Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/06/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice dr. Federica Bonsangue Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 442 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], eletti- Parte_1
vamente domiciliata in Bagheria, VIA DANTE n. 102, presso lo studio dell'Avv. GJOMARKAJ ALESSANDRO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nato a CASTELDACCIA (PA), in [...] Controparte_1
01/01/1972, elettivamente domiciliato in Cefalù, via Prestisimone n. 17, pres- so lo studio dell'Avv. RESTIVO GIUSEPPA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese
Sezione Civile
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 14/4/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio di separazione senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione materiale e spiri- tuale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di con- ciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della commu- nio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Termini Imerese, con sentenza n. 864/2022 del 25.10.2022, passata in giudicato.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, do- vendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del di- sposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo
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R.G. n. 442/2024
introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e rimettere le parti dinan- zi all'istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la defi- nizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adot- tate dal Giudice delegato.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudizia- li tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronun- ziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Casteldaccia, in data 09/07/2003, da
, nata a [...] in data [...], e da Parte_1
, nato a CASTELDACCIA (PA) in [...] Controparte_1
01/01/1972, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 14, parte II, serie A, dell'anno 2003; dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori in- combenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369; dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da se- parata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione ci- vile del Tribunale, il 27/05/2025.
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Il Giudice Estensore
Rossana Musumeci
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R.G. n. 442/2024
Il Presidente
Giuseppe Rini
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