Sentenza 13 gennaio 2003
Massime • 4
Ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in considerazione della possibilita' di svolgere un'adeguata attivita' di vigilanza, che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea generale, e' applicabile l'art. 2051, cod. civ., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attivita' di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso l'applicabilita' dell'art. 2051, cod. civ., in un caso di collisione di un'autovettura con una tanica che ingombrava la carreggiata e la cui presenza era stata segnalata ai responsabili della gestione del tratto di autostrada interessato). Massima tratta dal CED della Cassazione.
La responsabilita' del proprietario, o del concessionario, di autostrade nei confronti del conducente di un autoveicolo per i danni subiti nell'uso dell'autostrada ha natura contrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio (ove previsto) determina la nascita di un rapporto contrattuale, poiche' quest'ultimo configura un "prezzo pubblico", costituendo il corrispettivo versato per l'utilizzazione di un'opera gia' compiutamente realizzata per fini di interesse generale. Massima tratta dal CED della Cassazione.
La responsabilità del proprietario, o del concessionario, di autostrade nei confronti del conducente di un autoveicolo per i danni subiti nell'uso dell'autostrada ha natura contrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio (ove previsto) determina la nascita di un rapporto contrattuale, poiché quest'ultimo configura un "prezzo pubblico", costituendo il corrispettivo versato per l'utilizzazione di un'opera già compiutamente realizzata per fini di interesse generale.
Ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in considerazione della possibilità di svolgere un'adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea generale, è applicabile l'art. 2051, cod. civ., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2051, cod. civ., in un caso di collisione di un'autovettura con una tanica che ingombrava la carreggiata e la cui presenza era stata segnalata ai responsabili della gestione del tratto di autostrada interessato).
Commentari • 12
- 1. Buca stradale, caduta del pedone e comportamento imprudenteRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 12 maggio 2024
- 2. Mutamenti climatici: una bomba d'acqua oramai non può più considerarsi un eventoAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 31 luglio 2017
Mutamenti climatici: una bomba d'acqua oramai non può più considerarsi un evento imprevedibile. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 12 gennaio – 28 luglio 2017, n. 18856 Presidente Frasca – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 27/4/2015 la Corte d'Appello di Bari, rigettato quello incidentale del Comune di Terlizzi, in accoglimento del gravame in via principale interposto dal sig. D.N.D. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Trani n. 87 del 2010, ha condannato il primo al pagamento di somma in favore di quest'ultimo a titolo di risarcimento dei danni subiti dalle strutture murarie del locale interrato di sua proprietà adibito ad autorimessa e …
Leggi di più… - 3. Ente autostradale responsabile dei danni occorsi a seguito della presenza di un copertone sulla sede stradale.Spadone Luigi · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2013
- 4. Pneumatico sulla carreggiata: società Autostrade condannataAccesso limitatoMirella Pocino · https://www.altalex.com/ · 26 febbraio 2013
- 5. Autostrade per l’italia s.p.a. risarcisce i danni (Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del 19.05.2011, n. 11016)Corbi Mariagabriella · https://www.diritto.it/ · 16 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/01/2003, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IZ, AI EL, elettivamente domiciliati in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato FLAVIO MATTIUZZO, con studio in 33100 UDINE VICOLO REPETELLA N. 16, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AUTOSTRADE CONCESSIONI & COSTRUZIONI E AUTOSTRADE SPA, in persona del Dott. Francesco Frezza, legale rappresentante e responsabile della funzione "Legale ed Acquisti" elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE NAIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5/00 del Tribunale di TOLMEZZO, emessa il 6/12/1999, depositata il 10/01/00; RG. 419/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato BERNARDINI ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1995 GI MO convenne in giudizio la società Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, indicati in L. 31.071.745, a seguito dell'urto della propria autovettura Mercedes 300 CE contro una tanica piena di gasolio, delle dimensioni di circa cm. 80x40x40 e di colore blu, che si trovava sulla carreggiata. Espose che il fatto si era verificato alle 23,20 circa del 20.7.1993, nel tratto tra Carnia e Gemona dell'autostrada A23, durante un temporale, quando il proprio autoveicolo aveva percorso circa sei chilometri dal casello di entrata, attraversato cinque minuti prima.
