo per il rigetto dell'interposto gravame.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, deve in limine indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'impresa secondo la quale il Controparte_3
proposto gravame sarebbe inammissibile in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. Tale eccezione non è meritevole di accoglimento: dalla disamina del contenuto del libello introduttivo, infatti, risultano osservati i precetti dettati dalla formulazione ratione temporis applicabile della norma di cui si discorre, per la quale l'atto che introduce il giudizio di gravame deve contenere – secondo un monolitico indirizzo pretorio – l'individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis, Cass. SS. UU. n. 18868/17). Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, la sollevata eccezione deve essere rigettata, avendo l'appellante indicato – ancorché in maniera disorganica – i punti del gravato arresto da riformare.
Tanto atteso, s'impone di scrutinare la fondatezza dello spiegato gravame, muovendo dall'esame del secondo e del terzo motivo, il cui eventuale accoglimento determinerebbe l'assorbimento di quelli ulteriori. A tal fine, pare opportuno passare brevemente in rassegna le posizioni assunte dalla dottrina e
– soprattutto – dalla giurisprudenza sia in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c. che in merito alla configurabilità di tale responsabilità in capo alla P.A. per danni cagionati dalle cose che ha in custodia. Infatti, qualora siffatta forma di responsabilità fosse ascrivibile alla P.A., quest'ultima – ai sensi del citato art. 2051 c.c. – sarebbe “responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”; in caso contrario, invece, sarebbe necessario indagare se nella fattispecie in esame possa o meno configurarsi una responsabilità in capo alla P.A. ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Muovendo dalla formulazione letterale dell'art. 2051 c.c., emerge con nitore – vieppiù confrontando tale disposizione con il dettato dell'art. 1153 del previgente codice civile, a tenore del quale ciascuno doveva rispondere del danno arrecato “colle” cose (e non “dalle” cose) custodite – che il legislatore del
1942 abbia inteso superare l'impostazione esegetica per la quale, al fine di individuare il soggetto pagina 6 di 16 responsabile, doveva guardarsi al comportamento della persona, anziché alla posizione della stessa rispetto alle cose rivelatesi fonte di danno.
Passando all'esame degli indirizzi giurisprudenziali, non può tacersi che, secondo il tradizionale – ma ormai minoritario – orientamento (cfr., ex pluribus, Cass. 13.1956 n.38; Cass. 17.10.1969), tale forma di responsabilità introdurrebbe una presunzione di colpa a carico del custode per violazione dell'obbligo di custodia: ne deriva, perciò, che la norma di cui si discorre sarebbe applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di chi ha la custodia della cosa, con la conseguenza che la prova liberatoria del caso fortuito può dirsi raggiunta attraverso l'individuazione della “causa estranea” (caso fortuito, forza maggiore, fatto del danneggiato), oppure – alternativamente – mediante la dimostrazione della condotta diligente del custode (che, dunque, non sarebbe responsabile qualora dimostri l'assoluta assenza di negligenza).
Tuttavia, nel corso del tempo si è assistito ad un revirement pretorio, oramai consolidatosi (cfr., inter alia, Cass. 25.7.2008 n. 20427; Cass. 29.12.2006 n. 25243). Secondo la più recente impostazione, infatti, la responsabilità de qua è di tipo oggettivo: detto altrimenti, il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito – inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno –, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberatoria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità dimostrando sic et simpliciter il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, occorrendo a tal fine dar prova che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili. Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa. A tal riguardo, lo stesso Supremo organo di nomofilachia, aderendo all'orientamento più recente, ha affermato a chiare lettere che nel dettato dell'art. 2051 c.c. il legislatore ha inteso scolpire un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva: ‹‹il termine “custodia” ha diverse accezioni nelle fonti romane. Le opinioni che si sono succedute sulla portata della
“custodia”, come criterio di determinazione della responsabilità, possono essere raggruppate, nonostante le loro differenze, in due categorie: quella più antica, che si riallaccia alla configurazione giustinianea, per cui la “custodia” non è che un tipo particolare di “diligentia”, quella “custodiendae rei” (e che viene altresì qualificata come “exacta”, “exactissima”), la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità; quella più recente, che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. La custodia si concretizza, cioè, in criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi […]. I limiti della responsabilità per custodia vanno, quindi,
pagina 7 di 16 cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere. Nel diritto vigente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto nell'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con
l'assenza di colpa. Potrebbe, quindi, essere affermata la materia oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. La dottrina parla, al riguardo, di “rischio” da custodia, più che di “colpa” nella custodia. Il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo›› (così, testualmente, Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019).
Riconosciuta la natura oggettiva della responsabilità de qua, occorre verificare se la stessa sia configurabile anche in capo alla P.A.
Ebbene, l'orientamento sino a qualche anno fa prevalente in seno alla giurisprudenza dubitava dell'assoggettabilità a tale forma di responsabilità anche delle pubbliche amministrazioni, sostenendo che l'estensione e la dimensione dei beni demaniali non consentirebbero l'instaurarsi di quella
“relazione qualificata” tra custode e bene, assolutamente necessaria ai fini della ricorrenza della
“custodia” così come intesa dalla norma: in altri termini, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente richiede al custode, in quanto la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode stesso e, conseguentemente, non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multiis, Cass., 23.7.2003, n. 11446; Cass., 13.1.2003, n. 298; Cass.,
15.1.2003, n. 488; Cass. 31.7.2002 n. 11366; Cass. 21.12.2001 n. 16179; Cass., 26.1.1999 n. 699;
Cass., 28.10.1998 n. 10759.). Corollario di tale impostazione interpretativa è quello per il quale la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità sancita dall'art. 2043 cod. civ.
Sennonché, a mente di un più recente, ed ormai maggioritario, indirizzo pretorio, l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione anche in ipotesi di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. Cass.,
1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass., 21.5.1996, n. 4673, Cass., 20.11.1998, n.
11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392).
L'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, lungi dall'avere rilievo meramente speculativo, implica conseguenze significative sotto il profilo dell'onere della prova: precisamente, nel primo caso, pagina 8 di 16 la giurisprudenza (formatasi e consolidatasi a partire dagli anni '20 del secolo scorso) richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito. Al riguardo, pare opportuno rilevare che il caso fortuito è un fattore che attiene – non già ad un comportamento del responsabile, bensì – al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis, Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n. 15429, Cass.
15/03/2004, n. 5236; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, n. 12219; Cass. 9/04/2003, n. 5578;
Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n. 584).
Tanto chiarito, ritiene questo Giudice – non essendo state rappresentate valide argomentazioni che inducano ad un ripensamento in senso contrario – assolutamente preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che predica la configurabilità in capo alla P.A. di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Militano a suffragio di siffatta opzione esegetica plurime argomentazioni: in primis, la formulazione letterale dell'art. 2051 c.c., che non contempla alcuna forma di responsabilità “attenuata” per le pubbliche amministrazioni;
in secondo luogo, il generale principio del favor victimae che informa la disciplina della responsabilità civile (in tal senso, ex multis, Cass. n. 13530/09); da ultimo, lo stesso
Supremo organo di nomofilachia ha affermato, con la summenzionata pronuncia a Sezioni Unite
(Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019), che l'art. 2051 c.c. delinei un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva, prescindendo totalmente dalla natura pubblica o privata del bene che ha causato il danno.
All'esito del tratteggiato sentiero argomentativo, non può che aderirsi all'indirizzo ermeneutico per il quale anche la P.A. è assoggettata al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
pagina 9 di 16 Né la conclusione cui si è dianzi approdati è stata infirmata dall'orientamento giurisprudenziale progressivamente diffusosi negli ultimi tempi, secondo il quale l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente allorquando tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora si tratti di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass.
