Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/05/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12069/2019, cui è stata riunita R.G. n. 2745/2020
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 12069/2019 riunito con R.G. n. 2745/2020 promossa da: Parte_1
[...]
LL TO
–parti attrici– Contro
CP_1
TO
–parte convenuta– e con l'intervento di
Controparte_2
LO
-terzo chiamato- e Controparte_3
-terzo chiamato- CONCLUSIONI (così come rassegnate all'udienza dell'8.1.2025)
- Per parti attrici: come in foglio di precisazione delle conclusioni (non sono comparsi all'udienza di precisazione delle conclusioni, avevano depositato un foglio di precisazione delle conclusioni il 7.1.2025):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo , contrariis reiecris: In via preliminare e/o pregiudiziale per entrambe le parti a) Rimettere la causa in istruttoria al fine di ripetere la consulenza tecnica con altro perito che sia in grado di svolgere il lavoro con capacità tecnica adeguata;
b) Accertare e dichiarare che i conteggi sul ritardo lavori effettuati dal C.t.u. sono errati per aver applicato la normativa dell'appalto pubblico in un appalto privato;
1
I Per la sig.r Parte_2
[...]
e nullo o annullabile e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 4019/19 emesso dal Tribunale di Genova in data delli 9 dicembre 2019 nel processo R.G. n. 9269/19 per i motivi di cui in atti e nelle precedenti difese;
In via riconvenzionale 2) Accertare e dichiarare che i lavori svolti nell'appartamento di Via Assarotti 15/16 da parte della soc. a favore della sig.ra sono stati CP_1 Parte_1 mal eseguiti in spregio al la regola d'arte cost ificare gli stessi;
4) Condannare pertanto la soc. al risarcimento dei danni tutti emergenti CP_1 da tale accertamento a favore della sig.ra Parte_1
5) Accertare e dichiarare che i lavori c alla sig.ra alla Parte_1 soc. sono stati consegnati in data delli 25 marzo 2019 CP_1
6) tale attività condannare la soc. al risarcimento del danno CP_1 emerso e/o emergente dall'istruttoria e quantificato nella somma derivante dalla moltiplicazione della penale prevista per il singolo giorno (€300,00) per il numero accertato di giorni di ritardo nella consegna dell'opera;
7) Nell'ipotesi nella quale questo Giudice ritenesse che i danni come sopra richiesti siano superiori a quanto accertato sia il credito della soc. nei confronti CP_1 della sig.ra condannare l'opposta a rimbor iudente della Parte_1 differenza e ria;
8) Accertare e dichiarare che l'arch. ha eseguito l'incarico senza la Controparte_2 perizia e la cura richiesta per l'incarico , non ha segnalato alla conchiudente i vizi rilevati , non ha sorvegliato con diligenza l'opera della soc. , non ha CP_1 sollecitato l'impresa a restare nei tempi conco unque ha CP_1 adempiuto all'incaric con grave colpa e/o negligenza;
9) Nei confronti dell'arch. manlevare la conchiudente da qualunque CP_2 condanna oltre a condanna rcimento dei danni tutti che emergessero dall'istruttoria per sua imperizia e/o omessa sorveglianza e/o per omessa tutela della mandante sig.ra Parte_1
10) Con vittoria di spese ed onorari di avvocato;
II Per la so Parte_3 erito
[...]
2 2) Dichiarare nullo o annullabile e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 2730/19 emesso dal Tribunale di Genova in data delli 22 agosto 2019 nel processo R.G. n. 9270/19 per i motivi di cui in atti e nelle precedenti difese;
In via riconvenzionale 3) Accertare e dichiarare che i lavori svolti nell'appartamento di Via Assarotti 15/16 da parte della soc. a favore della soc. sono stati mal CP_1 Parte_1 eseguiti in spregio al princi la d'arte costruttiv e gli stessi;
4) Condannare pertanto la soc. al risarcimento dei danni tutti emergenti CP_1 da tale accertamento a favore del;
Parte_1
5) Accertare e dichiarare che i lavori i dalla soc. alla soc. Parte_1 sono stati consegnati in data delli 25 marzo 2019; CP_1
6) A seguito di tale attività condannare la soc. al risarcimento del danno CP_1 emerso e/o emergente dall'istruttoria e quan somma derivante dalla moltiplicazione della penale prevista per il singolo giorno (€300,00) per il numero accertato di giorni di ritardo nella consegna dell'opera;
7) Nell'ipotesi nella quale questo Giudice ritenesse che i danni come sopra richiesti siano superiori a quanto accertato sia il credito della soc. nei confronti CP_1 della soc. condannare l'opposta a rimbors iudente della Parte_1 differenza ttoria;
8) Accertare e dichiarare che l'arch. ha eseguito l'incarico senza la Controparte_2 perizia e la cura richiesta per l'inca alato alla conchiudente i vizi rilevati , non ha sorvegliato con diligenza l'opera della soc. , non ha CP_1 sollecitato l'impresa a restare nei tempi conco unque ha CP_1 adempiuto all'incarico professionale con grave colpa e/o negligenza;
9) Nei confronti dell'arch. manlevare la conchiudente da qualunque CP_2 condanna oltre a condanna rcimento dei danni tutti che emergessero dall'istruttoria per sua imperizia e/o omessa sorveglianza e/o per omessa tutela della mandante sig.ra Parte_1
10) Con vittoria ari di avvocato;
”
- Per parte convenuta: come in atto di comparsa di costituzione e risposta in entrambe le cause (RG 12069/2019 - “Piaccia al tribunale Ill.mo accogliere le seguenti CONCLUSIONI Preliminarmente: si chiede la separazione dei due procedimenti vs e vs CP_1 de quo e/o l'estromissione del Sig. dal processo. CP_2 CP_2
Per le domande relative alla pretesa esecuzione dei lavori non a regola d'arte, dichiararsi nullo l'atto di opposizione di ex Art 164, comma 4 cpc o Pt_1 comunque dichiarare la domanda inammissi rocedibile per le parti ed i motivi ut supra specificati.
3 Nel merito: rigettare le domande anche riconvenzionali dell'opponente ut Pt_1 supra e confermare l'ingiunzione de quo / accogliere le conclusioni già ra nel ricorso per ingiunzione ut supra;
oltre interessi ex lege per le transazioni commerciali (decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, D.LGS. 9 novembre 2012, n. 192 e succ. modif.) o ex art. 1284 c.c. commi 1 e 4 dal dovuto al saldo, oltre spese del presente procedimento e successive occorrende”. RG 2745/2020 – “Preliminarmente: si chiede la separazione dei due procedimenti vs e vs de quo e/o l'estromissione del Sig. dal processo. CP_1 CP_2 CP_2
Pe ma e alla pretesa esecuzione dei la a regola d'arte, dichiararsi nullo l'atto di opposizione di ex Art 164, comma 4 cpc o comunque Pt_1 dichiarare la domanda inammissibile/i ibile per le parti ed i motivi ut supra specificati. Nel merito: rigettare le domande anche riconvenzionali dell'opponente ut Pt_1 supra e confermare l'ingiunzione de quo / accogliere le conclusioni già ra nel ricorso per ingiunzione ut supra;
oltre interessi ex lege per le transazioni commerciali (decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, D.LGS. 9 novembre 2012, n. 192 e succ. modif.) o ex art. 1284 c.c. commi 1 e 4 dal dovuto al saldo, oltre spese del presente procedimento e successive occorrende”). Per terzo chiamato arch. come in atto di citazione per la CP_2 chiamata del terzo in entrambe le cause RG 12069/2019 – RG 2745/2020 “voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, e salvo gravame, in via pregiudiziale: autorizzare il convenuto alla chiamata nel presente giudizio della società
[...] in persona del l.r.p.t. corrente in Torino, Via Co Controparte_4
ed all'uopo Voglia differire l'udienza del P.IVA_1
18.03.21 ex art. 269 udienza per consentire la citazione in causa del terzo nel rispetto dei termini di legge;
in via preliminare, nel merito: accertare e per l'effetto rigettare le domande ex adverso proposte per le ragioni di cui ad i punti 1) e 2) e mandare esente da qualsivoglia responsabilità l'odierno convenuto;
nel merito, in via principale: accertare e per l'effetto rigettare le domande attrici ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa punti 3) – 4); nel merito, in via subordinata: nella denegata non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attrici, accertare e dichiarare il terzo tenuta a Controparte_4 manlevare, garantire e tenere inden i pretesa Controparte_2 avversaria dall'attrice formulata in ordine ai da ntati, accertati in atto di citazione, e/o in ogni caso condannare detto terzo a rifondere all'Arch. CP_2
4 tutte le somme, anche di CTU, CTP e legali, che quest'ultimo venisse CP_2
o a pagare all'attrice per i fatti ed i titoli dedotti in giudizio. in ogni caso: vinte le spese ed i compensi di lite, anche della fase conciliativa, aumentati del 30 per cento per essere il presente ricorso redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati ex D.m. 55/14. c. 4, n. 1bis di cui lo scrivente si dichiara antistatario” Per terzo chiamato come in Parte_4 comparsa di costit se (RG 12069/2019 - “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, In via principale respingere le domande di avverso l'Arch. in quanto non provate ed Pt_1 CP_2 infondate sia in fatto ch itto e, consegue espingere la domanda di manleva proposta dal terzo chiamato contro l'esponente; in caso non creduto di accoglimento anche parziale delle domande proposte da Pt_1 contro l'Arch. CP_2 accertare e che la polizza temporalmente operante è la n. 2018/03/2337023 con decorrenza 31/12/2018- 31/12/2020 prodotta in forma completa sub doc. nn. 3 e 4; accertare e dichiarare che la domanda di manleva formulata da parte dell'Arch. nei confronti di non è accoglibile in forza delle CP_2 Controparte_3 di polizza i l contratto assicurativo e, conseguentemente, respingerla. In subordine per il non creduto caso di accoglimento anche parziale della domanda di manleva tenere conto dei limiti tutti di polizza ed in particolare dell'art. 2.10 “limitazione in caso di responsabilità solidale”, nonché della franchigia fissa di € 3000 per sinistro, come indicato nella scheda di polizza, e del regime delle spese art. 3.2.” RG 2745/2020 - “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, In via principale respingere le domande della Sig.ra avverso l'Arch. in quanto non Pt_1 CP_2 provate ed infondate sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, respingere la domanda di manleva proposta dal terzo chiamato contro l'esponente; in caso non creduto di accoglimento anche parziale delle domande proposte da Pt_1 contro l'Arch. CP_2 accertare e dichiarare che la domanda di manleva formulata da parte dell'Arch. nei confronti di non è accoglibile in forza delle CP_2 Controparte_3 di polizza i contratto assicuratuvo, e conseguentmente, respingerla;
In subordine
5 per il non creduto caso di accoglimento anche parziale della domanda di manleva tenere conto dei limiti tutti di polizza ed in particolare della franchigia fissa di € 3000 per sinistro, come indicato nella scheda di polizza, e del regime delle spese art. 10.2.”). RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DLL DECISIONE RG n. 12069/2019 1. – Con decreto ingiuntivo n. 2730 del 22.08.2019, non provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Genova ingiungeva a Pt_1 in persona del rappresentante legale pro tempore il pagamento, in
[...]
della somma pari ad € 22.147,37 oltre interessi e spese, a CP_1 tit rispettivo per lavori edili nell'immobile di Via Assarotti 15/16 scala A (GE) di cui al contratto d'appalto (doc. 1 monitorio). Con il ricorso monitorio, assumeva che: i lavori pattuiti consistevano, CP_1 in un primo momen frazionamento in due parti dell'immobile in disponibilità di e da attribuire agli stessi e, in un Pt_1 Parte_1 secondo momento, in un ulteriore frazionamento, precisamente quello di in tre unità, mentre quello della in due;
veniva previsto che Pt_1 Pt_1 tore e il committente avrebb bilito in corso d'opera le lavorazioni ulteriori e necessarie (il contratto faceva infatti riferimento a
“tutte le opere che dovessero rendersi necessarie al completamento dei lavori, non previste dal progetto”, da definire in corso d'opera “escluse dall'importo dell'appalto” e da rimunerare all'appaltatore); la ricorrente, eseguiti i lavori originari e quelli successivi, con approvazione scritta delle opere extra da parte del DL arch. in data 25.3.2019 (doc. 2), incaricato da CP_2 di verificare e disporre i pagamenti (clausola n. XI), Pt_1
a le fatture n. 67 del 28.3.2019 di importo pari € 12.000,00 e n. 182 del 17.7.19 di importo pari a € 10.147,37 (entrambe trasmesse all'Agenzia delle entrate per essere annotate ex art. 2214 c.c., doc. 6), rimaste insolute (docc. 3 e 4); 2. – in persona del rappresentante legale pro tempore Pt_1 Pt_1
pro opposizione, deducendo che: tale immobile e
[...] acquistato dalla in comunione con la Pt_1 Controparte_5
finalità di suddividerl
[...] ue alla e tre alla stipulava con Pt_1 CP_5 Pt_1 un precontrat locazion a eseguire i CP_5 lavori di frazionamento e successivamente le parti concludevano un contratto di godimento con diritto di acquisto (doc. 2); e Pt_1 Pt_1 individuavano nell'arch. il professionista incaric i CP_2 capitolato d'appalto, no ividuare l'impresa adatta ad eseguire i frazionamenti dell'appartamento, oltre ad assumere l'incarico di
6 Direttore dei Lavori (doc. 3); l'arch. suggeriva la società CP_2 CP_1 per eseguire i presenti lavori, incaricata da
[...] Pt_1 mediante un contratto di appalto (doc. 4) nel giugno d 8 per Pt_1
l'esecuzione degli stessi;
l'appaltatrice chiudeva il cantiere con colpevole ritardo, giacché la fine dei lavori era prevista per il 30.11.2018 mentre in realtà si sarebbero conclusi il 25.3.19 (anche se “la chiusura del cantiere sarebbe avvenuta formalmente solo nel successivo giugno 2019”, dato che il 4.4.2019 vi era stata l'inaugurazione degli appartamenti, la quale aveva comportato la sospensione dei lavori per poi essere ripresi successivamente -doc. 7-), con 90 giorni lavorativi di ritardo e la relativa applicazione di penali previste dal contratto pari a euro 300/giorno (art. IV appalto); i lavori eseguiti presentavano difetti, come constatato dal geom. nella relazione preliminare (doc. 5), dai quali ne CP_6 discend ancato pagamento delle cosiddette riserve;
la responsabilità era attribuibile anche al DL arch. il quale aveva CP_2 avallato le opere di anche in presenza di evidenti vizi, pertanto CP_1 chiedeva l'autorizza lla chiamata in causa dello stesso;
i lavori extra-capitolato, la prova dei quali incombe sull'appaltatrice, non sono stati concordati né approvati;
sussistono quindi le ragioni per sollevare l'eccezione di inadempimento, chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, proporre la domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dai vizi e dal ritardo, nonché per avanzare verso il DL arch. domanda di manleva. CP_2
3. – Si costituiva in giudizio eccependo, dopo aver CP_1 riportato il ricorso monitorio, che:
– per quanto riguarda il ritardo, le opere extra avevano posticipato la data di fine lavori, da ciò discendendo l'inapplicabilità della penale contrattualmente prevista;
le parti non avevano pattuito un nuovo termine nonostante le importanti variazioni del progetto (doc. 3, 4, 1), che costituivano oltre il 16% del valore del contratto;
la maggiore parte dei lavori extra erano stati conclusi prima della scadenza contrattuale;
alcuni materiali arrivavano in ritardo per fatto imputabile alla committenza (docc. 13, 14, 15, 16), tra cui, ad esempio, i pavimenti, i quali pervenivano il 28.11.18 e senza i quali l'appaltatrice non poteva montare i sanitari entro il termine di scadenza prefissato (doc. 17). Tutta la corrispondenza intercorsa dimostra ciò, nonchè l'assenza di contestazione del ritardo da parte della committente;
si consideri, ad esempio, che in data 30.11.18 il DL comunicava a che i portoncini CP_1 blindati sarebbero arrivati in data 15.12.18, quindi oltre la data di
7 scadenza (doc. 18); in data 4.3.19 i lavori idraulici erano ancora in corso (doc. 16); in data 5.3.19 per accettava il preventivo, inviato Pt_1 Pt_1 da DL, dei lavori extra concordati (doc. 15); in data 26.3.19 Pt_1 chiedeva la data di fine lavori e comunicava che dovevano ancora svolgersi il “controllo qualità” sugli immobili (locati per finalità turistiche) da parte della Regione, aggiungendo, inoltre, che aveva riscontrato alcuni vizi ma nulla contestando sul ritardo (doc. 14);
- circa gli asseriti difetti, essi sono inesistenti alla luce dell'accettazione del committente, quindi è onere dell'attrice provare sia i difetti che la colpa della società appaltatrice ex art. 1218 c.c. e/o 2043 c.c., non risultando sufficiente una “relazione preliminare” del geom.
[...]
, allegata “senza richiamarla neppure in parte”. Adduceva la nullità ex CP_6 art. 164 comma 4 c.p.c. dell'atto di citazione di controparte per difetto del requisito di cui all'art. 163 n.3 c.p.c. delle domande di cui ai punti 3-4- 5-6 in conclusioni e in tutto o in parte la domanda 2; evidenziava che l'inaugurazione avvenuta il 4.4.2019 presupponeva la buona conclusione dei lavori, impossibile da raggiungere a partire dal 25.3.2019 se gli stessi erano stati “eseguiti in maniera approssimativa, superficiale, con vizi”, come da controparte sostenuto. Analizzava uno ad uno ogni vizio rilevato da controparte, contestandolo e censurando, altresì, la quantificazione dei danni;
- circa i lavori extra, questi sono innanzitutto provati dalle affermazioni dell'opponente secondo cui “emerge una chiara responsabilità del Direttore Lavori che, …, ha unilateralmente avallato le opere svolte dalla soc. CP_1
. Chiedeva la separazione dei due procedimenti contro e
[...] CP_1 contro o, comunque, l'estromissione di quest'ultimo, sia che CP_2 questi sia considerato falsus procurator, sia qualora lo si ritenga rappresentante della committenza. In ogni caso, la pattuizione dei lavori extra risulta dimostrata da ulteriori elementi: lo scambio di mail del 25- 26.3.19 (doc. 14) fra l'arch. e in cui si parla di lavori CP_2 Pt_1
“extra scontati e concordati”; il fatto che l'approvazione di tali lavori non prevedesse la forma scritta;
la circostanza che il socio di KI RT RB GE e AR avevano lo studio nello stesso palazzo dell'immobile interessato dai lavori, perciò erano a conoscenza dello stato delle opere;
il fatto che il DL arch. che operava CP_2 nell'interesse della committenza, aveva autorizzato i lavori extra in favore di (doc. 13). Pt_1
8 In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova orale per testi e licenziamento CTU sulle opere svolte dalla per valutare la CP_1 diligenza/conformità o meno rispetto a quanto commissionato da controparte, la progressione temporale che risulti dai procedimenti lavorativi e da quanto in atti ed il valore delle opere.
