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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/11/2025, n. 3745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3745 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8524/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Maria Filomena De Cecco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c. e dall'Avv. CICCONE DANIELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
STIANTI TOMMASO;
Attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
AL CO e RE FA, elettivamente domiciliato presso il loro studio
Convenuto
CONCLUSIONI
per l'attrice: come da precisazioni svolte all'udienza del 3.7.2025, ovvero: in tesi come da istanza del
1.7.2025; in subordine, ferma la riserva di appello già formulata, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 2.7.2024 ed all'udienza del 4.7.2024, con condanna della controparte alle spese di CTU integrativa del 17.6.2025, unitamente alle spese e alle competenze di causa, anche relative alla sentenza non definitiva;
per il convenuto: come da comparsa di costituzione e risposta e con vittoria delle spese di lite, ivi comprese le spese tecniche
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 3753/2024 del 29.11.2024, non definitiva nonostante l'erronea indicazione, dopo il
P.Q.M.
, della frase “il Tribunale, definitivamente decidendo”, da ascriversi a mero errore materiale come risulta dalla espressa remissione della causa in istruttoria disposta anche al termine del predetto dispositivo, questo Giudice ha così provveduto sulle domande rispettivamente proposte dalle parti:
“RIGETTA la domanda ex art. 948 c.c. proposta da avente ad oggetto Parte_1
l'accertamento della sua piena proprietà della striscia di giardino posta tra il resede di proprietà del convenuto, l'inizio del loggiato/porticato, la scala esterna di proprietà del convenuto e la rete metallica con telo verde che delimita tale striscia rispetto al giardino dell'attrice, sita nel Comune di
Firenze, Via Chiarugi n. 13;
DICHIARA acquistata per usucapione ex art. 1159 c.c. in favore di la Controparte_1 proprietà esclusiva della striscia di giardino di cui sopra;
RIGETTA la domanda riconvenzionale ex art. 1159 c.c. svolta dal convenuto in relazione alla porzione del loggiato/portico antistante alla cantina di sua proprietà;
DICHIARA tale porzione del loggiato/portico di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 n. 1
c.c. e, per l'effetto,
ORDINA a di rimuovere il cannicciato ed ogni altro ostacolo presente Controparte_1 nella predetta porzione del loggiato/portico, assegnando a tal fine termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
RIGETTA le domande svolte da per l'accertamento della sussistenza Parte_1 delle servitù di passaggio pedonale e di luce, aria o veduta meglio descritte ai paragrafi 12 e 13 della parte motiva;
DICHIARA l'inesistenza della servitù avente ad oggetto il passaggio della conduttura idrica che parte dal balcone dell'appartamento di proprietà di e sfocia nel Controparte_1 loggiato/portico e per l'effetto;
RIGETTA la domanda riconvenzionale svolta da per detta servitù e lo Controparte_1
CONDANNA a rimuovere la predetta conduttura idrica, assegnando a tal fine termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
RIGETTA la domanda risarcitoria svolta da;
Parte_1
pagina 2 di 4 DICHIARA inammissibili le domande svolte da in via subordinata di Parte_1 merito in sede di precisazione delle conclusioni;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza in pari data.”.
2. Con separata ordinanza emessa in pari data il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo al fine di provvedere al frazionamento ed all'identificazione catastale della striscia di giardino posta tra il resede di proprietà del convenuto, l'inizio del loggiato/porticato, la scala esterna di proprietà del convenuto e la rete metallica con telo verde che delimita tale striscia rispetto al giardino dell'attrice, sita nel
Comune di Firenze, Via Chiarugi n. 13.
3. Si è quindi svolta la disposta integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, nell'ambito della quale è stato eseguito il predetto frazionamento, previa soppressione dell'originaria particella 109, sub 2, graffata alla particella 883.
4. Terminate le operazioni peritali, all'udienza del 3.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, con successivo scambio tra le parti delle memorie conclusionali e di replica.
5. Preliminarmente, non sono meritevoli di accoglimento le richieste svolte da parte attrice aventi ad oggetto la richiesta la convocazione del CTU a chiarimenti ed un eventuale ulteriore sopralluogo sui luoghi di causa, che devono quindi essere rigettate, tenuto conto che la consulenza risulta chiara, precisa ed esauriente e che la stessa ha esaurientemente risposto alle osservazioni del
CTP dell'attrice riproposte da quest'ultima in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale.
