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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/05/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Antonio PICARDI, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1991/2024 R.G. in data 13.5.2024 e promossa con ricorso ex artt.
281-decies e ss. c.p.c.
da società unipersonale, con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, codice Parte_1 fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di SO e EL , partita IVA n. P.IVA_1
, e per essa quale mandataria giusta procura P.IVA_2 Parte_2 speciale del 15/10/2018 a rogito dr di Pordenone, con sede in Roma, Corso Vittorio Persona_1
Emanuele II n. 284, - codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. – P.IVA_3
Gruppo Iva in persona del dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni P.IVA_2 CP_1
SOLINAS, del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Cristina DIANIN, in Vicenza
– Contrà S. Caterina 10, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso
ricorrente
contro
, nato il [...] a [...], c.f. , residente a Nove (VI), Controparte_2 CodiceFiscale_1 via Molini n. 65;
1 , nato il [...] a [...], c.f. residente in Colceresa (VI), Controparte_3 CodiceFiscale_2 via Rivaro n.38;
, nato l'[...] a [...], c.f. , residente in [...] CodiceFiscale_3
n.59
resistenti contumaci
In punto: altri istituti relativi alle successioni.
All'udienza del 25.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dal procuratore di parte ricorrente:
“In via principale di merito
- Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che i sig.ri , Controparte_2
e siano eredi puri e semplici ai sensi dell'art. 475 c.c. o, in subordine, Controparte_3 Controparte_4 dell'art. 476 c.c. del signor (il sig. anche ai sensi dell'art. 485 Parte_3 Controparte_2
c.c. essendo nel possesso di alcuni beni ereditari) e per l'effetto accertare e dichiarare che è stata devoluta a favore dei predetti sig.ri , e , a titolo di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 successione ereditaria del fratello sig. tutte le quote di proprietà del compendio Parte_3 immobiliare sito a Nove (VI) e così catastalmente individuato:
COMUNE DI NOVE (VI) Catasto Fabbricati: - Fg. 1, part. 368, sub 2, graffato con Fg. 1, part. 368, sub 3, cat D/1, via Molini, piano S1 -T-1; - Fg. 1, part. 368, sub 4, graffato con Fg. 1, part. 368, sub 5, cat D/1, via Molini, piano S1 -T; - Fg. 1, part. 368, sub 1, cat ente comune, via Molini;
-Fg. 1, part. 49, sub 13, cat.
C/2, mq. 88, via Molini n. 61; secondo il seguente assetto proprietario (prima del decesso del sig.
): -quota di proprietà di 5/20 di;
-quota di proprietà di 1/5 di Parte_3 Parte_3 CP_4
come bene personale;
-quota di proprietà di 1/40 di in regime di comunione
[...] Controparte_4 legale con;
-quota di proprietà di 1/40 di in regime di comunione legale Parte_4 Parte_4 con;
-quota di proprietà di 5/20 di;
-quota di proprietà di 5/20 di Controparte_4 Controparte_2
in separazione di beni;
Controparte_3
COMUNE DI NOVE (VI) Catasto Fabbricati: - Fg. 4, part. 109, cat D/8, via Roma n.1, piano S1-T-1; - Fg.
4, part. 110, cat A/7, vani 11, via Roma, piano T-1-2; Catasto Terreni: - Fg. 4, part. 934, terreno, 6 are 84 centiare;
secondo il seguente assetto proprietario (prima del decesso del sig. ): -quota Parte_3
2 di proprietà di 6/28 di;
-quota di proprietà di 5/28 di in regime di Parte_3 Controparte_4 comunione legale con;
-quota di proprietà di 5/28 di in regime di Parte_4 Parte_4 comunione legale con;
-quota di proprietà di 6/28 di;
-quota di Controparte_4 Controparte_2 proprietà di 6/28 di in separazione di beni;
Si evidenzia che il diritto di usufrutto per la Controparte_3 quota di 1/1 della deceduta sig.ra (cfr. doc. 10) si è estinto per confusione con la nuda Persona_2 proprietà di cui erano titolari i signori , , e Controparte_2 Parte_3 Controparte_3
in proprio ed regime di comunione legale con la moglie (cfr. docc.13-14). Controparte_4 Parte_4
COMUNE DI NOVE (VI) Catasto Fabbricati: - Fg. 1, part. 361, sub 5, cat C/2, mq 160, via Molini n. 65, piano T;
- Fg. 1, part. 361, sub 6, cat A/2, vani 8, via Molini n. 65, piano T-1. secondo il seguente assetto proprietario (prima del decesso del sig. ): -quota di proprietà di 1/1 di Parte_3 [...]