4. – Autorizzata la chiamata in causa da parte dell'opponente nei confronti dell'arch. questi si costituiva in giudizio, eccependo CP_2
e deducendo quanto segue: il progetto iniziale prevedeva il frazionamento dell'appartamento in quattro unità – tre intestate a Pt_1
e uno a l'arch. redigeva il progetto con i relativi capitolati Pt_1 CP_2
i quali prevedevano dapprima il frazionamento del locale in quattro unità, poi la realizzazione delle finiture delle proprietà di ed infine Pt_1 quello per l'appartamento di in data 21.5.2018, una volta Pt_1 individuata la ditta per la realizzazione dei lavori, presentava la CP_1
SCIA n. 4423/2018 (doc. 2); il progetto iniziale veniva però modificato da la quale optava per un duplice frazionamento, comportandone Pt_1 dunque una variante al progetto originario con SCIA n. 11139/2018 dell'11.12.2018 (doc. 3); i ritardi non erano imputabili né al né CP_2
a perché l'aggiunta di un'unità da parte della aveva CP_1 Pt_1 comportato un intervento sugli impianti e sulla colonna di acqua nell'alloggio della compiuto nella metà di marzo 2019; Pt_1 Pt_1 aveva contattato altre imprese per l'installazione di impianti di videosorveglianza e di apertura elettronica delle porte, nonché per la fornitura dei portoncini d'entrata nel dicembre del 2018; lo stesso valga per gli arredi della cucina, giunti soltanto il 20.12.2018 e per la fornitura della carta da parati ordinata da RO ER, avvenuta verso la metà di gennaio 2019, così come le tende e le lampade mancanti;
mai Pt_1 aveva sollevato obiezioni sull'operato dell'arch. CP_2
Contestava nel merito la perizia del geom. . CP_6
In diritto, eccepiva: la carenza di legittimazione attiva di la quale Pt_1 non era proprietaria dell'immobile de quo, essendo tale la
[...]
(docc. 6,7), alla luce anche di quanto riportato dal Controparte_5 geom. nella perizia, nella quale attestava che “Occorre CP_6 innanzitutto premettere che l'intervento di ristrutturazione…omisis…oggetto della presente perizia appartengono alla CP_5 Controparte_5
”, nonché del doc. 2 dell'opponente, che non era il
[...] precontratto di locazione, ma il progetto di frazionamento presentato da;
l'omesso esperimento di negoziazione assistita fra avvocati ex CP_6
9 art. 2 d.lgs 132/14; la genericità della chiamata in garanzia dell'arch.
Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di CP_2 [...] in attuazione della polizza 2020/03/2376015(doc. Controparte_3
9).
5. - Si costituiva in giudizio la cui Controparte_3 chiamata in causa era stata dal Giudice autorizzata, la quale eccepiva l'inoperatività temporale della polizza su richiamata: la polizza operativa era la n. 2018/03/2337023 (doc. 3, e condizioni generali doc. 4) con decorrenza dal 31.12.2018 fino al 31.12.2019 (data di disdetta della presente polizza), mentre la polizza richiamata dall'arch. CP_2 risultava operativa dal 15.1.2020, data coincidente col pagamento del premio. Ciò premesso, deduceva l'inapplicabilità della polizza n. 2018/03/2337023, in quanto: le perdite pecuniarie derivanti da attività di DL erano escluse dalla copertura ex art.
2.3. lett. l) delle condizioni generali;
la polizza operava soltanto per gravi difetti dell'opera; in caso di responsabilità, l'importo fisso della franchigia era di euro 3.000,00 per sinistro;
nel merito, si associava alle difese del proprio assicurato.
6. - All'udienza dell'8.7.21, il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma 6 cpc. Le parti depositavano le prime memorie istruttorie -ad eccezione di e dell'assicurazione chiamata-, con l'indicazione delle rispettive CP_1 conclusioni. Le parti depositavano le seconde memorie istruttorie:
– chiarendo la sua posizione in ordine all'eccezione di Pt_1 carenza di legittimazione attiva avanzata dal geom. constatava CP_2 che la acquistava l'immobile de quo e concludeva con CP_5 Pt_1 un contratto “buy to rent”, che prevedeva che effettuasse le Pt_1 ristrutturazioni a sue spese per poi locarlo, con possibilità di riacquisto ad un prezzo determinato;
avanzava istanza istruttoria di CTU “al fine di accertare l'esistenza dei danni meglio descritti nelle due consulenze infra prodotte e rese dal geom. in data 15 giugno 2019 (doc. n. 9 ed n. 10) qui da intendersi CP_6 letteralmente trascritte per indicare i danni rilevati dalla conchiudente;
Dovrà inoltre verificare la presenza di muffa intorno al telaio delle finestre verificando se la fornitura e posa in opera sono conformi al capitolato di appalto e lo stato delle parti comuni dell'edificio nel corridoio;
Il consulente dovrà inoltre determinare il ritardo dei lavori anche in considerazione che la fine lavori è stata presentata dall'arch. solo CP_2 nel giugno 2019 e la conchiudente ha chiesto all'impresa di consegnare i locali CP_1 sgombri il 25 marzo 2019; Il C.t.u. dovrà inoltre quantificare il costo del ripristino dei danni tutti, del danno subito e quantificare il ritardo nell'esecuzione dell'appalto in
10 base alla penale prevista in contratto”; chiedeva inoltre ordinarsi l'esibizione ex art. 210 cpc all'arch. ed alla soc. degli ordini di lavori CP_2 CP_1 extra sottoscritti dalla soc. in quanto nel contratto di appalto Parte_1
è previsto che i lavori extra vadano sottoscritti dalla committente nonché, alla soc. del libro fatture e dei documenti allegati dal CP_1
1.9.2018 al 30.5.2019 in quanto la difesa di sosteneva che la soc. Pt_1 avesse rallentato i lavori in Via Assarotti avendo preso altri distinti CP_1 contratti di appalto;
chiedeva inoltre ammettersi prova orale per testi;
- chiedeva l'ammissione di CTU sui luoghi e documenti di CP_1 causa, i lavori svolti e la diligenza o meno dell'appaltatrice, nonché prova orale per testi e interpello;
- l'arch. chiedeva ammettersi prova orale per testi e CP_2 interpello e CTU avente ad oggetto la stima delle opere, la loro corrispondenza alla progettazione e alla regola d'arte, con particolare riferimento alla cronologia delle lavorazioni;
- ribadiva le proprie difese. CP_3
Le parti depositavano le terze memorie istruttorie contestando le istanze avversarie.
7. – All'esito dell'udienza del 27.01.2022, la Giudice, con ordinanza del 27.01.2022, vista l'istanza di riunione proposta da CP_3 mutua della presente causa a quella avente rg 2745/2020, trasmetteva il fascicolo al Presidente di Sezione per la valutazione dei provvedimenti di Sua competenza;
R.G. n. 2745/2020
8. - Con decreto ingiuntivo n. 4019 del 9.12.2019, non provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Genova ingiungeva a Pt_1 il pagamento, in favore di della somma pari ad €
[...] CP_1
,73 oltre interessi e spese, a ompenso per lavori edili nell'appartamento di Via Assarotti 15/16 scala A (GE) di cui al contratto d'appalto (doc. 1 monitorio). Con il ricorso monitorio, deduceva CP_1 che: i lavori pattuiti consistevano, in un primo momento, nel frazionamento in due parti dell'immobile in disponibilità di e Pt_1 da attribuire agli stessi e, in un secondo mome n Parte_1 onamento, precisamente quello di in tre unità, Pt_1 mentre quello della in due;
veniva previsto che l'appaltatore e il Pt_1 committente avrebb bilito in corso d'opera le lavorazioni ulteriori e necessarie (il contratto faceva infatti riferimento a “tutte le opere che dovessero rendersi necessarie al completamento dei lavori, non previste dal progetto”, da definire in corso d'opera “escluse dall'importo dell'appalto” e da
11 rimunerare all'appaltatore); la ricorrente, eseguiti i lavori originari e quelli successivi, con approvazione scritta delle opere extra da parte del DL arch. in data 25.3.2019 (doc. 2), incaricato da di verificare CP_2 Pt_1 le opere e disporre i pagamenti (clausola n. XI), emetteva le fatture n. 68 del 28.3.2019 di importo pari € 5.500,00, e n. 183 del 17.7.19 di importo pari a € 14.469,73 (entrambe trasmesse all'Agenzia delle Entrate per essere annotate ex art. 2214 c.c., doc. 6), rimaste insolute (docc. 3 e 4);
9. – proponeva opposizione, deducendo che: tale immobile Pt_1 era stato a to dalla in comunione con la Pt_1 [...] la finalità di suddivider Controparte_5
due alla e tre alla Pt_1 CP_5 Pt_1 stipulava con un precontratto di locazione con autorizzazione a CP_5 eseguire i l frazionamento e successivamente le parti concludevano un contratto di godimento con diritto di acquisto (doc. 2); individuava nell'arch. il professionista incaricato a Pt_1 CP_2 redigere il capitolato d'appalto, nonché a individuare l'impresa adatta ad eseguire i frazionamenti dell'appartamento, oltre ad assumere l'incarico di Direttore dei Lavori (doc. 3); l'arch. suggeriva la società CP_2 per eseguire i presenti lavori, ch aricata da e da CP_1 Pt_1 mediante un contratto di appalto (doc. 4) nel giugno del 2018 per Pt_1 ione degli stessi;
l'appaltatrice chiudeva il cantiere con colpevole ritardo, giacché la fine dei lavori era prevista per il 30.11.2018 mentre in realtà si sarebbero conclusi il 25.3.19 (anche se “la chiusura del cantiere sarebbe avvenuta formalmente solo nel successivo giugno 2019”, dato che il 4.4.2019 vi era stata l'inaugurazione degli appartamenti, la quale aveva comportato la sospensione dei lavori per poi essere ripresi successivamente -doc. 7-), con 47 giorni lavorativi di ritardo e la relativa applicazione di penali previste dal contratto pari a euro 300/giorno (art. IV appalto); i lavori eseguiti presentavano difetti, come constatato dal geom. nella relazione preliminare (doc. 5), dai quali ne CP_6 discend ancato pagamento delle cosiddette riserve;
la responsabilità era attribuibile anche al DL arch. il quale aveva CP_2 avallato le opere di anche in presenza vizi, pertanto CP_1 chiedeva l'autorizza lla chiamata in causa dello stesso;
i lavori extra-capitolato, la cui prova incombe sull'appaltatrice, non sono stati concordati né approvati;
sussistono quindi le ragioni per sollevare l'eccezione di inadempimento, chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, proporre la domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dai vizi e dal ritardo, nonché per avanzare verso il DL arch. domanda di manleva. CP_2
12 10. – Si costituiva in giudizio eccependo, dopo aver CP_1 riportato il ricorso monitorio nonché la memoria integrativa in quella fase richiesta dal Giudice, che:
– per quanto riguarda il ritardo, le opere extra avevano posticipato la data di fine lavori, da ciò discendendo l'inapplicabilità della penale contrattualmente prevista;
le parti non avevano pattuito un nuovo termine nonostante le importanti variazioni del progetto (doc. 3, 4, 1), che costituivano oltre il 16% del valore del contratto;
la maggiore parte dei lavori extra erano stati conclusi prima della scadenza contrattuale;
alcuni materiali arrivavano in ritardo per fatto imputabile alla committenza. Tutta la corrispondenza intercorsa dimostra ciò (docc. 14- 20), nonchè l'assenza di contestazione del ritardo da parte della committente;
- circa gli asseriti difetti, essi sono inesistenti alla luce dell'accettazione del committente, quindi è onere dell'attrice provare sia i difetti che la colpa della società appaltatrice ex art. 1218 c.c. e/o 2043 c.c., non risultando sufficiente una “relazione preliminare” del geom.
[...]
, allegata “senza richiamarla neppure in parte”. Adduceva la nullità ex CP_6 art. 164 comma 4 c.p.c. dell'atto di citazione di controparte per difetto del requisito di cui all'art. 163 n.3 c.p.c. delle domande di cui ai punti 3-4- 5-6 in conclusioni e in tutto o in parte la domanda 2; evidenziava che l'inaugurazione avvenuta il 4.4.2019 presupponeva la buona conclusione dei lavori, impossibile da raggiungere a partire dal 25.3.2019 se gli stessi erano stati “eseguiti in maniera approssimativa, superficiale, con vizi”, come da controparte sostenuto. Analizzava uno ad uno ogni vizio rilevato da controparte, contestandolo e contestava, altresì, la quantificazione dei danni;
- circa i lavori extra, questi sono innanzitutto provati dalle affermazioni dell'opponente secondo cui “emerge una chiara responsabilità del Direttore Lavori che, …, ha unilateralmente avallato le opere svolte dalla soc. CP_1
. Chiedeva la separazione dei due procedimenti contro e
[...] CP_1 contro o, comunque, l'estromissione di quest'ultimo, sia che CP_2 questi sia considerato falsus procurator, sia qualora lo si ritenga rappresentante della committenza. In ogni caso, la pattuizione dei lavori extra risulta dimostrata da ulteriori elementi: lo scambio di mail del 25- 26.3.19 (doc. 16) fra l'arch. e in cui si parla di lavori CP_2 Pt_1
“extra scontati e concordati”; il fatto che l'approvazione di tali lavori non prevedesse la forma scritta;
la circostanza che il socio di KI RT
13 RB GE e avevano lo studio nello stesso palazzo Pt_1 dell'immobile interessato dai lavori, perciò erano a conoscenza dello stato delle opere;
il fatto che il DL che operava nell'interesse CP_2 della committenza, avesse autorizzato i lavori extra in favore di Pt_1
(doc. 13). In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova orale per testi ed il licenziamento di CTU sulle opere svolte dalla per valutare la CP_1 diligenza/conformità o meno rispetto a quanto commissionato da controparte, la progressione temporale che risulti dai procedimenti lavorativi e da quanto in atti ed il valore delle opere. 11. – Autorizzata la chiamata in causa da parte dell'opponente nei confronti dell'arch. questi si costituiva in giudizio, eccependo CP_2
e deducendo quanto segue: il progetto iniziale prevedeva il frazionamento dell'appartamento in quattro unità – tre intestate a Pt_1
e uno a l'arch. redigeva il progetto con i relativi capitolati Pt_1 CP_2
i quali prevedevano dapprima il frazionamento del locale in quattro unità, poi la realizzazione delle finiture delle proprietà di ed infine Pt_1 quello per l'appartamento di in data 21.5.2018, una volta Pt_1 individuata la ditta per la realizzazione dei lavori, presentava la CP_1
SCIA n. 4423/2018 (doc. 2); il progetto iniziale veniva però modificato da la quale optava per un duplice frazionamento, comportandone Pt_1 dunque una variante al progetto originario con SCIA n. 11139/2018 dell'11.12.2018 (doc. 3); i ritardi non erano imputabili né al né CP_2
a perché l'aggiunta di un'unità da parte della aveva CP_1 Pt_1 comportato un intervento sugli impianti e sulla colonna di acqua nell'alloggio della compiuto nella metà di marzo 2019; Pt_1 Pt_1 aveva contattato altre imprese per l'installazione di impianti di videosorveglianza e di apertura elettronica delle porte, nonché per la fornitura dei portoncini d'entrata nel dicembre del 2018; lo stesso valga per gli arredi della cucina, giunti soltanto il 20.12.2018 e per la fornitura della carta da parati ordinata da RO ER, avvenuta verso la metà di gennaio 2019, così come le tende e le lampade mancanti;
mai Pt_1 aveva sollevato obiezioni sull'operato dell'arch. Contestava nel CP_2 merito la perizia del geom. . CP_6
In diritto, eccepiva: la carenza di legittimazione attiva di la quale Pt_1 non era proprietaria dell'immobile de quo, essendo tale la
[...]
(docc. 6,7), alla luce anche di quanto riportato dal Controparte_5 geom. nella perizia, nella quale attestava che “Occorre CP_6
14 innanzitutto premettere che l'intervento di ristrutturazione…omisis…oggetto della presente perizia appartengono alla Fondazione “ Controparte_5
”, nonché del doc. 2 dell'opponente, che non era il
[...] precontratto di locazione, ma il progetto di frazionamento presentato da;
l'omesso esperimento di negoziazione assistita fra avvocati ex CP_6 art. 2 d.lgs 132/14; la genericità della chiamata in garanzia dell'arch.
Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di CP_2 [...] in attuazione della polizza 2020/03/2376015(doc. Controparte_3
9).
12. - Si costituiva in giudizio la cui Controparte_3 chiamata in causa era stata dal Giudice autorizzata, la quale eccepiva l'inoperatività temporale della polizza su richiamata. La polizza operativa era la n. 2018/03/2337023 (doc. 3, e condizioni generali doc. 4) con decorrenza dal 31.12.2018 fino al 31.12.2019 (data di disdetta della presente polizza), mentre la polizza richiamata da risultava CP_2 operativa dal 15.1.2020, data coincidente col pagamento del premio. Ciò premesso, deduceva l'inapplicabilità della polizza n. 2018/03/2337023, in quanto: le perdite pecuniarie da attività di direzione lavori non erano coperte dalla polizza sulla base di quanto disposto all'art.
8.1. delle condizioni generali della polizza 5231 ed. 11/2019; in caso di responsabilità, l'importo fisso della franchigia era di euro 3.000,00 per sinistro;
nel merito, si associava alle difese del proprio assicurato.
13. - All'udienza dell'8.10.21, il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma 6 cpc. Le parti depositavano le prime memorie istruttorie, ad eccezione di l'arch. e la società assicuratrice insistevano per la CP_1 CP_2 riunione della presente causa con quella più risalente RG n. 12069/2019 Le parti, ad eccezione di depositavano le seconde memorie CP_3 istruttorie:
– contestava la ricostruzione dei fatti riportata da Pt_1 CP_1 consistente in “un mero copia incolla con le memorie depositate in altra separata vertenza ( e relativa ai danni per gli altri appartamenti dell'ex Persona_1 interno 16 e cioè il 16 il 16° ed il 16b”; chiariva la sua posizione in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dal geom.
asserendo che la stessa e la avevano CP_2 CP_5
“congiuntamente” acquistato l'immobile oggetto di causa;
avanzava istanze istruttorie di CTU “al fine di accertare l'esistenza dei danni meglio descritti nelle due consulenze infra prodotte e rese dal geom. in data 15 giugno 2019 CP_6
15 (doc. n. 50 ed n. 51) qui da intendersi letteralmente trascritte per indicare i danni rilevati dalla conchiudente;
Dovrà inoltre verificare la presenza di muffa intorno al telaio delle finestre verificando se la fornitura e posa in opera sono conformi al capitolato di appalto e lo stato delle parti comuni dell'edificio nel corridoio;
Il consulente dovrà inoltre determinare il ritardo dei lavori anche in considerazione che la fine lavori è stata presentata dall'arch. solo nel giugno 2019 e la CP_2 conchiudente ha chiesto all'impresa di consegnare i locali sgombri il 25 marzo CP_1
2019; Il C.t.u. dovrà inoltre quantificare il costo del ripristino dei danni tutti, del danno subito e quantificare il ritardo nell'esecuzione dell'appalto in base alla penale prevista in contratto”; chiedeva inoltre ordinarsi l'esibizione ex art. 210 cpc all'arch. ed alla soc. degli ordini di lavori extra CP_2 CP_1 sottoscritti dalla in quanto nel contratto di appalto è previsto che i Pt_1 lavori extra vadano sottoscritti dalla committente nonché, alla soc.
