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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
La Corte, così composta
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 788 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa da
(c.f. ), res.te in Spinetoli (AP), nella sua Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di procuratore generale della sig.ra (c.f. Parte_2 C.F._2
), in forza di procura generale a rogito OT in data 6 luglio
[...] Persona_1
2015, rep. N. 28864/16447, registrata in LI CE il 7 luglio 2015 al n.
2513, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandro Bonelli del foro di LI
CE (c.f.: ; PEC: C.F._3
- fax. ), elett.te domiciliata, presso Email_1 P.IVA_1 il suo Studio in LI CE, Piazza Roma n. 3, e comunque presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata Email_1
-
APPELLANTE -
CONTRO
con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) Via dei Sabini Controparte_1
15 (CF ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. P.IV
, elettivamente domiciliata in C.so Trento e Trieste n. 52 ad LI Controparte_2
CE, presso e nello studio dell'Avv. Fenizia Marini;
-
APPELLATO- Oggetto: appello avverso la Sent. 312/2022 del tribunale di LI CE .
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - La vicenda cui attinge il processo
Il procedimento di I grado prende avvio a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per la somma di € 6.432,00 oltre interessi al tasso legale, in favore della sig.ra nella sua qualità di procuratore generale della sig.ra Parte_1 Pt_2
che traeva origine dalla promessa unilaterale per scrittura privata sottoscritta in data 29 settembre 2015, con cui la società si è impegnata a “tenere Controparte_1
indenne la stessa Sig.ra in proprio e nella qualità suindicata, dalle Parte_1
obbligazioni di pagamento nei confronti del per IMU anni 2012, Parte_3
2013 e 2014, compresa la TASI per quest'ultima annualità, e comunque per complessivi
€ 24.363,00, nonché gli ulteriori tributi dovuti sempre al a titolo Parte_3 di IMU, per l'anno 2015 a partire 3 aprile 2015 e comunque per complessivi €
2.115,87.
La società proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo, introducendo un Parte_4
giudizio nel quale si costituiva l'opposta la quale chiede, fra l'altro, Parte_1
anche la riunione del procedimento con altro giudizio tenuto presso lo stesso tribunale, poiché «connesso con la presente causa per avere in comune le parti (connessione soggettiva) ed uno degli elementi oggettivi, cioè la causa petendi (connessione oggettiva)».
La riunione, veniva, peraltro rigettata dal primo giudice, sul presupposto che la Pt_1
avesse fatto valere in sede monitoria una ragione di credito diversa ed autonoma rispetto a quella inerente il pagamento del prezzo di compravendita degli immobili.
§ 2 – La decisione contenuta nella sentenza impugnata
Essa si snoda, talvolta in maniera tutt'altro che chiara, attraverso i seguenti passaggi in fatto e diritto pag. 2/14 1) Le pattuizioni negoziali hanno subito un'evoluzione che ha dato in effetti luogo ad una diversa pattuizione in riferimento all'originaria previsione del pagamento del prezzo della compravendita.
2) Nell'atto definitivo di compravendita le parti si sono date atto dell'avvenuto pagamento del prezzo (eccetto le somme oggetto del rilascio di effetti cambiari).
3) Nondimeno, dopo il primo contratto preliminare, le parti hanno stabilito che nessuna permuta sarebbe intercorsa, quale parte del corrispettivo, quindi la corresponsione del corrispettivo si prospettava come completamente difforme rispetto al patto originario.
4) Le imposte locali originariamente erano pattuite – nel preliminare del 3.4.15 – quali comprese nel prezzo di compravendita), mentre esse erano impossibili da imputare in virtù del nuovo regolamento contrattuale riferito al pagamento del prezzo che escludeva la permuta e prevedeva un pagamento a saldo al momento del rogito notarile (esclusi gli effetti cambiari rilasciati).
5) Nel contempo, la complessa situazione giudiziaria tra le parti documentata in atti riferita agli aspetti conflittuali relativi ad eventuali inadempimenti reciprocamente dedotti, non consente di ritenere che le somme relative alle imposte di cui alla citata scrittura privata, su cui l'opposta fonda la propria azione monitoria, possano essere svincolate dal regolamento generale prospettato e radicato dalle parti negli atti negoziali succedutesi nel tempo, che di fatto escludevano l'efficacia delle pregresse pattuizioni anteriori, abrogate dai successivi patti.
6) Ne residuava che quanto preteso da parte opposta fosse effettivamente dovuto in virtù di titolo differente rispetto alla regolamentazione del pagamento del prezzo della compravendita considerato in via unitaria, nel senso che il pagamento delle imposte di cui alla scrittura privata su cui si fonda la pretesa in sede monitoria deve considerarsi incluso nel pagamento del prezzo di compravendita, così come stabilito con successive modificazioni dalle parti, non sussistendo un titolo autonomo disancorato dal pagamento complessivo del prezzo di compravendita stabilito dalle parti.
pag. 3/14 7) Era da escludere che la scrittura privata del 29.9.15 potesse essere ritenuta estranea alla più ampia regolamentazione stabilita dalle parti e costituire così un titolo autonomo svincolato dagli accordi intercorsi e gradualmente evolutisi tra le parti
§ 2 - L'Appello
Proponeva appello la con motivi tutti sostanzialmente incentrati sul Parte_1
malgoverno delle risultanze processuali da parte del primo giudice e cioè
a) Interpretazione sminuente la validità ed efficacia probatoria di una promessa unilaterale di pagamento ex art. 1988 c.c. - L'obbligazione assunta dalla CP_1
[... con la scrittura privata del 29.9.2015 non è stata estinta per mezzo degli assegni tratti su Banca Marche n. 0216956282-10 di € 30.000,00 e n.
0216956285-00 di € 2.340,00 . In realtà, l'interpretazione della promessa unilaterale di pagamento costituisce oggetto di due distinti motivi di appello, il primo ed il terzo, ma i due motivi sono strettamente collegati, come si andrà ad esaminare al § 4.
b) Omesso esame circa un fatto decisivo - mancanza nella motivazione dell'impugnata sentenza di quanto osservato dall'opposta relativamente al contenuto dell'atto definitivo di compravendita in data 22.9.2015
Si è costituita l'appellata contestando i motivi d'impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
§ 3 – La pluralità di contratti ed atti negoziali intercorsi fra le parti
Appare evidente la necessità di focalizzare la disciplina dei rapporti reciproci oggetto dei vari contratti preliminari ed integrazioni :
1) Con contratto preliminare del 3.4.2015 la si Parte_5
impegnava ad acquistare un appezzamento di terreno in corpo unico sito nel comune di e si obbligava Parte_3
pag. 4/14 A) al pagamento di € 182.000,00 di cui
- € 120.000,00 mediante rilascio di cambiali a titolo di caparra confirmatoria,
- € 30.000,00 alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento di proprietà entro il
30 giugno 2015
- € 2.000,00 per prestazione professionale al notaio CP_3
- € 30.000,00 ad assunzione e pagamento delle pendenze con il Comune di inerenti le imposte Ici ed Imu Parte_3
B) al trasferimento a titolo di permuta alla signora la proprietà Parte_2
degli immobili ricavati nella misura di 330 mq da realizzare su detto terreno;
Inoltre veniva previsto il rilascio “A garanzia delle pattuizioni di cui sopra” da parte della società di assegno bancario di € 30.000 n. 0216956828-10, “che verrà restituito all'atto pubblico di trasferimento di proprietà alla società proponente”.
2) In data 29.4.2015, cioè circa 20 gg dopo il contratto sub 1), la società versava alla promittente venditrice la somma di euro 2.340,00 “relativa alla quota ici dovuta in riferimento all'annualità 2007” a mezzo A/B n. 0216956285-00
3) Con contratto preliminare di pari data a quello sub 1), cioè sempre datato
3.4.15, registrato il 6.7.2015, il pagamento viene pattuito in euro 800.000,00 che sarebbe stato pagato mediante:
- euro 120.000,00 con emissione di 6 cambiali
- euro 2.340,00 (caparra confirmatoria) a mezzo di assegno bancario 0216956285-00 imputabile al prezzo in sede di adempimento
- euro 30.000,00 a mezzo di assegno bancario 0216956282-00, a titolo di caparra confirmatoria imputabile al prezzo in sede di adempimento con rilascio di quietanza salvo buon fine
- euro 647.660,00 all'atto della stipula del rogito notarile.
pag. 5/14 4) il 7.7.2015, le parti, ancora, si recavano dinanzi al notaio sottoscrivendo Per_1
ulteriore contratto preliminare di compravendita ove era stabilito
- il pagamento del corrispettivo di compravendita, fissato in euro 800.000,00 sarebbe stato effettuato 4a) per euro 32.340,00 quale somma già versata da parte acquirente e di cui la parte promittente venditrice dava quietanza;
4b) per euro 120.000,00 mediante rilascio di 6 effetti cambiari a titolo di caparra confirmatoria;
4c) per euro 647.660,00 all'atto della stipula del rogito notarile.
5) Con atto pubblico di compravendita in data 22.09.15, si dava atto che il prezzo della compravendita era fissato in euro 800.000,00 e che:
- la somma di euro 680.000,00 era stata già versata dalla parte acquirente alla parte venditrice;
- il saldo di euro 120.000,00 sarebbe stato oggetto di rilascio di effetti cambiari.
6) Con promessa unilaterale del 29.9.2015 dichiara di tenere Controparte_1
indenne e manlevare la Sig.ra 6a) da ogni obbligazione di pagamento Parte_1 nei confronti dell'architetto 6b) dal pagamento di Imu (anni 2012- Controparte_4
2014) e Tasi (2014) per complessivi € 24.363 + Imu per 2015 per € 2115.84; 6c) dal pagamento del notaio per euro 2000; 6d) di obbligarsi a stipulare specifica fidejussione e/o polizza assicurativa, fino alla concorrenza di € 647.660.
§ 4 - I motivi di appello alla luce della documentazione negoziale in atti
4.1 – La valenza del rogito notarile di cui supra, sub § 3, n. 5) rispetto ai precedenti atti negoziali e giuridici sub § 3) da 1) a 4)
In tale atto pubblico viene specificato che
- in data 3 aprile 2015 le parti sottoscrivevano preliminare per scrittura privata, registrato in LI CE il 6.7.2015, col quale la si Parte_2
obbligava ad alienare alla gli Parte_6 immobili “…in appresso descritti”;
pag. 6/14 - le parti, volendo procedere alla trascrizione dello stesso preliminare ai sensi dell'articolo 2645 bis c.-c., “…stipulavano un contratto preliminare di compravendita a mio rogito in data 7 luglio 2015”;
- La società " “… nomina, Parte_6
ai sensi dell'articolo 1401 e seguenti del c.c., quale persona che si obbliga ad acquisire gli immobili ed assumere i doveri nascenti dal contratto preliminare di compravendita in data 13 luglio 2015…… la società unipersonale " Controparte_1
- Il corrispettivo di euro 800mila veniva corrisposto come sopra gia detto, vale a dire veniva dato atto del pagamento di euro 680mila e venivano rilasciate cambiali per euro 120mila
Ora, è appena il caso di richiamare giurisprudenza assolutamente consolidata in tema di rapporti fra contratto preliminare e definitivo, secondo la quale, ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta;
tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo (v., da ultimo, Cass. Sez. 2, Ord. n. 12090 del 6/5/2024).
Ne consegue, in mancanza di elementi in senso contrario, che sicuramente, a stare al contenuto dell'atto pubblico del 22.9.2015, e non risultando elementi diversi, esso sicuramente, con le sue statuizioni, sostituisce tutte quelle contenute negli altri, precedenti, contratti preliminari, sia perché ad esso direttamente propedeutici, sia pag. 7/14 perché in qualche modo le statuizioni contenute nei precedenti atti vengono ad essere contemplate in esso e, pertanto, non avrebbe senso ritenere che le precedenti statuizioni contengano qualcosa di più e di diverso rispetto al contenuto del rogito in parola. A dire il vero, il pagamento effettuato in data 29.4.2015, col quale la società appellata versava alla promittente venditrice la somma di euro 2.340,00 “relativa alla quota ici dovuta in riferimento all'annualità 2007 a mezzo A/B n. 0216956285-00” è, per l'appunto, un mero atto giuridico ( pagamento) piuttosto che un negozio giuridico.
Nondimeno, quale atto precedente, non appare significativo se non quale prova, appunto, di un pagamento e di un'imputazione del pagamento medesimo .
4.2– La valenza del documento di cui supra, sub § 3, n. 6)
Discorso del tutto diverso va, invece, fatto con riferimento di tale atto, successivo al rogito, il quale “chiude” e completa gli atti ad esso precedenti, addirittura menzionandoli, ma non può fare ciò in riferimento all'atto in questione, sulla cui datazione, appunto successiva, non v'è contestazione.
Con questo documento e con la sua valenza vanno confrontati almeno due dei tre motivi di gravame.
Con il primo motivo d'appello, infatti, l'appellante lamenta che l'obbligazione assunta dalla con la scrittura privata del 29.09.2015 non è stata estinta per mezzo degli CP_1
assegni tratti su Banca Marche n. 0216956282-10 di € 30.000,00 e n. 0216956285-00 di
€ 2.340,00.
