Ordinanza collegiale 14 febbraio 2012
Ordinanza cautelare 28 maggio 2012
Ordinanza cautelare 18 febbraio 2013
Decreto presidenziale 16 maggio 2022
Ordinanza collegiale 27 marzo 2023
Decreto presidenziale 31 marzo 2023
Ordinanza collegiale 13 giugno 2023
Ordinanza collegiale 6 ottobre 2023
Ordinanza presidenziale 27 febbraio 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01747/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03606/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3606 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RB AT, rappresentata e difesa dall'avvocato Achille Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Belpasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
PP ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Alice Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Comune di Belpasso n. 4 del 29 luglio 2011 con cui è stata annullata in autotutela la concessione edilizia n. 247/09 relativa ai lavori di ristrutturazione di un fabbricato rurale ad una elevazione fuori terra;
- della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione dell’ordine di demolizione prot. n. 21 del 14 ottobre 2011;
quanto ai motivi aggiunti:
- dell’ordinanza di demolizione n. 15 del 3 ottobre 2012.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2024 la dott.ssa Donatella Testini;
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, in forza della concessione edilizia n. 247 rilasciata dal Comune di Belpasso in data 25 settembre 2009, ha eseguito i lavori di ristrutturazione di un fabbricato rurale ad una elevazione fuori terra sito nel territorio comunale, contrada Piscitello, e allibrato in catasto al foglio 24, p.lle 82 e 242.
La ristrutturazione prevedeva la ricostruzione del fabbricato individuato con la p.lla 82 e la straordinaria manutenzione del fabbricato individuato con la p.lla 242 mediante diversa distribuzione degli ambienti interni e il rifacimento del tetto.
All’esito del sopralluogo effettuato in data in data 14 giugno 2011, allorquando il fabbricato di cui alla p.lla 82 era già stato completato (tranne che per gli infissi e le rifiniture esterne), il Comune di Belpasso ha adottato l’ordinanza n. 4 del 29 luglio 2011 con cui ha annullato in autotutela la su indicata concessione edilizia n. 247 del 25 settembre 2009.
La concessione è stata annullata per le seguenti ragioni:
“… nello specifico si rappresenta che la proposta progettuale oltre a modificare la direzione di pendenza della falda da direzione est ovest a direzione nord sud, ne ha altresì modificato le altezze sia alla gronda che al colmo. Infatti l’altezza massima del vecchio edificio, determinata nella misura di circa mt. 3,50 è desunta dalle tracce, ancora visibili alla data del 14.06.2011, che ne evidenziano l’attacco della falda di copertura con l’edificio contiguo (proprietà altra ditta), è stata in progetto aumentata a mt. 4,80 (vedi relazione del 15.06.2011); ciò configura un intervento tipologicamente diverso da quello assentito dai parametri urbanistici vigenti, che per la situazione de quo, vincolano le tipologie di intervento alla sola ricostruzione del preesistente. Inoltre, trattandosi di ricostruzione di un organismo edilizio diverso dal preesistente e non di demolizione e fedele ricostruzione (c.d. ristrutturazione) così per come proposto ed approvato, si viene a configurare anche una violazione delle distanze con l’esistente fabbricato a nord (non riportato nei grafici progettuali), posto ad una distanza di circa mt. 2,00 ”.
Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente insorge avverso il predetto atto, deducendone l’illegittimità, in via principale, per eccesso di potere per travisamento di fatto (primo motivo).
Evidenzia che il rilevato aumento dell’altezza dell’edificio si fonda su una erronea individuazione dell’attacco della falda di copertura anteriormente ai lavori, in quanto la traccia individuata in sede di accertamento sarebbe relativa al fabbricato contiguo, in precedenza modificato per realizzare in sopraelevazione un servizio igienico; in ogni caso, le tracce rinvenute sul muro dell’edificio limitrofo non sarebbero idonee a dimostrare né ove si trovasse l’attacco della falda di copertura, né ove si trovasse la linea di gronda prima dell’intervento di ristrutturazione.
In subordine, e ferma restando la perfetta conformità dell’edificio ristrutturato a quello preesistente, deduce che, comunque, in base alle norme di attuazione al PRG, non sarebbe necessaria, in caso di ristrutturazione, una totale corrispondenza dell’edificio ristrutturato alla sua situazione preesistente, come invece sostenuto nel provvedimento impugnato; inoltre, in caso di edificio coperto da un tetto spiovente, l’altezza dovrebbe essere calcolata fino all’intradosso della linea di gronda, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 12.12 delle norme di attuazione del PRG; infine, ai sensi dell’art. 1 comma 6 l. n. 443/2001, non dovrebbe tenersi conto delle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e nel caso di specie lo spessore determinato dalla realizzazione di un cordolo di coronamento sommitale della muratura non dovrebbe essere considerata (secondo motivo).
