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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. 988/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione Consigliere
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 386/2023 emessa dal Tribunale di Massa
promossa da
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Giannotti, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Carrara (MS),
Via Aronte, 3, come da procura in atti
APPELLANTE Contro
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sonia Fantoni e Lucia Ferraro ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec dei difensori e e presso Email_1 Email_2
l'Avvocatura comunale in , Piazza 2 Giugno 1, come da Pt_1
procura in atti
APPELLATO
Nonché contro
(P.IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Remorini ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Carrara (MS),
Via Carriona n. 201, come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, in via principale e nel merito, contrariis reiectis, accogliere per tutti i motivi dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Massa, GOT Vincenzo Macera, n.
386/2023, pubblicata il 03/07/2023, di cui all'RG 2208/2018,
Repertorio n. 645/2023 del 03/07/2023, resa ex art. 281 sexies
Cpc, non notificata, come corretta con ordinanza di correzione di errore materiale di sentenza del GOT Dott. Vincenzo Macera del Tribunale di Massa cronologico 6122 del 31/10/2023, RG
2208/2018, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e riproposte nell'atto introduttivo di appello che qui si riportano già modificate nel quantum in ragione delle dovute riduzioni come argomentate, provate e documentate sia nel corso del giudizio di primo grado che nel medesimo atto introduttivo al quinto e sesto motivo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertato l'inadempimento del
, in ordine alle obbligazioni assunte con il Controparte_1
contratto di compravendita immobiliare del 23/12/2009, dichiarare quest'ultimo Ente tenuto a corrispondere tutte le spese sostenute da per tale Parte_2
inadempimento, nonché il risarcimento dei danni da esso determinato e, conseguentemente, condannare il CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento nei
[...]
confronti di della somma Parte_2
complessiva di Euro 72.485,03, oltre interessi e rivalutazione,
o la diversa somma che risulterà dall'espletanda istruttoria, comunque nei limiti di fascia del C.U. versato. Vittoria di competenze e spese di causa”, e conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi il Tribunale e l'intestata Corte. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario 15% per spese generali,
IVA (se dovuta) e CNPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con conseguente:
- ripetizione e rimborso di quanto versato da al CTU di Pt_2
primo grado (Euro 1.470,00, doc. 3); - ripetizione e rimborso di quanto versato da a titolo di Pt_2
registrazione della sentenza di primo grado (Euro 208,75, doc.
4);
- ripetizione e rimborso di quanto versato da a Pt_2 CP_2
per spese legali liquidate nel giudizio di primo grado (Euro
8.434,19, doc. allegato a note scritte prima udienza del
13/03/2024).
Infine, qualora ritenuto, in via istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nell'atto introduttivo e precisamente: A) chiamare a chiarimenti ed integrazione perizia il CTU Geom. (quarto motivo di Persona_1
appello); B) disporre CTU contabile per l'esatta quantificazione del danno da mancato guadagno subito da (sesto motivo Pt_2
di appello)”.
Per l'appellato Controparte_1
“il a mezzo dei sottoscritti procuratori Controparte_1
chiede a codesta Ecc.ma Corte di respingere l'appello ex adverso promosso, con la conferma integrale dell'appellata sentenza”.
Per l'appellata Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
Preliminarmente: dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello così come formulato poiché privo dei requisiti sanciti dall'art. 342 C.p.c. e/o ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Sempre in via preliminare, ma subordinata: dichiarare prescritto il diritto azionato dal e per gli effetti Controparte_1
respingere la domanda proposta dal Controparte_1
Nel merito: respingere il presente gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare l'impugnata sentenza solo e limitatamente alle parti impugnate dalla difesa avversaria, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite del presente grado del giudizio da attribuire in distrazione ex art. 93 C.p.c.
In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- conveniva in giudizio il Parte_2
esponendo: Controparte_1
- di essere un'associazione senza scopo di lucro che svolge attività di assistenza e cura a persone con disabilità;
- di aver acquistato dal Comune di , in forza di regolare Pt_1
contratto in data 23/12/2009, un terreno sito in Carrara (MS), località Anderlino, al fine di edificare sullo stesso un nuovo centro sanitario per lo svolgimento delle proprie attività;
- che una porzione del terreno oggetto della compravendita risultava ingombrata da serre e materiale di proprietà della , che la occupava senza titolo e aveva Parte_3
già ricevuto dal Comune formale intimazione di sgombero;
- che il Comune di si impegnava a liberare direttamente Pt_1
il terreno qualora la non avesse provveduto nel Parte_3
termine di venti giorni da quanto intimato con raccomandata del
18/12/2009;
- che, dopo aver sollecitato a lungo l'intervento del Comune, procedeva con le opere di sgombero del terreno. Pt_2
Pertanto, chiedeva che venisse accertato Parte_2
l'inadempimento del e che quest'ultimo Controparte_1
venisse condannato a corrisponderle la somma di euro 80.777,50 relativa alle spese sostenute da per tale inadempimento e Pt_2
al risarcimento dei danni da esso determinati.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda attorea stante la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'erronea quantificazione delle somme richieste e l'erronea individuazione delle voci di danno.
Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la ravvisando nell'inadempimento di Parte_3
quest'ultima la causa principale delle domande attoree e per questo tenuta a manlevarla in caso di condanna.
Il primo Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo CP_2
che in data 8/5/2019 si costitutiva, contestando le domande
[...]
e le eccezioni formulate dal in quanto Controparte_1
infondate ed eccependo la prescrizione del credito avanzato dallo stesso, trattandosi di un'ipotesi di accertamento di responsabilità extracontrattuale. Inoltre, la spiegava a sua volta CP_2 domanda riconvenzionale nei confronti del con la quale CP_1
richiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti per fatto e colpa dello stesso.
Il Giudice di primo grado istruiva la causa mediante escussione dei testi e, successivamente, rimetteva la causa in istruttoria al fine dell'espletamento di una CTU volta a quantificare “ la spesa necessaria per la rimozione dalla porzione di area di terreno ceduto, che risultava effettivamente occupato dalle serre e di quanto altro posizionato sullo stesso dalla cooperativa, determinando altresì anche gli effettivi tempi tecnici necessari all'esecuzione di quanto sopra”.
Il CTU, Geom. nel computo metrico estimativo allegato Per_1
alla relazione peritale indicava un totale lavori a misura per euro
16.197,43.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica, all'esito dell'istruttoria svolta, con sentenza n. 386/2023, così statuiva:
“RESPINGE la domanda di parte attrice Parte_1
, perché infondata in fatto e diritto.
[...]
RESPINGE la domanda riconvenzionale avanzata dalla terza chiamata nei confronti Controparte_3
del chiamante perché infondata in fatto Controparte_1
e diritto.
CONDANNA parte attrice Parte_1
a rifondere al convenuto ed alla terza Controparte_1
chiamata e spese di lite Controparte_3 che liquida per ciascuna parte in complessivi € 7.052,00 oltre
15% spese forfettarie e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico di parte attrice soccombente le spese di CTU come liquidate”.
Circa i rapporti tra e il il Tribunale osservava Pt_2 CP_1
che il terreno oggetto di causa era stato venduto ad con il Pt_2
solo onere per il Comune di liberarlo dalle serre, e non di provvedere alla sua completa pulizia ed al suo sgombero.
Pertanto, la somma astrattamente dovuta ad sarebbe Pt_2
quella di euro 16.197,43, stimata dal CTU, e non quella maggiore richiesta dall'attrice.
Tuttavia, secondo il Tribunale dalle risultanze delle prove testimoniali era emerso che non era stata a provvedere Pt_2
alla demolizione delle serre, bensì la e tale Parte_3
circostanza non era stata mai contestata da parte attrice.
Circa, invece, i rapporti tra il e la il CP_1 Parte_3
primo Giudice osservava che la convenzione stipulata tra queste due parti in data 8.07.2003 era scaduta il 7/7/2006, e che a partire da tale data la aveva occupato l'area di proprietà Parte_3
comunale senza titolo e il non era più tenuto a garantire CP_1
la ricerca di altra area idonea per le funzioni della . Parte_3
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_2
affidando il gravame ai seguenti motivi:
[...]
2.1- Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si è ritenuto che dalle risultanze testimoniali sarebbe emerso che la Parte_4 avrebbe provveduto alla demolizione delle serre
[...]
insistenti sul terreno oggetto di compravendita.
In particolare, circa le risultanze delle prove testimoniali, le dichiarazioni dei testi e , soci Testimone_1 Testimone_2
lavoratori di sarebbero testimonianze de relato ex parte e, Pt_3
perciò, inutilizzabili.
Il teste , Direttore dei lavori della , Testimone_3 Parte_3
avrebbe risposto: “ricordo che le due serre sono state smontate su iniziativa della , tuttavia non ricordo se si è Parte_3
affidata ad una ditta esterna per la rimozione”, e ancora: “è stata
l' ad incaricare una ditta esterna per la rimozione del Pt_2
materiale di risulta presente nella discarica”.
Ad avviso dell'appellante sarebbe stato provato dalle dichiarazioni degli altri testi escussi, come ad esempio il Dott.
(direttore e il Geom. Testimone_4 Pt_2 Testimone_5
(direttore dei lavori del cantiere per la costruzione del nuovo centro Anffas), che tutte le opere di sgombero e smaltimento sono state commissionate e saldate da Pt_2
Inoltre, anche il teste , titolare _6
dell'omonima ditta, ha confermato di aver svolto i lavori di demolizione delle serre e conseguente sgombero dell'area e di essere stato regolarmente pagato da Pt_2
2.2- Con il secondo motivo l'appellante osserva che risulterebbe provato che la non ha posto in essere alcuna Parte_3
attività relativa allo smontaggio delle due serre, allo smaltimento delle medesime una volta abbattute, ed alla pulizia del sito. Il tutto, non solo non sarebbe stato contestato da parte convenuta ma sarebbe accertato dalle prove Controparte_1
testimoniali e da quanto documentalmente prodotto in giudizio;
infatti, se la avesse effettivamente provveduto allo Parte_3
sgombero dell'area dalle serre nei termini prescritti, non Pt_2
avrebbe avuto motivo di comunicare al di in CP_1 Pt_1
data 14/05/2010 (doc. 6) che “l'area non è ancora stata liberata così come previsto nell'atto di vendita” e che “essendo ormai trascorsi cinque mesi, e non avendo nessuna indicazione di data certa circa i lavori di sgombero che deve fare il Comune, […] siamo ad informare che, a far data dal 24 p.v., inizieremo i lavori di sgombero dell'area”.
2.3- Con il terzo motivo l'appellante censura il capo della decisione con cui il Tribunale ha statuito che “l'odierna parte attrice, che già aveva omesso di riportare nelle fatture i dati necessari per identificare i lavori di demolizione delle serre
(quantità e le qualità dei materiali trasportati, il numero o le ore dei viaggi effettuati per la discarica ecc..), non ha mai contestato specificamente la circostanza che, per ciò solo, potrebbe ritenersi provata ex art. 115 cpc, ma che comunque è stata confermata dai testimoni in corso di istruttoria”.
L'appellante che non è dato comprendere cosa avrebbe dovuto contestare parte attrice, e quale sarebbe la circostanza che secondo il Tribunale sarebbe stata confermata dai testimoni in corso di istruttoria .
allega, infatti, di aver affidato i lavori di demolizione Pt_2
delle serre, sgombero e pulizia dell'area alla TA RN
Scavi e all'Impresa Edile AI OF CO di La Spezia, le quali hanno emesso regolari fatture (doc. 12) per un totale di euro
37.600,00 da essi predisposte .
Pertanto, sarebbe provata l'esecuzione dei lavori svolti
(smontaggio serre: fattura 06/2010; fatture 03/2010 e 04/2010; pulizia area Anderlino con trasposto a discarica materiali di risulta : fattura 10/2010 pulizia area Anderlino e trasposto a discarica materiali di risulta ), nonché l'avvenuto totale saldo delle fatture alla TA AI OF CO che ha emesso le suddette fatture.
Inoltre la fattura n. 39/2012, emessa dalla ditta RN
NC, titolare della omonima ditta, sarebbe stata confermata da quest'ultimo in udienza. Tale teste in particolare avrebbe dichiarato di aver svolto i lavori di demolizione delle serre e conseguente sgombero dell'area e di esser stato regolarmente pagato dal . Pt_2
2.4- Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il primo
Giudice non avrebbe tenuto conto delle contestazioni mosse da parte attrice all'elaborato peritale in sede di note ( del Ctp) alla
CTU.
Ad avviso di sarebbe chiaro l'impegno assunto dal Pt_2
nel contratto di compravendita (art. 7) di Controparte_1
“sgombero del terreno” e di “liberare il terreno”, e non la sola parte occupata dalle serre.
La CTU non avrebbe considerato l'attività di pulizia e disboscamento dell'intero terreno ceduto, ma solo di quella parte su cui effettivamente insistevano le due serre rimosse da Pt_2
Tuttavia, per procedere alla rimozione e allo smaltimento delle due serre, avrebbe necessariamente dovuto pulire e Pt_2
disboscare non solo l'area ove esse insistevano, ma anche l'area circostante.
Per tale motivo parte attrice aveva suggerito al Giudice una nuova rimessione in istruttoria affinché il CTU potesse procedere ad integrare, in tal senso, la perizia.
In ogni caso, la somma liquidata dal Giudice dovrebbe essere maggiorata dell'aliquota IVA prevista, essendo Pt_5
ssociazione
[...] Pt_1
2.5- Con il quinto motivo l'appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha statuito che “dovrà essere rigettata la domanda relativa alla penale per le stesse considerazioni (non avendo parte attrice effettuato i relativi lavori, ndr) e perché i lavori risultano eseguiti nei termini assegnati”.
Ad avviso di parte del ritardo nella presa in consegna del Pt_2
nuovo immobile sarebbe imputabile all'inerzia del CP_1
che non ha adempiuto alla pattuita obbligazione di
[...]
sgombero, propedeutica e necessaria all'inizio dell'attività edificatoria del nuovo centro.
Pertanto, sarebbe corretto richiedere la restituzione di quella parte di penali (3.897, 43 euro) corrisposte da alla Diocesi Pt_2
di in quanto le operazioni di costruzione del Parte_1
nuovo centro di riabilitazione sarebbero potute iniziare solo quando il terreno è stato sgombrato da tutto il materiale su esso insistente. 2.6- Con il sesto motivo l'appellante allega la sussistenza di un nesso causale tra il fatto dannoso e il comportamento del al fine del riconoscimento del risarcimento Controparte_1
del danno da mancato guadagno di Pt_2
Di conseguenza, sulla base di una relazione sottoscritta dal
Direttore Generale di con la relativa documentazione Pt_2
(doc. 14), l'appellante richiede l'importo di euro 30.987,60 a titolo di mancato guadagno per tutti quei nuovi servizi che la nuova struttura avrebbe potuto svolgere nel periodo nel quale il
Comune di si è reso inadempiente. Pt_1
2.7- Con il settimo motivo di appello relativo alle spese processuali, osserva come, dovendo trovare accoglimento CP_4
la domanda risarcitoria mossa nei confronti del CP_1
, verrà meno il principio della soccombenza e la
[...]
conseguente liquidazione delle spese di lite a carico dell'attrice.
3.- Il si costituiva in giudizio, chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza gravata ed assumendo che:
- dalle prove testimoniali espletate sarebbe emerso che lo sgombero delle serre sarebbe stato effettuato dalla e CP_2
non da Pt_2
- circa la quantificazione delle spese necessarie per la rimozione delle serre, non avrebbe prodotto alcun documento a Pt_2
conferma della tipologia dei lavori affidati e quindi non è dato sapere se le Ditte incaricate si siano occupate esclusivamente della rimozione delle serre oppure siano state incaricate di ulteriori lavori connessi con la realizzazione dell'edificio; - circa la penale per i 118 giorni di ritardo cui fa riferimento quest'ultima non avrebbe fornito prova alcuna che il Pt_2
ritardo nella riconsegna alla Diocesi dell'immobile di questa occupato da fosse imputabile al ritardo del Pt_2 CP_1
, che le avrebbe impedito di trasferire l'attività di
[...] Pt_2
nel terreno compravenduto in Anderlino;
- la domanda di pagamento della somma di euro 34.177,50 quale danno da mancato guadagno dovuto al ritardato avviamento delle nuove attività sarebbe prescritta e, comunque, infondata.
4.- Si costituiva in giudizio la Controparte_3
chiedendo in via preliminare di sentir dichiarare inammissibile l'appello per mancanza dei requisiti di cui agli articoli 342 e 348 bis c.p.c..
Nel merito chiedeva di sentir dichiarare prescritto il diritto azionato dal e/o di sentir rigettare la domanda Controparte_1
attorea poiché infondata sia in punto di an che di quantum debeatur.
L'appellata assume che solo una Controparte_3
piccola quota del terreno oggetto del contratto di compravendita tra e il Comune di in data 23.12.2009, era occupata Pt_2 Pt_1
da due serre realizzate e gestite dalla medesima Parte_3
. Deduce che le prove testimoniali assunte nel primo grado
[...]
del giudizio avrebbero provato che la “ha Parte_3
provveduto in autonomia e tempestivamente allo smontaggio delle serre “ ( v. pag. 5 comparsa di cost. in appello CP_2
). Nel terreno in argomento vi sarebbero stati anche materiali abbandonati negli anni dal Controparte_1
L'appellata ha poi sostenuto che le fatture Parte_3
prodotte in atti dall'appellante non sarebbero state confermate in udienza dai testi escussi. Ha pertanto chiesto la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, o in via subordinata dichiararsi prescritto il diritto del e comunque nel merito Controparte_1
il rigetto del presente gravame e la conferma della sentenza impugnata .
5.- All'esito dell'udienza del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione (previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica).
6.- Preliminarmente questo Collegio ritiene l'appello ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. essendo agevolmente evincibili, dal contenuto del relativo atto, gli specifici motivi posti a suo fondamento, le parti della sentenza impugnata di cui si chiede la riforma e le modifiche richieste alla decisione di primo grado.
Inoltre, deve escludersi l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. non sussistendo nel caso di specie i presupposti di cui alla disposizione citata.
Tanto premesso si ritiene l'appello meritevole di parziale accoglimento. 6.1- La Corte ritiene di trattare congiuntamente i primi tre motivi d'impugnazione in quanto tra loro strettamente connessi e relativi all'individuazione della parte che ha effettuato la demolizione delle serre.
6.2- Risulta dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalle risultanze delle prove testimoniali, che sia stata a Parte_2
provvedere alla rimozione delle serre e del materiale ad esse correlato, insistenti sul terreno sito in località Anderlino, . Pt_1
Sul punto si osserva che ha sempre allegato sin dall'atto Pt_2
di citazione in primo grado di aver provveduto ad effettuare autonomamente i lavori di sgombero del terreno oggetto della compravendita dalle serre e quant'altro, a seguito di numerosi solleciti al e all'inerzia dello stesso ( vedasi Controparte_1
le numerose lettere di al del 11.5.2020 doc. 6, del Pt_2 CP_1
23.10.2010 doc. 7, del 3.2. 2011 doc. 8)
Con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio, il ha affermato di aver intimato lo CP_1
sgombero del terreno alla con raccomandata Parte_3
datata 18/12/2009 e di aver poi ricevuto diverse comunicazioni da parte di con le quali quest'ultima comunicava di aver Pt_2
provveduto lei stessa ad effettuare i lavori necessari al fine di poter avviare il cantiere per la costruzione del suo nuovo edificio
(v. pag. 2 e 3 comparsa cost. del in primo Controparte_1
grado).
Il nel giudizio di primo grado ha chiamato Controparte_1
in causa la obbligata a provvedere allo Parte_3
sgombero dell'area, per farsi manlevare da questa. La costituendosi in giudizio dinanzi al Parte_3
Tribunale, ha allegato di essersi attivata per lo sgombero delle due serre nei termini prescritti, “in parte in autonomia (con la collaborazione dei propri soci lavoratori) e in parte con la collaborazione Dell'Anffas di ” (v. pag. 7 Parte_1
comparsa cost. della in primo grado). CP_2
Il Tribunale di Massa sul punto ha ritenuto che non avesse Pt_2
mai contestato che la si era attivata per lo Parte_3
sgombero delle due serre .
Tuttavia, depongono in senso contrario le puntuali allegazioni avvenute sin dall'atto di citazione in primo grado da Pt_2
quanto al fatto che detti lavori erano stati effettuati e saldati dall'attrice, nonché le deduzioni di prova in tal senso effettuate da e da ultimo le contestazioni presenti nella comparsa Pt_2
conclusionale depositata nel giudizio di primo grado da Pt_2
in cui si legge “tutte le opere di sgombero e smaltimento sono state commissionate e saldate da (pag. 15 comparsa Pt_2
conclusionale).
Non si vede cosa potesse fare di più Anffas, anche considerato che la chiamata in causa della era avvenuta Parte_3
successivamente alla costituzione del per Controparte_1
impulso di quest'ultimo e riguardava il rapporto interno tra il e la . CP_1 Parte_3
6.3- Le emergenze probatorie acquisite nel primo grado del giudizio se lette congiuntamente, comprovano che i lavori di sgombero delle due serre in questione e del materiale ivi posizionato dalla cooperativa sia avvenuto su impulso e a spese dell Pt_2
In particolare l'appellante ha prodotto la fattura, confermata in udienza dal teste che l'aveva emessa _6
(fattura presente nel doc. 12) a dimostrazione dell'effettuazione dei lavori di demolizione delle serre, sgombero e pulizia dell'area da parte della medesima TA Controparte_5
, incaricata da
[...] Pt_2
Anche i testi e hanno Testimone_5 Testimone_4
confermato che vista l'inerzia del Comune di , si Pt_2 Pt_1
è occupata di incaricare e pagare le ditte che hanno effettuato i lavori di demolizione delle serre insistenti sul terreno (oggetto di compravendita) e di sgombero dei materiali ivi depositati dalla cooperativa.
In particolare, il teste direttore generale di Testimone_4
rispondendo al capo n. 2) ha confermato di aver “ Parte_2
fatto solleciti più volte sia scritti che attraverso visite personali in Comune al Sindaco, all'assessore competente e al Dirigente
affinché provvedesse ai lavori di Persona_2
sgombero e pulizia del terreno contrattualmente previsti.
