TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/12/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1670/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1670/2015 R.G.A.C.,
TRA in persona dei Procuratori Dott. e Dott. Parte_1 Parte_2 Parte_3
rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Roberto DI
[...]
TOMMASO, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Armando CIRIGLIANO;
ATTRICE-OPPONENTE
E
rapp.to e difeso, giusta procura in calce del ricorso monitorio, Controparte_1 dall'Avv. Antonia MARTOCCIA e dall'Avv. Domenico GALGANO, nello studio dei quali è elett.te dom.to;
CONVENUTO -OPPOSTO avente ad oggetto: indennizzo assicurativo – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso ingiungesse Controparte_1 all' di pagare, senza dilazione, al medesimo ricorrente, la somma di euro Parte_1
50.724,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, dal 17 Ottobre 2017 al soddisfo.
Si trattava del saldo dell'indennizzo assicurativo, dovutogli dalla compagnia in forza della polizza n. 056236858, stipulata con l'allora Controparte_2
: oggi, appunto,
[...] Parte_1
1 N. 1670/2015 R.G.A.C.
Il sinistro era accaduto il 17 Ottobre 2007: egli riportava, per effetto della rottura di una damigiana di vetro, un taglio profondo all'avambraccio destro, al livello del III medio inferiore volare.
L'assicuratore aveva riconosciuto un'invalidità permanente del 17-18% (secondo la polizza infortuni della Tabella dell'INAIL), con un'i.t.t. di giorni trenta ed un'i.t.p. di giorni sessantotto, ed aveva corrisposto la somma di euro 31.856,00, il 9 Ottobre 2008.
Il aveva riscosso la somma quale acconto, e si era avvalso della perizia CP_1 contrattuale collegiale, prevista dalla polizza: il collegio riconosceva un'invalidità permanente pari al 30%, ed aggiungeva che spettava, altresì, la maggiorazione di euro 10.000,00, prevista dalla polizza per il danno alla vita di relazione.
Il calcolo da condursi, pertanto, era il seguente:
2 N. 1670/2015 R.G.A.C.
2. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma senza riconoscere la rivalutazione monetaria, mediante decreto ingiuntivo n. 255/2019, immediatamente esecutivo.
3. L' roponeva opposizione. Parte_1
La competenza per territorio apparteneva al Tribunale di Bari, ai sensi dell'art.
3.20 delle condizioni di polizza, oppure a quello di Trieste, essendo ubicata in quel circondario la sede legale.
Il diritto all'indennizzo era prescritto.
Il collegio arbitrale si era spinto, nell'accertare che fosse applicabile la clausola sull'indennità aggiuntiva, a formulare valutazioni esulanti dai poteri tecnici, ad esso conferiti,
e non aveva motivato l'individuazione della percentuale d'invalidità.
4. Resisteva l'opposto.
5. Con le memorie ex art. 183, co. 6, nn. 1 e 2, c.p.c., l'opponente sollevava nuove questioni di vizi della perizia contrattuale.
6. Rimaneva infruttuoso il tentativo di composizione negoziale della controversia, promosso dallo scrivente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La competenza appartiene a questo Tribunale.
La clausola negoziale invocata, la 3.20, sulla valutazione del danno, da parte di arbitri
(rectius, di periti), prevede che «la città sede di svolgimento dell'eventuale arbitrato sarà quella sede dell'Istituto di medicina legale più vicino all'Assicurato»: ma tale disposizione non implica che il Foro sia stabilito, per giunta con carattere di esclusività, in quello corrispondente
3 N. 1670/2015 R.G.A.C.
alla sede del collegio peritale (o del perito unico): una simile conclusione estende al piano della lite giudiziaria una norma negoziale che si limita a prescrivere, forse nell'interesse dell'assicurato a reperire più facilmente un perito di fiducia, quale debba essere la sede del c.d. arbitrato tra le parti.
