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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 08/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2294/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2294/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINELLI ELENA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA CAIMI, 35 23100 SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. CARRARA MAURIZIO (C.F. ), elettivamente C.F._4
domiciliato in GALLERIA PARRAVICINI 8 23100 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 27.09.2019 in Poschiavo (Svizzera) e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
[...]
di Bianzone (SO), atto n. 7, p. II, s. C, anno 2020).
1.1 Dall'unione è nato il figlio (31.03.2020). Per_1
1.2 Con decreto n. 1880 del 18.03.2022, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 11.12.2024, e Parte_1 [...]
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e CP_1
materiale tra loro e domandavano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 12.12.2024.
3. All'udienza del 05.03.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 16.03.2022 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
pagina 2 di 4 rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
06.07.1991 e nato in [...] il [...], celebrato il Controparte_1
27.09.2019 in Svizzera e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di
Bianzone al n. 7, p. II, s. C, anno 2020; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bianzone (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
• Il figlio minore sarà affidato in via condivisa con collocamento prevalente Per_1
presso la residenza della madre in Bianzone, Via Colora n.
6. Il padre autorizza la madre a sottoscrivere autonomamente tutta la modulistica scolastica e sanitaria riguardante Per_1
• Le frequentazioni genitoriali – a cui il signor ha, dalla data della CP_1
separazione e sino ad oggi, completamente rinunciato, potranno essere riprese nelle modalità già previste in sede di separazione (un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì sera, per alcune ore, al rientro dall'Engadina e per circa tre ore ogni sabato con graduale ampliamento dell'orario di frequentazione fino a comprendere, a settimane alternate, tutto il weekend (ossia dalle ore 18:00 di venerdì, alle ore 18:00 di domenica), a condizione che il padre dimostri mediante produzione di acconcia documentazione sanitaria la propria astinenza dall'alcool.
pagina 3 di 4 In tale caso, le frequentazioni saranno comunque subordinate all'effettuazione da parte del signor di un percorso specialistico volto a perseverare CP_1
l'equilibrio ed il benessere del bambino.
• Il signor si impegna a contribuire al mantenimento del figlio - CP_1 Per_1
mediante bonifico sul c/c della moglie (IBAN [...], entro il giorno 5 di ogni mese – della somma di euro 1.300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
• Il signor si impegna a sostenere o rimborsare il 70% delle spese CP_1
straordinarie necessarie per il figlio secondo quanto indicato nel protocollo in uso al Tribunale di Sondrio.
• I coniugi concordano che l'assegno unico per i figli sarà percepito integralmente dalla signora Pt_1
• I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
• Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé e per il figlio minore. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 03/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2294/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINELLI ELENA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA CAIMI, 35 23100 SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. CARRARA MAURIZIO (C.F. ), elettivamente C.F._4
domiciliato in GALLERIA PARRAVICINI 8 23100 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 27.09.2019 in Poschiavo (Svizzera) e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
[...]
di Bianzone (SO), atto n. 7, p. II, s. C, anno 2020).
1.1 Dall'unione è nato il figlio (31.03.2020). Per_1
1.2 Con decreto n. 1880 del 18.03.2022, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 11.12.2024, e Parte_1 [...]
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e CP_1
materiale tra loro e domandavano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 12.12.2024.
3. All'udienza del 05.03.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 16.03.2022 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
pagina 2 di 4 rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
06.07.1991 e nato in [...] il [...], celebrato il Controparte_1
27.09.2019 in Svizzera e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di
Bianzone al n. 7, p. II, s. C, anno 2020; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bianzone (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
• Il figlio minore sarà affidato in via condivisa con collocamento prevalente Per_1
presso la residenza della madre in Bianzone, Via Colora n.
6. Il padre autorizza la madre a sottoscrivere autonomamente tutta la modulistica scolastica e sanitaria riguardante Per_1
• Le frequentazioni genitoriali – a cui il signor ha, dalla data della CP_1
separazione e sino ad oggi, completamente rinunciato, potranno essere riprese nelle modalità già previste in sede di separazione (un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì sera, per alcune ore, al rientro dall'Engadina e per circa tre ore ogni sabato con graduale ampliamento dell'orario di frequentazione fino a comprendere, a settimane alternate, tutto il weekend (ossia dalle ore 18:00 di venerdì, alle ore 18:00 di domenica), a condizione che il padre dimostri mediante produzione di acconcia documentazione sanitaria la propria astinenza dall'alcool.
pagina 3 di 4 In tale caso, le frequentazioni saranno comunque subordinate all'effettuazione da parte del signor di un percorso specialistico volto a perseverare CP_1
l'equilibrio ed il benessere del bambino.
• Il signor si impegna a contribuire al mantenimento del figlio - CP_1 Per_1
mediante bonifico sul c/c della moglie (IBAN [...], entro il giorno 5 di ogni mese – della somma di euro 1.300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
• Il signor si impegna a sostenere o rimborsare il 70% delle spese CP_1
straordinarie necessarie per il figlio secondo quanto indicato nel protocollo in uso al Tribunale di Sondrio.
• I coniugi concordano che l'assegno unico per i figli sarà percepito integralmente dalla signora Pt_1
• I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
• Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé e per il figlio minore. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 03/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4