La convenuta resistette.
L'adito pretore di LM rigettò la domanda ritenendo che non fosse configurabile alcuna colpa omissiva da parte della società convenuta, che aveva fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza della circolazione.
2. Con sentenza n. 5 del 2000 il tribunale di LM ha rigettato il gravame del MO sui rilievi che non era nella specie configurabile ne' una responsabilità contrattuale ne' una responsabilità da cose in custodia e che il comportamento della società autostradale, da apprezzarsi alla luce della norma generale di cui all'art. 2043 c.c., fosse immune da censure. Ha ritenuto in particolare:
a) che la prima segnalazione della presenza della tanica sulla carreggiata, verosimilmente caduta da un veicolo, era pervenuta alla sala radio della società concessionaria solo alle ore 23,16;
b) che al momento dell'incidente un addetto della società aveva già raggiunto il punto in questione;
c) che era verosimile che non vi fosse stato neppure il tempo per predisporre un avvertimento agli utenti in entrata al casello di Carnia, da dove il MO si era immesso nell'autostrada pochi minuti prima.
3. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione ET MO e IE GA, nella qualità di eredi di GI MO, affidandosi a tre motivi, cui la società intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Col primo motivo - deducendo "violazione e falsa applicazione di norme di diritto circa la qualificazione del rapporto tra utente e concessionario del servizio pubblico autostradale in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c." - le ricorrenti si dolgono che il tribunale abbia escluso la natura contrattuale del rapporto tra utente e società concessionaria dell'esercizio dell'autostrada, e dunque della responsabilità della seconda, sulla scorta dell'assunto che il pagamento del pedaggio non è previsto in ogni caso, sicché l'adesione alla tesi affermativa comporterebbe l'impossibilità di configurare un contratto in tutti i casi (fra i quali non si annoverava comunque quello di specie, con conseguente illogicità della motivazione sul punto) nei quali l'accesso all'autostrada sia gratuito.
Oppongono che esistono anche contratti a titolo gratuito (quali il trasporto gratuito, il deposito ed il comodato); che la legge 28.12.1995, n. 549 ("art.
1-2 comma 49") qualifica come contratti i rapporti tra le amministrazioni dello Stato e le società gestrici delle autostrade;
che le sezioni unite (penali) della corte di cassazione, con sentenza 9.7.97, n. 7738, hanno ritenuto che il mancato pagamento del pedaggio dia luogo ad insolvenza fraudolenta e che il pedaggio costituisce la controprestazione del servizio costituito dalla messa a disposizione dell'autostrada nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, e non già un tributo dovuto per l'uso di un pubblico servizio (ciò in quanto le leggi 12.2.1979, n. 51 e 13.10.1985, n. 526 contemplano "due tipi di tariffa: una interna o d'equilibrio, di natura autoritativa, che lega il concedente al concessionario;
l'altra esterna o applicata all'utenza, di natura contrattuale, che lega il concessionario a ciascun utente ed alla quale è da ricondurre il pedaggio"). Il ritiro del biglietto darebbe dunque luogo alla conclusione di un contratto per facta concludentia, il cui contenuto verrebbe integrato "mediante inserzione automatica del prezzo ex art. 1339 c.c. in base alle tariffe predeterminate dalla legge o da un provvedimento amministrativo, come avviene per i distributori automatici di beni". Sostengono le ricorrenti che dalla natura contrattuale del rapporto intercorso tra le parti derivava l'inadempimento della società concessionaria per non aver tempestivamente rimosso la tanica, ovvero per non averne segnalato la presenza, come sarebbe stato certamente possibile posto che il MO aveva percorso 6,5 km fino al luogo dell'impatto, dove era giunta anche la persona incaricata di rimuovere l'ostacolo dopo una percorrenza di 27 km, sicché la società autostradale aveva avuto a disposizione non meno di venti minuti per segnalare la presenza del pericolo a chi fosse entrato dal casello di Carnia, dotato anche di cartelli segnaletici luminosi.