* Si evidenzia che il diritto di usufrutto per la quota di 1/1 della deceduta sig.ra Parte_3 Per_2
(cfr. doc.10) si è estinto per confusione con la nuda proprietà già del (cfr.
[...] Parte_3 docc.13-14).
- Ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Bassano del Grappa di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 del codice civile, alla trascrizione dell'emananda Ordinanza e/o Sentenza con esonero da sua responsabilità.
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni
di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., iscritto a ruolo il 13.5.2024, società Parte_1 unipersonale (di seguito anche solo ), e per essa, quale mandataria, Pt_1 [...]
rappresentava che: Parte_2
- Il 10.11.2015 Volksbank Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A. otteneva il d.i. in seno alla procedura avente R.G. n.8567/2015, dichiarato provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Vicenza ingiungeva, fra altro, a , , e di Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 Controparte_4 pagare a favore della Banca l'importo di € 2.000.000,00, oltre interessi e spese (doc.3);
3 - la ricorrente dava atto di essere subentrata, per quanto di specifico interesse, nel credito azionato in via monitoria dall'istituto di credito – trasformatasi in a seguito di delibera di trasformazione Pt_2 debitamente iscritta al R.I. (doc.6) – con atto di cessione del 25.9.2018 (doc.7);
- il credito di cui trattasi riguardava il contratto di apertura in conto corrente concessa dall'allora
[...]
(poi fusa per incorporazione in Volksbank Banca Popolare dell'Alto Adige Controparte_5
ScpA) alla società (in seguito cancellata dal R.I.), stipulato in data Controparte_6
20.12.2011, a firma notaio garantito dall'ipoteca volontaria iscritta in data 29.12.2011 ai Per_3 nn.11421/2094 reg. gen., reg. part. presso la Conservatoria dei RR. II. di Bassano del Grappa (doc.8) sui beni immobili situati a Nove (catastalmente censiti al C.F. Fg. 1, part. 368, sub 2, graffato con Fg. 1, part. 368, sub 3, cat D/1, via Molini, piano S1 -T-1; - Fg. 1, part. 368, sub 4, graffato con Fg. 1, part. 368, sub
5, cat D/1, via Molini, piano S1 -T; Fg. 1, part. 368, sub 1, cat ente comune, via Molini;
Fg. 1, part. 49, sub 13, cat. C/2, mq. 88, via Molini n. 61; Fg. 4, part. 109, cat D/8, via Roma n.1, piano S1-T-1; Fg. 4, part. 110, cat A/7, vani 11, via Roma, piano T-1-2; nonché al Catasto Terreni, Fg. 4, part. 934 -, di proprietà dei signori , , , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 Controparte_4
, quest'ultima coniuge di in regime di separazione dei beni) e sul diritto Parte_4 Parte_5 di usufrutto della signora , madre dei signori , , Persona_2 Controparte_2 Controparte_3
e ; Controparte_4 Parte_3
- in data 12.11.2015, in forza del predetto titolo esecutivo, veniva altresì iscritta ipoteca giudiziale ai nn.8327/1408 reg. gen., reg. part. presso la Conservatoria dei RR. II. di Bassano del Grappa su ulteriori beni di proprietà dei signori , , , Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 Controparte_4
(doc.9), censiti al Catasto Fabbricati di Nove, Fg. 1, part. 361, sub 5, cat C/2, e Fg. 1, part. 361, sub 6, cat A/2;
