Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 7891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PR), il 20/04/1997, residente in [...]6
16036 AVEGNO [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CAPURRO CHIARA (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(NA), il 21/09/1997, residente in [...]376/7 B 16035
RAPALLO [GE] ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BAVESTRELLO FABRIZIO (C.F. ), che C.F._4
lo rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento della figlia minore,
nata a [...], il [...], avuta nel corso della loro Per_1
relazione sentimentale e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. La figlia minore resta affidata con modalità condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione abitativa presso la madre, Sig.ra sita Parte_1
in Rapallo, via Tito Speri n. 3/24 dove la Sig.ra si è trasferita insieme Pt_1
alla minore in data 31/03/2025 lasciando la casa familiare sita in Rapallo, Per_1
via Privata Sbarbaro n. 14/12
2. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto
2 equilibrato e continuativo nell'interesse della minore nonché a prestarsi una pronta e leale collaborazione al fine di assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggior rilevanza per la medesima - quali quelle riguardanti la loro residenza abituale, la salute, l'educazione e l'istruzione, le attività parascolastiche e sportive - tenuto conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni naturali di 3. Entrambi i genitori si impegnano ed obbligano a Per_1
salvaguardare nella figlia le rispettive figure genitoriali, astenendosi quindi da ogni comportamento che in qualunque modo, anche indiretto, possa screditare l'altra figura genitoriale.
4. Le parti concordano che il padre, nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, ludiche e di riposo della figlia, la terrà con sé secondo le seguenti modalità:
a) a weekend alternati dal venerdì alle ore 18:00 quando andrà a prendere Per_1 presso l'abitazione materna fino alla domenica sera alle 18:30, quando riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Per_1
Si concorda che, finché il Sig. non avrà reperito un'idonea abitazione con Pt_2
uno spazio adeguato a nei weekend di sua spettanza prenderà dal Per_1 Per_1 sabato alle 10:00 e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 22:00
e la riprenderà la domenica mattina alle 10:00 e la riaccompagnerà nell'abitazione materna alle ore 18:30.
b) il lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 21:15 quando il Sig. riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Pt_2 Per_1
c) il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola e fino alle 21:15 circa – con conseguente cena presso il padre - quando la Sig.ra uscita dal lavoro, Pt_1 andrà a prendere presso l'abitazione paterna. Per_1
c) Per quanto concerne le festività civili e religiose si seguirà il criterio dell'alternanza tra i genitori.
d) Il padre e la madre potranno tenere con sé durante il periodo estivo per Per_1
15 giorni anche non consecutivi da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ciascun anno. Inoltre il Sig. e la Sig.ra potranno tenere Pt_2 Pt_1
con sé 2 settimane anche non consecutive durante il periodo invernale da Per_1
concordarsi preventivamente e compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore e le esigenze lavorative delle parti.
3 Il tutto salvo diversi accordi che dovessero essere presi dai genitori, avendo specifico riguardo alle necessità e ai bisogni della figlia e alle esigenze lavorative di ciascuno di essi.
5. Il Sig. dal mese di aprile 2025, corrisponderà alla Sig.ra Parte_2
quale contributo al mantenimento della figlia e sino Parte_1 Per_1
al raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma mensile di euro
450,00 (quattrocentocinquanta/00).
Tale somma, da versarsi entro il giorno 17 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora presso Parte_1
l'Istituto di credito Banca Intesa San Paolo e identificato con il codice IBAN
IT26 H030 6932 1201 0000 0060 890, sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT.
Le parti danno atto che nella quantificazione del predetto importo hanno considerato la reciproca attuale condizione economico-patrimoniale, nonché le spese alloggiative attuali del signor e quelle che egli dovrà sostenere ove Pt_2
dovesse effettivamente reperire altra idonea sistemazione alloggiativa, compatibile con le proprie sostanze economiche.
6. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% a carico di ciascun genitore secondo quanto stabilito nel protocollo della Sezione Famiglia del Tribunale di
Genova del 15/09/2016 che le parti dichiarano di conoscere e di averne ricevuto copia.
Tuttavia i Signori ed concordano fin da ora che Parte_1 Parte_2 verranno divise al 50% le spese relative alla retta della scuola dell'infanzia, eccetto le spese per i pasti, la retta per il centro estivo a cui i genitori concordano di iscrivere nonché le spese relative ad uno sport scelto per la minore. Per_1
7. Le parti concordano che l'assegno unico al nucleo familiare, o analoga misura economica in futuro erogata a sostegno delle famiglie con figli a carico, anche in virtù dei tempi di permanenza della minore presso la madre, verrà percepito e riscosso al 100% dalla Sig.ra con rinuncia da parte del Sig. Parte_1
a pretese a tale titolo e con impegno da parte del Sig. a Parte_2 Pt_2
porre in essere nei termini di legge tutti gli atti necessari, anche ai fini dell'eventuale riquantificazione dello stesso all'esito dell'emissione della sentenza di omologa delle presenti condizioni.
4 8. Le parti dichiarano e si danno atto, fatto salvo quanto previsto nel presente atto, di aver risolto ogni questione economica tra loro, di essere economicamente autosufficienti e quindi di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro in ragione dell'intercorso rapporto sentimentale e a qualsivoglia altro titolo e/o ragione.
9. Le parti si prestano sin d'ora vicendevole consenso e dunque si impegnano non appena richiesti a sottoscrivere apposito modulo di atto di assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento per l'espatrio della minore.
10. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti e con la firma del presente atto i legali dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà ai sensi dell'art. 13 della legge professionale forense.
11. Le parti dichiarano che le condizioni concordate nel presente ricorso avranno efficacia già al momento della sottoscrizione del ricorso introduttivo;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
In Genova, nella camera di consiglio del 9.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
5