Art. 1.
Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re riscuotera', secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte d'ogni genere, provvedera' allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti e fara' entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi, che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione dell'entrata annesso alla presente legge.
Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re riscuotera', secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte d'ogni genere, provvedera' allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti e fara' entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi, che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione dell'entrata annesso alla presente legge.