Se dunque il tribunale non avesse erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 1218 c.c., al difetto di prova circa la non imputabilità dell'inadempimento avrebbe fatto seguito la condanna della società convenuta al risarcimento del danno.
1.2. Sulla natura del pedaggio autostradale non vi è uniformità di indirizzi.
Le sezioni unite penali (con sentenza 9 luglio 1997, Gueli), in sede di composizione del contrasto giurisprudenziale sulla configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta nei confronti di chi transiti lungo la rete autostradale a bordo di un autoveicolo col proposito di non pagare il relativo pedaggio, hanno ritenuto che esso abbia natura di corrispettivo per l'utilizzazione dell'autostrada e non di tributo, vertendosi in ipotesi di contratto commutativo a titolo oneroso. Ai rilievi che "i compiti dell'ANAS non sono stati assunti da tale ente a titolo di diritto privato, bensì per il soddisfacimento di un interesse generale" e che dunque "gli utenti, anche se tenuti a corrispondere un pedaggio ... non sarebbero parti di un contratto a prestazioni corrispettive ne' potrebbero vantare diritti soggettivi tutelabili con l'azione contrattuale" (secondo quanto pressoché testualmente affermato da Cass. civ., 29.11.1966, n. 2806), si è in particolare opposto che "nel regime della concessione per la costruzione e la gestione di autostrade e con l'entrata in vigore delle leggi n. 51 del 1979 e n. 526 del 1985 è stata introdotta e mantenuta la distinzione tra tariffa interna o d'equilibrio e tariffa applicata all'utenza". E si è osservato che "tali tariffe ineriscono a due diversi tipi di rapporti: il primo di natura autoritativa intercorre tra il concedente ed il concessionario, il secondo, esterno, lega il concessionario a ciascun utente e si configura come un rapporto contrattuale di diritto privato".
Per converso, le sezioni unite civili (con sentenza 7 agosto 2001, n. 10893, in linea con Cass. 9 febbraio 1981, n. 800, cui adde la menzionata Cass., n. 2806/66, nonché Cass. nn. 385/69, 2043/70, 779/71, 260/75, 751/78) hanno ribadito il principio "che la responsabilità del proprietario o di un concessionario di un'autostrada nei confronti del conducente di un autoveicolo ha natura extracontrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio non determina la nascita di un rapporto contrattuale, ma si risolve in una prestazione pecuniaria imposta all'utente per poter usufruire di un pubblico servizio". Tra le decisioni sopra menzionate solo Cass. 5 febbraio 1969, n. 385 e Cass., 15 ottobre 1970, n. 2043 affermano esplicitamente che il pedaggio va configurato come una tassa dovuta per la prestazione del pubblico servizio costituito dalla messa a disposizione dell'autostrada, limitandosi le altre alla generica qualificazione riferita. Tra queste, quella delle stesse sezioni unite, chiamate a dirimere il contrasto sul diverso problema della configurabilità della responsabilità del proprietario delle strade pubbliche e del concessionario delle autostrade a titolo di custodia ex art. 2051 c.c. (contrasto non risolto per la ravvisata irrilevanza della questione nel caso di specie).
La diversità delle sedi decisorie non giustifica evidentemente l'antinomia, non costituendo lo scopo di evitare paventate conseguenze ragione sufficiente a spiegare come un rapporto possa avere natura contrattuale o non a seconda che si tratti di sanzionare penalmente il comportamento di chi non paghi il pedaggio, ovvero di distribuire in un modo o nell'altro l'onere della prova in relazione al danno subito dall'utente a seguito di situazioni di pericolo provocate o non tempestivamente eliminate dall'ente proprietario o concessionario dell'autostrada.