5.8.2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1.12.2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488;
Cass. 13.1.2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446). Tale indirizzo, lungi dal restringere l'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., risulta essere pienamente ossequioso della ratio sottesa alla norma in commento: infatti, più volte la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il titolare delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. solo laddove abbia un effettivo potere fisico sulla res; potere fisico, dunque, al quale inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di mantenerne il controllo, in guisa da impedire che produca danni a terzi.
Detto altrimenti, è proprio la relazione di fatto – e non semplicemente quella giuridica – tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul “potere di governo della cosa”.
La sola relazione giuridica (corrispondente al diritto reale o alla titolarità demaniale) tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia (ma la fa solo presumere), allorché la relazione di fatto intercorra con altro soggetto qualificato che eserciti la potestà sulla cosa (ad esempio il conduttore o il concessionario). Tale “potere di governo” si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Precipitato applicativo della predetta impostazione è quello per il quale, laddove la res che ha cagionato un danno a terzi sia – per estensione o per modalità di utilizzo – tale da non consentire l'esercizio di un potere di controllo sulla stessa, escludere la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c. risulta essere perfettamente coerente con la disciplina dettata da tale disposizione.
In tal senso, si è espressa anche la Consulta nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 c.c. sollevata dal giudice a quo perché la prefata norma non sarebbe, almeno secondo il presunto ‹‹diritto vivente››, “applicabile anche alla pubblica amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini” (Corte Cost. n.
156/99). Ebbene, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'infondatezza della questione de qua, evidenziando che, allorquando la res che ha cagionato un danno a terzi sia di estensione tale da non pagina 10 di 16 consentire un effettivo controllo sulla stessa, l'inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni del regime di responsabilità di cui alla norma in commento non si atteggia ad intollerabile privilegio, bensì deriva da una corretta esegesi della fattispecie ex art. 2051 c.c.: infatti, secondo la Consulta, “il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. solo in quanto ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse”. Sicché, alla pubblica amministrazione – e ad ogni altro soggetto – “non è applicabile il citato articolo, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”.
Pertanto, le caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Segnatamente, sempre in ordine agli indici fattuali da cui inferire l'impossibilità di esercitare un controllo effettivo sulla res, la Suprema Corte ha affermato che “elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso […], infatti, la localizzazione della strada all'interno Pt_1
di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denota la possibilità di effettivo controllo della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che Pt_1 eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale” (cfr. Cass., 6.7.2006, n.
15383).
Resta inteso che, ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde comunque dei danni cagionati all'utente da siffatti beni secondo la regola generale dettata dall'art. 2043
c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale, fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricadrà, invece, l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità, in cui l'utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.
pagina 11 di 16 In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, rientrando il luogo del sinistro per cui è causa in un'area urbanizzata del Comune di Nocera Inferiore (come si evince con nitore tanto dalle prospettazioni delle parti quanto dai rilievi fotografici prodotti dalle stesse), non v'è dubbio che sussistesse in concreto la possibilità da parte dell'ente di esercitare un'effettiva vigilanza in ordine allo stato di manutenzione del tratto di strada in esame. In altri termini, deve ritenersi configurabile in capo al menzionato quel ruolo di “custode” che l'art. 2051 c.c. assegna al soggetto che abbia Pt_1
l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un potere di vigilanza sul bene, tenuto conto che l'incidente si è verificato in una zona che – essendo dotata di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo costante da parte del – avrebbe senz'altro potuto essere oggetto di un'efficace Pt_1 vigilanza da parte dell'Ente proprietario della strada.
Affermata la riconducibilità della vicenda in esame entro il perimetro applicativo dell'art. 2051 c.c., il proposto gravame – benché l'originario attore abbia dato sufficiente prova tanto dell'effettiva verificazione del sinistro per cui è causa quanto della presenza della crepa sul manto stradale – non può che essere accolto, giacché dalle raccolte risultanze istruttorie è emerso che il sig. , come CP_1
sostenuto da alcuni degli originari convenuti, avrebbe potuto evitare l'evento dannoso di cui si discorre se avesse usato l'ordinaria diligenza: apertis verbis, nella fattispecie in esame, il comportamento colposo del danneggiato ha interrotto la serie causale innescata dalla presenza di una crepa sul manto stradale, essendosi de facto atteggiato a manifestazione del caso fortuito eziologicamente efficiente rispetto al sinistro. A questo proposito, non può tacersi che, secondo il monolitico indirizzo della Corte di nomofilachia, “può integrare ipotesi di caso fortuito la condotta del danneggiato connotata dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, che deve essere valutata tenendo conto anche del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà” (così, testualmente, Cass. ord. n. 16149/19). Detto altrimenti, la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, prevista dall'art 2051 c.c., postula che il danno costituisca effetto prodotto dalle cose medesime, in relazione alla loro intrinseca pericolosità, tanto originaria, quanto sopravvenuta, ragion per cui tale presunzione deve essere esclusa con riguardo all'evento dannoso nel quale la cosa in custodia abbia avuto un ruolo di elemento meramente passivo nella dinamica dell'infortunio, determinato da una condotta disattenta dell'utente, che finisce per costituire la causa esclusiva del sinistro medesimo, in quanto caso fortuito che esclude la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.: invero, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo pagina 12 di 16 nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (in tal senso, ex pluribus, Cass. n.
23919/13).
A suffragio della ritenuta riconducibilità del sinistro per cui è causa al comportamento colposo del sig.
militano, in primo luogo, le deposizioni dei due testi escussi, sig.ri e CP_1 TI
, i quali hanno riferito claris litteris, da un lato, che la sede viaria fosse “dissestata in ON più punti”; dall'altro, che la buca de qua fosse “profonda circa venti cm” e approssimativamente “di un metro di diametro”.
L'affermata efficienza causale assorbente dell'agere del sig. è, poi, significativamente CP_1
corroborata dall'argomentazione di carattere logico per la quale, se la presenza della buca è stata percepita – come si evince irrefutabilmente dalla deposizione resa dal teste , il quale ON ha dichiarato espressamente di aver visto “l'attore inciampare nella lamentata buca” – dai testi escussi, che al momento della verificazione del sinistro si trovavano a bordo di un'automobile distante “una ventina di metri” dal punto esatto ove è occorsa la caduta, anche l'originario attore si sarebbe dovuto avvedere della presenza della buca laddove avesse profuso un adeguato grado di diligenza.
Ove, invece, i due testi non dovessero aver visto – rectius, visivamente percepito – il piede del sig.
finire nella buca, ma dovessero aver semplicemente ricostruito ex post la dinamica CP_1 dell'incidente in ragione della presenza, accertata successivamente alla caduta, di una buca in prossimità del punto nel quale l'incidente è occorso, non potrebbe ritenersi sufficientemente dimostrata l'effettiva verificazione del sinistro, tenuto conto, da un lato, che l'unico elemento di prova offerto dall'istante è rappresentato proprio dalle deposizioni testimoniali;
dall'altro, che la presenza della denunciata anomalia nelle vicinanze del punto ove il sig. ha perso l'equilibrio non CP_1
consentirebbe di arguire, con procedimento logico, la veridicità della ricostruzione prospettata dall'attore, in quanto non potrebbero, nel caso, ravvisarsi elementi univocamente convergenti in direzione della dimostrazione della dinamica delineata dall'originario attore o, comunque, idonei ad escludere – o a rendere poco plausibili – possibili ricostruzioni fattuali alternative.
Né la conclusione cui si è testé pervenuti potrebbe essere infirmata sostenendo – come fatto dalla difesa del pedone – che la presenza della buca non fosse in alcun modo percepibile poiché “il luogo del prefato incidente non era al momento illuminato a causa di un guasto alla pubblica illuminazione”: invero, il teste , lungi dall'aver confermato che il luogo teatro del sinistro fosse ON completamente buio, ha dichiarato che il tratto di strada in questione fosse “poco illuminato”, precisando claris litteris di aver visto “l'attore inciampare nella lamentata buca”, in tal guisa lasciando pagina 13 di 16 intendere che le condizioni di luminosità fossero tali da consentire di scorgere – anche da una distanza maggiore rispetto a quella che separava il sig. da detta anomalia della sede viaria – una buca CP_1
“abbastanza grande”.
Tale ricostruzione non è destituita di fondamento dalla deposizione del teste , il quale, TI pur avendo riferito che “la zona non era illuminata”, ha dichiarato di esser riuscito a vedere la caduta del sig. “con i fari” dell'automobile, circostanza dalla quale può evincersi che il fascio di CP_1
luce nel frangente proiettato dai fari della vettura a bordo della quale stava viaggiando detto teste fosse direzionato verso l'originario attore e, verosimilmente, potrebbe aver reso la presenza della buca ancor più percepibile.
All'esito del tracciato iter argomentativo, l'appello proposto dal deve Parte_1
essere accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettata la domanda risarcitoria spiegata dall'originario attore.
L'accoglimento del proposto gravame principale implica l'assorbimento di quello incidentale de facto interposto dall'impresa Controparte_3
La ritenuta fondatezza dell'appello principale impone di scrutinare la domanda – proposta dal
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nelle conclusioni rassegnate nel corpo dell'atto di appello – con la quale detto ente Parte_1
ha chiesto di condannare gli appellati “alla restituzione di tutto quanto in corso del presente giudizio il dovesse versare in virtù della sentenza del giudice di pace”. A tal fine, Parte_1
occorre osservare, da un lato, che la domanda di restituzione di somme versate in ottemperanza a quanto statuito dall'arresto di primo grado “consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione, restando, invece, preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo” (Cass. n. 1324/16); dall'altro, che, nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte (cfr., ex multis, Cass. n. 8215/13; Cass. n.
10827/07).
pagina 14 di 16 Ciò posto, la domanda in esame non può che essere rigettata, non avendo il Parte_1
dato prova – né, per vero, esplicitamente dedotto – di aver corrisposto somme in esecuzione
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della riformata sentenza: invero, dopo aver formulato, nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato arresto, mai ha allegato di aver effettuato pagamenti in esecuzione dello stesso.
Non resta che disciplinare le spese di lite, dovendosi a tal fine adottare il criterio dell'esito complessivo della lite, in ossequio al quale il Giudice si deve attenere “al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato”, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di impugnazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 20289/15).
Sulla scorta della rammentata elaborazione pretoria, per quanto concerne il rapporto processuale intercorso tra il sig. e gli originari convenuti, le spese devono essere poste a carico del CP_1
primo, essendo stata accertata l'infondatezza della domanda dal medesimo proposta.
In relazione, poi, al rapporto processuale instauratosi tra l'impresa e l'appellata Controparte_3
impresa assicuratrice, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dal e, per Parte_1
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria avanzata nel giudizio di primo grado da CP_1
2. Rigetta la domanda di restituzione proposta dal Comune di Nocera Inferiore;
3. Condanna alla refusione, in favore del , delle spese CP_1 Parte_1
del primo grado di giudizio, che liquida in euro 443,10 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge;
4. Condanna alla refusione, in favore dell'impresa CP_1 Controparte_3
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 443,10 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, con pagina 15 di 16 attribuzione all'Avv. Pasquale Langella, procuratore antistatario;
5. Condanna alla refusione, in favore del , delle spese CP_1 Parte_1
del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.270,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge;
6. Condanna alla refusione, in favore dell'impresa CP_1 Controparte_3
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.270,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
7. Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra l'impresa Controparte_3
e l'appellata impresa assicuratrice;
[...]
8. Pone le spese della CTU espletata nel giudizio di prime cure definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro.
Nocera Inferiore 10.4.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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