Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2791/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 10/12/2024, da: nata a [...], il [...] (CF: ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
Castello, (NO) via delle Vigne n. 2/PT, cittadinanza italiana nato a [...], il [...] (CF residente Controparte_1 C.F._2
in Oleggio Castello (NO) via delle vigne n. 2 /PT, cittadinanza italiana entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Monica A. ROSSI ( - C.F._3
, del Foro di Verbania, con studio in Arona, Via Roma n. 40 Email_1
(tel. e fax 0322242153) presso il cui studio eleggono domicilio come da procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
genitori, ma con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Oleggio
Castello, Via delle Vigne n. 2/PT;
3) Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: - Tutti i weekend dal venerdi sera al sabato sera alle 21,00, la domenica rimarranno con la madre salvo diverso accordo fra i coniugi - i figli e , verranno portati a scuola e riportati a casa in Oleggio R_ Per_2
Castello dal genitore libero da impegni quel giorno;
il sig. potrà permanere con i figli nella CP_1
casa coniugale tutti i giorni necessari al loro accudimento, salvo diverso accordo fra i coniugi e potranno incontrare il padre come e quando vorranno, anche con pernottamento notturno durante la settimana, previo accordo diretto con lo stesso e preavviso alla madre;
- per le vacanze estive il
Sig. terrà con sé i figli minori 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo Controparte_1
delle vacanze scolastiche estive, ossia tra il 15 giugno ed il 12 settembre, da concordare con la madre almeno con due mesi di preavviso, alternando di anno in anno la settimana di Ferragosto, compatibilmente con gli impegni di lavoro. In caso di disaccordo, i figli minori, e R_
, resteranno con il padre dall'1 al 15 agosto degli anni pari e dal 16 al 31 agosto degli anni Per_2 dispari;
resteranno con la madre dall'1 al 15 agosto degli anni dispari e dal 16 al 31 agosto degli anni pari, salvo diverso accordo fra i coniugi;
- per le festività natalizie e pasquali che la madre ed il padre possano tenere con sé i figli ad anni alterni: con il padre Natale gli anni pari e Vigilia di
Natale e Santo ST gli anni dispari;
con la madre Natale gli anni dispari e Vigilia di Natale e
Santo ST gli anni pari;
con la madre Pasqua gli anni dispari e lunedì dell'Angelo gli anni pari;
con il padre gli anni pari e lunedì dell'Angelo gli anni dispari, salvo diverso accordo fra i Per_3
coniugi; - per le festività riconosciute nel 2025 che la madre possa tenere con sé i figli nei giorni di
25 aprile, 2 giugno, 8 dicembre e il padre nei giorni 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre;
per il 2026 il contrario e così via di anno in anno, salvi diversi accordi fra coniugi;
4) I coniugi hanno concordato un contributo mensile del Sig. in favore dei figli Parte_2
e di € 600,00 da pagarsi con bonifico bancario entro il 10 di ogni mese sul R_ Per_2
conto intestato alla sig. acceso presso la Posta Italiane con iban Parte_1
[...] a lei intestato, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT.
5) Disporre che il padre rimborserà il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori, come definite dal Protocollo di intesa tra Ordine degli Avvocati e Tribunale di Verbania;
6) La casa coniugale sita in Oleggio Castello, via delle vigne n. 2/PT venga assegnata alla Sig.ra
completa di tutti gli arredi e suppellettili, tranne quelli di proprietà del Sig. , che Pt_1 CP_1 verranno asportati dall'abitazione in uno a tutti i suoi effetti personali entro la data della fissata udienza di comparizione e/o prima in caso di accordo fra i coniugi;
7) Disporre che i coniugi prestino reciprocamente il consenso al rilascio di passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio dei figli minori;
8) Disporre che i genitori si impegnino a mantenere un canale di comunicazione continuativo per discutere e concordare unicamente le questioni inerenti ai figli minori;
9) Spese legali e successive occorrente a carico solidale dei ricorrenti”
Per il Pubblico Ministero: accogliersi la domanda
Motivi della decisione
Con ricorso in data 10/12/2024 e chiedevano con domanda Parte_1 Controparte_1 congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Oleggio Castello (NO) il 12.11.2011.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in matrimonio il Parte_1 Controparte_1
12.11.2011 in Oleggio Castello (No);
affida i figli e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione R_ Per_2
prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Oleggio Castello, Via delle Vigne n. 2/PT; dà facoltà al padre di vedere e tenere i figli con sé:
- tutti i weekend dal venerdì sera al sabato sera alle 21,00, la domenica rimarranno con la madre salvo diverso accordo fra i coniugi
- i figli e , verranno portati a scuola e riportati a casa in Oleggio Castello (NO) R_ Per_2
dal genitore libero da impegni quel giorno;
potrà permanere con i figli nella Controparte_1
casa coniugale tutti i giorni necessari al loro accudimento, salvo diverso accordo fra i coniugi e potranno incontrare il padre come e quando vorranno, anche con pernottamento notturno durante la settimana, previo accordo diretto con lo stesso e preavviso alla madre;
- per le vacanze estive terrà con sé i figli minori 15 giorni, anche non Controparte_1
consecutivi, durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, ossia tra il 15 giugno ed il 12 settembre, da concordare con la madre almeno con due mesi di preavviso, alternando di anno in anno la settimana di Ferragosto, compatibilmente con gli impegni di lavoro. In caso di disaccordo, i figli minori, e , resteranno con il padre dall'1 al 15 agosto degli anni pari e dal 16 al R_ Per_2
31 agosto degli anni dispari;
resteranno con la madre dall'1 al 15 agosto degli anni dispari e dal 16 al
31 agosto degli anni pari, salvo diverso accordo fra i coniugi;
- per le festività natalizie e pasquali che la madre ed il padre possano tenere con sé i figli ad anni alterni: con il padre Natale gli anni pari e Vigilia di Natale e Santo ST gli anni dispari;
con la madre Natale gli anni dispari e Vigilia di Natale e Santo ST gli anni pari;
con la madre Pasqua gli anni dispari e Lunedì dell'Angelo gli anni pari;
con il padre gli anni pari e lunedì Per_3 dell'Angelo gli anni dispari, salvo diverso accordo fra i coniugi;
- per le festività riconosciute nel 2025 che la madre possa tenere con sé i figli nei giorni di 25 aprile,
2 giugno, 8 dicembre e il padre nei giorni 1° maggio, 15 agosto, 1° novembre;
per il 2026 il contrario e così via di anno in anno, salvi diversi accordi fra coniugi;
assegna la casa coniugale sita in Oleggio Castello (NO), via delle vigne n. 2/PT, in uso alla moglie, completa di tutti gli arredi e suppellettili, tranne quelli di proprietà del;
CP_1
pone a carico del padre l'obbligo di versare un contributo mensile per il mantenimento dei figli e di € 600,00 da pagarsi con bonifico bancario entro il 10 di ogni mese sul conto R_ Per_2
intestato a acceso presso la Posta Italiane con iban [...] Parte_1
a lei intestato, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
pone a carico del padre l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori, come definite dal Protocollo di intesa tra Ordine degli Avvocati e Tribunale di Verbania MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge
Così deciso in Verbania il 20/02/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco