Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 29/05/2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7008/2022 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto:
“Riconoscimento del servizio non di ruolo prestato da personale ATA ai fini dell'anzianità di servizio e del correlato trattamento economico integrativo”,
PROMOSSA DA
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio
[...]
Ganci, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura di CP_2
Stato di Catania, nella persona dell'avv. Laura Ranieri;
- Resistente -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/08/2022, adiva questo Parte_1
Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo:
- di aver prestato servizio quale assistente tecnico amministrativo scolastico, profilo collaboratore scolastico, per il , in forza di Controparte_1 plurimi contratti a tempo determinato, dall'anno scolastico 1999/2000 sino all'anno 2017/2018 ed anche successivamente, a decorrere dall'01/09/2018, momento in cui è entrata nell'organico dell'Amministrazione scolastica;
- di aver precedentemente adito questo Tribunale con ricorso depositato il 24/11/2014 ( n. 11336/2014 R.G.) per ivi sentirsi riconosciuta l'anzianità di servizio maturata per gli anni non di ruolo espletati sino all'a.s. 2009/2010;
- che il Tribunale con sentenza n. 480/2020 le riconosceva la chiesta anzianità di servizio e condannava il resistente a corrisponderle le differenze CP_1 retributive, non prescritte, connesse agli scatti di anzianità maturati;
- che la disciplina normativa e collettiva prevista per il personale scolastico a tempo determinato è lesiva del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE giacché non sussistono ragioni obiettive giustificatrici della disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo in riferimento all'anzianità di servizio, la quale costituisce una delle condizioni di impiego del personale ATA;
1
- che le deve essere altresì riconosciuta l'anzianità di servizio per gli anni 2010, 2011 e 2012 in quanto il “blocco” agli scatti di anzianità disposto dal comma 23 dell'art. 9 del D.L. 78/2010, conv. con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 è stato superato dal Decreto Interministeriale (Miur e Mef) n. 3 del 14 gennaio 2011, dal CCNL del 13 marzo 2013 e dal CCNL del 7 agosto 2014;
- che le domande non possono dirsi prescritte in quanto, in riferimento al riconoscimento dell'anzianità di servizio, essendo un “mero fatto giuridico” esso non è suscettibile di prescrizione, mentre, per ciò che attiene alle differenze retributive, le stesse sono riconducibili a una violazione di un principio comunitario che soggiace al più lungo periodo prescrizionale decennale e, in ogni caso, poiché il precedente giudizio concluso il 31/01/2020, avendo un thema decidendum collegato etiologicamente all'oggetto del presente procedimento, ne importa la interruzione (e sospensione) del termine prescrizionale. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento dell'anzianità di servizio per il lavoro espletato dall'anno scolastico 2010/2011 sino all'immissione in ruolo avvenuta l'01/09/2018 e la condanna alla corresponsione delle differenze retributive che quantificava, per gli anni 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in € 1.110,53, oltre interessi dalla data di scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo, ovvero in quella maggiore o minore somma determinata da eventuale CTU.
Con memoria difensiva depositata in data 21/04/2023 si è tempestivamente costituito in giudizio il convenuto, eccependo la prescrizione CP_1 quinquennale del diritto controverso;
la non cumulabilità della pretesa giudiziaria con quanto eventualmente da corrispondere a seguito di ricostruzione della carriera;
l'infondatezza della domanda per l'avvenuto blocco degli scatti di anzianità negli anni 2010, 2011 e 2012 e per l'irriconoscibilità delle supplenze brevi e su organico di fatto ai fini degli scatti di anzianità; nonché la necessaria considerazione globale, ai fini della quantificazione delle differenze retributive, delle indennità di disoccupazione e di ferie non godute riconosciute esclusivamente ai dipendenti non di ruolo.
Contestava, infine, il calcolo effettuato da parte ricorrente in quanto effettuato sulla scorta della retribuzione lorda annuale per un docente con orario completo da 36 ore settimanali.
Istruita la causa mediante l'acquisizione di prove documentali, l'udienza del
29/05/2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c, dal deposito di note scritte e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
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Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
2 Preliminarmente all'analisi del merito della pretesa deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dal costituito. CP_1
Sul punto, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione
“nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per
l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento» (Cass. 24 giugno 2020, n.
12443; Cass. 28 maggio 2020, n. 10219); principio cui si aggiunge, a fini di calcolo delle quote non prescritte, l'ulteriore regola secondo cui «l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti» (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2232)” (Cass. n. 27021/2021). Fatta questa doverosa premessa, si deve dunque considerare l'incidenza che il giudizio R.G. n. 11335/2014, deciso in data 31 gennaio 2020, esplica sul regime prescrizionale dell'odierna domanda.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove
l'apprezzamento della consequenzialità logico-giuridica del diritto stipite, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito” (da ultimo Cass. n. 18967/2024).
Nella fattispecie in esame non può negarsi il nesso eziologico e pregiudiziale intercorrente tra la domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio (e le conseguenti differenze retributive) di quanto espletato sino al termine dell'anno scolastico 2009/2010 e l'odierna domanda afferente a quanto prestato successivamente a tale data (dal 01/09/2010 al 31/08/2018), giacché il fatto giuridico da accertarsi non può che considerarsi in maniera unitaria quale la sommatoria dei vari periodi sicché, in mancanza di coordinamento, si potrebbe incorrere in un contrasto di giudicati in ordine al quantum maturato.
3 Alla luce di quanto sin qui affermato e in considerazione del fatto che la pretesa attorea più risalente è del 13/12/2013, ovvero circa un anno prima del ricorso depositato il 24/11/2014 e che quantomeno dalla conclusione del giudizio collegato con la sentenza depositata il 31/01/2020 (in mancanza di informazioni su una eventuale notifica della sentenza ai fini della data di passaggio in giudicato) sino all'atto di diffida dell'08/03/2022 sono intercorsi circa 2 anni e 2 mesi, non è decorso il quinquennio previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.. Procedendo con la disamina del merito del ricorso, può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza n. 2359/2023 emessa in data 30/05/2023 nel proc. n. 6599/2022 R.G.L. – est. dott. M. Fiorentino).
Ciò posto, va richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 22558 del 7.11.2016, secondo cui “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. Nella parte motiva della citata pronuncia, invero, la Corte di Cassazione ha al riguardo ulteriormente precisato che: “…..il Ministero ricorrente sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - CES, CEEP e UNICE - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo. Che i due piani debbano, invece, essere tenuti distinti emerge già dalla lettura della clausola 1, con la quale il legislatore Eurounitario ha indicato gli obiettivi della direttiva, volta, da un lato a "migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione"; dall'altro a "creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato". L'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato
4 "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono "norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela" (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32). 2.1 - La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico (Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Per_1
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge
o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). 2.2 - Questa Corte ha già affermato che la interpretazione delle norme
5 Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468). Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha richiamato le statuizioni dalla Corte di Lussemburgo per escludere la conformità al diritto Eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al "personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo", senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità. Anche in questa sede il , pur affermando l'esistenza di condizioni CP_1 oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità. Ha insistito, infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, già ritenuti dalla Corte di Giustizia non idonei a giustificare la diversità di trattamento (si rimanda alle sentenze richiamate nella lettera d del punto che precede), nonché sulle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola dell'Accordo quadro, da non confondere, per quanto sopra si è già detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione, in ordine alle quali nulla ha dedotto il ricorrente.....” ”, escludendo nel resto il diritto alla corresponsione degli specifici scatti di anzianità previsti dall'art. 53 l. 312/1980. Sulla base di tali argomentazioni, deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente alla progressione professionale economica in ragione dell'anzianità di servizio, tenendo conto a tal fine degli effettivi periodi di servizio e dunque dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato. A tale riguardo deve precisarsi che la sola anzianità di servizio che può ritenersi equiparabile a quella maturata dal personale di ruolo è l'anzianità di servizio effettiva. Con specifico riferimento alla determinazione delle conseguenti differenze retributive maturate, merita accoglimento anche la domanda volta all'applicazione in favore della ricorrente della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 4.8.2011 in favore del solo personale assunto in ruolo a partire dall'1.9.2010.
6 Al riguardo, il richiamato art. 2 CCNL del 2011 ha accorpato i gradoni da 0-2 a da 3-8 in un unico gradone 0-8, disponendo che: “2 Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.” Ebbene, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, anche l'esclusione del personale precario dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L. del 4.8.2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio all'1.9.2010 si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento del personale assunto con contratto a tempo determinato di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva dell'Unione 1999/70/CE (cfr. sentenza n. 2224/2020 emessa in data 30.6.2020 nel proc. n. 12112/2018, est. dott.ssa P. Mirenda). Una volta statuito, infatti, che la disparità di trattamento economico tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato non è giustificata da ragioni oggettive, ne segue che la valutazione dell'anzianità debba essere fatta secondo la disciplina in vigore man mano che viene maturata. La Corte di Cassazione, avallando la superiore conclusione, ha statuito recentemente (cfr. C. Cass. 2924/2020) che il personale che avesse iniziato a lavorare alle dipendenze del in forza di una successione Controparte_1 di contratti a tempo determinato già iniziati alla data del 1° settembre 2010, come nella specie, conserva il diritto al pagamento dello scatto 3-8 anni e ciò per le seguenti considerazioni: “16. Sulla base delle considerazioni che precedono è, poi, corretta la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del C.C.N.L. del 4/8/2011. Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11 dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente CCNL. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” ed il comma 3, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010 inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento
7 del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato”. Ha quindi evidenziato la Corte di Cassazione che “Quanto all'indicato discrimine temporale la C., immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto del lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”. Venendo al caso in esame, è accertato tramite la documentazione allegata in atti (stato matricolare e buste paga depositate con le note ex art. 127 ter per l'udienza del 25/02/2025) che la ricorrente non si è vista riconosciuta l'indennità di anzianità di cui ai CCNL nel tempo succedutisi nonostante abbia prestato la dedotta attività lavorativa alle dipendenze del convenuto per 4 giorni nell'a.s. 2013/2014; CP_1 per 8 mesi e 11 giorni nell'a.s. 2014/2015; per 8 mesi e 21 giorni nell'a.s. 2015/2016; per 11 mesi e 15 giorni nell'a.s. 2016/2017; per 9 mesi e 17 giorni nell'a.s. 2017/2018. Non colgono nel segno le doglianze del convenuto in ordine CP_1 all'ingiustificato vantaggio che deriverebbe dal riconoscimento delle differenze retributive alla luce di quanto già riconosciuto al personale precario del CP_1 giacché, proprio l'orientamento della Corte di Brescia richiamato, è stato riformato dalla Corte di legittimità statuendo che: “in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione della carriera agli effetti economici, con condanna dell'Amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, senza che da tale importo possano essere detratte le somme già percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione, trattandosi di istituti che caratterizzano il lavoro a
8 tempo determinato e quello a tempo indeterminato in maniera tale da non potere essere comparati” (Cass. n. 38100/2022). Parimenti infondate sono le deduzioni sul “blocco” stipendiale occorso a seguito dell'emanazione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto la stessa disposizione, con l'espresso richiamo alle previsioni dell'art. 8, comma 14, ha ammesso per il personale della scuola una specifica e peculiare “clausola di salvezza”, consistente nella possibilità di recuperare le posizioni stipendiali e gli incrementi economici maturati negli anni 2010, 2011 e 2012 utilizzando le risorse derivanti da eventuali economie di spesa e dai risparmi effettivamente realizzati con l'attuazione delle nuove misure organizzative previste dalla riforma dell'ordinamento scolastico, il che è accaduto per il 2010 con il decreto interministeriale del 14 gennaio 2011, per il 2011 mediante il CCNL del 13 marzo 2013 e per il 2012 con il CCNL del 7 agosto 2014. Per ciò che attiene ai conteggi effettuati da parte ricorrente occorre rilevare che con provvedimento n. 3076 del 22 giugno 2022 (doc. n. 8) l'Amministrazione, in esecuzione della sentenza n. 480/2020 di questo Tribunale, ha correttamente riconosciuto a il raggiungimento dello scaglione di anzianità 3- Parte_1
8 che, quindi, deve essere preso come riferimento per la liquidazione di quanto da corrispondere. Benché le contestazioni del non siano corrispondenti al vero poiché i CP_1 conteggi sono effettivamente rapportati al servizio prestato e non, come eccepito, sulla scorta della retribuzione lorda annuale, parte ricorrente erra – in parte qua - nella quantificazione delle somme dovute (in relazione agli aa.ss 2014/2015 e 2015/2016) poiché la stessa ha svolto servizio per mesi 8 e giorni 11 per l'a.s. 2014/2015 in luogo degli indicati mesi 9 e giorni 11 e per mesi 8 e giorni 21 per l'a.s. 2015/2016 in luogo degli indicati mesi 9 e giorni 21 sicché, applicando i medesimi criteri di calcolo impiegati dalla richiedente, le somme relative a tali anni devono ritenersi ammontanti a € 231,78 (€ 201,76 retr., € 13,94 TFR, € 16,08 13sima mensilità) per il primo e € 242,40 (€ 209,81 retr., € 14,50 TFR, € 18,09 13sima mensilità) per il secondo. Ferma restando la correttezza dei calcoli per i restanti anni. Infine, sulla domanda di compensazione su quanto verrà riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera non vi è luogo a pronunciarsi essendo tale attività non ancora occorsa, da quanto evincibile agli atti, ed altresì in quanto è demandata agli uffici competenti del che dovranno tenere in considerazione quanto già CP_1 giudizialmente accertato.
Stante quanto sopra, in definitiva, va accertato il diritto della parte ricorrente alla progressione professionale economica e alle conseguenti differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio pre ruolo prestato dall'anno scolastico
2010/2011 sino all'anno scolastico 2017/2018, con il riconoscimento della complessiva somma di € 1.057,78, oltre accessori dalla maturazione delle singole rate sino al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
9 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), con la maggiorazione del 10% ex art 4, comma 1 bis, vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente che se ne sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il diritto di alla progressione professionale economica Parte_1 prevista per il personale di ruolo dell'Amministrazione convenuta per il servizio non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 e sino all'anno scolastico 2017/2018; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
alla corresponsione in favore di della Controparte_3 Parte_1 somma di € 1.057,78, oltre interessi come in parte motiva specificati;
condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle CP_1 spese processuali, che si liquidano in € 49,00, quale rimborso del versato contributo unificato, e complessivi € 566,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Così deciso in Catania, in data 29 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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