Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 11
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Discriminazione nell'accesso al sistema concessorio italiano

    La Corte ritiene infondata la censura di illegittimità dell'avviso di accertamento per assenza dei presupposti soggettivi dell'imposizione, affermando che la norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010 sottoporrebbe all'imposta chiunque svolga attività di "raccolta del gioco", includendo tutti i soggetti che abbiano proposto al pubblico "concorsi pronostici e scommesse", fungendo da intermediari. Ritiene sussistente il presupposto oggettivo, dato che la Ricorrente_1 svolgeva attività di promozione e supporto organizzato per conto di E_.

  • Rigettato
    Discriminazione nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014

    La Corte ritiene infondati i profili di contrasto con il diritto dell'Unione Europea della normativa interna, circa il supposto risultato di doppia imposizione, integrante regime discriminatorio, in capo ai bookmaker stabiliti in altri paesi dell'UE. Afferma che, non avendo l'UE dettato disposizioni volte ad armonizzare la normativa in materia dei diversi Stati membri, le problematiche connesse a tale possibile doppia imposizione non possono condurre ad affermare la contrarietà al diritto comunitario della disciplina italiana. La giurisprudenza della CGUE ha riconosciuto la conformità alla normativa comunitaria del regime italiano di monopolio pubblico basato sul sistema concessorio. In relazione all'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, esclude che l'imposta unica abbia natura di imposta sul giro d'affari.

  • Rigettato
    Imposta Unica dal 2016 come imposta diretta calcolata sui ricavi

    La Corte ritiene che la normativa sia pienamente valida e applicabile alle annualità fiscali a partire dal 2011, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale che aveva ritenuto costituzionalmente illegittima la portata retroattiva della normativa ai rapporti anteriori all'entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010. Richiamando la sent. 4905/02 del Consiglio di Stato, legittimamente il giudice di primo grado ha ritenuto che i contratti di scommessa fossero da ritenersi conclusi in Italia, ovvero nel luogo di accettazione e incasso della puntata.

  • Rigettato
    Incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto comunitario e i principi costituzionali

    La Corte ritiene infondati i profili di contrasto con il diritto dell'Unione Europea della normativa interna, circa il supposto risultato di doppia imposizione, integrante regime discriminatorio, in capo ai bookmaker stabiliti in altri paesi dell'UE. Afferma che, non avendo l'UE dettato disposizioni volte ad armonizzare la normativa in materia dei diversi Stati membri, le problematiche connesse a tale possibile doppia imposizione non possono condurre ad affermare la contrarietà al diritto comunitario della disciplina italiana. La giurisprudenza della CGUE ha riconosciuto la conformità alla normativa comunitaria del regime italiano di monopolio pubblico basato sul sistema concessorio. In relazione all'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, esclude che l'imposta unica abbia natura di imposta sul giro d'affari. L'imposta unica sulle scommesse non è un tributo armonizzato, il che impone di disattendere l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla legittimità dell'avviso di accertamento per erronea valutazione della documentazione fornita

    La Corte ritiene che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli abbia agito correttamente nel procedere a determinazione su base induttiva della base imponibile, data la mancata produzione di documentazione idonea da parte del contribuente. Si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tal senso.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla violazione di norme inerenti all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza

    La Corte ritiene che non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza, stante la chiara normativa di riferimento e la consolidata giurisprudenza in materia.

  • Rigettato
    Condanna alle spese di lite illegittima

    La Corte ha confermato la condanna alle spese di lite in favore dell'ADM, liquidandole in euro 3.500,00, in quanto soccombente la parte appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 11
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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