Articolo 233 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 232Articolo 234
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 233.
(Punzonatura d'ufficio del numero di telaio)
1. Nel caso di irregolarita' o di mancanza del numero originale del telaio, di cui all'articolo 74, comma 3, del codice, viene riprodotto con appositi punzoni, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque punte recante nell'interno la sigla della provincia ((di appartenenza dell'ufficio stesso)) ) , seguendo i criteri indicati nell'appendice VII del presente regolamento.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996