- il menzionato decreto veniva opposto da tutti gli ingiunti e nelle more del relativo giudizio, radicato al numero 280/2016 R.G. presso l'intestato Tribunale, decedeva, in data 10.5.2018, , Parte_3 anch'esso debitore ipotecario, dimodoché si apriva la successione legittima ex art. 570 c.c. dal momento che lo stesso non aveva redatto testamento né aveva coniuge e prole (doc.11,12) e pertanto i chiamati all'eredità di risultavano gli odierni resistenti e la sorella giacché la di Parte_3 CP_7 loro madre, , debitrice ipotecaria usufruttuaria in relazione ai beni ipotecati a favore Persona_2 della ricorrente, era mancata il 1.9.2016 (doc.10) sicché la piena proprietà degli stessi era, a seguito della dipartita della genitrice, in capo agli odierni resistenti, già nudi proprietari;
4 - , e , interrotto il giudizio a seguito della morte del Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 fratello (doc.17), riassumevano la causa di opposizione, ove interveniva anche la sorella Parte_3
al solo fine di rendere edotta l'autorità giudiziaria di aver rinunciato all'eredità del fratello CP_7 così come avevano fatto i due suoi figli maschi e la moglie e le figlie di uno dei due (doc.18);
- il giudizio di opposizione veniva definito con sentenza n.448/21, pubblicata il 1.3.2021 e passata in giudicato, con cui il Tribunale di Vicenza, previa declaratoria di estromissione dalla causa di
[...]
, respingeva l'opposizione e confermava il d.i. opposto, oltre a condannare gli Parte_6 opponenti al pagamento delle spese di lite a favore della cessionaria del credito, Parte_1 intervenuta ex art. 111 c.p.c. in giudizio (doc. 4-5).
Tanto esposto, la ricorrente adiva odiernamente l'intestato Tribunale, per il tramite della mandataria quale cessionaria del credito, affinché venisse accertata la qualità di Parte_2 eredi di in capo agli odierni resistenti ex art.475 c.c., posto che la costituzione in Parte_3 riassunzione spiegata dagli stessi nel giudizio di opposizione nonché la sentenza n.448/21, passata in giudicato, dell'intestato Tribunale, deponevano in tal senso, valorizzando altresì la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata da (doc.16), e ciò al fine di procedere con la Controparte_4 trascrizione dell'accettazione d'eredità, in vista della promozione dell'azione esecutiva atta ad aggredire i beni di proprietà esclusiva del defunto e quelli che lo stesso aveva in comproprietà Parte_3 con i fratelli. Al riguardo , premettendo che non le era preclusa l'esecuzione verso gli eredi atteso Pt_1 che la trascrizione dell'acquisto mortis causa non costituiva presupposto processuale per l'avvio dell'azione esecutiva pur tuttavia dovendo sopravvenire prima della vendita coattiva, evidenziava l'integrità del contraddittorio, assumendo non dovessero essere evocati in giudizio i coniugi dei fratelli dal momento che l'eredità ricevuta dal coniuge, in regime di comunione legale, non entrava in Pt_3 comunione poiché bene personale ex art. 179 lt b) c.c. In via gradata chiedeva dichiararsi eredi gli odierni resistenti ex. art 476 c.c., rimarcando che si trovava nel possesso di beni Controparte_2 immobili di esclusiva proprietà di ex art. 485 c.c., catastalmente censiti al C.F. del Parte_3
Comune di Nove (Vi): fg. 1, part. 361, sub 5, cat c/2 e fg. 1, part. 361, sub 6, cat a/2.
Notificato il ricorso / decreto, non si costituivano i resistenti e all'udienza del 25 ottobre 2024, verificata la ritualità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
5 Indi il ricorso veniva discusso dal procuratore di parte ricorrente, il quale chiedeva l'accoglimento delle conclusioni dell'atto introduttivo, e riservato immediatamente in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e
281 terdecies c.p.c.
***
Quanto sopra esposto e premesso, le domande della ricorrente devono essere accolte nel senso cui appresso.
