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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5287 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 37466/2022
Verbale d'udienza del 7.03.2025 ore 11,30
E' presente per parte attrice l'avv. Alessandra Meccariello che si riporta alle conclusioni in atti ed in ultimo alle note conclusive depositate ed ai precedenti giurisprudenziali nelle stesse richiamate.
E' presente per Roma Capitale l'avv. Valentina Rossi in sostituzione dell'avv. Francesca
Romagnoli che discute la causa riportandosi alle conclusioni in atti ed alle note autorizzate.
Il Giudice
Visto l'art. 281 c.p.c. alle ore 17,00 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 37466del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7 aprile 2025, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Dott. , Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca Maria Petrone e dall'Avv.
Alessandra Meccariello ed elettivamente domiciliata in Roma, in Piazza Paganica 13 per procura in atti;
-ATTORE -
E
ROMA CAPITALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Romagnoli ed elettivamente domiciliata in Roma presso gli Uffici
dell'Avvocatura Comunale, via del Tempio di Giove n. 21;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a Avviso indennità e determina dirigenziale ingiuntiva per OSP.;
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 7.04.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione ritualmente notificato la società in persona del legale Parte_1
rappresentante, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale ordinario, Roma Capitale
proponendo opposizione alla Determina Dirigenziale n. rep. 1326 dell'11.3.2022, prot. 40129
dell'11.3.2022, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa comminata per la violazione dell'art. 63 del D. Lgs. 446/1997 e degli artt. 14 bis e 17 del regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP) e calcolata in € 2.410,87, notificata in data 26.4.20228 e Avviso di accertamento esecutivo dell'indennità per occupazione abusiva temporanea di suolo pubblico n. 10001441/2017 prot. 38613 dell'11.3.2022,
calcolata in € 1.217,00 per la trasgressione dell'art. 63 del D. Lgs. 446/1997 e degli artt. 14, 14 bis
e 17 del Regolamento in materia di Occupazione Suolo Pubblico (OSP) e del canone (COSAP),
comprensivo delle relative norme attuative del P.G.T.U. approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 91 del 5.12.2019, notificata in data 28.4.2022.
La società opponente esponeva: - di essere stata autorizzata ad occupare il suolo pubblico per un'area di mq. 12,90 (mq 9,60 e mq 3,30) con Determinazione Dirigenziale n. 1044, adottata il 23
aprile 2008, poi revocata nel 2013 (con nota prot. 70276 del 30 luglio 2013 del Municipio di Roma
I) e successivamente ripristinata, a seguito dell'annullamento - disposto dal Tar del Lazio con sentenza n. 2297/2017; -che in forza di tale provvedimento giurisdizionale, la società ripristinava il posizionamento di tavolini, sedie e ombrelloni come originariamente concessi, con l'unica precauzione di staccarsi dal fronte filo edificio, in ossequio alle note disposizioni comunali attuative delle Direttive Mibact (c.d. Direttiva Ornaghi) che impongono di distanziare l'OSP dagli edifici vincolati e di pregio storico;
- che in data 7.04.2017 veniva segnalata la circostanza all'Ufficio OSP
competente richiesta chiarimenti senza esito;
- che in data 20.9.2017 la polizia Municipale elevava un primo verbale di accertamento n. 14170004852 in violazione dell'art. 20 Cds per occupazione abusiva di suolo pubblico;
- che sulla scorta di tale contestazione, venivano elevate due ulteriori sanzioni: a) verbale n. 14-38991 del 30.11.2017, atto presupposto ai provvedimenti opposti per violazione degli artt. 14 e 14 bis D.C.C. 119/2005; b) verbale n. 81170047473 in violazione dell'art. 8 D.C.C 119/2005; - che le sanzioni irrogate venivano impugnate innanzi al Giudice di Pace di
Roma il quale con la sentenza n. 31297/2018 in accoglimento parziale, annullava il verbale n.
1470004852 in violazione dell'art. 20 Codice della Strada.
A sostegno dell'opposizione invocava, con il primo motivo, la nullità degli atti impugnati in virtù
dell'annullamento giudiziale avvenuto con la sentenza n. 31297/2018, eliminando con effetto ex
tunc, l'intero atto amministrativo di accertamento dei verbali di occupazione abusiva sottesi agli atti impugnati;
con il secondo motivo, contestava il fatto accertato come un unicum ed il metodo di misurazione dell'area da parte degli agenti come eccedente a quello autorizzato, senza tenere in considerazione le aree concesse come distinte e separate, inficiando il procedimento di calcolo riportato nel verbale.