6. Tanto premesso, a fronte dell'accoglimento della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c. della striscia di giardino sopra meglio descritta, ai sensi dell'art. 2651 c.c. deve essere pronunciato l'ordine al Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Firenze di trascrivere la sentenza non definitiva n. 3753/2024 pronunciata nel presente procedimento in data 29.11.2024 e la presente sentenza su tale striscia di giardino usucapita dal convenuto ed attualmente rappresentata, a seguito del predetto frazionamento, al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze nel foglio di mappa
106, particella 883, subalterno 501, cat. F/1, superficie catastale 5 mq., Via Vincenzo Chiarugi n. 13, piano S1.
7. Per quanto riguarda infine le spese processuali del presente giudizio, comprese quelle per i
CCTTPP e per la mediazione, le stesse devono essere compensate tra le parti, stante l'esito della lite, che vede entrambe le parti soccombenti, e la complessità della vicenda, caratterizzata da titoli di pagina 3 di 4 provenienza in parte in contraddizione tra loro ed in ogni caso di difficile interpretazione. Le spese di
CTU -comprese quelle relative all'integrazione svolta a seguito della rimessione sul ruolo della presente causa e per l'ausiliario la cui nomina è stata autorizzata con ordinanza del 28.3.2025-, già liquidate, devono invece essere poste definitivamente a carico dell'attrice per il 50% e del convenuto per il restante 50%, stante la parziale soccombenza di entrambe le parti e tenuto conto del fatto che la consulenza si è resa necessaria nell'interesse di entrambe.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
ORDINA al Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Firenze la trascrizione della sentenza non definitiva n. 3753/2024 depositata in data 29.11.2025 nel presente procedimento e della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c., con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo, sulla striscia di giardino acquistata per usucapione dal convenuto attualmente Controparte_1
rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze nel foglio di mappa 106, particella 883, subalterno 501, cat. F/1, superficie catastale 5 mq., Via Vincenzo Chiarugi n. 13, piano S1;
DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite, ad accezione di quelle di CTU che PONE per il
50% a definitivo carico dell'attrice e per il restante 50% a definitivo carico del convenuto.
Firenze, 21 novembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Maria Filomena De Cecco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c. e dall'Avv. CICCONE DANIELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
STIANTI TOMMASO;
Attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
AL CO e RE FA, elettivamente domiciliato presso il loro studio
Convenuto
CONCLUSIONI
per l'attrice: come da precisazioni svolte all'udienza del 3.7.2025, ovvero: in tesi come da istanza del
1.7.2025; in subordine, ferma la riserva di appello già formulata, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 2.7.2024 ed all'udienza del 4.7.2024, con condanna della controparte alle spese di CTU integrativa del 17.6.2025, unitamente alle spese e alle competenze di causa, anche relative alla sentenza non definitiva;
per il convenuto: come da comparsa di costituzione e risposta e con vittoria delle spese di lite, ivi comprese le spese tecniche
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 3753/2024 del 29.11.2024, non definitiva nonostante l'erronea indicazione, dopo il
P.Q.M.
, della frase “il Tribunale, definitivamente decidendo”, da ascriversi a mero errore materiale come risulta dalla espressa remissione della causa in istruttoria disposta anche al termine del predetto dispositivo, questo Giudice ha così provveduto sulle domande rispettivamente proposte dalle parti:
“RIGETTA la domanda ex art. 948 c.c. proposta da avente ad oggetto Parte_1
l'accertamento della sua piena proprietà della striscia di giardino posta tra il resede di proprietà del convenuto, l'inizio del loggiato/porticato, la scala esterna di proprietà del convenuto e la rete metallica con telo verde che delimita tale striscia rispetto al giardino dell'attrice, sita nel Comune di
Firenze, Via Chiarugi n. 13;
DICHIARA acquistata per usucapione ex art. 1159 c.c. in favore di la Controparte_1 proprietà esclusiva della striscia di giardino di cui sopra;
RIGETTA la domanda riconvenzionale ex art. 1159 c.c. svolta dal convenuto in relazione alla porzione del loggiato/portico antistante alla cantina di sua proprietà;
DICHIARA tale porzione del loggiato/portico di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 n. 1
c.c. e, per l'effetto,
ORDINA a di rimuovere il cannicciato ed ogni altro ostacolo presente Controparte_1 nella predetta porzione del loggiato/portico, assegnando a tal fine termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
RIGETTA le domande svolte da per l'accertamento della sussistenza Parte_1 delle servitù di passaggio pedonale e di luce, aria o veduta meglio descritte ai paragrafi 12 e 13 della parte motiva;
DICHIARA l'inesistenza della servitù avente ad oggetto il passaggio della conduttura idrica che parte dal balcone dell'appartamento di proprietà di e sfocia nel Controparte_1 loggiato/portico e per l'effetto;
RIGETTA la domanda riconvenzionale svolta da per detta servitù e lo Controparte_1
CONDANNA a rimuovere la predetta conduttura idrica, assegnando a tal fine termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
RIGETTA la domanda risarcitoria svolta da;
Parte_1
pagina 2 di 4 DICHIARA inammissibili le domande svolte da in via subordinata di Parte_1 merito in sede di precisazione delle conclusioni;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza in pari data.”.