Giova innanzitutto rammentare che in tema di successioni mortis causa la qualità di erede può conseguire esclusivamente all'accettazione espressa (art. 475 c.c.), che si configura come un negozio unilaterale non recettizio, o tacita (art. 476 c.c.), che si configura, invece, come un comportamento concludente del chiamato all'eredità. Assume, inoltre, rilievo anche la condotta del chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari e che non rediga l'inventario entro il termine di mesi tre dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluzione dell'eredità, essendo considerato – in mancanza del detto adempimento – quale erede puro e semplice, secondo il disposto di cui all'art. 485
c.c. Ne consegue che la delazione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo, per l'appunto, necessaria l'accettazione tacita o espressa da parte del chiamato, incombendo, per quanto di interesse, su parte ricorrente l'onere di provare ex art. 2697 c.c. l'assunzione della qualità di erede in capo ai resistenti.
Al fine di assolvere al predetto onus probandi, ha dimesso plurima documentazione attestante: Pt_1 la propria legittimazione attiva ( doc.2,6,7); le vicende catastali e traslative (doc. 13,14) dei beni immobili di cui trattasi, altresì oggetto di ipoteche (doc.8,9); lo stato di famiglia di (doc. 12) a Parte_3 seguito della sua morte (doc.11); la residenza di (doc.20); la dichiarazione Controparte_2 sostitutiva di atto di notorietà del in morte del fratello (doc.16); la comparsa di Controparte_4 Parte_3 riassunzione depositata dagli odierni resistenti in seno al giudizio di opposizione, di cui al sub doc.17, e parimenti la sentenza (doc.4) che ha definito tal procedimento. Sulla base di tale produzione assumeva, in principalità, la qualità di eredi puri e semplici ex art.475 c.c. dei resistenti in epigrafe.
Ad avviso del giudicante, la accettazione espressa, a mente della definizione soprariportata, può nella specie configurarsi in relazione a , la cui dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Controparte_4
(doc.16), benché non diretta ad un destinatario determinato dal quale debba essere conosciuta per produrre effetti (Cass. n. 3021/1969), è uscita dalla “sfera” del dichiarante ed è stata resa a pubblico
6 ufficiale, chiamato ad autenticare la sottoscrizione dopo aver ammonito circa le responsabilità penali scaturenti dal mendacio.
A riguardo di , il certificato storico di residenza sub doc. 20 attesta che ha Controparte_2 continuato a risiedere presso l'immobile di esclusiva proprietà del fratello pur dopo l'apertura Parte_3 della relativa successione e parimenti non risulta in atti che lo stesso abbia redatto l'inventario entro il termine di cui all'art.485 c.c., dovendosi pertanto considerare anch'egli erede del de cuius.
Infine, venendo a , deve convenirsi che la riassunzione del giudizio di opposizione, Controparte_3 recante, in tesi di parte ricorrente, dichiarazione della qualità di eredi in capo agli odierni resistenti, integra invece la fattispecie di cui all'art. 476 c.c., posto che i fratelli hanno riassunto il giudizio Pt_3 qualificandosi come eredi del de cuius, allegando la propria legittimazione per essere subentrati nella medesima posizione di quest'ultimo, sicché “l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da un soggetto che si deve considerare certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, va considerato come atto di accettazione tacita dell'eredità e, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione” (Cass. n.14081/2005).
Deve pertanto dichiararsi l'intervenuta accettazione espressa ex art.475 c.c. da parte di Controparte_4
e l'avvenuta accettazione tacita di e rispettivamente ai sensi degli artt. Controparte_2 CP_3
485 e 476 c.c. dell'eredità relitta in morte di , deceduto in data 10.5.2018, cui Parte_3 succedono ab intestato.
Sussiste interesse della ricorrente alla statuizione in quanto l'accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 2648 c.c. deve essere trascritta al fine di assicurare, in concreto, la stabilità della vendita coattiva che costituisce lo sbocco della procedura esecutiva e, quindi, l'idoneità a produrre gli effetti della continuità delle trascrizioni.
I resistenti del resto, mancando di costituirsi, non hanno inteso evidentemente opporsi alla domanda, circostanza che integra un ulteriore indubbio argomento di prova a favore delle prospettazioni attoree, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., quale riscontro sintomatico della loro fondatezza.
Va in definitiva autorizzata parte ricorrente a richiedere la trascrizione al competente Conservatore dei
RR.II della presente sentenza accertativa di accettazione (con esonero del Conservatore da responsabilità).
7 In considerazione del fatto che i resistenti non si sono costituiti e non hanno quindi in alcun modo opposto la domanda, nulla va disposto quanto alle spese processuali.
P.Q.M.
pronunciando sulle domande di cui al ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) accerta e dichiara che , nato il [...] a [...], c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_1 residente a [...] e , nato il [...] a [...], c.f. Controparte_3 C.F._2 residente in [...], sono eredi legittimi del sig. ,
[...] Parte_3 deceduto a Nove (VI) in data 10.5.2018, avendo accettato tacitamente l'eredità relitta dal de cuius, rispettivamente ai sensi degli artt. 485 e 476 c.c.;
II) accerta e dichiara che , nato l'[...] a [...], c.f. , residente Controparte_4 CodiceFiscale_3 in Nove (VI), via Molini n.59 è erede legittimo del sig. , deceduto a Nove in data Parte_3
10.5.2018, avendo accettato espressamente l'eredità relitta dal de cuius, ai sensi dell'art. 475 c.c.;
III) autorizza per l'effetto parte ricorrente a richiedere la trascrizione al competente Conservatore dei
RR.II della presente sentenza dichiarativa dell'accettazione e della conseguente qualità di eredi legittimi in capo ai resistenti (con esonero del Conservatore da responsabilità) a cui sono state devolute a titolo di successione ereditaria del fratello sig. tutte le quote di proprietà del compendio Parte_3 immobiliare sito a Nove (VI) e così catastalmente individuato:
- COMUNE DI NOVE (VI) Catasto Fabbricati: - Fg. 1, part. 368, sub 2, graffato con Fg. 1, part. 368, sub
3, cat D/1, via Molini, piano S1 -T-1; - Fg. 1, part. 368, sub 4, graffato con Fg. 1, part. 368, sub 5, cat
D/1, via Molini, piano S1 -T; - Fg. 1, part. 368, sub 1, cat ente comune, via Molini;
-Fg. 1, part. 49, sub
13, cat. C/2, mq. 88, via Molini n. 61; secondo il seguente assetto proprietario (prima del decesso del sig. ): -quota di proprietà di 5/20 di;
-quota di proprietà di 1/5 di Parte_3 Parte_3
come bene personale;
-quota di proprietà di 1/40 di in regime di Controparte_4 Controparte_4 comunione legale con;
-quota di proprietà di 1/40 di in regime di Parte_4 Parte_4 comunione legale con;
-quota di proprietà di 5/20 di;
-quota di Controparte_4 Controparte_2 proprietà di 5/20 di in separazione di beni;
Controparte_3
8 - COMUNE DI NOVE (VI) Catasto Fabbricati: - Fg. 4, part. 109, cat D/8, via Roma n.1, piano S1-T-1; -
Fg. 4, part. 110, cat A/7, vani 11, via Roma, piano T-1-2; Catasto Terreni: - Fg. 4, part. 934, terreno, 6 are
84 centiare;
secondo il seguente assetto proprietario (prima del decesso del sig. ): - Parte_3 quota di proprietà di 6/28 di;
-quota di proprietà di 5/28 di in regime di Parte_3 Controparte_4 comunione legale con;
-quota di proprietà di 5/28 di in regime di Parte_4 Parte_4 comunione legale con;
-quota di proprietà di 6/28 di;
-quota di Controparte_4 Controparte_2 proprietà di 6/28 di in separazione di beni;
Controparte_3
- COMUNE DI NOVE (VI) Catasto Fabbricati: - Fg. 1, part. 361, sub 5, cat C/2, mq 160, via Molini n. 65, piano T;
- Fg. 1, part. 361, sub 6, cat A/2, vani 8, via Molini n. 65, piano T-1; secondo il seguente assetto proprietario (prima del decesso del sig. ): -quota di proprietà di 1/1 di Parte_3 [...]
. Parte_3
IV) nulla per le spese processuali.
Così deciso in Vicenza, 29 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Antonio Picardi
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