Una deroga alle norme di competenza, dettate dal codice di rito, peraltro, non può risultare, appunto perché tale (ossia, l'eccezione alla regola), da un'interpretazione non immediata, ed analogica, di una clausola contrattuale che dispone per un caso specifico, chiaramente individuato.
L'opponente, peraltro, non contesta che possa essere stato applicato, come assume l'opposto, l'art. 20 c.p.c., nella parte, nella quale esso indica, tra i fori facoltativi in materia di obbligazioni, quello del luogo di esecuzione della prestazione: e, dunque, l'eccezione, alla fine,
è come se non fosse stata neppure proposta (principio del tutto pacifico;
molto chiara, in proposito, Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 20.8.2020, n. 17374: «In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
(e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare
d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto,
l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili.»).
2. La prescrizione è stata interrotta dal , mediante numerosi atti interruttivi, CP_1 puntualmente enumerati nella comparsa di costituzione e risposta (pagg. 6-9), e prodotti nel giudizio: la controparte, del resto, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., nulla di specifico osservava circa l'avvenuta interruzione, quale dedotta e documentata dall'opposto.
3. Non è possibile esaminare le questioni, del tutto nuove, sollevate dall'opponente attraverso le memorie ex art. 183, co. 6, nn. 1 e 2, c.p.c.: la prima delle quali, destinata alla mera e precisazione o modificazione di domande, eccezioni o conclusioni già proposte;
la seconda alla replica alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, alla proposizione delle eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, all'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali.
Nella specie, non si tratta né di precisazione o modificazione, né delle ulteriori attività difensive previste.
4. La perizia, eseguita dall'apposito collegio, appare redatta secondo criteri persuasivi, sotto i profili giuridico, logico e tecnico, e spiega adeguatamente come mai il grado dell'invalidità permanente sia stato fissato nel 30%.
4 N. 1670/2015 R.G.A.C.
Quanto all'indennità aggiuntiva, riconosciuta ai sensi dell'art.
3.9 delle condizioni di polizza, tale clausola recita come segue:
I periti non hanno errato, allora (che ciò esulasse o meno dai loro poteri: ma, in questa sede, deve valutarsi il merito, anche a prescindere dalla questione se i periti medesimi potessero o meno interloquire sul punto), nel riconoscere che tale indennità spetti, poiché l'invalidità riconosciuta è di grado pari o superiore al 15%: ma il calcolo da condursi ai fini della liquidazione, ossia della determinazione dell'importo, doveva, verosimilmente, condurre a fissare in euro 7.240,00 il quantum di tale indennità.
Il Giudice, tuttavia, non può intervenire sull'ammontare di denaro, oggetto della valutazione del collegio peritale: in assenza, infatti, di contestazioni specifiche sul punto, da parte dell'opponente, una decisione giudiziaria si rivelerebbe priva del sostegno della domanda.
5. Non rimane, in conclusione, che accogliere la domanda principale dell'opposto, ossia rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo: del quale non deve dichiararsi l'esecutività (artt. 653 s. c.p.c.), perché già esso ne era munito, senza che risulti un provvedimento di sospensione.
Non occorre, poi, per legge, emettere un provvedimento di conferma del decreto ingiuntivo: è sufficiente il rigetto dell'opposizione.
6. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate, alla luce della invero peculiare difficoltà della controversia: la compensazione opererà, in particolare, quanto alle spese della fase di opposizione, mentre verrà confermata la liquidazione eseguita col decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1670/2015 R.G.A.C., promossa da in persona dei Procuratori Dott. e Dott. Parte_1 Parte_2 Parte_3
contro ogni diversa domanda, eccezione, richiesta
[...] Controparte_1 disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. compensa parzialmente le spese di lite, nel senso che le spese liquidate col decreto ingiuntivo rimarranno ferme, mentre risultano integralmente compensate quelle della fase di opposizione.
