Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/03/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 5.2.2025 , visti gli atti, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3405/2020 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppe Di Parte_1
Monda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nola (NA), alla Via Luigi Tansillo
n.11, ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Massimo Galasso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino alla Via Brigata Avellino n.52;
NONCHE'
in persona del Presidente legale Controparte_2 appresentante p.t., in proprio e quale mandatario della
[...]
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Controparte_3
Gianfranco Pepe ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola alla CP_2
Via Variante Statale n. 7 bis;
resistenti
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1
Deduceva il difetto di notifica degli atti contestati nonché la prescrizione quinquennale del credito contributivo ivi intimato, e la decadenza. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' nonché l' concludendo per l'annullamento dell'atto Controparte_5 CP_2 impugnato, previa declaratoria di estinzione del credito contributivo per l'intervenuta prescrizione e/o decadenza;
con vittoria di spese, con distrazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva Controparte_1 tempestivamente in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva nonché contestando l'ammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 24 D.L. 46/99 oltre che per carenza di interesse ad agire e, comunque, la fondatezza dello stesso di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Si costituiva altresì, tempestivamente, l' - anche quale mandatario della - CP_2 Controparte_3 che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda e, nel resto, insisteva per il rigetto del ricorso per infondatezza, con vittoria delle spese di lite.
Con decreto di questo Giudice del 29.10.2021 la trattazione del presente fascicolo veniva delegata al GOP dott. , il quale, all'esito dell'udienza del 08.02.2024 – tenutasi con Per_1 modalità “cartolare” - rimetteva la causa a questo delegante, che provvedeva a fissare l'udienza di discussione.
Disposta la trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 5.2.25, i difensori delle parti depositavano note scritte consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con contestuale motivazione.
In via preliminare ed assorbente il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire del ricorrente alla luce della novella legislativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n.
146/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021). Occorre premettere come l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. n.
13485/2014; Cass. n. 3991/2020). La sussistenza di tale condizione dell'azione è requisito prodromico per la trattazione nel merito della causa (cfr. Cass. n. 2006/2006) ed il suo accertamento – da compiersi in via preliminare e prescindendo da ogni indagine sul merito della causa e dal suo prevedibile esito (cfr. Cass. n. 19268/2016) – va tenuto distinto dalla valutazione relativa al diritto sostanziale in giudizio (cfr. Cass. n. 4526/2022).
Sulla questione dell'impugnazione anticipata del ruolo, è intervenuta la novella legislativa di cui
2 al citato art.
3-bis, la quale ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, aggiungendo - dopo il comma 4 - il comma 4-bis e stabilendo che “l'estratto di ruolo non è impugnabile” ed aggiungendo che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che l'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporto con una pubblica amministrazione”. La norma in questione riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali, e, giusta gli artt. 27 della L. n. 689/1981 e 206 del D. Lgs. n. 285/1992, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette. Orbene, la prima disposizione di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 tra quelli impugnabili (su tale questione, peraltro, cfr. Cass., SS.UU., n. 19704/2015). Quel che si impugna è, quindi, l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr. Cass. n. 21289/2020), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento
(cfr. Cass. n. 31240/2019).
La seconda disposizione della normativa menzionata apporta sensibili innovazioni alla tutela giurisdizionale invocabile dal contribuente, limitando l'impugnazione diretta del ruolo (e della cartella di pagamento ivi indicata) ai soli casi tassativamente previsti dalla norma, id est ai casi in cui sussiste, per il contribuente, un pregiudizio “qualificato” relativo: a) alla partecipazione ad una procedura di appalto pubblico;
b) alla riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici per il pagamento di importi superiori ad € 5.000,00 (dal 01.01.2018); c) alla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Dunque, la disposizione in esame regola specifici casi di impugnazione diretta del ruolo (e della cartella di pagamento ivi contenuta), prevedendo delle ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé bisogno di tutela giurisdizionale. Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in esame, l'impugnazione (anticipata) del ruolo non può essere proposta, ed ove proposta dev'essere dichiarata inammissibile per carenza dell'interesse ad agire, in quanto, l'innovazione legislativa, modella l'interesse ad agire,
3 atteggiandosi ad “interesse qualificato” all'impugnazione immediata del ruolo e della cartella di pagamento ivi indicata che si assume invalidamente notificata.
Ciò premesso, le SS.UU. della Suprema Corte hanno recentemente affrontato la questione circa l'applicabilità della novella legislativa ai procedimenti in corso, affermando che “questa condizione dell'azione ha […] natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”. Ciò, peraltro, non determina la retroattività della norma menzionata, in quanto, la stessa, “non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti”. Pertanto, concludono le Sezioni Unite, “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata
o invalidamente notificata”.
Peraltro, “l'interesse, così come conformato dal legislatore, dev'essere dimostrato […] in armonia col principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Cost.”. Tale dimostrazione “si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti […] se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini […]; a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo” (Cass., SS.UU., n. 26283/2022).
Ciò posto, nella fattispecie, parte ricorrente - impugnando in via diretta il ruolo (e i titoli ivi contenuti) - non ha dedotto né documentato la sussistenza di una delle condizioni previste dal novellato art. 12 comma 4-bis D.P.R. n. 602 del 1973 (applicabile, per come precisato, anche ai procedimenti in corso), né ha fornito tale prova successivamente alla proposizione del ricorso, benché le parti resistenti avessero già in sede di memoria di costituzione eccepito l'inammissibilità della domanda. Neppure la parte vi ha provveduto con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 5.2.25. In ragione del difetto d'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente – così come circoscritto dalla richiamata normativa – deve concludersi per l'inammissibilità del ricorso proposto, con assorbimento di ogni altra questione prospettata.
Tenuto conto delle incertezze giurisprudenziali che hanno contraddistinto il contenzioso in questione, attualmente risolte con l'intervento nomofilattico della Suprema Corte, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite. Si comunichi.
Nola, 15.03.2025 Il Giudice Dr.ssa Filomena Naldi
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