Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice nel procedimento r.g.n. 2207/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 17.01.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 19/09/2024 da e , rappresentata e difesa dall'avv. PACELLI STEFANIA, tendente ad ottenere la separazione Parte_1 Parte_2 consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Alvignano (CE) in data 25.06.2006; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nato un figlio: (12.04.2011); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) I coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla loro separazione;
b) La casa coniugale, sita in Alvignano (Ce) l C.so UM I , identificata catastalmente fg.19 P.lla 5121 sub 11 poiché composta da due piani indipendenti e separati verrà assegnata al Sig. il piano terra mentre alla Sig.ra Pt_1 sarà assegnato il primo piano. Pt_2
c) La Sig.ra rinuncerà alla assegnazione della casa coniugale di cui sopra nel momento in cui raggiungerà la possibilità economica di poter acquistare una propria abitazione previa corresponsione da parte del Sig. della somma Pt_2 Pt_1 di euro 35.000,00, il quale si impegna sin d'ora a versare la somma a titolo di contributo senza pretendere nulla. Fino a quando la Sig.ra non troverà l'immobile da acquistare, la casa sita al C.so UM censita catastalmente Pt_2 fabbricati foglio 19 p.lla 5121 sub 11 I piano primo, resterà assegnata a lei, essendo tra l'altro docente precaria.
d) Gli arredi verranno divisi di comune accordo al momento dell'acquisto da parte della Sig.ra dell'immobile che destinerà come abitazione per sé e il figlio Pt_2 Per_1
e) Lo studio legale di cui è titolare la SI.ra sito in Alvignano al C.so UM I N.378,fg. 19 p.lla 5121 sub 6 e di proprietà del Sig. continuerà ad essere utilizzato dalla Sig.ra per esercitare la professione forense, Pt_2 Pt_1 Pt_2 il Sig. lo concederà in comodato d'uso, fino a quando la Sig.ra eserciterà la professione forense. Pt_1 Pt_2
f) Al momento la SI.ra al fine di seguire il figlio e rendergli meno traumatica la sua assenza, di comune accordo con il padre, nell'anno scolastico 2023/2024 ha provveduto ad affittare un trilocale sito a Via del Trevio, con contratto Pt_2 registrato in data 1.10.2023 mediante la corresponsione di 500,00 euro mensili. Pertanto anche per l'anno scolastico 2024/2025 al fine di completare la terza media verrà rinnovato il contratto di locazione dell'immobile su citato e il Sig. verserà quale contributo volontario per l'affitto dell'immobile a Tivoli la somma di Euro 200,00. Pt_1
g) Il figlio continuerà gli studi a Tivoli (RM) presso il Convitto Nazionale Amedeo Duca di Savoia e continuerà ad abitare con la madre durante il periodo di studio e di lavoro a Tivoli, il minore scenderà comunque giù in paese durante il periodo Natalizio, le ferie Pasquali, e da giugno alla fine dell'anno scolastico resterà con il papà e i nonni materni al fine di mantenere rapporti affettivi costruttivi e importanti.
h) L'autovettura Hyundai ix 35 tg. ER432LM resterà in utilizzo alla SI.ra , la quale provvederà a pagare bollo e assicurazione, I coniugi si impegnano a darsi tempestiva comunicazione di eventuali cambi di residenza Parte_2
e/o domicilio;
i) Il figlio minore è affidato a entrambi i genitori ed è collocato presso la madre;
j) Il figlio resterà a dormire presso il padre per n.
2. weekend alternati.
k) Durante il periodo estivo di luglio il padre potrà vedere e stare con il figlio quotidianamente mentre nel mese di agosto il figlio trascorrerà un periodo non inferiore a giorni quindici consecutivi con il padre, salvo diverso accordi tra i coniugi.
l) Il SI. verserà, entro il giorno 5 di ciascun mese, quale contributo per il mantenimento del figlio, l'importo di € 400,00. La somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici istat;
Pt_1
m) Le spese straordinarie, da effettuarsi in favore del figlio, saranno divise al 50%: e riguarderanno spese mediche, corredo scolastico, libri, retta scolastica, iscrizioni a palestre o sport, previa esibizione di ricevute o fatture;
n) I coniugi si danno reciproca autorizzazione fin d'ora all'espatrio e al rilascio e/o rinnovo del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio nei documenti rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 17.01.2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato l'[...] in [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALVIGNANO di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2006);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 17/01/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese