Cass. civ., sez. III, sentenza 13/01/2003, n. 298
CASS
Sentenza 13 gennaio 2003

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Massime4

Ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in considerazione della possibilita' di svolgere un'adeguata attivita' di vigilanza, che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea generale, e' applicabile l'art. 2051, cod. civ., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attivita' di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso l'applicabilita' dell'art. 2051, cod. civ., in un caso di collisione di un'autovettura con una tanica che ingombrava la carreggiata e la cui presenza era stata segnalata ai responsabili della gestione del tratto di autostrada interessato). Massima tratta dal CED della Cassazione.

La responsabilita' del proprietario, o del concessionario, di autostrade nei confronti del conducente di un autoveicolo per i danni subiti nell'uso dell'autostrada ha natura contrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio (ove previsto) determina la nascita di un rapporto contrattuale, poiche' quest'ultimo configura un "prezzo pubblico", costituendo il corrispettivo versato per l'utilizzazione di un'opera gia' compiutamente realizzata per fini di interesse generale. Massima tratta dal CED della Cassazione.

La responsabilità del proprietario, o del concessionario, di autostrade nei confronti del conducente di un autoveicolo per i danni subiti nell'uso dell'autostrada ha natura contrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio (ove previsto) determina la nascita di un rapporto contrattuale, poiché quest'ultimo configura un "prezzo pubblico", costituendo il corrispettivo versato per l'utilizzazione di un'opera già compiutamente realizzata per fini di interesse generale.

Ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in considerazione della possibilità di svolgere un'adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea generale, è applicabile l'art. 2051, cod. civ., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2051, cod. civ., in un caso di collisione di un'autovettura con una tanica che ingombrava la carreggiata e la cui presenza era stata segnalata ai responsabili della gestione del tratto di autostrada interessato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/01/2003, n. 298
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 298
Data del deposito : 13 gennaio 2003
Fonte ufficiale :

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