E con il terzo motivo di appello lamenta che ha errato il Giudice di prime cure, nel ritenere carente a seguito dell'istruttoria la prova della legittimità della pretesa avanzata dall'odierna appellante con il procedimento monitorio, essendo sufficiente in tal senso la produzione della scrittura privata del 29.09.2015, la cui piena efficacia probatoria è riconosciuta ex lege, fino a prova contraria, il cui onere (non soddisfatto) incombe unicamente su controparte debitrice.
pag. 8/14 I due motivi, che attengono alla qualificazione ed al significato da dare alla successiva scrittura privata del 29.9.2015, rispetto alla quale non è messo in discussione – giova ripeterlo – il suo essere successiva al rogito notarile del 22.9.2015 sono fondati, nei limiti che si passano ad esporre.
La predetta scrittura ha il seguente tenore
“La Soc. " …………..[…]…….. Controparte_1
DICHIARA
Di tenere indenne e manlevare la Sig.ra - ……..[…]………in Parte_1 proprio nonché nella sua qualità di procuratrice generale della signora: - CP_5
. da ogni obbligazione di pagamento nei confronti dell'Architetto
[...] per la redazione dei progetti di lottizzazione, relativi al Controparte_4 comparto edificatorio di Via Parri di . Parte_3
Di tenere indenne la stessa Sig.ra in proprio e nella qualità Parte_1 suindicata, dalle obbligazioni di pagamento nei confronti del per Parte_3
IMU anni 2012,2013 e 2014, compresa la TASI per quest'ultima annualità, e comunque per complessivi E. 24.363.00. nonché gli ulteriori tributi dovuti sempre al Parte_3
a titolo di IMU, per l'anno 2015 a partire 3 aprile 2015 e comunque per Parte_3 complessivi €. 2.115,84 .
di tenere indenne la stessa Sig.ra del saldo avere in favore del Parte_1
OT . . per complessivi €. 2.000,00, per le prestazioni Per_2 Controparte_6 professionali rese in occasione della redazione della CONVENZIONE con il Parte_3
.
[...]
Di obbligarsi, come con il presente atto si obbliga, entro e non oltre l'aperura del cantiere, a stipulare specifica fidejussione e/o polizza assicurativa, fino alla concorrenza di E. 647.660.00 - a garanzia dell'intera somma versata dalla promissaria acquirente giusta contratto preliminare di immobili da costruire Parte_1 stipulato inter partes con scrittura privata del 28 settembre 2015 - e sino al momento del trasferimento effettivo della proprietà degli immobili promessi in vendita, in favore della stessa Sig.ra /o eventuali terzi dalla stessa nominati….” Parte_1
pag. 9/14 Con il decreto ingiuntivo opposto veniva azionato dall'odierna appellante, a quanto appare dal confronto tra la cifra richiesta in via monitoria e i vari importi, in tutto o in parte proprio quegli importi cui fa riferimento la promessa unilaterale di pagamento, di cui sono già indicati gli esatti importi quanto all'onorario notarile ed i tributi locali
2.115,84+2.000 mentre non sono indicati specificamente gli importi per l'onorario dell'architetto CP_4
Le argomentazioni fornite da parte appellata, sul punto, non sono convincenti :
“…l'assegno tratto su CA , per €. 30.000,00 n. 0216956282-10 che, nelle Parte_7 primitive intenzioni della parti, (quando ancora il prezzo della compravendita si sarebbe dovuto pagare, in parte qua - E. 182.000,00 – in danaro e, in parte qua, attraverso la datio in solutum di n. 6 appartamenti di circa 55 mq – cfr art. 2 preliminare citato), si sarebbe dovuto restituire all'acquirente al momento della stipula dell'atto definitivo “…. che verrà restituito all'atto pubblico di trasferimento di proprietà alla società proponente”, in realtà venne immediatamente incassato dalla parte venditrice, proprio per la riferita impellente necessità di assolvere al pagamento delle pendenze tributarie col che aveva già Parte_3 notificato gli avvisi!!!
E, infatti, tale importo, una volta venuta meno la funzione di garanzia, quale incasso immediato di parte del prezzo, acquisì la precipua natura di pagamento in acconto dell'intero corrispettivo pattuito, che le parti avrebbero concordato soltanto col successivo preliminare del 7.7.2015 (cfr doc. 5) in complessivi €. 800.000,00, e come integralmente versato e quietanzato già in sede di atto pubblico del 22.9.2015 (cfr. Doc. 7), tanto da privare di ogni causa/funzione/motivo la successiva erronea dichiarazione unilaterale del 29.9.2015 posta a sostegno della domanda monitoria.
Infatti, contrariamente alle contestazioni avversarie, è di tutta evidenza che l'importo di E. 30.000,00 “ad assunzione delle obbligazioni di pagamento delle pendenze con il Parte_3
” costituiva quota parte del corrispettivo della compravendita (€. 800.000,00)
[...] integralmente poi versato in sede di stipula dell'atto pubblico definitivo.
……Omissis……
Cont la soc. ha fornito ampia prova documentale di quanto sostenuto, Controparte_8 ovverosia che, con la scrittura in argomento, il sig. nella sua qualità di Controparte_2 legale rappresentante della , “DICHIARAVA” di tenere indenne la Controparte_1 sig.ra tra le altre, dal pagamento delle obbligazioni relative ad IMU e ICI Parte_1 del Comune di , quando però tale obbligazione era stata perfettamente adempiuta con Parte_3 il versamento di Euro 32.240,00 - quale quota parte del prezzo e secondo la specifica imputazione di tali somme formulata già in sede del primo contratto preliminare e correlato addendum intercorso tra le parti.
Tale ricognizione, per arresti costanti del giudice della nomofilachia, è priva di effetti vincolanti nei limiti in cui la dedotta sottostante obbligazione di pagamento (causa debendi) dei debiti erariali si era già estinta come ineludibilmente comprovato.
……omissis…
pag. 10/14 diversamente opinando, la scrittura in argomento, non avrebbe ragione di esistere, per essere, tra le altre, del tutto priva di una propria autonoma causa e/o motivo, dal momento che interveniva quando la compravendita si era già perfezionata col versamento dell'intero prezzo pattuito.
In tale contesto non vi è modo di rinvenire alcuna specifica, oggettiva o anche solo intellegibile ragione/motivazione per la quale la si sarebbe dovuta accollare costi e oneri ulteriori CP_1 rispetto alla tipica obbligazione del pagamento del prezzo già completamente assolta…
omissis
Nel caso di specie, controparte, non meramente in potenza ma in atto, ben riconosceva l'erronea ricognizione posta in essere dalla nella piena consapevolezza di aver già CP_1 da tempo incassato gli assegni che erano stati versati colla specifica causale dell'assolvimento delle pendenze erariali sulle aree oggetto di compravendita. Sicché appunto, sotto il profilo soggettivo si pone imperiosamente l'aspetto del dolo, che, nella attuale dimensione processuale, caratterizzava la temerarietà della domanda monitoria….”.
Esaminando le ragioni così come esposte, che sono le uniche, nessuna di esse appare idonea a smentire la valenza obiettiva del riconoscimento, né d'altro canto esse appaiono tali da potersi bene collegare allo scenario complessivo così come si evince dalle ripetute pattuizioni.
4.2.1 L'errore giuridicamente rilevante
Nessun errore di tale tipo può rinvenirsi nella fattispecie in esame.
Una dimenticanza legata allo iato temporale è da escludere, ancorché irrilevante giuridicamente, in quanto passano 7 gg dal rogito definitivo a questo atto di ricognizione, il quale ha, al contrario, tutto l'aspetto di costituire una precisazione, a scanso di equivoci, proprio a fronte della recente pattuizione definitiva e, soprattutto, della quietanza data nell'atto notarile circa il pagamento della somma di euro 680mila euro, oltre all'obbligo di dare il residuo costituito dalle cambiali.
Semmai, appare di un certo rilievo la circostanza che, assai verosimilmente, fu proprio il legale di parte appellata ad assisterla nella redazione della promessa, dal momento che quest'ultima viene redatta – anche questo fatto pacifico – su carta intestata del legale, avv. e che vi sia l'assistenza di un legale è ulteriormente confermato dalle Pt_1 espressioni usate : “tenere indenne e manlevare”, ad es.
pag. 11/14 Ora, non è concepibile che un legale abbia assistito in qualche modo l'appellata senza rendersi conto delle problematiche sottese, e ciò poteva fare solo richiedendolo, in termini di precisione, al suo cliente.
Nessuna svista, nessun errore, ma al contrario una precisazione insorta, anche qui assai verosimilmente, dopo ennesime problematiche affacciatesi fra le parti .
4.2.2 – L'asserita copertura di pregressi pagamenti, in tutto o in parte con la medesima causale
Come già detto, la sussistenza di un contratto definitivo, per di più tramite rogito notarile che menziona espressamente il preliminare (i preliminari), non può che rendere irrilevanti tutte quelle clausole ed attestazioni non ripetute nel contratto definitivo stesso.
Non è, inoltre, specificata alcuna funzione, nel regolamento sinallagmatico, tra il pagamento di tributi ed onorari ed il loro inserimento nell'ammontare complessivo del corrispettivo. Su questo, non v'è alcuna precisione nei contratti preliminari, precedenti al definitivo : l'importo di euro 30.000,00 a mezzo di assegno bancario 0216956282-
00, è espressamente menzionato, nel contratto preliminare del 3.4.2015, a titolo di “ assunzione e pagamento delle pendenze con il inerenti le imposte Parte_3
Ici ed Imu”, mentre nel contratto preliminare di pari data il medesimo assegno
0216956282-00 viene indicato “a titolo di caparra confirmatoria imputabile al prezzo”.
Manca, inoltre, in qualsiasi degli atti negoziali esaminati (salvo il primo), qualsiasi riferimento che possa essere utile a distinguere il predetto importo di euro 30mila quale accessorio del corrispettivo ed in qualche modo ricompreso, nella sua valenza di spese per tributi prima facenti carico al venditore e poi all'acquirente, ma a deconto del corrispettivo .
Né può trascurarsi la circostanza che tra i primi di aprile del 2015 sino alla fine del settembre le pattuizioni si erano, come detto susseguite.
pag. 12/14 Si può quindi affermare che, mentre il contratto definitivo stipulato dinanzi al notaio disciplina la compravendita, l'atto successivo al contratto definitivo (nonché presupposto del decreto ingiuntivo), si occupa di disciplinare tutti gli aspetti di contorno che connotano il rapporto, ma pur sempre legati alla compravendita stessa.
Per questo non rileva nel senso voluto dall'appellata la testimonianza, resa in sede penale, del (All 20 verbale ud. 5.3.2021): «ho autorizzato io […] a Parte_6 consegnare l'assegno […] alla signora che aveva rappresentato anche Parte_1
a me di avere delle pendenze con il comune di . Si trattava di un assegno dato Parte_3
per il pagamento del prezzo pattuito», che in una prima parte implica che il pagamento sia dovuto per le pendenze col comune, ma poi, con affermazione successiva, fa riferimento al pagamento del prezzo pattuito, così riferendosi alla vendita. Nella testimonianza rimane un'irrisolvibile confusione (rendendola di nessun rilievo).
Non sussiste, cioè, alcuna chiarezza su un'obbligazione che anche una migliore previsione contrattuale – peraltro mai espressa – non avrebbe risolto in punto di risoluzione del quesito se gli acconti erano da imputare al pagamento del corrispettivo ovvero ad una sorta di rimborso spese a favore della venditrice.
In conclusione, l'appello va accolto, mentre le spese di lite dovranno essere liquidate per il doppio grado di giudizio e seguono la soccombenza, liquidandosi nei valori medi dello scaglione di riferimento.
Rimane da precisare che, non essendo stata avanzata alcuna esplicita domanda di ripetizione delle spese processuali a cui è stata condannata l'appellante in primo grado
(che potrebbero non essere state ancora pagate), nulla deve statuire sul punto questa
Corte.
Inoltre, la complessità della vicenda tra le parti esclude in radice la sussistenza di lite temeraria, la cui declaratoria, come richiesta, peraltro apoditticamente, dall'appellante, va esclusa. Ciò non viene in rilievo, ovviamente, sulle regole classiche della soccombenza, in quanto l'assenza di responsabilità c.d. aggravata in tema di spese processuali non esclude quella “normale”.
pag. 13/14
P.Q.M
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di accoglie l'appello, salva la richiesta ex art. Parte_1 Parte_4
96 c.p.c., e per l'effetto riforma completamente l'impugnata sentenza, così provvedendo:
- Rigetta l'opposizione al d.i. proposta da CP_1
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di entrambi CP_1 Parte_1
i gradi di giudizio: per il primo grado nella misura pari a quanto già liquidato (2.738,00, oltre rimborso 15 % forfettario, iva e cpa;
per il secondo grado nelle somme di € 1134 +
€ 921 + € 1843 + € 1911.
Ancona, così deciso in data 12.11.24
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr.