del libro fatture e dei documenti allegati dal 1.9.2018 al 30.5.2019 CP_1 in quanto la difesa di sosteneva che la soc. avesse rallentato Pt_1 CP_1
i lavori in Via Assarotti avendo preso altri distinti contratti di appalto;
chiedeva inoltre ammettersi prova orale per testi;
- chiedeva l'ammissione di CTU sui luoghi e documenti di CP_1 causa, i lavori svolti e la diligenza o meno dell'appaltatrice, nonché prova orale per testi e interpello, e controprova sui capitoli di controparte ammessi;
- l'arch. chiedeva ammettersi prova orale per testi e CP_2 interpello, nonché l'escussione in controprova dei capitoli di controparte ammessi, nonché CTU avente ad oggetto la stima delle opere, la loro corrispondenza alla progettazione e alla regola d'arte, con particolare riferimento alla cronologia delle lavorazioni. Le parti depositavano le terze memorie istruttorie contestando le istanze avversarie. In particolar modo, contestava le deduzioni introdotte CP_1 con la seconda memoria istruttoria da parte della su fatti nuovi;
Pt_1
l'arch. eccepiva che molti documenti prodotti con la seconda CP_2 memoria dall'opponente risultano privi di collegamento col “narrato”. La compagnia assicuratrice contestava l'allegazione di una nuova perizia, prodotta per la prima volta con la seconda memoria istruttoria (doc. 50) a base della nuova domanda riconvenzionale di richiesta di danni sugli immobili 16C e 16D. TRATTAZIONE CAUSE RIUNITE
14. – Disposto, con provvedimento del 25.02.2022 del Presidente della Sezione VI, che “ambo le cause siano chiamate davanti alla dott.ssa Gabriel
16 … per le decisioni sulla riunione”, all'udienza del 01.07.2022 la presente Giudice disponeva la riunione della causa avente RG n. 2475/2020 alla causa RG n. 12069/2019. Con ordinanza in pari data, la scrivente: riteneva l'inammissibilità dei capitoli di prova per testi delle parti attrici opponenti perché generici e/o irrilevanti e/o documentali e/o valutativi;
ammetteva parzialmente i capitoli di prova di parte convenuta (capitoli nn. 1, 2, 3, 4 della causa RG 12089/19; i capitoli nn. 12 e 13 della causa RG 2745/2020) essendo gli altri generici e/o irrilevanti e/o documentali e/o valutativi;
ammetteva i capitoli di prova del terzo chiamato arch. (capitoli nn. 14, 21, 23, 24, 25, 26, 33 della causa RG CP_2
12069/19; i capitoli nn. 27, 29, 30, 31 della causa RG 2745/2020); rigettava le istanze ex art. 210 c.p.c. delle parti attrici opponenti. 15. – Espletata la prova orale, con ordinanza del 4.8.2023, la presente Giudice licenziava CTU sul seguente quesito: “il C.T.U., esaminati gli atti, i documenti, il verbale di causa, le prove orali espleta-te, eseguito opportuno sopralluogo: a. Descriva, anche con documentazione fotografica, i luoghi oggetto di causa, in particolare le opere eseguite da sia quelle contrattuali, CP_1 sia quelle extra-contrattuali, specificando se e quali di queste ultime risultano approvate da parte committente;
b. Indichi il valore delle opere, contrattuali ed extra- contrattuali approvate da parte committente, eseguite, provvedendo a stimare i relativi importi con riferimen-to, ove non consti il compenso concordato, al prezziario in uso in piazza;
c. verifichi se le opere siano o meno state eseguite nei termini concordati in con- tratto e, in caso negativo, dica quali siano i giorni di ritardo e, se il ritardo è im- putabile all'appaltatore, stimi la penale dovuta al committente ai sensi del contrat-to di appalto;
d. accerti se le opere siano state eseguite a regola d'arte o meno, descrivendo se sussistano o meno i vizi lamentati da parte committente negli atti di citazione in opposizione;
in caso positivo, dica quali sono gli interventi atti al loro ripristino, ne determini i costi e i tempi di esecuzione”. All'esito, la Giudice, accogliendo in parte le istanze delle parti, con successiva ordinanza del 30.05.2024, disponeva un'integrazione di CTU sul seguente quesito: “il/la CTU, letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, esercitati i poteri ex art. 194 cpc, I) Risponda ai quesiti a) e b) di cui all'ordinanza del 04.08.2023 anche con riguardo ai lavori extra indicati nel doc. 2 del fascicolo monitorio II) Specifichi, con Pt_1 riguardo al quesito d), quali difetti siano stati allegati negli atti di citazione (nei rispettivi docc. 5) e quali nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc (docc. 8, 9 e docc. 50,51 AR), stilando, in caso di divergenza, distinti elenchi (due Pt_1 elenchi per che tengano conto dei difetti di cui all'atto di citazione e della Pt_1
17 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc e due elenchi per che tengano conto dei Pt_1 difetti di cui all'atto di citazione e della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc)”. 16. All'udienza dell'8.1.2025 le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo la causa in decisione.
*_*_*_*_* 17. – Deve dapprima rigettarsi l'eccezione, sollevata dall'arch.
di carenza di legittimazione attiva di e di Essa CP_2 Pt_1 Pt_1 può riconoscersi in forza del loro ruolo di committenti (Cass. 2017 n. 15508 e Cass. 2774/2025) e di quanto emerge dal doc. 8 del terzo chiamato;
trattasi della visura camerale della società -di cui è Pt_1 amministratore unico e legale rappresentante-, la quale indic le attività prevalente lo “affitto case vacanze” ed indica quale unità locale
“VIA ASSAROTTI 15/16 GENOVA”. I. - I rapporti tra gli opponenti e CP_1
18. – Sul valore delle opere, cont extra-contrattuali. Si rinvia in primo luogo alla ricostruzione dei lavori eseguiti e del cd. iter lavori e appalto contenuta nella relazione della CTU –corredata da ampie ed esaustive motivazioni logiche ed approfondite indagini tecniche, nonché dall'esame delle deposizioni testimoniali, le cui conclusioni vengono fatte proprie dalla scrivente- alle pagg. 10-18 della perizia del 28.03.2024. Si riportano di seguito alcuni passi: “… Come già introdotto, l'immobile si trova a Genova, in via Assarotti civ. 15, al settimo piano. L'appartamento originario (prima dei frazionamenti) confina da un lato con perimetrali sulla stessa via, verso nord con il distacco rispetto al Civ. 17, ad est con l'interno 15 scala B stesso civico, a sud verso il cavedio dell'edificio e il l'interno 15 scala A stesso civico. La procedura in oggetto riguarda il frazionamento dell'originario interno 16 (scala A) in più appartamenti, inizialmente a destinazione residenziale, poi prevalentemente ad uso B&B. Oggi, ad opere terminate, la suddivisione dell'ex immobile è stata ricomposta in 5 appartamenti, ognuno affacciato su una zona comune di ingresso e distribuzione, nella quale alloggiano i quadri elettrici delle singole U.I. e quattro ripostigli” (pag. 10); “nel febbraio del 2018 la contattava Parte_1
l'Arch. affidandogli il progetto di frazionamento come sopra illustrato nella CP_2 sua att azione, e la direzione lavori del relativo cantiere. La prima pratica presentata dall'Arch. è una SCIA, la n. 4423/2018, depositata in CP_2
Comune il 21/05/ la quale si avviano i lavori, prevedendo il frazionamento dell'appartamento in due parti, e e l'ulteriore Pt_1 Pt_1 suddivisione della parte in tre appartament o co dividuazione Pt_1 della parte di ingresso e ione alle varie U.I. L'intero documento di Appalto prodotto in atti porta la data del luglio 2018 e le firme di proprietà e Impresa, ed
18 include le planimetrie riferite alla suddivisione in due appartamenti della parte Pt_1
Anche la descrizione dei lavori, oggetto di affidamento appalto, ricom quest'ultimo frazionamento. Ma, dalla esposizione di parte si enuncia che,
Pt_1 successivamente al deposito della pratica suddetta, con e-mail del 27/06/2018, la Signora chiedeva di frazionare in due immobili anche il grande appartamento a
Pt_1 lei desti ul punto non vi è pertanto completa chiarezza (come sembra evincersi anche dalla narrativa delle memorie preliminari delle parti) ma le planimetrie di progetto allegate al contratto (come in parte già introdotto) comprendono già la divisione in due anche della parte così come l'elencazione dei lavori appaltati, e
Pt_1 meglio descritto nelle prossime ri fatti, redatto il progetto e preso atto della richiesta della sig.ra (ancorché successiva al deposito della prima SCIA
Pt_1
4423/2018), l'Arch. redigeva un contratto d'appalto con allegati i tre CP_2 specifici capitolati e i r etti, per un totale di cinque appartamenti e parti comuni:
- uno per il frazionamento in due parti tra e Pt_1 Pt_1
- uno per il frazionamento in tre di parte Pt_1
- uno per il frazionamento in due di part Pt_1
Si consideri al proposito la Mail a inviata da progettista e DL, nella quale Pt_1 comunica di avere deciso di frazionare in a sua parte. La mail è del 27/06/2018, pertanto antecedente al contratto controfirmato dalle parti. Differentemente dalla mail presente agli atti, nella discussione collegiale, si lamenta invece che la decisione di suddividere in due la parte AR sia stata fatta tardivamente rispetto ad un cantiere già in stato di “buon avanzamento”, causando ritardi alla conclusione dello stesso cantiere. Si deduce pertanto che il contratto sia successivo alla citata mail, ma antecedente all'avvio delle opere (quindi tra il 28/06/2018 ed il 12/07/2018); si chiede cortesemente alle parti, vista la presente fase di Bozza, di chiarire con elementi certi e riferiti a documenti in atti, il punto appena enunciato. Di conseguenza, la decisione comunque successiva rispetto al primo deposito della pratica edilizia (ormai inviata al Comune), ha portato, come giusto, la necessità di provvedere a nuove lavorazioni, alcune delle quasi di competenza condominiale, e di riprogettare e realizzare una divisione in due dell'appartamento Pt_1
Dimostrativo di una progettazione ancora in parte di massima vi sono: i tempi tra la comunicazione (27/06) e l'elaborazione grafica (sicuramente antecedente il 12/7) e la differenza tra quanto indicato nei disegni allegati al contratto e quelli effettivamente depositati e realizzati. Infatti, a seguito della richiesta di frazionamento, era tecnicamente necessario da parte del progettista (e forse, visto l'appalto già firmato, di concerto con l'impresa):
- progettare una nuova articolazione funzionale delle due U.I.
