Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 15520/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15520/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G. 3737/2023)
TRA
, n. il 05/10/1948 a Casavatore (NA), Parte_1 [...]
, n. il 26/09/1959 a Casavatore (NA), , Parte_2 Parte_3
n. il 23/07/1950 a Casavatore (NA), , n. il 07/04/1955 a Parte_4
Casavatore (NA), n. il 26/09/1959 a Casavatore Parte_5
(NA), tutti quali eredi del sig. n. il 21/02/1957 a Persona_1
CASAVATORE (NA) e deceduto a FRATTAMAGGIORE (NA) il 04/08/2024, rappresentati e difesi dall'avv. SCHIAVONE SEBASTIANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/12/2023 il de cuius ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire la pensione di inabilità civile e l'indennità di accompagnamento presentando poi ricorso per A.T.P.; che il
C.T.U. nominato in tale procedimento ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario utile solo per la pensione di inabilità civile;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio, a seguito del decesso del ricorrente, si sono costituiti tutti i suoi eredi anche a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal giudicante.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 3737/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre evidenziare come le ragioni di contestazione delle risultanze peritali riguardano solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in quanto parte ricorrente ha contestato solo ed esclusivamente il mancato riconoscimento di tale prestazione. Nel ricorso per A.T.P., infatti, parte ricorrente aveva richiesto l'accertamento anche del requisito utile per la pensione di inabilità civile e, stante il riconoscimento del requisito sanitario per tale
2 prestazione già in sede di A.T.P., deve ritenersi che la parte abbia prestato acquiescenza alle risultanze peritali relative a tale statuizione.
A tal proposito, l'accertamento del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità civile deve ritenersi temporalmente limitato fino al 20.01.2024, giorno antecedente al raggiungimento dell'età pensionabile calcolata in base agli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 d.l. 78/2010 ed all'art. 24 co. 12 d.l. 201/2011.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da psicosi cronica e da diabete mellito tipo 2.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “Esame dello stato mentale: Poco curato nell'aspetto e poco disponibile al colloquio. Evidenti restrizioni nello spettro e nell'intensità delle espressioni emotive, con marcato appiattimento dell'affettività, nettamente ridotta la fluidità e la produttività del pensiero e dell'eloquio. Non riscontrati eventuali deliri in atto. Ridotta ma ancora presente la comprensione verbale dopo ripetizione, con qualche lacuna mnesica recente, non cognitiva, vigile, sufficientemente orientato. Non rilevati all'atto della visita disturbi del comportamento chiaramente evidenti (riferiti).”
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine alla sussistenza del solo requisito sanitario per la pensione di inabilità civile, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto: “Di tali
3 sintomi nel ricorrente non vi è traccia anamnestica ed è stato possibile un parziale riscontro obiettivo per la poca collaborazione dell'interessato.
Sono riscontrabili sintomi negativi quali i deficit comportamentali, come l'abulia, l'alogia, l'anedonia, l'appiattimento dell'affettività e l'asocialità.
[…] E' presente un appiattimento dell'affettività. La documentazione psichiatrica del Servizio Psichiatrico dell'ASL NA 2 Nord Distretto n. 44 di
Afragola conferma l'esistenza del quadro psicotico e delle manifestazioni correlate con sussistenza, già alla data della domanda ammnistrativa.
Anche la terapia (antipsicotica con antipsicotici tipici ed atipici) depone chiaramente per un quadro psicotico e non semplicemente ansioso sia pure a carattere nevrotico associato ad una componente depressiva. Il quadro descritto, per l'età del ricorrente e per la sua naturale involuzione
è da considerarsi di tipo “residuale da innesto” con tendenza all'affievolimento delle manifestazioni ed evoluzione verso una degenerazione cerebrale, anche su base vascolare arteriosclerotica con espressività ancora incompleta, caratterizzata da alternanza delle fasi cliniche. Infatti, nella valutazione geriatrica del 15.03.2022 vengono riportati valori di ADL di 3/6 e di MMSE di 15/30 confermando il quadro clinico, non deponendo per una perdita di autonomia. E' immesso, con fine riabilitativo e per presumibile carenza familiare (l'Amministratore di
Sostegno non è un familiare) in residenza assistenziale (RSA) per un periodo di un anno. Accanto alle patologie menzionate è da considerare un diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali e insulina in incostante controllo metabolico per il periodico (riferito) rifiuto di assumere correttamente la terapia e del rispetto dietetico”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
4 VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Il C.T.U. ha confermato le proprie valutazioni anche in se di integrazione della perizia disposta nel procedimento di opposizione in quanto ha evidenziato: “Il quadro patologico, per l'età del ricorrente e per la sua naturale involuzione era da considerarsi di tipo “residuale da innesto” con tendenza all'affievolimento delle manifestazioni ed evoluzione verso una degenerazione cerebrale, anche su base vascolare arteriosclerotica con espressività ancora incompleta, caratterizzata da alternanza delle fasi cliniche. Infatti, nella valutazione geriatrica del 15.03.2022 viene riportato collaborante, discretamente orientato nel tempo e nello spazio e nella persona, deficit cognitivo moderato parametri che insieme ai valori di ADL di 3/6 e di MMSE di 15/30 non deponevano per una perdita di autonomia.
In opposizione viene posto l'accento sul valore del test ADL. Le ADL
(attività di vita quotidiana) costituiscono le "cose che normalmente facciamo... come nutrirci, lavarci, vestirci, curarci, lavorare, svolgere le faccende domestiche e rilassarci” e una valutazione di 3/6, non è assolutamente da configurare i requisiti medico-legali per l'accompagnamento. Al riguardo occorre dire che, pur riconoscendo la validità dei test, risentono di un fattore non eliminabile di discrezionalità sia dell'esaminatore sia della persona nella risposta. Quelli cognitivi sono influenzati dal livello culturale, dal grado di collaborazione, dall'emotività, dal modo di porsi del valutatore: infatti, non hanno carattere di oggettività ma di soggettività. E' da escludere, pertanto, un criterio valutativo orientato a riconoscere o negare il diritto all' indennità di accompagnamento sulla base della sola applicazione di scale di valutazione che costituiscono un ausilio ma non surrogano il procedimento clinico che deve essere in grado di identificare la diagnosi e la gravità della compromissione funzionale. Necessita, altresì, ricordare che il valore riportato nella relazione geriatrica è assoluto, nel senso che è privo degli item, il che ha impedito (in occasione della consulenza) il risconto oggettivo di quelli carenti: non si tratta di aspetti formali ma sostanziali.
Da ultimo, a titolo puramente esemplificativo, si riporta l'attuale
5 orientamento interpretativo: ADL 0 su 6: grave compromissione dello stato clinico ADL da 3 a 1: media compromissione dello stato clinico ADL da 4 a 6: lieve/nessuna compromissione dello stato clinico. Il valore del
MMSE, anche questo in assenza più che indispensabile degli item, lascia ritenere un dato condizionato dalla patologia di base e, comunque, non esprimibile nelle funzioni ritenute carenti, necessarie per una eventuale correlazione all'accompagnamento. La relazione psichiatrica conferma l'esistenza del quadro psicotico e delle manifestazioni correlate con loro sussistenza, già alla data della domanda ammnistrativa. Quanto alla terapia è da osservare che era monomolecolare (molto difficilmente le psicosi gravi vengono controllate con un'unica molecola) costituita solo da clotiapina alla dose di dieci gocce x 3 che il defunto non doveva assumere autonomamente in quanto immesso (dalla ASL di residenza già dal
26.10.2022) in una residenza sanitaria assistita dotata per requisiti nomativi di personale medico e infermieristico. Quanto alla relazione della
RSA del 21.02.2024 esprime una difficoltà di gestione per le caratteristiche della struttura, comprensibile dal momento che “Villa
Rachele di Caivano”, nota allo scrivente, è una struttura socio- sanitaria per l'assistenza alla persona e non certo psichiatrica aperta (SIR). All'atto della visita di ctu non furono riscontrati deliri, presentava qualche lacuna mnesica recente, ma non cognitiva, era vigile e sufficientemente orientato, né furono riscontrati significativi disturbi del comportamento.
Ultimo motivo addotto in opposizione concerne la nomina di
Amministratore di sostegno, istituto che nella valutazione medico legale
(quella giuridica è del Magistrato) viene ritenuta di livello inferiore, possibile anche in presenza di autonomie ridotte e non necessariamente abolite e ben al di sotto dell'interdizione e/o dell'inabilitazione, né tra i requisiti per fondare il ricorso è richiesto l'accompagnamento. Alla visita di ctu non fu riscontrata un'incapacità di intendere e/o di volere. Per tali motivi si conferma il giudizio espresso”.
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo
6 stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale. Le stesse considerazioni riguardano anche le osservazioni depositate da parte ricorrente il 23.4.2025, pur prescindendo dalla loro tardività.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
Per tali ragioni, il ricorso in opposizione deve essere integralmente rigettato e, pertanto, si impone altresì la necessità di omologare anche la sussistenza del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità civile in quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa. Il che si desume da altra recente pronuncia della Suprema Corte (Cass.
3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso
7 l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1,
(convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
8 Le spese di entrambe le fasi (cfr. Cass. 10510/2019), possono essere compensate in ragione del riconoscimento del requisito sanitario solo di una delle prestazioni richieste e, quindi, in ragione dell'accoglimento parziale della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Per_1 non aveva il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'indennità di accompagnamento;
2. dichiara che aveva il requisito sanitario per il Persona_1 riconoscimento della pensione di inabilità civile dalla domanda amministrativa del 17.1.2022 e fino al 20.1.2024, giorno antecedente al raggiungimento dell'età pensionabile;
3. compensa le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 20/05/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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