2. Con separata ordinanza emessa in pari data il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo al fine di provvedere al frazionamento ed all'identificazione catastale della striscia di giardino posta tra il resede di proprietà del convenuto, l'inizio del loggiato/porticato, la scala esterna di proprietà del convenuto e la rete metallica con telo verde che delimita tale striscia rispetto al giardino dell'attrice, sita nel
Comune di Firenze, Via Chiarugi n. 13.
3. Si è quindi svolta la disposta integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, nell'ambito della quale è stato eseguito il predetto frazionamento, previa soppressione dell'originaria particella 109, sub 2, graffata alla particella 883.
4. Terminate le operazioni peritali, all'udienza del 3.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, con successivo scambio tra le parti delle memorie conclusionali e di replica.
5. Preliminarmente, non sono meritevoli di accoglimento le richieste svolte da parte attrice aventi ad oggetto la richiesta la convocazione del CTU a chiarimenti ed un eventuale ulteriore sopralluogo sui luoghi di causa, che devono quindi essere rigettate, tenuto conto che la consulenza risulta chiara, precisa ed esauriente e che la stessa ha esaurientemente risposto alle osservazioni del
CTP dell'attrice riproposte da quest'ultima in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale.
6. Tanto premesso, a fronte dell'accoglimento della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c. della striscia di giardino sopra meglio descritta, ai sensi dell'art. 2651 c.c. deve essere pronunciato l'ordine al Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Firenze di trascrivere la sentenza non definitiva n. 3753/2024 pronunciata nel presente procedimento in data 29.11.2024 e la presente sentenza su tale striscia di giardino usucapita dal convenuto ed attualmente rappresentata, a seguito del predetto frazionamento, al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze nel foglio di mappa
106, particella 883, subalterno 501, cat. F/1, superficie catastale 5 mq., Via Vincenzo Chiarugi n. 13, piano S1.
7. Per quanto riguarda infine le spese processuali del presente giudizio, comprese quelle per i
CCTTPP e per la mediazione, le stesse devono essere compensate tra le parti, stante l'esito della lite, che vede entrambe le parti soccombenti, e la complessità della vicenda, caratterizzata da titoli di pagina 3 di 4 provenienza in parte in contraddizione tra loro ed in ogni caso di difficile interpretazione. Le spese di
CTU -comprese quelle relative all'integrazione svolta a seguito della rimessione sul ruolo della presente causa e per l'ausiliario la cui nomina è stata autorizzata con ordinanza del 28.3.2025-, già liquidate, devono invece essere poste definitivamente a carico dell'attrice per il 50% e del convenuto per il restante 50%, stante la parziale soccombenza di entrambe le parti e tenuto conto del fatto che la consulenza si è resa necessaria nell'interesse di entrambe.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
ORDINA al Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Firenze la trascrizione della sentenza non definitiva n. 3753/2024 depositata in data 29.11.2025 nel presente procedimento e della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c., con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo, sulla striscia di giardino acquistata per usucapione dal convenuto attualmente Controparte_1
rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze nel foglio di mappa 106, particella 883, subalterno 501, cat. F/1, superficie catastale 5 mq., Via Vincenzo Chiarugi n. 13, piano S1;
DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite, ad accezione di quelle di CTU che PONE per il
50% a definitivo carico dell'attrice e per il restante 50% a definitivo carico del convenuto.
Firenze, 21 novembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
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