Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/1988, n. 1708
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Sentenza 17 febbraio 1988

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In tema di rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto, ove ad un dipendente - che, ai sensi della legge 1 febbraio 1978 n. 30, sia inquadrato nella medesima qualifica (nella specie conducente di linea, settimo livello) spettante ad altri lavoratori rispetto ai quali egli aveva prima goduto di un inquadramento e di un trattamento economico superiori - sia attribuita ai soli fini economici una qualifica, secondo le tabelle della detta legge del 1978, superiore a quella spettantegli, il compenso corrispondente al superiore inquadramento attribuito ai soli fini economici non è pensionabile ne' come "retribuzione di tabella" ex art. 5, lett. A), della legge 29 ottobre 1971 n. 889, riferendosi tale espressione ad una retribuzione indissolubilmente connessa alla qualifica, ne' come assegno ad personam ai sensi della lettera b) dello stesso art. 5, tale previsione normativa concernendo quegli assegni che, nel trapasso da un regime tabellare ad un altro, hanno lo scopo di evitare un peggioramento della retribuzione del dipendente in sè e per sè considerata: tuttavia detto compenso, avendo la medesima natura degli assegni personali previsti dalla citata lett. B) pur se ad essi non identico, è pur sempre pensionabile ai sensi di tale disposizione, atteso che la lett. F) n. 6 dello stesso articolo non esclude dalla contribuzione e dalla pensionabilità tutti gli assegni che non si identifichino in quelli indicati alla lett. B) ma solo quelli che da essi siano diversi per natura. ( V 7773/86, mass n 449738).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/1988, n. 1708
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1708
    Data del deposito : 17 febbraio 1988

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