Gianmichele Marcelli
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
La Corte, così composta
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 788 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa da
(c.f. ), res.te in Spinetoli (AP), nella sua Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di procuratore generale della sig.ra (c.f. Parte_2 C.F._2
), in forza di procura generale a rogito OT in data 6 luglio
[...] Persona_1
2015, rep. N. 28864/16447, registrata in LI CE il 7 luglio 2015 al n.
2513, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandro Bonelli del foro di LI
CE (c.f.: ; PEC: C.F._3
- fax. ), elett.te domiciliata, presso Email_1 P.IVA_1 il suo Studio in LI CE, Piazza Roma n. 3, e comunque presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata Email_1
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APPELLANTE -
CONTRO
con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) Via dei Sabini Controparte_1
15 (CF ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. P.IV
, elettivamente domiciliata in C.so Trento e Trieste n. 52 ad LI Controparte_2
CE, presso e nello studio dell'Avv. Fenizia Marini;
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APPELLATO- Oggetto: appello avverso la Sent. 312/2022 del tribunale di LI CE .
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - La vicenda cui attinge il processo
Il procedimento di I grado prende avvio a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per la somma di € 6.432,00 oltre interessi al tasso legale, in favore della sig.ra nella sua qualità di procuratore generale della sig.ra Parte_1 Pt_2
che traeva origine dalla promessa unilaterale per scrittura privata sottoscritta in data 29 settembre 2015, con cui la società si è impegnata a “tenere Controparte_1
indenne la stessa Sig.ra in proprio e nella qualità suindicata, dalle Parte_1
obbligazioni di pagamento nei confronti del per IMU anni 2012, Parte_3
2013 e 2014, compresa la TASI per quest'ultima annualità, e comunque per complessivi
€ 24.363,00, nonché gli ulteriori tributi dovuti sempre al a titolo Parte_3 di IMU, per l'anno 2015 a partire 3 aprile 2015 e comunque per complessivi €
2.115,87.
La società proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo, introducendo un Parte_4
giudizio nel quale si costituiva l'opposta la quale chiede, fra l'altro, Parte_1
anche la riunione del procedimento con altro giudizio tenuto presso lo stesso tribunale, poiché «connesso con la presente causa per avere in comune le parti (connessione soggettiva) ed uno degli elementi oggettivi, cioè la causa petendi (connessione oggettiva)».
La riunione, veniva, peraltro rigettata dal primo giudice, sul presupposto che la Pt_1
avesse fatto valere in sede monitoria una ragione di credito diversa ed autonoma rispetto a quella inerente il pagamento del prezzo di compravendita degli immobili.
§ 2 – La decisione contenuta nella sentenza impugnata
Essa si snoda, talvolta in maniera tutt'altro che chiara, attraverso i seguenti passaggi in fatto e diritto pag. 2/14 1) Le pattuizioni negoziali hanno subito un'evoluzione che ha dato in effetti luogo ad una diversa pattuizione in riferimento all'originaria previsione del pagamento del prezzo della compravendita.
2) Nell'atto definitivo di compravendita le parti si sono date atto dell'avvenuto pagamento del prezzo (eccetto le somme oggetto del rilascio di effetti cambiari).
3) Nondimeno, dopo il primo contratto preliminare, le parti hanno stabilito che nessuna permuta sarebbe intercorsa, quale parte del corrispettivo, quindi la corresponsione del corrispettivo si prospettava come completamente difforme rispetto al patto originario.
4) Le imposte locali originariamente erano pattuite – nel preliminare del 3.4.15 – quali comprese nel prezzo di compravendita), mentre esse erano impossibili da imputare in virtù del nuovo regolamento contrattuale riferito al pagamento del prezzo che escludeva la permuta e prevedeva un pagamento a saldo al momento del rogito notarile (esclusi gli effetti cambiari rilasciati).
5) Nel contempo, la complessa situazione giudiziaria tra le parti documentata in atti riferita agli aspetti conflittuali relativi ad eventuali inadempimenti reciprocamente dedotti, non consente di ritenere che le somme relative alle imposte di cui alla citata scrittura privata, su cui l'opposta fonda la propria azione monitoria, possano essere svincolate dal regolamento generale prospettato e radicato dalle parti negli atti negoziali succedutesi nel tempo, che di fatto escludevano l'efficacia delle pregresse pattuizioni anteriori, abrogate dai successivi patti.
6) Ne residuava che quanto preteso da parte opposta fosse effettivamente dovuto in virtù di titolo differente rispetto alla regolamentazione del pagamento del prezzo della compravendita considerato in via unitaria, nel senso che il pagamento delle imposte di cui alla scrittura privata su cui si fonda la pretesa in sede monitoria deve considerarsi incluso nel pagamento del prezzo di compravendita, così come stabilito con successive modificazioni dalle parti, non sussistendo un titolo autonomo disancorato dal pagamento complessivo del prezzo di compravendita stabilito dalle parti.
pag. 3/14 7) Era da escludere che la scrittura privata del 29.9.15 potesse essere ritenuta estranea alla più ampia regolamentazione stabilita dalle parti e costituire così un titolo autonomo svincolato dagli accordi intercorsi e gradualmente evolutisi tra le parti
§ 2 - L'Appello
Proponeva appello la con motivi tutti sostanzialmente incentrati sul Parte_1
malgoverno delle risultanze processuali da parte del primo giudice e cioè
a) Interpretazione sminuente la validità ed efficacia probatoria di una promessa unilaterale di pagamento ex art. 1988 c.c. - L'obbligazione assunta dalla CP_1
[... con la scrittura privata del 29.9.2015 non è stata estinta per mezzo degli assegni tratti su Banca Marche n. 0216956282-10 di € 30.000,00 e n.
0216956285-00 di € 2.340,00 . In realtà, l'interpretazione della promessa unilaterale di pagamento costituisce oggetto di due distinti motivi di appello, il primo ed il terzo, ma i due motivi sono strettamente collegati, come si andrà ad esaminare al § 4.
b) Omesso esame circa un fatto decisivo - mancanza nella motivazione dell'impugnata sentenza di quanto osservato dall'opposta relativamente al contenuto dell'atto definitivo di compravendita in data 22.9.2015
Si è costituita l'appellata contestando i motivi d'impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
§ 3 – La pluralità di contratti ed atti negoziali intercorsi fra le parti
Appare evidente la necessità di focalizzare la disciplina dei rapporti reciproci oggetto dei vari contratti preliminari ed integrazioni :
1) Con contratto preliminare del 3.4.2015 la si Parte_5
impegnava ad acquistare un appezzamento di terreno in corpo unico sito nel comune di e si obbligava Parte_3
pag. 4/14 A) al pagamento di € 182.000,00 di cui
- € 120.000,00 mediante rilascio di cambiali a titolo di caparra confirmatoria,
- € 30.000,00 alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento di proprietà entro il
30 giugno 2015
- € 2.000,00 per prestazione professionale al notaio CP_3
- € 30.000,00 ad assunzione e pagamento delle pendenze con il Comune di inerenti le imposte Ici ed Imu Parte_3
B) al trasferimento a titolo di permuta alla signora la proprietà Parte_2
degli immobili ricavati nella misura di 330 mq da realizzare su detto terreno;
Inoltre veniva previsto il rilascio “A garanzia delle pattuizioni di cui sopra” da parte della società di assegno bancario di € 30.000 n. 0216956828-10, “che verrà restituito all'atto pubblico di trasferimento di proprietà alla società proponente”.
