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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/10/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 596/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro sopra indicato e promossa da:
(P.IVA ), con sede in Torino (TO), Via Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
Cavagnolo n. 34, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Elio Michele Gnocato del Foro di Torino, come da procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo, parte appellante
contro
:
con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti Controparte_1
n. 3, Tower A, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 novembre Persona_1
2018 (Rep. 17113 – Racc. 8822), rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, del Foro di Milano, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. Persona_2
14918), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio, presso l'avv. Gabriella Graglia del Foro di Torino, parte appellata e appellante incidentale
1 avverso la sentenza n. 750/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino il 21 febbraio 2022 e pubblicata il 22 febbraio 2022 nella causa inter partes iscritta al n. 8122/2019 del R.G. dello stesso Tribunale, Rep. N. 1906/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE R&R: Voglia l'Ill.mo Collegio, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, per le ragioni esposte, RIFORMARE la sentenza n. 750/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 22.02.2022, per l'effetto, IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO PER IL CONTO CORRENTE N. 1880868: A) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sui conti a pattuizione ed applicazione di tassi usurari condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c. e/o violazione dell'art. 117 TUB) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi: a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) sulla illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art.16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
g) conseguentemente a mezzo nominanda C.T.U., procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare;
h) con eventuale condanna – laddove sussistano i presupposti di legge - della banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate e comunque pagate in eccesso in costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c. B) Con vittoria di spese ed onorari di ambo i gradi di giudizio, oltre Spese generali e oneri accessori come per Legge per i quali il procuratore si dichiara antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA: a) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. b) Nomina di C.T.U. contabile al fine di accertare il rapporto di dare/avere tra le parti (conti correnti).
PER PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate nel giudizio di primo grado, ferma in ogni caso l'espressa riserva di impugnazione della sentenza non definitiva in data 19.1.2024, così giudicare: Nel merito:
2 - rigettare l'appello avversario confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 750/2022; In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie eventualmente riproposte dall'appellante. In ogni caso:
- condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza dà seguito alla sentenza non definitiva di questa Corte n. 483/2024, deliberata il 19 gennaio 2024 e pubblicata il 23 maggio 2024, pronunciata in questa stessa causa e alla quale si rinvia per la ricostruzione dettagliata dei fatti e delle motivazioni sulle questioni ivi decise. Parte In estrema sintesi, la (di seguito, , con atto di Parte_3 citazione notificato alla controparte il 20 marzo 2019, aveva chiesto al Tribunale di condannare la banca a restituirle le somme indebitamente addebitate Controparte_1 sul proprio conto corrente n. 1880868, acceso nel 1991, allegando l'illegittima applicazione di interessi passivi usurari e comunque ultralegali non concordati, dell'anatocismo sugli interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto (CMS) non pattuite, per un totale di addebiti di € 196.014,49. La società attrice aveva precisato che la propria richiesta di documentazione alla banca, ai sensi dell'art. 119 TUB, era rimasta inevasa perché aveva opposto il decorso del termine decennale di CP_1 conservazione.
costituendosi in primo grado, aveva eccepito l'inammissibilità della domanda CP_1 di ripetizione dell'indebito (essendo il conto ancora aperto), la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione (come da atto di “rimodulazione del credito” del 26 febbraio 2018) e la prescrizione decennale. Il Tribunale di Torino, con la sentenza appellata, a seguito di C.T.U. contabile, aveva Parte parzialmente accolto le domande della correntista accertando che a quest'ultima erano stati illegittimamente addebitati € 1.582,10 per CMS ed € 5.858,32 per interessi anatocistici e che la prescrizione era stata interrotta soltanto con la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 20 marzo 2019. Il Tribunale aveva quindi disposto come segue:
“Dichiara prescritte le domande della parte attrice con riferimento al conto corrente n. 1880868, fino al 20/3/2009; Ricalcola il saldo del conto corrente n. 1880868, intercorrente tra le parti, accertando un saldo al primo trimestre 2019 a favore della di €. 19.773,62; CP_2
Respinge le altre domande della parte attrice;
Dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti;
Pone definitivamente le spese di C.T.U., come liquidate con provvedimento del giudice dell'8/3/2021, a carico di entrambe le parti (per metà a carico della parte attrice e per metà a carico della parte convenuta)”.
Parte Avverso tale pronuncia, aveva proposto appello, chiedendone la riforma e reiterando le proprie istanze, inclusa la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di C.T.U. integrativa.
3 aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata e proposto appello CP_1 incidentale, insistendo nell'eccezione (recte nella domanda riconvenzionale) di declaratoria della cessazione della materia del contendere in virtù del riconoscimento della natura transattiva del contratto di “rimodulazione del credito” sottoscritto dalle parti il 26 febbraio 2018, il quale avrebbe comportato – secondo – l'avvenuta CP_1 rinuncia di R&R a ogni contestazione relativa al conto corrente.
Questa Corte, con sentenza non definitiva n. 483/2024 del 19 gennaio 2024, da intendersi qui integralmente richiamata, ha rigettato parzialmente l'appello di R&R (in particolare, i motivi imperniati sull'asserita inapplicabilità del termine decennale di conservazione alla documentazione contrattuale e agli estratti conto nonché sulla pretesa nullità del contratto di conto corrente per carenza di forma scritta). Tuttavia, ha accolto parzialmente altri profili, in particolare, accertando che il decennio per la prescrizione decorre, a ritroso, dal 7 giugno 2018 (data di interruzione della prescrizione mediante richiesta ex art. 119 TUB) anziché dal 20 marzo 2019 (data della citazione in primo grado), come invece era stato indicato dal Tribunale. In altri termini, la Corte d'Appello ha spostato la data della prescrizione a ritroso, dal 20 marzo 2009 (data stabilita dal Parte Tribunale) al 7 giugno 2008. Questo ha permesso a di contestare addebiti per un periodo di tempo più lungo, quasi un anno in più rispetto a quanto consentito dal Tribunale. La Corte ha inoltre incluso la CMS e l'anatocismo nel calcolo del TEG ai fini della verifica dell'usura e, quanto all'appello incidentale di ha riconosciuto la CP_1 natura transattiva dell'accordo di “rimodulazione del credito” del 26 febbraio 2018, limitandone, però, gli effetti all'intangibilità degli interessi anatocistici nel periodo dal 30 giugno 2016 (data di concessione del credito “rimodulato”, id est l'affidamento) al 26 febbraio 2018 (data della transazione sul precedente affidamento).
In conseguenza di ciò, la Corte, con separata e contestuale ordinanza del 19 gennaio 2024, ha ordinato a la produzione della documentazione bancaria mancante CP_1
(estratti conto analitici e scalari) per il periodo dal 7 giugno 2008 in avanti e ha disposto un supplemento di C.T.U. contabile, nominando il dottor (già nominato Persona_3
C.T.U. dal Tribunale), al quale ha sottoposto il seguente quesito:
“il C.T.U. … rivisiti la propria precedente consulenza depositata in primo grado, sulla base dei seguenti criteri: a. con riferimento alle eccezioni di nullità / invalidità formulate da parte appellante principale in merito all'applicazione di interessi anatocistici, cms ed interessi usurari, consideri la prescrizione interrotta dalla comunicazione 6 giugno 2018, ricevuta dalla banca il giorno successivo, e, conseguentemente, prescritte le rimesse anteriori (non al 20 marzo 2009, bensì) al 7 giugno 2008; b. verifichi l'applicazione di interessi usurari, considerando nel computo del TEG la cms e gli interessi anatocistici addebitati dalla banca;
con riferimento alla cms, utilizzi il criterio del margine stabilito da Cass. civ., SS.UU. n. 16303/2018; c. consideri intangibili gli interessi anatocistici addebitati dalla banca nel periodo 30 giugno 2016 - 28 febbraio 2018; per il resto, espunga gli interessi anatocistici relativamente al periodo indicato dal tribunale nella sentenza impugnata;
d. utilizzi, per quanto qui non specificamente indicato, i criteri di calcolo svolti in primo grado e fatti propri dal tribunale nella sentenza impugnata;
e. ridetermini il saldo del conto alla data della propria consulenza precedente”.
4 Il 24 ottobre 2024, il C.T.U. ha depositato la propria relazione integrativa, rispetto alla quale le parti non hanno svolto osservazioni né sollevato contestazioni.
Precisate nuovamente le conclusioni e depositate – per la seconda volta nel giudizio di appello – le comparse conclusionali e le memorie di replica di entrambe le parti, la causa giunge definitivamente a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze della C.T.U. integrativa possono sinteticamente illustrarsi come segue:
- le operazioni peritali hanno tenuto conto della documentazione bancaria integrativa prodotta da a partire dal 1° giugno 2008. Il periodo oggetto di CP_1 analisi è stato esteso, rispetto alla C.T.U. svolta in primo grado, alle rimesse effettuate tra il 7 giugno 2008 e il 20 marzo 2009 in virtù dell'interruzione della prescrizione che la sentenza non definitiva di questa Corte ha accertato essere avvenuta il 7 giugno 2018 anziché il 20 marzo 2019.
- Dalla verifica dell'applicazione di interessi usurari, effettuata includendo la CMS e gli interessi anatocistici nel computo del TEG, come richiesto dalla stessa sentenza di appello non definitiva, non è emerso alcun superamento del tasso soglia per l'intero periodo analizzato.
- Sono stati espunti tutti gli interessi anatocistici addebitati dall'inizio del periodo del rapporto non prescritto (7 giugno 2008), ad eccezione di quelli addebitati nel periodo dal 30 giugno 2016 (data della concessione dell'affidamento originario) al 28 febbraio 2018 (data dell'accordo transattivo di “rimodulazione” del credito scaturente dal precedente affidamento), che sono invece stati considerati
“intangibili” in virtù del già richiamato accoglimento parziale, da parte della sentenza di appello non definitiva n. 483/2024, dell'appello incidentale di
CP_1
- La CMS, addebitata fino al secondo trimestre 2009, è stata espunta dal C.T.U. in quanto dalla documentazione in atti non ne è emersa la pattuizione.
- Non è stato necessario alcun ricalcolo degli interessi ex art. 117 TUB, in quanto i tassi passivi applicati risultano indicati per iscritto e quantificati in misura inferiore alla soglia di usura nei contratti di affidamento in atti a partire dal 21 maggio 2003.
Il C.T.U. ha quindi così concluso: “lo scrivente C.T.U. ridetermina il saldo del conto corrente n. 1880868 al 31.03.2019, data della consulenza precedente, in euro 3.550,05 a credito del cliente, rispetto ad un saldo contabile bancario di euro 27.217,04 a debito”.