- rivedere gli impianti (anche condominiali) e programmare nuove utenze per bagni e cucina e/o varianti
19 - collaborare, su questi aspetti, con i tecnici del condominio, per il frazionamento degli impianti comuni
- completare il numero dei quadri elettrici, posti nella nicchi posta in ingresso (parte comune), la quale era stata progettata per n. 3 quadri, e invece doveva accoglierne uno aggiuntivo (preventivo della ditta accettato dalla committenza in CP_1 data 4/3/2019). A questo punto risulta in atti che la in propria autonomia, abbia deciso di Pt_1 appaltare ad una nuova ditta, la Elettrosecuruty, l'impianto di videosorveglianza e di apertura elettronica delle porte caposcala, e ad altra e ulteriore ditta (in allora anch'essa estranea sul cantiere), la la fornitura dei portoncini Parte_5 di ingresso delle singole unità. Sem re 2018 si siano chiariti i vari aspetti tecnici legati alle suddette ditte, e le porte così fissate arrivarono solo nel dicembre 2018 (si trattava in pratica di rispondere alla necessità di rendere elettronici gli accessi alle singole unità). A questo si aggiunge che le cucine arrivarono il 20/12 e, di fatto, non fu possibile aprire l'attività nei tempi concordati. Nel gennaio 2019, a seguito di sopralluogo congiunto tra le ditte operanti CP_1
Elettrosecutity, , la committenza (per presente la signora Pt_5 Pt_1 Pt_1
DL Arch. committenza decise, in con tutti i presenti rire CP_2 la struttura solo al completamento dei lavori rimanenti, necessari all'ultimazione degli appartamenti della sig.ra per evitare, su consiglio della ditta Elettrosecurity (e Pt_1 accolto dalla sig.ra le apparecchiature per la videosorveglianza potessero Pt_1 subire danneggiame usa dell'inevitabile polvere che sarebbe stata presente negli spazi comuni, così come pare fosse preferibile da parte della committenza che il non ospitasse “turisti” che potessero convivere con il via-vai tipico di un cantier a problemi di sicurezza ed interferenze). In atti vi sono le relazioni del Geom. critiche rispetto all'operato della DL, CP_6 nelle quali si legge (qui ancora esposte in maniera schematica) quanto segue:
- difetti delle porte in legno (recuperando le vecchie)
- le finiture decise dall'Arch. per ovviare alle differenze di CP_2 allineamento fra porte, le pilastrate, e le gi avimento delle pavimentazioni
- anomalie rispetto a piastrelle, presa elettrica vicino al bidet, posizione specchiere
- piastrelle e rivestimenti di alcuni bagni
- sportello del gas di un immobile, privo di manopola per apertura
- finiture dei portoncini di accesso e soglie a pavimento
- altezza dei doccioni nelle docce
- altezza del controsoffitto di un immobile
- altri, vari.
20 L'Arch. si ritiene estraneo, come Progettista e Direttore Lavori, dei ritardi CP_2 in seguito rispetto alla chiusura del cantiere. PRATICHE AUTORIZZATIVE E DOCUMENTI DI APPALTO Riassumendo in parte quanto esposto, le pratiche comunali, a firma del progettista nominato (anche DL) Arch. alle quali si riconducono i lavori edili, Controparte_2 sono:
− SCIA 4423/2018 del 25 maggio 2018, riguarda 3 appartamenti e 1 appartamento – inizio lavori 12 luglio 2018 e Fine lavori entro il Pt_1 Pt_1 bre 2018
− SCIA in variante 11139/2018 dell'11 dicembre 2018, riguarda la suddivisione in tre della parte e la suddivisione in due (mentre avrebbe dovuto Pt_1 essere unico immobile) della parte fine lavori prevista entro entro il 20 gennaio Pt_1
2019 Si elencano ora le date previste dal contratto di appalto prodotto in atti
- firma del contratto ignota
- inizio lavori fissato al 12 luglio 2018
- fine lavori del primo gruppo di 3 app ( 30 novembre 2018 Pt_1
- fine lavori del secondo gruppo io 2019 Pt_1
Si ricorda, fuori contratto, anche la d la comunicazione da parte della sig.ra della decisione di suddividere ulteriormente il suo immobile in due U.I del 27 Pt_1
2018” (pagg. 14-19). Ciò premesso in via generale, si considera quanto segue sul valore delle opere. In ordine a quelle contrattuali, si richiama quanto affermato dalla CTU, laddove rileva che “COMPUTO DEI LAVORI Uno schema di quanto ulteriormente riscontrato in atti:
- Elenco lavori da Contratto d'Appalto – Committenti KI / AR, redattore Arch. , impresa appaltatrice CP_2 Controparte_7 CP_1
Il documento riguarda:
• elenco stimato dei lavori di frazionamento in due tra e per un importo Pt_1 Pt_1 pari a 21.494,37 €,
• ulteriore frazionamento della parte quindi la suddivisione in tre unità Pt_1 immobiliari per un importo stimato di € 76.811,10
• frazionamento della parte in due appartamenti per un importo stimato pari a Pt_1
49.597,50 €. Tali stime so lio indicate negli specifici allegati ove sono riportate le 3 fasi ulteriormente suddivise per le singole categorie e lavorazioni da svolgersi. Il documento è firmato dalla e dalla Committenza” (pag. 18) e che “Il valore CP_1 delle opere appaltate, con da parte attrice e da parte convenuta, è quello controfirmato da entrambe;
il documento di riferimento, è già stato più volte citato, è la produzione Doc 46/AR; decurtato di 4.632,00 € per opere non realizzate (Artt. di contratto 3-4-6) come da Prod. 2 Major (pag. 19).
21 Non v'è quindi contesa sul valore delle opere oggetto del contratto, sulle quali il credito residuo di secondo quanto emerge dalla CP_1 documentazione versata in att in primis docc. 2 e 3 monitorio) ammonta ad euro 6.305,37 oltre IVA per ed in euro 5.597,50 Pt_1 oltre IVA per Pt_1
Relativamente opere extra-contrattuali, occorre in primo luogo verificare se esse siano riconoscibili. La disciplina negoziale prevede sul punto che: “IV IMPORTO DELL'APPALTO E PENALI PER IL RITARDO 1. … 2. Sono da ritenersi escluse dall'importo dell'appalto tutte le opere che dovessero rendersi necessarie al completamento dei lavori, non previste dal progetto, e/o non già preventivate e che dovranno essere eseguite previa approvazione delle integrazioni all'offerta dell'appaltatrice da parte dei committenti. […] “XI PAGAMENTI I pagamenti, saranno subordinati al benestare del direttore dei lavori che autorizzerà i committenti ad effettuare i pagamenti dei S.A.L. (stati di avanzamento lavori) ed avverranno con le seguenti modalità: …”. I documenti, che in tesi della convenuta opposta, integrerebbero la approvazione dei committenti delle opere extra, sono i nn. 2 e 13, consistenti in una e-mail del DL a contenente l'enumerazione e il CP_1 calcolo degli interventi extra-contrattuali realizzati. Tale missiva vale a concretare l'approvazione come negozialmente enucleata, in forza del principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (Cass. sez. 2 ord. 40122 del 15.02.2021). Il riconoscimento scritto, cioè, da parte del DL –rappresentante della committenza- della esecuzione delle opere, specificamente individuate e stimate, dimostra, inetgrando peraltro ben più di una mera presunzione- l'approvazione delle medesime. Può dunque procedersi con la loro valutazione. Sul punto si richiamano le pagg. 19-20 della relazione peritale già citata, che vaglia le opere negli immobili (la cui conclusione è “Pertanto, la somma tra opere extra ed Pt_1 opere non è pari a 11.138,88 €.”) e le pagg.
