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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11807/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da caduta;
TRA
, elettivamente domiciliata a Gallipoli in Piazza Giovanni Parte_1
XXIII n. 4, presso lo studio legale dell'Avv. Vincenzo Capoti, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
E in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato a Gallipoli in via Calò n.24, presso lo studio legale dell'Avv. Stefania
D'Amato, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione, giusta deliberazione G.M. n. 10/2019;
CONVENUTO
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19/11/2018, al fine di Parte_1
ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subìti in conseguenza
1 di una caduta avvenuta il 7 ottobre 2017, intorno alle ore 11.30, a Gallipoli, nel centro urbano, in via Lecce, all'altezza del civico n. 91, allorchè, mentre attraversava la carreggiata, dirigendosi dal lato dei numeri civici dispari al lato opposto, intenta a controllare il traffico veicolare, si imbatteva in una buca presente sul manto stradale, agiva in giudizio nei confronti dell'amministrazione comunale, ritenuta responsabile sotto il profilo della inosservanza degli obblighi di custodia in relazione alla manutenzione delle strade urbane, adducendo di avere riportato (come da allegata documentazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso del P.O. di Gallipoli ove venne immediatamente condotta) “frattura malleolo peroneale destro” e determinando il quantum a sé dovuto nella misura totale di € 14.856,00, di cui € 200,00 a titolo di rimborso degli esborsi medici documentati, con vittoria delle spese di lite.
Il costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda Controparte_1
risarcitoria e ne chiedeva il rigetto con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese processuali, rilevando che la buca era visibile, considerato anche l'orario solare in cui il sinistro era avvenuto, già a distanza, ovverosia prima di iniziare l'attraversamento e, in ogni caso, che la medesima avrebbe dovuto intraprendere detto transito avvalendosi di una delle vicine zone dedicate, contrassegnate da strisce pedonali, asseritamente site l'una a circa 25 metri e, l'altra, a circa 60 metri;
ascriveva, quindi, la determinazione dell'evento lesivo esclusivamente alla condotta disattenta e negligente della suddetta, la quale, era certamente, nelle condizioni di evitare la sconnessione.
Durante la fase istruttoria, si procedeva ad interrogatorio formale dell'attrice, all'escussione dei testimoni ammessi, nonché ad una c.t.u. medico-legale, conferendo incarico al dott. , il quale depositava apposita relazione. Persona_1
All'udienza del 5 dicembre 2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei termini di seguito delineati.
L'azione di risarcimento dei danni da evento lesivo verificatosi su strada comunale introdotta dalla danneggiata nei confronti del quale ente proprietario, CP_1
2 avente l'obbligo di provvedere alla manutenzione ai sensi degli artt. 5 del r.d. 15 novembre 1923 n. 2506 e 14 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è inquadrabile nell'ambito della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., essendo, certamente, ricorrente (oltre alla titolarità giuridica) anche una relazione di fatto con il bene, trovandosi la strada all'interno della perimetrazione del centro abitato (cfr. art. 41 quinquies della l. 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art.17 della l. 6 agosto 1967,
n. 765, art. 9 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e art. 4 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
Tale localizzazione è, infatti, indicativa dell'effettiva possibilità di esercitare vigilanza sulla res, in quanto la zona abitata è dotata di una serie di opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo costante da parte del pertanto, sarebbe incongruo ritenere CP_1
che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al manto stradale.
La norma suddetta (regolante un'ipotesi di responsabilità oggettiva operante a fronte di danni prodotti da una cosa non solo a causa della sua intrinseca forza dinamica, ma anche per effetto dell'intervento di fattori esterni umani o naturali che provochino in essa lo sviluppo di agenti dannosi) implica una distribuzione dell'onere della prova nei seguenti termini: mentre il danneggiato è tenuto a provare solo l'evento dannoso e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la cosa, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare che il danno lamentato si è verificato per caso fortuito, per tale intendendosi anche il fatto del terzo o il comportamento colposo del danneggiato, se ed in quanto abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso.
Nel caso concreto, l'infortunata ha assolto l'onere probatorio su di sé gravante mediante produzioni documentali fotografiche raffiguranti il luogo in cui è avvenuto il sinistro, prova testimoniale e certificazione medica delle lesioni personali riportate.
Innanzitutto, nel rilievo fotografico esibito ai testimoni sentiti, allegato nel fascicolo dell'attrice, si vede una buca di dimensioni medie, riconosciuta dai medesimi come la sconnessione in cui l'attrice si era imbattuta e, in particolare, da , Testimone_1
primo soccorritore, il quale, trovatosi casualmente su via Lecce alla guida della sua vettura, in direzione centro, assisteva alla caduta, si fermava e, sceso dalla macchina, aiutava la sig.ra a rialzarsi, accorgendosi che causa dell'inciampo era stato Pt_1
3 proprio detto avvallamento, nonché dal cognato dell'infortunata, , il Testimone_2 quale, giunto, su chiamata, successivamente, precisava che la buca “era abbastanza profonda e larga” (v. verbale di udienza del 27/2/2020).
Accertata, pertanto, la riconducibilità causale dell'evento lesivo alla individuata sconnessione stradale, non è dato, poi, attribuire neanche ai sensi del comma 1 dell'art. 1227 c.c. alcun addebito alla condotta tenuta dall'attrice, la quale, mentre attraversava la strada, sebbene su tratto non contrassegnato da strisce pedonali, la cui presenza a breve distanza è rimasta asserita, ma non dimostrata dal convenuto, CP_1 non aveva, in effetti, dall'alto una visione che le consentisse agevolmente di scorgere la profondità della buca, caratteristica determinante e unica idonea a trasmettere una percezione immediata di pericolo, tenendo anche conto delle condizioni soggettive in cui la medesima (come allegato) all'epoca versava in ragione della malattia oncologica da cui era affetta, che la indussero, evidentemente, scesa dalla vettura, dopo aver parcheggiato, a scegliere il percorso più vicino per raggiungere la destinazione verso cui era diretta.