In risposta al capo n. 3) ha dichiarato : “ fatti numerosi solleciti mai ho ottenuto riscontro. Preciso che da contratto era specificato che il sarebbe intervenuto nello sgombero CP_1
se non avesse direttamente provveduto su sollecito del Pt_3
. CP_1
Nel testo del contratto di compravendita stipulato tra il CP_1
di e all'art. 7) si fa proprio riferimento all' “ Pt_1 Pt_2 occupazione senza titolo di porzione del terreno oggetto del presente atto da parte della e della Parte_3
esistenza sul terreno di serre e di quanto altro posizionato sullo stesso dalla , alla quale il Comune ha intimato lo Parte_3
sgombero urgente del terreno da persone e cose con lettera raccomandata a.r…del 18.12.2009, riservandosi nel caso la cooperativa non adempisse alla rimozione di quanto richiesto, nei tempi stabiliti nella nota, a liberare direttamente il terreno con rivalsa sulla stessa per le spese che saranno eventualmente sostenute dal “ . Controparte_1
Occorre evidenziare altresì che il teste sul capo Testimone_4
n. 4 di deduzione dell (“Vero che per poter aprire Pt_2
efficacemente il cantiere e iniziare le opere edili era necessario procedere alla rimozione delle serre presenti sul sito ed alla pulizia dei luoghi da vari materiali di ingombro”) ha risposto: “È vero. I lavori edili di costruzione non sarebbero assolutamente iniziati senza lo sgombero del terreno dalle serre presenti e dai materiali di risulta e ingombro”.
Il medesimo teste rispondendo sul capo n. 6 (“Vero che i Tes_4
lavori di rimozione serre e sgombero terreno sono, che presentavano anche materiali semisommersi di proprietà del stati eseguiti solo ed esclusivamente da ditte Controparte_1
incaricate da ed hanno riguardato esclusivamente la Pt_2
rimozione serre e la pulizia e sgombero del terreno prima occupato dalla ”) ha risposto: “È vero. I lavori Parte_3
sono stati fatti esclusivamente da regolarmente pagati a Pt_2
fronte di fattura delle ditte esecutrici. I lavori sono consistiti: a) smontaggio serre e stoccaggio materiale nell'area adiacente;
b) smaltimento come rifiuto speciale del materiale lì rinvenuto, rifiuti cimiteriali (cioè corone di fiori); c) smaltimento di rifiuti ordinari (come da foto che mi si rammostrano), stoccaggio di pietre in grande quantità (pietre di marciapiedi) nel terreno adiacente”.
Infine, in risposta ai capi 8 e 10 Il teste a confermato che Tes_4
le fatture di cui al doc. n. 12 sono state completamente onorate e corrispondono a quanto effettivamente svolto per l'attività di rimozione serre e sgombero del terreno da materiali di risulta e che dopo l'esecuzione dei lavori ha avuto numerosi incontri col
Sindaco e i competenti Uffici del Comune ove gli era CP_1
stato promesso il pagamento di quanto speso da per dette Pt_2
opere.
Analogamente, il teste , direttore dei lavori del Testimone_5
cantiere per la costruzione del nuovo centro dopo aver Pt_2
dettagliatamente descritto lo stato del terreno su cui si trovavano le serre, ha confermato che i lavori di rimozione delle serre e sgombero del terreno sono stati eseguiti solo ed esclusivamente da ditte incaricate da ed hanno riguardato la rimozione Pt_2
serre e la pulizia e sgombero del terreno prima occupato dalla
. Parte_3
Tali precise e circostanziate dichiarazioni testimoniali sono tutte convergenti, e corroborate dalle produzioni documentali in atti, quali le lettere dell e la fattura - l'unica confermata in Pt_2
udienza dalla persona che l'ha emessa, , _6
titolare dell'omonima ditta, il quale ha risposto affermativamente, per quanto lo riguardava, circa il capo n. 8 ( deduzione di prova Anffas Vero che “le fatture che si rammostrano (doc. 12) sono state completamente onorate e corrispondono a quanto effettivamente svolto per l'attività di rimozione serre e pulizia/sgombero del terreno da materiali di risulta”.
Tale fattura n.39/12 emessa dalla TA RN NC, in atti, è stata anche tenuta in considerazione dal CTU nella sua relazione peritale ai fini della sua risposta al quesito postogli in primo grado ( v. pag. 5, ultimo paragrafo, relazione Ctu Geom.
. Persona_1
6.4- Per contro, le deposizioni dei testi della terza chiamata in primo grado non si ritengono rilevanti poiché non consentono di chiarire con certezza chi ha effettuato lo sgombero delle serre e dei materiali ad esse correlati, dal terreno oggetto di compravendita.
In particolare, la testimonianza di socio Testimone_1
lavoratore della non apporta elementi probatori CP_2
certi, in quanto risulta generica e riferita ad attività a cui egli non ha partecipato personalmente.
Infatti, in risposta al capo n. 6 della memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c. della (“Vero che La Cooperativa, Parte_3
dopo aver ricevuto l'intimazione di sgombero da parte dell'amministrazione, si attivava per lo sgombero delle due serre e vi ottemperava nei termini prescritti”) il teste ha Tes_1
dichiarato: “È vero, a quanto so abbiamo provveduto a smontare le serre;
non ho partecipato personalmente ma a quanto so la direzione dei lavori ha provveduto ad effettuare quanto richiesto; A.D.R. Nulla so circa il luogo in cui sono state collocate le serre smontate…”.
La teste socia lavoratrice della ha Testimone_2 CP_2
così risposto al medesimo capo n. 6: “Sì è vero due serre smontate nel termine dalla . La terza è rimasta nel CP_2
terreno di proprietà del Comune di ”. Pt_1
Tale testimonianza è smentita dalle risultanze della CTU svolta dal geom. nel corso del giudizio di primo grado, secondo Per_1
cui “i lavori di sgombero delle serre, come riscontrato negli atti di causa … sono avvenuti nella seconda metà dell'anno 2010”
(v. pag. 5 e 6 relazione CTU).
Infatti, il termine entro il quale la avrebbe Parte_3
dovuto effettuare i lavori di sgombero del terreno era il
26/01/2010, vale a dire entro venti giorni dalla ricezione della
Raccomandata a.r. del 18/12/2009 con la quale il Comune aveva intimato alla medesima lo sgombero urgente del Parte_3
terreno da persone e cose.