Ritiene questa Corte che il supplemento di C.T.U. sia immune da vizi e congruamente motivato e che, pertanto, le conclusioni cui il Consulente d'ufficio è pervenuto meritino 5 piena adesione. Il Consulente ha infatti puntualmente ottemperato al quesito tecnico formulato dal Collegio con l'ordinanza del 19 gennaio 2024, correlata alla sentenza non definitiva n. 483/2024 deliberata in pari data. L'indagine peritale è stata condotta con rigore metodologico, applicando i criteri vincolanti stabiliti nell'ordinanza e dettagliatamente motivati sul piano giuridico nella predetta sentenza non definitiva.
Tale valutazione positiva di questa Corte circa la correttezza dell'elaborato peritale integrativo è corroborata dalla condotta processuale delle parti, le quali, in primo luogo, non hanno fatto pervenire rilievi critici od osservazioni alla bozza di relazione del C.T.U. In secondo luogo, le stesse parti hanno manifestato, nelle rispettive comparse Parte conclusionali, una sostanziale acquiescenza ai risultati raggiunti: ha espressamente dichiarato di non avere inteso formulare osservazioni alla C.T.U. e ha basato le proprie richieste finali sull'esito della valutazione peritale che ha rideterminato il saldo del conto corrente "in euro 3.550,05 a credito del cliente", con uno storno di addebiti illegittimi per euro 30.767,09. ha parimenti preso atto delle conclusioni del Consulente CP_1
d'ufficio e, pur ribadendo l'infondatezza della maggior parte delle pretese avversarie, ha riconosciuto che il C.T.U. ne aveva notevolmente ridimensionato l'ammontare.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, le conclusioni tecniche da ultimo rassegnate dal C.T.U. meritano di assurgere al rango di dato fattuale acclarato.
Parte In definitiva, l'appello principale proposto da deve essere parzialmente accolto, dovendosi rideterminare il saldo del conto corrente n. 1880868 al 31.03.2019 (data della precedente consulenza) in euro 3.550,05 a credito del cliente, rispetto ad un saldo contabile bancario di euro 27.217,04 a debito. Tale rideterminazione implica uno storno di complessivi euro 30.767,09 per addebiti illegittimi effettuati dalla banca ai danni del correntista a titolo di anatocismo e CMS durante il periodo non prescritto (ma senza contare gli interessi anatocistici addebitati sul conto corrente in questione tra il 30 giugno 2016 e il 26 febbraio 2018, essendo per questi cessata la materia del contendere per intervenuta transazione prima della causa). Non risulta essere mai stata superata la soglia di usura dei tassi degli interessi passivi applicati sul conto corrente de quo, né può constatarsi la nullità del contratto di conto corrente per carenza di forma scritta (vedasi la richiamata sentenza d'appello non definitiva). La domanda di ripetizione di indebito, invece, è inammissibile come già stabilito in primo grado, in quanto il conto corrente non risulta essere stato chiuso.
**********
Entrambe le parti hanno chiesto la vittoria di spese dei due gradi di giudizio, ma l'esito Parte della causa vede, da un lato, l'accoglimento parziale della domanda di per un importo significativamente inferiore (euro 30.767,09 di addebiti illegittimi effettivamente stornati) rispetto alla prospettazione iniziale (euro 196.014,49), e, dall'altro, l'accoglimento parziale, limitatamente agli interessi passivi anatocistici nel periodo dal 30.06.2016 al 28.02.2018, della domanda riconvenzionale di volta CP_1 all'accertamento della cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione (ed infatti, come detto, proprio in virtù dell'accertamento del limitato
6 perimetro dell'oggetto della transazione, il C.T.U., conformemente alla richiesta della Corte, ha considerato "intangibili" gli interessi anatocistici addebitati sul conto corrente in tale periodo).
La situazione sopra descritta integra un'ipotesi di soccombenza reciproca nel senso indicato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 19/07/2022, dep. 31/10/2022, n. 32061), secondo cui la reciproca soccombenza è
“configurabile … in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”, mentre “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo” dà luogo alla soccombenza esclusiva della parte contro la quale la domanda è stata proposta.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2., c.p.c., la soccombenza reciproca accorda al giudice la facoltà di “compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
In ogni caso, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, richiede che non si frazioni la valutazione a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, e va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (ex plurimis, Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 19 luglio 2022, dep. 31 ottobre 2022, n. 32061, cit.; Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 03 giugno 2025, dep. 14 agosto 2025, n. 23293).
Si ritiene nella specie opportuno compensare tra le parti le spese di lite nella misura del 50% con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, ponendo la restante quota del 50% a carico di parte maggiormente soccombente, la quale dovrà procedere Controparte_1 Parte quindi, in tali limiti, al rimborso in favore di
Conforta tale decisione quanto chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 15/06/2023, dep. 13/11/2023, n. 31444), secondo cui, “in un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore" e secondo cui, ancora (Cass. civ., Sez. VI
- 3, Ord., c.c. 03/10/2019, dep. 21/01/2020, n. 1269), “in tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte”. Osserva, a tal proposito, il Collegio che il valore del "bene della vita" definitivamente acquisito dalla banca appellata per effetto dell'accoglimento della sua domanda riconvenzionale (confluita nell'appello incidentale) corrisponde all'ammontare degli interessi anatocistici addebitati al correntista in meno di un biennio, più precisamente nel periodo intercorso tra il 30 giugno 2016 e il 26 febbraio 2018 (interessi anatocistici ritenuti “legittimi” – e come tali “intangibili” – per via dell'intervenuta scrittura Parte transattiva). Il "bene della vita" ottenuto dall'appellante è invece l'importo di euro
7 30.767,09, che, come detto poc'anzi, rappresenta il totale degli addebiti illegittimi non soltanto a titolo di interessi passivi anatocistici (esclusi quelli “intangibili” di cui sopra), ma anche a titolo di CMS. Addebiti peraltro maturati nell'arco di oltre un decennio (id est quello dal 7 giugno 2008 al 31 marzo 2019, periodo non inficiato dagli effetti della prescrizione e preso in considerazione dal C.T.U.). Da tale raffronto scaturisce la conclusione circa la “maggior soccombenza” della banca.