Si costituiva Roma Capitale eccependo la corretta applicazione del regolamento Cosap e l'irrilevanza del giudicato eccepito dalla controparte perché riferito ad altro verbale (attinente all'accertamento di una violazione del codice della strada) per ragioni esclusivamente e strettamente riconducibili alla violazione della relativa normativa di riferimento;
- l'abusività
dell'occupazione temporanea accertata che, alla luce della normativa applicabile, doveva presumersi effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente Pubblico Ufficiale.
2 – La presente controversia muove da opposizione a per Controparte_1
occupazione di suolo pubblico in violazione dell'art. 14 e 14 bis Regolamento COSAP ed avviso di pagamento indennità in violazione dell'art. 63 del D.Lgs 446/96. 2.2 – L'opposizione agli avvisi di pagamento indennità OSP è assoggettate ad un rito diverso previsto per l'opposizione a determinazione dirigenziale ingiuntiva (rito del lavoro, ex art.22 legge n.689/1981 e art.6 D.Lgs. n.150/2011, e rito ordinario di cognizione).
I due provvedimenti sono legati da un vincolo di accessorietà (ex art.31 c.p.c.) in quanto: a)
l'accertamento della sussistenza dell'occupazione abusiva è presupposto legittimante l'irrogazione della sanzione amministrativa;
b) la sanzione pecuniaria è rapportata all'indennizzo dovuto. Il rito applicabile ai due procedimenti è quello ordinario ai sensi dell'art.40 c.p.c.
3 - Deve essere rilevato che il Tribunale di Roma Sez. II con sentenza n. 5898/2024 pubblicata il
3.04.2024 ha affrontato le questioni emerse nel presente giudizio.
Se è vero che l'accertamento di una violazione del codice della strada per la quale la contestazione immediata riveste un rilievo essenziale (a differenza delle violazioni accertate con il verbale di accertamento presupposto dei provvedimenti impugnati in questa sede), non può non evidenziarsi,
nel caso di specie, che entrambi i verbali (notificati in tempi diversi) hanno avuto in sostanza ad oggetto un identico accertamento che ha portato all'irrigazione di due diverse sanzioni e all'avviso di accertamento esecutivo dell'indennità per occupazione abusiva temporanea di suolo pubblico.
L'annullamento del verbale formalmente diverso, ma identico nella sostanza, fa venire meno i presupposti degli atti impugnati anche nell'odierno giudizio. In questo senso deve farsi applicazione della giurisprudenza amministrativa segnalata da parte opponente che, in un caso analogo, ha ritenuto che “è evidente che l'illegittimità dei verbali di accertamento dichiarata dal
g.o. per violazione dell'obbligo di immediata contestazione (che si risolve in una violazione del
principio del contraddittorio, proprio in fase di accertamento dell'occupazione abusiva) è di per
sé idonea ad incidere sulla idoneità degli stessi a provare la sussistenza della circostanza storica
dell'occupazione senza titolo. E ciò a maggior ragione se si considera che con i predetti verbali
non è stata accertata un'occupazione in assenza di concessione, ma solo un'occupazione di spazi
maggiori di quelli risultanti dall'atto di concessione (in un caso per soli 2,6 mq e nell'altro per
11,8 mq), sicché la violazione del contraddittorio al momento dell'accertamento (rectius, della
misurazione delle aree) appare in grado di mettere in dubbio la correttezza stessa delle operazioni
di misurazione effettuate dalla p.a. (le cui modalità di svolgimento non sono peraltro state indicate né nei verbali, né in altri atti procedimentali) e, quindi, la sussistenza del fatto storico presupposto
al provvedimento impugnato. In conclusione, l'annullamento da parte del g.o. – per violazione
dell'obbligo di immediata contestazione e, quindi, del principio del contraddittorio – dei verbali di
accertamento di un'occupazione di suolo pubblico in misura maggiore di quanto risultante dal
provvedimento di concessione è idoneo a mettere in dubbio lo stesso fatto storico dell'occupazione
abusiva (la cui sussistenza dipende, appunto, dalla correttezza delle misurazioni svolte in assenza
del contraddittorio)” (cfr. TAR sentenze n. 16406/2022 e n.16408/2022)”.
I motivi non esaminati devono ritenersi assorbiti.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14 tenuto conto dell'attività difensiva e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così dispone:
- Annulla la D.D.I. n. rep. 1326 dell'11.3.2022, prot. 40129 dell'11.3.2022, avente ad oggetto la sanzione amministrativa di € 2.410,87, e Avviso di accertamento esecutivo dell'indennità
per occupazione abusiva temporanea di suolo pubblico n. 10001441/2017 prot. 38613
dell'11.3.2022, di € 1.217,00;
- Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite in favore della in Parte_1
persona del legale rappresentante, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 900,00 per compensi oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma, il 7.04.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 37466/2022
Verbale d'udienza del 7.03.2025 ore 11,30
E' presente per parte attrice l'avv. Alessandra Meccariello che si riporta alle conclusioni in atti ed in ultimo alle note conclusive depositate ed ai precedenti giurisprudenziali nelle stesse richiamate.
