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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/04/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3083/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3083/2024 avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MINOLITI GIANPIERO e presso il suo Parte_1 miciliato come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. PACILEO SIMONA e presso il suo studio Controparte_1
come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
ricorrente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 26/08/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio in Vietri Sul Mare (Sa) il 21/06/198 ssunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1984, parte II, serie A, n. 86), deducendo che dal matrimonio con erano nate le figlie e Controparte_1 Per_1
, entrambe maggiorenni ed au Per_2
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
pagina 1 di 3 , costituitasi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato Controparte_1 nendosi alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 23.01.2025, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473bis n. 22 c.p.c. autorizzando i coniugi a vivere separatamente, nulla disponendo in ordine al mantenimento dei coniugi.
Iniziata la fase istruttoria, alla udienza del 17.04.2025, le parti hanno presentato conclusioni congiunte, conformemente alla proposta conciliativa del 24.02.2025 (avanzata allo scioglimento della riservata sui provvedimenti provvisori) ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte (conformemente alla proposta conciliativa del 24.02.2025 ) ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, Di dette condizioni, peraltro, il Tribunale prenderà atto, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
La proposta conciliativa è di seguito riportata:
“1. rinuncia alle domande di addebito e a domande incompatibili con il contenuto della proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi in tal sede e, per l'effetto, nulla prevedere, a titolo di mantenimento, dei coniugi e della prole;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
pagina 2 di 3 Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi: nato a [...] il [...] Parte_1
nata a [...] il [...] Controparte_1 etri Sul Mare (Sa) il 21/06/1984 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1984, parte II, serie A, n. 86),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Prende atto degli accordi intervenuti di cui alla proposta conciliativa del 24.02.2025, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite, dando atto che è parte ammessa al gratuito Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, con delibera ando atto, tuttavia, come agli atti di causa manchi formale istanza di liquidazione, in uno alla documentazione economico- reddituale della parte dall'anno precedente al ricorso e sino alla definizione, lo stato di famiglia aggiornato, nonché pari documentazione reddituale per i conviventi (fatta salva, sia per la beneficiaria che per i conviventi, la dichiarazione di atto notorio attestante la proprie condizioni economiche e la persistenza nelle condizioni per l'ammissione al beneficio).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3083/2024 avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MINOLITI GIANPIERO e presso il suo Parte_1 miciliato come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. PACILEO SIMONA e presso il suo studio Controparte_1
come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
ricorrente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 26/08/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio in Vietri Sul Mare (Sa) il 21/06/198 ssunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1984, parte II, serie A, n. 86), deducendo che dal matrimonio con erano nate le figlie e Controparte_1 Per_1
, entrambe maggiorenni ed au Per_2
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
pagina 1 di 3 , costituitasi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato Controparte_1 nendosi alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 23.01.2025, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473bis n. 22 c.p.c. autorizzando i coniugi a vivere separatamente, nulla disponendo in ordine al mantenimento dei coniugi.
Iniziata la fase istruttoria, alla udienza del 17.04.2025, le parti hanno presentato conclusioni congiunte, conformemente alla proposta conciliativa del 24.02.2025 (avanzata allo scioglimento della riservata sui provvedimenti provvisori) ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte (conformemente alla proposta conciliativa del 24.02.2025 ) ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, Di dette condizioni, peraltro, il Tribunale prenderà atto, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
La proposta conciliativa è di seguito riportata:
“1. rinuncia alle domande di addebito e a domande incompatibili con il contenuto della proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi in tal sede e, per l'effetto, nulla prevedere, a titolo di mantenimento, dei coniugi e della prole;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
pagina 2 di 3 Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi: nato a [...] il [...] Parte_1
nata a [...] il [...] Controparte_1 etri Sul Mare (Sa) il 21/06/1984 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1984, parte II, serie A, n. 86),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Prende atto degli accordi intervenuti di cui alla proposta conciliativa del 24.02.2025, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite, dando atto che è parte ammessa al gratuito Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, con delibera ando atto, tuttavia, come agli atti di causa manchi formale istanza di liquidazione, in uno alla documentazione economico- reddituale della parte dall'anno precedente al ricorso e sino alla definizione, lo stato di famiglia aggiornato, nonché pari documentazione reddituale per i conviventi (fatta salva, sia per la beneficiaria che per i conviventi, la dichiarazione di atto notorio attestante la proprie condizioni economiche e la persistenza nelle condizioni per l'ammissione al beneficio).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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