La natura della causa comporta che la liquidazione delle spese vada modulata in base alla regola (contenuta nell'art. 5 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e s.m.i.), secondo cui “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. Pertanto, al fine di liquidare gli onorari della parte (maggiormente) vittoriosa, che andranno posti a carico della parte (maggiormente) soccombente, la determinazione del valore della causa in base al decisum anziché in base al disputatum (decisum e disputatum comunque sempre riferiti alla domanda della parte vittoriosa o, come nella specie, maggiormente vittoriosa) ha lo scopo di “calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccessivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante” (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 03 giugno 2025, dep. 14 agosto 2025, n. 23293, cit.).
Tenuto quindi conto del valore del decisum di € 30.767,09, ciò che comporta l'applicazione dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, e dell'attività processuale in concreto svolta:
- le spese del primo grado si liquidano – ai sensi del D.M. 55/2014 nel testo precedente alle modifiche apportate dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (emanato successivamente alla sentenza appellata) e sulla base della nota spese depositata dalla R&R con l'ultima comparsa conclusionale – in complessivi euro 5.077,00 per onorari (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge;
- le spese del grado di appello si liquidano – conformemente alla nota spese depositata dalla R&R con l'ultima comparsa conclusionale, sulla base dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 – in complessivi euro 9.991,00 per onorari (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3.045,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge.
quale parte maggiormente soccombente, è quindi tenuta a pagare a favore CP_1 Parte di la metà delle spese sopra indicate (e quindi euro 2.538,50 per gli onorari del primo grado ed euro 4.995,50 per gli onorari relativi al grado appello, oltre alle voci accessorie), essendo l'altra metà delle spese – come sopra stabilito – oggetto di compensazione.
8 Parte Su richiesta della le spese di entrambi i gradi dovranno deve essere distratte a favore del Difensore, Avvocato Gnocato, che si è dichiarato antistatario, sicché va condannata al pagamento effettivo a favore di quest'ultimo. CP_1
Le spese di C.T.U. del primo grado, liquidate con decreto del Tribunale dell'8 marzo 2021 in complessivi € 4.500 (di cui €.
4.300 per onorario ed €. 200 per spese), oltre 4% ed IVA sull'importo degli onorari, restano definitivamente a carico delle due parti in ragione del 50% ciascuna, come da prescrizione del Tribunale che si conferma.
Le spese di C.T.U. del grado di appello, liquidate con decreto della Corte d'Appello di Torino del 25 ottobre 2024 nella misura di € 2.400,00, oltre IVA e cassa previdenza come per legge, vanno definitivamente poste a carico delle due parti in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale Parte_3 proposto da avverso la sentenza n. 750/2022, pronunciata dal Controparte_1
Tribunale di Torino il 21 febbraio 2022 e pubblicata il 22 febbraio 2022 nella causa inter partes iscritta al n. 8122/2019 del R.G. del predetto Tribunale;
richiamata la sentenza non definitiva di questa Corte n. 483/2024, pronunciata in data 19 gennaio 2024 e pubblicata il 23 maggio 2024 nella presente causa in grado di appello;
ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta o assorbita, in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) DICHIARA prescritte le domande proposte da Parte_3
con riferimento alle operazioni effettuate sul conto corrente UNICREDIT n.
[...]
1880868 anteriormente al 7 giugno 2008.
2) DICHIARA cessata la materia del contendere con riferimento agli interessi anatocistici addebitati sul conto corrente UNICREDIT n. 1880868 nel periodo dal 30 giugno 2016 al 26 febbraio 2018.
3) RIDETERMINA il saldo del conto corrente n. 1880868 al 31.03.2019 CP_1 in euro 3.550,05 (tremilacinquecentocinquanta/05) a credito della correntista, parte appellante Parte_3
4) CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rimborsare a favore della e per Parte_3 essa al Difensore dichiaratosi antistatario, Avv. Elio Michele Gnocato del Foro di Torino, la quota del 50% delle spese legali da quest'ultima società sostenute nel primo grado di giudizio, spese che si liquidano, per tale quota, in euro 2.538,50 (duemilacinquecentotrentotto/50) per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, dichiarando compensata fra le parti la restante metà delle spese del primo grado;
9
5) CONFERMA, nel resto, l'appellata sentenza.
6) CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rimborsare a favore della e per Parte_3 essa al Difensore dichiaratosi antistatario, Avv. Elio Michele Gnocato del Foro di Torino, la quota del 50% delle spese legali da quest'ultima società sostenute nel grado di appello, spese che si liquidano, per tale quota, in euro 4.995,50 (quattromilanovecentonovantacinque/50) per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, dichiarando compensata fra le parti la restante metà delle spese del grado di appello;
7) PONE definitivamente a carico della e della Controparte_1 Parte_3
in parti uguali, le spese di C.T.U. del grado di appello, liquidate
[...] con separato decreto.
