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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3158/2024 tra:
a socio unico Parte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Calafiore del
Foro di Fermo nonché elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo digitale di posta elettronica come indicato in atti parte opponente
e
Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Ottavio Tosco e Carlo
Audifredi Boetti Villanis entrambi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato Carlo Audifredi Boetti Villanis sito in
Torino alla via Perrone n. 14 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di licenza di proprietà intellettuale;
giudicato in primo grado;
riforma in appello;
domanda di restituzione somme.
1
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino adito, contrariis rejectis, In via preliminare: sospendere si opus il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio civile rubricato al n. 22648/2023 R.G. dell'intestato Tribunale di Torino ed assegnato al Giudice Dott. Alberto La Manna con prima udienza fissata al 20/05/2024, per tutte le causali esposte in narrativa. Il tutto con ogni ulteriore provvedimento di legge e/o di ragione;
Nel merito: accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o nullo e/o inefficace e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 7137/2023, n. 19376/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Torino in data 04/12/2023 e notificato in data 10/01/2024 su ricorso della società Controparte_1 perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare infondata e respingere la pretesa di cui al ricorso che l'ha provocato anche perché emesso per somme non dovute, per tutte le ragioni compiutamente esposte in narrativa. In ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla società a socio unico all'odierna società Parte_1 convenuta opposta per i titoli e le causali per cui è causa. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
Parte opposta Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, disattesa ogni avversa domanda, eccezione deduzione, In via preliminare:
− concedere ai sensi dell'art 648 cpc, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 7137/2023, RG 19376/2023;
− rigettare l'istanza di sospensione ex adverso proposta Nel merito:
2 − confermare il decreto ingiuntivo n. 7137/2023, RG 19376/2023; in ogni caso, condannare la Parte_1 al pagamento, in favore della della somma Controparte_1 di Euro 103.799,44, oltre interessi di legge;
− con vittoria di spese di lite Ammettersi la documentazione prodotta in corso di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 7137/2023
(R.G. n. 19376/2023) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'opponente il Parte_1 pagamento della somma di € 103.799,44 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta CP_1
[...]
La parte opposta ha dedotto nel Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) in data 18.8.2022 il Tribunale di Fermo ha emesso e pubblicato la sentenza n. 480/2022 (R.G. 100207/2013) con cui, tra l'altro, ha così statuito:
“Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
3 1) In accoglimento della domanda attorea dichiara risolto il contratto di licenza di proprietà intellettuale del 19.10.2010 e per l'effetto condanna la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., società
[...] incorporante per fusione per incorporazione CP_2
a corrispondere all'attrice a titolo di
[...] risarcimento danno la somma di € 80.000,00 oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., società incorporante per fusione per incorporazione a Controparte_2 rimborsare a parte attrice le spese processuali che si liquidano ex D.M.55/14 e succ. modif. secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 e €
260.000,00), in complessivi € 13.430,00 per competenze, oltre spese generali al 15,00%, IVA e CAP come per legge, nonché al rimborso delle spese vive se sostenute e documentate”;
2) essa ricorrente dopo essere Controparte_1 stata intimata dalla parte resistente Parte_1 di pagare la somma complessiva di € 101.208,44, oltre successive occorrente, ha provveduto al versamento di quanto richiesto;
3) l'odierna parte opposta ha altresì pagato la tassa di registro relativa alla menzionata sentenza per un importo pari ad € 2.541,00;
4) essa ricorrente ha poi proposto Controparte_1 tempestivo gravame, all'esito del quale, in data 25.9.2023, la Corte d'Appello di Ancona ha pronunciato la sentenza n.
1369/2023 che così ha statuito:
“definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1 - in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza, dichiara l'incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente per
4 territorio il Tribunale di Torino con onere di riassunzione nel termine massimo di legge decorrente dalla comunicazione della presente decisione;
2 - condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite liquidate:
(a) per il primo grado in euro 13.400,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge,
(b) per il presente grado di giudizio in euro 9900,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge. Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 19 settembre 2023”;
5) essa ricorrente ha quindi Controparte_1 invitato parte resistente alla Parte_1 restituzione delle somme corrisposte sulla base della sentenza di primo grado, poi riformata, senza tuttavia riscontrare esito alcuno;
6) essa si è comunque riservata di Controparte_1 agire separatamente per ottenere la corresponsione delle spese legali liquidate nella sopra menzionata sentenza della Corte d'Appello d'Ancona per entrambi i gradi di giudizio;
7) l'odierna ricorrente ha quindi Controparte_1 diritto alla restituzione delle somme medio tempore pagate sulla base della sentenza di primo grado pari ad €
101.208,44 ed € 2.591,00, e quindi per un totale di €
103.799,44, oltre interessi;
8) il debitore intimato Parte_1 nonostante i ripetuti solleciti, non ha versato il dovuto.
5
2. I motivi di opposizione.
L'odierna opponente ha promosso Parte_1 la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) infondatezza, inammissibilità e invalidità dell'azione monitoria ex adverso promossa stante la mancata statuizione nella sentenza n. 1369/2023, pubblicata dalla
Corte di Appello di Ancona in data 25.9.2023, e posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, in ordine alla asserita dovuta restituzione delle somme già corrisposte dalla società opposta in favore della società opponente Controparte_1 in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado (v. pagg. 9 e 10 dell'atto di citazione in opposizione);
2) decadenza dalla domanda di restituzione delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado, stante la mancata proposizione della suddetta domanda nell'atto di citazione in appello della società opposta CP_1
e il pagamento della somma precettata in data
[...] successiva alla proposizione del giudizio di appello (v. pagg. 10 e 11 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere respinta.
La parte opponente ha promosso il presente processo invocando il principio di diritto espresso dalla Corte
Suprema di Cassazione - fra l'altro - nell'ordinanza n.
7144/2021 (v. pag. 12 dell'atto di citazione in opposizione).
6 Nella cennata ordinanza la Corte Suprema ha affermato il principio di diritto secondo cui la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione (Cass.,
Sez. 1, ord. n. 7144/2021).
Il motivo è infondato e, pertanto, va respinto.
L'evocazione del cennato principio non è invero pertinente al caso qui trattato.
La decadenza citata opera infatti all'interno del solo procedimento di impugnazione ed esplica pertanto i suoi effetti solamente in quel procedimento e per profili esclusivamente processuali (e non sostanziali).
Dunque, la decadenza ivi citata attiene solo alla possibilità di formulare la domanda restitutoria nel procedimento di impugnazione, ciò che deve avvenire ordinariamente nell'atto di citazione, e solo se l'esecuzione sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione, entro il termine ultimo della precisazione delle conclusioni.
Ove ciò non accada, si decade dalla possibilità di proporre la domanda in quel procedimento di impugnazione.
Si tratta – quindi - di termini di decadenza endoprocessuali.
Tale decadenza non è invece di tipo sostanziale.
E non preclude affatto la possibilità di formulare la domanda restitutoria in separata sede, con proposizione di autonomo giudizio, e quindi anche mediante separato procedimento monitorio.
7 E' infatti principio giurisprudenziale consolidato che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Qualora il giudice d'appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l'omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale (v., per tutte, Cass. Sez. 6 -3, ord. n.
30495/201 e Cass., Sez. 3, ord. n. 24896/2023).
Del tutto legittimo e conforme a legge, nonché al diritto vivente come sopra esposto, è dunque il comportamento dell'odierna parte opposta Controparte_1 la quale ha agito in via monitoria per il recupero delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello.
La domanda di restituzione degli importi riconosciuti nella sentenza di primo grado, poi riformata, e corrisposti in ragione della sua esecutività, può infatti essere alternativamente proposta in appello oppure fatta valere in un giudizio autonomo.
Nel caso in esame la parte opposta Controparte_1 ha optato per la seconda suddetta ipotesi e, pertanto,
l'azione qui delibata è del tutto legittima e ammissibile.
Ciò posto, va ribadito che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il
8 decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c., l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ebbene, il credito qui azionato deve ritenersi certo, in quanto fondato sulla cennata sentenza della Corte di
Appello di Ancona n. 1369/2023, liquido, in quanto determinabile sulla base delle evidenze della predetta sentenza, ed esigibile, poiché la predetta sentenza è provvisoriamente esecutiva.
Invero, il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge in ragione del disposto di cui all'articolo 336 del c.p.c. per il solo fatto dell'avvenuta riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, anche mediante ricorso al procedimento monitorio.
A ciò si aggiunga che va confermato anche in sentenza il rigetto dell'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito del giudizio riassunto R.G.
22648/2023, pendente presso il Tribunale Ordinario di
Torino, non essendovi pregiudizialità giuridica fra i due processi in questione.
La sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 del c.p.c. presuppone infatti che tra due cause, pendenti dinanzi allo stesso giudice o a due giudici diversi, esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, atteso che la ratio dell'istituto in parola è solo quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, non già di ritardare o fermare l'attuazione di sentenze pienamente esecutive (sebbene solo in via provvisoria in attesa della definizione di tutti i gradi di gravame).
9 Il compito di decidere sull'esecutività provvisoria della sentenza spetta invero in via esclusiva al giudice del gravame o al giudice che ha emesso il provvedimento nei modi e nei termini espressamente previsti dal codice di rito (si vedano gli articoli 283, 373, 401 e 407 del c.p.c.).
La domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta con la proposizione del ricorso Controparte_1 monitorio è dunque fondata, e ciò sia perché sono risultati infondati i motivi di opposizione articolati dalla parte opponente, sia in ragione delle seguenti considerazioni:
1) in materia di obbligazioni pecuniarie (anche restitutorie) devono applicarsi i principi probatori di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/2001 secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
2) nel caso in esame la parte opposta CP_1 ha provato la sussistenza delle obbligazioni
[...] azionate, producendo in atti il testo della sentenza della
Corte di Appello di Ancona n. 1369/2023 dalla quale è sorto il diritto alla restituzione di quanto pagato sulla base della sentenza di primo grado oggetto di gravame e riforma;
3) la parte opponente dal canto Parte_1 suo, non ha contestato i fatti costitutivi dedotti dalla controparte (la sussistenza della sentenza e il conseguente obbligo restitutorio), omettendo al contempo di provare fatti estintivi o modificativi del diritto di credito di
10 tipo restitutorio ex adverso azionato;
non ha inoltre addotto motivi idonei a confutare le tesi attoree atteso che i motivi di opposizione sopra delibati sono stati ritenuti infondati.
Alla luce di quanto sopra, deve pertanto ritenersi fondata la domanda di pagamento somme (di tipo restitutorio) avanzata dalla parte opposta con il ricorso monitorio.
A ciò consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la sua declaratoria di esecutività.
5. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
11 Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 2.552,00
b) fase introduttiva → € 1.628,00
c) fase istruttoria → € 5.670,00
d) fase decisionale → € 4.253,00
- per un totale di € 14.103,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 7137/2023 e lo dichiara esecutivo.
2) Condanna la parte opponente Parte_1 alla rifusione, in favore della parte opposta CP_1
delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 per
[...] compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 2 giugno 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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