Deduce, infine, l’inussistenza dei presupposti per l’annullamento in autotutela, ovvero di un interesse pubblico diverso e ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità prevalente sulle posizione giuridiche dei privati, del decorso di un termine ragionevole, essendo decorsi due anni tra il rilascio della concessione edilizia (25 settembre 2009) e il provvedimento gravato (9 agosto 2011), e della valutazione degli interessi dei destinatari, non essendovi controinteressati pregiudicati dall’opera di modesta entità realizzata.
Conclude per l’annullamento dell’atto gravato.
Il Comune intimato, ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Con ordinanza n. 426 del 14 febbraio 2012, il Collegio ha disposto una verificazione, volta ad accertare le circostanze di fatto evidenziate dal Comune a fondamento del provvedimento di annullamento in autotutela, tenendo conto delle censure proposte dalla ricorrente e, in particolare, dei dedotti errori di fatto del Comune sia nella individuazione dell'attacco della falda di copertura dell’edificio nella situazione antecedente la ristrutturazione, sia nella considerazione della volumetria dell’edificio.
La relazione del verificatore, depositata in data 26 aprile 2012, ha concluso che: “ la più probabile altezza del colmo della falda del fabbricato diruto coincidente con il “c.d. attacco della falda” come sopra definita, possa essere quella intorno ai mt. 3,50 dal piano di calpestio interno del medesimo fabbricato. Tale possibile misura si può ricavare in via deduttiva dalla differenza tra l’altezza dell’attuale colmo del fabbricato ristrutturato (metri 5,05 circa) misurata dal piano di pavimento interno e l’altezza della base della finestra esistente del fabbricato adiacente, che misura 1,50 metri dal colmo del fabbricato adiacente misurato dal lato nord. Ne consegue che verosimilmente il fabbricato originario, prima di essere diruto, avesse una volumetria diversa da quella del fabbricato ristrutturato. ”.
Con memoria depositata in data 19 maggio 2012, parte ricorrente ha opposto dei rilievi alla suddetta verificazione, rilevandone il carattere contraddittorio e congetturale.
La Sezione, con ordinanza n. 527 del 28 maggio 2012, il Collegio ha respinto la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente “ alla luce delle risultanze dell’espletata verificazione ”.
Con ordinanza n. 520 del 6 settembre 2012, Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana ha accolto l’appello cautelare ai soli fini della sollecita trattazione del merito di primo grado, ritenendo che “ le osservazioni proposte nei confronti dell’eseguita verificazione sono meritevoli di approfondimento ”.
Con motivi aggiunti notificati il 7 dicembre 2012 e depositati il successivo 20 dicembre, la ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 15/2012, nelle more emessa dal Comune di Belpasso in data 3 ottobre 2012 e notificata il 10 ottobre 2012, con la quale è stato intimato alla ricorrente di demolire le opere realizzate in virtù della concessione edilizia n. 247/09 annullata con l’ordinanza n. 4/2011 già impugnata con il ricorso principale, deducendo l’illegittimità per invalidità derivata.
Con ordinanza n. 156 del 18 febbraio 2013, il Collegio ha accolto la domanda cautelare presentata con i motivi aggiunti e ha sospeso l’ordinanza di demolizione.
In data 20 giugno 2013, con atto di intervento ad opponendum , si è costituito in giudizio ON PP, proprietario di fondi limitrofi a quelli della ricorrente e titolare di un diritto di servitù di passaggio sul terreno di cui alla particella n. 82 del foglio 24, di proprietà della stessa, eccependo, in rito, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e, nel merito, la legittimità dell’ordinanza di annullamento in autotutela emessa dal Comune
Con memoria in data 8 febbraio 2023, la ricorrente ha ribadito le proprie difese, osservando, in particolare, quanto segue: non si comprenderebbe in che modo l’interveniente sarebbe pregiudicato dalla realizzazione delle opere di cui trattasi ed egli non può qualificarsi come soggetto controinteressato, sicché non vi era alcun obbligo di notificargli il ricorso introduttivo; l’intervento sarebbe comunque irricevibile in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dal completamento dell’organismo edilizio e, comunque, inammissibile poiché il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 1021 del 27 marzo 2023, la Sezione ha disposto una nuova verificazione, affidandola al responsabile dell’Area III “Urbanistica e Sviluppo del Territorio” del Comune di Nicolosi, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima Area in possesso di idonea competenza.
Premesso, come già esposto, che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ritenuto meritevoli di approfondimento le osservazioni di parte ricorrente in ordine agli esiti della prima verificazione, la Sezione ha ritenuto necessario accertare se il Comune e il verificatore già nominato siano effettivamente incorsi in un errore di fatto quanto all’individuazione dell’attacco della falda di copertura dell’edificio nella situazione antecedente la ristrutturazione, nonché nella considerazione della volumetria dell’edificio.