2) In data 29.4.2015, cioè circa 20 gg dopo il contratto sub 1), la società versava alla promittente venditrice la somma di euro 2.340,00 “relativa alla quota ici dovuta in riferimento all'annualità 2007” a mezzo A/B n. 0216956285-00
3) Con contratto preliminare di pari data a quello sub 1), cioè sempre datato
3.4.15, registrato il 6.7.2015, il pagamento viene pattuito in euro 800.000,00 che sarebbe stato pagato mediante:
- euro 120.000,00 con emissione di 6 cambiali
- euro 2.340,00 (caparra confirmatoria) a mezzo di assegno bancario 0216956285-00 imputabile al prezzo in sede di adempimento
- euro 30.000,00 a mezzo di assegno bancario 0216956282-00, a titolo di caparra confirmatoria imputabile al prezzo in sede di adempimento con rilascio di quietanza salvo buon fine
- euro 647.660,00 all'atto della stipula del rogito notarile.
pag. 5/14 4) il 7.7.2015, le parti, ancora, si recavano dinanzi al notaio sottoscrivendo Per_1
ulteriore contratto preliminare di compravendita ove era stabilito
- il pagamento del corrispettivo di compravendita, fissato in euro 800.000,00 sarebbe stato effettuato 4a) per euro 32.340,00 quale somma già versata da parte acquirente e di cui la parte promittente venditrice dava quietanza;
4b) per euro 120.000,00 mediante rilascio di 6 effetti cambiari a titolo di caparra confirmatoria;
4c) per euro 647.660,00 all'atto della stipula del rogito notarile.
5) Con atto pubblico di compravendita in data 22.09.15, si dava atto che il prezzo della compravendita era fissato in euro 800.000,00 e che:
- la somma di euro 680.000,00 era stata già versata dalla parte acquirente alla parte venditrice;
- il saldo di euro 120.000,00 sarebbe stato oggetto di rilascio di effetti cambiari.
6) Con promessa unilaterale del 29.9.2015 dichiara di tenere Controparte_1
indenne e manlevare la Sig.ra 6a) da ogni obbligazione di pagamento Parte_1 nei confronti dell'architetto 6b) dal pagamento di Imu (anni 2012- Controparte_4
2014) e Tasi (2014) per complessivi € 24.363 + Imu per 2015 per € 2115.84; 6c) dal pagamento del notaio per euro 2000; 6d) di obbligarsi a stipulare specifica fidejussione e/o polizza assicurativa, fino alla concorrenza di € 647.660.
§ 4 - I motivi di appello alla luce della documentazione negoziale in atti
4.1 – La valenza del rogito notarile di cui supra, sub § 3, n. 5) rispetto ai precedenti atti negoziali e giuridici sub § 3) da 1) a 4)
In tale atto pubblico viene specificato che
- in data 3 aprile 2015 le parti sottoscrivevano preliminare per scrittura privata, registrato in LI CE il 6.7.2015, col quale la si Parte_2
obbligava ad alienare alla gli Parte_6 immobili “…in appresso descritti”;
pag. 6/14 - le parti, volendo procedere alla trascrizione dello stesso preliminare ai sensi dell'articolo 2645 bis c.-c., “…stipulavano un contratto preliminare di compravendita a mio rogito in data 7 luglio 2015”;
- La società " “… nomina, Parte_6
ai sensi dell'articolo 1401 e seguenti del c.c., quale persona che si obbliga ad acquisire gli immobili ed assumere i doveri nascenti dal contratto preliminare di compravendita in data 13 luglio 2015…… la società unipersonale " Controparte_1
- Il corrispettivo di euro 800mila veniva corrisposto come sopra gia detto, vale a dire veniva dato atto del pagamento di euro 680mila e venivano rilasciate cambiali per euro 120mila
Ora, è appena il caso di richiamare giurisprudenza assolutamente consolidata in tema di rapporti fra contratto preliminare e definitivo, secondo la quale, ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta;
tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo (v., da ultimo, Cass. Sez. 2, Ord. n. 12090 del 6/5/2024).
Ne consegue, in mancanza di elementi in senso contrario, che sicuramente, a stare al contenuto dell'atto pubblico del 22.9.2015, e non risultando elementi diversi, esso sicuramente, con le sue statuizioni, sostituisce tutte quelle contenute negli altri, precedenti, contratti preliminari, sia perché ad esso direttamente propedeutici, sia pag. 7/14 perché in qualche modo le statuizioni contenute nei precedenti atti vengono ad essere contemplate in esso e, pertanto, non avrebbe senso ritenere che le precedenti statuizioni contengano qualcosa di più e di diverso rispetto al contenuto del rogito in parola. A dire il vero, il pagamento effettuato in data 29.4.2015, col quale la società appellata versava alla promittente venditrice la somma di euro 2.340,00 “relativa alla quota ici dovuta in riferimento all'annualità 2007 a mezzo A/B n. 0216956285-00” è, per l'appunto, un mero atto giuridico ( pagamento) piuttosto che un negozio giuridico.
Nondimeno, quale atto precedente, non appare significativo se non quale prova, appunto, di un pagamento e di un'imputazione del pagamento medesimo .
4.2– La valenza del documento di cui supra, sub § 3, n. 6)
Discorso del tutto diverso va, invece, fatto con riferimento di tale atto, successivo al rogito, il quale “chiude” e completa gli atti ad esso precedenti, addirittura menzionandoli, ma non può fare ciò in riferimento all'atto in questione, sulla cui datazione, appunto successiva, non v'è contestazione.
Con questo documento e con la sua valenza vanno confrontati almeno due dei tre motivi di gravame.
Con il primo motivo d'appello, infatti, l'appellante lamenta che l'obbligazione assunta dalla con la scrittura privata del 29.09.2015 non è stata estinta per mezzo degli CP_1
assegni tratti su Banca Marche n. 0216956282-10 di € 30.000,00 e n. 0216956285-00 di
€ 2.340,00.
