Articolo 99 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 98Articolo 100
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27 marzo 1963
Art. 99.
Il militare di truppa del Corpo che da' prova di scarso rendimento cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo.
La cessazione dal servizio e' disposta con decreto ministeriale, previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo.
Al militare che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo, a seconda della durata dei servizio.
Dalla data di (cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio continuativo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963