E' presente per Roma Capitale l'avv. Valentina Rossi in sostituzione dell'avv. Francesca
Romagnoli che discute la causa riportandosi alle conclusioni in atti ed alle note autorizzate.
Il Giudice
Visto l'art. 281 c.p.c. alle ore 17,00 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 37466del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7 aprile 2025, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Dott. , Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca Maria Petrone e dall'Avv.
Alessandra Meccariello ed elettivamente domiciliata in Roma, in Piazza Paganica 13 per procura in atti;
-ATTORE -
E
ROMA CAPITALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Romagnoli ed elettivamente domiciliata in Roma presso gli Uffici
dell'Avvocatura Comunale, via del Tempio di Giove n. 21;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a Avviso indennità e determina dirigenziale ingiuntiva per OSP.;
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 7.04.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione ritualmente notificato la società in persona del legale Parte_1
rappresentante, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale ordinario, Roma Capitale
proponendo opposizione alla Determina Dirigenziale n. rep. 1326 dell'11.3.2022, prot. 40129
dell'11.3.2022, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa comminata per la violazione dell'art. 63 del D. Lgs. 446/1997 e degli artt. 14 bis e 17 del regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP) e calcolata in € 2.410,87, notificata in data 26.4.20228 e Avviso di accertamento esecutivo dell'indennità per occupazione abusiva temporanea di suolo pubblico n. 10001441/2017 prot. 38613 dell'11.3.2022,
calcolata in € 1.217,00 per la trasgressione dell'art. 63 del D. Lgs. 446/1997 e degli artt. 14, 14 bis
e 17 del Regolamento in materia di Occupazione Suolo Pubblico (OSP) e del canone (COSAP),
comprensivo delle relative norme attuative del P.G.T.U. approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 91 del 5.12.2019, notificata in data 28.4.2022.
La società opponente esponeva: - di essere stata autorizzata ad occupare il suolo pubblico per un'area di mq. 12,90 (mq 9,60 e mq 3,30) con Determinazione Dirigenziale n. 1044, adottata il 23
aprile 2008, poi revocata nel 2013 (con nota prot. 70276 del 30 luglio 2013 del Municipio di Roma
I) e successivamente ripristinata, a seguito dell'annullamento - disposto dal Tar del Lazio con sentenza n. 2297/2017; -che in forza di tale provvedimento giurisdizionale, la società ripristinava il posizionamento di tavolini, sedie e ombrelloni come originariamente concessi, con l'unica precauzione di staccarsi dal fronte filo edificio, in ossequio alle note disposizioni comunali attuative delle Direttive Mibact (c.d. Direttiva Ornaghi) che impongono di distanziare l'OSP dagli edifici vincolati e di pregio storico;
- che in data 7.04.2017 veniva segnalata la circostanza all'Ufficio OSP
competente richiesta chiarimenti senza esito;
- che in data 20.9.2017 la polizia Municipale elevava un primo verbale di accertamento n. 14170004852 in violazione dell'art. 20 Cds per occupazione abusiva di suolo pubblico;
- che sulla scorta di tale contestazione, venivano elevate due ulteriori sanzioni: a) verbale n. 14-38991 del 30.11.2017, atto presupposto ai provvedimenti opposti per violazione degli artt. 14 e 14 bis D.C.C. 119/2005; b) verbale n. 81170047473 in violazione dell'art. 8 D.C.C 119/2005; - che le sanzioni irrogate venivano impugnate innanzi al Giudice di Pace di
Roma il quale con la sentenza n. 31297/2018 in accoglimento parziale, annullava il verbale n.
1470004852 in violazione dell'art. 20 Codice della Strada.
A sostegno dell'opposizione invocava, con il primo motivo, la nullità degli atti impugnati in virtù
dell'annullamento giudiziale avvenuto con la sentenza n. 31297/2018, eliminando con effetto ex
tunc, l'intero atto amministrativo di accertamento dei verbali di occupazione abusiva sottesi agli atti impugnati;
con il secondo motivo, contestava il fatto accertato come un unicum ed il metodo di misurazione dell'area da parte degli agenti come eccedente a quello autorizzato, senza tenere in considerazione le aree concesse come distinte e separate, inficiando il procedimento di calcolo riportato nel verbale.