E con il terzo motivo di appello lamenta che ha errato il Giudice di prime cure, nel ritenere carente a seguito dell'istruttoria la prova della legittimità della pretesa avanzata dall'odierna appellante con il procedimento monitorio, essendo sufficiente in tal senso la produzione della scrittura privata del 29.09.2015, la cui piena efficacia probatoria è riconosciuta ex lege, fino a prova contraria, il cui onere (non soddisfatto) incombe unicamente su controparte debitrice.
pag. 8/14 I due motivi, che attengono alla qualificazione ed al significato da dare alla successiva scrittura privata del 29.9.2015, rispetto alla quale non è messo in discussione – giova ripeterlo – il suo essere successiva al rogito notarile del 22.9.2015 sono fondati, nei limiti che si passano ad esporre.
La predetta scrittura ha il seguente tenore
“La Soc. " …………..[…]…….. Controparte_1
DICHIARA
Di tenere indenne e manlevare la Sig.ra - ……..[…]………in Parte_1 proprio nonché nella sua qualità di procuratrice generale della signora: - CP_5
. da ogni obbligazione di pagamento nei confronti dell'Architetto
[...] per la redazione dei progetti di lottizzazione, relativi al Controparte_4 comparto edificatorio di Via Parri di . Parte_3
Di tenere indenne la stessa Sig.ra in proprio e nella qualità Parte_1 suindicata, dalle obbligazioni di pagamento nei confronti del per Parte_3
IMU anni 2012,2013 e 2014, compresa la TASI per quest'ultima annualità, e comunque per complessivi E. 24.363.00. nonché gli ulteriori tributi dovuti sempre al Parte_3
a titolo di IMU, per l'anno 2015 a partire 3 aprile 2015 e comunque per Parte_3 complessivi €. 2.115,84 .
di tenere indenne la stessa Sig.ra del saldo avere in favore del Parte_1
OT . . per complessivi €. 2.000,00, per le prestazioni Per_2 Controparte_6 professionali rese in occasione della redazione della CONVENZIONE con il Parte_3
.
[...]
Di obbligarsi, come con il presente atto si obbliga, entro e non oltre l'aperura del cantiere, a stipulare specifica fidejussione e/o polizza assicurativa, fino alla concorrenza di E. 647.660.00 - a garanzia dell'intera somma versata dalla promissaria acquirente giusta contratto preliminare di immobili da costruire Parte_1 stipulato inter partes con scrittura privata del 28 settembre 2015 - e sino al momento del trasferimento effettivo della proprietà degli immobili promessi in vendita, in favore della stessa Sig.ra /o eventuali terzi dalla stessa nominati….” Parte_1
pag. 9/14 Con il decreto ingiuntivo opposto veniva azionato dall'odierna appellante, a quanto appare dal confronto tra la cifra richiesta in via monitoria e i vari importi, in tutto o in parte proprio quegli importi cui fa riferimento la promessa unilaterale di pagamento, di cui sono già indicati gli esatti importi quanto all'onorario notarile ed i tributi locali
2.115,84+2.000 mentre non sono indicati specificamente gli importi per l'onorario dell'architetto CP_4
Le argomentazioni fornite da parte appellata, sul punto, non sono convincenti :
“…l'assegno tratto su CA , per €. 30.000,00 n. 0216956282-10 che, nelle Parte_7 primitive intenzioni della parti, (quando ancora il prezzo della compravendita si sarebbe dovuto pagare, in parte qua - E. 182.000,00 – in danaro e, in parte qua, attraverso la datio in solutum di n. 6 appartamenti di circa 55 mq – cfr art. 2 preliminare citato), si sarebbe dovuto restituire all'acquirente al momento della stipula dell'atto definitivo “…. che verrà restituito all'atto pubblico di trasferimento di proprietà alla società proponente”, in realtà venne immediatamente incassato dalla parte venditrice, proprio per la riferita impellente necessità di assolvere al pagamento delle pendenze tributarie col che aveva già Parte_3 notificato gli avvisi!!!
E, infatti, tale importo, una volta venuta meno la funzione di garanzia, quale incasso immediato di parte del prezzo, acquisì la precipua natura di pagamento in acconto dell'intero corrispettivo pattuito, che le parti avrebbero concordato soltanto col successivo preliminare del 7.7.2015 (cfr doc. 5) in complessivi €. 800.000,00, e come integralmente versato e quietanzato già in sede di atto pubblico del 22.9.2015 (cfr. Doc. 7), tanto da privare di ogni causa/funzione/motivo la successiva erronea dichiarazione unilaterale del 29.9.2015 posta a sostegno della domanda monitoria.
Infatti, contrariamente alle contestazioni avversarie, è di tutta evidenza che l'importo di E. 30.000,00 “ad assunzione delle obbligazioni di pagamento delle pendenze con il Parte_3
” costituiva quota parte del corrispettivo della compravendita (€. 800.000,00)
[...] integralmente poi versato in sede di stipula dell'atto pubblico definitivo.
……Omissis……
Cont la soc. ha fornito ampia prova documentale di quanto sostenuto, Controparte_8 ovverosia che, con la scrittura in argomento, il sig. nella sua qualità di Controparte_2 legale rappresentante della , “DICHIARAVA” di tenere indenne la Controparte_1 sig.ra tra le altre, dal pagamento delle obbligazioni relative ad IMU e ICI Parte_1 del Comune di , quando però tale obbligazione era stata perfettamente adempiuta con Parte_3 il versamento di Euro 32.240,00 - quale quota parte del prezzo e secondo la specifica imputazione di tali somme formulata già in sede del primo contratto preliminare e correlato addendum intercorso tra le parti.
Tale ricognizione, per arresti costanti del giudice della nomofilachia, è priva di effetti vincolanti nei limiti in cui la dedotta sottostante obbligazione di pagamento (causa debendi) dei debiti erariali si era già estinta come ineludibilmente comprovato.
……omissis…
pag. 10/14 diversamente opinando, la scrittura in argomento, non avrebbe ragione di esistere, per essere, tra le altre, del tutto priva di una propria autonoma causa e/o motivo, dal momento che interveniva quando la compravendita si era già perfezionata col versamento dell'intero prezzo pattuito.
In tale contesto non vi è modo di rinvenire alcuna specifica, oggettiva o anche solo intellegibile ragione/motivazione per la quale la si sarebbe dovuta accollare costi e oneri ulteriori CP_1 rispetto alla tipica obbligazione del pagamento del prezzo già completamente assolta…
omissis
Nel caso di specie, controparte, non meramente in potenza ma in atto, ben riconosceva l'erronea ricognizione posta in essere dalla nella piena consapevolezza di aver già CP_1 da tempo incassato gli assegni che erano stati versati colla specifica causale dell'assolvimento delle pendenze erariali sulle aree oggetto di compravendita. Sicché appunto, sotto il profilo soggettivo si pone imperiosamente l'aspetto del dolo, che, nella attuale dimensione processuale, caratterizzava la temerarietà della domanda monitoria….”.
Esaminando le ragioni così come esposte, che sono le uniche, nessuna di esse appare idonea a smentire la valenza obiettiva del riconoscimento, né d'altro canto esse appaiono tali da potersi bene collegare allo scenario complessivo così come si evince dalle ripetute pattuizioni.
4.2.1 L'errore giuridicamente rilevante
Nessun errore di tale tipo può rinvenirsi nella fattispecie in esame.
Una dimenticanza legata allo iato temporale è da escludere, ancorché irrilevante giuridicamente, in quanto passano 7 gg dal rogito definitivo a questo atto di ricognizione, il quale ha, al contrario, tutto l'aspetto di costituire una precisazione, a scanso di equivoci, proprio a fronte della recente pattuizione definitiva e, soprattutto, della quietanza data nell'atto notarile circa il pagamento della somma di euro 680mila euro, oltre all'obbligo di dare il residuo costituito dalle cambiali.
Semmai, appare di un certo rilievo la circostanza che, assai verosimilmente, fu proprio il legale di parte appellata ad assisterla nella redazione della promessa, dal momento che quest'ultima viene redatta – anche questo fatto pacifico – su carta intestata del legale, avv. e che vi sia l'assistenza di un legale è ulteriormente confermato dalle Pt_1 espressioni usate : “tenere indenne e manlevare”, ad es.
pag. 11/14 Ora, non è concepibile che un legale abbia assistito in qualche modo l'appellata senza rendersi conto delle problematiche sottese, e ciò poteva fare solo richiedendolo, in termini di precisione, al suo cliente.
Nessuna svista, nessun errore, ma al contrario una precisazione insorta, anche qui assai verosimilmente, dopo ennesime problematiche affacciatesi fra le parti .
4.2.2 – L'asserita copertura di pregressi pagamenti, in tutto o in parte con la medesima causale
Come già detto, la sussistenza di un contratto definitivo, per di più tramite rogito notarile che menziona espressamente il preliminare (i preliminari), non può che rendere irrilevanti tutte quelle clausole ed attestazioni non ripetute nel contratto definitivo stesso.
Non è, inoltre, specificata alcuna funzione, nel regolamento sinallagmatico, tra il pagamento di tributi ed onorari ed il loro inserimento nell'ammontare complessivo del corrispettivo. Su questo, non v'è alcuna precisione nei contratti preliminari, precedenti al definitivo : l'importo di euro 30.000,00 a mezzo di assegno bancario 0216956282-
00, è espressamente menzionato, nel contratto preliminare del 3.4.2015, a titolo di “ assunzione e pagamento delle pendenze con il inerenti le imposte Parte_3
Ici ed Imu”, mentre nel contratto preliminare di pari data il medesimo assegno
0216956282-00 viene indicato “a titolo di caparra confirmatoria imputabile al prezzo”.
Manca, inoltre, in qualsiasi degli atti negoziali esaminati (salvo il primo), qualsiasi riferimento che possa essere utile a distinguere il predetto importo di euro 30mila quale accessorio del corrispettivo ed in qualche modo ricompreso, nella sua valenza di spese per tributi prima facenti carico al venditore e poi all'acquirente, ma a deconto del corrispettivo .
Né può trascurarsi la circostanza che tra i primi di aprile del 2015 sino alla fine del settembre le pattuizioni si erano, come detto susseguite.
pag. 12/14 Si può quindi affermare che, mentre il contratto definitivo stipulato dinanzi al notaio disciplina la compravendita, l'atto successivo al contratto definitivo (nonché presupposto del decreto ingiuntivo), si occupa di disciplinare tutti gli aspetti di contorno che connotano il rapporto, ma pur sempre legati alla compravendita stessa.
Per questo non rileva nel senso voluto dall'appellata la testimonianza, resa in sede penale, del (All 20 verbale ud. 5.3.2021): «ho autorizzato io […] a Parte_6 consegnare l'assegno […] alla signora che aveva rappresentato anche Parte_1
a me di avere delle pendenze con il comune di . Si trattava di un assegno dato Parte_3
per il pagamento del prezzo pattuito», che in una prima parte implica che il pagamento sia dovuto per le pendenze col comune, ma poi, con affermazione successiva, fa riferimento al pagamento del prezzo pattuito, così riferendosi alla vendita. Nella testimonianza rimane un'irrisolvibile confusione (rendendola di nessun rilievo).
Non sussiste, cioè, alcuna chiarezza su un'obbligazione che anche una migliore previsione contrattuale – peraltro mai espressa – non avrebbe risolto in punto di risoluzione del quesito se gli acconti erano da imputare al pagamento del corrispettivo ovvero ad una sorta di rimborso spese a favore della venditrice.
In conclusione, l'appello va accolto, mentre le spese di lite dovranno essere liquidate per il doppio grado di giudizio e seguono la soccombenza, liquidandosi nei valori medi dello scaglione di riferimento.
Rimane da precisare che, non essendo stata avanzata alcuna esplicita domanda di ripetizione delle spese processuali a cui è stata condannata l'appellante in primo grado
(che potrebbero non essere state ancora pagate), nulla deve statuire sul punto questa
Corte.
Inoltre, la complessità della vicenda tra le parti esclude in radice la sussistenza di lite temeraria, la cui declaratoria, come richiesta, peraltro apoditticamente, dall'appellante, va esclusa. Ciò non viene in rilievo, ovviamente, sulle regole classiche della soccombenza, in quanto l'assenza di responsabilità c.d. aggravata in tema di spese processuali non esclude quella “normale”.
pag. 13/14
P.Q.M
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di accoglie l'appello, salva la richiesta ex art. Parte_1 Parte_4
96 c.p.c., e per l'effetto riforma completamente l'impugnata sentenza, così provvedendo:
- Rigetta l'opposizione al d.i. proposta da CP_1
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di entrambi CP_1 Parte_1
i gradi di giudizio: per il primo grado nella misura pari a quanto già liquidato (2.738,00, oltre rimborso 15 % forfettario, iva e cpa;
per il secondo grado nelle somme di € 1134 +
€ 921 + € 1843 + € 1911.
Ancona, così deciso in data 12.11.24
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr.
Gianmichele Marcelli
pag. 14/14