3-7 della relazione integrativa del 31.10.2024, la quale stima i lavori negli appartamenti (la cui sintesi finale è: “In sintesi, rispondendo a quanto richiesto da Pt_1
22 quesito, gli extra riportati nel documento 2 del fascicolo monitorio, e ritenuti tali, sottraendovi i lavori non eseguiti, computano nel complesso € 11.124,69”). Al pagamento di tali somme parti opponenti vanno rispettivamente condannate in favore di CP_1
19. – Sui vizi del e eseguite. Parti attrici opponenti deducono vizi nei singoli appartamenti e nelle parti comuni mediante richiamo a perizie di parte, che sono allegate in atto di citazione e/o in seconda memoria istruttoria. Precisamente, come descritto dalla CTU nella integrazione della relazione peritale a pag. 13, “In sintesi, riferendosi alle tre citate relazioni redatte dal Geom. le CP_6 parti hanno prodotto le stesse relazioni in differenti occasioni;
in particol
• amenta vizi e difetti negli appartamenti 16/16A/16B nel Doc. 5 (atto Pt_1
d - fascicolo monitorio)
• amenta vizi e difetti nelle parti comuni nel Doc. 9 (ex art. 183) Pt_1
• menta vizi e difetti negli appartamenti 16C/16D nel Doc. 50 (x art. Pt_1
183)
• amenta vizi e difetti per le parti comuni nel Doc. 5 (Atto di Citazione - Pt_1 fa itorio)
• lamenta vizi e difetti negli appartamenti 16/16A/16B nel Doc 8 (Ex Pt_1 art. 183)”. Orbene, le allegazioni avanzate solo nella secondo memoria ex art. 183 comma 6 cpc, sono tardive perché proposte oltre il maturare delle preclusioni assertive. A tale conclusione si perviene anche considerando il principio della Suprema Corte secondo cui “la mera indicazione di ulteriori vizi della cosa appaltata rispetto a quelli indicati in citazione non integra una modifica inammissibile del "petitum" o della "causa petendi", ove dedotta nel termine dell'articolo 183, comma 6, c.p.c., permanendo un chiaro e stabile collegamento con la questione concreta oggetto del contendere” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 14815 del 07/06/2018): esso è infatti riferito alla prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc, deputata alla precisazione delle domande, e non a quella ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, volta a presentare le istanze istruttorie. Si considerano quindi solo i vizi dedotti nei due atti introduttivi (le prime memorie ex art. 183 comma 6 cpc non contengono alcuna precisazione o aggiunta sul punto). Dalla CTU, incrociando il prospetto di cui a pag. 14 della integrazione (ove la Tecnica suddivide appunto i vizi a seconda dell'atto in cui sono dedotti) e la stima (con ampia descrizione a cui si fa integrale rinvio) compiuta a pagg. 23-34 della prima relazione, sfociante in un elenco riassuntivo finale a pag. 34, emerge che sussistono vizi negli immobili di
23 per la complessiva somma di euro 2.170,00 oltre Iva. Al Pt_1 nto di tale somma Major va condannata in favore di Pt_1
I vizi negli appartamenti di in quanto tardivamente , non Pt_1 possono invece trovare riconoscimento. 20. - Sui ritardi nell'esecuzione delle opere. Parti attrici opponenti contestano l'ultimazione delle opere con grave ritardo, chiedendo la condanna dell'appaltatrice al pagamento della penale. La clausola negoziale che viene in rilievo recita:
“IV IMPORTO DELL'APPALTO E PENALI PER IL RITARDO
… 3. I lavori avranno inizio entro il 12/07/2018 e saranno portati a termine entro il 30 novembre 2018 per quanto concerne le opere comprese nel primo e nel secondo Capitolato KI, mentre il termine di fine lavori del Capitolato viene fissata Pt_1 al 30 gennaio 2019. 4. Le parti danno atto che i lavori di cui sopra sono propedeutici alla redditività degli appartamenti da destinarsi a locazioni brevi ad uso turistico di talché si concorda fra le parti una penale per ritardo della fine dei lavori, come sopra meglio meglio descritti, pari ad € 300,00 ( trecento/00) per ogni giorno feriale di ritardo ( sabato incluso)”. La CTU, investita sul punto, con un accertamento da compiere anche alla luce dei documenti versati in atti e della prova orale esperita, ha osservato come “Le opere sono state consegnate con un ritardo di 110 gg rispetto alla data prevista da contratto per le lavorazioni data fissata per il Pt_1
30/11/2018, e pari a 50 gg per le opere data fi il 30/01/2019. Pt_1
Si rappresenta che sono state eseguite oper (già decurtate da quelle non eseguite) per un totale di 11.138,88 € pari al 7,53% dell'importo previsto iniziale (147.902,97 €). Da contratto erano previsti 141 gg per l'esecuzione delle opere (12.7.2018 – 30.11.2018) e 201 gg per l'esecuzione delle opere AR Pt_1
18 – 30.01.2017). Considerati proporzionalmente al costo delle opere, per l'esecuzione degli extra (decurtato delle opere non eseguite), i tempi previsti a contratto vanno aumentati di 11 gg. Inoltre, sono stati eseguiti lavori extra da parte di altre imprese, di cui non vi è documentazione contabile in atti, ma per le quali non si può non considerare un ulteriore incremento dei tempi necessari all'esecuzione di ipotetici 10 gg. Si sottolineano, inoltre:
- deposito SCIA in variante in data 11/12/2018 (prima della quale in linea teorica non si potevano eseguire le opere ivi previste);
- scelta di installazione dei portoncini a chiusura elettrificata, sensibili alle polveri. Si conta quindi un ritardo di 89 gg sui lavori e 29 gg sui lavori ma Pt_1 Pt_1 che gli stessi non possano essere imputabili inter visti, in p re, i CP_1 due punti sopra citati.
24 Si considera il ritardo in quanto quello AR, in questo caso, è incluso negli Pt_1 stessi termini. Per gli rdi si riconosce come “causati dall'impresa” un 50% dell'intero numero, visto
- le forniture avvenute da parte della committenza
- gli impianti condominiali gestiti da altra impresa
- il deposito della SCIA in variante
- la scelta di porte sensibili alle polveri, ecc. Pertanto si considera un totale di 45 gg di ritardo, e quindi, considerati solo i giorni feriali come da contratto, 39 gg per un totale di penali pari a 11.700,00 €. Per completezza di esposizione, si sottolineano tre aspetti in merito a quanto scritto nel contratto (anche considerando che si tratta di un accordo fra privati, e che vi è con utilizzo ricettivo/commerciale dei locali), evidenziando alcuni tratti difformi dalla norma e della consuetudine;
in particolare:
- non sono stati previsti i 15 gg di “tolleranza” nell'applicazione della penale
- le penali sono normalmente tarate all'1 per mille dell'importo lavori al giorno (22/06/2017 GUR art.10) e, quindi, 147,90 €
- non è stato previsto il limite ultimo delle penali del 10% totale (22/06/2017 GUR art.10), con un massimo di € 14.790,30 €. Da quanto sopra, tenendo conto di questi parametri, e volendo applicarli, considerando i giorni solari (e non feriali), il calcolo delle penali dovrebbe essere calcolato su 89 gg – 15 gg (tolleranza) = 74 gg al 50% 37 gg, da moltiplicarsi per 147,90 € al giorno = 5.472,30” (pagg. 21-22 prima relazione). Ciò è stato ribadito in risposta alle osservazioni del CTP di parte opponente, laddove afferma che “Si precisa: la riduzione di 15 gg di tolleranza è stata applicata, poiché la stessa deriva da una modalità operativa di uso e consuetudine, e non fa riferimento a norme di Legge. Di certo, come scrive lo stesso CTP, quanto sopra trova radici nel fatto che vi erano di fatto più imprese a lavorare, e questo porta con sé un ritardo fisiologico del quale occorre tenere conto. Inoltre varie forniture sono state seguite direttamente dalla committenza (rivestimenti, porte, ed altro): ifficilmente questi aspetti si muovono in modalità neutra ma, al contrario, portano maggiore difficoltà gestionale e un probabile ritardo nell'organizzazione. Interessante il calcolo di giorni di ritardo testato dal CTP, 3 gg per le porte e 5 gg per le cucine, senza alcun riferimento alle produzioni, e poi chiede alla sottoscritta “prove certe” in modalità perentoria (si veda pag 11 della relazione di parte). In conclusione, si ribadisce come il calcolo dei giorni di ritardo sia stato elaborato sulla base del materiale prodotto in atti, ricostruendo in alcuni casi la successione dei fatti e le stesse modalità operative al riguardo” (pagg. 38-39). Correttamente la CTU ha compiuto nuovamente la valutazione nella relazione integrativa, essendo ciò il naturale sviluppo logico degli ulteriori accertamenti compiuti nella integrazione e giungendo pressochè alle
25 medesime conclusioni: “Vista la situazione presentatasi, con l'analisi di extra esclusivamente sembra necessario scindere anche i ritardi, in maniera chiara e Pt_1 definita, pren confronto tutti gli importi precedentemente espressi, ma aggiungendo anche i “nuovi” 11.124,69 € di cui agli extra (v. CME sopra Pt_1 esposto). A tal fine si riepiloga, integra e modifica quanto già espresso:
- Da contratto erano previsti 141 gg per l'esecuzione delle opere (12.7.2018 Pt_1
– 30.11.2018);
- Sempre da contratto erano previsti 201 gg per l'esecuzione delle opere Pt_1
(12.7.2018 – 30.01.2017);
- Tali tempi erano validi per l'esecuzione dei lavori di cui a contratto (si è deciso per semplicità di verifica di suddividere sempre forfettariamente in 2/5-3/5 le parti : CP_8
3/5) +76.811,10 per = 89.707,72; Pt_1
o (21.494,37*2/5) + 49.597,50 € = 58.195,38 €; Pt_1
- Si riportando gli importi degli extra per semplicità di consultazione:
o 11.124,69 € per Pt_1
o 11.138,88 € per Pt_1
- Non potendo re l'effettiva tempistica suddividendola pe tipologia di lavorazione, si procede come già previsto nella CTU definitiva proporzionalmente tra tempi e costi, ottenendo:
o per (inclusa la propria quota parte di frazionamento) pari a 17 giorni in Pt_1 più (l arrotondato per difetto);
o per (inclusa la propria quota parte di frazionamento) pari a 38 giorni in più Pt_1
(lieve rrotondato per difetto).