La dichiarazione della teste è in ogni caso generica perché Tes_2
riferisce del mero smontaggio delle serre ( la teste dichiara : “Sì
è vero due serre smontate nel termine dalla ”) . Nulla CP_2
dice la teste circa l'avvenuto sgombero di dette Testimone_2
serre e/o del materiale ad esse relativo, dal terreno in questione ad opera della . Parte_3
Nella lettera del Comune di in data 18.12.2009 Pt_1
indirizzata alla ( doc. 2) si legge : “ codesta Parte_3
Cooperativa si era impegnata a liberare l'area occupata senza titolo da serre , impianti , attrezzature e materiale, a propria cura e spese, entro il termine di 15 giorni , e che alla data odierna l'area non risulta essere stata liberata , con la presente si sollecita l'esecuzione urgente dei lavori di sgombero, che dovranno essere eseguiti entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente..”. Ricezione avvenuta da parte della Parte_3
il 5.01.2010 ( v. cartolina di ricevimento in calce al doc. 2).
Inoltre la teste nulla riferisce circa l'avvenuto Testimone_2
pagamento da parte della delle spese relative Parte_3
allo sgombero di dette serre e dei materiali ad esse afferenti.
Infine, il teste direttore dei lavori della Testimone_3
, ha genericamente riferito: “ricordo che le due Parte_3
serre sono state smontate su iniziativa della , Parte_3
tuttavia non ricordo se si è affidata ad una ditta esterna per la rimozione”. E in risposta al capo n. 8) ha affermato che “è stata
l' ad incaricare una ditta esterna per la rimozione del Pt_2
materiale di risulta presente nella discarica”.
Si deve rilevare che nessuno dei testi chiamati a testimoniare dalla ha riferito dell'avvenuta liberazione Parte_3
dell'area dalla stessa occupata senza titolo che doveva avvenire non già con il mero smontaggio delle serre, bensì tramite i lavori di sgombero di dette “serre, impianti attrezzature e materiale” dall'area in questione, come indicato nella lettera di intimazione del del 18.12.2009 ( v. doc. Controparte_1
2).
E' infatti chiaro che lo smontaggio delle serre non è sufficiente ad integrare l'adempimento della a detto Parte_3
obbligo, se il relativo materiale permaneva nell'area de qua, come d'altra parte concordemente dichiarato dai tre testi Tes_4
e risultati precisi e puntuali sul punto . Tes_5 Tes_6
6.5- La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio di diritto per il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cass. Sez.
U, n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie alla luce di quanto su esposto, risulta sia stata a provvedere allo sgombero delle serre e del relativo Pt_2
materiale dall'area oggetto di compravendita, e non la e nemmeno il per cui Parte_3 Controparte_1
risulta accertato l'inadempimento di quest'ultimo in ordine alle obbligazioni assunte nei confronti di con il contratto di Pt_2
compravendita immobiliare del 23/12/2009.
6.6- Il quarto motivo di appello è relativo alla quantificazione dell'importo dovuto ad dal sulla base Pt_2 Controparte_1
delle pattuizioni contrattuali.
La Corte rileva che l'art. 7 del contratto concluso tra tali parti recita: “[…] della esistenza sul terreno di serre e di quanto altro posizionato sullo stesso dalla , alla quale il Parte_3 [...]
ha intimato lo sgombero urgente del terreno da CP_1
persone e cose con lettera raccomandata a.r. prot. n. 60760 del 18/12/2009, riservandosi, nel caso la non Parte_3
adempisse alla rimozione di quanto richiesto, nei tempi stabiliti nella nota, a liberare direttamente il terreno con rivalsa sulla stessa per le spese che saranno eventualmente sostenute dal
; Controparte_1
L' di Massa-Carrara in persona di cui sopra Parte_1
dichiara di essere a conoscenza e di accettare quanto sopra stabilito dal Comune di per liberare il terreno oggetto Pt_1
di vendita dalle serre e dai materiali e attrezzature insistenti sullo stesso fino ad oggi utilizzati dalla Parte_3
” (doc. 1 appellante).
[...]
A termini del contratto, pertanto era chiaramente previsto l'obbligo del della liberazione del terreno dalle serre e CP_1
lo sgombero e pulizia (da materiali e attrezzi) della porzione di terreno ceduto che risultava occupato dalle serre.
Il consulente tecnico d'ufficio geom. ha risposto al Per_1
quesito postogli dal Tribunale di Massa e ha redatto un computo metrico estimativo al fine di determinare il più probabile costo sostenibile, nell'anno 2010, per “la rimozione dalla porzione di area di terreno ceduto, che risultava effettivamente occupato dalle serre e di quanto altro posizionato sullo stesso dalla
” (pag. 2 e 4 relazione CTU). Parte_3
Per questi lavori il CTU ha indicato un costo totale a misura pari ad euro 16.197,43 (v. computo metrico allegato alla relazione), e
Tuttavia, questa Corte ritiene di doversi discostare da quanto indicato dal Consulente tecnico d'ufficio in primo grado, non essendo stato possibile raccogliere la testimonianza del signor AI OF CO, titolare della omonima impresa che ha emesso diverse fatture in atti, non confermate in udienza ( avendovi parte rinunciato ). Pt_2
Di conseguenza si ritiene di doversi limitare a tenere in considerazione, come anzidetto, l'unica fattura confermata dalle prove orali svolte : fattura n. 39/2012 della ditta RN Scavi per un importo di euro 15.400,00 ( Iva compresa), che risulta pagata da ANFASS, come dichiarato dal teste Tes_6
all'udienza del 14.01.2021.
[...]
Quest'ultimo, riconoscendo la fattura n. 39 in questione e rispondendo affermativamente al capitolo 8) ha in particolare affermato di aver svolto i lavori di rimozione delle serre e sgombero dell'area e di essere stato regolarmente pagato da
Pt_2
Pertanto, avuto riguardo a detta spesa sostenuta da a Pt_2
causa dell'inerzia del , si ritiene di condannare Controparte_6
quest'ultimo a corrispondere ad la somma di euro Parte_2
15.400,00, oltre interessi, al tasso legale, dalla domanda al saldo
.
6.7- Il quinto motivo di appello, riguardante la penale pagata da alla è meritevole di Pt_2 Parte_6
accoglimento.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Massa, il quale ha rigettato la domanda relativa alla penale ritenendo che la avesse effettuato i lavori di demolizione Parte_3
delle serre nei termini assegnati, questa Corte ritiene fondata la relativa domanda dell'appellante. In particolare, ha provato di aver eseguito i lavori di Pt_2
sgombero dopo aver a lungo sollecitato il Controparte_1
Risulta, poi, provato per testi che “per poter aprire efficacemente il cantiere e iniziare le opere edili era necessario procedere alla rimozione delle serre presenti sul sito ed alla pulizia dei luoghi da vari materiali di ingombro” (v. dichiarazione del teste
[...]
e del teste il quale ha affermato che “i Tes_5 Testimone_4
lavori edili di costruzione non sarebbero assolutamente iniziati senza lo sgombero del terreno dalle serre presenti e dai materiali di risulta ed ingombro. La rimozione di detti materiali era necessaria e propedeutica alla preventiva indagine geologica per la edificazione dell'edificio”).
Risulta quindi dimostrato il nesso causale tra l'inerzia del nello sgombero dell'area de qua e parte del ritardo CP_1
nell'apertura del cantiere e nell'esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo edificio ove doveva trasferire la Pt_2
sua attività, con conseguente ritardo di nella riconsegna Pt_2
dell'immobile alla ( nel cui immobile l'appellante Pt_6
esercitava nel frattempo la sua opera).
Dal documento n. 2 prodotto dal si evince che la CP_1
ha ricevuto la raccomandata contenente Parte_3
l'intimazione di sgombero del terreno in data 5/1/2010, e che quest'ultima avrebbe dovuto effettuare i lavori entro venti giorni da quella data (25/1/2020).
È stato altresì confermato dal teste che i lavori Testimone_4
di sgombero del terreno sono terminati in data 11/6/2010
(risposta affermativa al capo 5 deduz. prova Anffas). Pertanto, risulta corretto il calcolo effettuato dall'appellante, vale a dire euro 50,00 x 120 giorni ed euro 100,00 x 16 giorni, per un totale complessivo di euro 7.600,00, poi ridotto proporzionalmente sulla base di quanto effettivamente versato a titolo di penale da alla , cioè Pt_2 Parte_6
40.000 euro, per un totale ricalcolato di euro 3.897,43.
6.8- Al contrario non risulta meritevole di accoglimento il sesto motivo di appello relativo al risarcimento del danno per mancato guadagno.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha recentemente confermato che “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se
l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (cfr. Cass.
Ordinanza n. 29486 del 15/11/2024).
Nel caso di specie si ritiene non sia provato l'asserito mancato guadagno di perché la relazione sottoscritta dal Direttore Pt_2
Generale di al riguardo è atto proveniente dalla stessa Pt_2
parte Pt_2 6.9- Infine, con riguardo ai rapporti tra il Comune di e la Pt_1
questi erano regolati dalla convenzione Parte_3
stipulata in data 8/7/2003, il cui articolo 8 prevedeva una durata triennale e la possibilità di rinnovo (non tacito) (v. doc. 3
[...]
). CP_2
E' pacifico che tale convenzione sia andata a scadere il 7.7.2006 in quanto mai rinnovata .
Pertanto, successivamente a tale scadenza, la Parte_3
ha occupato senza titolo l'area di proprietà comunale.
Con comunicazione datata 24/11/2009 la ha assunto Parte_3
l'impegno formale nei confronti del di “liberare l'area CP_1
di che trattasi da serre, impianti, attrezzature, materiale e quant'altro, a proprie cura e spese, entro 15 giorni dalla presente” (v. doc. 1 . Controparte_1
Tale impegno della nei confronti del Comune Parte_3
discendeva dal precedente vincolo contrattuale scaduto, a cui conseguiva l'obbligo di restituzione del bene libero da pesi, oneri e cose .
Non può dunque esser accolta l'eccezione di prescrizione del diritto del alla liberazione dell'area a spese della CP_1
, inerendo esso ad un inadempimento di natura Parte_3
contrattuale, per cui trova applicazione il termine decennale di prescrizione .
Prescrizione che non si è realizzata nel caso di specie . Infatti,
l'impegno assunto dalla Cooperativa con lettera del 24.11.2009, equivale al riconoscimento del relativo obbligo e ad esso ha fatto altresì seguito la missiva del alla di CP_1 Parte_3
intimazione a liberare l'immobile (da serre e materiali), pervenuta alla medesima il 5.01.2010, con Parte_3
effetto interruttivo della prescrizione.
Inoltre la causa che ci occupa è stata iniziata in primo grado nel
2018 e la chiamata in causa della è avvenuta poco Parte_3
prima del maggio 2019, posto che la Cooperativa si è costituita nel primo grado del giudizio con comparsa di risposta datata
8.5.2019 .
Pertanto non è decorso di prescrizione decennale.
Si rigetta, dunque, l'eccezione di prescrizione formulata dalla
. Parte_3
6.10- L'appello deve pertanto essere parzialmente accolto . Il deve esser condannato a pagare Controparte_1
all'appellante non già l'importo chiesto in sede Parte_2
di precisazione delle conclusioni, bensì l'importo di euro
19.297,43 (euro 15.400,00 per la spesa relativa ai lavori di sgombero del terreno e euro 3.897,43 in relazione alla parte di penale corrisposta da alla ascrivibile Parte_2 Pt_6
all'inerzia del , con gli interessi al tasso legale dalla data CP_1
della domanda al saldo.
Non può esser accolta la domanda dell'appellante volta ad ottenere anche la rivalutazione monetaria sul predetto complessivo importo perché si tratta di debito di valuta sia con riguardo al rimborso relativo alle spese di sgombero del terreno, sia con riguardo al rimborso di quanto pagato a titolo di clausola penale alla Pt_6 Infatti “ha carattere di debito pecuniario l'obbligo di rimborso delle spese, che pertanto è soggetto al principio nominalistico, secondo cui i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale al tempo del pagamento e per il suo valore nominale, senza riguardo alla svalutazione” ( v. Cass. Sentenza n. 214 del
09/02/1965; Cass. n. 5135 del 21/02/2019).
Inoltre, con riguardo al rimborso relativo all'applicazione della clausola penale, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la clausola penale è qualificabile come debito di valuta e non già di valore, con la conseguente irrilevanza della sopravvenuta svalutazione monetaria ( v. Cass. n. 2468 del
16/03/1988; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 4126 del
10/04/1995).
7.- Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento dell'appello comporta la compensazione per metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra ed il Parte_2 [...]
, essendo state accolte in parte le originarie domande CP_1
di nei confronti del . Parte_2 CP_1
La restante metà deve esser posta a carico del CP_1
, che si liquida come in dispositivo ai sensi del DM n.
[...]
147/2022, valori medi, avendo riguardo al valore della causa
(scaglione di riferimento € 5.201 a € 26.000).
Deve inoltre disporsi a carico del di Controparte_1
rimborsare all'appellante, che lo ha chiesto, la metà di quanto versato da a titolo di registrazione della sentenza di primo Pt_2
grado (Euro 208,75, doc. 4); Deve poi disporsi a carico del di rimborsare Controparte_1
all'appellante la metà di quanto versato da a titolo di Pt_2
contributo unificato ( euro 1.165,00);
La - soccombente – deve esser Controparte_3
condannata a restituire all'appellante quanto versatole per Pt_2
spese legali liquidate nel giudizio di primo grado (Euro 8.434,19, doc. allegato a note scritte prima udienza del 13/03/2024 e non contestato).
8. Le spese di CTU del primo grado del giudizio come già liquidate, devono esser poste a carico dell'appellante Pt_2
nella misura di 1/2 e per il restante 1/2 a carico del CP_1
appellato.
[...]
Deve quindi esser accolta la domanda dell'appellante di ripetizione e rimborso da parte del di quanto Controparte_1
versato da al CTU di primo grado (Euro 1.470,00, doc. 3) Pt_2
ma nei limiti della metà di tale somma;
9. Occorre rilevare che nel presente grado del giudizio il
[...]
si è limitato a chiedere il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata, senza proporre domande subordinate e senza riformulare la domanda di manleva nei confronti della Controparte_3
Poiché comunque è stata rigettata l'eccezione di prescrizione proposta dalla con riguardo al Controparte_3
diritto del di vedere liberata l'area de qua a spese della CP_1
, quest'ultima in quanto parzialmente soccombente Parte_3
deve esser condannata alla rifusione della metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio al che si Controparte_1 liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 147/2022, valori medi, avendo riguardo al valore della causa (scaglione di riferimento € 5.201 a € 26.000).
Deve esser dichiarata compensata tra le suddette parti la restante metà delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
ed in parziale riforma della Parte_1
sentenza n. 386/2023 del Tribunale di Massa, - condanna il in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore a pagare all'appellante la somma Parte_2
complessiva di euro 19.297,43, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda al saldo effettivo;
- compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra ed il Parte_2 Controparte_1
- condanna il a rifondere all'appellante la Controparte_1
restante metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano :
per il primo grado del giudizio (in complessivi euro 7.052,00 come già liquidate dal Tribunale) pertanto nell'anzidetta frazione in euro 3.526,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
per il secondo grado del giudizio (in complessivi euro €
5.809,00) pertanto nell'anzidetta frazione in euro 2.904,50 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
- Condanna il a rimborsare all'appellante la Controparte_1
metà di quanto versato da al CTU di primo grado pari Pt_2
ad euro 735,00 (Euro 1.470,00 : 2 , doc. 3);
- condanna il a rimborsare all'appellante la Controparte_1
metà di quanto versato da a titolo di registrazione della Pt_2
sentenza di primo grado pari ad euro 104,37 (Euro 208,75: 2, doc. 4);
- Condanna il a rimborsare all'appellante la Controparte_1
somma di euro 582,50 pari alla metà di quanto versato da Pt_2
a titolo di contributo unificato ( euro 1.165,00 :2 );
- Condanna la a restituire Controparte_3
all'appellante quanto versatole per spese legali liquidate Pt_2
nel giudizio di primo grado pari ad Euro 8.434,19 ( doc. allegato a note scritte prima udienza del 13/03/2024);
- rigetta l'eccezione di prescrizione formulata da
[...]
nei confronti del Controparte_3 Controparte_1
- compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra ed il Controparte_3 Controparte_1
- condanna la a rifondere al Controparte_3
la restante metà delle spese di lite di entrambi Controparte_1
i gradi di giudizio che si liquidano : per il primo grado del giudizio (in complessivi euro 7.052,00 come già liquidate dal Tribunale) pertanto nell'anzidetta frazione in euro 3.526,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
per il secondo grado del giudizio (in complessivi euro €
5.809,00) pertanto nell'anzidetta frazione in euro 2.904,50 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Genova, 22.01.2025
Il Presidente est.
Dott. Rossella Atzeni