Potenza, 16 Dicembre 2025
5 N. 1670/2015 R.G.A.C.
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
6
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1670/2015 R.G.A.C.,
TRA in persona dei Procuratori Dott. e Dott. Parte_1 Parte_2 Parte_3
rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Roberto DI
[...]
TOMMASO, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Armando CIRIGLIANO;
ATTRICE-OPPONENTE
E
rapp.to e difeso, giusta procura in calce del ricorso monitorio, Controparte_1 dall'Avv. Antonia MARTOCCIA e dall'Avv. Domenico GALGANO, nello studio dei quali è elett.te dom.to;
CONVENUTO -OPPOSTO avente ad oggetto: indennizzo assicurativo – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso ingiungesse Controparte_1 all' di pagare, senza dilazione, al medesimo ricorrente, la somma di euro Parte_1
50.724,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, dal 17 Ottobre 2017 al soddisfo.
Si trattava del saldo dell'indennizzo assicurativo, dovutogli dalla compagnia in forza della polizza n. 056236858, stipulata con l'allora Controparte_2
: oggi, appunto,
[...] Parte_1
1 N. 1670/2015 R.G.A.C.
Il sinistro era accaduto il 17 Ottobre 2007: egli riportava, per effetto della rottura di una damigiana di vetro, un taglio profondo all'avambraccio destro, al livello del III medio inferiore volare.
L'assicuratore aveva riconosciuto un'invalidità permanente del 17-18% (secondo la polizza infortuni della Tabella dell'INAIL), con un'i.t.t. di giorni trenta ed un'i.t.p. di giorni sessantotto, ed aveva corrisposto la somma di euro 31.856,00, il 9 Ottobre 2008.
Il aveva riscosso la somma quale acconto, e si era avvalso della perizia CP_1 contrattuale collegiale, prevista dalla polizza: il collegio riconosceva un'invalidità permanente pari al 30%, ed aggiungeva che spettava, altresì, la maggiorazione di euro 10.000,00, prevista dalla polizza per il danno alla vita di relazione.
Il calcolo da condursi, pertanto, era il seguente:
2 N. 1670/2015 R.G.A.C.
2. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma senza riconoscere la rivalutazione monetaria, mediante decreto ingiuntivo n. 255/2019, immediatamente esecutivo.
3. L' roponeva opposizione. Parte_1
La competenza per territorio apparteneva al Tribunale di Bari, ai sensi dell'art.
3.20 delle condizioni di polizza, oppure a quello di Trieste, essendo ubicata in quel circondario la sede legale.
Il diritto all'indennizzo era prescritto.
Il collegio arbitrale si era spinto, nell'accertare che fosse applicabile la clausola sull'indennità aggiuntiva, a formulare valutazioni esulanti dai poteri tecnici, ad esso conferiti,
e non aveva motivato l'individuazione della percentuale d'invalidità.
4. Resisteva l'opposto.
5. Con le memorie ex art. 183, co. 6, nn. 1 e 2, c.p.c., l'opponente sollevava nuove questioni di vizi della perizia contrattuale.
6. Rimaneva infruttuoso il tentativo di composizione negoziale della controversia, promosso dallo scrivente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La competenza appartiene a questo Tribunale.
La clausola negoziale invocata, la 3.20, sulla valutazione del danno, da parte di arbitri
(rectius, di periti), prevede che «la città sede di svolgimento dell'eventuale arbitrato sarà quella sede dell'Istituto di medicina legale più vicino all'Assicurato»: ma tale disposizione non implica che il Foro sia stabilito, per giunta con carattere di esclusività, in quello corrispondente
3 N. 1670/2015 R.G.A.C.
alla sede del collegio peritale (o del perito unico): una simile conclusione estende al piano della lite giudiziaria una norma negoziale che si limita a prescrivere, forse nell'interesse dell'assicurato a reperire più facilmente un perito di fiducia, quale debba essere la sede del c.d. arbitrato tra le parti.
Una deroga alle norme di competenza, dettate dal codice di rito, peraltro, non può risultare, appunto perché tale (ossia, l'eccezione alla regola), da un'interpretazione non immediata, ed analogica, di una clausola contrattuale che dispone per un caso specifico, chiaramente individuato.
L'opponente, peraltro, non contesta che possa essere stato applicato, come assume l'opposto, l'art. 20 c.p.c., nella parte, nella quale esso indica, tra i fori facoltativi in materia di obbligazioni, quello del luogo di esecuzione della prestazione: e, dunque, l'eccezione, alla fine,
è come se non fosse stata neppure proposta (principio del tutto pacifico;
molto chiara, in proposito, Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 20.8.2020, n. 17374: «In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
(e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare
d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto,
l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili.»).
2. La prescrizione è stata interrotta dal , mediante numerosi atti interruttivi, CP_1 puntualmente enumerati nella comparsa di costituzione e risposta (pagg. 6-9), e prodotti nel giudizio: la controparte, del resto, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., nulla di specifico osservava circa l'avvenuta interruzione, quale dedotta e documentata dall'opposto.
3. Non è possibile esaminare le questioni, del tutto nuove, sollevate dall'opponente attraverso le memorie ex art. 183, co. 6, nn. 1 e 2, c.p.c.: la prima delle quali, destinata alla mera e precisazione o modificazione di domande, eccezioni o conclusioni già proposte;
la seconda alla replica alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, alla proposizione delle eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, all'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali.
Nella specie, non si tratta né di precisazione o modificazione, né delle ulteriori attività difensive previste.
4. La perizia, eseguita dall'apposito collegio, appare redatta secondo criteri persuasivi, sotto i profili giuridico, logico e tecnico, e spiega adeguatamente come mai il grado dell'invalidità permanente sia stato fissato nel 30%.
4 N. 1670/2015 R.G.A.C.
Quanto all'indennità aggiuntiva, riconosciuta ai sensi dell'art.
3.9 delle condizioni di polizza, tale clausola recita come segue:
I periti non hanno errato, allora (che ciò esulasse o meno dai loro poteri: ma, in questa sede, deve valutarsi il merito, anche a prescindere dalla questione se i periti medesimi potessero o meno interloquire sul punto), nel riconoscere che tale indennità spetti, poiché l'invalidità riconosciuta è di grado pari o superiore al 15%: ma il calcolo da condursi ai fini della liquidazione, ossia della determinazione dell'importo, doveva, verosimilmente, condurre a fissare in euro 7.240,00 il quantum di tale indennità.
Il Giudice, tuttavia, non può intervenire sull'ammontare di denaro, oggetto della valutazione del collegio peritale: in assenza, infatti, di contestazioni specifiche sul punto, da parte dell'opponente, una decisione giudiziaria si rivelerebbe priva del sostegno della domanda.
5. Non rimane, in conclusione, che accogliere la domanda principale dell'opposto, ossia rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo: del quale non deve dichiararsi l'esecutività (artt. 653 s. c.p.c.), perché già esso ne era munito, senza che risulti un provvedimento di sospensione.
Non occorre, poi, per legge, emettere un provvedimento di conferma del decreto ingiuntivo: è sufficiente il rigetto dell'opposizione.
6. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate, alla luce della invero peculiare difficoltà della controversia: la compensazione opererà, in particolare, quanto alle spese della fase di opposizione, mentre verrà confermata la liquidazione eseguita col decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1670/2015 R.G.A.C., promossa da in persona dei Procuratori Dott. e Dott. Parte_1 Parte_2 Parte_3
contro ogni diversa domanda, eccezione, richiesta
[...] Controparte_1 disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. compensa parzialmente le spese di lite, nel senso che le spese liquidate col decreto ingiuntivo rimarranno ferme, mentre risultano integralmente compensate quelle della fase di opposizione.
Potenza, 16 Dicembre 2025
5 N. 1670/2015 R.G.A.C.
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
6