Melius re perpensa, il collegio ritiene doversi privilegiare la soluzione "contrattuale" adottata in sede penale e condivisa dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, sez. 3^, 3 settembre 1998, n. 2251), anche se per ragioni diverse da quelle imperniate sull'argomento che la tariffa da applicare all'utente è diversa dalla tariffa dovuta dal concessionario, posto che il problema non è costituito dalla diversità della prestazione del concessionario verso il concedente rispetto a quella dell'utente verso il concessionario, ma esclusivamente dalla natura della seconda: che, se tassa, rende non configurabile un rapporto contrattuale;
se prezzo pubblico, è esclusivamente riconducibile ad un contratto.
Più pregnante pare il rilievo che il corrispettivo di un servizio pubblico speciale (qual è certamente quello autostradale) è usualmente qualificato come tassa quando il servizio prevalentemente si concreta nel compimento di un'attività identica, ripetuta, frazionabile in singole prestazioni determinate (a ciascuna delle quali è usualmente collegato un risultato) e regolate dalla legge;
mentre al prezzo pubblico corrisponde in genere la messa a disposizione di un bene o di un'opera già compiutamente realizzati per fini di interesse generale, dove l'attività
dell'amministrazione si è preventivamente dispiegata (direttamente o indirettamente) nella realizzazione del bene o dell'opera, il cui uso è poi consentito ai privati previo pagamento di una somma di denaro, anche in funzione del recupero totale o parziale del costo dell'opera.
Nel caso delle autostrade a pedaggio, siano o non in concessione, appare prevalente il secondo ordine di elementi caratterizzanti. Per un verso, invero, la prestazione dell'amministrazione o del concessionario in altro non consiste che nella infrazionabile messa a disposizione dell'autostrada in condizioni da poter essere percorsa con sicurezza (per quanto compete al gestore); per altro verso il risultato, costituito da una più rapida e meno affaticante percorrenza, è conseguito grazie alla diretta attività degli utenti.
Indiretta conferma della correttezza dell'impostazione secondo la quale il pedaggio autostradale costituisce un prezzo e non un tributo è offerta dai rilievi che alla determinazione delle relative tariffe concorre il C.I.P.E., che gli adeguamenti delle tariffe sono autorizzati con decreti ministeriali, che la legittimazione all'impugnazione dei provvedimenti con i quali l'A.N.A.S. fissa gli importi delle tariffe autostradali con riferimento a ciascun ente concessionario è riconosciuta alle associazioni che abbiano lo scopo di tutelare gli interessi economici dei consumatori e degli utenti (cfr., ad esempio, in relazione all'impugnazione del Codacons, T.A.R. Lazio, sezione 3^, 10.5.92, n. 23). Il che non appare conciliabile con la configurazione della tariffa autostradale come tributo, che non potrebbe non comportare la conseguenza dell'assoggettamento della fattispecie impositiva al principio della riserva di legge posto (anche) in materia tributaria dall'art. 23 Cost.. Si è allora in presenza di un prezzo pubblico quale corrispettivo della prestazione della controparte e non di una tassa: dunque di un contratto.
Nè tale conclusione può essere efficacemente osteggiata dalla considerazione, in sè ritenuta preclusiva dal tribunale, che, poiché non tutti i tratti autostradali sono sottoposti al pagamento di un pedaggio, l'adesione alla tesi della natura negoziale porterebbe "a ritenere che il contratto atipico in alcuni casi verrebbe concluso ed in altri invece no, a seconda che il pedaggio venga pagato o meno, nonostante che il servizio sia sostanzialmente identico anche sotto il profilo degli obblighi del gestore dell'autostrada".
La sostanziale identità del servizio e le ragioni politico- economiche che inducono a stabilirne in alcuni casi la gratuità non incidono invero in alcun modo sulla fonte dell'eventuale obbligazione risarcitoria del gestore, costituita solo dalla legge se l'ammissione al servizio sia gratuita e, invece, anche dal possibile inadempimento di un'obbligazione negoziale se un contratto sia stato concluso mediante il pagamento di un corrispettivo da qualificarsi - come s'è osservato - come prezzo.
A tanto consegue la cassazione della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che "non può essere applicato al caso di specie il principio dell'inversione dell'onere della prova ex art. 1218 c.c., in forza del quale la società avrebbe dovuto dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile", essendo invece applicabili i principi propri della responsabilità da inadempimento di un'obbligazione contrattuale.
2. L'accoglimento del primo motivo non ha effetto assorbente delle ulteriori censure, con le quali le ricorrenti si dolgono dell'avvenuta esclusione, sotto distinti profili, anche della responsabilità extracontrattuale della società autostradale che, com'è noto, ben può concorrere con quella contrattuale.
2.1. Col secondo mezzo è dunque denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Viene contestato l'assunto del tribunale, secondo il quale l'estensione dell'autostrada e l'uso generale e diretto da parte degli automobilisti non consentirebbero vigilanza e controllo tali da impedire l'insorgenza di situazioni di pericolo, sostenendosi che l'A23 è uno dei tracciati meglio dotati di sistemi di controllo, come dimostrato dal fatto che un addetto al servizio autostradale era giunto sul posto pressoché contestualmente al verificarsi dell'incidente (il secondo in trenta minuti) che aveva interessato il MO. Il che - assumono ancora le ricorrenti - smentisce lo stesso presupposto dell'argomentazione svolta nella sentenza gravata, posto che sin dalle ore 23 la società autostradale aveva appreso che al km 53 vi erano ostacoli sulla carreggiata, come dimostrato dalla segnalazione di cui a pagina 3 del documento prodotto dalla controparte sull'incidente n. 237.
Di tali risultanze, che in se stesse dimostravano come la società autostradale avrebbe potuto avvertire del pericolo il MO (e gli altri utenti) al momento dell'ingresso in autostrada e così prevenire il sinistro, il tribunale non aveva tenuto alcun conto, in tal modo rendendo la sentenza censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c.. 2.2. Col terzo motivo la sentenza è, da ultimo, censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Le ricorrenti si dolgono anzitutto che il tribunale, dopo aver ritenuto che la presenza della tanica costituisse un'insidia, abbia tuttavia adombrato l'ipotesi che il mancato avvistamento dell'ostacolo sulla carreggiata fosse ricollegabile alla condotta di guida del MO, che invece procedeva a circa 80 km/h, come era risultato dalla prova testimoniale espletata in primo grado. Rilevano poi che illogicamente il giudice di secondo grado aveva ritenuto che la "prima segnalazione della presenza della tanica sull'autostrada era pervenuta alla sala radio della società concessionaria a Branco di Travagnacco (Udine-nord) alle 23,16, ossia pochi minuti prima che il conducente urtasse l'ostacolo", dunque concludendo che la presenza di un addetto alla ricerca già nel momento in cui era avvenuto il sinistro attestasse come l'intervento della società era stato tempestivo. Ciò in quanto lo stesso addetto alla ricerca MA Roberto, escusso come testimone all'udienza dell'8.5.1996, aveva dichiarato di essere partito "dall'ufficio di Udine-nord", distante dal punto dell'incidente circa ventisette chilometri, che era inverosimile fossero stati coperti in soli quattordici minuti. Sostengono che, dunque, la società aveva avuto contezza della presenza di un ostacolo con almeno mezz'ora di anticipo rispetto al momento dell'incidente, com'era confermato dalla citata comunicazione n. 237 delle ore 23,00.
Affermano infine, quanto all'omesso avvertimento al casello di Carnia della presenza di un ostacolo sulla carreggiata in direzione sud, che incongruamente il tribunale aveva ritenuto "assai verosimile che non vi fosse stato il tempo materiale per predisporlo, dal momento che la segnalazione alla sala radio risale alle ore 23,16, quando probabilmente mancavano pochissimi minuti all'entrata del MO in autostrada". Ciò in quanto il teste ER aveva affermato:
"confermo quanto scritto sul registro e precisamente che alle 23,16 ci giunse comunicazione dall'addetto al casello di Carnia della presenza di una tanica sulla carreggiata"; sicché - concludono - vi era stato certamente il tempo di segnalare l'esistenza dell'ostacolo.
3.1. È logicamente preliminare l'esame del secondo motivo di ricorso, il cui accoglimento comporterebbe l'assorbimento del terzo. Come rilevato con coeva decisione resa alla stessa udienza del 27.9.02 (ricorso iscritto al numero 19599/01 del ruolo generale, Mangora c. Autostrade-Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a.) la prevalente giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di escludere che, con riguardo ai danni subiti da utenti di autostrade, trovi applicazione l'art. 2051 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria dell'autostrada, ovvero del concessionario, in quanto il bene è oggetto di uso diretto e generale ed ha estensione tale da non consentire una vigilanza idonea ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo;
e che, per contro, una violazione del generale principio del neminem laedere e dell'art. 2043 c.c. in tanto sia configurabile in quanto l'ente proprietario o gestore abbia provocato o non abbia rimosso una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto), la quale ricorre in presenza dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità.
Si è da più parti lamentato che la generalizzazione del principio, in una all'applicazione del restrittivo criterio di imputazione della responsabilità cui s'è appena accennato, si risolve in un privilegio per la pubblica amministrazione e, di riflesso, in un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati. Con sentenza n. 156 del 1999 la Corte costituzionale lo ha escluso, in riferimento ai parametri costituzionali di raffronto costituiti dagli artt. 3 e 24 Cost., sulla scorta dei rilievi che, come sottolineato in alcune sentenze, "la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto da parte dei terzi costituiscono meri indici dell'impossibilità del concreto esercizio del potere di controllo e di vigilanza sul bene medesimo;
la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù di un puro e semplice riferimento alla natura demaniale del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità".
La ratio dell'esclusione della responsabilità a titolo di custodia è, dunque, fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene: non già perché demaniale, ma in quanto soggetto all'uso diretto da parte di un rilevantissimo numero di utenti ed in quanto particolarmente esteso, tanto da rendere impossibile l'esercizio di un controllo adeguato. La demanialità del bene è, cioè, solo un indice sintomatico di quella impossibilità, ma non la attesta in modo automatico, tanto che non si è omesso di chiarire che quando è consentita un'adeguata attività di vigilanza che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, l'art. 2051 c.c. trova senz'altro applicazione pure nei confronti della pubblica amministrazione (Cass. 21.1.1987, n. 526; Cass., 7.1.1982, n. 58), quand'anche si tratti di demanio stradale (Cass. 27.11.1995, n. 13114). Ora, non pare revocabile in dubbio che la possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. - non si atteggiano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada. E ciò non solo in relazione alla loro estensione, ma anche alle loro caratteristiche, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che le connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico volta a volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti.
Per le autostrade, contemplate dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.. Nell'applicazione del principio occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio.
Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità;
come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Il motivo di ricorso va dunque accolto nella parte in cui il tribunale ha escluso la stessa configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., con conseguente assorbimento del terzo motivo.
4. Accolti i primi due motivi del ricorso ed assorbito il terzo, la sentenza va conclusivamente cassata con rinvio alla corte d'appello (ormai unico giudice del gravame, con la sola esclusione delle sentenze del giudice di pace) di Trieste affinché riesamini il merito alla luce degli esposti principi in tema di configurabilità sia della responsabilità contrattuale della società concessionaria di un'autostrada a pedaggio sia della responsabilità ex art. 2051 c.c. (per il solo fatto che si trattava di un'autostrada).
Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il gennaio 2003