Così deciso in Torino dalla Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro sopra indicato e promossa da:
(P.IVA ), con sede in Torino (TO), Via Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
Cavagnolo n. 34, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Elio Michele Gnocato del Foro di Torino, come da procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo, parte appellante
contro
:
con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti Controparte_1
n. 3, Tower A, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 novembre Persona_1
2018 (Rep. 17113 – Racc. 8822), rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, del Foro di Milano, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. Persona_2
14918), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio, presso l'avv. Gabriella Graglia del Foro di Torino, parte appellata e appellante incidentale
1 avverso la sentenza n. 750/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino il 21 febbraio 2022 e pubblicata il 22 febbraio 2022 nella causa inter partes iscritta al n. 8122/2019 del R.G. dello stesso Tribunale, Rep. N. 1906/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE R&R: Voglia l'Ill.mo Collegio, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, per le ragioni esposte, RIFORMARE la sentenza n. 750/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 22.02.2022, per l'effetto, IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO PER IL CONTO CORRENTE N. 1880868: A) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sui conti a pattuizione ed applicazione di tassi usurari condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c. e/o violazione dell'art. 117 TUB) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi: a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) sulla illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art.16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
g) conseguentemente a mezzo nominanda C.T.U., procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare;
h) con eventuale condanna – laddove sussistano i presupposti di legge - della banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate e comunque pagate in eccesso in costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c. B) Con vittoria di spese ed onorari di ambo i gradi di giudizio, oltre Spese generali e oneri accessori come per Legge per i quali il procuratore si dichiara antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA: a) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. b) Nomina di C.T.U. contabile al fine di accertare il rapporto di dare/avere tra le parti (conti correnti).
PER PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate nel giudizio di primo grado, ferma in ogni caso l'espressa riserva di impugnazione della sentenza non definitiva in data 19.1.2024, così giudicare: Nel merito:
2 - rigettare l'appello avversario confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 750/2022; In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie eventualmente riproposte dall'appellante. In ogni caso:
- condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza dà seguito alla sentenza non definitiva di questa Corte n. 483/2024, deliberata il 19 gennaio 2024 e pubblicata il 23 maggio 2024, pronunciata in questa stessa causa e alla quale si rinvia per la ricostruzione dettagliata dei fatti e delle motivazioni sulle questioni ivi decise. Parte In estrema sintesi, la (di seguito, , con atto di Parte_3 citazione notificato alla controparte il 20 marzo 2019, aveva chiesto al Tribunale di condannare la banca a restituirle le somme indebitamente addebitate Controparte_1 sul proprio conto corrente n. 1880868, acceso nel 1991, allegando l'illegittima applicazione di interessi passivi usurari e comunque ultralegali non concordati, dell'anatocismo sugli interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto (CMS) non pattuite, per un totale di addebiti di € 196.014,49. La società attrice aveva precisato che la propria richiesta di documentazione alla banca, ai sensi dell'art. 119 TUB, era rimasta inevasa perché aveva opposto il decorso del termine decennale di CP_1 conservazione.
costituendosi in primo grado, aveva eccepito l'inammissibilità della domanda CP_1 di ripetizione dell'indebito (essendo il conto ancora aperto), la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione (come da atto di “rimodulazione del credito” del 26 febbraio 2018) e la prescrizione decennale. Il Tribunale di Torino, con la sentenza appellata, a seguito di C.T.U. contabile, aveva Parte parzialmente accolto le domande della correntista accertando che a quest'ultima erano stati illegittimamente addebitati € 1.582,10 per CMS ed € 5.858,32 per interessi anatocistici e che la prescrizione era stata interrotta soltanto con la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 20 marzo 2019. Il Tribunale aveva quindi disposto come segue:
“Dichiara prescritte le domande della parte attrice con riferimento al conto corrente n. 1880868, fino al 20/3/2009; Ricalcola il saldo del conto corrente n. 1880868, intercorrente tra le parti, accertando un saldo al primo trimestre 2019 a favore della di €. 19.773,62; CP_2
Respinge le altre domande della parte attrice;
Dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti;
Pone definitivamente le spese di C.T.U., come liquidate con provvedimento del giudice dell'8/3/2021, a carico di entrambe le parti (per metà a carico della parte attrice e per metà a carico della parte convenuta)”.
Parte Avverso tale pronuncia, aveva proposto appello, chiedendone la riforma e reiterando le proprie istanze, inclusa la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di C.T.U. integrativa.
3 aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata e proposto appello CP_1 incidentale, insistendo nell'eccezione (recte nella domanda riconvenzionale) di declaratoria della cessazione della materia del contendere in virtù del riconoscimento della natura transattiva del contratto di “rimodulazione del credito” sottoscritto dalle parti il 26 febbraio 2018, il quale avrebbe comportato – secondo – l'avvenuta CP_1 rinuncia di R&R a ogni contestazione relativa al conto corrente.
Questa Corte, con sentenza non definitiva n. 483/2024 del 19 gennaio 2024, da intendersi qui integralmente richiamata, ha rigettato parzialmente l'appello di R&R (in particolare, i motivi imperniati sull'asserita inapplicabilità del termine decennale di conservazione alla documentazione contrattuale e agli estratti conto nonché sulla pretesa nullità del contratto di conto corrente per carenza di forma scritta). Tuttavia, ha accolto parzialmente altri profili, in particolare, accertando che il decennio per la prescrizione decorre, a ritroso, dal 7 giugno 2018 (data di interruzione della prescrizione mediante richiesta ex art. 119 TUB) anziché dal 20 marzo 2019 (data della citazione in primo grado), come invece era stato indicato dal Tribunale. In altri termini, la Corte d'Appello ha spostato la data della prescrizione a ritroso, dal 20 marzo 2009 (data stabilita dal Parte Tribunale) al 7 giugno 2008. Questo ha permesso a di contestare addebiti per un periodo di tempo più lungo, quasi un anno in più rispetto a quanto consentito dal Tribunale. La Corte ha inoltre incluso la CMS e l'anatocismo nel calcolo del TEG ai fini della verifica dell'usura e, quanto all'appello incidentale di ha riconosciuto la CP_1 natura transattiva dell'accordo di “rimodulazione del credito” del 26 febbraio 2018, limitandone, però, gli effetti all'intangibilità degli interessi anatocistici nel periodo dal 30 giugno 2016 (data di concessione del credito “rimodulato”, id est l'affidamento) al 26 febbraio 2018 (data della transazione sul precedente affidamento).
In conseguenza di ciò, la Corte, con separata e contestuale ordinanza del 19 gennaio 2024, ha ordinato a la produzione della documentazione bancaria mancante CP_1
(estratti conto analitici e scalari) per il periodo dal 7 giugno 2008 in avanti e ha disposto un supplemento di C.T.U. contabile, nominando il dottor (già nominato Persona_3
C.T.U. dal Tribunale), al quale ha sottoposto il seguente quesito:
“il C.T.U. … rivisiti la propria precedente consulenza depositata in primo grado, sulla base dei seguenti criteri: a. con riferimento alle eccezioni di nullità / invalidità formulate da parte appellante principale in merito all'applicazione di interessi anatocistici, cms ed interessi usurari, consideri la prescrizione interrotta dalla comunicazione 6 giugno 2018, ricevuta dalla banca il giorno successivo, e, conseguentemente, prescritte le rimesse anteriori (non al 20 marzo 2009, bensì) al 7 giugno 2008; b. verifichi l'applicazione di interessi usurari, considerando nel computo del TEG la cms e gli interessi anatocistici addebitati dalla banca;
con riferimento alla cms, utilizzi il criterio del margine stabilito da Cass. civ., SS.UU. n. 16303/2018; c. consideri intangibili gli interessi anatocistici addebitati dalla banca nel periodo 30 giugno 2016 - 28 febbraio 2018; per il resto, espunga gli interessi anatocistici relativamente al periodo indicato dal tribunale nella sentenza impugnata;
d. utilizzi, per quanto qui non specificamente indicato, i criteri di calcolo svolti in primo grado e fatti propri dal tribunale nella sentenza impugnata;
e. ridetermini il saldo del conto alla data della propria consulenza precedente”.
4 Il 24 ottobre 2024, il C.T.U. ha depositato la propria relazione integrativa, rispetto alla quale le parti non hanno svolto osservazioni né sollevato contestazioni.
Precisate nuovamente le conclusioni e depositate – per la seconda volta nel giudizio di appello – le comparse conclusionali e le memorie di replica di entrambe le parti, la causa giunge definitivamente a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze della C.T.U. integrativa possono sinteticamente illustrarsi come segue:
- le operazioni peritali hanno tenuto conto della documentazione bancaria integrativa prodotta da a partire dal 1° giugno 2008. Il periodo oggetto di CP_1 analisi è stato esteso, rispetto alla C.T.U. svolta in primo grado, alle rimesse effettuate tra il 7 giugno 2008 e il 20 marzo 2009 in virtù dell'interruzione della prescrizione che la sentenza non definitiva di questa Corte ha accertato essere avvenuta il 7 giugno 2018 anziché il 20 marzo 2019.
- Dalla verifica dell'applicazione di interessi usurari, effettuata includendo la CMS e gli interessi anatocistici nel computo del TEG, come richiesto dalla stessa sentenza di appello non definitiva, non è emerso alcun superamento del tasso soglia per l'intero periodo analizzato.
- Sono stati espunti tutti gli interessi anatocistici addebitati dall'inizio del periodo del rapporto non prescritto (7 giugno 2008), ad eccezione di quelli addebitati nel periodo dal 30 giugno 2016 (data della concessione dell'affidamento originario) al 28 febbraio 2018 (data dell'accordo transattivo di “rimodulazione” del credito scaturente dal precedente affidamento), che sono invece stati considerati
“intangibili” in virtù del già richiamato accoglimento parziale, da parte della sentenza di appello non definitiva n. 483/2024, dell'appello incidentale di
CP_1
- La CMS, addebitata fino al secondo trimestre 2009, è stata espunta dal C.T.U. in quanto dalla documentazione in atti non ne è emersa la pattuizione.
- Non è stato necessario alcun ricalcolo degli interessi ex art. 117 TUB, in quanto i tassi passivi applicati risultano indicati per iscritto e quantificati in misura inferiore alla soglia di usura nei contratti di affidamento in atti a partire dal 21 maggio 2003.
Il C.T.U. ha quindi così concluso: “lo scrivente C.T.U. ridetermina il saldo del conto corrente n. 1880868 al 31.03.2019, data della consulenza precedente, in euro 3.550,05 a credito del cliente, rispetto ad un saldo contabile bancario di euro 27.217,04 a debito”.
Ritiene questa Corte che il supplemento di C.T.U. sia immune da vizi e congruamente motivato e che, pertanto, le conclusioni cui il Consulente d'ufficio è pervenuto meritino 5 piena adesione. Il Consulente ha infatti puntualmente ottemperato al quesito tecnico formulato dal Collegio con l'ordinanza del 19 gennaio 2024, correlata alla sentenza non definitiva n. 483/2024 deliberata in pari data. L'indagine peritale è stata condotta con rigore metodologico, applicando i criteri vincolanti stabiliti nell'ordinanza e dettagliatamente motivati sul piano giuridico nella predetta sentenza non definitiva.
Tale valutazione positiva di questa Corte circa la correttezza dell'elaborato peritale integrativo è corroborata dalla condotta processuale delle parti, le quali, in primo luogo, non hanno fatto pervenire rilievi critici od osservazioni alla bozza di relazione del C.T.U. In secondo luogo, le stesse parti hanno manifestato, nelle rispettive comparse Parte conclusionali, una sostanziale acquiescenza ai risultati raggiunti: ha espressamente dichiarato di non avere inteso formulare osservazioni alla C.T.U. e ha basato le proprie richieste finali sull'esito della valutazione peritale che ha rideterminato il saldo del conto corrente "in euro 3.550,05 a credito del cliente", con uno storno di addebiti illegittimi per euro 30.767,09. ha parimenti preso atto delle conclusioni del Consulente CP_1
d'ufficio e, pur ribadendo l'infondatezza della maggior parte delle pretese avversarie, ha riconosciuto che il C.T.U. ne aveva notevolmente ridimensionato l'ammontare.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, le conclusioni tecniche da ultimo rassegnate dal C.T.U. meritano di assurgere al rango di dato fattuale acclarato.
Parte In definitiva, l'appello principale proposto da deve essere parzialmente accolto, dovendosi rideterminare il saldo del conto corrente n. 1880868 al 31.03.2019 (data della precedente consulenza) in euro 3.550,05 a credito del cliente, rispetto ad un saldo contabile bancario di euro 27.217,04 a debito. Tale rideterminazione implica uno storno di complessivi euro 30.767,09 per addebiti illegittimi effettuati dalla banca ai danni del correntista a titolo di anatocismo e CMS durante il periodo non prescritto (ma senza contare gli interessi anatocistici addebitati sul conto corrente in questione tra il 30 giugno 2016 e il 26 febbraio 2018, essendo per questi cessata la materia del contendere per intervenuta transazione prima della causa). Non risulta essere mai stata superata la soglia di usura dei tassi degli interessi passivi applicati sul conto corrente de quo, né può constatarsi la nullità del contratto di conto corrente per carenza di forma scritta (vedasi la richiamata sentenza d'appello non definitiva). La domanda di ripetizione di indebito, invece, è inammissibile come già stabilito in primo grado, in quanto il conto corrente non risulta essere stato chiuso.
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Entrambe le parti hanno chiesto la vittoria di spese dei due gradi di giudizio, ma l'esito Parte della causa vede, da un lato, l'accoglimento parziale della domanda di per un importo significativamente inferiore (euro 30.767,09 di addebiti illegittimi effettivamente stornati) rispetto alla prospettazione iniziale (euro 196.014,49), e, dall'altro, l'accoglimento parziale, limitatamente agli interessi passivi anatocistici nel periodo dal 30.06.2016 al 28.02.2018, della domanda riconvenzionale di volta CP_1 all'accertamento della cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione (ed infatti, come detto, proprio in virtù dell'accertamento del limitato
6 perimetro dell'oggetto della transazione, il C.T.U., conformemente alla richiesta della Corte, ha considerato "intangibili" gli interessi anatocistici addebitati sul conto corrente in tale periodo).
La situazione sopra descritta integra un'ipotesi di soccombenza reciproca nel senso indicato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 19/07/2022, dep. 31/10/2022, n. 32061), secondo cui la reciproca soccombenza è
“configurabile … in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”, mentre “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo” dà luogo alla soccombenza esclusiva della parte contro la quale la domanda è stata proposta.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2., c.p.c., la soccombenza reciproca accorda al giudice la facoltà di “compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
In ogni caso, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, richiede che non si frazioni la valutazione a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, e va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (ex plurimis, Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 19 luglio 2022, dep. 31 ottobre 2022, n. 32061, cit.; Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 03 giugno 2025, dep. 14 agosto 2025, n. 23293).
Si ritiene nella specie opportuno compensare tra le parti le spese di lite nella misura del 50% con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, ponendo la restante quota del 50% a carico di parte maggiormente soccombente, la quale dovrà procedere Controparte_1 Parte quindi, in tali limiti, al rimborso in favore di
Conforta tale decisione quanto chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 15/06/2023, dep. 13/11/2023, n. 31444), secondo cui, “in un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore" e secondo cui, ancora (Cass. civ., Sez. VI
- 3, Ord., c.c. 03/10/2019, dep. 21/01/2020, n. 1269), “in tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte”. Osserva, a tal proposito, il Collegio che il valore del "bene della vita" definitivamente acquisito dalla banca appellata per effetto dell'accoglimento della sua domanda riconvenzionale (confluita nell'appello incidentale) corrisponde all'ammontare degli interessi anatocistici addebitati al correntista in meno di un biennio, più precisamente nel periodo intercorso tra il 30 giugno 2016 e il 26 febbraio 2018 (interessi anatocistici ritenuti “legittimi” – e come tali “intangibili” – per via dell'intervenuta scrittura Parte transattiva). Il "bene della vita" ottenuto dall'appellante è invece l'importo di euro
7 30.767,09, che, come detto poc'anzi, rappresenta il totale degli addebiti illegittimi non soltanto a titolo di interessi passivi anatocistici (esclusi quelli “intangibili” di cui sopra), ma anche a titolo di CMS. Addebiti peraltro maturati nell'arco di oltre un decennio (id est quello dal 7 giugno 2008 al 31 marzo 2019, periodo non inficiato dagli effetti della prescrizione e preso in considerazione dal C.T.U.). Da tale raffronto scaturisce la conclusione circa la “maggior soccombenza” della banca.
La natura della causa comporta che la liquidazione delle spese vada modulata in base alla regola (contenuta nell'art. 5 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e s.m.i.), secondo cui “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. Pertanto, al fine di liquidare gli onorari della parte (maggiormente) vittoriosa, che andranno posti a carico della parte (maggiormente) soccombente, la determinazione del valore della causa in base al decisum anziché in base al disputatum (decisum e disputatum comunque sempre riferiti alla domanda della parte vittoriosa o, come nella specie, maggiormente vittoriosa) ha lo scopo di “calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccessivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante” (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 03 giugno 2025, dep. 14 agosto 2025, n. 23293, cit.).
Tenuto quindi conto del valore del decisum di € 30.767,09, ciò che comporta l'applicazione dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, e dell'attività processuale in concreto svolta:
- le spese del primo grado si liquidano – ai sensi del D.M. 55/2014 nel testo precedente alle modifiche apportate dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (emanato successivamente alla sentenza appellata) e sulla base della nota spese depositata dalla R&R con l'ultima comparsa conclusionale – in complessivi euro 5.077,00 per onorari (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge;
- le spese del grado di appello si liquidano – conformemente alla nota spese depositata dalla R&R con l'ultima comparsa conclusionale, sulla base dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 – in complessivi euro 9.991,00 per onorari (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3.045,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge.
quale parte maggiormente soccombente, è quindi tenuta a pagare a favore CP_1 Parte di la metà delle spese sopra indicate (e quindi euro 2.538,50 per gli onorari del primo grado ed euro 4.995,50 per gli onorari relativi al grado appello, oltre alle voci accessorie), essendo l'altra metà delle spese – come sopra stabilito – oggetto di compensazione.
8 Parte Su richiesta della le spese di entrambi i gradi dovranno deve essere distratte a favore del Difensore, Avvocato Gnocato, che si è dichiarato antistatario, sicché va condannata al pagamento effettivo a favore di quest'ultimo. CP_1
Le spese di C.T.U. del primo grado, liquidate con decreto del Tribunale dell'8 marzo 2021 in complessivi € 4.500 (di cui €.
4.300 per onorario ed €. 200 per spese), oltre 4% ed IVA sull'importo degli onorari, restano definitivamente a carico delle due parti in ragione del 50% ciascuna, come da prescrizione del Tribunale che si conferma.
Le spese di C.T.U. del grado di appello, liquidate con decreto della Corte d'Appello di Torino del 25 ottobre 2024 nella misura di € 2.400,00, oltre IVA e cassa previdenza come per legge, vanno definitivamente poste a carico delle due parti in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale Parte_3 proposto da avverso la sentenza n. 750/2022, pronunciata dal Controparte_1
Tribunale di Torino il 21 febbraio 2022 e pubblicata il 22 febbraio 2022 nella causa inter partes iscritta al n. 8122/2019 del R.G. del predetto Tribunale;
richiamata la sentenza non definitiva di questa Corte n. 483/2024, pronunciata in data 19 gennaio 2024 e pubblicata il 23 maggio 2024 nella presente causa in grado di appello;
ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta o assorbita, in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) DICHIARA prescritte le domande proposte da Parte_3
con riferimento alle operazioni effettuate sul conto corrente UNICREDIT n.
[...]
1880868 anteriormente al 7 giugno 2008.
2) DICHIARA cessata la materia del contendere con riferimento agli interessi anatocistici addebitati sul conto corrente UNICREDIT n. 1880868 nel periodo dal 30 giugno 2016 al 26 febbraio 2018.
3) RIDETERMINA il saldo del conto corrente n. 1880868 al 31.03.2019 CP_1 in euro 3.550,05 (tremilacinquecentocinquanta/05) a credito della correntista, parte appellante Parte_3
4) CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rimborsare a favore della e per Parte_3 essa al Difensore dichiaratosi antistatario, Avv. Elio Michele Gnocato del Foro di Torino, la quota del 50% delle spese legali da quest'ultima società sostenute nel primo grado di giudizio, spese che si liquidano, per tale quota, in euro 2.538,50 (duemilacinquecentotrentotto/50) per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, dichiarando compensata fra le parti la restante metà delle spese del primo grado;
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5) CONFERMA, nel resto, l'appellata sentenza.
6) CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rimborsare a favore della e per Parte_3 essa al Difensore dichiaratosi antistatario, Avv. Elio Michele Gnocato del Foro di Torino, la quota del 50% delle spese legali da quest'ultima società sostenute nel grado di appello, spese che si liquidano, per tale quota, in euro 4.995,50 (quattromilanovecentonovantacinque/50) per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, dichiarando compensata fra le parti la restante metà delle spese del grado di appello;
7) PONE definitivamente a carico della e della Controparte_1 Parte_3
in parti uguali, le spese di C.T.U. del grado di appello, liquidate
[...] con separato decreto.
Così deciso in Torino dalla Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti
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