Cass. civ., sez. II, sentenza 08/07/1965, n. 1422
CASS
Sentenza 8 luglio 1965

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L'omesso esame dei punti decisivi della lite sussiste soltanto nel caso di totale obliterazione, nel processo logico seguito dal giudice, di elementi di fatto che, se presi in esame, avrebbero potuto condurre il giudice da una diversa pronuncià deve, in sostanza, sussistere una lacuna nella motivazione della sentenza impugnata, lacuna atta a far si che la costruzione logico-giuridica della pronuncia giudiziale renda incerto e non bene definito uno o piu punti decisivi. L'indicato difetto non sussiste, invece, quando si tratti, non di omesso esame di circostanze decisive, ma di valutazione delle stesse, da parte del giudice, in maniera difforme da quella sostenuta dalla parte. ( V 2201/63, 1751/63, 1314/63, 988/63, 935/63).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/07/1965, n. 1422
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1422
    Data del deposito : 8 luglio 1965

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