Procediamo, dunque, alla valutazione dei danni riportati dall'attrice nonché alla determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria.
Il c.t.u., sulla scorta della documentazione e certificazione prodotta ed all'esito della visita eseguita sulla persona della perizianda, avente all'epoca del sinistro anni 47, rilevava che la medesima aveva, effettivamente, riportato, a seguito del sinistro per cui è causa “frattura del malleolo peroneale destro”, trattata con immobilizzazione con tutore rigido, lesione certamente compatibile con la dinamica dei fatti di cui in citazione, riconoscendo un periodo di inabilità temporanea totale di 60 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale (al 50%) di giorni 30 e di inabilità temporanea parziale (al 25%) di giorni 30, nonché una percentuale di postumi invalidanti permanenti nella misura del 3%, individuati in un deficit di 1/4 alla flessione dorsale e plantare a destra.
4 Per quanto concerne la liquidazione, la Suprema Corte, muovendo dall'assunto secondo cui tra i suoi compiti di giudice della nomofilachia rientra anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, ha, come noto, statuito che, per le lesioni personali, devono essere utilizzati i valori indicati nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di AN, in quanto, essendo i criteri di liquidazione più diffusi sul territorio nazionale, sono gli unici in grado di garantire la parità di trattamento (cfr. Cass., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Dunque, applicando le Tabelle di AN (aggiornate al 2024) il danno biologico temporaneo va liquidato, tenuto conto che per un giorno di invalidità temporanea totale è previsto un valore monetario minimo di € 84,00, nella somma di € 6.930,00 di cui € 5.040,00 per I.T.T (€ 84,00 × 60 gg), € 1.260,00 per I.T.P. al 50% (€ 42,00 × 30 gg) ed € 630,00 per I.T.P. al 25% (€ 21,00 × 30 gg).
Il danno biologico permanente, determinato in misura del 3% va, a sua volta, poi, liquidato (tenendo conto che la tabella milanese si basa sul modello del calcolo a punto variabile, ove il valore del punto di danno non patrimoniale varia secondo una precisa funzione matematica, in virtù della quale il valore aumenta con il crescere dell'invalidità e decresce rispetto all'età del danneggiato) nella somma di € 3.621,00.
Dunque, l'obbligazione risarcitoria a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico/dinamico relazionale), ammonta complessivamente ad € 10.551,00, cui si aggiungono interessi legali dalla data del sinistro alla decisione calcolati anno per anno sulla suddetta somma devalutata al momento del fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai, nonché, convertendosi, per effetto della presente sentenza l'obbligazione risarcitoria da debito di valore in debito di valuta, anche gli interessi legali sulla somma come dinanzi determinata dal momento della decisione al soddisfo.
Detto importo comprende in sé il ristoro dovuto non solo per la lesione anatomo- funzionale medicalmente accertata, ma anche per l'incidenza della medesima sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita della danneggiata, escluso il valore monetario indicato distintamente nelle Tabelle concernente il danno da
5 sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), rimasto indimostrato come autonoma voce di danno.
In merito, infatti, al danno da sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), il cui valore monetario è indicato distintamente nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di AN nella versione aggiornata del 2021, non solo non è stata fornita prova, ma neanche alcuna allegazione dei fatti costituitivi del diritto al risarcimento, circostanza, quest'ultima, dirimente, in quanto, ferma restando la possibilità di ricorrere alla prova presuntiva, è, comunque, necessaria a priori “l'attività assertiva”, la quale “deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (cfr. Cass., sez. III, 10 novembre 2020 n. 25164).
Il dovrà, inoltre, rimborsare alla danneggiata le spese mediche documentate, CP_1 ritenute congrue dal consulente d'ufficio, ammontanti ad € 102,00, oltre interessi legali dagli esborsi al soddisfo.
Le spese processuali sostenute dall'attrice, in virtù del principio della soccombenza gravano sul convenuto e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore CP_1
della controversia (il quale nei giudizi per pagamento di somme è determinato avendo riguardo alla somma effettivamente attribuita) e del livello di complessità della stessa, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n.
147) con distrazione in favore del difensore Avv. Vincenzo Capoti, dichiaratosi antistatario.
Sono posti definitivamente a carico del convenuto anche gli oneri connessi CP_1 all'espletamento della c.t.u. come già liquidati in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di in persona del Sindaco pro
[...] Controparte_1
tempore, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accertata la responsabilità dell'ente convenuto accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il in persona del Controparte_1
6 Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di nella misura di € 10.551,00 cui si aggiungono gli Parte_1
interessi legali dalla data del sinistro alla decisione calcolati anno per anno sulla suddetta somma devalutata al fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai, oltre gli interessi legali sulla somma liquidata dalla decisione al soddisfo;
b) condanna il a rimborsare all'attrice le spese mediche Controparte_1 sostenute a causa della caduta e documentate ammontanti ad € 102,00 oltre interessi legali dagli esborsi al soddisfo;
c) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla Controparte_1 rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite pari ad € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge e ad € 264,00 per esborsi, con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo Capoti dichiaratosi antistatario;
d) pone gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u., come già liquidati in separato decreto, a carico del soccombente. CP_1
Lecce, 15 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
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