- Si tengono comunque in considerazione gli ulteriori lavori extra eseguiti da parte di altre imprese, di cui non vi è documentazione contabile in atti, ma per le quali non si può non considerare un ulteriore incremento dei tempi (in quanto hanno sicuramente interferito con i lavori dell'impresa e con l'iter conclusivo: si mantengono gli CP_1 ipotetici 10 gg previsti nella CTU proporzionalmente, 6 giorni e 4 Pt_1
. Pt_1
- Le opere sono state consegnate con un ritardo, rispetto alle date di consegna previste da contratto di:
o 110 gg per Pt_1
o 50 gg per Pt_1
- Tutto ciò premesso, si considera comunque valido il discorso fatto della non considerazione del ritardo (perché interamente assorbito temporalmente nel Pt_1 ritardo , oltre ad es asi interamente coperto dai 38 gg di lavori extra Pt_1 re imprese;
CP_1
26 - Per quel che riguarda il ritardo vanno sottratti ai 110 gg di ritardo Pt_1 imputati, i 17 dei lavori extra Major lle altre imprese, portando ad un ritardo di 87 gg. Per il resto delle considerazioni (forniture, impianti condominiali, ecc.), vale tutto quanto già esposto nella CTU” (pagg. 7-8). Tali conclusioni sono conformi all'orientamento della Corte di Cassazione che riconosce il potere di ridurre la penale ex art. 1384 cc e che afferma il venir meno della efficacia della clausola allorquando il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto. Si richiama sul punto, ex multis, la pronuncia n. 21515/2019 in motivazione:
“ … La Corte d'Appello di Bologna ha fondato la sua decisione di ridurre la penale su un accertamento di fatto relativo alla differenza tra l'entità delle opere preventivate ed il loro ammontare finale, integrante un accrescimento di quasi un terzo. Tale incremento dei lavori di circa un terzo ha indotto la Corte d'Appello a ritenere giustificata la mancata consegna delle opere per cinque mesi eccedenti i quindici mesi inizialmente contemplati, sicché l'impugnata sentenza ha liquidato la penale soltanto per dodici settimane. E' ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui, quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori, di tal che, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine (Cass. Sez. 2, 06/10/2011, n. 20484; Cass. Sez. 2, 28/05/2001, n. 7242 ). Le accertate variazioni del progetto inziale dei lavori richiesti da alla Controparte_9 [...] hanno, dunque, indotto la Corte nere Controparte_10 do pattuita con riferimento all'iniziale termine Ric. 2015 n. 21179 sez. 52 - ud. 05-04-2019 -7- di consegna. Il potere conferito al giudice dall'art. 1384 c.c. di ridurre la penale manifestamente eccessiva è fondato proprio sulla necessità di correggere le modalità di espressione della autonomia privata, riportandole nei limiti in cui opera il riconoscimento di essa, mediante l'esercizio di uno strumento di intervento equitativo che ristabilisca un congruo contemperamento degli interessi contrapposti, valutando l'interesse del creditore all'adempimento, cui ha diritto, con riguardo all'effettiva incidenza di esso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito. Tale apprezzamento sull'eccessività dell'importo fissato con clausola penale delle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, come sulla misura della riduzione di detto importo, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità se, come nel caso in esame, motivato in relazione agli anzidetti criteri e parametri di
27 riferimento (Cass. Sez. 2, 09/11/1994, n. 9304; Cass. Sez. 3, 08/05/2001, n. 6380; Cass. Sez. 3, 18/03/2003, n. 3998; Cass. Sez. 2, 16/03/2007, n. 6158; Cass. Sez. 2, 01/10/2018, n. 23750)”. Infatti, nella fattispecie l'esecuzione delle opere extra ha sì inciso sul termine finale di esecuzione dei lavori, tuttavia non è di entità tale da concretare notevoli ed importanti variazioni del progetto (la CTU, a pag. 21 della prima relazione ha riferito una variazione del 7,53%). Allo stesso tempo, i criteri individuati dal CTU, quali la soglia di tolleranza, fungono da parametro per la riduzione della penale e vanno in tal senso accolti. Ne discende che va condanna al pagamento della somma di euro CP_1
5.472,30 in favor a titolo di penale. Pt_1
21. - Conclusioni. 21.1. - Nei rapporti tra e il decreto ingiuntivo va Pt_1 CP_1 revocato e i rapporti dare/aver c lati: a) è debitrice della somma di euro 6.305,37 oltre IVA, oltre Pt_1 interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di corrispettivo dei lavori contrattuali;
b) è debitrice della somma di euro 11.124,69, da intendersi Pt_1 oltre IV interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di corrispettivo dei lavori extra-contrattuali; c) è debitrice nei confronti di della somma di euro CP_1 Pt_1
5.472,30, di penale;
d) è debitrice per la complessiva somma di euro 2.170,00 CP_1 oltre Iva, a titolo di risarcimento dei danni per vizi dell'opera. 21.2. - Nei rapporti tra e il decreto ingiuntivo va Pt_1 CP_1 revocato e i rapporti dare/avere c lati: e) è debitrice della somma di euro 5.597,50 oltre IVA, oltre Pt_1 interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di corrispettivo dei lavori contrattuali;
f) è debitrice della somma di euro 11.138,88, da intendersi Pt_1 oltre IV e interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di lavori extra-contrattuali. II. - I rapporti tra e l'arch. CP_1 CP_2
22. - Si richiamano seguenti
- quanto al DL, “… va qui ribadito il costante orientamento di questa Corte, richiamato anche dai ricorrenti, secondo cui, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il
28 risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto;
rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)” (cfr. ex multis Cass. sez. III, 24/05/2023, n.14456);
- quanto alla responsabilità di entrambe verso il committente, “In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale” (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023. Nella fattispecie, per tutte le ragioni sopra esposte, che muovono dalle risultanze della CTU, occorre affermare la responsabilità del DL e progettista dei lavori, in solido con per le voci sopra indicate ai CP_1 punti c) e d), per i quali si è a responsabile verso CP_1 Pt_1
Trattasi della somma di e 2,30, a titolo di penale, nonché di euro 2.170,00 oltre Iva, a titolo di risarcimento dei danni per vizi dell'opera.
29 Poiché nessuna responsabilità si è ravvisata nei confronti di Pt_1 nessuna pronuncia di condanna in solido a favore di questa va eme Da ultimo, si precisa che non vi sono domande di regresso tra e CP_1
l'arch. sicchè nulla deve decidersi al riguardo;
la presente CP_2 senten quindi alla condanna solidale dell'appaltatrice e del DL in favore del committente. III. I rapporti tra l'arch. e CP_2 [...]
CP_3
Nella causa la domanda di manleva appare Pt_1 infondata per le ragioni che s La polizza temporalmente vigente è la n. 2018/03/2337023 con decorrenza 31/12/2018-31/12/2020 (cfr. scheda doc. n. 3 CP_3
e condizioni generali doc. n. 4). Ai sensi delle condizioni generali Mod 5231 Ed 01/2018 (la stessa clausola se pure con diversa numerazione è peraltro presente anche nelle condizioni generali collegate alla scheda di polizza prodotta in giudizio dall'Arch. , come statuito dalla clausola n.
2.7.a), sulla “efficacia CP_2 del contratt . Inizio della garanzia”, “… la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato, e da lui denunciate a , durante il periodo di validità del presente contratto CP_3
...” La prima denuncia dell'Assicurato alla Compagnia coincide con la e-mail dell'arch. all'agente del 30 dicembre 2019 in vigore CP_2 Parte_7 della polizza n. 2018/03/2337023 (doc. n. 2 , avente per CP_3 oggetto “atto di citazione ” e con c trasmetteva Controparte_2
l'atto all'Agente Testimone_1
In data 31/1 ha disdettato la polizza CP_2
2018/03/2337023 un anno prima della sua naturale scadenza e ha stipulato quella da lui prodotta in giudizio (doc. 9). Tali circostanze sono dedotte da e non contestate dall'arch. sicchè CP_3 CP_2 devono rite . Su tali premesse, deve aversi riguardo alla clausola n.
2.10 delle CGC di cui al doc. 4 Assicurazione, secondo le quali “LIMITAZIONI IN CASO DI RESPONSABILITA' SOLIDALE Nel caso di responsabilità solidale dell' con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, Parte_8
l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma, Parte_8 del Codice Ci o si intende esplicitamente escluso quanto l' sia Parte_8 tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà”.
30 Poiché in base alle considerazioni sopra svolte al punto 22., la responsabilità dell'arch. è solidale con quella di egli non CP_2 CP_1 può ricevere copertura .
23.2. – Nella causa non si è ravvisata alcuna responsabilità Pt_1 dell'arch. per c v'è ragione per sindacare la fondatezza CP_2 della dom anleva verso l'assicurazione da questi svolta. IV. – Le spese di lite e di CTU.
24.1. - Causa KI. Nei rapporti tra e le spese di lite (anche della fase Pt_1 CP_1 monitoria), vista la par c za reciproca, vanno compensate per ½ e per il restante ½ seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione –parametrato alla somma attribuita, nella quale va ricompresa l'IVA- da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 –valori medi-. Nei rapporti tra e l'arch. seguono la Pt_1 CP_2 soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione –parametrato alla somma attribuita- da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 –valori medi-. Nei rapporti tra l'arch. e seguono la CP_2 CP_3 soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione –parametrato alla somma attribuita- da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 –valori minimi (essendo stata l'attività tra queste parti inferiore)-. 24.2. – Causa AR. Nei rapporti tra e nonché l'arch. le spese Pt_1 CP_1 CP_2
(anche della fase monit e la soccombenz liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione –parametrato alla somma attribuita- da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 –valori medi-. Circa la posizione di le spese di lite del terzo vanno CP_3 poste a carico dell'attore ne in virtù del principio di causazione (Cass. 31889/2019, cui è conforme Cass. 18710/21) –valori minimi-. 24.3. – Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vanno definitivamente poste per 4 a carico di per ¼ a carico di Pt_1 Pt_1 per ¼ a carico di e per ¼ a carico dell'arch. Pt_9 CP_2
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattese, così decide:
31 a) Revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. del 2730 del 22.08.2019; b) dichiara tenuta e per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di euro CP_1
17.430,06 oltre IVA e o gali dalla domanda al saldo per le causali di cui in parte motiva ai punti 21.1. a) e b); c) dichiara tenuti e per l'effetto condanna e CP_1
l'ARCH. in solido tra loro, al pagamento, in CP_2 favore di delle somme di euro 5.472,30 e di Parte_1 euro 2.17 er le causali di cui in parte motiva ai punti 21.1. c) e d); d) compensa le spese di lite nella misura di ½ tra e Parte_1
CP_1
e) al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, di lite, che liquida per la frazi
[...] misura di euro 72,75 e di euro 4.078,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
f) condanna l'ARCH. al pagamento, in favore di CP_2
, dell che liquida in euro 5.077,00 Parte_1 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
g) condanna l'ARCH. al pagamento, in favore di CP_2 delle Controparte_3
oltre spese generali iva e cpa come per legge;
h) Revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 4019 del 09.12.2019; i) dichiara tenuta e per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di euro CP_1
16.736,38 oltre IVA e o gali dalla domanda al saldo per le causali di cui in parte motiva ai punti 21.1. e) e f); j) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida nella misura di CP_1
r esborsi e di euro 5.617,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
k) condanna al pagamento, in favore Parte_1 dell'ARCH. delle spese di lite, che liquida nella CP_2 misura di e r compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
l) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 delle Controparte_3
32 spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
m) pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente per 1/4 a carico di per ¼ a carico di Parte_1 per ¼ a carico di per ¼ a carico Parte_1 CP_1
CP_2
Genova, 21.05.202 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
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