E’ stato incaricato dell’incombente istruttorio il responsabile dell’Area III “Urbanistica e Sviluppo del Territorio” del Comune di Nicolosi, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima Area in possesso di idonea competenza.
Resosi necessario sostituire il verificatore per due volte, con ordinanza n. 2900 del 6 ottobre 2023, la Sezione ha nominato il Responsabile della Direzione “Urbanistica e Gestione del Territorio” del Comune di AT, con facoltà di delega ad altro funzionario della Direzione in possesso della necessaria professionalità.
Il verificatore ing. Biagio Bisignani, in data 14 aprile 2024, ha depositato la relazione conclusiva.
La causa viene ritenuta per la decisione all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato dell’11 novembre 2024.
2. Il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento in quanto coglie nel segno il primo motivo di ricorso.
Il verificatore ha concluso che “ si può certamente dichiarare che il verificatore già nominato e i tecnici del comune di Belpasso siano effettivamente incorsi in un errore di fatto quanto all’individuazione dell’attacco della falda di copertura dell’edificio nella situazione antecedente la ristrutturazione, nonché nella considerazione della volumetria dell’edificio. Non è stato dimostrato, con documentazione probante (documenti ufficiali, fotografie, provvedimenti o altro), la certezza della veridicità delle loro constatazioni sui luoghi, Infatti riportano nelle rispettive relazioni, per converso, statuizioni dubbie, dedotte con definizioni presunte, verosimili o probabili ”.
In particolare, il verificatore ha osservato che, in un luogo ormai rimaneggiato, la presenza degli elementi fisici riscontrati (tegolato, finestre, architravi) e gli effetti di un crollo non databile dell’immobile (forse anni 40) non consentono di far ritenere che il fabbricato avesse una linea di colmo nord-sud invece che est-ovest e che la linea di gronda fosse a mt. 3,15 piuttosto che a mt. 3,50.
L’unico documento riscontrato agli atti, con valore probatorio, è la perizia presentata dalla ricorrente in sede di richiesta della Concessione Edilizia, che rappresenta i luoghi nella loro interezza, dichiarando la consistenza, l’altezza alla gronda (testimoniata anche dalla foto con in primo piano il bambino) di 3,40 metri e la datazione del fabbricato.
Le conclusioni del verificatore giungono all’esito di un’attività accertativa completa ed esauriente, sicché il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsene.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento dei due motivi proposti in via subordinata.
3. Quanto all’intervento ad opponendum , ne va dichiarata l’inammissibilità per difetto d’interesse: l’interventore fonda la sua legittimazione su una servitù di passaggio su un viottolo costeggiante il fabbricato della ricorrente senza allegare quale pregiudizio sia stato arrecato al suo esercizio dalla realizzazione delle opere per cui è causa.
4. Il ricorso e i motivi aggiunti, in conclusione, sono fondati e vanno accolti con conseguente annullamento degli atti gravati.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di verificazione, poste provvisoriamente a carico della parte ricorrente (che ha corrisposto l’anticipo di
€ 500,00) vanno poste definitivamente a carico del Comune e vengono liquidate come segue.
In proposito il Collegio rileva che la liquidazione del compenso in favore degli ausiliari del G.A. avviene mediante l’utilizzo del sistema dei parametri introdotto dal d.m. n. 140 del 2012 e non più in base al sistema tariffario di cui al d.P.R. n. 352 del 1988 e al d.m. 30 maggio 2002, a seguito dell’adozione del d.l. n. 1 del 2012 che ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e tutte le disposizioni che ad esse rinviavano, fornendo la base normativa per l’emanazione di detto d.m. n. 140 del 2012; inoltre, secondo condivisa giurisprudenza, il sistema dei parametri non è vincolante per il giudice ed assume solo un valore orientativo, essendo imperniato su criteri soggettivi, oggettivi e funzionali (Consiglio di Stato sez. V, sentenza 21 aprile 2015, n. 2015; T.A.R. Milano, sez. II, 27/09/2021, n.2061). La valutazione giudiziale è, pertanto, " sostanzialmente equitativa e rimessa al suo prudente apprezzamento, soprattutto in considerazione del fatto che i parametri indicati dalla fonte normativa [..] richiedono per loro natura un giudizio ampiamente discrezionale " (T.A.R. per il Veneto, sez. I, 2 agosto 2018, n. 839; cfr., inoltre, Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2018, n. 2232; Consiglio di Stato, sez. V, 21 aprile 2015 n. 2015). Infatti, la previsione di cui all'articolo 38 del D.M. 140 del 2012 dispone espressamente: "Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione" (T.A.R. Milano, sez. II, sentenza 27/09/2021, n.2061).
Ciò premesso, e tenuto conto dell'attività complessivamente svolta. il Collegio reputa congrua la somma di euro 1800,00, oltre accessori come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente, che liquida nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge, oltre al compenso al verificatore liquidato nella misura di euro 1800,00, oltre accessori come per legge, se dovuti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO