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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti ha pronunziato, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 cpc, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1987/2024 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. SERRAPICA GIUSEPPE Parte_1 elettivamente domiciliato come da ricorso RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to AZZANO CP_ STEFANO con cui elettivamente domicilia presso gli Uffici dell' RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione ad atp per indennità accompagnamento e disabilità grave
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 aprile 2024, parte ricorrente, ritenendo di trovarsi nelle condizioni mediche per avere diritto alla indennità di accompagnamento, nonchè per il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n.
104/1992 (art. 3, comma 3), in data 23.12.2021 aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento del requisito sanitario;
a seguito del rigetto, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il CTU nominato aveva escluso la sussistenza dei requisiti sanitari idonei al riconoscimento dell'indennità richiesta e, pertanto, proponeva ricorso ex art. 445 bis c.o 6 c.p.c., con cui, impugnando le conclusioni del ctu, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere le provvidenze invocate. Con vittoria di spese ed onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per il rigetto del ricorso in opposizione, con ogni conseguenza di legge. Il giudice, ritenutane l'opportunità, chiedeva chiarimenti al ctu nominato in fase di A.T.P. rispetto alle contestazioni mosse dalla ricorrente;
in particolare, chiedeva di chiarire i motivi dell'inserimento della patologia cardiaca in classe II NYHA invece che in III come da certificazione medica e di valutare la eventuale nuova documentazione medica depositata in atti. Acquisiti chiarimenti del CTU, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è infondata e va, pertanto, respinta per le ragioni che seguono In rito, parte resistente non sollevava eccezioni preliminari.
Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., sia nella relazione scritta in fase di ATP che nei successivi chiarimenti resi nel corso del presente giudizio, ha concluso nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante è inidoneo a determinare le condizioni legittimanti il diritto invocato. Il ctu, nel rendere i chiarimenti richiesti, ha precisato di aver valutato attentamente tutta la documentazione sanitaria presente nel fascicolo telematico e quella depositata nella successiva della fase di opposizione, e ha precisato: “Tra le principali patologie di cui è affetta la ricorrente, la “psicosi ossessiva non trattata farmacologicamente” è quella che merita maggiore attenzione. Al libero colloquio in corso di accesso peritale del giorno 20-12-2023, avvenuto in presenza della figlia , la ricorrente Persona_1 Pt_2
[...] è apparsa sufficientemente orientata, vigile con tono dell'umore orientato verso il polo depressivo.
[...] Era consapevole del motivo della visita peritale. Seppure appariva inizialmente timida , ha fornito comunque notizie congrue in merito al suo stato di salute con particolare riferimento ai comportamenti ripetitivi per il lavaggio delle mani. Ha riferito il modo di come trascorre la giornata dedicandosi alla cura del proprio giardino e agli animali domestici. Il tutto confermato dalla figlia presente alle operazioni peritali. Per quanto concerne la patologia cardiaca, seppure per mero errore abbia valutato la II classe NYHA invece della III NYHA (come da certificazione del 07-12-2023 ), si precisa al Giudicante che una cardiopatia in III classe NYHA non dà diritto ad una concessione di indennità di accompagnamento. In merito alla valutazione della difficoltà deambulatoria, la signora Parte_1 deambula autonomamente, seppure a piccoli passi, senza necessità di far ricorso ad ausili e/o assistenza di terze persone. I passaggi posturali avvengono in autonomia senza ricerca di appoggio. Se la ricorrente avesse avuto difficoltà nella deambulazione autonoma e nei passaggi posturali, necessitante assistenza da parte di terzi, non si sarebbe potuta occupare della cura del giardino e degli animali domestici come dichiarato dalla stessa e confermato dalla figlia.”. Per tali considerazioni, il ctu ha ritenuto di non discostarsi da quanto affermato nella precedente relazione confermando il giudizio della CML del 24.01.2023 per cui la ricorrente è stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e portatore di handicap comma 1 art. 3.
La conclusione è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale meritevole di totale adesione, anche in considerazione della valutazione globale dell'invalidità. Si rileva inoltre che “se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (Cass. Sez. n. 4254 del 20/02/2009)”. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va respinta. CP Le spese di lite possono essere compensate e quelle di CTU vanno poste a carico dell' in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P. Q. M.
1) Rigetta il ricorso in opposizione avverso l'ATP.
2) Compensa le spese di lite. CP
3) Pone le spese della CTU a carico di che liquida in come da separato decreto.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del Lavoro Cristina Giusti
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