Si costituiva Roma Capitale eccependo la corretta applicazione del regolamento Cosap e l'irrilevanza del giudicato eccepito dalla controparte perché riferito ad altro verbale (attinente all'accertamento di una violazione del codice della strada) per ragioni esclusivamente e strettamente riconducibili alla violazione della relativa normativa di riferimento;
- l'abusività
dell'occupazione temporanea accertata che, alla luce della normativa applicabile, doveva presumersi effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente Pubblico Ufficiale.
2 – La presente controversia muove da opposizione a per Controparte_1
occupazione di suolo pubblico in violazione dell'art. 14 e 14 bis Regolamento COSAP ed avviso di pagamento indennità in violazione dell'art. 63 del D.Lgs 446/96. 2.2 – L'opposizione agli avvisi di pagamento indennità OSP è assoggettate ad un rito diverso previsto per l'opposizione a determinazione dirigenziale ingiuntiva (rito del lavoro, ex art.22 legge n.689/1981 e art.6 D.Lgs. n.150/2011, e rito ordinario di cognizione).
I due provvedimenti sono legati da un vincolo di accessorietà (ex art.31 c.p.c.) in quanto: a)
l'accertamento della sussistenza dell'occupazione abusiva è presupposto legittimante l'irrogazione della sanzione amministrativa;
b) la sanzione pecuniaria è rapportata all'indennizzo dovuto. Il rito applicabile ai due procedimenti è quello ordinario ai sensi dell'art.40 c.p.c.
3 - Deve essere rilevato che il Tribunale di Roma Sez. II con sentenza n. 5898/2024 pubblicata il
3.04.2024 ha affrontato le questioni emerse nel presente giudizio.
Se è vero che l'accertamento di una violazione del codice della strada per la quale la contestazione immediata riveste un rilievo essenziale (a differenza delle violazioni accertate con il verbale di accertamento presupposto dei provvedimenti impugnati in questa sede), non può non evidenziarsi,
nel caso di specie, che entrambi i verbali (notificati in tempi diversi) hanno avuto in sostanza ad oggetto un identico accertamento che ha portato all'irrigazione di due diverse sanzioni e all'avviso di accertamento esecutivo dell'indennità per occupazione abusiva temporanea di suolo pubblico.
L'annullamento del verbale formalmente diverso, ma identico nella sostanza, fa venire meno i presupposti degli atti impugnati anche nell'odierno giudizio. In questo senso deve farsi applicazione della giurisprudenza amministrativa segnalata da parte opponente che, in un caso analogo, ha ritenuto che “è evidente che l'illegittimità dei verbali di accertamento dichiarata dal
g.o. per violazione dell'obbligo di immediata contestazione (che si risolve in una violazione del
principio del contraddittorio, proprio in fase di accertamento dell'occupazione abusiva) è di per
sé idonea ad incidere sulla idoneità degli stessi a provare la sussistenza della circostanza storica
dell'occupazione senza titolo. E ciò a maggior ragione se si considera che con i predetti verbali
non è stata accertata un'occupazione in assenza di concessione, ma solo un'occupazione di spazi
maggiori di quelli risultanti dall'atto di concessione (in un caso per soli 2,6 mq e nell'altro per
11,8 mq), sicché la violazione del contraddittorio al momento dell'accertamento (rectius, della
misurazione delle aree) appare in grado di mettere in dubbio la correttezza stessa delle operazioni
di misurazione effettuate dalla p.a. (le cui modalità di svolgimento non sono peraltro state indicate né nei verbali, né in altri atti procedimentali) e, quindi, la sussistenza del fatto storico presupposto
al provvedimento impugnato. In conclusione, l'annullamento da parte del g.o. – per violazione
dell'obbligo di immediata contestazione e, quindi, del principio del contraddittorio – dei verbali di
accertamento di un'occupazione di suolo pubblico in misura maggiore di quanto risultante dal
provvedimento di concessione è idoneo a mettere in dubbio lo stesso fatto storico dell'occupazione
abusiva (la cui sussistenza dipende, appunto, dalla correttezza delle misurazioni svolte in assenza
del contraddittorio)” (cfr. TAR sentenze n. 16406/2022 e n.16408/2022)”.
I motivi non esaminati devono ritenersi assorbiti.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14 tenuto conto dell'attività difensiva e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così dispone:
- Annulla la D.D.I. n. rep. 1326 dell'11.3.2022, prot. 40129 dell'11.3.2022, avente ad oggetto la sanzione amministrativa di € 2.410,87, e Avviso di accertamento esecutivo dell'indennità
per occupazione abusiva temporanea di suolo pubblico n. 10001441/2017 prot. 38613
dell'11.3.2022, di € 1.217,00;
- Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite in favore della in Parte_1
persona del legale rappresentante, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 900,00 per compensi oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma, il 7.04.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano